Unione europea

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Unione europea

L'Unione europea

Con tale denominazione si fa riferimento ad una complessa organizzazione nata nell'ambito del diritto internazionale, ma trasformatasi nel corso dei decenni in qualcosa la cui natura appare del tutto originale rispetto alle comuni organizzazioni internazionali.
Quanto alla struttura, l'unione europea è articolata in una pluralità di nuclei ordinamenti tali al loro distinti (pilastri), ma unificati dal fatto che al loro interno operano gli stessi organi, seppure con competenze e poteri distinti. Tale complessità è dovuta ad una ragione storica e ad una ragione politica. La prima è che l'unione europea rappresenta il frutto di una stratificazione di trattati internazionali e di discipline normative susseguentisi nel corso di un cinquantennio. La ragione politica consiste invece nel fatto che, in alcuni settori di disciplina, gli Stati sono più restii a cedere competenze e, quindi, ad aumentare il livello di integrazione.

5.1. L'evoluzione storico-politica del diritto europeo

Lo sviluppo dell'ordinamento europeo si può articolarlo in tre fasi:

  1. fondazione delle Comunità (CECA, CEE, EURATOM) e dell'originaria elaborazione sulla natura del diritto comunitario e sui rapporti con gli ordinamenti degli Stati membri (periodo che va dalla fondazione della CECA nel 1951 all'approvazione del trattato di Maastricht del 1992)
  2. fondazione dell'Unione Europea (dal trattato di Maastricht del 1992 al trattato di Nizza del 2000). Fase caratterizzata dall'estensione dell'area di competenze comunitarie, orientate a coprire settori non economici di rilevante importanza politica fino ad allora custoditi gelosamente dagli Stati nell'ambito della propri sovranità con
  3. costituzionalizzazione del diritto europeo (fase tuttora in corso) consistente nell'impiego sempre più frequente di tecniche costituzionali nell'organizzazione e nella disciplina del fenomeno comunitario. Obiettivo rilevante di tale fase è una progressiva integrazione economica degli Stati membri.

Date:

    • 1974: costituzione del Consiglio Europeo, organo composto dai capi di Stato di governo, finalizzato a coordinare lo sviluppo politico della comunità
    • 1979: l'introduzione di un sistema di elezione diretta del Parlamento europeo
    • 1986: firma dell'Atto Unico Europeo che predispone una riforma delle istituzioni e dei procedimenti comunitari volta a consentire la realizzazione del mercato interno assicurando la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali

Unione Europea: complessa organizzazione nata nell’ambito del diritto internazionale, ma trasformatasi nel corso dei decenni. Entità estremamente complessa, strutturata intorno ad una serie di norme e istituzioni. L’Unione Europea è articolata in una pluralità di nuclei ordinamentali tra loro distinti (pilastri), ma unificati dal fatto che al loro interno operano gli stessi organi. I pilastri sono:

  1. quello costituito dal diritto delle Comunità Europee (CE),
  2. quello costituito dalle disposizioni relative alla Politica Estera e di Sicurezza Comune (PESC)
  3. quello relativo alle disposizioni sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (Giustizia e Affari Interni   GAI).

Idea di base: l’integrazione politica a livello europeo doveva essere perseguita attraverso lo strumento di una progressiva integrazione economica.
CECA: Comunità economica del carbone e dell’acciaio. Il Trattato prevedeva la creazione di un’Alta Autorità, composta da 9 membri designati dagli Stati, ma funzionalmente vincolati al perseguimento dell’interesse sopranazionale, i cui atti potevano essere adottati a maggioranza dei componenti. A tale organo si affiancava un Consiglio composto da un rappresentante per ciascuno Stato membro, un’Assemblea di delegati parlamentari nazionali ed una Corte di Giustizia.
Il fallimento del progetto di creare una Comunità europea di difesa rappresentò la conferma dell’impossibilità di procedere ad un’integrazione più stretta, di tipo politico. Si giunse così all’adozione dei due trattati istitutivi della CEE e dellEURATOM. Tali trattati allargavano ad ogni settore della vita economica gli obiettivi d’integrazione, perseguendo la creazione di un mercato comune fondato sull’eliminazione delle barriere economico interstatuali, la predisposizione di tariffe doganali verso gli Stati terzi e l’istituzione di 4 libertà fondamentali: di circolazione dei lavoratori, delle imprese, dei beni e dei servizi. I Trattati prevedevano la creazione di politiche comuni per la disciplina di alcuni settori.   Parzialmente modificato il modello della CECA.
Compromesso di Lussemburgo: riconosceva il diritto di ogni Stato di opporsi alle decisioni a maggioranza quando fossero in gioco importanti interessi nazionali.
Progressiva estensione delle competenze comunitarie à la Comunità poteva (e può) agire anche al di fuori della attribuzioni nominativamente indicate nei Trattiti.
Ruolo centrale: Corte di Giustizia à

  • ha riconosciuto all’ordinamento europeo uno statuto particolare;
  • ha affermato la capacità di imporsi agli ordinamenti degli Stati membri;
  • ha stabilito la prevalenza del diritto comunitario sul diritto interno incompatibile;
  • ha definito le modalità di riconoscimento e risoluzione delle antinomie tra diritto interno e diritto comunitario.

Dopo successivi passi in avanti (Atto Unico Europeo, Tribunale di Primo Grado), nel 1992, con la stipula del Trattato di Maastricht, veniva fissata in tre fasi il processo di creazione di una Unione economica e monetaria (UEM). Tale atto istituì anche l’Unione Europea, un’organizzazione composta dalle Comunità cui furono affiancati altri due pilastri: la politica estera e di sicurezza comune e la giustizia e affari interni. Mentre il pilastro comunitario continuava a funzionare secondo il metodo comunitario, il secondo e terzo pilastro venivano organizzati sulla base di dispositivi ed attraverso strumenti di azione molto più vicini a quelli caratteristici delle relazioni intergovernative.
Accanto all’obiettivo del mercato interno, le finalità dell’Unione si sono connotate anche per una maggiore rilevanza politica: moneta unica, principio di sussidiarietà, Comitato delle Regioni, Banca centrale europea.
Trattato di Amsterdam:

  • introduzione della procedura di cooperazione rafforzata;
  • passaggio di alcuni oggetti dal terzo pilastro al primo)

Trattato di Nizza:

  • scelta di rafforzare l’esplicita indicazione di alcuni principi tipici della tradizione del costituzionalismo; clausola di omogeneità.

Carta dei diritti fondamentali dellUnione Europea (2000) + Trattato-Costituzione per lEuropa (2004), che in vigore abrogherebbe i Trattati vigenti à frutto della Convenzione europea, costituito dai rappresentanti  del Parlamento e Governo nazionali, del Parlamento europeo e della Commissione. (Battuta d’arresto per l’entrata in vigore a causa della mancata ratifica da parte di Francia e Olanda)

 

5.2 I connotati strutturali del processo di integrazione comunitaria

La creazione dell’ordinamento comunitario ha dato vita ad un sistema di governo multilivello, nel quale alla tradizionale organizzazione degli Stati è sovrapposto un nuovo livello organizzativo e decisionale. Riguardo al tema della ripartizione delle competenze, dell’organizzazione e delle forme dell’azione europea si riscontra una tensione tra la riluttanza degli Stati a spogliarsi di certe competenze e la spinta verso una sempre maggiore integrazione. La Comunità agisce nei limiti delle competenze che le sono conferite e degli obiettivi che lo sono assegnati dal Trattato (principio di attribuzione). Ma la teoriadeipoteriimpliciti e la caratterizzazione prevalentemente finalistica degli ambiti di potestà normativa rendono flessibile e dinamica la linea di confine tra le competenze nazionali ed europee.
Forme dellazione europea:

  • approccio intergovernativa: valorizza il ruolo e l’interesse degli Stati in quanto tali nei processi decisionali e trova il proprio archetipo nel dritto internazionale (ciascun oggetto è in posizione paritaria rispetto agli altri). Questa logica trova espressione sia sul piano organizzativo, sia sul piano procedimentale, sia sul piano degli effetti conseguenti alla deliberazione di taluni atti.
  • approccio sopranazionale o comunitario: valorizza l’interesse generale del corpo politico che costituisce la Comunità.

Riguardo all’eguaglianza politica dei cittadini, le scelte del governo sono ispirate al principio democratico. Anche tale logica si esprime sui tre piani precedentemente elencati.

5.3 Gli elementi di originalità del sistema normativo comunitario

Elementi di originalità:

  • primo pilastro, cioè sistema costituito dalla Comunità europea e dall’EURATOM. Tra gli atti normativi degli organi di tali Comunità, ve ne sono alcuni, i quali dispiegano i propri effetti direttamente negli organi degli Stati membri à valutati alla stregua del diritto nazionale come fonti-atto di diritto scritto.
  • Corte di Giustizia: organo giurisdizionale competente a pronunciasi sull’interpretazione del Trattato e sulla validità e l’interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni della comunità. Adotta sentenze che si impongono omissomedio ai giudici ed agli altri operatori nazionali ed i cui effetti modificano direttamente l’interpretazione e la conformazione dell’ordinamento giuridico nazionale. La Corte di Giustizia agisce come una sorta di Corte suprema.
  • Norme passerella: permettono di comunitarizzare un settore appartenente al secondo o terzo pilastro.
  • Norme sulla cooperazione rafforzata: permettono anche solo ad alcuni degli Stati membri di realizzare forme più avanzate di integrazione.

5.4 La natura del diritto europeo e i rapporti tra gli ordinamenti italiano e comunitario

La Corte di giustizia ritiene che quelli nazionali siano ordinamenti ormai inseriti nell’ordinamento sovranazionale. Vs. la nostra Corte costituzionale, che è dell’opinione che permanga una distinzione di autonomia dogmatica fra di essi.
Per la Corte di giustizia, nelle materie di competenza comunitaria, non esisterebbero limiti. Vs. La Corte costituzionale italiana, il diritto comunitario non è sempre e comunque preferito alla disciplina nazionale.

5.5 Il problema della sovranità dellUnione Europea

Sembra da escludere che l’Unione europea possa dirsi sovrana à l’ordinamento europeo non può considerarsi originario.

 

5.6 Lordinamento della Chiesa cattolica e i suoi rapporti con lo Stato

Chiesa cattolica: ordinamento regolato dal diritto canonico, il quale ne stabilisce i confini soggettivi ed oggettivi. È un ente indipendente dagli Stati e dotato di una propria personalità giuridica. È un ordinamento privo di un proprio territorio (infatti non si identifica con la Città del Vaticano à vero e proprio Stato sovrano – Trattato Lateranensi). Il governo centrale della Chiesa cattolica è costituito dalla Santa sede, con il quale il diritto canonico identifica il Romano Pontefice e l’insieme degli uffici (Segreteria di Stato e gli organi della Curia romana). Lo Stato della Città del Vaticano mira ad assicurare la piena indipendenza grazie all’esistenza di un apparato governante sovrano, connotato da un territorio. Patti Lateranensi (1929): tra lo Stato italiano e la Santa sede; costituiti dal Trattato Lateranense, da quattro allegati, dal Concordato e dalla Convenzione finanziaria. Si riscontra una prevalenza delle norme concordate su quelle costituzionali, fatti salvi i diritti inviolabili e i principi supremi della Costituzione.


 

Fonte: http://torarchivio.altervista.org/alterpages/files/Diritto-Pubblico-europeoGuzzetta-Marini_doc-2.doc

Sito web da visitare: http://torarchivio.altervista.org

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