Codice di etica professionale delle relazioni pubbliche

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Significato di Codice di etica professionale delle relazioni pubbliche

 

Codice di etica professionale delle relazioni pubbliche

Un altro codice professionale è quello emanato dalla FERPI (Federazione Italiana Relazioni Pubbliche) in vigore per gli iscritti all’associazione, quindi sia i soci professionisti, sia i soci che svolgono la loro attività come dipendenti di aziende, enti, organizzazioni diverse. Nell'esercizio delle attività professionali di relazioni pubbliche il socio Ferpi deve comportarsi nel pieno rispetto delle seguenti regole di condotta professionale, conosciuto su scala internazionale come "Codice di Atene", formulato dal CERP, il cui testo si intende parte integrante del presente Codice di condotta, coerentemente con i dettami della International Public Relations Association (IPRA). Principi e norme attinenti alla qualifica professionale di esperto di relazioni pubbliche Articolo 1 - Ciascun iscritto alla Federazione Relazioni Pubbliche Italiana diventa tale, in accordo con le norme previste dallo Statuto e dei Documenti Costitutivi della FERPI, con la piena accettazione del presente Codice professionale di Relazioni Pubbliche. Articolo 2 - Nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto della Ferpi, ciascun iscritto è tale in quanto esercita, come unica o preminente, un'attività professionale di Relazioni Pubbliche. Obblighi di carattere generale Articolo 3 - Nell'esercitare la sua attività professionale ogni iscritto alla FERPI è tenuto a rispettare i principi della dichiarazione universale dei diritti umani con riferimento specifico alla libertà di espressione e alla libertà di stampa ed informazione, da cui deriva per effetto concreto il diritto di ogni individuo di ricevere tutte le informazioni, questo con il solo limite che deriva dall'opportuna riservatezza delle informazioni a carattere confidenziale o di segreto industriale. Articolo 4 - Nell'esercizio della sua attività professionale ogni iscritto alla FERPI deve dimostrare onestà, lealtà, integrità, sotto il profilo della condotta. In particolare egli non farà uso di informazioni e commenti che possano trarre in inganno e di informazioni false o devianti. In questo spirito egli vigila sul lavoro proprio e dei propri collaboratori e prende tutte le necessarie misure per impedire il ricorso anche se casuale, a pratiche o metodi incompatibili con questo Codice. Articolo 5 - Le attività di Relazioni Pubbliche debbono essere realizzate con chiarezza e trasparenza, debbono essere immediatamente identificabili come tali e debbono offrire elementi chiari sulla loro origine e non debbono mai tendere ad ingannare od a far commettere errori a terzi. Articolo 6 - Il dovere di rendere le attività professionali di Relazioni Pubbliche immediatamente identificabili e il dovere di trasparenza di tali attività comportano per gli iscritti FERPI, siano essi quadri di impresa o liberi professionisti, l'obbligo di evidenziare in tutto il materiale informativo all'uopo realizzato che l'informazione viene diffusa per conto di un’azienda o organizzazione, con modalità tali da garantire l'identificabilità e la trasparenza secondo fattispecie. Articolo 7 - Nei suoi rapporti con gli altri settori della comunicazione sociale e di impresa, il professionista di Relazioni Pubbliche deve rispettare le regole e le pratiche di condotta professionale di tali professionisti in modo che da questo suo comportamento non derivi mai un conflitto tra le regole di condotta della professione e la pratica professionale. Obblighi di carattere specifico verso i committenti e i datori di lavoro Articolo 9 - Gli iscritti alla Federazione Relazioni Pubbliche Italiana non possono assumere incarichi o svolgere attività che comportino conflitto di interessi senza il consenso esplicito del committente o del datore di lavoro interessati. Articolo 10 - Nell'esercizio della sua attività professionale ciascun iscritto alla FERPI deve scrupolosamente mantenere il segreto professionale e la più completa discrezione, in particolare egli non può riferire alcuna informazione confidenziale o di studio o di ricerca ricevuta da un suo committente o datore di lavoro, passato o presente, e fare uso di tale informazione senza l'autorizzazione espressa di tali committenti o datori di lavoro. Articolo 11 - Ogni iscritto alla FERPI che ha un interesse finanziario o di affari in un’attività diversa da quella per cui opera su un piano professionale di relazioni pubbliche, non deve essere condizionato da tali interessi nell'esercizio della sua attività professionale e neppure dare luogo a suggerimenti o raccomandazioni al proprio committente o datore di lavoro senza avere chiarito in primo luogo il proprio interesse personale. Articolo 12 - Ogni iscritto alla FERPI deve accettare solo contratti o rapporti con committenti o con un datore di lavoro i cui onorari e compensi siano commisurati alla prestazione professionale ed eventualmente al raggiungimento di determinati risultati. Articolo 13 - Ogni iscritto alla FERPI non può accettare per la propria attività professionale resa ad un committente o datore di lavoro - anche se con il consenso di tale committente o datore di lavoro- alcun ulteriore compenso da una terza parte, siano anche sconti o percentuali di qualsiasi tipo. Articolo 14 - Quando nell'esecuzione di un'attività di relazioni pubbliche le iniziative previste possono rendere necessari atti difformi alla condotta professionale, o che implicano un atto contrario ai principi del presente Codice, l'iscritto alla FERPI deve immediatamente informare il proprio committente o datore di lavoro ed interrompere conseguentemente tali iniziative. Obblighi nei confronti della opinione pubblica e dei mezzi di comunicazione Articolo 15 - Lo spirito di questo Codice ed i principi specificati negli articoli precedenti, ed espressamente negli art. 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7, implicano un costante rispetto da parte di ogni iscritto alla FERPI del diritto d'informazione e, soprattutto, del dovere di fornire ogni informazione richiesta entro i soli limiti di carattere confidenziale che possono derivare dall'esercizio pratico delle attività di relazioni pubbliche, tali principi comportano il rispetto del diritto di indipendenza e di iniziativa dei mezzi di informazione. Articolo 16 - Ogni iscritto alla FERPI nell'esercitare la propria attività professionale deve rispettare gli interessi pubblici e la dignità dell'individuo. È sua responsabilità personale comportarsi sempre correttamente e onestamente con i suoi committenti e datori di lavoro, passati e presenti, con i mezzi di comunicazione, con il pubblico e con gli iscritti alla FERPI. Di conseguenza egli non deve consapevolmente, o per imperizia, distribuire informazioni false o devianti e deve usare la massima cura per evitare che questo accada inavvertitamente. Egli ha un preciso dovere di mantenere l'integrità e la completezza dell'informazione. Egli non deve compiere alcuna attività che tenda a corrompere l'integrità dei mezzi di comunicazione. Articolo 17 - Ogni iscritto alla FERPI deve operare costantemente per presentare in forma obbiettiva l'organizzazione per cui opera. Egli non può creare organizzazioni che, sotto il velo di un'attività fittizia, in realtà servano a realizzare secondi fini od interessi particolari di un suo committente o datore di lavoro, in tal senso non potrà mai avvalersi dell'opera di organizzazioni costituite a tale scopo. Articolo 18 - Quando risulti necessario per la distribuzione dell'informazione, sempre nei limiti dei principi del presente Codice, ogni iscritto alla FERPI può acquisire spazi su mezzi di informazione specializzata o tempi di trasmissione in conformità con le regole, gli usi e la pratica di tali mezzi di informazione e nel rispetto delle norme etiche e di condotta di tali mezzi. Articolo 19 - Quando per la realizzazione di attività professionali di relazioni pubbliche l'iscritto FERPI, sia esso quadro di impresa o libero professionista, deve ricorrere alla collaborazione professionale di un giornalista, è tenuto a verificare che la prestazione richiesta sia ammessa dall'editore per cui presta la propria opera. È fatto altresì obbligo all'iscritto FERPI, sia quadro d'impresa o libero professionista, di predisporre un elenco permanentemente aggiornato delle collaborazioni di giornalisti di cui si avvale per lo svolgimento delle proprie attività professionali di relazioni pubbliche, con l'indicazione dei relativi ambiti di collaborazione. Obblighi di carattere specifico per l'informazione economica e finanziaria Articolo 20 - Ogni iscritto FERPI, sia esso quadro di impresa o libero professionista, quando nello svolgimento della propria attività professionale svolge attività di informazione o di rappresentanza di interessi presso le pubbliche istituzioni a livello nazionale, regionale o locale, ha l'obbligo di non offrire o fornire direttamente o indirettamente regali, inviti e rimborsi spese, che vadano al di là delle abituali forme di cortesia o che non abbiano un valore meramente simbolico, ai membri delle istituzioni a livello nazionale, regionale o locale così come ai funzionari dipendenti di tali istituzioni. Egli deve altresì astenersi dall'offrire direttamente o indirettamente ai membri delle istituzioni ed ai funzionari delle medesime istituzioni, la libera e gratuita disponibilità di servizi, materiali o attrezzature di valore tale da poter influenzare decisioni o transazioni di interesse dell'impresa per cui l'iscritto FERPI opera come lavoratore dipendente o professionista. Obblighi dell'iscritto verso gli altri iscritti FERPI Articolo 22 - Ogni iscritto alla FERPI deve astenersi da forme di concorrenza sleale nei confronti degli altri iscritti alla Federazione. Fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 25, egli non deve mai agire o parlare in modo da danneggiare la reputazione o gli interessi professionali di un altro iscritto, egli deve astenersi dall'uso di metodi che possano danneggiare il committente o datore di lavoro di un altro iscritto. Obblighi di vigilanza nei confronti di dipendenti e collaboratori Articolo 23 - L'iscritto FERPI, sia esso quadro di impresa o libero professionista, ha l'obbligo specifico di vigilare affinché i propri dipendenti e collaboratori o consulenti, ancorché non iscritti alla FERPI, operino nel pieno rispetto delle norme del presente codice di comportamento FERPI nello svolgimento delle attività professionali di relazioni pubbliche ad essi affidate. Laddove si verifichino da parte di dipendenti, collaboratori, consulenti all'uopo incaricati da un iscritto FERPI, sia esso quadro di impresa o libero professionista, violazioni al presente codice di comportamento, l'iscritto FERPI sarà ritenuto responsabile delle violazioni stesse, come se da lui compiute, ove non possa dimostrare di aver esercitato in termini adeguati il prima richiamato obbligo di vigilanza. Obblighi verso la professione Articolo 24 - Nell'esercizio della sua attività professionale ogni iscritto alla FERPI deve comportarsi in modo che la sua condotta non possa essere mai di pregiudizio alla reputazione delle attività professionali di relazioni pubbliche e della FERPI. Articolo 25 - La reputazione della sua professione costituisce una responsabilità diretta per ciascuno degli iscritti alla FERPI. Ogni iscritto ha il dovere non solo di rispettare egli stesso questo Codice, ma di collaborare nel farne più compiutamente conoscere e rispettare le norme. Egli ha il dovere morale di riferire agli organi statutari della FERPI qualsiasi violazione del Codice di cui venga a conoscenza e di prendere tutte le iniziative in suo potere per assicurare che le norme siano osservate ed applicate. Ogni iscritto che sia a conoscenza o che sia comunque informato di una violazione delle norme di questo codice ne sarà egli stesso considerato responsabile e soggetto alle relative sanzioni.

 

Fonte: http://www.cognoassociati.it/studenti/decodi/decodi.pdf

Sito web da visitare: http://www.cognoassociati.it/

Autore del testo: ©Centrostudi Comunicazione Cogno & Associati

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