Diritto della navigazione

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Diritto della navigazione

 

LA NAVIGAZIONE

regio decreto 30/3/1942 n. 327

 

 Il diritto della navigazione è il ramo del diritto che regola i rapporti scaturenti dalla navigazione marittima, interna ed aerea.
E’ disciplinato da un apposito codice approvato con il regio decreto citato, da altre numerose leggi speciali, da regolamenti e da consuetudini e, per analogia, dalle norme del diritto civile.

 

LA NAVE

Nave è qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, anche a scopo di rimorchio, di pesca, di diporto, o ad altro scopo (art. 136).

Le navi si distinguono in:

  • maggiori (iscritte nelle matricole tenute dagli uffici di compartimento marittimo)
  • minori (iscritte nei registri tenuti dagli uffici di compartimento e di circondario).

 

Sono navi maggiori quelle destinate alla navigazione in alto mare (si chiamano anche navi alturiere).
Sono navi minori quelle destinate al servizio marittimo dei porti, quelle addette alla navigazione interna e quelle destinate alla navigazione costiera (lungo le coste del continente e delle isole statali per non oltre 20 miglia, a norma dell’articolo 302 del regolamento di navigazione marittima. Alle navi minori sono equiparati i galleggianti mobili.

Gli elementi che individuano la nave sono:

  • la stazza (o tonnellaggio), alla cui determinazione provvede il “registro navale italiano”, che rilascia un apposito certificato da depositare presso l’ufficio del porto di iscrizione della nave (art.138),
  • il nome, per quanto riguarda le navi maggiori o il numero per le navi minori,
  • il luogo, dove ha sede l’ufficio di iscrizione.

 

Ogni nave è divisa in 24 carati, che sono divisibili in frazioni e la legge considera navi nazionali italiane quelle che appartengono, per una quota non inferiore a 16 carati a cittadini o ad enti pubblici italiani o a società autorizzate (art. 143); è utile ricordare che ogni caratista può liberamente vendere i propri carati, ma non li può ipotecare senza il consenso della maggioranza.

L’elemento della nazionalità è visualizzato dalla bandiera. Ogni nave deve tenere a bordo determinati obbligatori registri, quali ad esempio, per le navi maggiori, l’atto di nazionalità e il ruolo di equipaggio; per le navi minori è sufficiente la licenza.

La nave non può intraprendere la navigazione se non è in stato di navigabilità e quindi armata (cioè attrezzata) ed equipaggiata ed i necessari controlli vengono eseguiti da appositi incaricati ministeriali e del registro italiano navale, come prevedono gli articoli 164 e 165.

 

L’ARMATORE

L’imprenditore, che prende il nome di armatore, è di solito lo stesso proprietario della nave, ma può anche essere un soggetto diverso, che abbia ricevuto dal proprietario il diritto di usare la nave.

Può essere armatore anche una società di armamento. L’armatore arruola l’equipaggio e nomina il comandante della nave.

Ha la responsabilità dei fatti dell’equipaggio e delle obbligazioni contratte dal comandante, per quanto riguarda la nave e la spedizione, con eccezione per gli obblighi di assistenza e di salvataggio e per gli altri obblighi, che la legge impone al comandante quale capo della spedizione.   

 

 

IL RACCOMANDATARIO

 

E’un collaboratore dell’armatore, incaricato di curarne gli interessi nei porti di scalo ed è quindi un collaboratore a terra.
Promuove, infatti, o conclude contratti di utilizzazione della nave; provvede al carico ed allo scarico delle merci; rilascia le polizze di carico; riscuote i noli e quant’altro dovuto.
Il raccomandatario è legato all’armatore da uno speciale contratto, chiamato contratto di raccomandazione, al quale si applicano le norme del mandato con rappresentanza. Se viene preposto all’esercizio di una sede dell’impresa di navigazione, si applicano allora le norme relative all’institore.
Se il raccomandatario è un collaboratore autonomo, si applicano le norme del contratto di agenzia. La procura conferita al raccomandatario deve essere resa pubblica tramite deposito nell’ufficio del porto di residenza ed iscrizione in apposito registro.

IL COMANDANTE DELLA NAVE

 

E’ colui che è stato preposto dall’armatore al comando della nave. Al comandante della nave spetta in via esclusiva la direzione della manovra e della navigazione e per fare ciò deve essere in possesso di apposita abilitazione.
(artt.292 e 295).

Principali compiti del comandante della nave sono:

  • prima della partenza deve accertarsi di persona che la nave sia idonea al viaggio da intraprendere, bene armata,equipaggiata e ben caricata e stivata,
  • deve curare che durante il viaggio siano a bordo i prescritti documenti,
  • durante la navigazione funge da ufficiale di stato civile (può quindi celebrare matrimoni e ricevere testamenti),
  • deve provvedere ai rifornimenti di tutto quanto è necessario per una sicura e regolare navigazione ed, in caso di pericolo, deve curare la salvezza della spedizione con ogni mezzo a disposizione,
  • non può ordinare l’abbandono della nave in pericolo, se non dopo aver tentato tutti i mezzi a disposizione per salvarla; in tal caso deve abbandonare la nave per ultimo, cercando di salvare i documenti di bordo.

 

 

L’EQUIPAGGIO

 

E’ composto dal comandante, dagli ufficiali e da tutte le altre persone arruolate per il servizio della nave (art. 316).
L’equipaggio delle navi nazionali deve essere interamente composto da cittadini italiani. (art. 318).
I membri dell’equipaggio vengono assunti con un apposito contratto, che si chiama contratto di arruolamento e corrisponde al contratto di lavoro nelle altre imprese.
In caso di cessazione o risoluzione del contratto, l’arruolato ha diritto ad una indennità di anzianità ed al rimpatrio, se la cessazione o la risoluzione ha luogo in un porto diverso da quello di arruolamento (art. 363).

 

LA LOCAZIONE DI NAVE

E’ il contratto con il quale una parte si obbliga a far godere all’altra, per un dato tempo, la nave, verso un determinato corrispettivo (art. 376).

Obbligazioni del locatore:

  • deve consegnare la nave in stato di navigabilità e con i necessari documenti,
  • deve provvedere a tutte le riparazioni dovute a forza maggiore o a logorio.

Obbligazioni del conduttore:

  • usare la nave secondo le caratteristiche e gli accordi convenuti,
  • pagare il corrispettivo pattuito.

 

IL NOLEGGIO

E’ il contratto mediante il quale un armatore si obbliga, dietro pagamento di un corrispettivo, a compiere con una determinata nave uno o più viaggi prestabiliti, (articolo 384 del codice della navigazione).
Trattasi di contratto a titolo oneroso ed a prestazioni corrispettive e deve essere stipulato per iscritto, tranne le navi di piccola stazza.

Obbligazioni del noleggiante:

  • eseguire il viaggio alle condizioni stabilite dal contratto o dagli usi,
  • armare la nave, equipaggiarla e provvederla dei documenti richiesti,
  • risponde di fronte al noleggiatore dei danni derivati da difetti di navigabilità.

Obbligazioni del noleggiatore:

  • pagare il nolo,
  • nel noleggio a tempo, sostenere le spose per la provvista di combustibile, acqua e lubrificanti necessari, e di quelli inerenti all’impiego commerciale della nave (art. 387).

 

CONTRIBUZIONE

ALLE AVARIE COMUNI

 

Si dice avaria qualsiasi spesa straordinaria o danno occorso alla nave od al carico durante il viaggio.
Le avarie possono essere particolari e comuni. Sono particolari quelle dovute a forza maggiore, caso fortuito o colpa di un soggetto e vengono sopportate da colui che ne è stato colpito.
Sono avarie comuni, invece, le spese ed i danni direttamente prodotti dai provvedimenti ragionevolmente presi dal comandante o da altri in sua vece, per la salvezza della spedizione.
(art. 469)
Le spese dunque sono sopportate da tutti gli interessati alla spedizione e ciascuno di essi è tenuto a contribuirvi.
Le norme dettate dal codice della navigazione, in materia di contribuzione alle avarie comuni, sono ispirate a principi giuridici internazionali e cioè alle regole di York e di Anversa del 1924.

 

URTO DI NAVI

Nell’ipotesi che due navi vengano a collisione materiale fra di loro, si configurano le seguenti tipologie:

  • urto fortuito; se l’urto avviene in tale modo o è impossibile accertarne la causa, i danni rimangono a carico di coloro che li hanno subiti, senza alcuna possibilità di risarcimento (art. 482);
  • urto per colpa unilaterale; se l’urto avviene per colpa di una delle navi, il risarcimento è a carico di questa (art. 483);
  • urto per colpa comune; in tale caso ognuno risponde in proporzione della gravità della propria colpa e dell’entità dei danni; se si rende impossibile calcolare la proporzione, il risarcimento è dovuto in parti uguali (art. 484). Non si applica quindi il principio della responsabilità in solido prevista dall’art. 2055 del codice civile, che vale invece se si causano o morte o lesioni di persone (art. 4848).

 

ASSISTENZA E SALVATAGGIO

 

L’assistenza ad una nave in pericolo è obbligatoria, ovviamente nei limiti del possibile ed a meno che il comandante sia a conoscenza certa che l’assistenza è portata da altri, in condizioni simili a quelle in cui egli stesso potrebbe portarla (art. 489).
Se la nave in pericolo non riesce a manovrare, per gravi avarie od altro, il comandante della nave che presta soccorso deve tentarne il salvataggio e, nel caso ciò si renda impossibile, si deve attivare per salvare le persone a bordo (art. 490).
Chi ha prestato assistenza a navi o cose, od eseguito un salvataggio delle stesse, ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, al rimborso delle spese e ad un compenso (articoli 491 e 492).
Per assistenza e salvataggio di persone, invece, risarcimento spese e compenso vanno calcolati nei casi e nei limiti coperti da assicurazione (art. 493). 

 

PRIVILEGI ED IPOTECA NAVALE

Il codice della navigazione prevede privilegi sulla nave e sul nolo o sulle cose assicurate, che sono preferiti ad ogni altro privilegio generale o speciale (art. 548 codice navigazione e art. 2750 codice civile).

Sono privilegiati, quindi:

  • i crediti per spese giudiziali dovute allo Stato od eseguite nell’interesse comune dei creditori, per atti conservativi od esecutivi sulla nave,
  • i crediti derivanti dal contratto di arruolamento o di trasporto,
  • i crediti derivanti da assistenza e salvataggio, da contribuzioni ad avarie comuni o ad urto,
  • i crediti derivanti da contratti stipulati o da operazioni eseguite dal comandante, per la conservazione della nave o per la continuazione del viaggio (articoli 552 e 561).

Per quanto riguarda l’ipoteca, si applicano le disposizioni dei beni mobili registrati, mediante trascrizione nella matricola ed annotazione sull’atto di nazionalità per le navi maggiori, oppure mediante trascrizione nel registro di iscrizione per le navi minori.
Se l’ipoteca riguarda, invece, una nave in costruzione, viene resa pubblica tramite trascrizione nel registro delle navi in costruzione.
Ricordiamo che la legge ammette di iscrivere su una nave solamente l’ipoteca volontaria, con atto pubblico o scrittura privata (art. 565).

L’ASSICURAZIONE MARITTIMA

 

L’assicurazione contro i rischi della navigazione è in sostanza un tipo particolare di assicurazione contro i danni e si applicano quindi le norme del codice civile, salvo alcune particolarità previste dal codice della navigazione.
L’assicurazione può riguardare la nave, le merci, i profitti sperati sulle merci ed il nolo.
L’assicurazione dei profitti sperati sulle merci copre il maggior valore commerciale che si prevede possano avere le merci al loro arrivo a destinazione, dedotte ovviamente le spese di trasporto e della stessa assicurazione (art. 518). L’assicurazione può essere calcolata per un tempo determinato o per un singolo viaggio.
Le regole per l’assicurazione sono piuttosto severe e pesanti per la compagnia di assicurazione, che risponde anche per tempesta, naufragio, investimento, urto, esplosione, incendio, pirateria e saccheggio (art. 521).
L’assicurato, in casi gravi e specificamente previsti, può decidere di abbandonare la cosa; in tale caso ha diritto all’indennità per perdita totale e la proprietà della cosa abbandonata, con ogni inerente diritto sulla stessa o derivanti dalla stessa passano all’assicuratore (arte. 540 / 546). 

 

L’AEROMOBILE

Per aeromobile (art. 743) si intende ogni macchina atta al trasporto per aria di persone o cose da un luogo ad un altro. Anche la navigazione aerea è regolata dal codice della navigazione e vi si applicano numerose norme di quella marittima.

Gli aeromobili si distinguono in:

  • aeromobili di Stato e quindi quelli militari e quelli destinati alla polizia, alla                                 dogana e ad altri servizi pubblici (art. 744),
  • aeromobili privati   e quindi quelli da trasporto, da lavoro e da turismo.

Gli aeromobili sono considerati beni mobili registrati, poiché devono essere iscritti nel registro aeronautico nazionale.
Ogni aereo deve avere una marca di immatricolazione e la nazionalità. L’iscrizione avviene presentando un certificato di navigabilità, rilasciato dal registro aeronautico italiano, dopodiché l’aereo è munito di un certificato di immatricolazione.
Ogni atto, che trasferisce, costituisce o estingue la proprietà o altro diritto reale dell’aeromobile, deve essere fatto per iscritto, a pena di nullità, e poi trascritto nel registro aeronautico nazionale ed annotato sul certificato di immatricolazione (art. 864  e 865).

 

L’IMPRESA DI NAVIGAZIONE AEREA

L’imprenditore, che prende il nome di “esercente”, è colui che assume l’esercizio di un aeromobile ed è responsabile dei fatti dell’equipaggio e delle obbligazioni contratte dal comandante, per quanto riguarda l’aeromobile e la spedizione (articolo 878 del codice della navigazione).

Principali collaboratori dell’esercente sono i seguenti:

  • il caposcalo, che rappresenta l’esercente per tutto ciò che riguarda                         l’esercizio dell’impresa nell’ambito dell’aeroporto (art. 880),
  • il comandante dell’aeromobile, che ha la direzione della manovra e della                                                      navigazione ed è scelto dall’esercente (art.                                                      883 e 884),
  • l’equipaggio, assunto con contratto di lavoro, regolato più o meno come                        quello del contratto di arruolamento per il personale                        marittimo (art. 895).

 

I CONTRATTI

DELL’IMPRESA DI NAVIGAZIONE AEREA

 

Anche al trasporto aereo si applicano generalmente le norme relative al trasporto marittimo ed i contratti tipici dell’impresa di navigazione aerea sono gli stessi dell’impresa marittima e cioè i contratti di utilizzazione dell’aeromobile, che sono la locazione, il noleggio ed il trasporto aereo. Idem per l’assicurazione aerea.
Vedasi pertanto quanto espresso, in altre pagine del volume, nei contratti citati di trasporto e locazione.

ALTRE OBBLIGAZIONI

RELATIVE ALL’ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE AEREA

 

Si applicano le norme che regolano l’urto fra navi, in caso di urto fra aeromobili in volo o fra un aeromobile in volo ed una nave in movimento, anche se i danni sono dovuti a spostamento d’aria.
L’esercente è responsabile, inoltre, dei danni cagionati a persone ed a beni sulla superficie dell’aeromobile, anche per causa di forza maggiore, salvo i danni provocati da estranei o per colpa del danneggiato (art. 965).
Anche per l’assistenza ed il salvataggio si applicano, in quanto compatibili, le norme sopra citate per quanto riguarda le navi.
Sostanzialmente simili sono pure le norme esaminate sopra, per ciò che attiene i privilegi e le ipoteche, che vanno sempre rese pubbliche, trascrivendole nel registro aeronautico nazionale e con annotazione sul certificato di immatricolazione.

 

LA NAUTICA DA DIPORTO

La nautica da diporto ha trovato la propria disciplina con il Codice varato tramite il decreto legislativo 171 del 18 luglio 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 2005. Sono 67 articoli, più 16 allegati e le tabelle che accompagnano il testo.
Il Testo unico, commissionato al Governo dalla legge delega 172/2003, riorganizza una serie di disposizioni contenute in varie leggi e decreti e ne tenta l’armonizzazione con la normativa europea (direttiva 2003/44 sulle emissioni acustiche e dei gas di scarico).
Il riferimento principale, prima del varo di questo nuovo codice, è sempre stato il codice della navigazione commerciale, al quale ora il diporto farà riferimento solo in via secondaria, quando si dovranno affrontare problemi non risolvibili sfogliando il nuovo testo unico.
Rimane il problema che il Codice non è autosufficiente, perché una buona parte delle materie deve essere disciplinata da uno o più regolamenti che il Ministero delle Infrastrutture dovrà mettere a punto.
Il provvedimento si ispira a criteri di semplificazione e snellimento di tutte le procedure, in particolare di quelle relative alla progettazione, costruzione e commercializzazione di imbarcazioni ed unità da diporto nel rispetto delle norme comunitarie e con particolare attenzione ai livelli di sicurezza.
Meno burocrazia anche per quanto riguarda il regime amministrativo delle imbarcazioni e le attività commerciali legate alla nautica da diporto (noleggio ed attività di mediazione).
Nel testo, inoltre, è contenuta la revisione della disciplina delle patenti nautiche e delle relative procedure di rilascio, revisione anch’essa improntata a criteri di semplificazione e snellimento burocratico, in modo da incentivare i cittadini a conseguire i titoli abilitativi; sono anche previste particolari iniziative di formazione scolastica in materia di cultura marinara.
Il Codice reca, infine, la revisione della disciplina sanzionatoria, con un sistema, spiega una nota della presidenza del Consiglio dei ministri, più aderente alle reali esigenze della navigazione da diporto e della relativa sicurezza.

 

In sintesi
le principali novità
 introdotte dal nuovo Codice

revisione della disciplina delle patenti nautiche e delle relative procedure di rilascio.

al via lo sportello telematico del diportista, con l’obiettivo di velocizzare le pratiche.

meno burocrazia anche per quanto riguarda il regime amministrativo delle imbarcazioni e le attività commerciali legate alla nautica da diporto (noleggio ed attività di mediazione).

disco verde all’eliminazione del certificato d’uso del motore.

specificazioni nella classificazione delle unità da diporto (senza modifica delle categorie: natanti, imbarcazioni e navi da diporto).

revisione della disciplina sanzionatoria, con un sistema adeguato alle reali esigenze della navigazione da diporto e della relativa sicurezza.

Fonte: http://www.bruzz.net/diritto/Lavori/LA%20NAVIGAZIONE.doc

Sito web da visitare: http://www.bruzz.net/

Autore del testo: non indicato nel documento di origine

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