Multe e ricorsi nel codice stradale

Multe e ricorsi nel codice stradale

 

 

 

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Multe e ricorsi nel codice stradale

Dott. Enzo Rovere
docente di diritto civile
già nel contenzioso e legale del credito

 

 

 

 

MULTE e RICORSI
NEL
CODICE STRADALE

 

===

 
GIURISPRUDENZA
 

 

 

 

Aggiornato al primo gennaio del 2011

 

Dedicato alla mia consorte Luisa
                                                                             ed a nostra figlia Patrizia

             

 

PRESENTAZIONE

 

In questo piccolo libretto ho cercato di condensare le parti più importanti del nuovo codice della strada.

In particolare, dopo una premessa tecnica sui concetti di multa ed ammenda, ho tentato di dare una mano agli utenti della strada che si trovino nelle condizioni di dover contestare una multa.

Non è sempre facile comprendere, nella selva di leggi e leggine, capire come muoversi, da chi andare, a chi rivolgersi, come fare, eccetera. Ho aggiunto anche una tabella dei punti patente.

Mi sono poi occupato della interpretazione che i giudici hanno dato di casi realmente accaduti, per quanto riguarda il codice della strada ed ho riportato alcune sentenze più significative (ricordo che l’insieme delle sentenze dei magistrati si chiama: “giurisprudenza”).

Insomma, ho cercato di fare del mio meglio, condensando in poche pagine quanto è utile conoscere e sapere.

Spero di esservi riuscito e soprattutto di essere stato di utilità e di aiuto per qualcuno.                                         

                                                        

                                                              

                            
(“Scire tuum nihil est, nisi te scire hoc sciat alter”)

Il tuo sapere non val nulla, se altri non sa che tu sai

 

 

 

INTRODUZIONE

differenza fra multa ed ammenda

 

Multa

Trattasi di pena pecuniaria principale prevista per i delitti:

od in via esclusiva,

oppure in via alternativa con una pena detentiva,

oppure cumulativamente con la stessa, a seconda dei casi.

 

E’ vera e propria pena, poiché ha carattere strettamente personale ed affittivo. Colpire una persona nel patrimonio significa spesso cagionarle una sofferenza maggiore di quella che le può procurare una pena detentiva.

Sotto tale profilo psicologico, la pena della multa si può dire conosciuta sin dall’antichità, sebbene non debba confondersi con la composizione privata tra offeso ed offensore, un tempo attuata su larga scala.

La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una determinata somma di denaro, che va da un minimo ad un massimo prestabiliti dal codice penale.

 

Nel diritto tributario, invece, la pena pecuniaria può essere proporzionale e qui non necessariamente vi è un limite massimo fisso. Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice può aggiungere una multa.

 

Tra le conseguenze giuridiche del reato, il codice penale prevede anche le sanzioni civili.

 

Il reato quindi può violare contemporaneamente una norma penale, recando così offesa ad un interesse penalmente protetto, ed una norma di diritto civile, recando offesa ad un interesse civilmente tutelato

 

(per esempio: il causare una ferita ad una persona diventa violazione penale e come tale va punita, ma ciò richiede anche un risarcimento del danno all’interessato, ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile).

 

Il reato quindi si inquadra nello schema dei fatti illeciti, accanto all’illecito amministrativo ed all’illecito civile.

 

Ammenda

 

Trattasi di pena pecuniaria prevista per le contravvenzioni. La legge 706/75 ha stabilito che tutte le contravvenzioni costituiscano semplici illeciti amministrativi e non più reati.

Inoltre, la legge 205/99 ha ulteriormente ampliato la depenalizzazione per una lunga serie di fatti penalmente rilevanti.

Per le contravvenzioni punite con la sola ammenda prima del decreto penale o del dibattimento, il contravventore è ammesso a pagare la terza parte del massimo stabilito per quella contestazione.
Tale sanzione ridotta non è consentita a chi è recidivo, delinquente abituale e/o professionale.

La depenalizzazione elimina solo l’effetto principale della norma incriminatrice e non quelli accessori, per cui le regole fondamentali restano quelle dell’applicazione della pena, che da detentiva si trasforma in pecuniaria, con tutte le caratteristiche di essa.

Per meglio comprendere il concetto di ammenda, è necessario tenere presente la distinzione, che viene fatta, tra delittoe contravvenzione. Ma quale criterio sarà da seguire per capire se una violazione di legge sia da considerarsi delitto oppure contravvenzione?

Il codice penale ci da una mano all’articolo 39, che testualmente recita così: “i reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie di pene, per essi rispettivamente stabilite da questo codice”.
Per il codice penale, quindi, sarebbero delitti i reati puniti con la pena della reclusione e della multa; contravvenzioni, invece, i reati puniti con la pena dell’arresto e dell’ammenda.

La dottrina, in proposito, presenta molteplici interpretazioni, ma in definitiva un criterio ontologico di distinzione mi pare non esista.

Quindi nella pratica sono da considerarsi contravvenzioni i reati che, in un dato contesto storico, sono sentiti come i meno gravi; e non sempre, quindi, appare facile distinguere le contravvenzioni dai delitti e l’unico criterio sicuro, sia pure di carattere estrinseco, è quello della diversa specie di sanzione penale predisposta dal legislatore.

Ricordiamo, infine, che tutte le contravvenzioni non rientrano necessariamente nelle casistiche del codice penale, ma possono anche essere semplicemente illeciti puramente amministrativi.

Aiutiamoci con un esempio, sia pure banale, per meglio comprendere la distinzione fra il delitto, punibile con la multa, e la contravvenzione, punibile con l’ammenda (ove per multa ed ammenda si intende comunque sempre il pagamento di una somma di denaro):

l’atto di uccidere una persona o il parcheggiare una vettura in sosta vietata hanno in comune, sul piano puramente formale ed astratto, il fatto di aver violato una legge e quindi una norma di comportamento. Ma sul piano morale e pratico vi una differenza abissale e quindi i colpevoli vanno considerati in modo radicalmente diverso.
Per l’assassino si parla pertanto di delitto, e come tale punito con reclusione e multa; per chi ha violato il codice stradale si parla invece di contravvenzione.

Abbiamo già compreso, quindi, che sul piano concettuale giuridico vi è una enorme differenza fra il concetto di multa e quello di contravvenzione, indipendentemente dal fatto che poi in pratica si tratti pur sempre del pagamento di una somma di denaro.

 

Pene principali ed accessorie
interessanti, nel contesto del nostro discorso, appaiono gli articoli 17 e 19 del codice penale, che elencano le specie di pene, principali ed accessorie, sia per i delitti, che per le contravvenzioni.

Vediamole:

art. 17 codice penale
pene principali stabilite per i delitti:

  • ergastolo (pena perpetua da scontare in uno degli stabilimenti penitenziari a ciò destinati),
  • reclusione (da 15 giorni a 24 anni, con l’obbligo del lavoro e con l’isolamento notturno),
  • multa (pagamento allo Stato di una somma che va da 5 euro a 5.164 euro),

pene principali stabilite per le contravvenzioni:

  • arresto (da 5 giorni a 3 anni, da scontare in sezioni speciali),
  • ammenda (pagamento allo Stato di una somma, che va da 2 euro a 1.032 euro),

 

art. 19 codice penale
pene accessorie stabilite per i delitti:

  • interdizione dai pubblici uffici
  • interdizione da una professione o da un’arte
  • interdizione legale
  • interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese
  • incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione
  • la decadenza o la sospensione dall’esercizio della potestà dei genitori
  • pubblicazione della sentenza penale di condanna

pene accessorie stabilite per le contravvenzioni:

  • sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte
  • sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese
  • pubblicazione della sentenza penale di condanna

 

Nota
Per quanto riguarda l’applicazione della sanzione amministrativa, comminata per violazioni delle norme della circolazione stradale o di altre, è da ricordare la legge 689/81, secondo la quale è possibile solo in forza di legge entrata in vigore prima della commissione della violazione e soltanto nei casi e nei tempi considerate (proibita in sostanza l’analogia iuris per gli atti illeciti).

 

IL NUOVO

CODICE DELLA STRADA

 

Il nuovo codice della strada è stato emanato con decreto legge nr. 151 del 27/6/2003, convertito in legge nr. 214 del 1/8/2003 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 186 del 12/8/2003 (supplemento nr. 133).

Invece il regolamento di attuazione era stato emanato con decreto del Presidente della Repubblica in data 16/12/1992, n. 495, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato in data 28/12/1992, n. 303.

 

Sono state revisionate ed inasprite alcune sanzioni in materia di:

circolazione contromano;

  • attraversamento di incrocio con semaforo rosso, con sospensione della patente in caso di recidiva;
  • sorpassi vietati, con sospensione della patente per i casi più gravi;
  • utilizzo del telefono cellulare durante la guida;
  • mancata precedenza ai pedoni;
  • mancato utilizzo della cintura di sicurezza;
  • prevista una sanzione specifica per il conducente che lascia il motore acceso durante la sosta.

Le sanzioni pecuniarie saranno aggiornate ogni due anni, in base alla variazione dei prezzi al consumo accertata dall’Istat. Il nome di coloro che non provvedono al pagamento delle multe per le violazioni del codice della strada, entro 60 giorni dalla contestazione, viene immesso in un elenco detto “ruolo esattoriale”.

Di regola, i verbali redatti dalla Polizia stradale e dai Carabinieri, se non pagati nei termini o non contestati con ricorso al Prefetto, subiscono una maggiorazione del 10 % dell’importo originario per ogni semestre di ritardo, più le spese di procedimento.
Entro 30 giorni dal ricevimento della cartella esattoriale è possibile fare ricorso al Giudice di Pace. Il mancato pagamento della cartella esattoriale comporta la riscossione forzata ed il successivo pignoramento.

Il nuovo codice ha introdotto, inoltre, importanti novità sia per le automobili che per motorini e moto e precisamente:

 

Neopatentati

La legge italiana stabilisce che si può entrare in possesso della patente di guida solo dopo aver compiuto i 18 anni di età, ma non pone limiti per quanto riguarda l’età massima. In linea teorica tutti gli adulti possono farlo, anche fino ed oltre i 100 anni. Tuttavia, dopo il cinquantesimo compleanno cambiano le regole di rinnovo della patente.
Infatti, allo scopo di tutelare l’incolumità dei guidatori, ma anche dei passeggeri e degli altri utenti della strada, il documento deve essere rinnovato periodicamente. Fino ai 50 anni il rinnovo è previsto ogni 10 anni, con una visita effettuata da un medico incaricato; fra i 50 ed i 70 anni, ogni 5 anni; oltre i 70 anni, ogni 3 anni.
Gli intervalli di tempo sempre più brevi con l’aumentare dell’età hanno lo scopo di stabilire, attraverso una visita medica specifica, se il detentore della patente possiede ancora tutti i requisiti fisici e psichici necessari per poter condurre un autoveicolo senza alcun rischio.

Secondo quanto stabilito dall’articolo 117 del codice stradale, i conducenti di motocicli e di autovetture sono soggetti a limitazioni di guida per un periodo iniziale, dopo il conseguimento della patente.
Limitazioni per i motociclisti
I conducenti di motocicli, che dopo i 18 anni hanno conseguito la patente A limitata, sono soggetti per due anni a condurre veicoli di potenza effettiva non superiore a 25 kw, oppure con potenza specifica, riferita alla tara, non superiore a 0,16 kw/kg. La potenza effettiva è riportata sulla carta di circolazione. La potenza specifica può essere calcolata dividendo la potenza in kw per la tara espressa in kg. Tali limitazioni non si applicano al titolare di patente A che ha superato un esame specifico con un motociclo di elevate prestazioni, come indicato nella patente stessa.

Limitazioni per automobilisti
I conducenti di autovetture, titolari di patente di categoria B, rilasciata dal primo gennaio 2010, per il primo anno dal conseguimento della patente stessa, non potranno condurre veicoli di elevate prestazioni (rapporto potenza-tara superiore a 50 kw/t); le limitazioni non operano per i veicoli di soggetti diversamente abili. Per il calcolo della potenza specifica si deve dividere la potenza espressa in kw per la tara del veicolo espresso in tonnellate (dati ricavabili dalla carta di circolazione.
I titolari di patente B, rilasciata anche prima di quella data, per i primi tre anni devono rispettare il limite di velocità di 100 km orari in autostrada e di 90 km orari sulle strade extraurbane principali.

 

Sanzioni
Sono previste sanzioni amministrative pecuniarie (da euro 148 ad euro 594) per il titolare di patente italiana che:

  • nei primi due anni dal conseguimento della patente A guida motocicli di potenza superiore a quella consentita;
  • nei primi tre anni dal conseguimento della patente B guida autovetture ad una velocità superiore a 90 km orari sulle strade extraurbane principali e 100 km orari sulle autostrade;
  • nel primo anno dal conseguimento guida autovetture con potenza superiore a quella consentita (la violazione può essere commessa solo dal titolare di patente B conseguita dal primo gennaio 2010;
  • alla violazione consegue anche la sospensione della patente di guida da 2 a 8 mesi.
  • Secondo quanto previsto dall’articolo 126/bis del codice stradale, il titolare di patente da meno di tre anni vede raddoppiata la quantità di punti sottratta in relazione all’infrazione commessa. Così, ad esempio, per il passaggio con il semaforo rosso è prevista la perdita di 6 punti, che diventano 12 se l’infrazione è commessa da un conducente in possesso della patente da meno di tre anni.

La carta di qualificazione
del conducente professionale

la carta di qualificazione del conducente è un documento abilitativo che si aggiunge alla patente di guida. E’ necessaria per tutti i conducenti che effettuano professionalmente l’autotrasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C, CE, D, DE. La carta è rilasciata per ciascuna delle due modalità di trasporto: per guidare i veicoli adibiti al trasporto di cose e per guidare quelli per il trasporto di persone. Il documento rilasciato per una tipologia di trasporto non consente di guidare veicoli dell’altra categoria. Il conducente, tuttavia, può essere abilitato per entrambe.

Nulla di nuovo, invece, per quanto riguarda la conduzione di taxi e di autovetture adibite a servizio di noleggio con conducente, per i quali continua ad essere richiesto il possesso del certificato di abilitazione professionale. Quindi per tali veicoli non è necessaria la carta di qualificazione del conducente. La carta di qualificazione ha validità di cinque anni ed è rinnovabile alla scadenza. La validità non è direttamente collegata alla validità della patente di guida (come invece accade per il certificato di abilitazione professionale) con la conseguenza che i due documenti possono recare diverse scadenze.

L’obbligo di possedere la carta di qualificazione durante la guida dei veicoli professionali decorre dal 10 settembre 2008 per il trasporto di persone e dal 10 settembre 2009 per il trasporto di cose. Viene rilasciata dall’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile.
Quando una violazione che prevede perdita di punteggio è commessa alla guida di un veicolo che richiede, oltre alla patente, anche la carta di qualificazione o il certificato di abilitazione professionale, la decurtazione dei punti si applica su questi documenti, anziché sulla patente di guida del conducente, a partire dal 5/4/2008.

 

Patente a punti

ad ogni automobilista viene attribuito un punteggio iniziale di 20 punti e l’iscrizione all’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Ad ogni violazione del regolamento saranno scalati dei punti a seconda dell’infrazione. Chi commette più infrazioni in una sola volta può perdere al massimo 15 punti, salvo che non sia prevista la sospensione o la revoca della patente. Si possono riacquistare fino a 6 punti frequentando corsi di aggiornamento e di recupero presso le autoscuole e, se entro due anni non si commetteranno altre infrazioni, sarà automaticamente recuperato il punteggio perso.
La patente viene sospesa quando si esauriscono tutti i punti ed in questo caso bisogna di nuovo sostenere gli esami di teoria e di pratica.

Interessante è pure notare che chi ha 20 punti e non commette infrazioni per due anni può guadagnarne due per ogni due anni, fino a raggiungere un massimo di 30 punti sulla patente.

I punti vengono tolti solo dopo il pagamento della sanzione, o quando è trascorso il termine per fare ricorso, oppure quando il ricorso è stato esaminato e respinto.

Il Ministero dei Trasporti provvede ad avvisare il conducente, oppure, se non si riesce ad identificarlo, il proprietario del veicolo, che ha 30 giorni di tempo per fornire i dati della persona che era alla guida del veicolo al momento dell’infrazione, altrimenti i punti vengono tolti alla patente del proprietario del veicolo.

Alla perdita totale del punteggio (20 punti) non consegue la sospensione immediata della patente di guida, ma la sua revisione, attraverso la ripetizione degli esami teorici e pratici.

La revisione della patente deve essere effettuata entro 30 giorni dal momento in cui perviene la comunicazione che la dispone. Durante questo periodo il conducente può continuare a circolare.

Per conoscere quanti punti si possiedono in un determinato momento, si può telefonare ad un apposito numero verde del Ministero dei Trasporti, che è il seguente: 848 782 782.

Novità per la patente a punti sono state introdotte nel 2010. Diventerà obbligatoria una prova di esame alla fine dei corsi di aggiornamento per il riacquisto dei punti eventualmente persi.

Inoltre, subisce la revisione della patente chi commetterà un’infrazione da almeno 5 punti cui seguano, nell’arco di 12 mesi, altre due violazioni non contestuali da almeno 5 punti ciascuna.

Previsto un meccanismo premiale per i neopatentati. La mancanza di violazioni di una norma da cui derivi la decurtazione del punteggio determina l’attribuzione di un punto all’anno di bonus fino ad un massimo di tre punti.
La storia del “salva punti”

dal 30/6/2003 al 24/1/2005

Periodo di vigenza dell’articolo 126/bis del codice della strada, introdotto dal decreto legge 151/2003 sulla patente a punti, che preveda la decurtazione nei confronti del proprietario dell’auto.

dal 24/1/2005 al 21/9/2005

La sentenza 27/2005 della Consulta ha dichiarato illegittima la parte dell’articolo 126/bis, che disponeva la decurtazione per il proprietario dell’auto che non avesse indicato il conducente al momento dell’infrazione. Restava in vigore la multa supplementare di 357 euro.

dal 22/9/2005 al 20/11/2005

Periodo di vigenza del decreto legge 184/2005 “salva punti”. La multa supplementare scende a 250 euro. I proprietari che hanno maturato il diritto alla restituzione dei punti possono presentare istanza all’ufficio di polizia competente. Inoltre, il decreto legge 184/2005 allungava da 30 a 60 giorni il termine per indicare il conducente.

dal 21 novembre 2005

Dopo la decadenza del decreto legge 184/2005, la multa supplementare torna a 357 euro. I proprietari che avevano maturato il diritto alla restituzione dei punti dovranno attendere nuove norme che disciplinino l’operazione.

 

Giubbotto catarifrangente

Dal 1/4/2004 è scattato l’obbligo (salvo, per ora, i veicoli a due ruote) di indossare il giubbotto catarifrangente, che può essere di colore arancione o rosso o giallo, a scelta dell’automobilista. Ciò vale, non solo quando si è costretti a fermarsi per una avaria alla vettura, ma anche sulle corsie di emergenza o sulle piazzole di sosta. Il giubbotto deve essere appositamente omologato ed indicare nell’etichetta la dicitura: “CE – UNI EN 471”. Anche i passeggeri hanno l’obbligo di indossare il giubbotto, ma solo nel caso che scendano per andare a mettere il triangolo. Le sanzioni vanno da un minimo di 35 euro ad un massimo di 143 euro e la detrazione di due punti dalla patente. Se l’infrazione è commessa dai passeggeri, la sanzione sarà solo pecuniaria.
Fari accesi durante la marcia

Viene introdotto, come già da tempo esistente in altri Stati della comunità europea, l’obbligo di tenere sempre accese le luci di posizione ed i fari anabbaglianti, durante il giorno, sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali e quindi, in pratica, sulle strade nazionali gestite dall’ANAS. Non si è tenuti a farlo, quindi, nelle strade urbane. Invece i veicoli a due ruote dovranno avere le luci accese anche in città.

 

Uso del casco

Per l’uso del casco di protezione, è stata aumentata la sanzione pecuniaria, che passa ad euro 71 nel minimo e ad euro 286 nel massimo ed è stato previsto che alla stessa consegua, in ogni caso, il fermo amministrativo del veicolo per 30 giorni (prima, tale misura era prevista in via alternativa a quella pecuniaria, solo per il conducente minorenne)
Alla seconda contestazione per il non uso del casco scatta inoltre la sospensione della patente. E’ stato poi previsto l’obbligo del casco anche per i conducenti ed i passeggeri dei quadricicli e dei tricicli non dotati di cellula di sicurezza o di carrozzeria chiusa.

Cinture di sicurezza

La sanzione pecuniaria, per chi non fa uso di cinture di sicurezza passa ad euro 71 nel minimo e ad euro 286 nel massimo. Non era prima prevista una sanzione accessoria in caso di recidiva; ora invece è prevista, in caso di recidiva della violazione, se si viene fermati due volte in due anni, la sospensione della patente di guida da 15 giorni a due mesi. La sanzione pecuniaria per chi, pur facendo uso della cintura, ne ostacola il normale funzionamento, passa ad euro 35 nel minimo e ad euro 143 nel massimo.
L’importanza dell’uso della cintura di sicurezza deriva da obblighi di legge ma, soprattutto, mette al riparo da gravi danni fisici. L’art. 172 del codice stradale impone l’obbligo della cintura al conducente ed a tutti i passeggeri sugli autoveicoli di nuova immatricolazione, oltre che per i conducenti di autocarri ed autobus.

Nelle autovetture anziane le cinture sono obbligatorie anche quando non installate all’origine, se esistono gli attacchi. Del mancato uso della cintura da parte di un minore è responsabile il conducente: Le esclusioni dall’obbligo per ragioni mediche devono essere certificate. In ambito assicurativo è importante se il danneggiato le indossasse o meno al momento dell’incidente, in quanto il giudice ne terrà conto nella quantificazione del danno.
Le cinture di sicurezza sono, in caso di incidente, uno dei più importanti sistemi di protezione per chi viaggia, perché riducono il rischio che i passeggeri urtino contro il volante, il cruscotto, il parabrezza, o vengano catapultati fuori al momento dell’impatto.

Grazie al pretensionatore della cintura ed all’airbag si è rivelata il miglior sistema di prevenzione. Il pretensionatore è un dispositivo che al momento dell’urto stringe la cintura verso il corpo, assicurando il massimo contenimento del corpo proiettato in avanti.

L’airbag è un pallone che si gonfia appena inizia l’urto. La sua funzione è di impedire che la testa tocchi il volante o il cruscotto. Infatti, anche se il torace, il bacino e le gambe sono trattenuti dalla cintura di sicurezza, la testa rimane libera di muoversi in avanti, di lato e verso il basso.

E’ stato stimato che il corretto uso della cintura di sicurezza riduce del 50 % la probabilità di morte in un incidente. L’uso della cintura di sicurezza non deve essere trascurato in città, perché è proprio a velocità moderata che essa è in grado di evitare anche lesioni minime.

La cintura va posizionata in modo che aderisca bene al torace, diagonalmente, ed al bacino, sotto eventuali giacche, in modo che sia ben tesa. Soprattutto mai posizionare la cintura diagonale sotto le braccia o dietro la schiena.

L’uso della cintura non è escluso, ma anzi è raccomandato durante la gravidanza: il tratto addominale tenuto bene in basso sulle anche ed il tratto diagonale, che passa tra i seni, con una corretta regolazione dell’attacco superiore, sono la migliore garanzia sia per la madre che per il feto.

Nel caso di bambini, è consigliabile il ricorso a seggiolini che, alzando il livello di seduta, consentono un uso confortevole e sicuro della cintura.
Nota
Sono entrate in vigore dal 14 aprile 2006 modifiche al codice stradale, che interessano l’uso delle cinture di sicurezza, che devono ora essere allacciate su taxi, autobus e minibus. Lo stabilisce il decreto legislativo n. 150 del 13 marzo 2006, che ha a sua volta recepito la direttiva europea 2003/20/Ce, ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2006.
Sono anche state introdotte norme più stringenti per la sicurezza dei bambini su tutto il trasporto pubblico.
L’obbligo dell’utilizzo delle cinture di sicurezza viene esteso, oltre che ai passeggeri ed autoconducenti di autobus, minibus e taxi, anche agli utenti di mezzi, genericamente definibili furgoni, camion, e più in generale a categorie di veicoli finora escluse;

 

ma vediamo meglio di riassumere il tutto
nei seguenti specchietti

 

Trasporto merci
(articolo 47 del codice stradale)

N1

Veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 tonnellate.

N2

Veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate, ma non superiore a 12 tonnellate.

N3

Veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 tonnellate.

Furgoni ed autocarri

Il testo dell’articolo 172 del codice stradale, in vigore fino al 13 aprile 2006 prevedeva l’obbligo dell’utilizzo delle cinture di sicurezza solo per gli occupanti i sedili anteriori dei veicoli di categoria N1 (furgoni ed autocarri fino a 35 tonnellate di massa complessiva).

 

Taxi e Bus – Trasporto passeggeri
(articolo 172 del codice stradale)

Taxi

Conducenti di taxi e veicoli adibiti al noleggio con conducente.

Autobus

Conducenti e passeggeri di minibus ed autobus in servizio di trasporto. Non devono fare uso delle cinture di sicurezza i passeggeri di autobus trasportati in piedi nella zona urbana degli autobus.

Minori di 3 anni

I minori di tre anni trasportati su minibus ed autobus devono essere assicurati con sistemi di ritenuta se i veicoli ne sono provvisti e solo se di tipo omologato.

 

Trasporto di bambini
(articolo 172 del codice stradale)

Bambini di statura inferiore a 1,5 metri

I bambini di statura inferiore a 1,5 metri devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite dal ministero delle infrastrutture.

Seggiolini

I bambini non possono essere trasportati utilizzando un seggiolino di sicurezza rivolto all’indietro su un sedile passeggeri protetto da airbag frontale, a meno che l’airbag stesso non sia disattivato.

Autobus e minibus

Tutti gli occupanti di età superiore a tre anni, dei veicoli in circolazione delle categorie M2 ed M3 devono utilizzare, quando sono seduti, i sistemi di sicurezza di cui i veicoli sono provvisti. I bambini devono essere assicurati con sistemi di ritenuta idonei, eventualmente presenti sui veicoli delle categorie M2 ed M3, solo se di tipo omologato.

Autovetture comuni ed autocarri

1) Per tutti i veicoli di categoria M1 destinati al trasporto di     persone con almeno 4 ruote ed al massimo otto posti a sedere.
2) Per tutti i veicoli destinati all’autotrasporto merci:

  • è vietato il trasporto di bambini fino a tre anni su tutti i veicoli sprovvisti di sistemi di ritenuta;
  • i bambini di età superiore ai tre anni possono occupare un sedile anteriore solo se la loro statura supera 1,5 metri.

Proroghe

Fino all’8 maggio 2009 sono esentati dall’obbligo previsto per le autovetture ed autocarri i bambini di età inferiore ai dieci anni trasportati in soprannumero sui posti posteriori delle autovetture e degli autoveicoli, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ai sedici anni.

 

Nota
Il nuovo testo dell’articolo 172 del codice stradale dedica particolare attenzione alla sicurezza dei bambini. La novità più importante consiste nell’introduzione del divieto assoluto del trasporto dei minori di tre anni su veicoli sprovvisti di un sistema di ritenuta. I bambini di età superiore a tre anni possono inoltre occupare un sedile anteriore solo se la loro statura supera il metro e mezzo.
Da ora, quindi sulle autovetture provviste di airbag frontale, il trasporto dei più piccoli è consentito solo a condizione che si utilizzi un seggiolino di sicurezza rivolto all’indietro, sempre che l’airbag non abbia un sistema di disattivazione, anche automatico. Le nuove disposizioni prevedono, tuttavia, eccezioni all’utilizzo, per i bambini, degli idonei sistemi di ritenuta ed in qualche caso anche una sorta di periodo transitorio. Infatti, il nuovo comma 9 dell’articolo 172 del codice stradale stabilisce che fino all’8 maggio 2009 “sono esenti dall’obbligo di utilizzare sistemi di ritenuta i minori di dieci anni trasportati in soprannumero sui posti posteriori delle autovetture e degli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore a sedici anni”.
Esclusi da questo tipo di obbligo sui minori anche i taxi e gli autoveicoli adibiti al noleggio con conducente. Su questi mezzi di trasporto dei piccoli, di statura non superiore ad un metro e mezzo, viene ancora consentito secondo le vecchie modalità; il trasporto deve però avvenire sui sedili posteriori ed a condizione che i piccoli siano accompagnati da un passeggero di età non inferiore ai sedici anni.

 

Uso del telefono cellulare

L’uso del telefono cellulare è sempre vietato finchè si guida un veicolo- Gli automobilisti, oltre a non poter fare chiamate al cellulare senza l’auricolare, non potranno più usare il telefonino in auto mentre guidano, neppure per cercare dei dati in rubrica, mandare un sms o fissare un appuntamento in agenda. Lo stop arriva dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 13766 del 27/5/2008, ha chiarito come qualunque uso del telefonino possa distrarre dalla guida e quindi essere un pericolo per la circolazione stradale. Quindi entrambe le mani devono stare sul volante. Gli automobilisti possono solo fornirsi di apparecchi viva voce o dotati di auricolare, che non richiedono per il loro funzionamento l’uso delle mani.

Limiti di velocità

Su alcune autostrade è possibile viaggiare a 150 km orari. In caso di pioggia il limite di velocità si abbassa a 110 km orari sulle autostrade e 90 sulle strade extraurbane principali.
Multe  fino a 1.458 euro per chi supera di 40 km orari i limiti stabiliti e fino a 2.000 euro per chi li supera di 60 km orari.

Patentino per motorini

Il Ministero dell’Interno, con la circolare 300/A/1/44285/101/3/30/9, ha chiarito che il patentino per i motorini continua ad essere considerato diverso dalla patente di guida, anche se tutti gli aspiranti possessori del patentino devono possedere i requisiti psicofisici richiesti  anche per la patente A.
Va ricordato, peraltro, che il patentino può essere sospeso o revocato per mancanza di tali requisiti.
Obbligatorio, quindi, un patentino per guidare i ciclomotori per i minorenni dal primo luglio 2003, e per i maggiorenni senza patente di guida dal primo ottobre 2005.
Le sanzioni per chi non rispetta le regole vanno dai 516 euro ed il fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni e fino a 2.065 euro per i recidivi.
Sarà inoltre possibile viaggiare in due se il ciclomotore è omologato e se alla guida vi è un maggiorenne.
Chi trasporterà abusivamente un passeggero, o non indosserà il casco, o sarà coinvolto in un incidente stradale, con feriti alla guida di un mezzo a due ruote, potrà essere inoltre sottoposto alla confisca del veicolo.
Per tutti i conducenti sarà necessario presentare periodicamente un certificato medico attestante il possesso dei requisiti psicofisici.

Viene previsto che il patentino abbia validità limitata nel tempo, secondo le disposizioni dettate per la durata di validità della patente di guida di categoria A.
Inoltre, anche ai conducenti di ciclomotori si applicano le norme in materia di revisione, sospensione e revoca della patente di guida, limitatamente alla verifica o alla perdita dei requisiti fisici e psichici, che sono poi quelli previsti per la patente di categoria A.
Viene inserita nel Codice della Strada il nuovo articolo 130/bis, che prevede la revoca della patente  di guida  in caso di violazioni che provochino la morte di altre persone, se il conducente si trovi in condizione di ebbrezza, con accertato tasso alcolemico pari o superiore a 3,0 grammi per litro, oppure quando il conducente si trovi sotto l’azione di sostanze stupefacenti.
Chi ha la patente di guida sospesa non può guidare neanche il motorino, a meno che la sospensione non riguardi la  violazione del limite di velocità accertata tramite autovelox.
Sono state confermate le sanzioni in vigore per tutti coloro che affidano il proprio ciclomotore a persone che non abbiano conseguito la patente di guida o il certificato di idoneità.

Cause che possono portare al sequestro del mezzo:

  • trasporto di animali non in gabbia, o di oggetti non solidamente assicurati;
  • guida con una mano sola o su una sola ruota;
  • traina o si fa trainare da un altro veicolo;
  • viaggia in numero di persone superiore a quello previsto;
  • guida senza casco o con un casco non allacciato o non omologato;
  • circola con un veicolo già sottoposto a fermo amministrativo;
  • guida in stato di ebbrezza da alcol o da sostanze stupefacenti;
  • fugge dal luogo di un incidente dopo aver cagionato danni a persone;
  • circola con un veicolo che è servito a commettere un qualsiasi altro reato.

Il mezzo viene sequestrato dai vigili urbani. Passati 30 giorni, durante i quali si può fare ricorso, il Prefetto mette all’asta il mezzo ed il ricavato copre le spese delle operazioni di trasporto.
Viene pure prevista una nuova targa per tutti i ciclomotori ed una particolare iscrizione presso il Dipartimento dei trasporti terrestri.
Va infatti ricordato che fino ad ora il ciclomotore non ha mai avuto una targa propria, ma solo un contrassegno che identifica il responsabile della circolazione e non ha neanche avuto un documento di circolazione nominativo ma un certificato rilasciato dalla casa costruttrice.

Le targhe nuove, quindi,  sono previste con caratteri più grandi ed è stato pure previsto un certificato di circolazione simile alle carte di circolazione delle automobili. Le nuove targhe non saranno più connesse al solo intestatario del veicolo, ma anche al ciclomotore stesso; di conseguenza, ogni ciclomotore avrà la sua targa e non sarà più possibile applicare la stessa su più veicoli.
I caratteri delle nuove targhe sono stati previsti più grandi, per consentire una più agevole lettura alle forze di polizia stradale. Il provvedimento non farà perdere alla targa la caratteristica della personalizzazione; infatti, all’atto della vendita del ciclomotore, il suo proprietario potrà trattenere la targa, per poi applicarla su un nuovo motorino acquistato.
Unico vincolo: la comunicazione sulla compravendita, che l’intestatario della targa dovrà dare all’ufficio della motorizzazione.

Da parte loro, i funzionari della motorizzazione dovranno annotare la variazione nell’apposita sezione dell’Archivio nazionale veicoli.

Il certificato di circolazione deve contenere sia i dati tecnici del veicolo, sia quelli dell’intestatario.

La possibilità di trasportare in motorino un secondo passeggero dipenderà dal certificato di circolazione. Per mettersi in regola bisognerà rivolgersi alla motorizzazione civile o agli studi di consulenze automobilistiche. 

Nota

Altre norme importanti riguardano l’uso del telefono cellulare, che durante la guida è permesso solamente se usato con il sistema del viva voce o dell’auricolare.
Con le nuove disposizioni viene pure ridotto il tasso dell’alcool, che passa dallo 0,8 allo 0,5 grammi per litro.
Ancora, Il Prefetto può individuare le strade e le autostrade dove viene consentito l’uso di rilevatori fissi di velocità.

 

IL DECRETO SICUREZZA
del LUGLIO 2009

Lanciare un mozzicone di sigaretta dal finestrino dell’auto potrebbe costare mille euro; è la sanzione massima prevista dal decreto sicurezza per chi insozza la strada gettando rifiuti dall’automobile…..una autentica stangata, considerando che in precedenza la contravvenzione massima era di 92 euro.
Il decreto ha anche introdotto altre norme: ad esempio, è stata raddoppiata la durata della sospensione della patente per chi guida con un tasso alcolemico superiore ad 1,5 con mezzi non di proprietà. Il motivo è il seguente: molti, per aggirare la norma, che prevede la confisca dell’auto, viaggiavano con mezzi intestati a terzi.
Multa salatissima, quindi, e sospensione della patente, ma almeno la macchina veniva salvata. Ora ci si penserà un po’ di più prima di rischiare.

Da notare, poi, che molte contravvenzioni verranno aumentate di un terzo se l’infrazione viene commessa tra le 22 e le 7 del mattino. Ad esempio, velocità pericolosa, omesso controllo del veicolo, gare di velocità con veicoli a motore, superamento dei limiti di velocità di 40 chilometri all’ora, distanza di sicurezza.
Il decreto prevede, infine, la possibilità per i Comuni di controllare luoghi pubblici con telecamere che registrano e conservano le immagini fino a 7 giorni; un sistema che, in teoria, dovrebbe prevenire episodi criminali.

Disposizioni più severe per chi provoca un incidente stradale e per chi non presta soccorso ai feriti. L’articolo 189 del nuovo codice della strada disciplina il comportamento in caso di incidente.

Ecco in sintesi quanto previsto:

  • da 15 giorni a 2 mesi per chi causa danni solo alle cose,
  • fino a 3 anni per lesioni alle persone,
  • da 1 anno e 6 mesi e fino a 5 anni nel caso di omissione di soccorso.

Reclusione:

  • da 3 mesi a 3 anni per chi provoca danni alle persone,
  • da 1 a 3 anni per omissione di soccorso-

 

Novità anche per le biciclette
contenuta nel decreto sicurezza approvato in via definitiva dal Senato. La norma è prevista nell’articolo 3, comma 48, che modifica il codice della strada, introducendo il comma 219 bis.

In testa alle infrazioni ci sono:

  • i sensi vietati vengono puniti con una sanzione di 38 euro;
  • pedalare sui marciapiedi è punito con una multa di 38 euro;
  • passare con il semaforo rosso viene punito con la multa di 150 euro;
  • il mancato uso della ciclabile viene punito con la multa di 23 euro. Infatti è vietato pedalare in strada, se accanto corre una pista ciclabile;
  • nel caso in cui la bicicletta sia senza fari, la sanzione è di 23 euro (e non quindi se i fari ci sono ma non vengono accesi. Il vigile, infatti, se la bici ha i fari, ma non li ha accesi, può solo invitare a scendere o a farli accendere, perché il codice della strada in questo caso non prevede la multa).

Nota
viene abolita la norma che prevedeva anche la decurtazione dei punti patente per tutti quei ciclisti che commettono infrazioni e che hanno appunto anche la  patente automobilistica di guida. La norma infatti discriminava i possessori della patente nei confronti di chi invece ne è privo.

COME IMPUGNARE LE MULTE

Il codice della strada permette agli automobilisti di impugnare le multe senza necessità di rivolgersi ad un avvocato.

Spesso si preferisce pagare una multa, anche se ritenuta ingiusta, piuttosto che andare a contestarla, o perché non si sa cosa fare ed a chi rivolgersi, o perché si pensa di dover sostenere dei costi più alti dell’importo della multa, o perché si pensa che non valga la pena di perdere troppo tempo a fare code agli sportelli o fra carte bollate.

Vedersi appioppare una multa non fa certo piacere ed ancor peggio se è stata data ingiustamente, anche perché il vigile non ha sempre ragione; lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sostenendo che la contravvenzione può essere annullata se il conducente dimostra, con testimoni, che i fatti si sono svolti in modo diverso da quello che è riportato sul verbale.

 

Rateizzazione delle multe

    -   dal 13 agosto 2010, per le sanzioni di importo superiore a 200  euro l’interessato può chiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili qualora si trovi in condizioni economiche disagiate;

  • ai trasgressori, che producono l’istanza di rateazione, è precluso il relativo ricorso al Giudice di Pace o al Prefetto;
  • con i proventi delle multe, gli enti locali e territoriali potranno assumere operatori, con contratti di lavoro flessibile ed a tempo determinato, per il potenziamento dei controlli notturni e per migliorare la sicurezza urbana e stadale.

In base agli articoli 204 e 204/bis del nuovo codice della strada, per contestare un’ammenda ci si deve rivolgere al prefetto o al giudice di pace del luogo in cui è avvenuta l’infrazione.

Ecco come procedere:

 

Queste sono le vie possibili
per contestare multe e contravvenzioni

(1)
o il ricorso giudiziario
che è il
RICORSO AL GIUDICE DI PACE

Il decreto legge 151/2003, convertito in legge, ha istituito nuove regole processuali, stabilendo la competenza presso il Giudice di Pace per tutto quanto riguarda il codice della strada, sia per le sanzioni principali che per quelle accessorie.

Anche per le contestazioni sulla correttezza della decurtazione dei punti patente è competente il Giudice di pace, e non il TAR
(lo sottolinea la Corte di Cassazione, con la sentenza delle sezioni unite civili numero 20544, dando torto al ministero dell’interno, che sosteneva fosse la giustizia amministrativa - più incline a dare ragione agli enti che rappresentano la pubblica amministrazione – a dover decidere sui ricorsi contro il taglio dei punti).

Inoltre, la competenza territoriale è determinata dal luogo in cui è stata commessa la violazione.
Derogando, poi, in parte alla legge 689/1981, il nuovo codice assegna un termine di 60 giorni dalla data di contestazione dell’infrazione o notificazione del verbale per proporre ricorso.
(vedasi anche la sentenza della Corte di Cassazione, sezione prima civile, n. 13872 del 24/9/2002)

Non può presentare ricorso chi ha pagato, perché chi paga accetta la multa e non può più avere ripensamenti.
In sostanza, entro 60 giorni dall’infrazione bisogna decidere se pagare o se fare ricorso al Giudice di Pace o al Prefetto.

Occorre, infatti, tenere presente che i ricorsi al Giudice di Pace o al Prefetto sono alternativi; e quindi se l’interessato ha presentato ricorso al Prefetto, il Giudice di Pace deve dichiarare non ammissibile il ricorso davanti a sé e l’interessato dovrà attendere la decisione del Prefetto e, solo se è negativa, la potrà nuovamente ancora impugnare davanti al Giudice di Pace

(in tal caso, al Giudice di Pace ci si può rivolgere anche per appellarsi contro l’ordinanza ingiunzione della Prefettura su un ricorso ad essa presentato).
Ci si può difendere in proprio, senza quindi assistenza di avvocato (anche se la sanzione supera il limite dei 516,46 euro) e gli oneri di notifica della data di fissazione dell’udienza sono a carico della cancelleria; sono anche previste altre agevolazioni, come esonero da spese, eccetera.
Il giudizio si svolge secondo diritto e non secondo equità e quindi il Giudice di Pace dovrà sempre motivare la propria sentenza. Il ricorso, in carta libera, va depositato alla cancelleria del giudice ed occorre farsi restituire una copia con il timbro dell’ufficio e la data. Se si invia, invece, il documento per posta raccomandata, occorre allegare la documentazione prevista; e se si sceglie questa via, la persona deve essere poi presente il giorno dell’udienza.

Il ricorso può essere proposto quando:

  • i dati anagrafici del proprietario del veicolo non corrispondono a quelli della contravvenzione;
  • manca l’indicazione del luogo, giorno ed ora della violazione;
  • manca l’indicazione dell’agente accertatore;
  • manca l’indicazione della norma infranta;
  • la notifica è fuori termine, ovvero dopo 150 giorni dalla data dell’avvenuta infrazione.

Il giudice di pace non ha termini entro i quali pronunciarsi. Ciò significa che la sua risposta può arrivare anche dopo molto tempo.
Se un tempo per presentare un ricorso davanti al Giudice di Pace non si doveva sostenere alcuna spesa, ora le cose sono cambiate. Prima ancora di avviare il procedimento, infatti, gli automobilisti devono mettere mano al portafoglio.

Per le sanzioni inferiori a 1.100 euro il contributo è di 30 euro, ma se l’importo della multa è superiore si arriva a dover pagare una tassa di 70 euro. In entrambi i casi va poi aggiunta una marca da bollo di 8 euro per il rimborso forfettario dei diritti di cancelleria.  
L’accoglimento del ricorso può essere totale o parziale. Se è parziale, l’importo della multa verrà ridotto; se invece viene accolto diventa inappellabile.
Nel caso in cui il Giudice di Pace decida di dover applicare una sanzione, questa non può comunque essere inferiore al minimo previsto dalla legge per quel tipo di violazione.
Infine, se il ricorso viene respinto, l’automobilista dovrà pagare, oltre alla sanzione, anche le spese del procedimento e gli onorari degli eventuali avvocati della controparte.

 

(2)
o i ricorsi amministrativi
che sono i seguenti

 

(1)
RICORSO AL PREFETTO

Il Prefetto è un funzionario che, agendo sotto le direttive del ministero  degli interni, nell’ambito della provincia, ha competenza specifica nei ricorsi amministrativi in materia di contravvenzioni stradali.
Questo tipo di ricorso è il primo rimedio contro il verbale notificato che contesta l’avvenuta infrazione.

Può proporre l’opposizione chi riceve il verbale di contravvenzione, oppure il proprietario del veicolo se diverso dal contravventore, ma solo dopo la notifica.
Il ricorso va indirizzato in carta semplice al Prefetto della Provincia dove si trova la località della infrazione commessa, entro 60 giorni dal ricevimento della notifica del verbale di contravvenzione o della sanzione (tenendo presente che se la scadenza è un giorno festivo, questa è prorogata al giorno successivo).

Il ricorso può essere fatto direttamente e personalmente dalla parte interessata, senza dover sostenere spese, ma solo aumento della sanzione in caso di rigetto del ricorso.

La presentazione od inoltro può avvenire al Prefetto con consegna presso il comando al quale appartiene l’organo che ha accertato l’infrazione, ma può essere anche spedito entro detto termine con lettera raccomandata con avviso di ricevimento (contenente, oltre al ricorso, anche l’originale del verbale notificato ed i bollettini di versamento di conto corrente) direttamente al Prefetto, tramite l’apposito ufficio reclami e opposizioni.

E’ importante allegare, in ogni caso, una fotocopia del verbale di accertamento e la documentazione utile per sostenere la propria posizione (per esempio. L’atto di vendita della vettura, che risale ad una data precedente all’infrazione).                               

Il Prefetto, dopo aver esaminato i documenti, e comunque entro 120 giorni dalla richiesta (nuovi articoli 203, 204 e 205 del codice della strada) può decidere di:

  • respingere il ricorso ed emettere una ingiunzione di pagamento. Così l’automobilista deve versare l’importo della multa raddoppiato e sostenere le spese per il procedimento;
  • accogliere il ricorso e disporre l’archiviazione. In pratica, la contravvenzione è annullata. Se il Prefetto non si pronuncia entro 120 giorni, vale il silenzio assenso e la multa non va pagata.

Riassumendo
le possibilità per l’automobilista
sono dunque queste

  • se fa ricorso al Prefetto, quest’ultimo ha 120 giorni per decidere e nel ricorso devono essere indicati i motivi di fatto e di diritto su cui si fonda l’opposizione;
  • se il termine è decorso, la stessa prefettura dovrebbe archiviare la pratica;
  • se tuttavia  la prefettura emanasse tardivamente l’ordinanza, con cui ingiunge il pagamento della contravvenzione, il cittadino, per far valere la nullità della procedura, dovrà impugnare l’ordinanza prefettizia davanti al Giudice di pace, che dichiarerà nulla la suddetta ordinanza e  di conseguenza il cittadino non dovrà pagare alcunché all’amministrazione.

 

   Nota
è’ bene ricordare ancora una volta, quindi, che il silenzio, cioè la mancanza di una risposta da parte del Prefetto, significa accoglimento del ricorso.
In caso di richiesta di audizione personale, i termini sono sospesi fino alla data fissata per l’audizione.

Meglio il Prefetto o il Giudice di Pace? - Sotto certi aspetti, ricorrere al Prefetto è più semplice, ma comporta qualche rischio in più, perché spesso il funzionario si limita ad acquisire la documentazione dai vigili ed a verificarne la regolarità da un punto di vista formale. Inoltre, se respinge il ricorso, si deve pagare un importo pari al doppio della multa contestata.
Se si ricorre, invece, al Giudice di Pace, c’è qualche formalità in più da espletare e la presenza obbligatoria dell’automobilista nel giorno dell’udienza, ma le probabilità che il ricorso venga accolto sono maggiori; ed anche se viene respinto, il giudice può ridurre l’importo da pagare.

Da tenere, poi, presente che il ricorso – al Prefetto o al Giudice di Pace – va presentato assolutamente entro 60 giorni dalla notifica del verbale, vale a dire dal momento in cui l’atto arriva nelle mani dell’automobilista attraverso l’ufficiale giudiziario o per posta.

Quando si contesta?
La Cassazione stabilisce con precisione i motivi per cui si può contestare una multa. Per esempio:

  • se i dati anagrafici del proprietario del veicolo non corrispondono a quelli della contravvenzione (motivo formale)
  • o per mancata indicazione sul verbale del luogo, giorno ed ora, della violazione (motivo formale)
  • quando il fatto di è svolto in modo diverso da quello verbalizzato
  • se c’è un errore nella lettura della targa (motivo sostanziale)
  • se ci riferisce ai classici semafori gialli troppo brevi (motivo sostanziale)
  • la mancanza di segnaletica o segnaletica poco chiara o poco visibile (motivo sostanziale)

 

Come si scrive il ricorso?
(al Prefetto o al Giudice di Pace)

Il ricorso si presenta, ai sensi del codice stradale (decreto legislativo 285/92). In una lettera-tipo di contestazione ci devono essere innanzitutto i dati anagrafici dell’automobilista multato, compresa la residenza ed il domicilio.
Va poi riportato il numero del verbale di contestazione, il tipo di violazione commessa, con l’articolo del codice della strada, e la data di notifica.
Infine, bisogna spiegare i motivi per cui si chiede l’annullamento del verbale e l’archiviazione.

 

Se succede all’estero?

I verbali del codice stradale stranieri hanno la stessa valenza di quelli italiani. Quindi, il proprietario del veicolo ha l’obbligo di pagare la sanzione nei termini legali di quella nazione.
I tempi di notifica del verbale, però, sono diversi e dipendono dalle norme di ogni paese. Anche all’estero si può presentare il ricorso ad un organo giudiziario.
La questione, però, potrebbe risultare complessa, non solo per via della lingua, ma anche per la conoscenza delle norme locali.
In genere, si deve pagare una cauzione, di solito equivalente alla sanzione stessa, che verrà poi restituita in caso di accoglienza del ricorso o trattenuta in caso contrario.
Qualsiasi infrazione commessa all’estero non influisce sulla nostra patente a punti; infatti, i sistemi sono diversi e non è possibile una equivalenza.

(2)
RICORSO
AL MINISTRO DEI TRASPORTI
(direzione generale della motorizzazione/trasporti)

Il rimedio è previsto contro la sospensione a tempo indeterminato della patente di guida, quando in sede di accertamento sanitario, per la conferma della validità o per la revisione disposta dall’art. 128 del codice stradale, risulta la temporanea perdita dei requisiti fisici da parte di chi ha una patente di guida.
L’interessato può proporre opposizione, allegando il provvedimento di sospensione, entro 20 giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione. La parte può ricorrere senza assistenza di difensore ed il ministero deve provvedere entro 45 giorni.  

 

(3)
 RICORSO
AL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

E’ previsto contro le ordinanze che autorizzano la collocazione della segnaletica stradale (art. 37 codice stradale) nel termine di 60 giorni dal provvedimento. Può proporre ricorso chiunque abbia interesse a farlo. Il ricorrente deve giustificare il proprio interesse e fornire di conseguenza le ragioni dettagliate della opposizione, con eventuale proposta di modifica e aggiornamento. Il ricorso va anche comunicato all’ente competente all’installazione della segnaletica.

(4)
RICORSO GERARCHICO

Il rimedio si usa in pratica quasi esclusivamente per il verbale di contravvenzione, da proporre al capo dell’ufficio contravvenzioni. Anche qui la parte può ricorrere senza assistenza di difensore.
Trattasi di ricorso contro gli atti non definitivi, da inoltrare entro 30 giorni dalla comunicazione o notizia del provvedimento, quando la comunicazione oggetto di impugnazione rechi l’indicazione del termine e dell’organo cui deve essere presentata.

In tali casi, la mancata risposta entro 90 giorni comporta il silenzio rifiuto; dopodiché, sia in caso di silenzio rifiuto, sia in caso di rigetto, è esperibile il ricorso giurisdizionale o quello al Capo dello Stato.
Tale tipo di ricorso non è un rimedio specifico, ma uno generale degli atti amministrativi.
(5)
RICORSO STRAORDINARIO AL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Si usa contro gli atti amministrativi definitivi e deve essere proposto nel termine di 120 giorni dall’atto notificato o dalla comunicazione dell’atto impugnato e per soli motivi di legittimità (art. 8 dpr 1199/71).

Il ricorso va notificato, o spedito con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno ad uno degli interessati, e quindi depositato con la prova dell’avvenuta notifica.
Viene poi trasmesso al ministero competente, che dispone l’integrazione del contradditorio nei confronti degli altri interessati che non risultano essere stati avvertiti.

Il parere viene espresso con decreto del Presidente della Repubblica. (vedasi anche qui quanto indicato nella nota di cui al punto precedente). Dunque, riassumendo, prima di decidere che cosa fare e come muoversi e quindi a quale autorità rivolgersi, occorre preventivamente effettuare la verifica formale del verbale, per vedere se è completo e notificato in modo giusto.
Occorre poi compilare il ricorso e presentare le prove della propria difesa, anche con testimoni.

 

 

LA NOTIFICA DELLE INFRAZIONI

  

 


E’ la consegna materiale del processo verbale della infrazione al trasgressore ed è condizione di efficacia della sanzione comminata.
Può avvenire subito da parte dell’agente se il trasgressore, che la accetta, è presente all’atto del rilevamento della infrazione; oppure può avvenire in un secondo momento.

La mancata accettazione del verbale da parte del contravventore, al momento della infrazione, non equivale a notifica a mani proprie ed impone la successiva notifica al trasgressore in ogni caso.
Non è quindi applicabile per analogia l’art. 138, punto 2, del codice di procedura civile, che considera il rifiuto di ricevere il verbale dell’infrazione rilevata, come notifica a mani proprie.

Quando non può essere immediatamente contestata al trasgressore, la notifica del verbale deve essere fatta allo stesso trasgressore o, in difetto o impossibilità, al proprietario o intestatario del veicolo, identificato al PRA, alla data della trasgressione.
La notifica del verbale che accerta l’infrazione deve essere fatta, a pena di decadenza, entro 90 giorni (dal 13 agosto 2010) dalla constatata violazione e tramite un messo comunale, o un funzionario dell’amministrazione che ha accertato l’infrazione, o a mezzo della posta (secondo quanto disposto dagli articoli 136/151 del codice di procedura civile).

La notifica si intende validamente eseguita se fatta alla residenza, domicilio o sede del soggetto interessato, risultante dalla carta di circolazione. La nullità della notifica del verbale di contravvenzione si ha quando essa non viene fatta secondo le formalità previste dal codice di procedura civile (articoli 136/162)
e quindi:

  • quando l’atto manca dei requisiti necessari a raggiungere lo scopo (ad esempio la sottoscrizione del verbale),
  • se vi è incertezza assoluta sulla data,
  • se vi è incertezza assoluta sulla persona interessata,
  • se non sono osservate le norme sulla persona cui deve essere consegnata la copia del verbale,
  • se sono scaduti i termini per la notifica stessa, che deve avvenire entro 90giorni,
  • se fatta fuori delle ore consentite e cioè dalle 7 alle 19, dall’1/10 al 31/3; e dalle 6 alle 20 per gli altri mesi dell’anno,
  • se il verbale è stato redatto da un ausiliario del traffico fuori della propria zona di competenza, oppure da un vigile urbano in una città diversa da quella ove presta servizio,
  • se l’infrazione viene notificata ad una persona non più proprietaria del veicolo al momento dell’infrazione,
  • se il fatto contestato non è previsto da alcuna norma.

 

Nota
le raccomandate con le multe vanno spedite dalle Poste; mentre solamente l’attività di notificazione delle multe può essere affidata ad una agenzia privata di recapiti, come stabilito dal Consiglio di Stato con sentenza n. 4906, depositata il 3/9/2003. In sostanza quindi, un Comune ha la possibilità di affidare la cura del servizio di notificazione dei verbali di violazione del codice della strada ad una agenzia di recapiti. Ciò che, invece, non può fare l’amministrazione comunale è violare il regime di monopolio delle Poste italiane, quanto all’invio delle raccomandate contenenti i verbali; stanno fuori, quindi, dal monopolio postale le attività accessorie alla spedizione della raccomandata.

In definitiva, ad esempio, possono essere affidate all’agenzia di recapiti le seguenti attività:

  • attività di ricezione e predisposizione dei dati,
  • la stampa dei verbali,
  • la preparazione dei moduli per le notifiche a mezzo del servizio postale,
  • eventuali accertamenti anagrafici,
  • certificazione ed archiviazione dei dati.

 

Attenzione
La Corte di Cassazione, prima Sezione Civile, con sentenza numero 20104/2005, ha stabilito che sono nulle le multe inflitte per infrazioni stradali, se la loro notificazione, in caso di irreperibilità del destinatario, non avvenga seguendo tutti gli adempimenti previsti dal Codice di Procedura Civile, ma ne venga semplicemente comunicata all’interessato la giacenza presso il Comune.

Ne consegue ovviamente che la notificazione disciplinata dall’articolo 140 del Codice di procedura civile, per il caso di irreperibilità, incapacità o rifiuto di ricevere la copia dell’atto da parte delle persone all’uopo abilitate, si perfeziona con il concorso di tutti gli adempimenti previsti, incluso quello dell’affissione dell’avviso di deposito e pertanto è affetta da nullità ove manchi tale affissione.

 

MOTIVI DI OPPOSIZIONE
alle contestazioni di infrazione al codice stradale

che sono i seguenti:

  (1) nel verbale notificato manca la sottoscrizione del verbalizzante, che        è imposta dal codice stradale, che ha una disciplina rigida, tipica delle leggi speciali;

  (2) il verbale notificato risulta, oltre che non sottoscritto, privo della certificazione di autentica del capo dell’ufficio;

  (3) manca nel verbale l’indicazione specifica del fatto commesso, al        quale viene collegata una norma del codice;

  (4) manca l’indicazione del lato della via in cui si sarebbe effettuata la sosta, o il numero civico di fronte al quale sarebbe avvenuta la sosta, o l’ora di scadenza o di inizio del tagliando esposto. Il verbale, quindi, deve essere preciso e dettagliato,

  (5) non c’è scritto nel verbale dove si può proporre l’eventuale ricorso;

  (6) non figura scritto per quale motivo non sia stata fatta la contestazione immediata dell’infrazione che, per i veicoli in movimento, è condizione essenziale per poter applicare la sanzione.        La legge stabilisce, infatti, che la contestazione della violazione        delle norme del codice della strada, per essere valida, debba essere immediatamente comunicata al trasgressore, altrimenti nel verbale        di accertamento deve risultare la motivazione che l’ha impedito. In particolare, l’articolo 201 del codice della strada stabilisce quando        non è previsto l’obbligo di notificare subito l’infrazione:
        -   è accertata da un agente a bordo di un mezzo pubblico
         -   è riscontrata in assenza del trasgressore o del proprietario del              veicolo
     -   c’è l’impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad          eccessiva velocità
     -   si deve passare un incrocio con semaforo rosso
     -   si deve effettuare un sorpasso in curva
     -   la multa è rilevata con il vecchio modello di autovelox che          rileva l’eccesso di velocità dopo il transito della vettura
       se nel verbale questi motivi non sono riportati, il provvedimento è        nullo ed il conducente del veicolo può fare ricorso.

 

  (7) le dichiarazioni di chi ha commesso l’infrazione non sono scritte nel verbale e non ne viene indicato il motivo;

  (8) quando non si tiene conto, ad esempio, della eventuale irregolarità        del segnale stradale, o perché, ad esempio, era in una posizione non chiaramente visibile o perché non omologato, secondo le precise indicazioni del codice stradale;

  (9) non viene indicato chiaramente il mezzo usato per il controllo della velocità o non se ne indicano le caratteristiche e la omologazione;

(10) nel verbale non appare scritta la qualifica o l’identità del verbalizzante e quindi non si può capire se chi ha elevato la contravvenzione lo poteva fare o meno;

(11) chi fa il ricorso non era proprietario del veicolo alla data dell’infrazione o ne aveva perso il possesso o comunque il veicolo circolava contro la sua volontà (ad esempio perché gli era stato rubato);

(12) l’infrazione, anche se è stata effettivamente commessa, è avvenuta però per esigenze di servizio, oppure perché il ricorrente era lì        presente per cercare di separare persone che stavano litigando,        oppure perché si è trattato di un medico che stava in visita urgente ad un ammalato;

(13) la notifica non è avvenuta con lettera raccomandata A.R. od è stata ritirata da persona non autorizzata od è stata spedita fuori dai termini previsti;

(14) la notifica del verbale è avvenuta dopo la morte del responsabile e quindi non è valida, perché gli eredi non ne rispondono (articoli        199 e 210/4 del codice stradale ed articolo 7 della legge 689/81).        In sostanza, le sanzioni amministrative si estinguono con la scomparsa dell’obbligato principale;
       la morte del trasgressore comporta infatti non solo la intrasmissibilità dell’obbligazione agli eredi, ma anche l’estinzione a carico degli obbligati solidali (vedasi anche, sul punto, la nota protocollo n. 146 del 4/2/2004 del ministero del lavoro).

(15) il Prefetto ha emesso una ingiunzione di pagamento senza aver prima sentito le ragioni dell’interessato, oppure la ingiunzione è stata emessa dopo il termine di 90 giorni  previsto dalla legge;

(16) il diritto a chiedere il pagamento della sanzione è andato in prescrizione. Sono cioè trascorsi cinque anni dal giorno in cui è stata commessa l’infrazione ed il diritto dell’ente, quindi, al pagamento non esiste più;

(17) la sanzione tecnicamente non esiste, perché non è prevista dal codice stradale.

Nota
Secondo la sentenza 9909/2001 della Corte di Cassazione, sarà più facile ora contestare le multe stradali e non sarà quindi più necessario, come in passato, ricorrere ad apposita querela di falso.
Secondo i giudici, infatti, quando si dimostra che gli agenti accertatori della violazione hanno visto male, il loro verbale non ha più fede privilegiata rispetto a quanto affermano i testimoni, e quindi può essere annullato anche nel corso del normale procedimento.

 

PRESCRIZIONE
della multa e della ammenda

la prescrizione del diritto alla riscossione delle somme, dovute per le violazioni, avviene nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (art. 209 del codice stradale); ed è prevista l’archiviazione in detto termine dei verbali.
Non sono quindi previsti prolungamenti di tempo, anche se l’articolo 2943 del codice civile, al quale il codice della strada fa richiamo, prevede espressamente la interruzione della prescrizione in alcuni casi (notifica di un atto con cui si inizia un giudizio, o se si fa un atto conservativo, o un atto esecutivo).

E’ bene quindi ricordare che la notifica del verbale di infrazione non rientra nei casi previsti dal citato articolo 2943 del codice civile e non è nemmeno una messa in mora del debitore; ma è solo un atto dovuto. Dunque, la sanzione, decorsi i cinque anni perentori, non è più esigibile.
Si ricorda inoltre che la Finanziaria 2008, la manovra economica approvata in via definitiva il 21 dicembre 2007, ha introdotto importanti novità per i tempi di prescrizione delle multe non pagate: dal primo gennaio 2008, infatti, la notifica deve essere inoltrata entro due anni, e non più cinque come in passato-

 

AUTOVELOX

E’ uno strumento per rilevare l’eccesso di velocità ed il sorpasso vietato (e solo queste infrazioni, come espressamente dice la legge).
Se la multa contestata è stata effettuata con modello di autovelox, che rileva la velocità quando il veicolo ha già superato la postazione di controllo, non è necessaria la contestazione immediata, così come stabilito da una sentenza della Corte di cassazione.

Quando invece l’infrazione al codice della strada è stata rilevata con un modello che permette di rilevare il superamento del limite di velocità prima del transito del veicolo, allora si rende necessaria la contestazione immediata.

Quanto sopra escludendo i casi riportati dall’articolo 201 del codice della strada, ossia l’impossibilità di raggiungere il veicolo lanciato ad eccessiva velocità, il passaggio con semaforo rosso, il sorpasso vietato, l’accertamento in assenza del trasgressore o quando il servizio di vigilanza non sia stato organizzato per consentire l’alt.

Per quanto riguarda l’eccesso di velocità, è prevista una tolleranza del 5% (sentenza Cassazione, prima sezione, n. 6232/99 e art. 197 del dpr n. 610/96). Le infrazioni rilevate con apparecchiature automatiche sono al centro di molte discussioni ed impugnazioni, sia amministrative che giurisdizionali.

L’amministrazione pubblica, proprietaria dell’apparecchio di rilevazione dell’irregolarità, deve dimostrare che l’autovelox, con cui è stata rilevata l’infrazione, sia omologato.
Su questo punto particolare, la Corte di Cassazione ha una interpretazione univoca. Con la sentenza numero 8515, infatti, la Corte ha rilevato che l’onere della prova spetta appunto alle singole amministrazioni.

 

Posizionamento dell’autovelox
Fuori dai centri abitati, solo gli autovelox fissi dovranno essere posizionati ad almeno un chilometro dal segnale stradale che impone il limite di velocità(occorre anche tenere presente che l’obbligo di porre gli autovelox ad un chilometro minimo  dalla segnaletica sussiste solo quando il limite di velocità derivi dalla presenza di un apposito cartello collocato sulla strada).

L’obbligo di rispettare la distanza minima non riguarda invece i casi in cui l’accertamento dell’illecito è effettuato dalla polizia stradale. E non  si applica quando il limite di velocità da rispettare è quello prescritto dalla legge in relazione alla tipologia di strada che si sta percorrendo o al particolare veicolo utilizzato. Pertanto, l’obbligo di porre gli autovelox ad un chilometro minimo dalla segnaletica sussiste solo quando il limite di velocità derivi dalla presenza di un apposito cartello collocato sulla strada.

 

ACCERTAMENTO
DELL’INFRAZIONE

Avviene ad opera degli agenti individuati dall’articolo 12 del codice stradale, che stabilisce che i servizi di polizia stradale spettano:

  • in via principale alla Polizia Stradale,
  • alla Polizia di Stato,
  • all’Arma dei Carabinieri,
  • al Corpo della Guardia di Finanza,
  • ai Corpi ed ai servizi di Polizia Municipale, nell’ambito del territorio di competenza,
  • ai funzionari del Ministero dell’Interno addetti al servizio di Polizia stradale.

Nel citato articolo 12 viene anche scritto che la prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela ed il controllo sull’uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati, previo superamento di un apposito esame di qualificazione da altre categorie e precisamente:

  • dal personale dell’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale dell’Amministrazione centrale e periferica del Ministero dei lavori pubblici, della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione appartenente al Ministero dei trasporti e dal personale dell’ANAS;
  • dal personale degli uffici competenti in materia di viabilità delle Regioni, delle Province e dei Comuni, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di proprietà degli enti da cui dipendono;
  • dai dipendenti dello Stato, delle Province e dei Comuni, aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;
  • dal personale dell’ente ferrovie dello Stato e delle ferrovie e tranvie in concessione, che espletano mansioni ispettive o di vigilanza, nell’esercizio delle proprie funzioni e limitatamente alle violazioni commesse nell’ambito dei passaggi a livello dell’amministrazione di appartenenza;
  • dal personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal Ministero dei trasporti, nell’ambito di loro apposite aree;
  • dai militari del Corpo delle capitanerie di porto, dipendenti dal Ministero della marina mercantile, nell’ambito di loro apposite aree (il Ministero della marina mercantile è stato soppresso con legge 24/12/1993 n. 537 ed il personale è passato al Ministero dei trasporti e della navigazione).

Merita ricordare, ancora, che i Comuni possono, con provvedimento del Sindaco, conferire funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione, con inerente potere di contestazione immediata nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento.
(art. 68 legge 488/99).

L’articolo 12 del codice della strada ricorda infine che i soggetti indicati, quando non siano in uniforme, per espletare i propri compiti di polizia stradale devono fare uso di apposito segnale distintivo, conforme al modello stabilito nel regolamento. La contestazione dell’infrazione deve avvenire all’atto della constatazione, ed in caso di impossibilità successivamente. Tale impossibilità, come già visto sopra, viene precisata dall’articolo 384 del regolamento del codice stradale in sei casi specifici e precisamente:

  • impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità,
  • attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa,
  • sorpasso in curva,
  • accertamento di una violazione da parte di un funzionario o di un agente a bordo di un mezzo di pubblico trasporto:
  • accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento, che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;
  • accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo.

Dal sesto caso (assenza del trasgressore) si dovrebbe ritenere escluso l’ausiliario, in quanto, vigilando la sosta ed essendo un compito esclusivo limitato e specifico, dovrebbe sempre essere presente ed attendere in tempo ragionevole il trasgressore.

Del resto, anche l’ausiliario del servizio di trasporto pubblico può essere solo quello del veicolo fermo od in sosta. Infine, è bene ricordare che l’oblazione è una causa di estinzione del reato o della contravvenzione o della infrazione. L’oblazione è prevista sia nel diritto penale che amministrativo e si ha quando la legge consente di pagare una sanzione comminata in misura ridotta (1/3 della pena base stabilita) ma entro il termine rigoroso di 60 giorni (art. 16 legge 689/81).
La fuga dagli agenti
non è reato

L’automobilista che prosegue la marcia, nonostante l’ordine di fermarsi impartito da un agente di polizia, non può essere soggetto ad una condanna penale.

Questo comportamento determina, infatti, normalmente, solo l’applicazione di una sanzione amministrativa specificamente prevista dal codice stradale. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sezione I penale, con la sentenza n. 3943 del 24/1/2008.

In pratica, non ottemperare ad un normale ordine di un agente di polizia stradale non integra gli estremi di reato. Questo comportamento è infatti punito con una semplice sanzione pecuniaria.

Nota
La Corte di Cassazione, terza sezione civile, con sentenza n. 4993, depositata in data 11/3/2204 ha stabilito che il conducente di un veicolo è tenuto ad esigere che il passeggero indossi la cintura di sicurezza ed è responsabile dei comportamenti lesivi del codice stradale compiuti dal trasportato.
Il conducente può pertanto legittimamente rifiutare di trasportare un passeggero ed ha facoltà di fermare il veicolo se non viene indossata la cintura, come il codice della strada prescrive.

 

PIRATI DELLA STRADA

Che cosa fare quando è fuggito l’automobilista che ha investito e provocato danni ed è stato impossibile rilevare il numero di targa?
Ci si può far risarcire dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, che interviene quando l’incidente è causato:

  • da un veicolo non identificato ed in tal caso vengono risarciti solo i danni alla persona,
  • da un automezzo non assicurato e qui vengono risarciti i danni a persone e cose, con una franchigia di circa un milione,
  • da un mezzo assicurato con una compagnia posta in liquidazione coatta

La richiesta va inviata, con lettera raccomandata a.r., alla “Consap – concessionaria servizi assicurativi pubblici – servizio fondo di garanzia per le vittime della strada”, via Paisiello 33, 00198 Roma.
Occorre avere dei testimoni o allegare un verbale di polizia, che descriva l’incidente, con le fatture e ricevute per le spese sostenute.

TABELLA DEI PUNTI
sottratti per ogni infrazione commessa
   
Per le patenti rilasciate successivamente al primo ottobre del 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio.

Revoca della patente
fare inversione di marcia in autostrada o sulle strade extraurbane principali o procedervi in contromano.

 

10 punti
=======

superare il limite di velocità di oltre 60 km orari

circolare contromano nelle curve, sui dossi o in condizioni di limitata visibilità o sulla strada divisa in carreggiate separate

sorpasso in situazioni gravi e pericolose

sorpasso per veicoli pesanti più di 35 tonnellate

sorpasso di veicoli fermi ai semafori, ai passaggi a livello
o incolonnati, di tram o filobus fermi

sorpasso di veicolo che sta a sua volta già sorpassando

trasporto di materie pericolose senza autorizzazione
o senza osservarne le prescrizioni

mancato rispetto di oltre il 20 % del periodo minimo di riposo
per gli autisti di camion ed autobus
sia muniti di tachigrafo e sia non necessitanti

effettuare retromarcia in autostrada

circolare, in autostrada o sulle strade extraurbane principali, sulle corsie di emergenza, di immissione e di uscita fuori dai casi previsti

guidare in stato di ebbrezza od in condizioni di alterazione fisica e psichica, correlata a sostanze stupefacenti o rifiuto dell’accertamento

veicolo sprovvisto di cronotachigrafo o limitatore di velocità

fuga in incidente, dopo aver causato lesioni a persone
o gravi danni ai veicoli

forzatura dei posti di blocco, dove il fatto non costituisca reato

 

 

8 punti
======

mancato rispetto della distanza di sicurezza
che abbia causato incidente con lesioni gravi

guida pericolosa nei passaggi ingombranti e
nelle strade di montagna che abbia causato gravi lesioni a persone

inversione di marcia in prossimità o in corrispondenza
di incroci, curve o dossi

violare l’obbligo di precedenza ai pedoni
sulle strisce o in altre situazioni

violazione dell’obbligo di consentire agli invalidi, ai bambini
ed agli anziani l’attraversamento

 

 

6 punti
=======

mancata osservanza del segnale di stop

passaggio con semaforo rosso o agente del traffico

violare gli obblighi di comportamento ai passaggi a livello

superare i limiti di velocità di oltre 40 km orari
ma non di oltre 60 km orari

 

5 punti
======

circolare a velocità non commisurata alle condizioni della circolazione

violare gli obblighi relativi alla precedenza

mancato rispetto delle regole di sorpasso

non osservare le distanza di sicurezza con conseguente collisione
e gravi danni

condurre motociclo senza casco, con casco irregolare
o con casco non allacciato

mancato allacciamento delle cinture del conducente e/o del trasportato minorenne o mancato uso dei seggiolini per bambini

alterare il corretto uso delle cinture di sicurezza

usare cuffie durante la guida e mancato utilizzo delle lenti se prescritte

mancato rispetto di oltre il 10 % ad oltre il 20 % del periodo minimo di riposo giornaliero per gli autisti di camion ed autobus
sia muniti e sia non necessitanti di tachigrafo

tasso alcolemico superiore a zero e non superiore a 0,5 g/litro per conducenti con meno di 21 anni, neo patentati cat. B, per trasporti professionali di persone e di cose, di veicoli con portata maggiore
di 35 t., di veicoli con rimorchio a pieno carico maggiore di 3,5 t.
di autobus, di autoarticolati ed autosnodati

 

 

4 punti
======

circolare contromano (non in curva)

omettere di occupare la corsia più libera a destra, sulle strade con carreggiata a più corsie

spargimento sulla carreggiata di sostanze viscide

trasportare carico eccedente al consentito; per veicoli fino a 10 t., superiore a 3 t. od eccedente al 30 % della massa complessiva

trasportare merci pericolose con eccedenza di carico
rispetto al limite consentito

trasportare persone in sovrannumero sui veicoli adibiti
abusivamente a taxi o noleggio

circolare in autostrada con veicolo avente carico disordinato
o non saldamente assicurato

non fermarsi in incidente con soli danni a cose
causato dal proprio comportamento

violazione dell’obbligo di far attraversare al pedone una strada
senza strisce pedonali

 

 

3 punti
======

superare i limiti di velocità di oltre 10 e non oltre i 40 km orari

mancato accertamento delle condizioni per sorpassare

non osservare le distanze di sicurezza con conseguente collisione
on soli danni a cose

far uso dei fari abbaglianti in condizioni vietate

non osservare le prescrizioni di sistemazione e segnalamento di carico sul veicolo ed omettere le cautele nei carichi sporgenti

trasportare carico eccedente a 3 t., o al 30 % della massa a pieno carico per veicoli fino a 10 t.

circolare con autocarri o macchine agricole con eccedenze consentite
in altezza sulle strade lunghe meno di 6,50 m. aventi opere di sottovia
con franco superiore a 20 cm

mancato rispetto di oltre il 10 % del periodo di riposo settimanale per gli autisti di camion ed autobus muniti sia non necessitanti di tachigrafo

mancato rispetto degli obblighi verso funzionari, ufficiali ed agenti

 

 

2 punti
======

mancato rispetto della segnaletica ad eccezione dei segnali di divieto

 

sorpasso a sinistra di un tram in fermata in sede stradale non riservata

 

cambiare direzione per inversione di marcia senza osservare
le prescrizioni

 

sosta nelle corsie riservate al transito dei bus e dei tram; sosta o fermata in spazi riservati agli invalidi o presso rampe, scivoli o corridoi di transito; o negli spazi riservati agli autobus o ai taxi

 

non liberare la carreggiata o non segnalare ingombri provocati
dal proprio veicolo

 

non segnalare il veicolo fermo sulla carreggiata, fuori dagli abitati con il triangolo; non utilizzare i dispositivi di protezione

 

trainare veicoli in avaria

 

trasportare cose in eccedenza di peso non superiore a 2 t. o al 20 % della massa per veicoli sino a 10 t.

 

trasporto di materie pericolose, senza osservare le prescrizioni ministeriali per la tutela dei conducenti e dell’equipaggio e la compilazione dei documenti di trasporto e delle istruzioni di sicurezza

 

trasportare persone in sovrannumero sulle autovetture

 

mancato rispetto di oltre il 10 % il limite giornaliero massimo dei periodi di guida per gli autisti di camion e bus con tachigrafo e di
oltre il 20 % il limite settimanale

 

trainare veicoli che non siano rimorchi su qualsiasi pertinenza autostradale

 

violare le prescrizioni per la circolazione su superstrade ed autostrade; lasciare in sosta veicoli sulle autostrade o sulle aree di servizio; esercitare attività di soccorso senza autorizzazione

 

immettersi od uscire dalle superstrade e dalle autostrade al di fuori dalle apposite corsie

 

non agevolare il transito di polizia, pompieri, ambulanze, ecc
.

 

lasciare in sosta di notte il veicolo in condizione di ingombro senza tenere accese le luci di posizione e di emergenza

 

procedere affiancato ad altro veicolo su superstrade ed autostrade

 

non osservare l’incolonnamento durante il pagamento del pedaggio

 

mancato rispetto di oltre il 10 % il limite giornaliero e del 20 % il limite settimanale massimo dei periodi di guida per gli autisti
di camion e bus senza tachigrafo

 

non osservare gli obblighi in caso di incidente, come la salvaguardia, la sicurezza della circolazione ed il mantenimento dello stato dei luoghi e delle tracce; in incidente con soli danni alle cose, evitare l’intralcio della circolazione, fornire le proprie generalità ecc.

 

cambiare corsia di marcia senza la preventiva segnalazione

 

 

1 punto
======

l’uso improprio o il mancato uso dei dispositivi di illuminazione o di segnalazione visiva dove prescritto

trasportare carico in eccedenza a 1 t. o al 10 % per veicoli fino a 10 t.

non avere libertà di movimento nelle manovre; trasporto irregolare di persone animali ed oggetti

trasportare persone in soprannumero sui veicoli a due ruote; trainare o farsi trainare da veicoli a due ruote

mancato rispetto di oltre il 20 % il limite settimanale massimo dei periodi di guida per gli autisti di camion
ed autobus con tachigrafo o meno

 

 

DAL PRIMO GENNAIO 2005
AUMENTANO GLI IMPORTI DELLE MULTE
E SCOMPAIONO I DECIMALI

Finanziaria 2004 e Decreto del Ministro della Giustizia 22/12/2004
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale nr. 305 del 30/12/2004)
Circolare nr. 30/12/2004, prot. nr. 300/A/1/36006/101/3/314 del Ministero dell’Interno
Multe più salate, quindi, con aumento medio del 4,1 % circa. E’ scattato, infatti, l’aggiornamento disciplinato dall’art. 195 del codice stradale. Da tutte le multe spariscono, dal primo gennaio del 2005, i decimali: la cifra tonda è ottenuta tramite un arrotondamento per difetto sino a 49 centesimi, e per eccesso dai 50 centesimi in su.

Gli arrotondamenti delle multe per infrazioni stradali non valgono, però, in tutti i casi. Il Ministero dell’Interno, infatti, ha precisato che i centesimi restano per tutti quei pagamenti nei quali la cifra da versare non è riportata direttamente nel Codice della strada, ma è il risultato di un calcolo, sia pure condotto in base ai principi generali del codice;

esempi….:

  • chi lascia il veicolo in sosta vietata (senza pericolo od intralcio), o commette un eccesso di velocità contenuto entro i 10 km/h, e si mette in regola entro i 60 giorni previsti, deve pagare 35 euro di multa (che è la sanzione minima arrotondata); se versasse in ritardo dovrebbe pagare 71,5 euro (che è la metà della sanzione massima, senza alcun arrotondamento. Per chi supera, invece, i limiti tra gli 11 ed i 40 km/h (sanzione minima di 143 euro) il ritardo fa pagare 286,5 euro. Oltre i 40 km/h si va ad euro 378,5……e così via.

 

Ancora…..
per meglio comprendere la differenza tra i casi in cui l’arrotondamento va fatto e quelli in cui restano i centesimi, occorre illustrare i punti principali del meccanismo di applicazione delle multe stradali (sanzioni pecuniarie amministrative). Per ogni violazione, il codice stradale stabilisce un importo minimo ed uno massimo (che generalmente è il quadruplo del minimo).

Salvo poche eccezioni, a chi paga entro 60 giorni dalla notifica del verbale è sufficiente versare il minimo, perché rientra nel pagamento in misura ridotta, previsto dall’articolo 202; e qui l’arrotondamento si applica, così come in tutte le circostanze in cui la somma da pagare è scritta direttamente dalla norma o dal Prefetto.

 

 

 

ALCUNE CURIOSITA’

tratte dal quotidiano “Il Sole 24 Ore” del 5 aprile 2004
a pagina 2 – rubrica: “in primo piano, sicurezza stradale - le strategie. Patente a punti: non frenate i benefici” (a cura di Maurizio Caprino, Adriano Lovera, Silvio Scotti, Federica Micardi, Gianni Trovati)

 

Convinzioni errate e
luoghi comuni da rivedere

 

Bambini
Che cosa si rischia a tenere in braccio un bambino sul sedile del passeggero anteriore? Si rischia molto più delle sanzioni previste dal Codice della strada (68,25 euro di multa, la sottrazione di 5 punti dalla patente e, in caso di recidiva, la sospensione della patente per almeno 15 giorni): in caso di incidente, il bambino non è protetto dal seggiolino e non bastano certo le braccia di chi lo tiene in grembo a salvaguardarlo (durante un urto frontale; la forza d’inerzia trasforma il corpo umano in una sorta di valanga che solo cinture e seggiolini riescono a trattenere).
E con le auto di oggi i rischi sono ancora più alti: l’airbag passeggero scoppierebbe proprio addosso al bambino, rischiando di dilaniarlo.

 

Poggiatesta
Perché gli schienali posteriori di alcune auto moderne sono diventati scomodi? Le nuove norme europee sugli appoggiatesta sono severe ed impongono protezioni efficaci anche per i passeggeri posteriori, rendendo obsoleti i vecchi appoggi troppo lontani dalla testa.
Ora, quindi, i poggiatesta posteriori devono essere più grandi ed arrivare più vicino alla nuca, ma ciò compromette la visibilità del conducente.
Allora ecco il compromesso: ora molti appoggiatesta, quando i sedili posteriori sono liberi, quasi scompaiono in posizione ritratta. In tale posizione premono sulla cervicale di un eventuale passeggero, che viaggia scomodo e sentirà la necessità di regolarli. Così viaggerà anche sicuro.

 

Cinture posteriori
Le cinture posteriori vanno allacciate? Assolutamente sì: lo impongono la legge e, soprattutto, il buonsenso.
L’obbligo di allacciarsi risale al 26 aprile 1990, ma molti non lo conoscono, anche perché per le forze di polizia è di fatto impossibile vedere i sedili posteriori di un veicolo in transito.
Aldilà dell’obbligo, ci sono ottime ragioni per allacciarsi: in caso d’incidente, i passeggeri posteriori corrono rischi quanto quelli anteriori, anzi talvolta vengono sbalzati, s’infilano in mezzo ai sedili davanti e sfondando il parabrezza con una forza d’inerzia superiore. Quando invece finiscono contro i sedili davanti, rischiano violentissimi “testa a testa” coi passeggeri anteriori, colpendoli con l’energia di una valanga.

 

Airbag
Quanto è importante l’airbag per la sicurezza? Molto, ma in alcuni casi potrebbe avere controindicazioni.
Innanzitutto, va ricordato che l’airbag è fatto per agire insieme con la cintura di sicurezza, per cui chi viaggia senza allacciare quest’ultima non ne trae alcun beneficio (anzi, talvolta la presenza dell’airbag gli causa lesioni più gravi).
E poi c’è una cosa che sanno in pochi: bisogna fare attenzione a pipa e occhiali, che durante lo scoppio dell’airbag  possono essere letteralmente stampati sul viso di chi li usa.
Quindi, la pipa va evitata in auto, gli occhiali sono sicuri solo se hanno lenti infrangibili e montatura flessibile.

 

Frenate sicure
L’Abs è davvero importante per la sicurezza? Certo, ma spesso lo usiamo in modo da vanificarne gli effetti positivi: nelle frenate di emergenza, ora è necessario premere il pedale del freno fino in fondo, ma l’istinto ci spinge a rilasciarlo, perché sentiamo vibrazioni sotto il piede.
Quelle vibrazioni, invece, non devono preoccupare: fanno parte del modo di funzionare dell’impianto antibloccaggio, che agisce sui condotti dei freni regolando la massima forza  frenante compatibile con l’aderenza che le ruote hanno in quel momento.
Quindi spingere il pedale a fondo significa solo chiedere all’Abs di trovare la frenata più efficace possibile in quelle condizioni. Il conducente non deve fare altro.

 

Controllo di stabilità
Quante garanzie dà il controllo elettronico della stabilità? Molte, ma non bisogna credere che faccia miracoli e talvolta infonde nel conducente una pericolosa confidenza.
Infatti, il dispositivo è certamente utilissimo per evitare sbandate e, quando si affronta una curva in velocità, minimizza le reazioni dell’auto, che sembra vada sui binari e non trasmette segnali di “allarme” al conducente.
Ma i limiti di aderenza fisica del veicolo restano invariati, per cui chi si fa prendere la mano e li raggiunge, alla fine si trova fuori strada improvvisamente.
Inoltre, in alcuni casi, il dispositivo può avere malfunzionamenti pericolosissimi: esso agisce su freni e acceleratore, estromettendo il conducente dalla loro gestione.

 

Guida sportiva
La classica posizione di guida “sportiva” a braccia distese è sempre la migliore? no: è solo una cattiva moda del passato.
Infatti, quando si è in curva o addirittura in sbandata, il busto s’inclina da un lato per inerzia.
Ciò fa allontanare le braccia dal volante e, quando esse sono già distese, rende la presa nulla o precaria, proprio quando servirebbe salda. Quindi il sedile va regolato in modo che le braccia quasi distese arrivino agevolmente al punto più alto del volante.
Ciò significa che nella guida normale, con i pollici sulle razze del volante, le braccia siano abbastanza flesse: posizione scomoda, ma vale la pena abituarsi.

 

Controllare la sbandata
Se l’auto sbanda, è corretto frenare? No: frenare in queste condizioni è una manovra istintiva, ma che va evitata; infatti, accentua la sbandata, azzerando le possibilità di recupero della traiettoria.
Durante la sbandata le ruote posteriori perdono aderenza e la frenata sposta ulteriormente il peso del veicolo verso quelle anteriori.
A quel punto, le ruote posteriori perdono il peso che poteva contribuire a far recuperare aderenza spingendole verso l’asfalto.
E allora come si fa a uscire indenni da una sbandata?
Occorre dosare con rapidità e precisione i movimenti su sterzo e acceleratore.

 

Trazione integrale
E’ vero che la trazione integrale garantisce il massimo della sicurezza attiva? Si, ma non bisogna abusarne.
Infatti, la trazione integrale garantisce un limite di aderenza che è quasi sempre più alto rispetto a un’auto normale, ma che viene raggiunto senza dare particolari segnali (stridori di gomme, reazioni sullo sterzo, eccetera).
Chi si fa prendere la mano finisce fuori strada senza accorgersene. Inoltre, in situazioni difficili, la trazione integrale non garantisce nemmeno la mobilità su neve e ghiaccio.
Ciò spiega perché il Codice della strada non esenta i veicoli “4x4” quando c’è l’obbligo di avere catene o gomme da neve.

 

Terreno bagnato
E’ vero che con le auto di oggi il bagnato non fa più paura? No: i progressi sono generalmente avvertibili di più sull’asciutto.
In sintesi, per migliorare le prestazioni in queste condizioni e per ragioni di moda, le gomme sono più larghe che in passato: per esempio, su un’utilitaria di dieci anni fa erano da 135 0 155 centimetri, oggi arrivano a 175-185 (e, peraltro, costano di più).
E la larghezza aumenta il rischio di aquaplaning a parità di altre condizioni.
Dal 30 giugno 2003, poi, in caso di precipitazioni, i limiti di velocità su autostrade e strade extraurbane principali scendono rispettivamente a 110 e 90 orari, anche se col maltempo i controlli sono difficili.

 

LA PATENTE DI GUIDA
EUROPEA

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
serie generale n. 88 del 15/4/2004,
il decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
datato 30/9/2003, che recepisce la direttiva n. 2000/56/Ce

 

Entra in vigore l’obbligo della patente-card europea. A tutti i neo patentati, ed a coloro che provvederanno alla sostituzione della vecchia licenza di guida, sarà rilasciato il documento formato carta di credito, valido in tutti i Paesi dell’Unione europea.

Potranno essere inserite nuove limitazioni per motivi medici: con appositi codici saranno identificati i soggetti che potranno guidare:

  • solo in orario diurno (codice 05.01),
  • entro una determinata zona territoriale (codice 05.02),
  • senza passeggeri (codice 05.03),
  • ad una certa velocità massima (codice 05.04),
  • solo con a fianco un titolare di patente (codice 05.05),
  • senza un rimorchio (codice 05.06),
  • non in autostrada (codice 05.07),
  • senza assumere bevande alcoliche, anche se minime (codice 05.08).

 

La patente-card presenta alcune importanti innovazioni per quanto riguarda i dati riguardanti le generalità del possessore, per consentire una facile consultazione da parte degli organi di polizia europei, indipendentemente dal Paese di rilascio del documento.

Le indicazioni relative al cognome, al nome o alla data di nascita, per esempio, sono stampate in corrispondenza di codici armonizzati, il cui significato è riportato nella parte bassa della facciata posteriore della patente. Alla destra del numero 1 sarà perciò riportato il cognome; alla destra del numero 2 il nome, e così via.

In tal modo saranno rese più agevoli le operazioni di controllo su strada da parte degli organi di polizia europei.
Altre innovazioni riguardano gli adattamenti alle autovetture dei disabili. Le modifiche, infatti, non saranno più espresse con una indicazione per esteso sulla patente, ma saranno indicate con una serie di codici comuni per tutti i Paesi europei.

 

Nota
Le patenti di guida in corso di validità, rilasciate dagli Stati membri della comunità europea, ammettono alla regolare circolazione in Italia. Ed anche in caso di acquisto della residenza, l’interessato non ha l’obbligo di conversione o di riconoscimento della propria licenza.
Lo ha ribadito la prefettura di Ravenna con la nota n. 16708 del 21 aprile 2008, che riprende la circolare trasporti n. 31 del 28 maggio 1999.
In materia di circolazione dei cittadini europei trova concreta applicazione la direttiva 91/439.
In pratica l’automobilista può scegliere di convertire la sua patente di guida, procedere al suo riconoscimento, oppure circolare con la patente originaria. In tal caso l’utente stradale potrebbe però subire limitazioni in ipotesi di furto o smarrimento o incorrere in possibili difficoltà operative per il calcolo della scadenza della patente, in conformità alle diverse regole nazionali. Il ministero evidenzia peraltro che il cittadino europeo non ha l’obbligo di procedere alla conversione della licenza di guida, anche se ha acquistato la residenza in Italia da oltre un anno. Questa incombenza, infatti, riguarda solo i cittadini extracomunitari.

 

REGOLE SIGNIFICATIVE
DI COMPORTAMENTO

 

Princìpi generali della circolazione
(articolo 1, modificato dal decreto legislativo 15 gennaio 2002 n. 9, entrato in vigore il 30 giugno 2003)
L’articolo 1 del codice della strada dichiara che il principio informatore delle sue norme e dei suoi provvedimenti attuativi è la sicurezza delle persone nella circolazione stradale.
Questa sicurezza rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economiche perseguite dallo Stato, con l’obiettivo di ridurre i costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare, nonché di migliorare la fluidità del traffico ed il livello di qualità della vita dei cittadini, anche attraverso un razionale utilizzo del territorio. Il tutto nel rispetto delle normative internazionali e comunitarie.
Procedimento di accertamento delle sanzioni
(modifiche all’art. 210 codice stradale ed all’art. 4 del decreto legge 121/2002)
Sono stati meglio disciplinatisi i casi in cui è consentita la notificazione successiva del verbale di contestazione.
E’ stato meglio chiarito, quindi, che, nei casi in cui la contestazione immediata non è necessaria, non occorre alcuna motivazione per giustificarne la mancanza.
La disposizione consentirà di effettuare un’attività di controllo senza procedere alla contestazione immediata delle violazioni, in una serie molto ampia di casi.
Inoltre, si è pure previsto quando non sia indispensabile la presenza dell’agente, in modo particolare se l’accertamento dell’infrazione avviene con apparecchiature automatiche omologate.
Pure è stato stabilito di adeguare la procedura di notificazione, nel senso che il termine di 150 giorni per la notifica del verbale decorrano dal giorno in cui la pubblica amministrazione ha potuto conoscere l’intestatario del veicolo.

 

Circolazione nei centri abitati
(art. 7, commi 14 e 15, del codice stradale)
E’ stata inasprita la sanzione per chi circola sulle corsie riservate ai mezzi pubblici, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato. La sanzione amministrativa pecuniaria (in misura ridotta) è di euro 71.
L’attività di parcheggiatore o guardiamacchine abusivo è punita con sanzioni amministrative pecuniarie.
La sanzione è più grave se sono impiegati minori ed i proventi dell’attività sono sempre confiscati. La disposizione non era prevista nel codice della strada.

 

Marcia sulle autostrade a tre corsie
(modifica all’art. 143 del codice stradale, introdotta dal decreto legislativo 15/1/2002 n. 9, entrato in vigore il 30 giugno 2003)
Sulle autostrade a tre o più corsie, per i veicoli lenti è stato eliminato l’obbligo di marciare sulla prima corsia di destra.
Su queste autostrade, durante la marcia per tutti i veicoli, è sempre obbligatorio impegnare quella più a destra. Quindi, in sostanza, è stata eliminata la disposizione che riservava la corsia di destra ai veicoli lenti.
La modifica introdotta costringe gli utenti della strada ad utilizzare tutte le corsie, compresa quella di destra, soprattutto in quei tratti od in quei casi in cui, per l’assenza di veicoli pesanti, questa corsia rimane vuota. Con le norme precedentemente in vigore, infatti, la corsia di destra restava spesso vuota, perché nessuno voleva sentirsi “lento”, con conseguente impegno della corsia di centro e di sinistra.
Con la nuova disciplina, la circolazione dovrebbe tendere a migliorare, dal momento che il traffico può essere assorbito da tre e non più da due sole corsie.

 

Contrasto della pubblicità abusiva
(modifica all’articolo 23 del codice stradale)
E’ stata inasprita la sanzione per chi colloca pubblicità abusiva sulle autostrade o in vista di esse.
La sanzione amministrativa pecuniaria, infatti, (pagamento in misura ridotta) passa da euro 357 ad euro 4.000. Nel caso in cui non sia individuato il responsabile della collocazione abusiva, la sanzione si applica all’utilizzatore del messaggio pubblicitario. La stessa sanzione si applica anche nel caso in cui il proprietario del mezzo pubblicitario non provveda a rimuoverlo entro 30 giorni.

 

Riduzione delle emissioni inquinanti
(modifiche agli articoli 157 e 158 del codice stradale)
Durante la sosta, il veicolo deve avere il motore spento ed è appunto prevista una sanzione pecuniaria per il conducente che lascia il motore il motore acceso durante la sosta. La violazione si riferisce alla sola sosta del veicolo e non al caso della fermata ed ha lo scopo, tra l’altro, di ridurre l’emissione di gas di scarico nell’ambiente.
La sanzione, per chi durante la sosta del veicolo lascia il motore acceso, va da euro 35 ad euro 143. Non era prima prevista questa particolare prescrizione tra le norme che regolano la manovra di fermata e di sosta. Inoltre, sono state inasprite le sanzioni per la sosta sulle corsie riservate agli autobus ed in corrispondenza delle fermate.
La sanzione amministrativa pecuniaria (pagamento in misura ridotta) passa ad euro 71.

 

Gare clandestine
(modifica agli articoli 9 e 79 del codice stradale)
Sono state completamente ridisegnate le norme che riguardano le gare o le competizioni sportive non autorizzate.
Sono state inasprite le sanzioni per chi organizza una competizione di velocità con veicoli a motore senza autorizzazione, per chi vi partecipa o per chi gareggia in velocità su strada e tutto ciò diventa delitto e quindi punito dal codice penale.
Sono stati previsti incrementi di pena, nel caso in cui dal fatto derivino lesioni personali (da 3 a 6 anni) o morte di persone (da 6 a 12 anni).
E’ stata prevista la sospensione della patente (da 1 a 3 anni) per i partecipanti e, in caso di morte di persone, la revoca della patente. I veicoli dei partecipanti devono essere sequestrati e confiscati.
E’ stata anche aumentata la sanzione prevista per l’inefficienza o l’alterazione dei dispositivi dei veicoli, quando questi sono utilizzati nelle competizioni non autorizzate o nelle gare clandestine.
La misura, appunto, della sanzione amministrativa (pagamento in misura ridotta) passa da euro 71 ad euro 1.000.

 

Guida sotto l’influenza dell’alcool
(modifica dell’articolo 186 del codice stradale)
Il reato è ritornato ad essere di competenza del Tribunale, e quindi non del Giudice di Pace. Si possono ora effettuare test su tutti i conducenti di veicoli, per verificare eventuale abuso di alcool; mentre prima l’accertamento era consentito solo in caso di fondato sospetto.
La sanzione è stata inasprita in caso di rifiuto a sottoporsi al test, sia di screening che con etilometro; ed oltre alla sanzione penale si può applicare la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida. Gli organi di polizia stradale possono ora accompagnare l’utente da sottoporre all’esame presso i propri uffici o presso altra struttura specializzata, mentre prima gli accertamenti con etilometro potevano essere fatti solo su strada.
Si possono pure effettuare esami su conducenti che sono rimasti feriti nel corso di un incidente stradale e siano stati ricoverati per cure mediche. Viene pure revocata la patente di guida ai conducenti professionali sorpresi a guidare veicoli pesanti in stato di ebbrezza.
Il conducente, che sia incorso nel reato di guida in stato di ebbrezza, prima di riavere la patente sospesa, deve in ogni caso sottoporsi ad un esame specialistico presso la commissione medica locale, per verificare che non sia etilista cronico o faccia abitualmente abuso di alcool.
Prima della riforma, dopo l’accertamento dello stato di ebbrezza, non venivano effettuati sistematicamente accertamenti sanitari successivi, per verificare che il conducente avesse ancora i requisiti psico fisici per guidare. Se il conducente è sorpreso a guidare con un tasso di alcool superiore a 1,5 gr/l, oltre alla sospensione della patente di guida per il tempo stabilito dal prefetto, come sanzione accessoria, può essere disposta la sospensione cautelare a tempo indeterminato fino a quando non sia escluso, attraverso un esame medico specialistico, che il conducente non è un etilista cronico o abituale, perché altrimenti in questi casi la patente verrebbe proprio revocata e non momentaneamente  sospesa.
Velocità dei veicoli
(modifiche all’articolo 142 del codice stradale)
Tutti i limiti di velocità devono essere determinati tenendo conto del principio della tutela della vita umana.
In caso di precipitazioni atmosferiche, in autostrada o sulle strade extraurbane principali, la velocità massima viene ridotta di 20 Km/h.
Sulle strade urbane, che lo consentono, la velocità, in tratti appositamente segnalati, può essere elevata a 70 Km/h.
Sulle autostrade a tre corsie, in tratti appositamente segnalati, la velocità massima può essere portata a 150 Km/h.
Non si tratta però di una elevazione generalizzata del limite di velocità, ma di un intervento mirato, che intende consentire l’aumento della velocità solo in tratti ben definiti.
Infatti, la possibilità di raggiungere la velocità di 150 Km/h dovrà essere attentamente valutata caso per caso e dovrà essere localizzata in alcuni tratti di autostrada appositamente segnalati.

 

Rifiuti fuori dal finestrino
Gettare rifiuti o oggetti dal finestrino determina la sanzione di 100 euro, ma solo se questo atto comporterà l’insozzamento della strada e delle sue pertinenze. In buona sostanza, sarà punito il comportamento di chi svuota il portacenere dal veicolo, ma non quello di chi butta un semplice scontrino di carta.

 

Nota
………a proposito di biciclette…………

Su tale argomento merita di essere segnalato un comunicato interessante del comando della polizia municipale di Rimini:

la bicicletta elettrica – si spiega – è un veicolo dotato di un acceleratore, che distribuisce potenza, indipendentemente dall’azione della pedalata.
E’, quindi, un veicolo classificato come ciclomotore.
La bicicletta a pedalata assistita, invece, è un veicolo dotato di un motore elettrico ausiliario, avente potenza nominale massima di 0,25 kw, la cui azione propulsiva interviene esclusivamente quando siano stati azionati i pedali e si interrompe quando il veicolo raggiunge i 25 chilometri orari o prima se il ciclista smette di pedalare.
In questo caso, siamo in sella ad un semplice velocipede e non abbiamo bisogno di indossare il casco o di avere in tasca alcuna assicurazione.
Il discorso di complica con i mezzi dotati di un dispositivo che permette la circolazione a pedalata assistita od a motore.

Questi sono considerati sempre e comunque ciclomotori – continua il comunicato della polizia municipale – per cui rientrano nell’articolo 52 del codice della strada, e per essere ammessi alla circolazione od alla omologazione devono essere sottoposti ad accertamenti tecnici dei requisiti di idoneità alla circolazione o ad omologazione.
Questi veicoli sono soggetti a tutte le norme riguardanti la circolazione dei ciclomotori…quindi, è in pratica come essere in sella ad uno scooter anche se apparentemente può sembrare di essere in sella ad una bicicletta.

Anche il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha dichiarato che i veicoli aventi il doppio dispositivo, a pedalata assistita o a motore, sono da considerarsi ciclomotori. Pertanto, se si guida uno di questi mezzi, occorrerà avere il certificato di circolazione ed essere muniti dei dispositivi di equipaggiamento previsti dal codice stradale.
Anche i minorenni alla guida dovranno avere l’apposito patentino. Bisognerà pure indossare il casco ed avere l’apposita copertura assicurativa prevista dalla legge.

 

ALCUNI IMPORTANTI ARTICOLI
DEL CODICE DELLA STRADA
con relative sanzioni

Articolo 1
princìpi generali

La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato.
La circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade è regolata dalle norme del presente codice e dai provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto delle normative internazionali e comunitarie in materia.

Le norme ed i provvedimenti attuativi si ispirano al principio della sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi di ridurre i costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare; di migliorare il livello di qualità della vita dei cittadini, anche attraverso una razionale utilizzazione del territorio; di migliorare la fluidità della circolazione.

Al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali ed in relazione agli obiettivi ed agli indirizzi della Commissione europea, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce il Piano nazionale per la sicurezza stradale.
Il Governo comunica annualmente al Parlamento l’esito delle indagini periodiche riguardanti i profili sociali, ambientali ed economici della circolazione stradale.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fornisce all’opinione pubblica i dati più significativi, utilizzando i più moderni sistemi di comunicazione di massa e, nei riguardi di alcune categorie di cittadini, il messaggio pubblicitario di tipo prevenzionale ed educativo.

 

Articolo 15
atti vietati

Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato:

  • danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli impianti che ad esse appartengono, alterarne la forma ed invadere od occupare la piattaforma e le pertinenze o creare comunque stati di pericolo per la circolazione;
  • danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente;
  • impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico;
  • impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti;
  • far circolare bestiame, fatta eccezione per quelle locali, con l’osservanza delle norme previste sulla conduzione degli animali;
  • gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare ed imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze;
  • apportare o spargere fango o detriti, anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni;
  • scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque natura;
  • gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa;

 

Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettera a), b), g), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 35 ad euro 143.
Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere c), d),e),f), h), i), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 21 ad euro 85.
Dalle violazioni di cui ai commi 2 e 3 consegue la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo per l’autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese….

 

Articolo 37
apposizione e manutenzione
della segnaletica stradale

L’apposizione e la manutenzione della segnaletica, ad eccezione dei casi previsti nel regolamento per singoli segnali, fanno carico:

  • agli enti proprietari delle strade, fuori dai centri abitati;
  • ai Comuni, nei centri abitati, compresi i segnali di inizio e fine del centro abitato, anche se collocati su strade non comunali;
  • al Comune, sulle strade private aperte all’uso pubblico e sulle strade locali;
  • nei tratti di strade non di proprietà del Comune all’interno dei centri abitati con popolazione inferiore ai diecimila abitanti, agli enti proprietari delle singole strade limitatamente ai segnali concernenti le caratteristiche strutturali o geometriche della strada. La rimanente segnaletica è di competenza del Comune;

 

Gli enti di cui al comma 1 autorizzano la collocazione di segnali che indicano posti di servizio stradali, esclusi i segnali di avvio ai posti di pronto soccorso, che fanno carico agli enti stessi.
L’apposizione e la manutenzione di detti segnali fanno carico agli esercenti.
Contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nel regolamento, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che decide in merito.

 

Articolo 115
requisiti per la guida dei veicoli
e la conduzione di animali

Chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per requisiti fisici o psichici ed aver compiuto:

1) anni quattordici per guidare veicoli a trazione animale o condurre     animali da tiro, da soma o da sella, ovvero armenti, greggi od altri     raggruppamenti di animali;

2) anni quattordici per guidare ciclomotori, purchè non trasporti altre     persone oltre al conducente;

3) anni sedici per guidare motoveicoli di cilindrata fino a 125 cc, che     non trasportino altre persone oltre al conducente, macchine agricole o     loro complessi che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti     per i motoveicoli e che non superino la velocità di 40 km/h e la cui     guida sia consentita con patente di categoria A e semprechè non     trasportino altre persone oltre al conducente;

4) anni diciotto per guidare:

  • a) ciclomotori, motoveicoli, autovetture ed autoveicoli per il     trasporto promiscuo di persone e cose; autoveicoli per uso     speciale con o senza rimorchio; macchine agricole diverse da     quelle indicate alla lettera c), ovvero che trasportino altre     persone oltre al conducente; macchine operatrici;
  • b) autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, autotreni,     autoarticolati adibiti al trasporto di cose, la cui massa     complessiva a pieno carico non superi 7,5 t.;
  • c) i veicoli di cui al punto 2), la cui massa complessiva a pieno     carico, compresa la massa dei rimorchi o dei semirimorchi     superi 7,5 t., purchè munito di un certificato di abilitazione     professionale rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento     dei trasporti terrestri.

5) anni ventuno per guidare i veicoli di cui al punto 3) della lettera d),     quando il conducente non sia munito di certificato di abilitazione     professionale; motocarrozzette ed autovetture in servizio di piazza o     di noleggio con conducente; autobus, autocarri, autotreni,     autosnodati, adibiti al trasporto di persone, nonché i mezzi adibiti ai     servizi di emergenza.    

Chi guida veicoli a motore non può aver superato:

  • anni sessantacinque, per guidare autotreni ed autoarticolati, la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t;
  • anni sessanta per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantacinque anni, qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici, a seguito di visita medica specialistica annuale, secondo le modalità stabilite nel regolamento.

Chiunque guida veicoli o conduce animali e non si trovi nelle condizioni richieste dal presente articolo è soggetto, salvo quanto disposto nei successivi commi, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 ad euro 286.
Qualora trattasi di motoveicoli ed autoveicoli di cui al comma 1, lettera e), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 ad euro 573.
Il minore degli anni diciotto, munito di patente di categoria A, che guida motoveicoli di cilindrata superiore a 125 cc o che trasporta altre persone su motoveicoli di cilindrata non superiore a 125 cc, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 35 a 143 euro.
La stessa sanzione si applica al conducente di ciclomotore che trasporti un passeggero senza aver compiuto gli anni diciotto.

Chiunque, avendo la materiale disponibilità di veicoli o di animali, ne affida o ne consente la condotta a persone che non si trovino nelle condizioni richieste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 35 ad euro 143, se si tratta di veicolo, o alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 21 ad euro 85 se si tratta di animali
Le violazioni alle disposizioni che precedono, quando commesse con veicoli a motore, importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni trenta…..

 

Articolo 140
principio informatore della circolazione

Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo od intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale.
I singoli comportamenti, oltre quanto già previsto nei precedenti titoli, sono fissati dalle norme che seguono.

 

Articolo 141 - velocità

E’obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche ed alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.

In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli, indicati dagli appositi segnali nelle forti discese, nei passaggi stretti od ingombranti, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell’attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici.

Il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l’incrocio con altri veicoli, in prossimità degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza e quando, al suo avvicinarsi, gli animali che si trovino sulla strada, diano segni di spavento.

Il conducente non deve gareggiare in velocità. Il conducente non deve circolare a velocità talmente ridotta da costituire intralcio o pericolo per il normale flusso della circolazione.
All’osservanza delle disposizioni del presente articolo è tenuto anche il conducente di animali da tiro, da soma e da sella.
Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 ad euro 286.

Chiunque viola la disposizione del comma 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 ad euro 573. Fuori dei casi previsti dall’articolo 9, chiunque, a qualsiasi titolo o per qualunque finalità, gareggia in velocità con veicoli a motore, è punito con l’arresto da uno ad otto mesi e con l’ammenda da euro 516 ad euro 5.164, nonché con la confisca del veicolo con il quale è stata commessa la violazione.
All’accertamento del reato consegue la sanzione accessoria della sospensione della patente da due a sei mesi.

Se si tratta di violazioni commesse dal conducente di cui al comma 7, la sanzione è del pagamento di una somma da euro 21 ad euro 85.
Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione del pagamento di una somma da euro 35 ad euro  143.
Articolo 145
precedenza

I conducenti, approssimandosi ad una intersezione (attraversamento), devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti.
Quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha l’obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione.

Negli attraversamenti di linee ferroviarie e tranviarie, i conducenti hanno l’obbligo di dare la precedenza ai veicoli circolanti su rotaia, salvo diversa segnalazione.
I conducenti devono dare la precedenza agli altri veicoli nelle intersezioni nelle quali sia così stabilito dall’autorità competente, ai sensi dell’art. 37, e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale.

I conducenti sono tenuti a fermarsi in corrispondenza della striscia di arresto, prima di immettersi nella intersezione, quando sia così stabilito dall’autorità competente, ai sensi dell’art. 37, e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale.
Negli sbocchi su strada da luoghi non soggetti a pubblico passaggio, i conducenti hanno l’obbligo di arrestarsi e dare la precedenza a chi circola sulla strada.
E vietato impegnare una intersezione (attraversamento) od un attraversamento di linee ferroviarie o tranviarie, quando il conducente non ha la possibilità di proseguire e sgombrare in breve tempo l’area di manovra, in modo da consentire il transito dei veicoli provenienti da altre direzioni.

Negli sbocchi su strada di sentieri, tratture (sentieri naturali tracciati dalle greggi), mulattiere e piste ciclabili, è fatto obbligo al conducente di arrestarsi e dare la precedenza a chi circola sulla strada.
L’obbligo sussiste anche se le caratteristiche di dette vie variano nell’immediata prossimità dello sbocco sulla strada.
I conducenti di veicoli su rotaia devono rispettare i segnali negativi della precedenza.
Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione del pagamento di una somma da euro 71 ad euro 286.

Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 10 per almeno due volte, all’ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi.
Articolo 148
sorpasso

Il sorpasso è la manovra mediante la quale un veicolo supera un altro veicolo, un animale od un pedone in movimento o fermi sulla corsia o sulla parte della carreggiata destinata normalmente alla circolazione.

Il conducente che intende sorpassare, deve preventivamente accertarsi:

  • che la visibilità sia tale da consentire la manovra e che la stessa possa compiersi senza costituire pericolo o intralcio;
  • che il conducente che lo precede nella stessa corsia non abbia segnalato di voler compiere analoga manovra;
  • che nessun conducente che segue sulla stessa carreggiata o semicarreggiata, ovvero sulla corsia immediatamente alla propria sinistra, qualora la carreggiata o semicarreggiata siano suddivise in corsie, abbia iniziato il sorpasso;
  • che la strada sia libera per uno spazio tale da consentire la completa esecuzione del sorpasso, tenuto anche conto della differenza tra la propria velocità e quella dell’utente da sorpassare, nonché della presenza di utenti che sopraggiungono dalla direzione contraria o che precedono l’utente da sorpassare.

Il conducente che sorpassa un veicolo o altro utente della strada che lo precede sulla stessa corsia, dopo aver fatto l’apposita segnalazione, deve portarsi sulla sinistra dello stesso, superarlo rapidamente tenendosi da questo ad una adeguata distanza laterale, e riportarsi a destra appena possibile, senza creare pericolo od intralcio. Se la carreggiata o semicarreggiata sono suddivise in più corsie, il sorpasso deve essere effettuato sulla corsia immediatamente alla sinistra del veicolo che si intende superare.

L’utente che viene sorpassato deve agevolare la manovra e non accelerare. Nelle strade ad una corsia per senso di marcia, lo stesso utente deve tenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata.

Quando la larghezza, il profilo o lo stato della carreggiata, tenuto anche conto della densità della circolazione in senso contrario, non consentono di sorpassare facilmente e senza pericolo un veicolo lento, ingombrante od obbligato a rispettare un limite di velocità, il conducente di quest’ultimo veicolo deve rallentare e, se necessario, mettersi da parte, appena possibile, per lasciar passare i veicoli che seguono.
Nei centri abitati non sono tenuti all’osservanza di quest’ultima disposizione i conducenti di veicoli in servizio pubblico di linea per trasporto di persone.

Sulle carreggiate ad almeno due corsie per ogni senso di marcia, il conducente che, dopo aver eseguito un sorpasso, sia indotto a sorpassare un altro veicolo o animale, può rimanere sulla corsia impegnata per il primo sorpasso, a condizione che la manovra non sia di intralcio ai veicoli più rapidi che sopraggiungono da tergo.

Il sorpasso deve essere effettuato a destra, quando il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende svoltare a sinistra ed abbia iniziato dette manovre.

Il sorpasso dei tram, qualora gli stessi non circolino in sede stradale riservata, deve effettuarsi a destra quando la larghezza della carreggiata a destra del binario lo consenta. Se si tratta di carreggiata a senso unico di circolazione, il sorpasso si può effettuare su ambo i lati.

Qualora il tram od il filobus siano fermi in mezzo alla carreggiata per la salita e la discesa dei viaggiatori e non esista un salvagente, il sorpasso a destra è vietato.

E’vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle curve o dei dossi ed in ogni altro caso di scarsa visibilità; in tali casi il sorpasso è consentito solo quando la strada è a due carreggiate separate o a carreggiata a senso unico o con almeno due corsie con lo stesso senso di marcia e vi sia tracciata apposita segnaletica orizzontale.

E’vietato il sorpasso di un veicolo che ne stia sorpassando un altro, nonché il superamento di veicoli fermi o in lento movimento ai passaggi a livello, ai semafori o per altre cause di congestione della circolazione, quando a tal fine sia necessario spostarsi nella parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia.

E’vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni. Esso è però consentito:

  • quando il conducente del veicolo, che si vuole sorpassare, abbia segnalato che intende svoltare a sinistra ed abbia iniziato detta manovra;
  • quando avvenga su strada a precedenza, purchè a due carreggiate separate o a senso unico o ad almeno due corsie con lo stesso senso di marcia e le corsie siano delimitate dall’apposita segnaletica orizzontale;
  • quando il veicolo che si sorpassa è a due ruote non a motore, sempre che non sia necessario spostarsi sulla parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia;
  • quando la circolazione sia regolata da semafori o da agenti del traffico

E’vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza dei passaggi a livello senza barriere, salvo che la circolazione stradale sia regolata da semafori, nonché il sorpasso di un veicolo che si sia arrestato o abbia rallentato in corrispondenza di un attraversamento pedonale, per consentire ai pedoni di attraversare la carreggiata.
E’vietato il sorpasso ai conducenti di veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t., oltre che nei casi sopraprevisti, anche nelle strade o tratti di esse in cui il divieto sia imposto dall’apposito segnale.

Chiunque sorpassa a destra, eccetto i casi in cui ciò sia consentito, ovvero compia un sorpasso senza osservare le disposizioni dei commi 2, 3, 8 è soggetto alla sanzione del pagamento di una somma da euro 35 ad euro 143.Alla stessa sanzione soggiace chi viola le disposizioni di cui al comma 4,5,7.

Chiunque non osservi i divieti di sorpasso posti dai commi 9,10,11,12,13 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 ad euro 286. Quando non si osservi il divieto di sorpasso di cui al comma 14, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 143 ad euro 573.
Ove il medesimo soggetto, in un periodo di due anni, sia incorso in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all’ultima violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ovvero da due a sei mesi quando si tratti del divieto di cui al comma 14, punti 3,4,5,6.

 

Articolo 157
arresto, fermata e sosta dei veicoli

agli effetti delle presenti norme:
per arresto si intende l’interruzione della marcia del veicolo, dovuta ad esigenze della circolazione;
per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia;
per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente;
per sosta di emergenza si intende l’interruzione della marcia, nel caso in cui il veicolo è inutilizzabile per avaria, ovvero deve arrestarsi per malessere fisico del conducente o di un passeggero.

Salvo diversa segnalazione, ovvero nel caso previsto dal comma 4, in caso di fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia.
Qualora non esista marciapiede rialzato, deve essere lasciato uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni, comunque non inferiore ad un metro.

Fuori dai centri abitati, i veicoli in sosta od in fermata devono essere collocati, i veicoli in sosta o in fermata devono essere collocati fuori della carreggiata, ma non sulle piste per velocipedi né, salvo che sia appositamente segnalato, sulle banchine.
In caso di impossibilità, la fermata e la sosta devono essere effettuate il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Sulle carreggiate delle strade con precedenza, la sosta è vietata.

Nelle strade urbane a senso unico di marcia, la sosta è consentita anche lungo il margine sinistro della carreggiata, purchè rimanga spazio sufficiente al transito, almeno di una fila di veicoli e comunque non inferiore a tre metri di larghezza.
Nelle zone di sosta all’uopo predisposte i veicoli devono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica.
Nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato, è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l’orario in cui la sosta ha avuto inizio.
Ove esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta è fatto obbligo di porlo in funzione.
E’fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo stesso, nonché di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo od intralcio per gli altri utenti della strada.
Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, è soggetto alla sanzione del pagamento di una somma da euro 35 ad euro 143.

 

Articolo 158
divieto di fermata e di sosta dei veicoli

(1) - La fermata e la sosta sono vietate:

  • in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o tranviarie o così vicino ad essi da intralciarne la marcia;
  • nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici (aperture sormontate da un arco) ed i portici, salvo diversa segnalazione;
  • sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimità;
  • in prossimità ed in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, nonché in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;
  • fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza ed in prossimità delle aree di intersezione;
  • nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione ed in prossimità delle stesse a meno di 5 metri dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione;
  • sui passaggi ed attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonché sulle piste ciclabili ed agli sbocchi delle medesime;
  • sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione.

(2) la sosta di un veicolo è inoltre vietata:

  • allo sbocco dei passi carrabili;
  • dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento di veicoli in sosta;
  • in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote;
  • negli spazi riservati allo stazionamento ed alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, ad una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 metri, nonché negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza;
  • sulle aree destinate al mercato ed ai veicoli per il carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite;
  • sulle banchine, salvo diversa segnalazione;
  • negli spazi riservati alla fermata od alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all’art. 188, ed in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli;
  • nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici;
  • nelle aree pedonali urbane;
  • nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati;
  • negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a servizi di emergenza o di igiene pubblica indicati dalla apposita segnaletica;
  • davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi;
  • limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla sede stradale ed in loro prossimità sino a 5 metri prima e dopo le installazioni destinate all’erogazione:

Nei centri abitati è vietata la sosta dei rimorchi quando siano staccati dal veicolo trainante, salvo diversa segnalazione.
Durante la sosta e la fermata, il conducente deve adottare le opportune cautele atte ad evitare incidenti ed impedire l’uso del veicolo senza il suo consenso. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 ad euro 286. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 35 ad euro 143.
Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione.

 

Articolo189
comportamento in caso di incidente

L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l’obbligo di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.
Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l’accertamento delle responsabilità.
Ove dall’incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti ed ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni dell’art. 161. Gli agenti in servizio di polizia stradale, in tali casi, dispongono l’immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto l’esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le modalità dell’incidente.
In ogni caso i conducenti devono, altresì, fornire le proprie generalità, nonché le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati.
Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all’obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, è soggetto alla sanzione del pagamento di una somma da euro 143 ad euro 573.
Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, in caso di incidente, con danno alle persone, non ottempera all’obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione fino a quattro mesi. Il conducente che si sia dato alla fuga è in ogni caso passibile di arresto. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre mesi ad un anno, ai sensi del capo II, sezione II del titolo VI.

Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all’obbligo di prestare l’assistenza occorrente alle persone ferite è punito con la reclusione fino a dodici mesi e con la multa fino ad euro 1.032.
Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall’incidente derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, non è soggetto all’arresto stabilito per il caso di flagranza di reato.
Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 ad euro 286.

 

Articolo 195
applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di denaro tra un limite minimo ed un limite massimo fissato dalla singola norma, sempre entro il limite minimo generale di euro 21 ed il limite massimo generale di euro 9.296.
Tale limite massimo generale può essere superato solo quando si tratti di sanzioni proporzionali, ovvero di più violazioni ai sensi dell’art.198, ovvero nelle ipotesi di aggiornamento di cui al comma 3.

Nella determinazione della sanzione pecuniaria fissata dal presente codice, tra un limite minimo ed un limite massimo, si ha riguardo alla gravità della violazione, all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità del trasgressore e alle sue condizioni economiche.

La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni in misura pari all’intera variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti.
All’uopo, entro il 1° dicembre di ogni biennio. Il Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell’anno successivo. Tali limiti possono superare quelli massimi di cui al com.1.

 

Articolo 202
pagamento
in misura ridotta

Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l’applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme.
Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta presso l’ufficio dal quale dipende l’agente accertatore oppure a mezzo di versamento in conto corrente postale, oppure, se l’amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario. All’uopo, nel verbale contestato o notificato devono essere indicate le modalità di pagamento, con il richiamo delle norme sui versamenti in conto corrente postale, o, eventualmente, su quelli in conto corrente bancario.

Il pagamento in misura ridotta non è consentito quando il trasgressore non abbia ottemperato all’invito a fermarsi ovvero, trattandosi di conducente di veicolo a motore, si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o qualsiasi altro documento che, ai sensi delle presenti norme, deve avere con sé.
In tal caso il verbale di contestazione della violazione deve essere trasmesso al prefetto entro dieci giorni dall’identificazione.

Il pagamento in misura ridotta non è inoltre consentito per le violazioni previste dagli articoli 83, comma 6; 88, comma 3; 97, comma 9; 100, comma 12; 113, comma 5; 114, comma 7; 116, comma 13; 124, comma 4; 136, comma 6; 168, comma 8; 176, comma 19; 216, comma 6; 217, comma 6; 218, comma 6. Per tali violazioni, il verbale di contestazione è trasmesso al prefetto del luogo della commessa violazione entro dieci giorni. 
Articolo 230
educazione stradale

Allo scopo di promuovere la formazione dei giovani in materia di comportamento stradale e di sicurezza del traffico e della circolazione, nonché per promuovere ed incentivare l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto, i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell’istruzione, dell’università e della ricerca, d’intesa con i Ministri dell’interno, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio, avvalendosi dell’Automobile Club d’Italia, delle associazioni ambientalistiche riconosciute dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, di società sportive ciclistiche nonché di enti e associazioni di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale e della promozione ciclistica individuati, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, predispongono appositi programmi, corredati dal relativo piano finanziario, da svolgere come attività obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi gli istituti di istruzione artistica e le scuole materne, che concernano la conoscenza dei princìpi della sicurezza stradale, nonché delle strade, della relativa segnaletica, delle norme generali per la condotta dei veicoli, con particolare riferimento all’uso della bicicletta e delle regole di comportamento degli utenti.

Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con propria ordinanza, disciplina le modalità di svolgimento dei predetti programma nelle scuole, anche con l’ausilio degli appartenenti ai Corpi di polizia municipale, nonché di personale esperto appartenente alle predette istituzioni pubbliche e private; l’ordinanza può prevedere l’istituzione di appositi corsi per i docenti che collaborano all’attuazione dei programmi stessi. Le spese eventualmente occorrenti sono reperite nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio delle amministrazioni medesime.

 

 

 

GIURISPRUDENZA

 

Corte di Cassazione civile, sezione I. sentenza n. 260 del 23/1/1975
pedaggio autostradale
Il pedaggio pagato dagli utenti delle autostrade costituisce la prestazione dovuta per usufruire di un pubblico servizio e non determina il sorgere di un rapporto contrattuale. La responsabilità del proprietario o del concessionario dell’autostrada, per i danni derivati agli utenti in relazione alla sua manutenzione, ha pertanto natura extracontrattuale.
Il proprietario o concessionario dell’autostrada non ha uno specifico dovere di eseguire una recinzione della sede autostradale, che impedisca l’accesso di animali incontrollati. Né tale dovere gli deriva dal principio del “neminem laedere (espressione latina entrata nel gergo legale e che significa, alla lettera: non danneggiare nessuno), il quale non importa di per sé il dovere di intervenire attivamente mediante un comportamento determinato non previsto da alcuna norma giuridica, ma si esaurisce nel dovere di improntare la propria condotta alle fondamentali ed elementari regole di cautela e prudenza, in modo da non pregiudicare i diritti altrui. Il proprietario o concessionario dell’autostrada non risponde quindi del danno derivato ad un utente, durante la circolazione, in conseguenza della presenza di un animale incontrollato sulla sede autostradale. 

 

Corte di Cassazione civile, sezione III, sentenza n. 7829 del 22/6/2000
responsabilità dell’ente proprietario di una strada
L’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito è tenuto, in osservanza delle norme tecniche e di comune prudenza e diligenza, in particolare della norma primaria e fondamentale del:
neminem laedere (espressione latina entrata nel gergo legale e che significa, alla lettera: non danneggiare nessuno),
a far sì che la strada stessa non presenti per l’utente una situazione di pericolo occulto costituita dal carattere obiettivo della non visibilità e da quello soggettivo della non prevedibilità del pericolo;
(è stata respinta, in questo caso, la domanda di risarcimento dei danni chiesta da un automobilista al Comune, proprietario della strada, perché il marciapiede sporgente, che aveva causato un incidente stradale, era chiaramente visibile quando era successo il fatto).

 

Nota
strade insicure, paga il Comune
la sentenza numero 1691 del 23/1/2009 della Cassazione stabilisce quali sono le responsabilità dei Comuni, sia piccoli che grandi, per la sicurezza stradale. Quindi più garanzie ai cittadini, che fino ad ora non erano stati quasi mai risarciti dal Comune nei casi di incidente dovuti a strade inagibili ed in cattivo stato.
La responsabilità del Comune è applicabile in quanto, essendo lui stesso il proprietario delle strade del demanio, anche se poi il bene è di uso pubblico dei cittadini, deve effettuare un controllo continuo ed efficace al fine di non far insorgere condizioni tali da causare pericolo ai terzi. Nel caso di specie un motociclista romano caduto per strada, a causa di una macchia d’olio, è stato risarcito dal Comune per il danno subìto. Dunque la responsabilità riguarda non solo i piccoli Comuni, ma anche quelli grandi, che hanno suddiviso in zone il controllo, affidando la manutenzione stradale in appalto ad un’impresa.   

 

Corte di Cassazione civile, sezione I, sentenza n. 1215 del 17/2/1983
sosta e parcheggio di veicoli in aree urbane
In materia di sosta e parcheggio di veicoli su aree urbane, i Comuni possono adibire zone cittadine a parcheggio, imponendo un pagamento progressivo e differenziato secondo la durata della sosta, regolato a mezzo di meccanismi funzionanti con l’introduzione di monete (parchimetri), solo quando si tratti di parcheggi con custodia, che può essere effettuata anche dai vigili urbani (con, in tal caso, un duplice rapporto giuridico, quello pubblicistico, che riguarda l’osservanza di norme di interesse pubblico per l’uso del parcheggio, e quello privatistico, che sorge per la custodia dell’autoveicolo, e che giustifica la corresponsione di un compenso).
L’imposizione del pagamento è, invece, illegittima quando si tratti di parcheggio non custodito, essendo il detto onere previsto dalla legge nell’ambito del solo rapporto pubblicistico, e realizzandosi in tal modo il versamento di un corrispettivo senza causa.

 

Nota
aree di sosta nei Comuni
il codice stradale (art. 7) dà ai Comuni la facoltà di istituire aree di sosta a pagamento e di stabilirne le tariffe. Lo stesso articolo prevede anche che debbano riservare una adeguata area destinata a parcheggio, senza dispositivi di controllo di durata della sosta, accanto a quelle a pagamento o nelle immediate vicinanze. In altre parole, accanto alle strisce blu ci devono essere dei parcheggi gratuiti (strisce bianche). L’obbligo di lasciare parcheggi gratuiti tuttavia non sussiste in alcuni casi: aree pedonali; zone a traffico limitato; zone che rivestono carattere storico, artistico o di particolare rilevanza urbanistica. Mentre le prime tre possono essere facilmente individuate in ciascuna città, molto più dubbia è la definizione delle zone di particolare rilevanza urbanistica. Quello che è chiaro è che le zone così definite devono essere individuate e delimitate dalla giunta comunale.
E’ su questo punto che sono nate le maggiori controversie, che hanno portato la Cassazione, in una storica sentenza (n. 116/2007), ad annullare le multe sulle strisce blu, in quanto l’area definita come rilevante dal punto di vista urbanistico in un Comune in provincia di Cagliari non era documentata come tale, con l’aggravante che in zona non erano stati previsti parcheggi gratuiti.

 

Corte di Cassazione penale, sezione IV, sentenza dell’8/5/1962
segnale di stop

Il segnale “stop” sta ad indicare un comportamento rigido che il conducente di veicolo è tenuto ad osservare, quello cioè di fermarsi sia pure per un attimo, anche se in riferimento alla situazione concreta (non sopravvenienza di veicolo nella strada che si è per imboccare) l’osservanza del medesimo possa apparire superfluo.
E lo stesso conducente non può sindacare l’opportunità di tale segnale imposto dall’autorità comunale.

 

Corte di Cassazione civile
sezione III, sentenza n. 5279 del 17/9/1980
attraversamento di un incrocio con semaforo

Per l’attraversamento da parte di un veicolo di un incrocio dove la circolazione è regolata da semafori, non è sufficiente che questi abbiano dato il segnale di via libera, rientrando nella norma di comune prudenza il dovere di accertare che gli altri veicoli già immessi nell’incrocio da diversa direzione abbiano completato l’attraversamento o comunque non siano di ostacolo al passaggio.

 

Corte di Cassazione civile
sezione I sentenza n. 3068 del 30/3/1999
motociclo a motore spento

Il motociclo a motore spento, che venga mosso a mano dal conducente, deve essere considerato veicolo, ai sensi dell’art. 53 del codice della strada, con la conseguenza che è legittima la contestazione delle infrazioni di cui agli articoli 93, comma settimo, e 193 commi primo e secondo del medesimo codice (e la conseguente confisca del veicolo) nei confronti del conducente privo della relativa carta di circolazione e della copertura assicurativa.

 

Corte di Cassazione civile, sezione III
sentenza n. 6603 del 30/7/1987
impiego degli sci sulle piste di neve

Poiché lo sci non è compreso tra i veicoli soggetti alla disciplina del codice della strada (dpr 15 giugno 1959, n. 393, artt. 20 e 21), di conseguenza neppure nell’ambito del codice civile la disciplina dell’art. 2054, riguardante la responsabilità civile per la circolazione dei veicoli,  che ha diretta derivazione e specifico collegamento con quella del codice della strada, può essere estesa all’impiego degli sci, con la conseguenza che a tutela delle persone munite di tale particolare attrezzo è disciplinata dall’art. 2043 c.c. sulla responsabilità extracontrattuale, restando a carico del danneggiato l’onere di provare anche la colpa di chi ha cagionato il danno.

 

Corte di Cassazione penale, sezione IV, sentenza n. 3863 del 17/3/1990
incolumità delle persone a bordo

Il conducente di qualsiasi mezzo è responsabile della incolumità delle persone che prendono posto sul veicolo, specialmente quando la posizione assunta è chiaramente pericolosa e visibilmente esposta alle insidie del movimento del veicolo stesso.

 

Corte di Cassazione penale, sezione IV
sentenza del 7 febbraio 1991
uso della bicicletta

Per quanto riguarda la circolazione stradale, la persona che procede su una bicicletta, pur senza azionare i pedali, ma spingendosi con i piedi per terra, va considerato ciclista e non pedone e deve osservare tutte le relative norme di circolazione. Tale modalità di marcia non toglie al velocipede la qualità di veicolo, prevista dagli articoli 21 lettera c) e 23 del codice stradale.

 

Corte di Cassazione penale, sezione V
sentenza del 18 maggio 1982
guida a mano di velocipede

Il conducente che, per una qualsiasi ragione, guidi a mano il proprio velocipede, ha facoltà di procedere sulla parte della strada riservata ai pedoni, osservando le norme della circolazione stradale.

Corte di Cassazione penale, sezione IV
sentenza del 9 dicembre 1964
revisione dei veicoli

L’obbligo di sottoporre il veicolo a revisione spetta al proprietario, ma se la revisione non viene fatta, si deve ritenere responsabile della contravvenzione, prevista dall’art. 55 comma quinto del codice stradale, anche il conducente non proprietario.
Questi, infatti, prima di porsi alla guida, come ha l’obbligo di assicurarsi della idoneità del veicolo alla circolazione, così ha il dovere di accertare l’esistenza di tutte le condizioni atte a legittimare la circolazione del veicolo stesso e, fra queste, l’adempimento della prescritta revisione.

 

Giudice di Pace di Torino
sentenza 11/6/1997
diritto di precedenza

Il diritto di precedenza non esclude il dovere del conducente di osservare a sua volta, avvicinandosi all’incrocio, le normali prescrizioni di prudenza e di diligenza ed, in particolare, quella di rallentare e moderare la velocità.
L’inosservanza di tali prescrizioni costituisce in colpa il conducente, ma non interrompe il nesso di causalità tra la mancata cessione della precedenza e l’evento, determinando un concorso di colpa dei due conducenti, la cui intensità deve essere accertata dal giudice di merito con i suoi poteri discrezionali.

 

Corte di Cassazione, sezione IV
sentenza n. 14434 del 6/11/1990
manovra di retromarcia
La manovra di retromarcia, in quanto pone in essere una situazione di particolare pericolosità, esige una speciale attenzione ed attività da parte del conducente, il quale non è tenuto solo ad accertarsi che, da dietro, il campo stradale sia libero, ma anche che il veicolo possa essere spostato dalla posizione in cui si trova senza pericolo per alcuno.
Ciò per il principio generale che il conducente ha l’obbligo fondamentale di vigilare, con la massima attenzione, la strada da percorrere, sia durante la marcia normale e sia, soprattutto, durante l’esecuzione di una retromarcia, nella quale la visibilità è parzialmente coperta dal retro del veicolo e, quindi, diminuisce la possibilità di evitare gli ostacoli che possono presentarsi.

Corte di Cassazione penale, sezione IV
sentenza n. 4511 del 9/5/1985
velocità dei veicoli
La velocità dei veicoli deve essere sempre calcolata secondo le condizioni di visibilità, del traffico, della strada e del veicolo, così da consentire in ogni caso la normale manovra di arresto, evitando l’urto contro ogni ostacolo eventualmente esistente sulla carreggiata, non deve inoltre mai costituire pericolo per l’incolumità delle persone e, a seconda delle situazioni particolari (scarsa visibilità, traffico intenso, particolare conformazione della strada) deve essere regolata in modo da potersi ovviare, da parte del conducente, anche ad eventuali imprudenze o negligenze altrui. Ne consegue che gli ostacoli incontrati lungo la direttrice di marcia di un veicolo escludono la responsabilità del conducente solo quando si siano presentati in maniera improvvisa ed imprevedibile, e non anche quando gli stessi si sarebbero potuti evitare ove si fosse proceduto rispettando specifiche norme di legge o generali criteri di prudenza.

 

Corte di Cassazione penale, sezione IV
sentenza n. 5349 del 11/6/1986
fermata in autostrada
Ai sensi dell’art. 125 codice della strada, è vietata sulle autostrade la fermata, salvo nei casi di necessità.
Per caso di necessità non deve intendersi lo stato di necessità in senso tecnico, bensì ogni situazione di pericolo, anche potenziale, o di disagio o di difficoltà apprezzabili, per ovviare al quale l’arresto del veicolo costituisca l’unico mezzo, o il più efficace e preferibile, tra quelli disponibili.

 

Corte di Cassazione penale, sezione IV
sentenza n. 3658 del 30/3/1994
manovra di sorpasso
Il conducente di veicolo, prima di iniziare la manovra di sorpasso, è tenuto ad accertarsi di disporre di spazio sufficiente per eseguire detta manovra senza pericoli ed, in particolare, che altri conducenti non abbiano già impegnato la corsia corrispondente.

 

Corte di Cassazione penale, sezione IV, sentenza n. 3282 del 27/3/1982
distanza di sicurezza
L’improvviso arresto del veicolo che precede, quali che ne siano le cause e le modalità, costituisce sempre circostanza prevedibile da parte del conducente del veicolo che segue, e questi pertanto deve adeguare la  propria condotta all’eventuale situazione di pericolo derivante dal verificarsi della predetta circostanza, mantenendo dal veicolo che precede una distanza tale da assicurare in ogni caso l’arresto tempestivo del proprio mezzo ed evitare collisioni.
(Nella fattispecie la responsabilità per il tamponamento non è stata esclusa dalla circostanza che il veicolo che precedeva fosse sbandato in seguito ad irregolare manovra).

 

Giudice Conciliatore di Bologna
sentenza del 9 ottobre 1991
parcheggio in spazio privato

Il fatto di chi parcheggia la propria vettura in uno spazio privato adeguatamente segnalato come interdetto alla sosta, può senza dubbio qualificarsi come una molestia al pacifico godimento della strada privata da parte dell’ente proprietario e possessore.
Ne consegue che la rimozione dell’auto parcheggiata contro le disposizioni date e rese adeguatamente conoscibili integra il lecito esercizio dell’autotutela possessoria, che trova il suo fondamento normativo nell’art. 2044 c.c., che esclude l’antigiuridicità della reazione ad un’azione obiettivamente ingiusta.

 

Consiglio di Stato, sezione III, sentenza n. 42 del 15/6/1976
uso degli occhiali

E’ illegittimo il provvedimento di sospensione della patente di guida adottato nei confronti di chi, fruendo di autorizzazione a guidare con l’uso degli occhiali, abbia invece usato le lenti a contatto.

 

Corte di Cassazione penale, sezione IV, sentenza n. 9219 del 14/10/1982
ombrello in bicicletta

Non è vietato dalla legge e non è di ostacolo alla circolazione dei velocipedi portare con una mano l’ombrello in caso di pioggia o di neve, sempre che dell’ombrello il ciclista faccia uso tale da non impedirgli la visibilità davanti e ai due lati.
Tale comportamento non è infatti in contrasto con l’art. 128 codice stradale che, nel sancire l’obbligo dei ciclisti di reggere il manubrio almeno con una mano, ammette implicitamente che essi guidino il velocipede con una mano sola.

 

Corte di Cassazione civile, sezione III, sentenza n. 3396 del 20/11/1997
danno biologico

Il danno biologico è costituito dalla compressione dell’efficienza e delle qualità della persona, considerata nel complesso delle sue funzioni e caratteristiche. Tale compressione può comportare o meno la riduzione della capacità lavorativa e ciò sia sotto l’aspetto generale che in riferimento alle specifiche attitudini del soggetto e, in tal caso, si produce un ulteriore e autonomo danno.
Il danno biologico e la riduzione della capacità lavorativa, dunque, si differenziano nettamente sul piano concettuale e vanno separatamente valutati e liquidati; e quindi non ha senso sommare i rispettivi gradi né esprimere la loro entità in un’unica percentuale.

 

Corte di Cassazione civile, sezione III, sentenza n. 5366 del 29/5/1998
valutazione del danno biologico

Il giudice di merito, dovendo valutare in via equitativa il danno biologico, deve considerare le circostanze del caso concreto, e quindi la gravità delle lesioni, gli eventuali postumi permanenti, l’età, l’attività espletata, le condizioni sociali e familiari del danneggiato.
Può anche ispirarsi a criteri predeterminati e standardizzati, purchè ciò attui flessibilmente, definendo così una regola ponderale su misura per il caso specifico. E’ un criterio valido di liquidazione equitativa del danno alla salute quello che assume a parametro il valore medio del punto di invalidità, calcolato sulla media dei precedenti giudiziari, onde la decisione che ricorre a tale criterio non è di per sé censurabile, in sede di legittimità, purchè sia sorretta da congrua motivazione in ordine all’adeguamento del valore medio del punto alla peculiarità del caso.
Condizioni di corretta applicazione di tale criterio debbono essere il suo collegamento al danno specifico e la sua personalizzazione.

 

Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza n. 3441 del 26/11/1997
danno estetico
Il danno estetico, poiché costituisce una menomazione dell’integrità psicofisica della persona, integra sul piano astratto, il danno biologico. Infatti, il concetto di danno biologico è comprensivo di tutte quelle menomazioni della persona che ne impediscano il libero sviluppo, sia come singolo che nelle relazioni sociali. Pertanto, le menomazioni di carattere estetico vanno risarcite come danno biologico, in quanto idonee a incidere sulla vita di relazione.

Corte di Cassazione penale, sezione IV, sentenza n. 9904 del 20/11/1996
cinture di sicurezza

Il conducente di un veicolo è tenuto, in base alle regole della comune diligenza e prudenza, ad esigere che il passeggero indossi la cintura di sicurezza ed, in caso di sua resistenza, anche a rifiutare il trasporto o ad omettere l’intrapresa della marcia.
Ciò a prescindere dall’obbligo e dalla sanzione a carico di chi deve fare uso della detta cintura.
(Nella fattispecie, relativa ad omicidio colposo in danno di persona trasportata, l’imputato si era doluto del mancato riconoscimento del concorso di colpa della vittima a causa dell’omesso uso da parte di questa della cintura di sicurezza).

 

Tribunale di Milano, sezione IV, sentenza n. 7868 del 29/6/1998
ancora sul danno biologico

Il danno biologico direttamente incidente sulla capacità lavorativa del soggetto danneggiato è ricompresso nel danno biologico cosiddetto primario, ossia in quello consistente nella lesione del diritto alla salute in sé e per sé considerato, prescindendo da qualsiasi elemento patrimoniale. L’eventuale danno patrimoniale derivante dall’incidenza sulla capacità lavorativa deve, invece, essere rigorosamente e documentalmente provato dal danneggiato stesso.

 

Corte di Cassazione penale, sezione unica, sentenza n. 930 del 29/1/1996
sospensione della patente

La durata della sospensione della patente di guida deve essere ragguagliata alla gravità del fatto ed alla pericolosità specifica nella guida dimostrata dal condannato.

 

Corte di Cassazione civile, sezione III, sentenza n. 12741 del 17/11/1999
danno alla vita di relazione
Il cosiddetto danno alla vita di relazione, che si concretizza nell’impossibilità o nella difficoltà, per chi abbia subìto menomazioni fisiche, di reintegrarsi nei rapporti sociali e di mantenerli a un livello normale, rientra, quando non abbia effetti di ordine patrimoniale, nel danno biologico, costituito dalla menomazione dell’integrità psicofisica della persona in sé considerata e tutelata dall’art. 32 della Costituzione, la quale va risarcita indipendentemente dalle conseguenze patrimoniali da essa derivanti.
Nel danno biologico così inteso rientrano tutte le figure di danno non reddituale e, quindi, anche il danno alla vita di relazione che non abbia prodotto effetti patrimoniali.

 

Tribunale di Milano, sentenza del 15 giugno 2000
danno esistenziale

Il danno esistenziale, che rappresenta una delle voci da cui è costituita la categoria del danno non patrimoniale, si configura ogni qual volta viene violato il diritto alla qualità della vita e/o il diritto alla libera estrinsecazione della personalità e, cioè, nel caso di  alterazione, a opera del fatto illecito di terzi, delle normali attività quotidiane dell’individuo, quali le attività familiari, sociali, di svago, culturali, di intrattenimento, di riposo, di relax, di cui ciascun soggetto ha diritto e che incidono, con modalità e gradi diversi, conseguenti alla diversa sensibilità individuale e strutturale della personalità, nella sfera psichica del soggetto. Nei casi più gravi può insorgere anche una vera e propria malattia psichica; in tale caso, tuttavia, anche al fine di evitare duplicazioni risarcitorie, il danno va qualificato come danno biologico in senso stretto e liquidato sotto tale voce.

 

Corte di Cassazione penale, sezione IV, sentenza del 14 gennaio 1966
rifiuto di ricevere copia del verbale di contestazione di un reato

Il rifiuto da parte del contravventore al codice della strada di ricevere copia del verbale di contestazione del reato equivale a consegna dello stesso. L’attestazione di tale rifiuto conserva la sua efficacia probatoria tanto nel caso che sia stata annotata sull’originale del verbale, quanto in quello che sia riportata nel rapporto, senza che occorra l’allegazione agli atti della copia respinta.

 

DEPENALIZZAZIONE

Legge 24 novembre 1981, numero 689: “modifiche al sistema penale” (Gazzetta   Ufficiale n. 329 del 30/11/1981).
D.P.R. del 29/7/1982, numero 571: “norme per l’attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24/11/1981, nr. 689, concernente modifiche al sistema penale” (Gazzetta Ufficiale n. 28 del 19/8/1982).
Legge 25 giugno 1999, numero 205: “delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario” (Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28/6/1999).
Decreto legislativo numero 507 del 30/12/1999: “depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205” (Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31/12/1999).

 

ALCUNI SIGNIFICATIVI ARTICOLI

 

Articolo 1
principio di legalità

   Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione.
   Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati.

 

Articolo 2
capacità di intendere e di volere

   Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato.
   Fuori dei casi previsti dall’ultima parte del precedente comma, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

 

Articolo 3
elemento soggettivo
   Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa, ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
   Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l’agente non è responsabile quando l’errore non è determinato da sua colpa.

 

Articolo 4
cause di esclusione della responsabilità
   Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.
   Se la violazione è commessa per ordine dell’autorità, della stessa risponde il pubblico ufficiale che ha dato l’ordine.
     I comuni, le province, le comunità montane e i loro consorzi, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), gli enti non commerciali senza scopo di lucro che svolgono attività socio-assistenziale e le istituzioni sanitarie operanti nel servizio sanitario nazionale ed i loro amministratori non rispondono delle sanzioni amministrative e civili, che riguardano l’assunzione di lavoratori, le assicurazioni obbligatorie e gli ulteriori adempimenti, relativi a prestazioni lavorative stipulate nella forma del contratto d’opera e successivamente riconosciute come rapporti di lavoro subordinato, purchè esaurite alla data del 31 dicembre 1997.

 

Articolo 5
concorso di persone
Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge.

 

Articolo 6
solidarietà
   Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l’usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.
   Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all’altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell’autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
   Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l’ente o l’imprenditore è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.
Nei casi previsti dai commi precedenti, chi ha pagato ha diritto di regresso per l’intero nei confronti dell’autore della violazione.

 

Articolo 7
non trasmissibilità dell’obbligazione
La obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi.

omissis….

Articolo 10
sanzione amministrativa pecuniaria
e rapporto tra limite minimo
e limite massimo
   La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma non inferiore ad euro 6 e non superiore ad euro 10.329. Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo.
   Fuori di casi espressamente stabiliti dalla legge, il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non può, per ciascuna violazione, superare il decuplo del minimo.

 

Articolo 11
criteri per l’applicazione
delle sanzioni amministrative
pecuniarie
Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell’applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.

omissis…

Articolo 28
prescrizione
   Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
   L’interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del cod. civile

omissis…

Articolo 30
valutazione delle violazioni in materia di circolazione stradale
   Agli effetti della sospensione e della revoca della patente di guida e del documento di circolazione, si tiene conto anche delle violazioni non costituenti reato previste, rispettivamente dalle norme del testo unico sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della repubblica 15 giugno 1959 n. 393, e dalle norme della legge 20 giugno 1935 n. 1349 sui servizi di trasporto merce (vedansi ora articoli 216–219 del codice stradale, che disciplinano la sospensione della carta di circolazione e la sospensione e la revoca della patente).
   Per le stesse violazioni, il Prefetto dispone la sospensione della patente di guida o del documento di circolazione, quando ne ricorrano le condizioni, anche se è avvenuto il pagamento in misura ridotta. Il provvedimento di sospensione è revocato, qualora l’autorità giudiziaria, pronunziando ai sensi degli articoli 23, 24 e 25, abbia escluso la responsabilità per la violazione.
   Nei casi sopra previsti ed in ogni altro caso di revoca o sospensione del documento di circolazione da parte del Prefetto o di altra autorità, il provvedimento è immediatamente comunicato al competente ufficio provinciale della motorizzazione civile.

omissis…

Articolo 32
sostituzione della sanzione amministrativa pecuniaria alla multa o alla ammenda
   Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma tutte le violazioni (codice penale art. 39) per le quali è prevista la sola pena della multa (codice penale art. 24) o dell’ammenda (codice penale art.26) salvo quanto disposto, per le violazioni finanziarie, dall’art. 39.
   La disposizione del precedente comma non si applica ai reati in esso previsti che, nelle ipotesi aggravate, siano punibili con la pena detentiva (codice penale art. 18), anche se alternativa a quella pecuniaria.
   La disposizione del primo comma non si applica, infine, ai delitti in esso previsti che siano punibili a querela (codice penale art. 120).

 

 

Fonte: http://www.bruzz.net/diritto/Lavori/multe%20e%20risorsi%20nel%20codice%20stradale.doc

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