Costituzione Repubblica italiana

Costituzione Repubblica italiana

 

 

 

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Costituzione Repubblica italiana

 

LA COSTITUZIONE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

 

Approvata il 22/12/1947 ed entrata in vigore in data 1/1/1948
Gazzetta Ufficiale n. 298, edizione straordinaria, del 27 dicembre 1947
e Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 1948

 

***

Modificata con legge costituzionale. pubblicata sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 59
del 12/3/2001, con il titolo: “modifiche al titolo V della parte seconda della costituzione”. La legge è poi stata confermata in data 7/10/2001, con un apposito referendum  (votanti 34 % - favorevoli 64,2 %), che non prevedeva un “quorum” minimo di partecipanti al voto.

La novità più importante riguarda l’attribuzione del potere legislativo alle Regioni, in  tutte
le materie non espressamente riservate allo Stato. La legge conferisce, inoltre, alle Regioni nuovi poteri in tema di istruzione ed ambiente. Sul piano del coordinamento, è destinata a sparire la figura del Commissario del Governo ed abolito il controllo dello Stato sull’attività legislativa delle Regioni. Viene introdotto il principio della sussidiarietà istituzionale e sociale, affermando che il potere amministrativo parte dal Comune, in quanto ente più vicino ai cittadini ed entra in vigore il federalismo fiscale, che riconosce autonomia finanziaria di entrata e di spesa: gli enti locali potranno applicare tributi propri e sono chiamati a compartecipare al gettito di tributi riferibili al loro territorio. La legge, infine, ribadisce il carattere di specialità delle Regioni a statuto speciale.

La Commissione Affari costituzionali della Camera ha approvato la modifica dell’articolo 9 (vedasi più avanti). Un importante passo avanti che sancisce i diritti degli animali tra i princìpi fondamentali dello Stato italiano. Finalmente si riconosce che gli animali hanno esigenze proprie che meritano di essere tutelate e che sono esseri in grado di provare dolore o piacere. E non si parla soltanto di cani o di gatti, ma di tutti gli animali “senzienti”, dotati cioè di un sistema nervoso. L’Italia diventa, così, dopo l’iter parlamentare di questa modifica, il secondo Paese in Europa, dopo la Germania, a mettere un riferimento agli animali nella propria Carta costituzionale. Questa dichiarazione di principio non è ancora una tutela vera e propria della vita degli animali, che, se così fosse, metterebbe fuorilegge la caccia, ma è comunque un importante passo avanti, che migliorerà le condizioni di vita degli animali, ad esempio negli allevamenti intensivi.

PREMESSA STORICA

Lo “Statuto Albertino” fu la prima Costituzione dello Stato italiano. Infatti, il 17 marzo del 1861 si realizzò l’unificazione del Regno d’Italia e Vittorio Emanuele di Savoia, Re di Sardegna, assunse il titolo di Re d’Italia e alla base dell’ordinamento del nuovo Stato fu posto lo “Statuto Albertino”, cioè il testo costituzionale che, nel 1948, Carlo Alberto (da cui il nome “albertino”), allora Re di Sardegna, aveva concesso ai suoi sudditi.

Lo “statuto albertino” era un esempio di costituzione flessibile, nel senso che poteva essere facilmente modificato, attraverso leggi ordinarie emesse dal Parlamento e non occorreva, quindi, una particolare procedura.

Esso si ispirava al principio della separazione dei poteri:

  1. il potere legislativo apparteneva al Re ed al Parlamento (composto dal Senato, i cui membri erano nominati dal Re, e dalla Camera dei Deputati, eletta dai cittadini più benestanti);
  2. il potere esecutivo era del Re, che nominava i Ministri e poteva liberamente revocarli;
  3. il potere giudiziario spettava ai giudici nominati dal Re. In pratica il Re controllava ampiamente tutti e tre i poteri dello Stato.

Il potere del Re, nel giro di pochi anni, andò gradualmente attenuandosi: innanzitutto venne introdotta la possibilità, per il Parlamento, di fare cadere il Governo, attraverso un voto di sfiducia; inoltre, i Ministri continuarono ad essere nominati dal Re, ma dovevano anche ottenere l’approvazione del Parlamento. Queste due novità resero l’Italia una monarchia parlamentare.

Questo stato di cose si protrasse nel tempo, fino a vedere l’Italia coinvolta in due guerre mondiali e la situazione mutò radicalmente solo al termine dell’ultimo grande conflitto, quando gli italiani vennero chiamati ad esprimere il loro parere, con il referendum nazionale del 2 giugno 1946, per decidere se continuare con la Monarchia  o se volere la Repubblica e dare quindi al paese una svolta storica nuova.

La scelta si concluse a favore della Repubblica, con il 54,3 % dei voti e contemporaneamente si tennero le elezioni per eleggere l’Assemblea Costituente, i cui membri ebbero l’importantissimo compito di scrivere la nuova Costituzione italiana.

Per la prima volta, tra l’altro, il diritto di voto fu riconosciuto anche alle donne (il cosi detto “suffragio universale”).

 

La Costituzione italiana è così strutturata

 

 ArgomentiArticoli


Principi fondamentali

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Rapporti civili

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

Rapporti etico sociali

29, 30, 31, 32, 33, 34

Rapporti economici

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Rapporti politici

48, 49, 50, 51, 52, 53, 54

Le Camere

55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69

La formazione delle leggi

70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82

Il Presidente della Repubblica

83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91

Il Consiglio dei Ministri

92, 93, 94, 95, 96

La Pubblica Amministrazione

97, 98

Gli Organi ausiliari

99, 100

Ordinamento giurisdizionale

101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110

Norme sulla giurisdizione

111, 112, 113

Le Regioni, le Province, i Comuni

114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133

La Corte costituzionale

134, 135, 136, 137

La revisione della Costituzione e le leggi costituzionali

138, 139

Disposizioni transitorie e finali

Da  I  a  XVIII

 

 

 

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
(Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1947 n. 298)

Il Capo Provvisorio dello Stato
Vista la deliberazione dell’Assemblea Costituente, che nella seduta del 22 dicembre 1947 ha approvato la Costituzione della Repubblica Italiana; Vista la XVIII disposizione finale della Costituzione;
PROMULGA
La Costituzione della Repubblica Italiana nel seguente testo:

Principi fondamentali

Articolo 1
L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Nota: per quanto riguarda l’esercizio della sovranità, si vedano pure  gli articoli 48, 56, 58 e 101 della Costituzione.

Articolo 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Nota: vedasi pure la “dichiarazione universale dei diritti dell’uomo”, approvata dall’ONU il 10/12/1948 e ratificata dall’Italia con legge 4/8/1955 n. 848. L’Italia riconosce quindi i diritti umani, come originari e connessi alla natura umana. 

Articolo 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Nota: confrontasi anche gli articoli 22, 29 (comma 2), 37 (comma 1), 48 (comma 1), 51 (comma 1) e la disposizione transitoria n. XIV della Costituzione.

Articolo 4
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Articolo 5
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i  princìpi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

Nota: vedansi articoli 114 e seguenti della Costituzione e la legge 8/6/1990 n. 142 (“ordinamento delle autonomie locali”).

Articolo 6
La Repubblica tutela, con apposite norme, le minoranze linguistiche.

Nota: vedansi l’articolo 3 dello Statuto del Friuli Venezia Giulia e l’articolo 85 dello Statuto speciale per la regione Trentino Alto Adige.

Articolo 7
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Nota: vedasi la legge 27/5/1929 n. 810 (esecuzione dei Patti Lateranensi; trattato e concordato fra Santa Sede ed Italia dell’11/2/1929) e la legge 25/3/1985 n. 121 (accordo del 18/2/1984; Patto di Villa Madama.

Articolo 8
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Nota: vedansi anche l’articolo 3 (comma 1) e gli articoli 19 e 20 della Costituzione; le intese con la Tavola Valdese del 21/2/1984; con i Pentecostali e l’Unione Italiana delle Chiese cristiane avventiste del settimo giorno del 29/12/1986; con le Comunità israelitiche del 27/2/1987; ed infine con la Chiesa Battista del 29/3/1993.

Articolo 9
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio ed il patrimonio storico ed artistico della Nazione. La Repubblica tutela le esigenze, in materia di benessere, degli animali in quanto esseri senzienti

Nota: vedansi anche gli articoli 33 e 34 della Costituzione.

Articolo 10
L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge, in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione Italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici.

Nota: l’ultimo comma (“non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici”) non si applica ai delitti di genocidio, in base alla legge costituzionale del 21/6/1967 n. 1. Vedasi anche l’articolo 26 della Costituzione.

Articolo 11
L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Nota: vedansi anche gli articoli 52, 78 e 103 della Costituzione.

Articolo 12
La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

 

PARTE PRIMA
Diritti e doveri dei cittadini

TITOLO I
Rapporti civili

 

Articolo 13
La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
E’ punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Nota: vedansi anche gli articoli 25 (comma 3), 27 (comma 3) e 111 della Costituzione.

Articolo 14
Il domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge, secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

Nota: confrontasi anche gli articoli 32 e 53 della Costituzione.

Articolo 15
La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria, con le garanzie stabilite dalla legge.

Articolo 16
Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

Nota: vedansi anche gli articoli 35 (comma 4) e 120 della Costituzione.

Articolo 17
I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senza armi.
 Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di s0icurezza o di incolumità pubblica.

Articolo 18
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Nota: vedansi gli articoli 8, 18, 19, 20, 39 e 49 della Costituzione; la legge 11/8/1991 n. 266 (legge sul volontariato); il decreto legislativo 14/2/1948 n. 43 (divieto associazioni di carattere militare; le leggi 31/5/1965 n. 575 e 19/3/1990 n. 55 (sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso).

Articolo 19
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitare in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

Articolo 20
Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

Nota: vedansi anche gli articoli 8, 18 e 19 della Costituzione.

Articolo 21
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
 Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro si intende revocato e privo di ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Articolo 22
Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

Nota: vedansi sull’argomento anche gli articoli 1, 6 e 9 del codice civile.

 

Articolo 23
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

Nota: vedansi anche gli articoli 41, 52 e 53 della Costituzione.

Articolo 24
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
 La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni ed i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Nota. vedasi l’articolo 113 della Costituzione e l’articolo 2907 del codice civile.

Articolo 25
Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.
Nota: a proposito dell’articolo 25, vedansi anche gli articoli 13 e 102 della Costituzione.

Articolo 26
L’estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.
Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.

Nota: l’ultimo comma non si applica ai delitti di genocidio, in base alla legge costituzionale del 21/6/1967 n. 1.

Articolo 27
La responsabilità penale è personale. L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.

Nota
verrà tolto anche formalmente dall’articolo 27 della costituzione qualsiasi riferimento alla pena di morte. Dopo l’eliminazione dal codice penale di guerra, restava infatti il riferimento nella Carta Costituzionale, che appunto recita, nell’ultima riga dell’articolo 27. “…non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra…”. Ora il riferimento verrà cancellato con una legge di modifica costituzionale, approvata dalla commissione affari costituzionali della Camera dei deputati.
La pena di morte è stata soppressa dal decreto legislativo 10/8/1944 n. 224 e dal decreto legislativo 22/1/1948 n. 21. La legge poi 13/10/1994 n. 589 ha trasformato in ergastolo la pena di morte del codice penale militare di guerra. Vedi pure articolo 13 (comma 4) della Costituzione.

 

Articolo 28
I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato ed agli enti pubblici.

Nota: vedansi anche l’articolo 97 (comma 2) della Costituzione; il testo unico 10/1/1957 n. 3 sullo “statuto degli impiegati civili dello Stato”; la legge 13/4/1988 n. 117 sulla responsabilità dei magistrati e la legge 7/8/1990 n. 241 sulla trasparenza della pubblica amministrazione.

 

TITOLO II
Rapporti etico sociali

 

Articolo 29
La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare.

 

Articolo 30
E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme ed i limiti per la ricerca della paternità.

 

Articolo 31
La Repubblica agevola con misure economiche ed altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.
Articolo 32
La Repubblica tutela la salute, come fondamentale diritto dell’individuo ed interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario, se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Articolo 33
L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
E’ prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Articolo 34
La scuola è aperta a tutti.
L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci ed i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

Nota: vedasi anche, sull’argomento, l’articolo 9 (comma 1) della Costituzione.

 

TITOLO III
Rapporti economici

Articolo 35
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
 Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell’interesse generale, e tutela il lavoro italiano all’estero.

Articolo 36
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro ed in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé ed alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.
 La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale ed a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Articolo 37
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare ed assicurare alla madre ed al bambino una speciale adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.
 La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

Nota: vedasi anche l’articolo 31 della Costituzione; l’articolo 2110 del codice civile; la legge 9/12/1977 n. 903 e la legge 10/4/1991 n. 125 sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro; ed infine la legge 17/10/1967 n. 977 sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.

Articolo 38
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento ed all’assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione ed all'avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti od integrati dallo Stato. L’assistenza privata è libera.

Articolo 39
L’organizzazione sindacale è libera.
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.
E’ condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

Nota: vedasi anche articolo 38 della Costituzione; articolo 12 del codice civile; legge 20/5/1970 n. 300, detta “Statuto dei Lavoratori”.
Articolo 40
Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano.

Nota: vedasi la legge 20/5/1970 detta “Statuto dei Lavoratori”; la legge 12/5/1990 n. 146 sulla regolamentazione del diritto di sciopero  nei servizi pubblici essenziali.

Articolo 41
L’iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi ed i controlli opportuni, perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

Articolo 42
La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento ed i limiti, allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale.
La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria ed i diritti dello Stato sulle eredità.

Nota: vedasi articoli. 36, 44, 47 (comma 2)  della Costituzione; e gli articoli 586, 832 e 834 del codice civile.

Articoli 43
A fini di utilità generale, la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti, determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

Nota: vedasi anche articolo 41 (comma 3) della Costituzione.

Articolo 44
Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà. La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

Nota: vedansi articoli 3, 42 (comma 2)Costituzione e gli articoli 846 e 865 del codice civile.
Articolo 45
La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata.
La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità. La legge provvede alla tutela ed allo sviluppo dell’artigianato.

Nota: vedansi legge 17/2/1971 n. 127 e legge 31/1/1992 n. 59 (cooperazione; e la legge 8/8/1985 n. 443 (artigianato).

Articolo 46
Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro ed in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

Nota: vedansi pure, sull’argomento, anche gli articoli 4 e 35 della Costituzione.

Articolo 47
La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito.
Favorisce l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

TITOLO IV
Rapporti politici

 

Articolo 48
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero e ne assicura l’effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l’elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

Attenzione: la legge 17/1/2000 n. 1 ha modificato il presente articolo, per quanto riguarda l’istituzione della circoscrizione Estero, per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all’estero (Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20/1/2000), introducendo un nuovo comma, dopo il secondo. Inoltre, la legge costituzionale 23/1/2001 n. 1, ha stabilito che, in sede di prima applicazione, ai sensi del terzo comma dell’articolo 48 della Costituzione, la stessa legge, che stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme per l’elezione delle Camere, conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale.  

Nota: vedi articoli 23, 56, 58, 71 (comma 1), 138 (comma 2) della Costituzione; le disposizioni transitorie della Costituzione n. XII (comma 2) e XIII (comma 1) e art. 2 c.c.

 

Articolo 49
Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

Nota: vedansi pure sull’argomento, anche gli articoli 18 e 98 (comma 3) della Costituzione.

Articolo 50
Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

Articolo 51
Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici ed alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.
La legge può, per l’ammissione ai pubblici uffici ed alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

Nota
La pari opportunità tra donne ed uomini viene inserita nella Costituzione, all’articolo 51. Il Senato ha dato via libera alla legge costituzionale di modifica dell’articolo 51 della Costituzione. La legge prevede di aggiungere al primo comma dell’articolo 51 (“tutti i cittadini dell’uno e dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici ed alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza”) il periodo: “a tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini”. Vedasi pure sull’argomento anche l’articolo 3 e l’articolo 97 della Costituzione.

Articolo 52
La difesa della patria è sacro dovere del cittadino.
Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l’esercizio dei diritti politici.
 L’ordinamento delle forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.
Nota: vedasi anche l’articolo 23 della Costituzione; l’articolo 2111 del codice civile; la legge 15/12/1972 n. 732 e la legge 24/12/1974 n. 695 sulla obiezione di coscienza.

Articolo 53
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

Articolo 54
Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la costituzione e le leggi.
I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

 

PARTE SECONDA
Ordinamento della Repubblica

TITOLO I
Il Parlamento

Sezione I
Le Camere

 

Articolo 55
Il Parlamento si compone della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due camere nei soli casi stabiliti dalla costituzione.

Nota: vedansi anche gli articoli 56, 57, 60, 63 (comma 2), 64 (commi 2 e 3), 83, 90 (comma 2), 91, 96, 104 (comma 4), 135 (commi 1 e 6) della Costituzione.

Articolo 56
La Camera dei Deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Attenzione
la legge 23/1/2001 n. 1 ha modificato il presente articolo, per quanto riguarda il numero di deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all’estero (Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24/1/2001), con sostituzione del secondo comma e correzione ed integrazione parziale del quarto comma.

Nota:l’ultimo comma è stato così sostituito dall’articolo 1 della legge costituzionale 9/2/1963 n. 2. Vedansi anche gli articoli 60, 61 della Costituzione; la legge 4/8/1993 n. 277 sulle norme per l’elezione della Camera dei deputati; come pure il decreto legislativo 20/12/1993 n. 534.

 

Articolo 57
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
Il numero dei Senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Nessuna Regione può avere un numero di Senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due; la Valle d’Aosta uno.
La ripartizione dei seggi fra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei resti più alti.

Attenzione
la legge23/1/2001 n. 1 ha modificato il presente articolo, per quanto riguarda il numero di deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all’estero (Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24/1/2001), con sostituzione del primo e del secondo comma e con integrazione del quarto comma.

Nota: l’ultimo comma è stato così modificato dall’articolo 2 della legge costituzionale 27/12/1963 n. 3. Vedasi anche il decreto legislativo 20/12/1993 n. 533.

 

Articolo 58
I Senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

Articolo 59
E’ Senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica può nominare Senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.
Articolo 60
La Camera dei Deputati è eletta per cinque anni; il Senato della Repubblica per sei.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

Nota: il presente articolo è stato modificato, in questo modo, dall’articolo 3 della legge costituzionale 9/2/1963 n. 2

Articolo 61
Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.
Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

Articolo 62
Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.
Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l’altra.

Nota: vedasi sull’argomento anche l’articolo 72 (comma 2) della Costituzione.

Articolo 63
Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il presidente e l’ufficio di presidenza.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l’Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

Articolo 64
Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la costituzione prescriva una maggioranza speciale.
I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute.
Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.
Nota: vedasi sull’argomento anche l’articolo 72 della Costituzione.

Articolo 65
La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompetenza con l’Ufficio di deputato o di senatore.
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

Nota: vedansi anche gli articoli 84 (comma 2), 104 (comma 7), 122 (comma 2), 135 (comma 5) della Costituzione.

Articolo 66
Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

 

Articolo 67
Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Articolo 68
I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato, o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza.
Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

Nota: l’articolo è stato così modificato dalla legge costituzionale 29/10/1993 n. 3. Vedasi anche il decreto legge 14/1/1994 n. 23.

Articolo 69
I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.

 

SEZIONE II
La formazione delle leggi

 

Articolo 70
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

Articolo 71
L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Articolo 72
Ogni disegno di legge presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l’approva, articolo per articolo, e con votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l’urgenza.
Può altresì stabilire in quali casi e forme l’esame e l’approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari.
Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto.
Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni. La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

Nota: vedansi anche sull’argomento gli articoli 76, 77, 79, 80, 81 e 138 della Costituzione.

Articolo 73
Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall’approvazione.
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l’urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Nota: vedansi anche sull’argomento gli articoli 74, 87 (comma 5) e 138 (comma 2) della Costituzione.

Articolo 74
Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

Articolo 75
E’ indetto referendum popolare per deliberare la abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedano cinquecentomila elettori o cinque consigli regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei Deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

Nota
vedasi la legge 25/5/1970 n. 352 per quanto riguarda i referendum e l’iniziativa legislativa del popolo; vedasi pure la legge costituzionale 11/3/1953 n. 1 per quanto riguarda il giudizio di ammissibilità del referendum; vedansi pure sull’argomento gli articoli 76, 77, 79, 81, 87 (comma 6) della Costituzione. 

 

Articolo 76
L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di princìpi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

 

Articolo 77
Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione.
Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Nota: vedansi pure gli articoli 61 (comma 1) e 62 (comma 1) della Costituzione.

 

Articolo 78
Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

Nota: vedasi pure sull’argomento l’articolo 87 (comma 9) della Costituzione.
Articolo 79
L’amnistia e l’indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera in ogni suo articolo e nella votazione finale.
La legge che concede l’amnistia o l’indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.
In ogni caso l’amnistia e l’indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

Nota: il presente articolo è stato modificato in questo modo dall’articolo 1 della legge costituzionale di data 6/3/1992 n. 1.

Articolo 80
Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

Nota: vedi anche gli articoli 72 (comma 4), 75 (comma 2), 87 (comma 8) della Costituzione.

Articolo 81
Le Camere approvano ogni anno i bilanci ed il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Nota: vedi anche articoli 72 (comma 4), 75 (comma 2)100 (comma 2) della Costituzione.

Articolo 82
Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d’inchiesta procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria.

 

TITOLO II
Il Presidente della Repubblica

Articolo 83
Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.
All’elezione partecipano tre delegati per ogni regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato.
L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Nota: vedi pure articoli 55 (comma 2), 85, 121, 126 della Costituzione.

Articolo 84
Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni di età e goda dei diritti civili e politici.
L’ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.
L’assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

Articolo 85
Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.
Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei Deputati convoca in seduta comune il Parlamento ed i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
Se le Camere sono sciolte, o mancano meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

Nota: vedi anche articoli 59, 61 (comma 1), 63 (comma 2), 88 della Costituzione.

Articolo 86
Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei Deputati indìce le elezioni del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o mancano meno di tre mesi alla loro cessazione.
Nota: vedi anche articoli 63 (comma 2), 85 (comma 3) della Costituzione.

Articolo 87
Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale.

  1. Può inviare messaggi alle Camere,
  2. Indìce le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
  3. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
  4. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
  5. Indìce il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
  6. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
  7. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere.
  8. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
  9. Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
  10. Può concedere grazia e commutare le pene.
  11. Conferisce le onorificenze della Repubblica.

Nota: vedansi anche sull’argomento gli articoli 61 (comma 1), 71 (comma 1), 73, 78, 80, 104 (comma 2), 138 (comma 2) della Costituzione.

Articolo 88
Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislazione.

Nota: l’ultimo comma è stato sostituito così dalla legge costituzionale 4/11/1991 n. 1.

Articolo 89
Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal presidente del Consiglio dei ministri.

Nota: vedansi anche, sull’argomento gli articoli 76 e 77 della Costituzione.

Articolo 90
Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.
In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Nota: vedi anche articoli 55 (comma 2), 89, 134, 135 (comma 6) della Costituzione. Per i giudizi davanti alla Corte costituzionale vedi anche la legge costituzionale 11/3/1953 n. 1 e la legge 25/1/1962 n. 20.
Articolo 91
Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

Nota: vedasi anche, sullo specifico argomento, l’articolo 55 (comma 2) della Costituzione.
TITOLO III
Il Governo

Sezione I
Il Consiglio dei Ministri

 

Articolo 92
Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i Ministri.

Articolo 93
Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

Articolo 94
Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione, il Governo si presenta alle Camere per ottenere la fiducia.
Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

Articolo 95
Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile; mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l’attività dei Ministri.
I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.
La legge provvede all’ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l’organizzazione dei Ministeri.

Nota: vedansi anche, sull’argomento, gli articoli 89, 97 (comma 1) della Costituzione.

Articolo 96
Il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

Nota: l’articolo è stato così modificato dalla legge costituzionale in data 16/1/1989 n. 1.

 

Sezione II
 la Pubblica Amministrazione

Articolo 97
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.  Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

Nota: vedansi anche gli  articoli 28, 49, 51 (comma 1) e 95 (comma 3) della Costituzione.

Articolo 98
I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.
Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.
Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d’iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all’estero.

 

Sezione III
Gli organi ausiliari

 

Articolo 99
Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.
E’ organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.
Ha l’iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i princìpi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

Nota: vedansi anche gli articoli 55,92, 71 (comma 1) della Costituzione. Il CNEL è stato costituito con legge 5/1/1957 n. 33.

Articolo 100
Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico amministrativa e di tutela della giustizia nell’amministrazione.
La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato.  Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.
La legge assicura l’indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.

Nota: vedansi anche gli articoli 81 (comma 1 e 103 (comma 1) della Costituzione.

 

TITOLO IV
La Magistratura

Sezione I
Ordinamento giurisdizionale

 

Articolo 101
La giustizia è amministrata in nome del popolo. I Giudici sono soggetti soltanto alla legge.

Nota: vedi articoli 1, comma2 e articolo 108 della Costituzione.

Articolo 102
La funzione giurisdizionale è esercitata da Magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario.
Non possono essere istituiti Giudici straordinari o Giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla Magistratura.
La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della giustizia.

Nota: vedansi anche gli articoli 25 (comma 1), 105, 106, 108 della Costituzione.

Articolo 103
Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.
La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.
I Tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.

Nota: vedansi anche gli articoli24 (comma 1), 111, 113, 125 (comma 2) della Costituzione.

Articolo 104
La Magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto il primo Presidente e il Procuratore generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i Magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

Articolo 105
Spettano al Consiglio superiore della Magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni ed i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei Magistrati.

Articolo 106
Le nomine dei Magistrati hanno luogo per concorso.
La legge sull’ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di Magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a Giudici singoli. Su designazione del Consiglio superiore della Magistratura possono essere chiamati all’ufficio di Consiglieri di Cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati che abbiano quindici anni d’esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

Articolo 107
I Magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della Magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l’azione disciplinare.
 I Magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.
Il Pubblico Ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario.

Articolo 108
Le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni Magistratura sono stabilite con legge.
La legge assicura l’indipendenza dei Giudici delle giurisdizioni speciali, del Pubblico Ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all’amministrazione della giustizia.

Articolo 109
L’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

Articolo 110
Ferme le competenze del Consiglio superiore della Magistratura, spettano al Ministro della giustizia l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

Nota: vedi sull’argomento anche l’articolo 107 (comma 2) della Costituzione.

 

Sezione II
Norme sulla giurisdizione

Articolo 111
La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata. Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo. Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore.
La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell’imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei Tribunali militari in tempo di guerra.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

Nota: vedansi anche, sull’argomento, gli articoli 13, 14 (comma 2), 15 (comma 2), 21 (comma 3), 131, 137 (comma 3) della Costituzione.
Inoltre, con la legge 23 novembre 1999 n. 2, nel presente articolo 111 della Costituzione sono stati inseriti i principi del giusto processo (Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23/12/1999, con una premessa al primo comma e stabilendo che la legge regola l’applicazione dei principi contenuti nella presente legge costituzionale ai procedimenti penali in corso alla data della sua entrata in vigore.

Articolo 112
Il Pubblico Ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale.

Nota: vedasi anche, sull’argomento, l’articolo 107, comma 4,  della Costituzione.

Articolo 113
Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.
Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.
La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

Nota: vedansi anche gli articoli 24 (comma 1), 103, 125 (comma 2) della Costituzione.

 

TITOLO V
Le Regioni, le Province, i Comuni

La legge costituzionale, recante “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione” è stata approvata in via definitiva dal Senato in data 8/3/2001 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12/3/2001. Confermata poi dal referendum di data 7/10/2001. Vedasi pure la legge 18/10/2001 n.3 (pubblicata sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 248 del 24/10/ 2001).

Vediamo le novità, riguardanti gli articoli: 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 132. (interessanti sono poi gli articoli 10 e 11 della legge di riforma costituzionale, più avanti riportati).

Articolo 114
così modificato dall’art. 1 della legge di riforma costituzionale del 2001

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città Metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
I Comuni, le Province, le Città Metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con i propri statuti, poteri e funzioni, secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.
Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

Articolo 115
abrogato da art. 9, comma 2, della legge di riforma costituzionale del 2001

 

Articolo 116
così modificato dall’art. 2 della legge di riforma costituzionale del 2001

Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino Alto Adige/ Suedtirol e la Valle d’Aosta/Vallee d’Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.
La Regione Trentino Alto Adige/Suedtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e Bolzano.
Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all’articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

Articolo 117
così modificato dall’art. 3 della legge di riforma costituzionale del 2001

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali:
a)
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

  1. politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione Europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea,
  2. immigrazione,
  3. rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose,
  4. difesa e forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi,
  5. moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie,
  6. organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo,
  7. ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato  e degli enti pubblici nazionali,
  8. ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale,
  9. cittadinanza, stato civile e anagrafi,
  10. giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa,
  11. determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale,
  12. norme generali sull’istruzione,
  13. previdenza sociale,
  14. legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città Metropolitane,
  15. dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale,
  16. pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno,
  17. tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e di beni culturali.

b)
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a:

  1. rapporti internazionali e con l’Unione Europea delle Regioni,
  2. commercio con l’estero,
  3. tutela e sicurezza del lavoro,
  4. istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale,
  5. professioni,
  6. ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi,
  7. tutela della salute,
  8. alimentazione,
  9. ordinamento sportivo,
  10. protezione civile,
  11. governo del territorio,
  12. porti e aeroporti civili,
  13. grandi reti di trasporto e di navigazione,
  14. ordinamento della comunicazione,
  15. produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia,
  16. previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario,
  17. valorizzazione dei beni culturali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale,
  18. enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione Europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città Metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
 Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

 

Articolo 118
così modificato dall’art. 4 della legge di riforma costituzionale del 2001

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città Metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Città Metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell’articolo 117 (immigrazione, ordine pubblico, sicurezza), e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.
Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

 

Articolo 119
così modificato dall’art. 5 della legge di riforma costituzionale del 2001

I Comuni, le Province, le Città Metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
I Comuni, le Province, le Città Metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città Metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città Metropolitane e Regioni.
I Comuni, le Province, le Città Metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E’ esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

Articolo 120
così modificato dall’art. 6 della legge di riforma costituzionale del 2001

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.
Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città Metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedano la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.  

Articolo 121
Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.
La Giunta regionale è l’organo esecutivo delle Regioni.
 Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; promulga le leggi ed i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale.

Nota: vedi anche sull’argomento gli articoli 71 (comma 1), 117 e 126 della Costituzione.

Articolo 122
Il sistema d’elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge della Repubblica.
Nessuno può appartenere contemporaneamente ad un Consiglio regionale ed a una delle Camere del Parlamento o ad un altro Consiglio regionale.
Il Consiglio elegge nel suo seno un Presidente ed un ufficio di presidenza per i propri lavori.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra i suoi componenti.

Nota: vedi anche articoli 84 (comma 2), 104 (comma 7), 135 (comma 6) della Costituzione.

Articolo 123
così modificato dall’art. 7 della legge di riforma costituzionale del 2001

Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la costituzione, ne determina la forma di governo e i princìpi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l’esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.
Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l’apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte Costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.
Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.
In ogni Regione, lo statuto disciplina il consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.

Articolo 124
abrogato dall’art. 9 della legge di riforma costituzionale del 2001

 

Articolo 125
parzialmente modificato dall’ articolo 9, comma 2, della legge
di riforma costituzionale del 2001
 viene abolita la prima parte

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l’ordinamento stabilito da legge della Repubblica.
Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

Articolo 126
Il Consiglio regionale può essere sciolto, quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, o non corrisponda all’invito del Governo di sostituire la Giunta o il Presidente, che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.
Può essere sciolto quando, per dimissioni o per impossibilità di formare una maggioranza, non sia in grado di funzionare.
Può essere altresì sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.
 Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.
Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che indìce le elezioni entro tre mesi e provvede all’ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio.
Articolo 127
così modificato dall’art. 8 della legge di riforma costituzionale del 2001

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.
La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un’altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell’atto avente valore di legge,

Articolo 128
abrogato da art. 9 comma 2 della legge riforma costituzionale del 2001 

Articolo 129
abrogato da art. 9 comma 2 della legge riforma costituzionale del 2001

Articolo 130
abrogato da art. 9 comma 2 della legge riforma costituzionale del 2001

 

Articolo 131
Sono costituite le seguenti Regioni:

  1. Piemonte - Valle d’Aosta
  2. Lombardia - Trentino Alto Adige – Veneto
  3. Friuli Venezia Giulia – Liguria
  4. Emilia Romagna – Toscana
  5. Umbria – Marche – Lazio
  6. Abruzzo – Molise – Campania
  7. Puglia - Basilicata – Calabria
  8. Sicilia - Sardegna.

Nota: Abruzzo e Molise costituivano una sola Regione. Il Molise è diventato Regione a sé stante con legge costituzionale 27/12/1963 n. 3. Vedansi pure sull’argomento gli articoli 57 (comma 3), 83 (comma 2) e 116 della Costituzione.

Articolo 132
così modificato da art. 9 della legge di riforma costituzionale del 2001

Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.
Si può, con l’approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati, espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un’altra.

Articolo 133
Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell’ambito di una Regione sono stabiliti con legge della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.
La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

TITOLO VI
Garanzie costituzionali

Sezione I
La Corte Costituzionale

Articolo 134
La Corte costituzionale giudica sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica a norma della Costituzione.

Nota: l’ultimo comma è stato così modificato dall’articolo 2 della legge costituzionale del 16/1/1989 n. 1. Vedansi anche gli articoli 76, 77, 90, 96, 127 della Costituzione.

 

Articolo 135
La Corte costituzionale è composta di quindici giudici, nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.
I Giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall’esercizio delle funzioni.
La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall’ufficio di giudice.
L’ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione, con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

Nota: l’ultimo comma è stato così modificato dall’articolo 1 della legge costituzionale del 22/11/1967 n. 2 e dall’articolo 2 della legge costituzionale 16/1/1989 n. 1. Vedansi sull’argomento anche gli articoli 55 (comma 2), 84 (comma 2) della Costituzione.

 

Articolo 136
Quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.

Articolo 137
Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie di indipendenza dei giudici della Corte.
Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione ed il funzionamento della Corte.
Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

Sezione II
Revisione della Costituzione
Leggi costituzionali

Articolo 138
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione di ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Nota: vedansi anche sull’argomento gli articoli 72 (comma 4), 73 (comma 1), 87 (commi 5 e 6), 116, 132 (comma 1), 137 (comma 1), della Costituzione e la legge costituzionale del 6/8/1993 n. 1, che ha istituito la Commissione bicamerale per le riforme istituzionali, con il compito di redigere un progetto organico di revisione costituzionale, relativo alla parte II della Costituzione, con esclusione della sezione II del titolo VI. La Commissione cessa dalle sue funzioni in caso di scioglimento di una o entrambe le Camere.

 

Articolo 139
La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

 

****

 

Articolo 10 della legge di riforma costituzionale del 2001
sino all’adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano, per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

Articolo 11 della legge di riforma costituzionale del 2001
sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della costituzione, i regolamenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e all’articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all’introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la commissione che ha svolto l’esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE
E FINALI

I
Con l’entrata in vigore della costituzione, il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.
II
Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.

III
Per la prima composizione del Senato della Repubblica, sono nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell’Assemblea Costituente che possiedono i requisiti di legge per essere senatori e che:

  1. sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee legislative,
  2. hanno fatto parte del disciolto Senato,
  3. hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all’Assemblea Costituente,
  4. sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926,
  5. hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni, in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.

   Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale.
Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina. L’accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.

IV
Per la prima elezione del Senato, il Molise è considerato come Regione a sé stante, con il numero dei senatori che compete in base alla sua popolazione.

Nota
vedansi anche gli articoli 57 e 131 della Costituzione, come modificati dalla legge costituzionale del 27 dicembre 1963 n. 3.

V
La disposizione dell’articolo 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.

VI
Entro cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione, si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei Tribunali militari.
Entro un anno dalla stessa data, si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione all’articolo 111.

VII
Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull’ordinamento giudiziario, in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme sull’ordinamento vigente.
Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell’articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all’entrata in vigore della Costituzione.

VIII
Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall’entrata in vigore della Costituzione.
Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali, restano alle province ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro l’esercizio.
Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.

IX
La Repubblica, entro tre anni dall’entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali ed alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.

X
Alla Regione del Friuli Venezia Giulia, di cui all’articolo 116, si applicano provvisoriamente de norme generali del titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l’articolo 6.

XI
Fino a cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell’elenco di cui all’articolo 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell’articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l’obbligo di sentire le popolazioni interessate.

Nota: il termine, previsto in questo articolo, è stato prorogato al 31 dicembre 1963, con legge costituzionale 18 marzo 1958 n. 1 (Gazzetta Ufficiale 1 aprile 1958 n. 79), ed entro lo stesso termine è stata istituita la Regione Molise (vedi anche l’articolo 131 della Costituzione).
XII
E’ vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.
In deroga all’articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dall’entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto ed alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.

XIII
I membri ed i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici né cariche elettive.
Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti ed ai loro discendenti maschi sono vietati l’ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale.
I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.

 

NOTA

Nel luglio 2002, con la decisione finale della Camera dei Deputati (347 voti a favore, 69 contrari e 44 astenuti), sono cessati gli effetti del primo e secondo comma della tredicesima disposizione transitoria e finale della Costituzione ed i maschi di Casa Savoia e le loro consorti, dopo più di mezzo secolo, possono ora rientrare in Italia. 

Il problema del rientro dei discendenti maschi di casa Savoia in Italia suscita da anni polemiche;
ecco alcuni dei passaggi più indicativi negli ultimi anni:
2/6/1996: alla festa della repubblica, il Capo dello Stato Scalfaro invita le camere ad affrontare il problema;

  1. 30/4/1997: il presidente del consiglio Prodi propone al governo un ddl costituzionale, per l’abrogazione della XIII norma transitoria della costituzione, che vieta l’ingresso in Italia ai Savoia maschi;
  2. 1/5/1997: in un’intervista al Tg2, Vittorio Emanuele dice di non voler chiedere scusa agli italiani per le leggi razziali firmate da suo nonno; smentisce però il giorno dopo;
  3. 11/12/1997: la camera approva il ddl;
  4. 16/3/2000: l’europarlamento respinge a Strasburgo la richiesta di far rientrare in Italia gli eredi maschi dei Savoia;
  5. 15/7/2000: in un’intervista al Tg1, Vittorio Emanuele afferma di essere pronto a giurare fedeltà alla costituzione repubblicana;
  6. 6/9/2000: l’europarlamento torna ad interessarsi dei Savoia ed ancora una volta boccia la proposta di farli rientrare in Italia, tramite un emendamento sulla libertà di circolazione in Europa;
  7. 27/1/2001: muore Maria Josè di Savoia e nel rispondere alle condoglianze del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, Vittorio Emanuele lo chiama esplicitamente “Presidente di tutti noi italiani”;
  8. 26/2/2001: il consiglio di Stato dà parere negativo al rientro, ma l’adunanza generale del 1 marzo dice che potranno rientrare quando verrà approvata una legge, che modifichi od annulli il veto posto dalla costituzione;
  9. 23/12/2001: messaggio natalizio di Vittorio Emanuele agli italiani, dove auspica che il problema dell’esilio possa finalmente essere risolto;
  10. 15/1/2002: Vittorio Emanuele precisa che non ci sarà alcun partito che si richiami a casa Savoia;
  11. 3/2/2002: Vittorio Emanuele di Savoia dichiara “mio figlio ed io, con la presente, diamo formale assicurazione circa la nostra fedeltà alla costituzione repubblicana ed al nostro Presidente della Repubblica”.  

 

XIV
I titoli nobiliari non sono riconosciuti. I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome.
L’Ordine Mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge.
La legge regola la soppressione della Consulta araldica.

XV
Con l’entrata in vigore della Costituzione, si ha per convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944 n. 151, sull’ordinamento provvisorio dello Stato.

XVI
Entro un anno dall’entrata in vigore della Costituzione, si procede alla revisione ed al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali, che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.

XVII
L’Assemblea costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio \948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.
Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l’Assemblea costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946 n. 98.
In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviano al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.
I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.
L’Assemblea costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del governo o di almeno duecento deputati.

XVIII
La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell’Assemblea costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.
Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l’anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.
La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.
La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.

 

Dato a Roma il 27/12/1947.
Firmato: Enrico De Nicola.

Controfirmano:
- Umberto Terracini (Presidente dell’Assemblea Costituente)
- Alcide De Gasperi (Presidente del Consiglio dei ministri)

Visto:
Il guardasigilli Grassi

 

NOTA
Le caratteristiche della nostra Costituzione sono le seguenti

  1. è formale, perché redatta in forma scritta,
  2. è votata, perché approvata da una assemblea eletta dagli italiani,
  3. è rigida, perché per ogni sua modifica è necessario un procedimento particolare di revisione costituzionale, di cui all’articolo 138,
  4. è sociale, perché tende ad  una maggiore uguaglianza fra i cittadini,
  5. è programmatica, perché traccia orientamenti indirizzi ed obiettivi  economici e sociali, come ad esempio l’istruzione, il  lavoro, eccetera.

 

E’ strutturata nelle seguenti parti:

  1. princìpi fondamentali  (articoli da 1 a 12),
  2. diritti e doveri dei cittadini  (articoli da 13 a 54),
  3. ordinamento della repubblica  (articoli da 55 a 139,
  4. disposizioni transitorie e finali  (18 articoli)

 

I princìpi fondamentali precisano i fini a cui tende lo Stato e pongono i confini, entro cui dovrà svolgersi la legislazione ordinaria. Disciplinano la forma dello Stato, i rapporti  con i cittadini e con i vari soggetti di diritto, i rapporti con gli enti minori, i rapporti con la Chiesa Cattolica e gli altri culti, i rapporti con l’ordinamento internazionale e la bandiera dello Stato italiano.

 

La prima parte disciplina la sfera d’azione individuale, nel quadro dell’interesse e delle esigenze collettive. Sono presi in considerazione  i diritti dei cittadini ed i relativi doveri. Vengono disciplinate non solo le libertà civili e politiche,  ma anche le libertà sociali ed economiche.

 

La seconda parte riguarda l’organizzazione dello Stato e della società politica.  Disciplina gli istituti e gli organi principali, precisandone  poteri e funzioni.

 

Le disposizioni transitorie e finali disciplinano il passaggio dal precedente “statuto albertino” al nuovo ordinamento costituzionale.

 

 

 

 

Fonte: http://www.bruzz.net/diritto/Lavori/10%20la%20Costituzione.doc

Sito web da visitare: http://www.bruzz.net/

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