Successione

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Successione

Bibliografia: Codice Civile, Le Basi del diritto per geometri, Il manuale Cremonese del Geometra, Corso di economia ed Estimo.
GENERALITÀ

La successione per causa di morte è relativa al trasferimento dei beni intestati al “de cuius” (il defunto) a persone fisiche viventi o persone giuridiche.

La successione può essere di due specie:

  • A titolo UNIVERSALE, quando gli aventi diritto (cioè gli eredi) subentrano nella totalità dei beni, assumendone le attività e le passività.
  • A titolo PARTICOLARE, quando gli aventi diritto (cioè i legati) subentrano nella successione senza assumere alcun obbligo inerente ai beni trasferiti.

La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto (art. 456 c.c.).

La delazione (o devoluzione) è la destinazione di una somma o di un bene ad un determinato uso, in questo caso i beni del defunto sono destinati alla successione.
La vocazione è l’indicazione di colui che è chiamato a succedere, quindi la chiamata dei successori;  vocazione e delazione sono due aspetti dello stesso fenomeno, ossia l’apertura della successione.

Sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell’apertura della successione; salvo prova contraria, si presume concepito al tempo della successione chi è nato entro i trecento giorni dalla morte del de cuius (art. 462 c.c.).

È escluso dalla successione perché considerato indegno (art. 463 c.c.) chi ha compiuto gravi reati contro il testatore o i suoi parenti, anche se solo tentati (omicidio, calunnia, falsa testimonianza);
Oppure ha, o ha cercato, di falsificare, distruggere, sottrarre, modificare il testamento con l’inganno o la violenza.

Per poter tornare a succedere occorre la riabilitazione da parte del testatore (espressa oppure tacita, mediante la citazione nel testamento dell’indegno, anche se la sua indegnità è nota).

Il diritto di accettare l’eredità si prescrive entro dieci anni e ha effetto retroattivo fino al momento dell’apertura della successione.
L’accettazione dell’eredità può essere espressa, quando il chiamato all’eredità ha dichiarato di accettarla (art. 475 c.c.), oppure può essere tacita, se il chiamato all’eredità si comporta da erede, esercitando il possesso dei beni per almeno tre mesi o vendendo il bene ereditato.
L’eredità può essere accettata puramente e semplicemente oppure con il beneficio d’inventario (art.470 c.c.), il suo effetto è quello di tenere separato il patrimonio del defunto da quello dell’erede. Conseguentemente, l’erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari oltre il valore dei beni che ha ricevuto.
Questo tipo di accettazione è obbligatoria per le persone giuridiche (escluse le società commerciali) e per gli incapaci.
È necessario un inventario dei beni ereditari entro 3 mesi, lo stesso termine per poter chiedere la separazione dei patrimoni.
L’ accettazione con il beneficio di inventario si fa mediante dichiarazione, ricevutala un notaio o dalla Cancelleria del Tribunale (art. 184 c.c.).

Per la rinuncia all’eredità (art. 519 c.c.), bisogna seguire le stesse formalità dell’accettazione con beneficio di inventario. Per 10 anni dall’apertura della successione si può ancora accettare l’eredità se gli altri eredi non ne hanno già preso possesso.
Chi rinuncia all’eredità e’ come se non fosse mai stato chiamato come erede.

In caso di eredità giacente, il giudice del Tribunale del mandamento in cui si è aperta la successione nomina un curatore, la nomina viene pubblicata sul Foglio Annunci Legali e trascritta sul registro delle successioni; il curatore dura in carica fino al momento dell’accettazione.

Se un successore non vuole o non può succedere il testatore deve indicare nel testamento la persona o le persone che succederanno al posto suo, ciò è definito sostituzione.
Nella sostituzione fedecommissoria il testatore indica una persona come successore “chiamata diretta” ma le impone di conservare i beni per un’altra persona, o altre persone, che le succederà alla sua morte “chiamata indiretta”; nella legislazione attuale è consentita solo per conservare i beni per l’assistenza a un incapace.

Nel caso in cui non si riesca a operare la sostituzione, bisogna ricorrere alla rappresentazione, ossia subentrano i discendenti di costui (subentrano per diritto proprio, non in quanto successori di chi non accetta: se i più prossimi non ricevono la quota si passa ai più remoti, fino ad esaurimento). Devono però esistere alcune condizioni per la rappresentazione:

  • Chi non accetta deve essere figlio, fratello o sorella del defunto.
  • Chi subentra deve essere discendente di chi non accetta.

Se non si può fare nemmeno la rappresentazione, i beni vengono distribuiti fra i coeredi del successore stesso, in parti uguali (al fine di rispettare la presunta volontà del testatore), con l’accrescimento, a patto di rispettare le seguenti condizioni:

  • Per la quota di eredità: i coeredi devono essere istituiti senza determinare le quote, o con quote uguali e, se testamentari, citati nello stesso testamento.
  • Per il legato: gli altri legatari devono avere ricevuto lo stesso oggetto di colui che non accetta.

Se non si può fare neppure l’accrescimento, l’eredità va ai successori legittimi come se il successore impossibilitato non fosse mai esistito; il legato va a vantaggio di colui che sarebbe stato obbligato a eseguire il legato stesso.

Con la comunione ereditaria si identifica la contitolarità di diritti ed obblighi fra due o più coeredi, in proporzione alle quote di eredità. Essa può prolungarsi nel tempo, quindi se almeno uno dei coeredi lo desidera si può effettuare la divisione.

L’attribuzione del diritto a succedere può avvenire:

  • Per successione legittima, che si attua in assenza di testamento.
  • Per successione testamentaria, quando invece è presente un testamento.
  • Per successione necessaria, nel caso in cui le disposizioni testamentarie o le donazioni fatte in vita abbiano leso la quota di legittima che, necessariamente, deve essere destinata ai parenti più stretti.

Per legge una parte dell’eredità deve essere sempre conferita ai legittimi eredi anche contro la volontà del de cuius (quota di legittima o di riserva); della restante parte il testatore può farne ciò che vuole (quota disponibile). Nell’ordinamento successorio italiano è infatti vietato “diseredare” alcuni parenti (i più prossimi). La diseredazione è un atto del testatore con la finalità di togliere a una persona la sua parte di eredità.

 

 

 

GRADI  DI  PARENTELA

ASCENDENTI

 LINEA RETTA

LINEA COLLATERALE

1° grado

GENITORE

3° grado

ZIO

2° grado

NONNO

 4° grado

CUGINO

 3° grado

BISNONNO

5° grado

FIGLIO DEL CUGINO (2°CUGINO)

4° grado

TRISNONNO

6° grado

FIGLIO DEL 2°CUGINO


 


DISCENDENTI

 LINEA RETTA

LINEA COLLATERALE

1° grado

FIGLIO

2° grado

FRATELLI E SORELLE

2° grado

NIPOTE

3° grado

FIGLI DI FRATELLI E SORELLE

3° grado

PRONIPOTE 

4° grado

FIGLI DEI NIPOTI

4° grado

SUCCESSIVO NIPOTE

 

.

 

 

La successione legittima avviene quando il testamento è mancante oppure presenta vizi che lo invalidano (anche se si cerca sempre di rispettare le volontà del defunto, magari invalidando solo una parte del testamento).

Successione legittima

Eredi

Quota spettante

Coniuge vivente

Coniuge
(in mancanza di figli e senza fratelli e ascendenti)

Intera eredità

Coniuge
+

50% eredità + diritto abitazione

Figlio unico
(anche se viventi fratelli e ascendenti)

50% eredità

Coniuge
+

33,33% eredità +dir. abitazione

2 o più figli
(anche se viventi fratelli e ascendenti)

66,66% in parti uguali

Coniuge
+

66,66% eredità +dir. abitazione

Ascendente/i
(senza figli e fratelli)

33,33% eredità in parti uguali

Coniuge
+

66,66% eredità +dir. abitazione

1 o più fratelli
(senza figli e ascendenti)

33,33% eredità in parti uguali

Coniuge
+

66,66% eredità +dir. abitazione

Ascendente/i
+

25% in parti uguali

1 o più fratelli
(senza figli)

8,33% in parti uguali

Senza coniuge

1 o più figli
(anche se viventi fratelli e ascendenti)

Intera eredità in parti uguali

Ascendente/i
(senza figli e fratelli)

Intera eredità

1 o più fratelli
(senza figli e ascendenti)

Intera eredità in parti uguali

Ascendente/i
+

50% eredità

1 o più fratelli
(senza figli)

50% eredità in parti uguali

Altri parenti entro il 6° grado
(se unici eredi)

Intera eredità in parti uguali ai parenti di grado più prossimo

 

La successione è testamentaria quando l’eredità o parte di essa viene devoluta in base alla volontà
del de cuius a suo tempo espressa mediante testamento.
Il codice definisce il testamento: «un atto volontario e revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse». Contiene le disposizioni per l’attribuzione del patrimonio secondo quote da lui liberamente espresse, che però devono sottostare e limiti di legge imposti a tutela dei parenti più stretti (art. 587 C.C.).

Sono incapaci di testare

  • I minori di 18 anni
  • Gli interdetti per infermità mentale
  • Gli incapaci, cioè coloro che al momento della stesura del testamento non sono in grado di intendere e di volere

Tipi di testamento:

  • Olografo (art. 602 C.C.): scritto, datato e firmato a mano dal testatore (non necessariamente nome e cognome, basta che sia perfettamente identificabile. Importante la data: può anche indicare una festività purché individuabile con certezza, la data non vera non porta necessariamente all’invalidità del testamento.
  • Pubblico (art. 603 C.C.): dettato dal testatore e scritto da un notaio, presenti due testimoni, viene letto, firmato dal notaio, dal testatore, dai testimoni, riporta anche l’ora della redazione; una copia viene depositata all’archivio notarile.
  • Segreto (art. 604 - 605 C.C.): scritto su un foglio qualsiasi, anche a macchina e in lingua straniera, può anche non essere scritto dal testatore, che però deve firmarlo, consegnarlo al notaio di fronte a due testimoni e sigillato, in seguito il notaio scrive di fronte a due testimoni su un altro foglio l’Atto di ricevimento.
  • Testamenti speciali: redatti in forme più semplici di quelle ordinarie; vengono fatti in casi particolari e perdono efficacia dopo 3 mesi dalla cessazione delle situazioni particolari.

Il testamento è nullo per difetto di forma quando manca la firma del testatore. Se ci sono altri difetti di forma, viene annullato solo su istanza di chiunque vi abbia interesse.

 

Alla successione necessaria si ricorre solo nel caso in cui il de cuius abbia leso la quota legittima, Quest’ultima verrà salvaguardata mediante azioni di riduzione delle disposizioni testamentarie  a scapito degli altri successori o donatari (si inizia con eredità e legati: se non bastano, si passa alle donazioni, dalle più recenti alle più vecchie)

Successione necessaria

Eredi

Quota di legittima

Quota disponibile

Coniuge vivente

Coniuge
(in mancanza di figli e senza ascendenti)

50% eredità + diritto abitazione

50% eredità

Coniuge
+

33,33% eredità + dir. abitazione

33,33% eredità

Figlio unico
(anche se viventi gli ascendenti)

33,33% eredità

Coniuge
+

25% eredità + dir. abitazione

25% eredità

2 o più figli
(anche se viventi gli ascendenti)

50% eredità in parti uguali

Coniuge
+

50% eredità + dir. abitazione

25% eredità

Ascendente/i
(senza figli)

25% eredità

Senza coniuge

Figlio unico
(anche se viventi gli ascendenti)

50% eredità

50% eredità

2 o più figli
(anche se viventi gli ascendenti)

66,66% eredità in parti uguali

33,33% eredità

Ascendente/i
(senza figli)

33,33% eredità

66,66% eredità

Senza figli e ascendenti

Niente

Intera eredità

 

 

PROBLEMI ESTIMATIVI

RICOMPOSIZIONE DELL’ASSE EREDITARIO
Avviene attraverso la riunione fittizia (consente di contabilizzare attività e passività e definire quindi l’ammontare dell’asse ereditario) e la collazione, ossia obbligo degli eredi di immettere nell’asse ereditario i beni ricevuti in donazione con alcune eccezioni.
La valutazione de beni è sempre riferita alla data di apertura della successione.

DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DI DIRITTO E DI FATTO.
Conosciuto l’ammontare dell’asse ereditario bisogna determinare le quote che spettano agli eredi a seconda del tipo di successione; in un secondo tempo si determineranno le quote di fatto cercando di frazionare il meno possibile i terreni, evitando la creazione di servitù e dividendo i fabbricati in quote con le stesse caratteristiche evitando il più possibile la formazione di conguagli.     
La collazione può essere fatta in due modi:

  • Per imputazione, in questo caso il donatario conserva il possesso dei beni cha avrebbe dovuto conferire, salvo eventuale conguaglio:
  • In natura, se restituisce la donazione alla massa ereditaria.

I debiti del coerede verso il defunto vanno sempre imputati alla quota di eredità. (art. 724 C.C.).

Non sono soggette a collazione le spese di mantenimento, educazione e per la salute, mentre sono soggette a collazione, salvo che il defunto non le abbia dispensate, le spese per causa di matrimonio, i prestiti per pagare i loro debiti, le spese per avviare attività professionali (art. 742 C.C.).

La collazione di beni immobili si fa in natura o con imputazione, in ogni caso si deve dedurre a favore del donatario il valore delle migliorie apportate (se ci sono) e le spese straordinarie per la conservazione della cosa, ovviamente il donatario dovrà pagare eventuali deterioramenti se causati da lui.

Prelevamenti: ogni qual volta il donatario trattiene un bene che è tenuto a conferire per imputazione gli altri eredi possono prelevare dalla massa ereditaria beni simili in proporzione alle quote spettanti, per goderne i frutti allo stesso modo di chi gode i frutti dei beni avuti in donazione alla propria quota (art. 725 C.C.).

 

LA DIVISIONE

Tipi di divisione:

  • Bonaria concordata fra i coeredi, che sono d’accordo in merito all’assegnazione dei beni e che vogliono solo definire mediante perizie l’esattezza delle quote per individuare eventuali conguagli
  • In ambito conflittuale, viene fatta dal Giudice Istruttore o da un notaio delegato, che effettua il calcolo di attivi e passivi, il pagamento dei debiti, la distribuzione delle quote; per i beni indivisibili chi ha la quota maggiore chiede l’assegnazione in natura del bene in cambio di un conguaglio in denaro agli altri eredi  (art. 718 C.C.).

Fonte: http://digilander.libero.it/spazio_zuccari/LE_SUCCESIONI_EREDITARIE_Recli.doc

Sito web da visitare: http://digilander.libero.it/spazio_zuccari

Autore del testo: Recli M.

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