Diritto pubblico di internet appunti

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I riassunti , gli appunti i testi contenuti nel nostro sito sono messi a disposizione gratuitamente con finalità illustrative didattiche, scientifiche, a carattere sociale, civile e culturale a tutti i possibili interessati secondo il concetto del fair use e con l' obiettivo del rispetto della direttiva europea 2001/29/CE e dell' art. 70 della legge 633/1941 sul diritto d'autore

 

 

Le informazioni di medicina e salute contenute nel sito sono di natura generale ed a scopo puramente divulgativo e per questo motivo non possono sostituire in alcun caso il consiglio di un medico (ovvero un soggetto abilitato legalmente alla professione).

 

 

 

 

Diritto pubblico di internet appunti

 

IL DIRITTO D’AUTORE E INTERNET

Leggi di riferimento

  • art. 2575 e seg. c.c.
  • L. 633/41
  • L. 248/2000
  • 2001/29 - Direttiva sul Diritto d'Autore e diritti connessi nella Società dell'Informazione

 

“Tutte le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o l'espressione, formano oggetto del diritto d'autore (art. 2575 c.c.).“

La legge speciale 22 aprile 1941, n. 633 istituisce la tutela delle opere dell’ingegno di carattere creativo, che appartengano alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro, al cinema. La tutela consiste in una serie di diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera (diritti patrimoniali dell'autore) e di diritti morali a tutela della personalità dell'autore, che nel loro complesso costituiscono il "diritto d'autore".

Il diritto d'autore si acquista originariamente con la creazione dell'opera (tranne i casi specifici in cui questa creazione sia avvenuta nell'ambito di un contratto di prestazione d'opera), quindi l'opera appartiene, come primo titolare, a chi ne è l'autore (art. 2576 c.c.). Egli ha il diritto di disporne per ciò che attine l'utilizzazione economica (non per la paternità, intesa come il diritto morale ad essere indicato quale autore dell'opera, che deve invece essere sempre riconosciuto al solo autore).

Un esempio molto comune è quello che lega uno scrittore al suo editore. Lo scrittore è l'autore dell'opera letteraria, per meglio promuovere e distribuire l'opera, cede i propri diritti di utilizzazione economica ad un editore in cambio, normalmente, di una percentuale sugli incassi della vendita del libro. Anche se dovesse cedere tutti i diritti di utilizzazione economica, nessuno potrebbe togliergli il diritto ad essere riconosciuto quale padre dell'opera.

I diritti morali sono assicurati dalla legge a difesa della personalità dell’autore e si conservano anche dopo la cessione dei diritti di utilizzazione economica. Essi non sono soggetti a termini legali di tutela.

I principali diritti morali sono:

  • il diritto alla paternità dell’opera (cioè il diritto di rivendicare la propria qualità di autore dell’opera) possono poi essere acquistati, alienati o trasmessi in tutte le forme e modi consentiti dalla legge;
  • il diritto all’integrità dell’opera (cioè il diritto di opporsi a qualsiasi deformazione o modifica dell’opera che possa danneggiare la reputazione dell’autore);
  • il diritto di pubblicazione (cioè il diritto di decidere se pubblicare o meno l’opera).

 

I principali diritti di utilizzazione economica dell'opera sono:

  • diritto di riproduzione: cioè il diritto di effettuare la moltiplicazione in copie dell’opera con qualsiasi mezzo;
  • diritto di esecuzione, rappresentazione, recitazione o lettura pubblica dell'opera: cioè il diritto di presentare l’opera al pubblico nelle varie forme di comunicazione sopra specificate;
  • diritto di diffusione: cioè il diritto di effettuare la diffusione dell’opera a distanza (mediante radio, televisione, via satellite o via cavo, su reti telematiche, ecc.);
  • diritto di distribuzione, cioè il diritto di porre in commercio l’opera;
  • diritto di elaborazione, cioè il diritto di apportare modifiche all’opera originale , di trasformarla, adattarla, ridurla ecc..

 

Tutti questi diritti permettono all’autore di autorizzare o meno l’utilizzo della sua opera e trarne i benefici economici.

Quando nasce il diritto d’autore non ci sono delle formalità amministrative da seguire per ottenere il riconoscimento dei diritti d’ autore sull’opera. Il diritto d’autore nasce automaticamente con la creazione dell’opera.

I diritti di utilizzazione economica durano per tutta la vita dell’autore e fino a 70 anni dopo la sua morte. Trascorso tale periodo l’opera cade in pubblico dominio. Nel caso di opere in collaborazione il termine si calcola con riferimento al coautore che muore per ultimo.

L’opera caduta in pubblico dominio è liberamente utilizzabile senza autorizzazione e senza dover corrispondere compensi per diritto d’autore. Ciò purché si tratti dell’opera originale e non di una sua elaborazione protetta.

I “diritti connessi” al diritto d’ autore sono quei diritti che la legge riconosce non all’autore di un‘opera, ma ad altri soggetti comunque collegati o affini, con forme di tutela più debole rispetto al diritto d’autore, sono poi riconosciuti agli autori (o agli editori) in relazione a creazioni che non costituiscono vere e proprie “opere dell’ingegno”: è il caso dei diritti sulle fotografie, sui bozzetti di scene teatrali, sulle edizioni critiche di opere di dominio pubblico, sugli inediti pubblicati dopo la scadenza del termine di tutela del diritto d’ autore ecc.

L'apposizione sull'opera del simbolo ©, seguito dal nome dell'autore e/o di chi ha il diritto di sfruttamento dell'opera e dall'anno di creazione, può essere comunque utile per indicare l'intenzione dell'autore di rivendicare la paternità dell'opera e come deterrente contro eventuali violazioni di diritti.

Il diritto d’autore e internet

Lo sviluppo su Internet di nuove tecnologie digitali, il diffondersi di siti che introducono sistemi di commercializzazione alternativi ai tradizionali canali di vendita, le potenzialità offerte dallo sviluppo dell'e-commerce nei prossimi anni, sollevano importanti problematiche di ordine giuridico, legislativo e commerciale. Per quanto riguarda la diffusione e il commercio della musica su Internet, l’affermarsi di tecnologie, come ad esempio l’MP3, che consentono lo scaricamento (download) di un numero notevole di file musicali sulla memoria dei nuovi lettori portatili o su un supporto tradizionale (come il CD) e lo sviluppo di un vero e proprio commercio dei brani on line, ha provocato in tutto il mondo il diffondersi di attività al limite della legalità.

La vendita o, più in generale, la diffusione di file musicali attraverso Internet senza il consenso degli autori e degli editori, o comunque delle società che ne amministrano i diritti, o di altri titolari di diritti (produttori, artisti, ecc.) avviene in alcuni casi in buona fede, in altri con l'espressa intenzione di violare le norme relative al diritto d'autore oppure con assoluto disinteresse circa la loro esistenza.

L’opera dell’ingegno, come ogni prodotto, nasce a seguito di un impegno creativo, realizzativo e produttivo: ha, quindi, un costo e produce un bene dotato di un valore morale, giuridico ed economico degno di tutela.
L’approvazione, in ambito comunitario, della Direttiva sul Diritto d'Autore e diritti connessi nella Società dell'Informazione (2001/29) é un atto legislativo a cui i vari Governi nazionali devono adeguarsi per riaffermare il principio del diritto d’autore anche nell’ambito delle nuove realtà tecnologiche.
Il problema, comunque, non è tanto quello della interdizione dell'uso della musica in rete, perché ciò si tradurrebbe in una forma di anacronistico proibizionismo, quanto quello di intervenire in modo che l'inevitabile diffusione delle tecnologie non rechi danno all'esercizio del diritto d'autore.
L’interesse comune dovrebbe essere quello di realizzare un ampio "sistema autorizzativo" in grado di "gestire" e contribuire allo sviluppo della rete, comprendente anche la corresponsione dei diritti economici relativi ai beni utilizzati.

Tutela delle opere

Veniamo ad analizzare nel dettaglio la tutela delle opere a seconda della loro natura:

Testi, scritti, articoli, e-mail

Ogni forma di testo, anche breve, è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore e non può essere copiata, riprodotta (anche in altri formati o su supporti diversi), né tantomeno è possibile appropriarsi della sua paternità. L'unica eccezione prevista dalla legge (art. 70 l. 633/41) è quella di consentire il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o parti di opere letterarie (ma non l'intera opera, o una parte compiuta di essa) a scopo di studio, discussione, documentazione o insegnamento, purché vengano citati l'autore e la fonte, e non si agisca a scopo di lucro, sempre che tali citazioni non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera stessa. Solo in questa particolare ipotesi si può agire senza il consenso dell'autore.

Qualsiasi testo originale, che abbia il carattere minimo di creatività è dunque protetto di diritto, senza bisogno di particolari adempimenti o avvertenze, pure se espresso in forma orale (ad es. la fonoregistrazione di un'opera di teatro).

Nessun limite di legge sussiste invece per la riproduzione di testi di autori morti da oltre settant'anni.

Si deve comunque considerare che pure gli scritti dal carattere non specificatamente creativo (ma divulgativo, comunicativo, informativo), che vengono trasmessi attraverso la rete, beneficiano di tutela giuridica. È il caso ad esempio delle E-MAIL, che, rappresentando una forma di corrispondenza, sono sottoposte al divieto di rivelazione, violazione, sottrazione, soppressione previsto dagli artt. 616 e 618 del codice penale.

Dal 2000, in base alla legge 248, tutti i testi che vengono pubblicati su internet sono automaticamente ricoperti dal diritto d’autore. Gli utenti del web dovrebbero perciò tenere presenti questi punti:
1. Copiare un testo scritto da un altro autore, senza indicarne il nome, è considerato plagio. L’autore “derubato” può rivolgersi alle autorità, in caso non riesca a trovare un accordo con il suo interlocutore.
2. E’ consigliabile, quando si pubblica un testo su internet, indicare il nome dell’autore e il copyright con data. Non sono necessari, ma possono evitare spiacevoli conseguenze.
3. Quando ci troviamo nella necessità di citare un brano protetto da copyright, è sempre bene indicarne l’autore e, ove possibile, ottenerne il permesso.
Va da sé che l’entità del plagio dipende anche dalla porzione di testo ripreso: ben pochi accetteranno che riportiate pagine intere, anche se la fonte viene regolarmente indicata.
Infine, ricordate che il miglior metodo per risolvere questioni legate al copyright è il buonsenso. La maggior parte dei plagi che avvengono su internet sono dovuti più ad ignoranza o a dimenticanza che ad una reale volontà di “furto”. Tali situazioni possono essere risolte anche senza ricorrere alle vie legali.

Musica, mp3, midi files, testi delle canzoni, opere cinematografiche, filmati 

Grande interesse hanno argomenti come la legittimità della distribuzione gratuita di musica via Interenet. In realtà, la distribuzione e lo scambio di materiale musicale che avviene tra utenti della rete (in genere sotto forma di file MP3) è da considerarsi chiaramente illegittima se non espressamente autorizzata dall'autore o da chi detiene i diritti economici dell'opera. E di recente sono stati assai numerosi gli interventi, anche a livello internazionale, volti ad arginare il fenomeno della cosiddetta pirateria musicale.
Un caso particolare è rappresentato dai files MIDI, spesso utilizzati come basi o sottofondi musicali di molti siti Web. Trattandosi di elaborazioni dell'opera originaria, esse devono comunque essere autorizzate dall'autore del brano stesso o da chi ne detiene i diritti di utilizzazione economica. Pertanto, a volere legittimamente utilizzare i midi-files, bisogna essere certi che colui che li ha realizzati sia stato a ciò espressamente autorizzato dal compositore o dall'editore.
Relativamente ai TESTI DELLE CANZONI, vale quanto già riferito per le opere testuali in generale. Essi non possono essere riprodotti integralmente, salva espressa autorizzazione dei titolari dei diritti economici.
I limiti ora riferiti non sussistono per la riproduzione di musica di autori morti da oltre settant'anni, salvi comunque i diritti dovuti a chi ha eseguito e prodotto la registrazione, comunque da remunerare.
Le OPERE CINEMATOGRAFICHE e i FILMATI godono pure di un'analoga tutela. È solo da precisare che, trattandosi assai spesso di opere collettive (realizzate cioè congiuntamente da più partecipanti: regista, sceneggiatore, compositore della colonna sonora, etc.), la loro tutela si estende sino al trascorrere del settantesimo anno dalla morte dell'ultimo dei coautori.

Immagini: Fotografie, foto artistiche, ritratti 

I meccanismi di tutela riguardanti i testi valgono, più o meno, anche per le immagini diffuse sulla rete. La questione è però leggermente più complicata: vi sono immagini talmente diffuse e comuni da essere prive di copyright (se non in teoria, di certo in pratica). Questo tipo di immagini trova largo uso nei siti internet, in forma di icone o di piccoli abbellimenti. Un esempio celebre è quello del cartello di lavori stradali utilizzato in combinazione con la scritta “sito in costruzione”. Questa icona ha avuto un successo enorme, tanto che ormai è considerata banale e ripetitiva.
Ma in che modo gli utenti di internet devono regolarsi riguardo ad immagini originali che si desideri riprodurre? La prima regola da seguire è di controllare se, sul sito da cui si sta prelevando l’oggetto in questione, compaiono indicazioni sull’autore e il copyright della foto. Generalmente gli artisti (sia fotografi che disegnatori) che pubblicano le proprie immagini su internet ne specificano sempre la paternità e la data di produzione. Se tali informazioni mancano, è molto probabile che l’autore renda libero l’uso dell’immagine da parte di altri utenti. Ciò non significa, è ovvio, che essa non sia protetta da copyright, sempre che l’autore ne possa dimostrare la paternità.
Per evitare sorprese sgradevoli, è comunque sempre meglio inviare una mail al proprietario del sito chiedendo il permesso di riutilizzare l’immagine.

La domanda che normalmente si pone chiunque voglia costruire un proprio sito ma anche, più semplicemente, chi intende conservare le foto nel proprio computer ed al massimo diffonderle fra gli amici, è la seguente: "è possibile utilizzare liberamente queste immagini?".
Come è noto copiare sul proprio PC un’immagine da un sito (nonché l’intera pagina web) è cosa realizzabile in un istante. Inoltre la copia è assolutamente identica all’originale. Essa infatti, essendo il risultato ultimo di una serie di informazioni in bit, può essere riprodotta come identica nel momento in cui è possibile acquisire e riprodurre tali informazioni digitali.
È legale, pertanto, duplicare una foto trovata su un sito ed utilizzarla nuovamente?

Bisogna in questo caso distinguere se le fotografie hanno o meno un carattere artistico.

Preliminarmente è necessario comprendere entro che termini un’immagine è dalla legge considerata una ‘fotografia’ e pertanto disciplinata dagli articoli della legge. La nozione che l’art. 87 individua è la seguente:

Sono considerate fotografie ai fini dell’applicazione delle disposizioni di questo capo, le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell’arte figurativa ed i fotogrammi delle pellicole cinematografiche. Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili.

Nel caso si tratti di semplici opere fotografiche, al fotografo spettano i diritti esclusivi di riproduzione, diffusione e spaccio (art. 88 l. 633/41), salvo il caso che l'opera sia stata commissionata in seno ad un contratto di lavoro (in tal caso degli stessi diritti sarà titolare il datore di lavoro). La tutela dura venti anni dalla data di realizzazione della fotografia.

Al fotografo che ha effettuato la foto spettano alcuni diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’opera che l’art. 88 elenca come:

  • Diritto esclusivo di riproduzione
  • Diritto esclusivo di diffusione e spaccio

Tuttavia, per la legislazione italiana vale anche un altro principio, in questo caso piuttosto favorevole alla diffusione delle opere fotografiche. L'art. 90 della l. 633/41 infatti prescrive che ogni esemplare della foto deve contenere:

  • il nome di chi detiene i diritti di utilizzazione economica (fotografo, datori di lavoro o committente);
  • l'indicazione dell’anno di produzione della fotografia, e - se la foto riproduce un'opera d'arte -;
  • il nome dell’autore dell’opera d’arte fotografata.

In caso di mancanza di tali informazioni, la riproduzione delle foto non si considera abusiva sempre che il fotografo (o il suo datore di lavoro) non provino la malafede di chi le ha riprodotte.

Per quanto riguarda, pertanto, l’utilizzazione su Internet di immagini fotografiche trovate in altri siti possiamo provvisoriamente tracciare una prima indicazione: laddove esse contengano le indicazioni suddette è possibile la loro utilizzazione in altri siti nel caso in cui si sia ottenuta l’autorizzazione del fotografo oppure del datore di lavoro o del committente secondo i casi poc’anzi analizzati. Se tali indicazioni non sono presenti – come sovente avviene - tale obbligo non sussiste e la riproduzione può avvenire senza problemi. L’unico problema può sorgere nel caso nel quale il vero autore dimostri la mala fede dell’utilizzatore e dunque la sua consapevolezza in merito alla provenienza della fotografie nonostante la mancanza delle predette indicazioni.

L’art. 91 inoltre riporta altri casi in cui la riproduzione è lecita (salvo pagamento di equo compenso al fotografo, se è noto). È difatti lecita se viene inserita in antologie di uso scolastico o in opere scientifiche o didattiche. A questo proposito si può supporre che se si costruisce un sito con i fini suddetti si gode di quest’ulteriore libertà di riproduzione.

Inoltre laddove le foto siano state pubblicate su giornali o altri periodici (del tutto legittimo è ritenere inclusi anche i periodici ed i giornali on line), ed esse concernano persone, fatti d’attualità od aventi comunque pubblico interesse, la riproduzione anche in questo caso è lecita dietro il pagamento al fotografo – sempre che sia noto e la foto porti le indicazioni di cui all’art. 90.

Il diritto esclusivo sulle fotografie – in base all’art. 92 – dura vent’anni dalla produzione della fotografia, cioè dal momento in cui è stata scattata.

Le foto artistiche, invece, in base all’art. 2 della Convenzione di Berna del 9.9.1886 (aggiornata dalla convenzione di Bruxelles del 26.6.1948 e recepita nel nostro ordinamento con la l.16.2.1953, n. 247), vengono considerate alla stregua di normali opere dell'ingegno e la loro tutela non è subordinata ad alcuna formalità (quale appunto l'indicazione del titolare dei diritti e dell'anno di realizzazione). Non solo, pure la durata della tutela si estende sino al settantesimo anno successivo alla morte dell’autore, e non al ventennio dalla realizzazione.

Il problema, in questo caso, sarà di individuare preventivamente quali siano le caratteristiche che permettono ad una fotografia di essere qualificata come "artistica", poichè tale individuazione è lasciata, dalla legge, al solo prudente apprezzamento dell'interprete (il giudice) in caso di contestazione.

Per i ritratti fotografici, infine, la legge impone, a chiunque vuole esporre, riprodurre o mettere in commercio la fotografia rappresentante l'immagine di una persona, di ottenere preventivamente il consenso di questa (art. 96 l. 633/41). Il consenso non è necessario se la persona è di particolare notorietà o se è fotografata in virtù di qualche ufficio pubblico che ricopre, o per ragioni di giustizia o di polizia, oppure per scopi scientifici, didattici, culturali, o ancora se la riproduzione è legata a fatti, avvenimenti, cerimonie di pubblico interesse o che comunque si sono svolte in pubblico (art. 97 l. 633/41), salvo che l’esposizione o la messa in commercio arrechino pregiudizio alla reputazione ed al decoro della persona ritratta. Se viene ritratto un personaggio pubblico, tuttavia, la sua immagine non può essere utilizzata - senza la necessaria autorizzazione - per fini diversi dal dare notizie o informazioni su tale personaggio.

Inoltre è da sottolineare che seppure il soggetto ritratto è un personaggio pubblico la sua immagine non può essere utilizzata, senza la necessaria autorizzazione, per fini diversi dal dare notizie od informazioni su tale personaggio (Cass. I, 6 febbraio 1993, n. 1503; Cass. Civ,. sez. I, 2 maggio 1991, n. 4785). Cioè in sostanza, volendo fare un esempio pratico non lontano dalla realtà di molte pagine web - specie di fattura artigianale -, non è possibile utilizzare immagini di calciatori, modelle, attori, politici, per propagandare o pubblicizzare prodotti o servizi, in maniera diretta od indiretta.

In conclusione, per l'ordinamento italiano, è permesso l'utilizzo di opere fotografiche che non abbiano il carattere di foto artistiche se esse non riportano le indicazioni del nome del fotografo, del detentore dei diritti e dell'anno di produzione, o comunque trascorso un ventennio dalla loro produzione. Pure le foto che rappresentano personaggi notori possono essere pubblicate liberamente se ciò è fatto al fine di fornire informazioni o notizie sulla persona ritratta.

Programmi informatici, software, codici, layout

Come per le altre opere dell'ingegno anche la produzione di software e codici informatici è tutelata dal diritto d'autore.
La violazione delle norme sul diritto d'autore comporta sanzioni anche penali e di particolare gravità, soprattutto se chi utilizza illegittimamente l'opera altrui lo fa con fini di lucro.

 

La SIAE

La SIAE ha previsto una licenza sperimentale per le opere messe a disposizione gratuitamente su Intenet.
Fonte SIAE:
La funzione istituzionale della SIAE consiste nell’attività di intermediazione per la gestione dei diritti d’autore. La SIAE concede, quindi, le autorizzazioni per l’utilizzazione delle opere protette, riscuote i compensi per diritto d’autore e ripartisce i proventi che ne derivano. Svolge la propria attività in Italia, servendosi dei propri uffici e, all’estero, attraverso le Società d’autori straniere con le quali ha stipulato accordi di rappresentanza.
Non è obbligatorio aderire alla SIAE. L’adesione alla SIAE è libera e volontaria. L’autore può teoricamente decidere di curare direttamente i rapporti con gli utilizzatori per tutelare i propri diritti, ma di fatto l’intermediazione di una organizzazione specializzata e capillare è indispensabile.
In Italia, l’attività di intermediazione è riservata dalla legge alla SIAE in via esclusiva. L’ autore può comunque scegliere di aderire ad altre Società di autori di Paesi stranieri.

La SIAE per tutelare il diritto d’autore e per disciplinare l’uso da parte dei siti Internet italiani delle opere delle arti visive da lei amministrate, ha preparato una Licenza Sperimentale.
La licenza è destinata ai responsabili editoriali (content provider) dei siti e copre la riproduzione (uploading) delle opere amministrate dalla SIAE nella banca dati dell’Internet Service Provider (ISP) e la loro diffusione attraverso reti telematiche, a condizione che le opere siano messe gratuitamente a disposizione del pubblico.
La licenza, come in tutti i casi in cui sono utilizzate opere protette, deve essere rilasciata dalla SIAE prima che abbia luogo l’immissione in rete delle opere.
Trattandosi degli elementi principali cui far riferimento per la determinazione dei compensi dovuti, sarà bene fornire, all’atto della richiesta della licenza, che potrete indirizzare alla Sezione OLAF, l’elenco delle opere (e dei rispettivi autori) che intendete utilizzare ed il numero di mesi per il quale prevedete di mantenerle.
Le condizioni economiche per il rilascio dell’autorizzazione tengono conto delle caratteristiche del sito e prevedono particolari riduzioni sull’ammontare dei compensi dovuti per operazioni con valenza culturale e promozionale.

Punti da sottolineare

  • La progettazione o realizzazione di un sito web può essere protetta dalle imitazioni.
  • Il testo, la grafica, e in generale il contenuto di un sito web sono proteggibili se rispondono ai requisiti della legge sul diritto d'autore.
  • Nel caso in cui la tutela sia applicabile ad un sito, le condizioni sono le stesse che per qualsiasi altra opera protetta da diritto d'autore .
  • Su Internet tutto è tutelato da copyright, a meno che l'autore non indichi chiaramente il contrario e anzi vi inviti a diffondere il più possibile i suoi testi (e le sue immagini). Quindi non si possono impunemente copiare nemmeno i messaggi di posta elettronica.
  • Ogni opera creativa, e quindi anche i testi su Internet, è automaticamente protetta da copyright per il solo fatto di essere stata creata e quindi di esistere.
  • Copiare i testi è un reato.
  • L'indicazione del copyright, completa di nome dell'autore e della data, rafforza ed esplicita meglio la protezione del testo, ma anche se non c'è, non potete copiare nulla.
  • Se volete riprodurre un testo, citare la fonte non basta. Chiedete sempre il permesso all'autore. Fatelo per iscritto e conservate il messaggio. Lo stesso vale per chi concede il permesso di riproduzione.
  • Se tenete particolarmente al controllo dei vostri testi, dedicate una pagina del sito proprio al copyright e scrivete chiaramente i termini e i limiti della riproduzione.
  • Se non volete riprodurre intere pagine, ma solo dei passaggi, potete farlo, purché citiate autore e fonte e lo facciate a scopo di studio e documentazione e non a scopo commerciale
  • L’utilizzazione di opere delle arti visive su Internet non è libera e la riproduzione e diffusione su reti telematiche dell’opera devono essere autorizzate dagli autori.
  • La riproduzione di un’opera su Internet è libera solo quando l’opera è caduta in pubblico dominio, vale a dire quando sono trascorsi i termini di tutela previsti dalla legge (attualmente l’opera è tutelata per tutta la vita dell’autore e fino a 70 anni dopo la sua morte).
  • Per sapere se un’opera è ancora tutelata ci si può rivolgere alla SIAE - Sezione OLAF Settore Arti Visive.
  • Prima di riprodurre opere delle arti visive su Internet è indispensabile chiedere ed ottenere l’autorizzazione dell’autore.
  • Per riprodurre e diffondere su Internet esclusivamente opere di propria creazione utilizzate a fini promozionali, non è previsto il rilascio di alcuna licenza SIAE.

 

Fonte: http://www.milano.ana.it/download/cia/Diritto_autore_e_internet.doc

Sito web da visitare: http://www.milano.ana.it/

Autore del testo: non indicato nel documento di origine

Il testo è di proprietà dei rispettivi autori che ringraziamo per l'opportunità che ci danno di far conoscere gratuitamente i loro testi per finalità illustrative e didattiche. Se siete gli autori del testo e siete interessati a richiedere la rimozione del testo o l'inserimento di altre informazioni inviateci un e-mail dopo le opportune verifiche soddisferemo la vostra richiesta nel più breve tempo possibile.

 

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