Appunti costituzione italiana

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Appunti costituzione italiana

Premessa

In senso giuridico la Costituzione è il documento che racchiude le leggi che regolano i fondamenti di una organizzazione sociale e politica.

Letteralmente Costituzione significa: “qualcosa di stabilito”. Insomma le regole del gioco che abbiamo concordato di giocare e dunque che vanno:
conosciute
rispettate
e fatte rispettare
a meno di non “cambiare” gioco. Ma anche per questa ultima opzione bisogna stabilire, avere delle regole…altrimenti si va al conflitto.

La Costituzione viene definita “idea moderna”: infatti le leggi scritte si rivolgono prima agli individui, ai soggetti, ai “sudditi” di coloro (re, imperatori o/e genericamente “capi”) che esercitano l’autorità nella società).

Le leggi sono l’espressione dunque della autorità, stabiliscono gli obblighi dei soggetti e fissano le sanzioni (pene) per coloro che le  trasgrediscono .

Attenzione:il termine “soggetto” si presta a interpretazioni diverse e cioè  mentre ne riconosce l’ esistenza giuridica, contemporaneamente  ne definisce anche la subordinazione all’autorità sociale.

Le Costituzioni sono invece “moderne” perché ( e se) sono scritte per fissare i LIMITI al potere di chi comanda e per definire le condizioni e i modi con cui l’autorità deve essere esercitata (se si violano queste condizioni e questi modi l’autorità opera incostituzionalmente, cioè fuori o contro la Costituzione).

Le Costituzioni fissano anche i DIRITTI dei soggetti nei confronti dell’autorità che non può, LEGALMENTE, violarli.

La Germania nazista non ebbe una Costituzione, non l’aveva  la Spagna franchista. Non l’aveva l’Italia fascista che mantenne in vita l’ antico statuto di Carlo Alberto.

Le avevano gli stati a regime comunista che però, se non rinnegavano ufficialmente l’idea dei diritti costituzionali, nella pratica non li sviluppavano certo.

Dunque le Costituzioni che nascono per limitare il potere e garantire i diritti, rappresentano , in realtà, un PATTO tra chi detiene il potere (ovvero si impegna a rispettare i diritti) e i TITOLARI di quei diritti che dal canto loro riconoscono l’autorità in quanto e se si impegna a rispettare il patto suddetto.

Dal questo punto di vista gli antecedenti sono:

  • la Magna Charta inglese (15 giugno 1215): concessa, ironia della sorte da quel Giovanni senza Terra, fratello di Riccardo Cuor di Leone e “nemico” del leggendario Robin Hood.
  • La Costituzione americana, il cui primo nucleo è del 17 settembre 1787
  • La (francese) Dichiarazione dei diritti dell’Uomo e del Cittadino del 26 agosto 1789 (ma in Francia in duecento anni si sono scritte ben 15 Costituzioni!) e che fu poi collocata all’ inizio della prima Costituzione francese del 1791.

Tutti gli Stati europei hanno tradizioni costituzionali
o francesi
o britanniche (questo  vale per le monarchie sopravvissute che poi sono monarchie costituzionali.

La stagione del “costituzionalismo”

Dopo la prima guerra mondiale (crollo dell’ impero austro-ungarico e ottomano) inizia la stagione del costituzionalismo.

La più nota è quella tedesca di Weimar (6 febbraio 1919) ma rilevanti sono anche quelle di Austria, Cecoslovacchia, Spagna.
In Austria si introduce per la prima volta (per merito del giuista Hans Kelsen) una Corte Costituzionale incaricata di vigilare sul rispetto della Costituzione da parte degli organi legislativi.

Nascono però, in quel dopoguerra,anche il regime comunista in Unione Sovietica e i regimi autoritari in Italia, Germania, Spagna con esplicito rifiuto dei principi del costituzionalismo.

Dopo la II Guerra mondiale si redigono nuove Costituzioni in:
Francia nel 1946
Italia nel 1948
Repubblica  Fedederale  di Germania nel 1949
Portogallo nel 1976
Spagna nel 1978
Grecia nel 1952
Turchia nel 1961

Dopo la dissoluzione dell’ Unione Sovietica del 1989 si rinnovano la Costituzione di Russia e degli altri paesi della zona di cosiddetta influenza sovietica.
Tutte le Costituzioni post II Guerra mondiale prevedono Corti o Tribunali costituzionali per controllare la costituzionalità delle leggi e talora di decidere sui ricorsi dei cittadini.

Le Costituzioni prevedono – di solito – anche il modo in cui possono essere modificate. E questo per il condiviso, aureo,  principio che nessuna generazione può pretendere di vincolare alla propria Costituzione le generazioni successive.

La prima Costituzione: quella Statunitense

La Costituzione Usa è la prima ed è nata il 17.9.1787.

Era composta da soli 7 articoli (Prima , nel 1776 c’era stata la Dichiarazione di Indipendenza).
Nel 1788 fu aggiunta la Carta dei valori e la Costituzione entrò in vigore.
Il primo Congresso (New York 1789) deliberò i primi dieci emendamenti che ratificati entrarono in vigore nel 1791.
Essi riguardano:

  • La libertà assoluta di culto e di religione
          • di parola
          • di stampa
          • di riunione
          • di petizione
  • Il diritto di portare armi
  • I limiti alla requisizione delle case da parte dei militari
  • Le garanzie contro perquisizioni e sequestri
  • Il diritto di essere giudicati da una giuria popolare
  • Il diritto a non essere costretto a testimoniare contro se stessi
  • Il diritto a non essere privato della vita,  della libertà, della proprietà al di fuori di una procedura garantista legalmente stabilita.
  • Il diritto a non vedere espropriati i propri beni senza giusto indennizzo
  • Il diritto degli imputati ad un processo pubblico, imparziale e rapido.
  • Il diritto di difesa.
  • Il divieto di multe e cauzioni eccessive e di pene crudeli e inusuali

Dopo di allora la Costituzione Usa è stata più volte emendata, secondo la procedura prevista dall’art. 5.
Una curiosità da  notare  è che dei primi 10 mila emendamenti proposti ne sono stati approvati solo 17.
L’ultimo, il 27 esimo è del 1992.
Per ottenerli ci vuole:
una proposta formulata dalle due Camere a maggioranza dei 2/3 oppure dai Parlamenti di 2/3 degli Stati e comunque la modifica deve essere approvata dai 3/4 degli Stati.

Nascita della Costituzione italiana

La prima Costituzione dello Stato italiano è la Costituzione del Regno di Piemonte e Sardegna concessa dal re Carlo Alberto il 4 marzo 1848: il cosiddetto statuto Albertino che divenne la Costituzione del Regno d’Italia e rimase formalmente inalterata per cento anni.

Si trattava di un patto tra il potere politico del monarca e la (ristretta) cerchia di cittadini (abbienti o istruiti) rappresentati in Parlamento.
Dunque si trattava di una Costituzione venuta “dall’alto” (non “moderna”) in cui il re cedeva una parte dei SUOI poteri assoluti (e dunque non li RICONOSCEVA come  diritti di proprietà dei cittadini).

Lo Statuto Albertino di fatto restava affidato alle implementazioni che il potere legislativo (dunque il Parlamento ma con l’assenso del sovrano) avrebbe deciso.
Ecco perché quando – da parte del regime fascista - si vollero fare leggi che pur alteravano profondamente la struttura e gli equilibri dello Statuto la cosa risultò possibile (per dirne una non c’era niente che assomigliasse alla Corte Costituzionale…).

La sconfitta militare della seconda guerra mondiale determinò nell’ ordine:

  • il Decreto  del 2 agosto 1943 che scioglieva la Camera dei Fasci e delle Corporazioni
  • il decreto del 1944 (dopo la liberazione di Roma) che rimetteva ad una Assemblea costituente eletta da tutti i cittadini la deliberazione di nuove istituzioni: questo decreto è considerato la prima Costituzione provvisoria d’Italia. Lo Statuto Albertino era così ufficialmente superato e si avviava un processo costituente coddetto“dal basso”
  • il decreto del 1946 ( seconda Costituzione provvisoria) stabilì poi che la scelta tra monarchia e repubblica fosse rimessa a un referendum (istituzionale) contemporaneo alla elezione dell’ Assemblea costituente
  • il referendum del 2 giugno 1946 che con 12 milioni e mezzo di voti per la Repubblica, dieci e mezzo per la monarchia e uno e mezzo di schede bianche o nulle stabilì infine la forma dello Stato (il Centro Nord votò compatto a maggioranza repubblicana; il Centro Sud votò compatto a maggioranza monarchica)

Capo provvisorio dello Stato fu eletto Alcide De Gasperi.

L’Assemblea costituente  - 556 membri – risultò così composta:
207 seggi,35,2% DC
115 seggi, 20,7% PSI
104 seggi, 18,9% PCI
41 seggi, Unione democratica nazionale
30 seggi, l’Uomo Qualunque
23 seggi, Partito Repubblicano
16 seggi, Blocco nazionale della libertà
7 seggi, Partito d’azione

Da notare che nonostante le due gravi crisi politiche (febbraio e maggio 1947. crisi determinate dalla richiesta USA: niente aiuti economici se al governo ci sono comunisti e socialisti) e dopo le quali al governo restò  la  DC appoggiata dai piccoli partiti di centro mentre i due partiti della sinistra finirono all’opposizione, NON si verificò nessun ostruzionismo nei lavori della Costituente e la Costituzione risultò condivisa e “contribuita” da tutte le parti politiche.
Esempi:

  • il richiamo ai patti lateranensi del 1929 passò col voto della DC e del PCI
  • il richiamo al “lavoro” come parte integrante della persona e dei suoi diritti  fu contributo di De Gasperi e La Pira
  • la DC  (La Pira) rinunciò a voler aprire la Costituzione con la formula “In nome di Dio”.
  • il richiamo alla indissolubilità del matrimonio ebbe la maggioranza
  • l’elezione a suffragio universale per il Senato ebbe la maggioranza contro il volere della DC
  • l’ordinamento regionale venne approvato per merito della DC e del Partito Repubblicano

Alla fine, il 22 dicembre 1947, si votò e il testo ebbe 453 voti favorevoli, 62 contrari, nessun astenuto su 515 presenti e votanti.
La Costituzione della Repubblica entrò in vigore il 1 gennaio 1948 ed è composta da 139 articoli e da 18 disposizioni transitorie e finali.

La struttura della Carta costituzionale repubblicana

La nostra costituzione è strutturata nel modo seguente:

Principi fondamentali (artt. 1 – 12)

Parte I. Diritti e doveri dei cittadini (artt. 13 – 54)
questa parte è a sua volta suddivisa in quattro Titoli:
Titolo I:     Rapporti civili
Titolo II:    Rapporti etico sociali
Titolo III:   Rapporti economici
Titolo IV:   Rapporti politici

Parte II Ordinamento della Repubblica (artt. 55 – 139)
questa parte è suddivisa in sei Titoli:
Titoli I :     Il Parlamento
Titolo II :   Il Presidente della Repubblica
TitoloIII :   Il Governo
Titolo IV : La Magistratura
Titolo V :    Le Regioni, le Province, i Comuni
Titolo VI .   Le Garanzie Costituzionali

Disposizioni transitorie e finali

Come si modifica la nostra costituzione
Le regole per modificare la nostra Costituzione sono fissate nell’ art. 138.

La legge che intenda modificare o integrare la Costituzione deve essere approvata due volte da ciascuna Camera (quindi 4 letture successive del testo e relative votazioni) e la seconda deve avvenire ad almeno 3 mesi di distanza dalla prima.

Nella seconda (se il testo è immutato, se no si ricomincia) si deve raggiungere una maggioranza dei 2/3 dei componenti di ciascuna Camera.

Se no e se si ha solo la maggioranza assoluta (la metà più uno) si dovrà ricorrere al referendum popolare SE richiesto entro tre mesi da 1/5 dei membri di una delle Camere o da 50 mila elettori o da 5 Consigli regionali.

In più:
con l’art. 139 la nostra Costituzione stabilisce che “la forma repubblicana dello Stato non è soggetta a revisione costituzionale”.

Secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale non si potrebbero sopprimere o alterare  i diritti “inviolabili” di cui all’ art. 2 o i “principi supremi” dell’ordinamento costituzionale.

 

Alcuni tra gli articoli che non possono essere dimenticati

L’articolo 21

Tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all’ autorità giudiziaria.
Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro si intende revocato e privo d’ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Le parole “chiave” di questo importantissimo articolo.

Autorità giudiziaria: è il complesso dei magistrati che esercitano la funzione giurisdizionale in veste di organi terzi ed imparziali, ponendosi in posizione di autonomia e indipendenza rispetto agli altri poteri dello Stato.

Parola, scritto: si protegge la manifestazione e l’espressione pubblica del proprio pensiero esternato ad un numero indefinito di destinatari.

Altro mezzo di diffusione: si prevedeva anche…internet!

Autorizzazione: è un provvedimento che precede la stampa al fine di consentirne la pubblicazione.

Censura: viene effettuata dopo la stampa.

Sequestro: è una misura che consente la rapida repressione dei reati a mezzo stampa.
Per poter procedere al sequestro ci vuole un atto motivato dalla autorità giudiziaria ed essere in presenza di un reato grave (delitto) per il quale la legge preveda il ricorso a questa misura.

Buon Costume: è una nozione posta a tutela del pudore e della pubblica decenza contro le oscenità e le volgarità (v. art. 19) ed è l’unico limite posto alla libertà di manifestazione del pensiero.
La Corte costituzionale ha riconosciuto l’esistenza di altri limiti impliciti:

  • il diritto alla riservatezza
  • il diritto all’onore della persona
  • il segreto giudiziario
  • il dovere di difendere la Patria, se necessario con l’apposizione del segreto militare (difesa nazionale) o del segreto di Stato (salvaguardia della Repubblica).
Altri fondamentali articoli

Sono fondamentali anche gli articoli che regolano:

L’esistenza dei partiti politici ( art. 49): “tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.”

La libertà religiosa (art. 19): “tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.”

L’organizzazione sindacale (art. 39): “l’organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione (……)un ordinamento interno a base democratica(….)I sindacati registrati hanno personalità giuridica(….) possono stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria(….)

La famiglia (art. 29): “La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio” N.B.: non si escludono esplicitamente altre formazioni sociali come coppie omosessuali, famiglie di fatto, famiglie ricomposte etc.

I figli (art. 30): “E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli anche se nati fuori del matrimonio (….).”

La scuola (art. 33 e 34): “L’arte e la scienza sono libere  e libero ne è l’insegnamento (…) Enti e privati hanno diritto di istituire scuole ed istituti di educazione senza oneri per lo Stato(…)
La scuola è aperta a tutti(….) i capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi (….).”

 

Vediamo adesso e più da vicino,
le varie sezioni in cui è articolata la nostra Costituzione

 

Diritti e doveri dei cittadini

Come si è visto questa parte della Costituzione è divisa in quattro “titoli”. Vediamoli in maggior dettaglio:

Primo – Rapporti civili (art. 13-28), in cui l’individuo è considerato come tale col suo patrimonio di diritti legati alla semplice esistenza come singolo soggetto.

Secondo – Rapporti etico-sociali (art. 29-34), che disciplinano famiglia, scuola, salute con le sue due facce di fondamentale diritto dell’individuo e di interesse della collettività.

Terzo – Rapporti economici (art. 35-47), in cui l’attività economica è vista sia sotto il profilo individuale sia sotto quello della comunità del lavoro e dell’impresa.

Quarto – Rapporti politici (art. 48-54). Qui l’individuo è visto come elemento costitutivo della comunità politica ordinata in modo democratico. La comunità politica chiede agli individui l’adempimento di doveri di solidarietà (politica, economica, sociale) con l’ art. 2 e che si concretizzano in specifici obblighi:

  • la difesa
  • il concorso alle spese pubbliche attraverso il prelievo fiscale
  • la fedeltà alla Costituzione e alle leggi.

L’ordinamento della Repubblica

La Costituzione fissa l’ordinamento della repubblica in VI titoli.

Titolo I – sez 1: Il Parlamento/Le Camere art. 55-69
Sez 2: La formazione delle leggi, art 70-82, con anche le norme sul referendum abrogativo e sui casi di esercizio della funzione legislativa da parte del Governo.

Titolo II -  art 83- 91 sul Presidente della Repubblica, modo di elezione, durata della carica, funzioni, rapporti con il governo, responsabilità.

Titolo III – diviso in tre sezioni, la prima dedicata al Governo, la seconda alla Pubblica Amministrazione, la terza agli organi Ausiliari
(art 92-100).

Titolo IV – La Magistratura. Nella prima sezione si detta come deve essere organizzato l’ Ordinamento giurisdizionale (art 101-110) e si delineano le norme fondamentali sull’esercizio della funzione giurisdizionale appunto e sulla sua indipendenza dagli altri poteri.
La seconda sezione (art 111-113) contiene le “norme sulla giurisdizione” (ovvero sui modi concreti in cui si svolge la funzione giurisdizionale e dunque si fissano le regole processuali fondamentali), nonché la regola secondo cui “il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale”.

Titolo V – è DEDICATO A Regioni, Province, Comuni (art 114-133).
In ragione del principio fondamentale dell’autonomia (art 5) si elevano a livello costituzionale Comuni, Province, Regioni e oggi le Città metropolitane.
Con le leggi costituzionali n 1 del 1999 e n 3 del 2001 l’impianto di questa parte è molto mutata.
Sono stati abrogati senza sostituzione gli artt. 115,124,128,129,130.
Restano integri il 131 e il 133 (con l’elenco delle Regioni, le norme per le modifiche territoriali, la costituzione di nuovi Comuni e Province).
Gli altri articoli sono stati tutti modificati.

Titolo VI – Le garanzie Costituzionali: la 1 sezione è dedicata alla Corte costituzionale (art 134-137).
La 2 sezione è dedicata alle norme per la Revisione della Costituzione e alle Leggi costituzionali e sottrae la forma repubblicana dello Stato allo stesso potere di revisione (art 138 – 139).

 

…infine è bene sapere che…..

 

Corte Costituzionale (art. 134)

La Suprema Corte è composta da 15 giudici che restano in carica per 9 anni e non sono rinominabili.

  • 5 sono nominati dal Presidente della Repubblica
  • 5 sono nominati dal Parlamento riunito in seduta comune
  • 5 sono nominati dalla supreme magistrature ordinaria e amministrativa.

Sono eleggibili:

  • i magistrati delle giurisdizioni superiori
  • i professori universitari di materie giuridiche
  • gli avvocati con almeno 20 anni di professione

Consiglio di Stato, Corte dei Conti, Corte di Cassazione

 

Le supreme magistrature ordinaria e amministrativa o Giurisdiziaria superiore, ordinaria ed amministrativa sono (art. 100):

  • Il Consiglio di Stato, che è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell’amministrazione.
  • La Corte dei Conti, che esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo e anche quello successivo sulla gestione di bilancio dello Stato. E’ organo di giustizia amministrativa.
  • La Corte di cassazione, che è l’organo di vertice dell’organizzazione giudiziaria (art. 104)

 

Il Consiglio di Stato insieme alla Corte dei Conti e al Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, sono definiti dalla Costituzione Organi Ausiliari (artt. 99-100).

Il CNEL è anche organo di consulenza delle Camere e del Governo  ed è composto da esperti e  rappresentanti delle categorie produttive. Ha potere di iniziativa legislativa.

 

Fonte: http://www.ordinegiornalisti.veneto.it/files/Scuola-Buzzati/Appunti%20su%20Costituzione.doc

Sito web da visitare: http://www.ordinegiornalisti.veneto.it

Autore del testo: S.Liberali

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