Donazioni

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Donazioni

Le donazioni
1.I soggetti. Gli effetti. La forma.
Con la donazione si opera un liberalità per molti versi da considerarsi alla stregua di un’attribuzione mortis causa anticipata, con analogia di disciplina.
La donazione è il contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un diritto proprio, presente nel patrimonio o assumendo verso la stessa un’obbligazione. Deve dunque ricorrere un elemento soggettivo (spirito di liberalità) ed uno oggettivo (arricchimento altrui, cui corrisponde un impoverimento del donante).
Soggetti. Il donante deve avere la piena capacità naturale e di disporre, cosicché non può essere né minore, né emancipato, pur se autorizzato all’esercizio dell’impresa, né inabilitato. Minore e inabilitato possono però donare in sede di convenzioni matrimoniali. È vietata la rappresentanza legale dell’incapace, ma sono ammesse nelle forme di legge, le liberalità in occasione di morte in favore dei discendenti dell’interdetto e dell’inabilitato.
Possono ricevere donazioni i nascituri anche non concepiti, ma non il tutore i protutore, il notaio rogante e testi dell’atto.
La donazione fatta congiuntamente a favore di più donatari racchiude in sé una pluralità di donazioni e s’intende fatta in parti uguali, salvo diversa volontà risultante dall’atto. Il donante può disporre che, se uno dei donatari non può o non vuole accettare, la sua parte si accresca agli altri. Questo accrescimento è volontario.
La scelta della persona del donatario deve essere fatta dal donante o direttamente o indicando una categoria o una pluralità di soggetti tra cui un terzo, suo mandatario, sceglierà. Analoga disposizione vale per la scelta dell’oggetto. Il mandato deve avere la stessa forma della donazione ed è revocabile fino al momento della scelta, che, se non mantenuta nei limiti di legge, è inefficacie, con nullità della donazione.
Il donante può riservare l’usufrutto a proprio vantaggio e, dopo la propria morte o trascorso un dato periodo, a vantaggio di altra persona o anche di più persone, ma congiuntamente e non successivamente ed in pari quote, con eventuale clausola di accrescimento.
Si ha in tal caso non una doppia attribuzione ma un'unica vicenda.
La vicenda sarà duplice se il donante riserva a terzi, che devono accettare prima della morte del donante stesso, l’usufrutto.
Effetti reali. Dal punto di vista degli effetti prodotti la donazione può essere (ed anzi di regola è) contratto ad effetti reali trasferendosi con il semplice consenso il diritto di proprietà o altro diritto reale o di credito o costituendosi un diritto reale di godimento su cosa altrui.
Si discute se sia ammissibile la donazione meramente liberatoria: essa in realtà si risolve in una rinunzia o remissione, che può ben sorreggersi sull’intento liberale.
Effetti obbligatori. La donazione è un contratto ad effetti obbligatori se con essa si assume un obbligo, che può anche avere carattere periodico. Il contenuto di tale obbligo può essere certamente un dare.
Qualcuno dubita invece per il facere anche se questa tesi è da respingere.
La donazione per produrre effetti traslativi deve riguardare beni presenti nel patrimonio del donante, al fine di non favorire la prodigalità, infatti, sanziona con la nullità la donazione di beni futuri, con l’eccezione dei frutti pendenti comprendendosi nei beni futuri non solo quelli che non esistono in rerum natura, ma anche quelli altrui, che non appartengono al patrimonio attuale4 del donante.
Si ammette la donazione obbligatoria di cosa altrui, avente espressamente ad oggetto l’obbligo del donante di farne conseguire la proprietà al donatario, con esclusione di una conversione automatica in obbligatoria della donazione traslativa, nulla come tale. Il donante dovrebbe allora acquistare il bene dal proprietario e poi trasferirlo, come cosa propria, al donatario. Si sarebbe così in presenza di un preliminare di donazione di cosa altrui, da cui nascerebbe un obbligo di dare, come per il preliminare di vendita di cosa altrui.
Forma. Dal punto di vista formale la donazione è negozio solenne perché richiede di necessità l’atto pubblico notarile e la presenza di due testimoni. Se i beni donati sono mobili si richiede la menzione del loro valore nel corpo dell’atto o in un atto a parte.
La conclusione dell’accordo può avvenire come eccezione anche tra persone lontane, così come è normale che avvenga per i contratti. In tal caso si procede con un’offerta di donazione notarile con testimoni, notificata all’oblato, il quale a sua volta può accettare con altro atto notarili con testimoni notificato all’offerente. Il contratto si perfeziona nel momento in cui l’accettazione è notificata, potendo fino a quel momento operarsi una rinunzia.
La forma pubblica non è richiesta nel caso di donazioni di modico valore mobile (donazione manuale), là dove la forma è sostituita dalla traditio cioè dalla consegna, anche simbolica: trattasi dunque di un contratto reale.

2. Spirito di liberalità, causa e motivi.
C’è chi ravvisa la causa nell’ animus donandi, cioè nell’intenzione di arricchire il donatario per spirito di liberalità, addirittura presunto ove manchi una controprestazione. Ma l’intento soggettivo è irrilevante, mentre, in chiave oggettiva, l’arricchimento è effetto economico, non giuridico e lo spirito di liberalità esprime solo un dato negativo e cioè che l’attribuzione non è obbligata, ma frutto di libera iniziativa del donante.
Là dove c’è obbligazione naturale o civile, l’attribuzione ha causa solvendi, perché volta ad estinguere l’obbligazione stessa.
Per questa ragione si ritiene impossibile stipulare un contratto preliminare di donazione, che obbligherebbe poi a donare, con impossibilità di ravvisare lo spirito di liberalità, anche se, in verità, è lo stesso preliminare a configurarsi come donazione.
Parimenti non vi è donazione quando l’atto senza corrispettivo è posto in essere da un amministratore di una società controllata, in favore di altra del gruppo.                                                                                                     La solidarietà può anche avere talvolta autonoma rilevanza, ma non giustifica attribuzioni patrimoniali. L’irripetibilità di quelle traslative si basa sullo spirito di liberalità e non sul dovere, che, essendo rivolto all’intera collettività, non configura nemmeno un’obbligazione naturale, la quale può nascere solo tra soggetti determinati.
Lo spirito di liberalità come dato in negativo, deve collegarsi ad un elemento che sia in grado di caratterizzare in positivo l’attribuzione donativa, sia essa obbligatoria o reale. Tale è l’interesse del donante, di carattere non patrimoniale.
Ma tale interesse è “debole”, proprio perché non patrimoniale, là dove la patrimonialità è alla base del contratto, ed inoltre può non essere espresso. Ecco perché è necessaria una forma “forme” come quella dell’atto pubblico.
L’interesse non patrimoniale distingue poi la donazione dai negozi gratuiti, che sono sorretti da un interesse patrimoniale anche mediato, purché giuridicamente rilevante, di chi si obbliga o trasferisce, per i quali, infatti, non si richiede mai l’atto pubblico.
Il motivo per il quale si opera l’attribuzione esprime l’interesse. Se espresso, se cioè risulta dall’atto, ed è stato l’unico che ha determinato il donante ad operare l’attribuzione, il motivo è causa dell’attribuzione stessa e quindi rileva non solo in caso di illiceità, ma anche in caso di erroneità, di fatto o di diritto, appunto perché se si prova, anche per testi, che il motivo è erroneo l’attribuzione non è più giustificata.

3. La donazione indiretta.
La causa dell’attribuzione ricorre anche in presenza di liberalità atipiche, denominate anche donazioni indirette, che non pretendono l’atto pubblico. Esse possono consistere, secondo taluni, in atti materiali, certamente in negozi unilaterali e in contratti, i quali, pur avendo un proprio schema tipico, sono accumunati dal fatto di realizzare un altrui, in termini economici, giustificato dall’interesse non patrimoniale di chi attribuisce il bene o rinunzia al diritto.
A volte può discutersi se la donazione sia diretta o indiretta, come nel caso di contratto a favore del terzo.
Le donazioni indirette sono assoggettate alla disciplina del tipo di atto utilizzato, salvo per quanto riguarda la riduzione, la revocazione e la collazione.

4. Donazione remuneratoria, obnunziale e modale.
In caso di donazione remunerato ria lo spitito di liberalità non viene meno, pur se l’attribuzione è fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario, verso la collettività o verso individui diversi dal donante, o per speciale remunerazione, per servizi resi dal donatario, anche a titolo oneroso, e particolarmente apprezzati dal donante.
In tale ultima ipotesi vi è un concorso di motivi, cosicché la donazione è configurabile ove quello liberale prevalga su quello di scambio, configurandosi altrimenti un negozio misto. Secondo altri vi sarebbe un collegamento tra causa solvendi e donandi.
Chi dona per riconoscenza o per speciale remunerazione può averlo fatto perché avvertiva una sorta di coercizione, cosicché è difficile individuare il confine rispetto all’adempimento di obbligazione naturale.
Il movente remuneratorio deve essere provato, anche per testi, dal donatario, salvo che risulti dall’atto.
Può darsi che a fronte a servizi resi un soggetto compia una liberalità conforme agli usi, come nel caso delle attribuzioni reali, con consegna cioè di un bene e non con assunzione di un’obbligazione, che è impossibile in questi casi, perché la promessa gratuita finirebbe per atteggiarsi alla stregua di un rapporto di cortesia a carattere sociale, laddove la consegna giuridicizza la vicenda.
La liberalità deve essere di modico valore e proporzionata al servizio ricevuto, configurandosi altrimenti una donazione remunerato ria.
La disciplina afferma che la liberalità d’uso non costituisce una donazione e esclude che essa sia atto di liberalità in senso stretto e si esclude dalla collazione e dalla riunione fittizia. Ad onta di ciò la dottrina ritiene applicabili le norme sulla donazione non incompatibili.
Anche la donazione obnunziale o propter nuptias risente del motivo dell’attribuzione sia dagli sposi tra di loro, sia da altri a favore di uno o di entrambi gli sposi o dei figli nascituri di questi. Il matrimonio deve essere indicato con precisione, costituendo altrimenti esso solo una generica condizione sospensiva.
Si discute in ordine alla struttura. Si è in presenza di un negozio unilaterale recettizio, di cui può discutersi solo la rifiutabilità o, in alternativa, il potere di rinunzia dei nubendi.
Il matrimonio, secondo taluni, sarebbe condicio iuris non retroattiva, che produce effetti attributivi ec nunc, con possibilità per il donante di disporre nel frattempo, salvo l’evizione. Secondo altri esso opererebbe come condizione di fatto, retroattiva. La condizione si intende non avverata quando scade il termine posto dal donante o quando, in difetto, appare certo che il matrimonio non sarà contratto. È esclusa l’actio interrogatoria per la fissazione di un termine giudiziale.
L’annullamento del matrimonio importa la nullità della donazione, con salvezza dei diritti acquistati dai terzi aventi causa dal o dai donatari e del diritto ai frutti percepiti dal coniuge di buona fede. Gli effetti della donazione si producono invece per i figli nascituri, che possono invocare la disciplina del matrimonio putativo.
Anche nella donazione obnunziale l’attribuzione è irrevocabile e non fa nascere l’obbligo alimentare. Non si richiede, inoltre, tra gli sposi, la maggiore età, in sede di convenzione matrimoniale.
Donazione modale. È possibile che sussista il dubbio se un determinato elemento della donazione sia da qualificare come onere o come motivo. Il dubbio è possibile anche rispetto alla condizione.
La rilevanza del motivo, come espressione dell’interesse del donante, si ravvisa, nel fatto che, pur in tal caso, deve distinguersi liberalità da gratuità, perché un modus può essere apposto anche ad un contratto gratuito, quando esso mira a realizzare un interesse patrimoniale di colui che opera l’attribuzione, pur senza configurarsi come controprestazione.
Non sempre è facile stabilire quando vi sia scambio o modus. Il modus non deve assumere carattere di corrispettivo, essendo solo un elemento accidentale, modalità dell’attribuzione liberale, in termini di sua limitazione di valore, volto a perseguire una finalità aggiuntiva ed ulteriore, rispetto a quella principale, consistente nell’arricchimento del donatario.
Una dottrina ritiene che la donazione modale sia contratto a prestazioni corrispettive quando l’onere è stato l’unico motivo determinante della donazione. In tal caso il modus non sarebbe più elemento accidentale, ma controprestazione del donatario.
La disciplina del modus donativo è analoga a quella del modus testamentario ma si limita alla sola previsione espressa l’esperibilità dell’azione di risoluzione per inadempimento, con esclusione del motivo determinante, azione alla quale, è legittimato il solo donante (o i suoi eredi), cui spetta di valutare l’inadempienza, in relazione all’interesse sotteso alla donazione, laddove l’azione di adempimento spetta, come per il testamento, a qualunque interessato.
Nel caso di impossibilità sopravvenuta il modus si estingue.

5. La disciplina.
La disciplina della donazione se, per certi versi, è analoga a quella testamentaria , per altro verso è quella generale del contratto, salvo talune particolarità oltre a quella della forma e della rilevanza del motivo.
La donazione nulla non può essere convalidata dalla parti ma, una volta morto il donante è possibile la conferma ad opera degli eredi o aventi causa del donante stesso.
Il donante, in caso di inadempimento o di ritardo nell’eseguire la donazione, è responsabile soltanto per dolo o per colpa grave, cioè per quelle inadempienze la cui gravità è tale da giustificare in materia contrattuale la nullità di eventuali clausole di esonero, le quali al dunque, vanificherebbero lo stesso impegno obbligatorio.
In tema di evizione, non vige il principio secondo cui la garanzia è sempre dovuta salvo clausola contraria. In caso di donazione essa è dovuta solo se espressamente promessa dal donante o se l’evizione dipende da dolo o fatto personale di costui, o se si tratta di donazione modale o remunerato ria per i servizi resi, ma solo nei limiti dell’ammontare del modus o dell’entità delle prestazioni ricevute dal donante.

 

Fonte: http://torarchivio.altervista.org/alterpages/files/25LEDONAZIONI.doc

Sito web da visitare: http://torarchivio.altervista.org/

Autore del testo: non indicato nel documento di origine

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