Società

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Società

TIPI DI SOCIETA’

 

Società di persone

In queste società i soci rispondono dei debiti sociali senza limiti di importo e tutti insieme (tecnicamente si dice meglio "i soci hanno responsabilità solidale ed illimitata"). Non hanno personalità giuridica, perché dei debiti rispondono insieme la società ed i soci (si parla, per tale caratteristica, di "autonomia patrimoniale imperfetta”). Sono le seguenti:
- società in nome collettivo,
società in accomandita semplice.

attenzione: la società semplice è stata abolita da un disegno di legge del febbraio 2001 ed il modello di efficienza passa ora per la S.n.c.

Nota

In base alla legge 342/2000, che riprende la nr. 662 del 1996, le così dette società di fatto (sdf) non devono più esistere e devono tutte essere trasformate in S.n.c. o in S.a.s. L’atto di regolarizzazione può essere stipulato con sottoscrizione dei contraenti autenticata ai sensi dell’articolo 2703 del codice civile. 

 

Società di capitali

in queste società i soci rispondono di eventuali debiti sociali solo con la propria quota. Hanno personalità giuridica. Si dice anche che la loro autonomia patrimoniale è perfetta, perché la società, in quanto tale, è responsabile delle obbligazioni contratte. Sono le seguenti:
-    società per azioni,

  1. società in accomandita per azioni,
  2. società a responsabilità limitata,
  3. società cooperative.

Nota
La Camera dei Deputati nel 2001 ha approvato le norme di riforma del reato di falso in bilancio. Le false comunicazioni societarie vengono depenalizzate, con la distinzione tra il falso offensivo (che determina un danno per i soci o i creditori) ed il danno non offensivo. Quest’ultimo diviene in tutto e per tutto una contravvenzione, sia per la pena che per la prescrizione. Un altro elemento di novità è costituito dalla perseguibilità del reato, che, per quanto riguarda il falso commesso nell’ambito di una società non quotata in borsa, diviene “a querela” della parte offesa, mentre fino ad oggi la perseguibilità era d'ufficio.

Società Semplice

(abolita da un decreto legislativo del febbraio 2001)

articoli 2251/2290 del codice civile

 

Era una società di persone, perché la responsabilità dei soci era illimitata e solidale fra loro. Per questo motivo, quindi, si diceva che aveva una autonomia patrimoniale imperfetta (vedasi più avanti la spiegazione del concetto di "autonomia patrimoniale"). La principale caratteristica di questa società era quella di svolgere una attività non commerciale (generalmente agricola) e per questo motivo non poteva fallire. Si costituiva (cioè nasceva) con un semplice (da cui il nome) atto scritto. Non serviva, pertanto, recarsi da un notaio. Doveva sempre avere un nome, definito tecnicamente "ragione sociale".

Gli obblighi dei soci erano:
- conferire la quota: significava pagare la propria parte, per poter entrare come                                      socio nella società,
- divieto di concorrenza: non essere in una società e contemporaneamente                                             anche in un'altra, aventi le stesse caratteristiche,
- divieto del patto leonino: cioè i soci non si dovevano accordare, per                                                   trattare male uno di loro - attribuendogli, per                                                   esempio, un guadagno minore (se agivano così,                                                   si comportavano come il leone della foresta (da                                                   cui la parola "leonino"), che sbrana appunto gli                                                   animali più deboli.
I diritti dei soci erano:
- intervenire e votare nelle assemblee: cioè nelle riunioni dei soci,
- controllare la contabilità: fatture, registri, documenti, lettere, eccetera,
se la società finiva: (o se andava in liquidazione) ogni socio aveva diritto ad                                      avere la sua parte su quanto era rimasto.

I casi di cessazione dello stato di socio erano questi:
cessazione volontaria (era lo stesso socio che decideva di andarsene),
per volontà dei soci,
fallimento di un socio (nella sua vita privata),
per debiti del socio sempre nella sua vita privata, quando il creditore chiedeva                                    in giudizio la liquidazione della quota (poteva cioè                                    pretendere di farsi pagare con la quota conferita),
morte del socio  la società poteva continuare il rapporto con gli eredi, se questi                              ovviamente lo chiedevano.

Gli organismi della società, e che quindi la facevano“vivere”, erano: l’assemblea, che aveva il potere decisionale e l’amministrazione, che aveva il potere esecutivo. L’assemblea era ordinaria e straordinaria e quella ordinaria doveva essere convocata per legge almeno una volta all’anno.

Nota
addio, quindi alla “società semplice”, perché quasi del tutto inutilizzata. Si punta ora sulla “società in nome collettivo”, considerata modello efficiente per l’esercizio di ogni attività commerciale e non. E’ stata infatti pubblicata sulla gazzetta ufficiale n. 234 di data 8/10/2001 la legge n. 366 che, attraverso l’emanazione di appositi decreti legislativi, permetterà al governo di riscrivere la nuova disciplina societaria.

 

SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO

S.n.c.
articoli 2291/2312 del codice civile

A questo modello di società vengono applicate, quasi interamente, le norme che erano della “società semplice” (art. 2251/2290 codice civile), meno alcune disposizioni, che sono caratteristiche della “società in nome collettivo”.

Costituzione
cioè “creazione, nascita”. E’ obbligatoria la presenza del notaio. Si parla, allora, di “atto pubblico”, se l’atto viene curato interamente dal notaio. Si parla, invece, di “scrittura privata autenticata”, se il notaio si limita a controllare ed autenticare il documento preparato in precedenza dai soci.

Attività
svolge attività commerciale ed ha, quindi, scopo di lucro; come tale può anche fallire e con essa falliscono automaticamente anche i soci.

Atto costitutivo
l’atto costitutivo è il documento ufficiale di “nascita” della società ed ogni sua modifica deve sempre essere comunicata alla camera di commercio.
Deve indicare, per iscritto, l'elenco dei soci, la sede della società, chi è o chi sono gli amministratori, l'oggetto sociale, i conferimenti e la durata della società.

Quando la Società si definisce  irregolare?
per tutta la durata della società, nessun creditore può chiedere al giudice il sequestro della quote del socio, salvo il caso che la società sia irregolare, e la società in nome collettivo è considerata irregolarequando non è registrata alla camera di commercio, come previsto. Quindi è chiaro che la società può operare ugualmente, anche senza registrazione, ma può andare incontro, però, a tale pericoloso rischio (si pensi, ad esempio, ad un socio che abbia conferito il 90 % del capitale; è chiaro che se gli viene sequestrata la quota, perché con tale importo dovranno essere pagati debiti da lui contratti personalmente, improvvisamente la società si troverà privata di quasi tutto il capitale e dovrà chiudere o rischierà addirittura il fallimento).

Nota

se, in un dato momento, rimane un solo socio, la società non viene sciolta subito ed automaticamente, ma la legge concede al “superstite” un tempo di sei mesi per ricostituire la pluralità (in altre parole, per trovarsi almeno un altro socio e continuare così l’attività).

 

SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE

S.a.s.
articoli 2313/2324 del codice civile

Caratteristica è la presenza di due categorie di soci, con funzioni fra loro distinte e diverse (anche qui con richiamo alle norme della società semplice):

- (A)  accomandatari
          sono generalmente i fondatori e sono gli unici che rispondono dei debiti           solidalmente ed illimitatamente. L'attività commerciale viene condotta           solo dai soci che sono accomandatari,
- (B)  accomandanti
          sono i finanziatori e rispondono solo per la quota sottoscritta: cioè           rischiano la   piena responsabilità solo se compiono atti sociali o se il loro           nome appare inserito nella "ragione sociale" (nome o sigla che           contraddistingue la società).

Costituzione
occorre la presenza del notaio ed è obbligatoria la registrazione presso la camera di commercio (e quindi, nell'atto costitutivo devono essere chiaramente indicati i soci della categoria (A) ed i soci della categoria (B). Nella “ragione sociale” deve essere indicato il nome di almeno un socio della categoria (A).

Amministrazione
possono essere nominati amministratori solo i soci della categoria (A), perché, come si è visto sopra, solo questi si possono occupare della gestione sociale.

Scioglimento
la società si scioglie, oltre che nei casi già esaminati nella società semplice, anche se rimangono solo soci della categoria (A) o solo soci della categoria (B) e la parte che rimane ha sei mesi di tempo per ricostituire la parte mancante.

Decesso di un socio
se muore un socio della categoria (A), la sua posizione non si trasmette agli eredi (perché il rapporto fra accomandatario e società è un rapporto fiduciario; la società, quindi, si fida dell’accomandatario, che conosce, e può non fidarsi del suo erede, che non conosce). Se, invece, muore un socio della categoria (B), la sua posizione si può trasmettere agli eredi (in quanto l’accomandante ha solo un rapporto di credito con la società e ben l’erede può pretendere o la restituzione del denaro investito o decidere di subentrare nella posizione del “de cuius”).

Fallimento
solo i soci della categoria (A) possono fallire (sempre per quanto abbiamo visto sopra e cioè per il fatto che solo gli accomandatari hanno poteri di gestione effettiva della società di questo tipo).

Nota
esaminiamo ora le società di capitali, tenendo conto che anche queste subiranno una profonda trasformazione, in virtù della legge delega sul riordino del diritto societario. E’ stata infatti pubblicata sulla gazzetta ufficiale n. 234 di data 8/10/2001 la legge n.366, che, attraverso l’emanazione di appositi decreti legislativi permetterà al governo di riscrivere la nuova disciplina in materia di società di capitali, cooperative, reati societari ed operazioni di ristrutturazione aziendale. La nuova normativa sarà costituita da due modelli fondamentali: da un lato le “società per azioni” (nelle quali verranno ricomprese le “società in accomandita per azioni”) e dall’altro le “società a responsabilità limitata”.

 

SOCIETA' PER AZIONI
S.p.A.

articoli 2325/2457 del codice civile
 
La disciplina della costituzione della società per azioni, delineata dal codice del 1942, è stata sostanzialmente modificata dal decreto legislativo 17/1/2003 n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22/1/2003 n. 17, supplemento ordinario, recante: “riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge delega 3/10/2001 n. 366”, la cui entrata in vigore è stata disposta al primo gennaio 2004, così da consentire alle società di adeguarsi alle novità. Uno dei principi ispiratori della riforma è senza dubbio quello di semplificare il procedimento di costituzione. E’ prevista inoltre la possibilità che la società sia costituita a tempo indeterminato, la limitazione della rilevanza dei vizi della fase costitutiva e la costituzione della società da parte di un unico socio, prevedendo adeguate garanzie per i creditori.

Permane, invece, l’articolazione del processo costitutivo in due fasi:

  1. controllo notarile dell’atto costitutivo (in luogo dell’omologazione giudiziaria); il termine per il deposito è di 20 giorni, a cura del notaio o degli amministratori.
  2. iscrizione nel registro delle imprese con conseguente acquisto della personalità giuridica.

la società per azioni deve costituirsi (art. 2327 c.c.) con un capitale sociale non inferiore a 120.000 euro. Per le società già vigenti non vi è l’obbligo di adeguamento al nuovo limite minimo e ad esse viene consentito di mantenere il capitale sociale inferiore ai 120.000 euro, fino al termine di scadenza fissato nei rispettivi statuti.

L’atto costitutivo della SpA

la società può essere costituita per contratto o per atto unilaterale (art. 2328 c.c.). La riforma non ha apportato, invece, modifiche degne di nota in tema di costituzione per pubblica sottoscrizione, regolata dagli articoli 2333 e seguenti del codice civile. Esiste però differenza di posizione tra i promotori della costituzione per pubblica sottoscrizione ed i fondatori nella costituzione simultanea. Mentre, infatti, per i promotori non è consentito altro beneficio diverso da un privilegio nella partecipazione agli utili limitato nel tempo e nell’entità; per i fondatori tale limite risulta essere eliminato (nel caso dei fondatori non si pone il problema di tutelare i risparmiatori, ma ci si colloca in un contesto tipicamente contrattuale, per il quale quindi meno giustificati possono apparire limiti all’autonomia privata).
All’atto costitutivo stipulato per atto unilaterale si applicano le norme sui contratti in generale, perché rientra nella categoria degli atti unilaterali tra vivi a contenuto patrimoniale, a norma dell’art. 1324 del c.c.
Viene anche consentito, ricalcando quanto già previsto in tema di S.r.l. (art. 2475 c.c) il mantenimento del regime di responsabilità limitata dell’unico socio anche per le S.p.A., ma in questi casi è stata di riflesso anche prevista una deguata disciplina a garanzia e tutela dei terzi. Infatti, non basta, come nel caso i S.p.A. costituita con contratto, il versamento del 25 % dei conferimenti in denaro, ma occorre l’integrale esecuzione dei conferimenti.

Ciò vale anche nel caso in cui venga meno la pluralità dei soci, perché se ciò accade i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro 90 giorni (art. 2342 c.c.). Ma è soprattutto attraverso uno specifico regime di pubblicità, che il legislatore tutela i terzi nell’ipotesi in cui le azioni appartengano ad una sola persona o muti la persona dell’unico socio; non solo, ma le operazioni a favore dell’unico socio sono opponibili ai creditori solo se risultano dal libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione o da atto scritto avente data certa anteriore ad eventuale pignoramento.

In sintesi, con la nuova disciplina, l’unico socio risponde illimitatamente esclusivamente nei seguenti casi:

  1. conferimenti non versati integralmente (art. 2325 c.c),
  2. mancata attuazione della pubblicità prescritta (art. 2325 c.c.).

 
Si ricorda, infine, la responsabilità illimitata e solidale del socio unico fondatore, insieme a coloro che hanno agito, per le operazioni compiute in nome della società, prima dell’iscrizione (art. 2331, 2° comma, c.c.).

L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico “ad substantiam” (in altre parole, significa che la mancata stipulazione dell’atto costitutivo nella forma dell’atto pubblico è sanzionata con la nullità, come prevede l’art. 2332, 1° comma, punto 1).

L’atto costitutivo deve indicare:

  1. il cognome ed il nome o la denominazione, la data ed il luogo di nascita o di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci e degli eventuali promotori, nonché il numero delle azioni assegnate a ciascuno di essi;
  2. la denominazione ed il Comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
  3. l’attività che costituisce l’oggetto sociale.

Avvenuta l’iscrizione nel registro delle imprese, la nullità della società può essere pronunciata soltanto nei seguenti casi:

  1. mancata stipulazione dell’atto costitutivo nella forma dell’atto pubblico;
  2. illiceità dell’oggetto sociale (da valutare, secondo consolidato orientamento, sulla base dell’attività dichiarata e non di quella effettivamente svolta);
  3. mancanza nell’atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, o i conferimenti, o l’ammontare del capitale sociale o l’oggetto sociale.

La dichiarazione di nullità non pregiudica l’efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l’iscrizione nel registro delle imprese.
I soci non sono liberati dall’obbligo di conferimento fino a quando non sono soddisfatti i creditori sociali. La sentenza che dichiara la nullità nomina i liquidatori.
La nullità non può essere dichiarata quando la causa di essa è stata eliminata e di tale eliminazione è stata data pubblicità con iscrizione nel registro delle imprese. Il dispositivo della sentenza che dichiara la nullità deve essere iscritto, a cura degli amministratori o dei liquidatori, nel registro delle imprese.
Uno degli obiettivi della riforma è stato quindi quello di limitare la rilevanza dei vizi nella fase costitutiva, riducendo drasticamente le ipotesi di nullità.

 

Nota
a proposito dell’omologazione, si riporta un passo significativo e degno di attenzione, apparso sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” dell’8/11/2000:
“ con l’approvazione definitiva della legge annuale “Bassanini” sulle semplificazioni, il notaio diventa responsabile di tutta la fase costitutiva,  che    prevede l’iscrizione della nuova società nel “registro delle   imprese”, contestualmente al deposito dell’atto…..la riforma è stata disposta proprio    per scongiurare le lungaggini dell’attuale procedimento di omologa  davanti ai tribunali, una forma di “doppio controllo” (la verifica dei  giudici avviene su atti ricevuti dal notaio, che, in quanto pubblico  ufficiale, è già di per sé obbligato dalla legge a non stipulare patti contrari all’ordinamento)  con pochi riscontri nella legislazione degli altri Paesi europei…..L’abolizione  dell’omologa giudiziaria è stata, peraltro,  prevista dalla legge “Bassanini”, in attesa della riforma del diritto societario…..Con tale legge, la semplificazione viene estesa a tutte le società di capitali”.

I soci della SpA

  1. hanno l'obbligo di conferire,
  2. la loro responsabilità è limitata al valore della quota conferita,
  3. hanno il diritto di partecipare agli utili,
  4. possono intervenire e votare nelle assemblee,
  5. hanno il diritto di ispezionare la contabilità,
  6. hanno la facoltà di opzione (precedenza, cioè, sull'acquisto di nuove azioni),
  7. con la riforma del diritto societario, i nuovi statuti delle SpA potranno estendere la possibilità di recesso del socio anche ai casi in cui questo sia in dissenso con le deliberazioni assembleari, che abbiano oggetti diversi fra quelli sanciti dall’attuale articolo 2347 del codice civile. Ciò a patto che  nello statuto della società tali cause siano espressamente previste e che siano tutelati l’integrità del capitale sociale e gli interessi dei creditori della società.

L’atto costitutivo determinerà i casi in cui compete al socio il diritto di recesso ed il suo esercizio. In ogni caso il diritto di recesso competerà ai soci che:

  1. non acconsentiranno al cambiamento dell’oggetto sociale o del tipo di società;
  2. non acconsentiranno alla sua fusione o al trasferimento della sede all’estero;
  3. non acconsentiranno al compimento di operazioni, che comportino una sostanziale modificazione dell’oggetto della società determinato nell’atto costitutivo;
  4. nel caso di una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci.

Nel caso di società contratta a tempo indeterminato, il socio sarà libero di recedere in ogni momento, previo avviso di almeno sei mesi. I soci che recedono dalla società avranno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale. Esso, a tal fine, sarà determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal presidente del Tribunale. Il rimborso potrà avvenire con riacquisto della quota da parte degli altri soci o attraverso il subentro di un terzo. In alternativa il rimborso potrà essere effettuato utilizzando le riserve disponibili o riducendo il capitale sociale, per quanto ammissibile.

Le azioni nella SpA
l’azione è un titolo di credito: cioè un documento che rappresenta una quota di capitale ed attribuisce al proprietario la qualità di socio. Può essere alla pari, se il valore è uguale al conferimento; sopra la pari, se il valore è inferiore al conferimento; sotto la pari, se il valore è superiore al conferimento.
La partecipazione dei soci non potrà essere rappresentata da azioni, né costituire oggetto di sollecitazione all’investimento. Ne consegue che i singoli soci sottoscriveranno quote di partecipazioni al capitale sociale. Salvo diversa previsione statutaria, i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Le partecipazioni saranno liberamente trasferibili per atto tra vivi o per causa di morte. Qualora l’atto costitutivo preveda l’intrasferibilità delle partecipazioni o ne subordini il trasferimento al gradimento di organi sociali di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti, il socio o i suoi eredi potranno esercitare il diritto di recesso.
Le società potranno emettere azioni prive di valore nominale. Per statuto potranno inoltre essere previste assegnazioni ai soci in modo non proporzionale ai conferimenti effettuati.

Inoltre:

  1. le società avranno la possibilità di creare attraverso lo statuto categorie di azioni fornite di diritti diversi, anche per quanto concerne l’incidenza delle perdite;
  2. l’assemblea straordinaria potrà attribuire ai dipendenti della società, ma anche delle società da questa controllata, oltre che speciali categorie di azioni (da assegnare ai prestatori di lavoro sia dell’emittente che a quelli da società da essa controllate) anche strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti di partecipazione o patrimoniali. Tali strumenti non daranno tuttavia ai possessori la possibilità di esprimere un diritto di voto in assemblea;
  3. al di là dei casi in cui la società costituirà patrimoni legati ad un singolo affare, le SpA potranno emettere azioni fornite di diritti  correlati all’attività sociale in un determinato settore. In questo caso sarà lo statuto a stabilire i criteri di individuazione dei costi e dei ricavi imputabili al settore;
  4. oltre alle azioni senza diritto di voto, potranno essere emesse azioni con diritto di voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto condizionato al verificarsi di determinati eventi non potestativi ed anche con diritto di voto plurimo. Il valore di tali azioni non potrà tuttavia superare la metà del capitale sociale.

Le azioni potranno circolare attraverso consegna qualora si tratti di titoli al portatore;  mediante trasferimento o girata autenticata nel caso di titoli nominativi. Le clausole di mero godimento contenute negli statuti dovranno essere connesse ad un obbligo di riacquisto a carico della società o al diritto di recesso dell’alienante.

In particolare:

  1. le clausole dell’atto costitutivo che subordinano il trasferimento delle azioni al mero godimento di organi sociali sono inefficaci, se non prevedono a carico della società o degli altri soci un obbligo di acquisto oppure il diritto di recesso dell’alienante;
  2. il corrispettivo dell’acquisto e rispettivamente la quota di liquidazione dovranno essere determinati secondo i criteri e nella misura prevista dal procedimento di liquidazione;
  3. le limitazioni all’alienazione delle azioni dovranno risultare dal titolo.

E’ vietato formare un capitale fittizio (cioè falso) e, per evitare che questo possa accadere, sono state introdotte le seguenti disposizioni:

  1. la società può acquistare azioni solo con gli utili,
  2. non può acquistare azioni da una società da cui è controllata,
  3. le società non possono sottoscriversi azioni reciprocamente,
  4. le azioni non devono essere nelle mani di un solo azionista.

 

Le obbligazioni nella SpA

la disciplina di riforma delle SpA incide notevolmente sulla disciplina delle emissioni di prestiti obbligazionari e sulla creazione di titoli diversi dalle azioni ordinarie. Per quanto riguarda la competenza all’emissione di obbligazioni, se la legge o lo statuto non dispongono diversamente, questa è deliberata dagli amministratori e non più dall’assemblea, come era rigidamente previsto prima della riforma.
L’emissione di obbligazioni deve ora essere contenuta in una somma complessivamente non eccedente il doppio della somma di capitale sociale, riserva legale e riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato. Si prevede pure che i sindaci attestino il rispetto del predetto limite.

Viene anche disposto che il nuovo limite di valore dell’emissione non debba essere applicato quando le obbligazioni siano sottoscritte da investitori professionali, in quanto la natura professionale dell’investitore è ritenuta tale da consentire una attenta valutazione del rischio di sottoscrizione, tanto è vero che il professionista che ha sottoscritto risponde della solvenza della società emittente.

Per quanto riguarda i diritti degli obbligazionisti, notiamo che:

  1. il loro diritto alla restituzione del capitale ed agli interessi può essere, in tutto od in parte, subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della società stessa;
  2. i tempi e l’entità del pagamento degli interessi possono variare in dipendenza di parametri oggettivi, anche relativi all’andamento economico della società.

Nel caso di riduzione del capitale, viene pure stabilito che non si possono distribuire utili sino a che l’ammontare del capitale sociale e delle riserve non raggiunga l’ammontare delle obbligazioni in circolazione. Per quanto riguarda il rappresentante comune degli obbligazionisti, la normativa previdente viene ora integrata con la previsione che possono essere nominate rappresentanti comuni degli obbligazionisti anche:

  1. le persone giuridiche autorizzate all’esercizio dei servizi di investimento;
  2. nonché le società fiduciarie.

Gli organi della S.pA. sono:

assemblea - amministrazione - Collegio dei Sindaci - Consiglio di sorveglianza   (introdotto, quest’ultimo, dalla riforma del diritto societario).

 

Vediamoli  dunque in dettaglio:

ASSEMBLEA
l’assemblea può essere di tre tipi e precisamente:

(1)
Assemblea ordinaria senza il Consiglio di sorveglianza
se la società adotta il modello di amministrazione ordinario, il nuovo articolo 2464 del codice civile stabilisce che spetta all’assemblea ordinaria:

  1. l’approvazione del bilancio;
  2. la nomina e la revoca degli amministratori;
  3. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, quando è previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
  4. la deliberazione sulla responsabilità di amministratori e sindaci;
  5. l’approvazione dell’eventuale regolamento dei lavori assembleari.

Inoltre, l’assemblea ordinaria può deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell’assemblea stessa. L’assemblea, infine, può autorizzare il compimento di specifici atti gestionali su iniziativa degli amministratori, quando ciò sia previsto nello statuto della società.

(2)
Assemblea ordinaria con il Consiglio di sorveglianza
se la società adotta invece il modello di amministrazione dualistico (e non monastico come prima) e quindi con la presenza del Consiglio di sorveglianza, l’assemblea ordinaria viene ulteriormente svuotata di attribuzioni, che passano appunto in capo al Consiglio di sorveglianza. Le competenze dell’assemblea nella SpA con Consiglio di sorveglianza riguardano:

  1. la nomina e la revoca dei consiglieri di sorveglianza, la deliberazione sul compenso e sulla responsabilità degli stessi;
  2. la deliberazione sulla distribuzione degli utili;
  3. la nomina del revisore.

L’approvazione  del bilancio e la nomina e la revoca degli amministratori vengono invece affidati al Consiglio di sorveglianza stesso, salvo che lo statuto preveda che la competenza per l’approvazione del bilancio di esercizio passi dal Consiglio di sorveglianza all’assemblea dei soci (in caso di mancata approvazione del bilancio, oppure quando lo richieda un terzo dei componenti del Consiglio di gestione o del Consiglio di sorveglianza). I soci comunque non possono chiedere che l’approvazione del bilancio sia affidata all’assemblea stessa.
(3)
Assemblea straordinaria
che delibera principalmente sui seguenti argomenti:

  1. fusione con società interamente possedute o possedute per almeno il 90 %;
  2. istituzione o soppressione di sedi secondarie;
  3. determinazione dei soggetti investiti della rappresentanza della società;
  4. riduzione del capitale in caso del recesso del socio;
  5. adeguamento dello statuto a disposizioni normative;
  6. trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. A queste si aggiunge poi la facoltà di delegare quelle competenze, che già sotto il vigore della precedente normativa erano demandabili agli amministratori; vale a dire la deliberazione di aumentare il capitale sociale e quella di emettere un prestito obbligazionario convertibile in azioni.

 

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA

L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Lo statuto peraltro può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a 180 giorni, in caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società.
Vengono introdotte (art. 2366 c,c,) forme di convocazione dell’assemblea alternative  alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di un avviso contenete l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’assemblea e dell’elenco delle materie da trattare (prima della riforma era obbligatoria invece la convocazione tramite inserzione ed avviso  sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato).

L’assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l’intero capitale sociale e partecipa all’assemblea la maggioranza (e non più come prima la totalità) dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
Viene introdotto l’obbligo a carico degli amministratori di tempestiva comunicazione delle deliberazioni adottate dall’assemblea a favore dei componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti alla riunione.
Possono intervenire in assemblea solo gli azionisti che hanno il diritto di voto.

Si dispone inoltre che lo statuto può consentire:

  1.  
  2. l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (ad esempio: per videoconferenza o audioconferenza);
  3. l’espressione del voto per corrispondenza.

Tra le competenze dell’assemblea ordinaria, si inserisce anche l’approvazione di un eventuale regolamento dei lavori assembleari; la norma è nuova ed introduce uno strumento sconosciuto in precedenza. Il regolamento, opportuno per un ordinato svolgimento delle riunioni assembleari, potrà indicare le procedure da seguire al fine di consentire uno svolgimento funzionale delle assemblee, senza peraltro pregiudicare il diritto di ciascun socio di esprimere la propria opinione sugli argomenti in discussione. Nel regolamento potranno inoltre essere precisati la durata massima dei singoli interventi, il loro ordine, le modalità di votazione, gli interventi degli amministratori e dei sindaci, nonché i poteri del presidente anche per comporre od impedire il verificarsi di situazioni di conflitto all’interno dell’assemblea stessa.

 

NULLITA’ DELLE DELIBERE ASSEMBLEARI
DECISIONI DEI SOCI

Le decisioni aventi oggetto illecito od impossibile, e quelle prese in assenza assoluta di informazione, potranno essere impugnate da chiunque vi abbia interesse, entro tre anni dalla trascrizione della delibera nel libro delle decisioni dei soci. Non saranno previsti limiti di tempo in merito all’impugnativa di deliberazioni che modificano l’oggetto sociale, prevedendo attività illecite o contrarie all’ordine pubblico.

Sono causa di nullità delle deliberazioni assembleari:

  1. le delibere aventi oggetto impossibile o illecito;
  2. la mancata convocazione dell’assemblea (salvo che ad essa siano intervenuti, o al suo svolgimento abbiano in qualsiasi forma consentito, tutti i soci aventi diritto di voto);
  3. la mancanza del verbale della deliberazione (il verbale non si considera  mancante se conterrà la data della deliberazione ed il dispositivo deliberato  ed è sottoscritto dal presidente dell’assemblea, o dal presidente del Consiglio di amministrazione, o del Consiglio di sorveglianza e dal segretario, o dal notaio).

La nullità potrà essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse e potrà anche essere rilevata d’ufficio. Le azioni di nullità si prescriveranno, trascorsi tre anni dalla trascrizione nel libro delle assemblee. Termini semestrali sono poi previsti per l’esercizio dell’azione, nel caso in cui l’assemblea abbia deliberato un aumento o una riduzione del capitale sociale o l’emissione di obbligazioni, che si riducono addirittura a tre mesi dall’approvazione del bilancio di esercizio nel quale la deliberazione è stata anche parzialmente approvat, nel caso di nullità per mancata convocazione. Termini ancora più stringenti sono previsti per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.
Nessun limite di tempo è previsto per impugnare deliberazioni che modificano l’oggetto sociale, prevedendo attività illecite o contrarie all’ordine pubblico.

AMMINISTRAZIONE

è l’organo esecutivo delle decisioni assembleari.

Può essere formato da una sola persona ed allora si dice che nella società esiste un amministratore unico. possono esserci due o più amministratori ed allora si dice che esiste un   Consiglio di amministrazione. La nomina deve essere registrata alla Camera di Commercio. E' l'assemblea ordinaria che decide compenso, nomina ed eventuale revoca. Deve curare la regolare tenuta dei libri sociali. Prepara il bilancio consuntivo e quello preventivo.

Lo statuto della società può adottare, se crede opportuno, il sistema dualistico e cioè un sistema di amministrazione e di controllo articolato su:

  1. un consiglio di gestione, che amministra la società sotto la propria responsabilità e che è costituito da un numero di componenti, anche non soci, non inferiore a due, nominati dal Consiglio di sorveglianza;
  2. un Consiglio di sorveglianza, che si compone di almeno tre elementi, anche non soci,  e che ha compiti, tra gli altri, quello di nominare e revocare i componenti del Consiglio di gestione; approvare il bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato; promuovere l’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di gestione; e riferire per iscritto, almeno una volta all’anno, all’assemblea sull’attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati. In questo caso, il controllo contabile sulla società per azioni è esercitato da un revisore contabile iscritto nel registro istituito presso il ministero della giustizia e, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, da una società di revisione.   

Lo statuto può, però, anche prevedere che l’amministrazione ed il controllo siano esercitati rispettivamente;

  1. dal Consiglio di amministrazione, che ha ovviamente compiti amministrativi, nominato dall’assemblea; e
  2. dal comitato per il controllo sulla gestione, costituito all’interno del Consiglio di amministrazione, composto da amministratori in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dallo statuto stesso e di requisiti di indipendenza, come ad esempio l’assenza di rapporti di coniugio o di parentela con gli amministratori e l’insussistenza di rapporti di lavoro o comunque di rapporti continuativi di consulenza o di prestazione di opera retribuita; e che non siano membri del comitato esecutivo ed ai quali non siano attribuite  deleghe o particolari cariche, con l’avvertenza che almeno uno dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione deve essere scelto fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. In questo caso, l’amministrazione della società è affidata al Consiglio di amministrazione, mentre il comitato di controllo ha gli stessi compiti che ha il collegio sindacale e cioè di vigilare sulla osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.  

AZIONE DI RESPONSABILITA’ VERSO GLI AMMINISTRATORI

L’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori potrà essere promossa da ciascun socio, che potrà chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione, che sia adottato un provvedimento cautelare di revoca degli amministratori stessi. In tal caso, il giudice potrà subordinare il provvedimento alla prestazione di apposita cauzione.
Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, l’azione di responsabilità contro gli amministratori potrà essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della società, purchè vi consenta una maggioranza dei soci, rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e purchè non vi si oppongano tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale.
Saranno altresì solidalmente responsabili con gli amministratori i soci che intenzionalmente hanno deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci od i terzi. In ogni caso, sussiste il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo socio o al terzo, che saranno stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori.

L’azione di responsabilità contro gli amministratori sarà promossa in seguito a deliberazione assembleare, anche se la società si trovi in liquidazione. La deliberazione in merito alla responsabilità degli amministratori, in occasione della discussione del bilancio (che potrà continuare ad essere deliberata anche senza indicazione nell’ordine del giorno), potrà essere presa solo con riferimento alle risultanze di questo e su proposta di tanti soci che rappresentino almeno un millesimo del capitale sociale.
L’azione sociale di responsabilità potrà essere esercitata anche dai soci di minoranza ed in particolare:

  1. nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, da tanti soci che rappresentino almeno 1/5 del capitale sociale;
  2. nelle società che fanno ricorso al capitale di rischio, su proposta di tanti soci che rappresentino almeno 1/20 del capitale sociale.

Sono fatte salve, in ogni caso, percentuali più basse previste dallo statuto. In questi casi la società dovrà essere chiamata in giudizio ed i soci che intendono promuovere l’azione dovranno nominare, a maggioranza del capitale posseduto, uno o più rappresentanti comuni per l’esercizio dell’azione ed il compimento degli atti conseguenti.
Gli amministratori risponderanno anche nei confronti dei creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale.
In questi casi, l’azione potrà essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulti insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. In ogni caso, non verrà mai pregiudicato il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio od al terzo, che siano stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori.
LE NUOVE NORME IN MATERIA DI CONFLITTO DI INTERESSI:

  1. gli amministratori delle SpA dovranno comunicare agli altri amministratori ed al collegio sindacale ogni interesse (sia convergente che divergente) che essi abbiano rispetto alla società nei confronti di una determinata operazione. La deliberazione del consiglio di amministrazione dovrà motivare nel dettaglio le ragioni e la convenienza della società nell’operazione;
  2. se l’interesse concerne l’amministratore delegato, quest’ultimo dovrà astenersi dal compiere l’operazione, investendo della stessa l’organo collegiale;
  3. in caso di mancato rispetto degli obblighi di cui sopra, le delibere adottate con voto determinante dell’amministratore interessato potranno essere impugnate da ciascun altro amministratore e/o dal collegio sindacale, entro 90 giorni dalla loro data, qualora possano recare danno alla società. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi, in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione;
  4. l’amministratore risponderà sia dei danni derivanti alla società dalla sua azione od omissione, sia di quelli derivanti alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati e notizie appresi nell’ambito dell’incarico;
  5. saranno perseguibili solo i conflitti di interessi propri degli amministratori che hanno la rappresentanza della società. Gli atti da essa conclusi potranno essere annullati su domanda della società, ai sensi dell’art. 1394 del codice civile. Il conflitto di interessi, qualora la decisione del consiglio di amministrazione cagioni un danno alla società, potrebbe costituire un’aggravante ai fini della valutazione della colpa dell’amministratore.    

 

COLLEGIO DEI SINDACI

è un organo di vigilanza e di controllo
Il collegio sindacale è costituitola tre o cinque membri effettivi e due supplenti. Almeno uno degli effettivi ed uno dei supplenti devono essere revisori contabili. Gli altri membri, se non revisori, devono essere iscritti in albi professionali o professori universitari in materie economiche o giuridiche. Il collegio sindacale provvederà sia ai controlli gestionali e sia a quelli contabili. Se il collegio svolge compiti di revisione contabile, tutti i membri devono essere revisori contabili. Saranno obbligate a nominare il collegio sindacale, integralmente costituito da soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili:

  1. le società con capitale sociale uguale o superiore ai 120.000 euro;
  2. le società che nel primo esercizio o successivamente per due esercizi consecutivi abbiano superato due dei seguenti limiti: (a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 3.125.000 euro – (b) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 6.250.000 euro – dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.

CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

costituito, salvo diversa disposizione statutaria, da un numero di membri effettivi, anche non soci, non inferiore a tre.

 

La nomina  dei componenti il consiglio di sorveglianza spetta all’assemblea, che ne determina pure il compenso e delibera sulla loro responsabilità. Restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della successiva assemblea. Almeno un componente effettivo deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, istituito presso il ministero della giustizia. Sono rieleggibili e sono revocabili dall’assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

Per i casi di inellegibilità o decadenza, vedasi quanto dispone l’ultima parte dell’articolo 2409/duodecies del codice civile. 

 

Il consiglio di sorveglianza  ha i seguenti poteri:

nomina e revoca i componenti del consiglio di gestione e ne determina il compenso, salvo che la relativa competenza sia attribuita dallo statuto all’assemblea;

approva il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato:

può procedere ad atti di ispezione e di controllo;

promuove l’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti dei componenti del consiglio di gestione;

se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione, che possono arrecare danno alla società o ad una o più società controllate,  possono denunziare i fatti al Tribunale, con ricorso notificato anche alla società,

riferisce per iscritto almeno una volta all’anno all’assemblea sull’attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati.

 

IL BILANCIO
articoli 2423 / 2435 c.c.

è un documento contabile, che riassume, in un certo momento, i saldi dei vari conti dell'imprenditore, accertati con l'inventario.
Può essere:

  1. di apertura: è il primo che si fa all'inizio dell'attività,
  2. ordinario (detto anche di esercizio): si fa ogni anno; viene preparato                   dall’amministrazione, assieme ad una relazione di commento del                   collegio dei sindaci e viene votata dall'assemblea dei soci.

Le caratteristiche del bilancio sono la precisione (le voci, cioè,  devono essere indicate per intero e la chiarezza (cioè, tutte le voci devono essere indicate).
Le riserve occulte sono gli utili che non appaiono riportati nel bilancio (sono pro9ibite se non si indicano le attività o se si indicano passività inesistenti).

LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

libro giornale,

libro degli inventari,

libro dei soci (tenuto a cura degli amministratori o dei componenti del Consiglio di gestione),

libro delle obbligazioni (tenuto come sopra),

libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee (tenuto come sopra),

libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione o del Consiglio di gestione (tenuto come sopra),

libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio sindacale ovvero del Consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione (tenuto a cura del Collegio sindacale, ovvero del Consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione),

libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste (tenuto a cura del comitato esecutivo),

libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti, se sono state emesse obbligazioni (tenuto a cura del rappresentante comune degli obbligazionisti),

libro degli strumenti finanziari emessi ai sensi dell’articolo 2447/sexies (tenuto a cura degli amministratori o dei componenti del Consiglio di gestione).

 

 

SCIOGLIMENTO

 

I casi di scioglimento della SpA sono i seguenti:

per decorso del termine (cioè della data prefissata),

per conseguimento dell'oggetto sociale,

per impossibilità di conseguire l'oggetto sociale,

per inattività dell'assemblea,

se lo decide l'assemblea straordinaria,

se il capitale scende sotto il minimo di legge e non si riesce a ricostituirlo,

per fallimento,

  1. in ogni altro caso previsto dallo statuto.

 
Se la società viene sciolta, deve essere nominato un liquidatore, che provvede a ripartire ciò che è rimasto (solo in caso di fallimento questo lavoro verrà fatto dal Tribunale).
Il liquidatore (che di solito è un professionista) deve predisporre un inventario delle rimanenze e preparare un bilancio finale.
Il liquidatore rappresenta la società in tutte le eventuali cause; non può iniziare alcuna operazione commerciale e di tutto deve essere tenuta al corrente la camera di commercio.
SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA
S.r.l.

articoli 2462/2483 del codice civile
 
La società a responsabilità limitata rappresenta, nel sistema delineato dalla riforma societaria, il punto di maggior novità ed interesse. E’ in relazione a tale modello tipologico che il legislatore ha veramente attuato quell’ampliamento dell’autonomia statutaria, posto alla base delle istanze della presente riforma e ritenuto necessario per porre gli enti societari, disciplinati dal nostro ordinamento, in grado di competere sul mercato, caratterizzandosi pertanto per un’elevata flessibilità e capacità di accogliere soluzioni, come definito, su misura, personalizzate. Schema e tipo che, peraltro, se ed in che modo venga a mutarsi, non potrà riscontrarsi se non dopo un certo periodo di applicazione, in quanto una riforma, se realmente tale, non può che valutarsi decorsi alcuni anni.
 
In sostanza, l’articolo 3 della legge delega (3/10 2001 n. 366) ha dettato i principi generali ai quali si è attenuta la riforma della disciplina della società a responsabilità limitata ed in particolare ha individuato i principi di seguito indicati, tradotti in norme dal legislatore delegato:
prevedere un autonomo ed organico complesso di norme, modellato sul principio della rilevanza del socio e dei rapporti contrattuali dei soci;
prevedere un’ampia autonomia statutaria;
prevedere la libertà di forme organizzative, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi;
riconoscere ampia autonomia statutaria riguardo alle strutture organizzative, ai procedimenti decisionali della società ed agli strumenti di tutela degli interessi dei soci, con particolare riferimento alle azioni di responsabilità.

 

Trattasi di società di capitali, con personalità giuridica ed autonomia patrimoniale perfetta (su questo concetto vedasi più oltre la relativa spiegazione).

Nella S.r.l., per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l’intera partecipazione è appartenuta ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati correttamene (dice infatti l’art. 2464 c.c. che il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all’ammontare globale del capitale sociale) oppure fino a quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta.

La società può essere costituita con contratto o con atto unilaterale. L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico. Il notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo deve depositarlo entro 20 giorni presso l’ufficio del registro delle imprese, nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti richiesti. Con l’iscrizione nel registro, la società acquista la personalità giuridica.
Avvenuta l’iscrizione nel registro delle imprese, la nullità della società può essere pronunciata soltanto se manca la stipulazione dell’atto costitutivo nella forma dell’atto pubblico, o se l’oggetto sociale risulta illecito, o se manca nell’atto costitutivo ogni indicazione riguardante la denominazione della società o i conferimenti o l’ammontare del capitale sociale o l’oggetto sociale. La dichiarazione di nullità non pregiudica l’efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l’iscrizione nel registro delle imprese. I promotori o i soci fondatori possono riservarsi nell’atto costitutivo, indipendentemente dalla loro qualità di soci, una partecipazione non superiore complessivamente ad un decimo degli utili risultanti dal bilancio e per un periodo massimo di 5 anni. 

L’atto costitutivo deve indicare:

  1. il cognome ed il nome o la denominazione, la data ed il luogo di nascita o di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza di ciascun socio;
  2. la denominazione, contenete l’indicazione di società a responsabilità limitata, ed il Comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
  3. l’attività che costituisce l’oggetto sociale;
  4. l’ammontare del capitale, non inferiore a 10.000 euro, sottoscritto e di quello versato (deve essere sottoscritto per intero). Alla sottoscrizione dell’atto costitutivo, deve essere versato presso una banca almeno il 25/100 dei conferimenti in denaro e l’intero soprapprezzo o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare. Il versamento può essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria.
  5. i conferimenti di ciascun socio ed il valore attribuito ai crediti ed ai beni conferiti in natura;
  6. la quota di partecipazione di ciascun socio, che non può essere rappresentata da azioni. Le partecipazioni sono liberamente trasmissibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dell’atto costitutivo (per la efficacia e la pubblicità vedasi art. 2470 c.c.);
  7. le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l’amministrazione e la rappresentanza;
  8. le persone alle quali è affidata l’amministrazione e gli eventuali soggetti incaricati del controllo contabile;
  9. l’importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società.

Recesso del socio
l’atto costitutivo determina quando il socio può recedere dalla società e le relative modalità. In ogni caso il diritto di recesso compete si soci che non hanno consentito:

  1. al cambiamento dell’oggetto o del tipo di società;
  2. alla sua fusione o scissione (su questi due concetti vedasi oltre);
  3. alla revoca dello stato di liquidazione;
  4. al trasferimento della sede all’estero;
  5. alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall’atto costitutivo;
  6. al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto della società determinato nell’atto costitutivo;
  7. inoltre se vengono modificati in maniera rilevante i diritti attribuiti ai soci sulle quote di partecipazione ed inerenti diritti.

Amministrazione
l’amministrazione della società è affidata ad uno o più soci. Quando è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione e l’atto costitutivo può prevedere la gestione congiunta o disgiunta.
La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale sono in ogni caso di competenza del consiglio di amministrazione. Gli amministratori hanno pure la rappresentanza generale della società. I contratti conclusi dagli amministratori, che hanno la rappresentanza della società, in conflitto di interessi con la medesima, per conto proprio o di terzi, possono essere annullati su domanda della società, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.
Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione, con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la società, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro tre mesi dagli amministratori e, ove esistenti, dal collegio sindacale o dal revisore. In ogni caso, sono salvi i diritti acquisiti in buona fede dai terzi, in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione. Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per l’amministrazione della società.
Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa e, essendo a cognizione che l’atto si stava per compiere, abbiano fatto constare del proprio dissenso. L’azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio. Sono anche solidalmente responsabili con gli amministratori i soci che hanno intenzionalmente deciso od autorizzato il compimento di atti dannosi per la società. Per i soci o per i terzi.

Assemblea
l’atto costitutivo determina i modi di convocazione dell’assemblea dei soci, tali comunque da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. In mancanza, la convocazione viene effettuata mediante lettera raccomandata, spedita ai soci almeno otto giorni prima dell’adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci. Se l’atto costitutivo non dispone diversamente, il socio può farsi rappresentare in assemblea. Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, l’assemblea si riunisce presso la sede sociale ed è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci, che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.
Serve invece il voto favorevole dei soci, che rappresentano almeno la metà del capitale sociale:

  1. per modificare l’atto costitutivo,
  2. per compiere operazioni che comportano la sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo
  3. per modificare in modo rilevante i diritti dei soci.

In ogni caso, la deliberazione assembleare si intende adottata, quando ad essa partecipa l’intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i sindaci sono presenti od informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell’argomento. Le decisioni dei soci, che non sono prese in conformità alla legge o dell’atto costitutivo, possono essere impugnate dai soci che non vi hanno consentito, da ciascun amministratore e dal collegio sindacale, entro tre mesi dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci.
Il Tribunale, qualora ne ravvisi l’opportunità e ne sia fatta richiesta dalla società o da chi ha proposto l’impugnativa, può assegnare un termine non superiore a sei mesi per l’adozione di una nuova decisione idonea ad eliminare la causa di invalidità. Qualora possano arrecare danno alla società, sono impugnabili le decisioni assunte con la partecipazione determinante dei soci che hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società.
Le decisioni aventi oggetto illecito od impossibile e quelle prese in assenza assoluta di informazione possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci. Possono essere impugnate senza limiti di tempo le deliberazioni che modificano l’oggetto sociale, prevedendo attività impossibili od illecite.

Collegio dei Sindaci
l’atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze ed i poteri, la nomina di un collegio sindacale o di un revisore. La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni. La nomina del collegio sindacale è altresì obbligatoria se per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti indicati dal primo comma dell’articolo 2435/bis e cioè:

  1. totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 3.125.000 euro;
  2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 6.250.000 euro;
  3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.

 

L’obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, due dei predetti limiti non vengono superati. Si applicano le disposizioni in tema di società per azioni (vedasi quanto esposto sopra sull’argomento).

Libri sociali obbligatori

  1. il libro giornale,
  2. il libro inventari,
  3. il libro dei soci (tenuto dagli amministratori),
  4. il libro delle decisioni dei soci (tenuto dagli amministratori),
  5. il libro delle decisioni degli amministratori (tenuto dagli amministratori),
  6. il libro delle decisioni del collegio sindacale o del revisore (tenuto a cura dei sindaci o del revisore).

Il bilancio
Viene presentato ai soci entro il termine stabilito dall’atto costitutivo e comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Entro 30 giorni dalla decisione dei soci di approvazione del bilancio, devono essere depositati presso l’ufficio del registro delle imprese copia del bilancio approvato e l’elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali.
La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai soci. Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti da bilancio regolarmente approvato. Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

Cause di scioglimento della società:

  1. per il decorso del termine;
  2. per il conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l’assemblea, all’uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
  3. per l’impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell’assemblea;
  4. per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale;
  5. può avvenire in assenza di utili o riserve disponibili (art. 2437/quater c.c.);
  6. quando non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto (art. 2473 c.c.);
  7. per deliberazione dell’assemblea;
  8. per le altre cause previste dall’atto costitutivo o dallo statuto.

 

SOCIETA' IN ACCOMANDITA PER AZIONI
S.a.p.a.
articoli 2452/2461 del codice civile

 
La società in accomandita per azioni ha avuto scarso successo nel passato, ma sembra destinata ad una futura riscoperta, e quindi ad maggiore successo, data la sua idoneità a sistemare i pacchetti di controllo delle holding finanziarie ed a separare gli interessi patrimoniali dalla gestione dell'impresa.

Sotto tale punto di vista, sono da ricordare la “Pirelli & C.- S.a.p.a”, che è una società finanziaria a fianco della Pirelli SpA e la “G. Agnelli & C.- S.a.p.a.”.
Nota:
i dati predetti sono riportati nel codice civile annotato, in calce all’articolo 2462, con leggi complementari, a cura di Antonino Romeo, edizioni Le Monnier, maggio 1995.
Trattasi di società di capitali e quindi con autonomia patrimoniale perfetta. Nella società in accomandita per azioni, i soci accomandatari rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali; ed i soci accomandanti sono obbligati nei limiti della quota di capitale sottoscritta.
Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni. La denominazione della società è costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari, con l’indicazione di società in accomandita per azioni.

Alla società in accomandita per azioni sono applicabili le norme relative alla società per azioni, in quanto compatibili con le disposizioni seguenti:

1) L’atto costitutivo deve indicare i soci accomandatari, che sono di diritto     amministratori e sono soggetti agli obblighi degli amministratori della società     per azioni.
2) La revoca degli amministratori deve essere deliberata con la maggioranza     prescritta per le deliberazioni dell’assemblea straordinaria della società per     azioni. Se la revoca avviene senza giusta causa, l’amministratore revocato ha     diritto al risarcimento dei danni.
3) L’assemblea, con la maggioranza indicata nel punto precedente, provvede a     sostituire l’amministratore che, per qualunque causa, ha cessato dal suo     ufficio. Nel caso di pluralità di amministratori, la nomina deve essere     approvata dagli amministratori rimasti in carica. Il nuovo amministratore     assume la qualità di socio accomandatario dal momento dell’accettazione     della nomina.
4) In caso di cessazione dall’ufficio di tutti gli amministratori, la società si     scioglie, se nel termine di sei mesi non si è provveduto alla loro sostituzione     ed i sostituti non hanno accettato la carica. Per questo periodo il collegio     sindacale nomina un amministratore provvisorio per il compimento degli atti     di ordinaria amministrazione. L’amministratore provvisorio non assume la     qualità di socio accomandatario.
5) I soci accomandatari non hanno diritto di voto per le azioni ad essi spettanti     nelle deliberazioni dell’assemblea, che concernono la nomina e la revoca dei     sindaci ovvero dei componenti del consiglio di sorveglianza e l’esercizio     dell’azione di responsabilità.
6) Le modificazioni dell’atto costitutivo devono essere approvate     dall’assemblea, con le maggioranze prescritte per l’assemblea straordinaria     della società per azioni, e devono inoltre essere approvate da tutti i soci         accomandatari.
7) La responsabilità dei soci accomandatari verso i terzi è regolata dall’articolo     2304 c.c. (che dice: i creditori sociali, anche se la società è il liquidazione,     non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo     l’escussione del patrimonio sociale).  Il socio accomandatario, che cessa dall’ufficio di amministratore, non risponde per le obbligazioni della società, che siano sorte posteriormente all’iscrizione nel registro delle imprese della cessazione dall’ufficio.
LE SOCIETA' COOPERATIVE

articoli 2511/2545 octiesdecies del codice civile

legge “Basevi” del 1947, con modifiche successive del 1971 e del 1983

 

La prima grande novità introdotta dalle nuove disposizioni sulla riforma delle società riguarda la distinzione fra:

società cooperative a mutualità prevalente,

società cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente, chiamate pure società lucrative.

 

Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico. La società dovrà costituirsi con atto pubblico. Deve essere, inoltre , costituita da almeno nove soci. Potranno tuttavia essere costituite società con tre o più soci (necessariamente persone fisiche) nel qual caso si adotteranno le norme proprie della società a responsabilità limitata.

I rapporti fra società e soci potranno essere disciplinati da appositi regolamenti, che determineranno i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell’attività mutualistica fra società e soci. I regolamenti, se non costituiranno parte integrante dell’atto costitutivo, dovranno essere predisposti dagli amministratori ed approvati dall’assemblea con le maggioranze previste per l’assemblea straordinaria.

 

Mutualità prevalente

saranno considerate cooperative a mutualità prevalente quelle che:

svolgeranno la loro attività prevalentemente in favore dei soci consumatori o utenti di beni e servizi;

si avvarranno prevalentemente nella loro attività delle prestazioni lavorative dei soci;

si avvarranno prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti dei beni e servizi da parte dei soci.

 

Le società a mutualità prevalente saranno vincolate nella distribuzione dei dividendi (non oltre 2,5 punti in più rispetto ai buoni postali fruttiferi).

Non potranno remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore al 2 % rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

Avranno il divieto di distribuire riserve fra i soci e l’obbligo di devolvere ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione l’intero patrimonio in caso di scioglimento della società.

Esclusivamente alle cooperative a mutualità prevalente saranno riservate le disposizioni fiscali di carattere agevolativi.

 

Alle cooperative, per quanto non previsto dal codice civile, si applicheranno in quanto compatibili le disposizioni sulla società per azioni. L’atto costitutivo potrà tuttavia prevedere che trovino applicazione le norme sulle società a responsabilità limitata nelle cooperative con un numero di soci cooperatori inferiore a venti, oppure con un attivo dello stato patrimoniale non superiore a due milioni di euro.

L’atto costitutivo potrà prevedere l’emissione di strumenti finanziari secondo la disciplina della società per azioni, stabilendo i diritti di partecipazione patrimoniale attribuiti ai possessori di strumenti finanziari e gli eventuali limiti al regime di circolazione.

Ai possessori di strumenti finanziari non potrà in ogni caso essere attribuito più di un terzo dei voti spettante all’insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.

 

Il capitale sociale non sarà determinato in un ammontare prestabilito ed il subentro di nuovi soci non determinerà modificazioni dell’atto costitutivo. Il valore nominale di ciascuna azione o quota non potrà essere inferiore a 25 euro. Il valore nominale di ciascuna azione non potrà superare i 500 euro.

Nessun socio potrà detenere quote od azioni per valori nominali superiori ad 80.000 euro. Solo nelle società con oltre 500 soci l’atto costitutivo potrà elevare il limite massimo di possesso azionario sino al 2 % del capitale sociale.

 

Assemblea

ciascun socio cooperatore avrà diritto ad un voto in assemblea. Ai soci persone giuridiche l’atto costitutivo potrà attribuire al massimo cinque voti. Nelle cooperative in cui i soci realizzeranno lo scopo mutualistico attraverso l’integrazione delle rispettive imprese, l’atto costitutivo e lo statuto potranno, entro determinati limiti, prevedere che il diritto di voto plurimo sia attribuito in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico.

L’atto costitutivo potrà attribuire il diritto di voto in merito all’elezione dell’organo di controllo, proporzionalmente alle quote od alle azioni possedute da ciascun socio od in ragione della partecipazione dello stesso allo scambio mutualistico.

I possessori degli strumenti finanziari potranno eleggere al massimo 1/3 dei componenti dell’organo di controllo.

Nelle cooperative disciplinate dalle norme sulle società per azioni, ciascun socio potrà rappresentare al massimo dieci soci. L’atto costitutivo potrà prevedere lo svolgimento di assemblee separate, obbligatorio comunque per le cooperative con oltre 3.000 soci.

 

Consiglio di amministrazione

la maggioranza degli amministratori sarà eletta dall’assemblea fra i soci cooperatori ovvero fra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. La minoranza, invece, degli amministratori potrà essere scelta anche fra persone che non sono socie, contrariamente a quanto previsto dalle norme prima in vigore, secondo le quali tutti gli amministratori dovevano essere nominati fra i soci della cooperativa. Ciò segna la fine della chiusura dell’amministrazione all’esterno, che caratterizzava da sempre le cooperative.

Altra novità di rilievo è la possibilità, da prevedere nell’atto costitutivo, che parte degli amministratori possa essere scelta fra gli appartenenti alle diverse categorie di soci, in proporzione all’interesse che ciascuna di esse riveste nell’attività sociale. Infine, il nuovo articolo 2544 prevede che gli amministratori non possano delegare i propri poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici intrattenuti con i soci. Nelle cooperative in cui si applica la disciplina delle società per azioni, l’atto costitutivo stabilirà i limiti al cumulo delle cariche e quello della rieleggibilità degli amministratori, che al massimo potranno essere eletti per tre mandati consecutivi.

Controlli

alle società cooperative si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni sulla società per azioni. Tuttavia, l’atto costitutivo potrà prevedere che trovino applicazione le norme sulle società a responsabilità limitata nei casi in cui il numero dei soci cooperatori sia inferiore a 20, oppure quando l’attivo dello stato patrimoniale non superi un milione di euro. E’ chiaro quindi  che le società che abbiano più di 20 soci ed uno stato patrimoniale superiore ad un milione di euro saranno per forza obbligate ad organizzarsi allo stesso modo delle società per azioni; e quindi dovranno necessariamente introdurre, accanto al consiglio di amministrazione, un collegio sindacale, che dovrà essere costituito integralmente da revisori contabili, se si vorrà evitare la nomina di un revisore esterno. In alternativa, come visto più sopra a proposito della società per azioni, la cooperativa potrà scegliere il cosiddetto sistemo monastico, introducendo il comitato di controllo all’interno del consiglio di amministrazione. Oppure la cooperativa, in questi casi, potrà scegliere il sistema dualistico, che prevede un consiglio di gestione affiancato dal consiglio di sorveglianza.   

Le società continueranno, inoltre, ad essere sottoposte alle autorizzazioni, alla vigilanza ed agli altri controlli previsti dalle leggi speciali. Ricordiamo, infine, che, nel caso di irregolare funzionamento della cooperativa, l’autorità governativa potrà revocare amministratori e sindaci ed affidare la gestione della società ad un commissario.

 

Trasformazione

nel caso di trasformazione della società mutualistica in società lucrativa, il patrimonio, al netto del capitale versato e rivalutato e dei dividendi maturati, sarà devoluto al fondo per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

 

Regime fiscale delle Cooperative

 

Imposte dirette

  1. esenzione dalle imposte dirette sul reddito per le cooperative agricole, di piccola pesca o di produzione e lavoro,
  2. riduzione delle imposte sul reddito per gli altri tipi di cooperativa, nella misura di 1/4. Le somme destinate alla costituzione di riserve indisponibili non concorrono a formare il reddito imponibile. Sono, inoltre, esenti dalla tassazione diretta gli utili destinati ad aumento del capitale sociale.

Imposta di registro e bollo
sono esenti dall’imposta di bollo gli atti costitutivi e modificativi e le delibere che comportano recesso ed ammissione dei soci.

Imposta sul valore aggiunto
(IVA)
le cooperative edilizie sono soggette ad una aliquota IVA ridotta, sia per gli appalti di costruzione delle case di abitazione, sia per gli atti di assegnazione degli alloggi ai soci.

INVIM

  1. dal primo gennaio 1993, con l’introduzione dell’ICI, l’incremento tassabile per l’INVIM viene sospeso. L’INVIM è dovuta sino al primo gennaio 2003, ma sui valori bloccati al 31 dicembre 1992,
  2. le cooperative edilizie non devono versare il tributo INVIM decennale, come le altre società,
  3. l’INVIM non si applica in caso di trasferimento di abitazioni ai soci,
  4. se il socio vende l’appartamento assegnatogli, per l’INVIM si calcola, come valore iniziale dell’appartamento, un valore proporzionale a quello dell’area edificabile al momento dell’acquisto da parte della cooperativa.

Imposta ipotecaria e catastale
riduzione per le cooperative edilizie nella misura di un quarto.

Imposta comunale sugli immobili
(ICI)
i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, che possono singolarmente godere degli immobili, possono ottenere le detrazioni previste dalla legge.

 

La nuova legge sul socio lavoratore
legge 42/2001

Socio, lavoratore o tutte e due le cose insieme? Per anni è stata questa l’ambiguità fondamentale per chi operava nelle cooperative. A chiarire gli equivoci, è intervenuta ora la legg142/2001, la quale stabilisce regole che incidono direttamente e concretamente su questioni chiave, per chiunque svolga un’attività lavorativa in questo settore: tipologia, stipendio, contributi. Con questo provvedimento, si riconosce che il socio lavoratore instaura con la cooperativa due tipi di rapporto distinti: uno in quanto socio e l’altro in quanto lavoratore.Trattasi di distinzione fondamentale, poiché le vecchie norme prevedevano, invece, la preminenza del vincolo associativo.
La legge in sostanza stabilisce che il socio lavoratore, in quanto prestatore d’opera, è un lavoratore a tutti gli effetti ed indica con chiarezza cosa gli deriva dal tipo di rapporto di lavoro instaurato, regolato adesso unicamente da legge e contratti.
La legge citata, inoltre prevede che le cooperative possono ricorrere a tre tipi di rapporto di lavoro:

  1. subordinato,
  2. parasubordinato (le collaborazioni coordinate e continuative, chiamate con abbreviazione: co.co.co),
  3. autonomo.

Il regolamento interno della cooperativa (approvato ovviamente dall’assemblea dei soci) dovrà definire quale fra questi tipi di rapporto di lavoro si può instaurare tra cooperativa e socio e se il socio può scegliere o meno il tipo di contratto. Il regolamento dovrà insomma indicare quali rapporti di lavoro corrisponderanno a ciascuna delle mansioni svolte nella cooperativa.
Esiste il rischio che la cooperativa possa trovare conveniente avere tutti i propri soci, o almeno una gran parte, come semplici collaboratori. Anche perché, con questa legge, ai suoi lavoratori dipendenti è costretta ad offrire le retribuzioni minime previste dai contratti ed accollarsi i relativi oneri contributivi e previdenziali; ma però va pure osservato che il regolamento andrà consegnato all’Ufficio del lavoro, che ha gli strumenti per verificare la correttezza del tipo di contratto applicato.

Il socio lavoratore, che ha un rapporto di lavoro subordinato, deve verificare innanzitutto che il trattamento economico sia proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, compresi il lavoro festivo, lo straordinario ed il trattamento di fine rapporto. Tale trattamento economico rappresenta la base  di calcolo per il pagamento dei contributi previdenziali, dai quali dipenderà la futura pensione. Grazie alla legge sul socio lavoratore, i contributi previdenziali ed assistenziali dei soci lavoratori dovranno essere equiparati a quelli dei lavoratori dipendenti delle imprese tradizionali. Tutto questo non riguarda, però, ancora le cooperative sociali, per le quali occorrerà attendere un apposito decreto.

Anche per i collaboratori ed i lavoratori autonomi resta fermo il principio che il trattamento economico deve essere proporzionato alla qualità ed alla quantità del lavoro prestato e non deve essere comunque inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe. Nel caso del lavoro autonomo, in particolare, conterà soprattutto la forza contrattuale delle singole figure professionali e la legge della domanda e dell’offerta. Per gli aspetti previdenziali, valgono le norme in vigore.
La legge 142/01 stabilisce inoltre che ai soci lavoratori dipendenti delle cooperative si applica interamente  lo “Statuto dei Lavoratori”.

Unica eccezione l’articolo 18 (che prevede il reintegro in caso di licenziamento senza giusta causa) ogni volta che, con il rapporto di lavoro, cessi anche quello associativo. In sostanza si può chiedere il reintegro quando si è licenziati, ma si rimane soci e, in questo caso, ci si rivolge al giudice del lavoro.

In caso di esclusione  da socio, invece, il lavoratore può trovare garanzie  nell’articolo 2527 del codice civile. Sarà cioè il giudice civile ordinario a stabilire se questa esclusione è legittima o meno. Questi sono i casi principali nei quali, secondo il codice civile, si può essere esclusi:

  1. mancato pagamento delle quote associative,
  2. interdizione da pubblici uffici,
  3. inidoneità a svolgere il lavoro,
  4. gravi inadempienze agli obblighi derivanti dalla legge o dal contratto,
  5. comportamento, per il quale l’atto costitutivo della cooperativa preveda espressamente l’esclusione.

Ai lavoratori autonomi delle cooperative, o a quelli assunti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co), invece dello “Statuto dei lavoratori” si applicano soltanto gli articoli 1 (libertà di opinione), 8 (divieto di indagini sulle opinioni dei lavoratori), e 15 (divieto di atti discriminatori). A tutti i lavoratori si applica, infine, il decreto legislativo 626/94 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.    

Nota
Si rammenta ancora che la legge di riforma delle società ha modificato sostanzialmente i Capi da V a XI del codice civile, a decorrere dal primo gennaio 2004. Sono ricompresi pure gli articoli dal 2498 al 2506/quater, che trattano della trasformazione, della fusione e della scissione (delle quali ora andiamo ad occuparci).

 

LA SOCIETA’ COOPERATIVA EUROPEA

Sce
legge 207 del 18 agosto 2003
regolamento Ce del consiglio n. 1435/2003, varato il 22 luglio 2003

Nasce ufficialmente la società cooperativa europea (Sce), ma le regole che ne definiscano status e funzionamento saranno applicate solo in un secondo momento. La costituzione di una società cooperativa europea sarà possibile attraverso:

  1. la fusione di due cooperative già esistenti;
  2. la trasformazione di una cooperativa nazionale in Sce;
  3. tra cinque persone fisiche residenti in almeno due Stati dell’Unione;
  4. tra cinque persone fisiche e società, nonché da enti giuridici di diritto pubblico e privato;
  5. tra società od entità giuridiche presenti in due o più Stati dell’Unione europea;

La società cooperativa europea potrà essere a responsabilità limitata e con un capitale minimo sottoscritto di 30.000 euro. Il capitale sottoscritto sarà suddiviso in quote, differenziate per categorie. Potrà svolgere le sue attività attraverso succursali.
La società cooperativa europea comprende un’assemblea generale ed un organo di direzione affiancato da un organismo di vigilanza se, in seno allo statuto, si opterà per il sistema dualistico. In caso contrario, se si sceglierà il modello monastico, accanto all’assemblea opererà un organo di amministrazione, che rappresenterà nei confronti di terzi ed in giudizio la società cooperativa europea.

LA MUTUA ASSICURATRICE

detta anche società mutualistica
 articoli 2546/2548 del codice civile
 
Caratteristica di tali società è lo scopo mutualistico, che si pone come presupposto legale di queste particolari organizzazioni sociali.
In particolare, lo scopo mutualistico è l’intento di fornire beni, servizi od occasioni di lavoro direttamente ai membri dell’organizzazione, a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero dal mercato.
E', quindi, in sostanza, una attività rivolta solo ai soci (a differenza delle cooperative, che possono rivolgersi anche ai terzi).
Si diventa socio assicurandosi. Ci possono però essere anche dei soci sovventori, che non sono assicurati, e che sono presenti solo per costituire un fondo di garanzia. Anche l’art. 45 della Costituzione ne riconosce la funzione sociale.

Queste mutue godono di benefici fiscali ed agevolazioni tributarie:

  1. purché lo statuto vieti la distribuzione di dividendi in misura superiore all’interesse legale sul capitale versato,
  2. nonché la distribuzione delle riserve,

e preveda, in caso di scioglimento, la sola restituzione dei conferimenti, con devoluzione della restante parte del patrimonio sociale a scopi di pubblica utilità. Nella società di mutua assicurazione, le obbligazioni sono garantite dal patrimonio sociale.
I soci sono tenuti al pagamento dei contributi fissi o variabili, entro il limite massimo determinato dall’atto costitutivo. Nelle mutue assicuratrici non si può acquistare la qualità di socio, se non assicurandosi presso la società, e si perde la qualità di socio con l’estinguersi dell’assicurazione.
Le società di mutua assicurazione sono soggette alle autorizzazioni, alla vigilanza ed agli altri controlli stabiliti dalle leggi speciali sull’esercizio dell’assicurazione, e sono regolate dalle norme stabilite per le società cooperative, in quanto compatibili con la loro natura.
L’atto costitutivo può prevedere la costituzione di fondi di garanzia per il pagamento delle indennità, mediante speciali conferimenti da parte di assicurati o di terzi, attribuendo anche a questi ultimi la qualità di socio. L’atto costitutivo può attribuire a ciascuno dei soci sovventori più voti, ma non oltre cinque, in relazione all’ammontare del conferimento.
I voti attribuiti ai soci sovventori, come tali, devono in ogni caso essere inferiori al numero dei voti spettanti ai soci assicurati. I soci sovventori possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci assicurati.

 

LA SOCIETA’ PER AZIONI  EUROPEA

chiamata: “Se”

Le imprese che operano nell’unione europea, o che abbiano l’intenzione di operare in più paesi dell’unione, potranno costituire una società per azioni europea. I ministri del lavoro europei hanno approvato in via definitiva il regolamento e la direttiva specifica.

I principali requisiti richiesti sono:

  1. 120.000 Euro di capitale minimo iniziale,
  2. sede in uno dei paesi membri,
  3. partecipazione dei lavoratori alla gestione, oltremodo garantita.

Le nuove società potranno scegliere di fondersi, di creare una holding, di costituire un’affiliata o di trasformarsi (senza sciogliersi). E, per la gestione della loro attività, potranno scegliere tra organo di direzione, organo di vigilanza, o entrambi, con il solo organo di amministrazione. Per quanto riguarda il diritto tributario, la concorrenza, la proprietà intellettuale ed il diritto fallimentare, rimane in vigore il diritto interno dello stato membro ed il diritto comunitario, ma non il regolamento della unione europea. Il progetto per facilitare la costituzione di imprese di questo tipo risale agli inizi del 1970, ma solo con il consiglio di Nizza del dicembre 2000 i capi di stato e di governo  sono riusciti a raggiungere un accordo politico, non tanto sul regolamento, quanto sulle modalità di partecipazione dei lavoratori alla gestione della “Se”.
Ora vediamo, più in dettaglio le principali caratteristiche:

Costituzione
può avvenire per fusione, per incorporazione o per costituzione di una nuova società tra almeno due imprese soggette alla legge di due stati diversi dell’unione europea. Oppure con la promozione di una holding, se almeno due imprese sono soggette alla legge di stati diversi, oppure hanno da almeno due anni un'affiliata soggetta alla legge di altro stato. E' possibile anche che almeno due società possano costituire una “Se” affiliata. Infine, può trasformarsi in “Se” anche una “Spa”, che ha da almeno due anni un’affiliata soggetta alla legge di un altro stato membro. In questo caso non si dovrà procedere a scioglimento e ricostituzione. E’ ammesso anche il processo inverso (da “Se” a “SpA”): in questo caso, la decisione non può essere adottata prima di due anni a decorrere dalla registrazione e prima che siano stati approvati i primi due conti annuali.
Il regolamento prevede, per ognuno di questi casi, la redazione di un piano, che deve essere approvato dalle assemblee delle società coinvolte e certificato da un’autorità pubblica indicata dai singoli governi nazionali, che dovranno anche esprimersi sulla legittimità della costituzione. La sede sociale deve essere situata all’interno dell’unione europea, nel paese dove è l’amministrazione centrale della “Se”. Ogni “Se” è obbligata ad iscriversi nei registri nazionali. Solo la pubblicazione dell’iscrizione rende opponibile ai terzi la nuova sede sociale.

Trasferimento di sede sociale
Il progetto di trasferimento deve essere elaborato dall’organo di gestione della “Se” e sottoposto alle regole di pubblicità previste dal provvedimento.

Struttura
sono previsti due sistemi, in coerenza con quelli adottati dai diversi sistemi nazionali. Comune ad entrambi, naturalmente, la presenza dell’assemblea degli azionisti.

Nel sistema dualistico, la gestione è affidata ad un consiglio di gestione,                                                                   affiancato da un consiglio di sorveglianza, al quale                                          si affianca l’organo di vigilanza, che controlla ma non                                          può mai esercitare il potere di gestione. La                                          responsabilità della gestione, dunque, ricade sul primo,                                          i cui componenti sono nominati dall’organo di                                          vigilanza.

Nel sistema monistico,  la gestione è affidata ad un consiglio di amministrazione,                                       composto da almeno tre membri.

Quanto alla responsabilità per i danni subìti dalla “Se”, in seguito all’inosservanza da parte dei componenti degli organi di direzione, di vigilanza e di amministrazione, questi ne rispondono secondo le disposizioni applicabili alle società per azioni dello stato membro, dove ha sede sociale la “Se”.

Scioglimento
In caso di scioglimento, liquidazione, insolvenza e cessazione dei pagamenti, la “Se” è soggetta alle disposizioni legislative applicabili se essa fosse una “SpA”, costituita in conformità alla legge dello stato dove ha la sede sociale.

Partecipazione dei lavoratori
creazione della società europea negoziata con i lavoratori ed accordo necessario tra management e dipendenti sulla partecipazione di questi ultimi alla vita sociale, e sulle procedure di informazione dei loro rappresentanti.
E’ quanto prevede la direttiva approvata dal consiglio dei ministri del lavoro dell’unione europea.
Un provvedimento varato insieme al regolamento sullo statuto della società europea, per salvaguardare le misure di partecipazione dei lavoratori alla nuova compagnia europea.
Come si legge, infatti, nella relazione di accompagnamento al testo già approvato dal parlamento europeo, “…la direttiva mira ad evitare  che la creazione dello statuto di una società europea comporti l’abbandono, totale o parziale, delle pratiche esistenti in materia di partecipazione dei lavoratori delle imprese coinvolte nella creazione della società europea…”
Quindi, il provvedimento stabilisce regole specifiche per la protezione della partecipazione dei lavoratori all’attività sociale; partecipazione che potrebbe indebolirsi, o comunque subire discriminazioni, a causa della creazione di una società europea. Le regole della direttiva, però, non sono univoche e vincolanti, ma improntate alla massima flessibilità, in modo da poter essere adattate ai diversi regimi esistenti, in una materia così delicata, nei vari stati membri.    
Gli organi della società devono rispettare precise procedure di informazione e consultazione dei lavoratori, attraverso la creazione obbligatoria del cosiddetto “gruppo speciale di negoziazione”. Un vero e proprio tavolo di negoziazione tra i direttori e gli amministratori della società, prescritto dalla direttiva, in ogni caso di creazione di una “Se”. La negoziazione, secondo il testo appena approvato dal consiglio dei ministri dell’unione europea, si svolge tra gli organi di direzione ed amministrazione della società, ed un gruppo di lavoratori eletti, o nominati direttamente, all’interno delle strutture nazionali. Ogni stato ha libertà di stabilire le regole di nomina dei lavoratori.
E la trattativa deve concludersi con un accordo scritto, che dia precise indicazioni sulla partecipazione dei lavoratori a tutte le fasi della vita della “Se”. In particolare, devono essere evidenziate, oltre al campo di applicazione dell’accordo, ed alla composizione degli organi di rappresentanza, anche tutte le procedure previste per l’informazione e la consultazione dello stesso organo di rappresentanza. Vanno poi specificate la frequenza delle riunioni, le risorse finanziarie e materiali da attribuire all’organo di rappresentanza e la data di entrata in vigore dell’accordo. Infine, la direttiva fissa alcune regole specifiche per l’individuazione della legislazione applicabile alle negoziazioni.

 

TRASFORMAZIONE DELLE SOCIETA’

articoli 2498/2500 novies c.c.

Con la trasformazione, l’ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell’ente che ha effettuato la trasformazione.
La trasformazione in società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata deve risultare da atto pubblico, contenente le indicazioni previste dalla legge per l’atto di costituzione del tipo adottato.
L’atto di trasformazione è soggetto alla disciplina prevista per il tipo adottato ed alle forme di pubblicità relative, nonché alla pubblicità richiesta per la cessazione dell’ente che effettua la trasformazione.
Eseguita la pubblicità prevista, l’invalidità dell’atto di trasformazione non può essere pronunciata.
Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai partecipanti all’ente trasformato ed ai terzi danneggiati dalla trasformazione.

Trasformazione di società di persone
salvo diversa disposizione del contratto sociale, la trasformazione di società di persone in società di capitali è decisa con il consenso della maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili; in ogni caso al socio che non ha concorso alla decisione spetta il diritto di recesso.Ciascun socio ha diritto all’assegnazione di un numero di azioni o di una quota proporzionale alla sua partecipazione.
La trasformazione non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima delle forme di pubblicità previste, se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione. Il consenso si presume se i creditori, ai quali la deliberazione di trasformazione sia stata comunicata per raccomandata o con altri mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento, non lo hanno espressamente negato nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Trasformazione di società di capitali
salvo diversa disposizione dello statuto, la deliberazione di trasformazione di società di capitali in società di persone è adottata con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto.
E’ comunque richiesto il consenso dei soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata. Gli amministratori devono predisporre una relazione che illustri le motivazioni e gli effetti della trasformazione.
Copia della relazione deve restare depositata presso la sede sociale durante i trenta giorni che precedono l’assemblea convocata per deliberare la trasformazione; i soci hanno diritto di prenderne visione di ottenerne gratuitamente copia.
Ciascun socio ha diritto all’assegnazione di una partecipazione proporzionale al valore della sua quota o delle sue azioni. I soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata rispondono illimitatamente anche per le obbligazioni sociali sorte anteriormente alla trasformazione.

 

Nota
la società per azioni, la società in accomandita per azioni e la società a responsabilità limitata possono trasformarsi pure in consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni di azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni ed in questi casi si applicano le regole della trasformazione di società di capitali.
La deliberazione deve essere assunta con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto, e comunque con il consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata.
Vale anche il discorso inverso e cioè che le società consortili, i consorzi, le comunioni di azienda, le associazioni riconosciute e le fondazioni possono trasformarsi in società per azioni o in società in accomandita per azioni oppure in società a responsabilità limitata (vedasi a proposito sull’argomento, per ulteriori approfondimenti, l’articolo 2500 octies c.c.).

 
 
FUSIONE DELLE SOCIETA'
articoli 2501/2505 quater del codice civile

La fusione può avvenire per incorporazione, ed è il caso di una società che assorbe un’altra società; oppure può avvenire per unione, ed avviene quando da due società ne nasce una completamente nuova.

Per poter operare una fusione, occorre sempre:

  1. un progetto di fusione (come descritto dall’art. 2501/ter c.c.);
  2. la situazione patrimoniale redatta dall’organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione;
  3. la relazione di uno o più esperti per ciascuna società interessata alla fusione, che indichi la congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote (vedasi a proposito quanto esposto nell’articolo 2501 sexies c.c.);
  4. il deposito in copia, nella sede delle società partecipanti alla fusione, durante i trenta giorni che precedono la decisione in ordine alla fusione e finchè la fusione sia decisa, del progetto di fusione, con le rispettive relazioni; i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione, con le relazioni dei soggetti cui compete l’amministrazione ed il controllo contabile; ed infine, le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione. I soci hanno diritto di prendere visione di questi documenti e di ottenerne gratuitamente copia.

La deliberazione di fusione deve essere depositata per l’iscrizione nel registro delle imprese. I creditori ed i possessori di obbligazioni possono fare opposizione con le modalità descritte negli articoli 2503 e 2503/bis del codice civile. La fusione deve pure risultare da atto pubblico.
La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.
Nel primo bilancio successivo alla fusione, le attività e le passività sono iscritte ai valori risultanti dalle scritture contabili alla data di efficacia della fusione medesima.
Se dalla fusione emerge un disavanzo, esso deve essere imputato, ove possibile, agli elementi dell’attivo e del passivo delle società partecipanti alla fusione e, per la differenza, ad avviamento.
La fusione attuata mediante costituzione di una nuova società di capitali, ovvero mediante incorporazione in una società di capitali, non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni delle rispettive società partecipanti alla fusione, anteriori all’iscrizione nel registro delle imprese, se non risulta che i creditori hanno dato il loro consenso.

 

SCISSIONE DELLE SOCIETA’
articoli 2506/2506 quater

Con la scissione, una società assegna l’intero suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione; o parte del suo patrimonio ed in tal caso anche ad una sola società, e le relative azioni o quote ai suoi soci.

Per poter operare la scissione, l’organo amministrativo deve:

  1. predisporre un progetto di scissione, dal quale devono risultare i criteri di distribuzione delle azioni o quote delle società beneficiarie, ed il progetto deve poi essere pubblicato nel registro delle imprese;
  2. redigere la situazione patrimoniale, con una relazione, che deve anche indicare il valore effettivo del patrimonio netto assegnato alle società beneficiarie e di quello che eventualmente rimanga nella società scissa.

 

Nota
La scissione ha effetto dall’ultima delle iscrizioni dell’atto di scissione nell’ufficio del registro delle imprese, in cui sono iscritte le società beneficiarie; può essere tuttavia stabilita una data successiva, tranne che nel caso di scissione mediante costituzione di società nuove. Ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico.

 
 

 

 

 

Fonte: http://www.bruzz.net/diritto/Diritto%20delle%20societ%C3%A0/01%20Le%20societ%C3%A0.doc

Sito web da visitare: http://www.bruzz.net/

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