Contratti internazionali

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Contratti internazionali

Da Vademecum Contratti internazionali Sole 24 ore


Che cos’è il contratto internazionale?
Il Contratto Internazionale è l’accordo tra due o più parti appartenenti a diversi Paesi; con esso sorge un rapporto giuridico tra soggetti che appartengono a differenti sistemi legislativi, coinvolgendo spesso partners commerciali che non solo appartengono a Stati diversi, ma anche a sistemi giuridici di civil e di common law, talvolta anche molto diversi tra loro. Tuttavia ben può essere internazionale anche un accordo tra due soggetti appartenenti allo stesso Paese, ma che produce i suoi effetti anche o solo in un Paese straniero, come ad esempio accade nel caso dei contratti di distribuzione. Va dunque in primo luogo operata la scelta riguardo alla legge applicabile al contratto, ovvero quell’insieme di regole che disciplineranno i rapporti tra le parti. Senza dubbio a monte, prima di accingersi alla redazione di un contratto internazionale, oltre alla legge applicabile, vanno individuate quelle norme che sono state create con lo scopo di disciplinare i rapporti del commercio internazionale e che si trovano all’interno di specifiche Convenzioni internazionali, come i Principi UNIDROIT dei Contratti Commerciali Internazionali. In secondo luogo va scelta la lingua ufficiale in cui verrà scritto il contratto e poi andrà stabilito come dovranno essere risolte eventuali controversie, se per mezzo di un giudizio ordinario o per mezzo dell’arbitrato e ciò anche e soprattutto alla luce di valutazioni preliminari inerenti la possibilità e facilità o meno di eseguire una sentenza piuttosto che un lodo arbitrale nel Paese del soggetto destinatario del provvedimento.
Quali le differenze rispetto al contratto nazionale?
Il Codice civile all’art. 1321 definisce il contratto come “l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”. Questa definizione trova una sostanziale corrispondenza in ordinamenti quali quello spagnolo e quello francese, a differenza del modello tedesco e degli ordinamenti ad esso ispirati, quali ad esempio Grecia e Danimarca, dove il termine contratto ha un significato più ampio e si estende anche ad accordi inerenti rapporti giuridici non patrimoniali. Nel diritto inglese il contratto è genericamente definito come an agreement which will be enforced by the law. Il nostro Codice prevede gli elementi essenziali del contratto all’art.1325: accordo delle parti, causa, oggetto, forma quando essa è prescritta dalla legge a pena di nullità. Tuttavia, come noto le parti possono, nel rispetto di quanto previsto dal codice, regolare i loro rapporti in piena autonomia e in base alle esigenze che di volta in volta si presentano. Ciò premesso, senza dubbio si può dire che la prima grossa differenza tra contratto nazionale e internazionale è data dalla dimensione puramente “nazionale” del primo i cui effetti si producono esclusivamente su tale territorio. Altre differenze si riscontrano poi negli aspetti culturali, comportamentali, politici e giuridici che caratterizzano i diversi interlocutori commerciali. Questi fattori sono determinanti nelle scelte che si fanno quando si devono formulare determinate clausole come ad esempio quelle di hardship o di force majeure. Infatti se si vuole predisporre una clausola di forza maggiore in un contratto non si può non tener conto delle condizioni socio-politiche dei paesi coinvolti nella negoziazione. Ecco allora che se una delle parti ha sede in un Paese dove spesso vi sono disordini o guerre civili, tra gli eventi definiti come force majeure andranno previsti anche l’embargo e la dichiarazione di guerra da parte di uno Stato nei confronti di un altro.
Quali sono le fonti dei contratti internazionali?
In primis, la legge nazionale che si sceglie come legge applicabile al contratto e le convenzioni internazionali se recepite dal Paese in cui la legge viene applicata. La più importante è la Convenzione di Roma del 1980 sulle obbligazioni contrattuali che ha reso possibile un sistema di diritto internazionale privato più omogeneo.
Di grande rilevanza è poi ad es. la Convenzione di Bruxelles del 1968 del diritto internazionale processuale, essa detta criteri uniformi in merito a competenza giurisdizionale ed esecuzione delle sentenze. Vi è poi la normativa comunitaria, qualora le parti siano entrambe appartenenti all’Unione Europea, in particolare, da un lato i regolamenti CE, di carattere generale, obbligatori e direttamente applicabili negli stati membri, e dall’altro direttive CE che sono vincolanti per gli stati membri solo per quanto riguarda un determinato risultato da raggiungere.  La lex mercatoria definita come il diritto transnazionale del commercio internazionale (DRAETTA Il diritto dei contratti internazionali, cit.,2,10) o ancora come quel corpo di regole ed istituti concernenti il commercio internazionale comunemente applicati dai mercatores nella consapevolezza che si tratti di regulae iuris (regole del diritto) o, almeno, che gli altri contraenti si comporteranno osservando le stesse regole (A.FRIGNANI Il diritto del commercio internazionale 2.2.). Vi sono poi gli usi del commercio internazionale e, infine, raccolte normative “private” di principi o usi del commercio internazionale come INCOTERMS 2010 e i summenzionati Principi UNIDROIT dei contratti commerciali internazionali. Vanno infine ricordati i modelli contrattuali uniformi riconosciuti a livello internazionale ICC (International Chamber of Commerce) e FIDIC (Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils) quest’ultimo vero e proprio punto di riferimento, elaborato da associazioni di categoria internazionali per i contratti d’appalto internazionale. Rimane inteso che la legge nazionale scelta come legge regolatrice del contratto è e rimane la fonte primaria proprio perché non vi è una disciplina uniforme che regoli i contratti internazionali.
Come si forma il contratto internazionale?
Come accennato nelle prime righe va individuato il contesto economico e giuridico in cui verrà eseguito il contratto che si vuole concludere tenendo conto da subito delle questioni più salienti su cui potrà vertere la trattativa, le condizioni che potranno essere accettate e quelle che invece dovranno essere rifiutate o comunque negoziate per fornire la soluzione più vantaggiosa alla parte che si rappresenta. Andrà poi individuato l’obbiettivo attraverso disposizioni chiare precise e prive di ambiguità. Il contratto dev’essere anche completo e con un taglio molto pratico regolando gli aspetti essenziali del business che le parti intendono realizzare. Dev’essere insomma una sorta di road map da seguire in ogni fase dell’esecuzione del contratto. Nel predisporre il testo contrattuale va scelta la legge applicabile e, in primis, vanno individuate eventuali norme imperative che non possono pattiziamente essere derogate. E’ bene non rischiare di utilizzare clausole contrattuali contrarie alla legge, poiché queste potrebbero comportare l’annullabilità o peggio ancora la nullità del contratto stesso. La scelta della legge da applicare al contratto è di fondamentale importanza nei contratti internazionali, se le parti non la indicano, la scelta della proper law sarà rimessa alle norme di diritto internazionale. Bisogna valutare possibili vantaggi e svantaggi che quel determinato sistema legislativo presenta in merito al rapporto sottostante che si vuole regolare. La legge scelta dalle parti, dovrà essere presa in considerazione anche e soprattutto tutte quelle volte in cui un determinato aspetto del contratto non sia stato compiutamente disciplinato dalle parti. Ecco allora che in casi come questo è necessaria un’integrazione per mezzo delle norme del sistema giuridico scelto in base ai criteri di collegamento. Ovvero scegliendo di applicare la normativa dell’ordinamento che presenti il collegamento più stretto con il contratto. I contratti internazionali spesso possono essere soggetti all’applicazione di più leggi e ciò come probabile conseguenza ha il sorgere di conflitti tra le stesse, ad es. in merito alla determinazione della competenza del giudice dello Stato di una piuttosto che dell’altra parte. Questo fenomeno può verificarsi sia nel caso in cui due contratti coinvolgano parti di nazionalità diverse, sia che riguardino parti della stessa nazionalità, ma che poi devono essere eseguiti in paesi diversi.

Quando le parti non hanno deciso che legge applicare al contratto ecco allora che devono essere prese in considerazione le Convenzioni internazionali, come ad esempio la Convenzione di Roma (3 la Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali essa infatti non è applicabile ai contratti di trasporto, a quelli coi consumatori e a quelli che hanno come oggetto diritti reali di godimento su beni immobili) con la quale alcuni paesi appartenenti alla Comunità Europea hanno reso uniformi i criteri di scelta della legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, nei casi in cui è applicabile, o le norme interne di diritto internazionale privato. Va comunque tenuto conto che le norme di ordine pubblico dello Stato di appartenenza del Giudice competente a decidere eventuali controversie, che dovessero sorgere tra i contraenti, devono essere applicate in ogni caso. Nel caso in cui il Giudice adito appartenga ad un Paese diverso ecco allora che devono essere applicate le norme di ordine pubblico di quello Stato, se questo mostra uno stretto collegamento con il contratto e le sue norme di ordine pubblico sono necessarie. Oltre alle norme di ordine pubblico vi sono poi norme di applicazione necessaria quali ad esempio quelle che tutelano il consumatore (c.d. contraente debole) e quelle dell’antitrust; tali raccolte normative devono essere rispettate qualunque sia la legge che regola il contratto. Vi sono poi convenzioni internazionali di diritto uniforme, come ad esempio quelle di Bruxelles del 1924, sulla polizza di carico marittima internazionale, quella di Vienna del 1980 sulla vendita di beni mobili, quella di Ginevra del 1956 sul trasporto internazionale di merci su strada. Queste convenzioni mirano ad evitare l’applicazione delle singole disposizioni nazionali di diritto internazionale privato. Se di grande importanza è la scelta della legge, non da meno è quella relativa allo strumento con cui andranno risolte eventuali controversie; giudizio ordinario oppure arbitrato internazionale. Prima di decidere tra uno e l’altro strumento, va fatta un’analisi sulla possibilità di eseguire o meno un provvedimento nel Paese della controparte. Non necessariamente un provvedimento potrà essere eseguito in uno Stato diverso da quello del Giudice che lo ha reso. E’ bene dunque verificare preliminarmente se tra gli Stati dei due contraenti è stato firmato un trattato in base al quale gli stessi abbiano stabilito il reciproco riconoscimento delle sentenze. L’Italia ad esempio ha sottoscritto trattati di questo genere con Paesi quali la Svizzera e il Brasile, ma ad esempio non con gli Stati Uniti. A livello europeo viene in soccorso la Convenzione di Bruxelles del 1968 sul riconoscimento delle sentenze commerciali in base alla quale, i Paesi firmatari garantiscono la reciproca efficacia delle sentenze. Nel caso in cui sia stata scelta una legge terza, diversa da quella delle parti, e anche nel caso in cui le parti non siano appartenenti a Stati che non hanno firmato la predetta Convenzione è consigliabile inserire una clausola arbitrale nel contratto affinché un’eventuale controversia venga risolta per mezzo di un arbitrato internazionale. In questo caso verrà reso un lodo che, in mancanza di irregolarità, potrà essere eseguito tra Paesi diversi firmatari della Convenzione di New York del 1958. La forma è un altro aspetto di grande importanza, essa deve essere scritta solo se espressamente previsto dalla legge, ciò significa che in tutti in casi in cui tale condizione non è prevista anche un accordo verbale ha piena efficacia vincolante tra le parti. La lingua è un altro elemento da non sottovalutare, perché può dare adito a interpretazioni difformi tra le parti difficilmente gestibili durante un contenzioso. Dunque è bene individuare da subito un’unica lingua ufficiale che prevalga in ogni caso su un’eventuale seconda lingua in maniera tale da evitare errori interpretativi. Oltre ai predetti aspetti il contratto deve disciplinare altri aspetti essenziali che possono essere cosi sinteticamente individuati: premesse, dati delle parti, entrata in vigore dell’accordo, descrizione delle prestazioni di ciascuna parte, individuazione dei possibili casi di inadempimento, clausole limitative o che esonerano la responsabilità force majeure e hardship, rimedi a disposizione della parte adempiente liquidated damages, may good, performance bonds oltre agli strumenti di risoluzione delle controversie arbitrato o giudizio ordinario e naturalmente il corrispettivo consideration e gli allegati.

 

Fonte: http://www.istitutopasini.gov.it/pasini/index.php/2013-08-19-17-18-59/materiali-didattici?task=inviaFile&classeid=32&fileid=7884

Sito web da visitare: http://www.istitutopasini.gov.it

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