Interdizione e inabilitazione (tutore-curatore-giudice tutelare)

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Significato di Interdizione e inabilitazione (tutore-curatore-giudice tutelare)

 

Interdizione e inabilitazione (tutore-curatore-giudice tutelare)

Interdizione e inabilitazione (tutore-curatore-giudice tutelare): L’INTERDIZIONE e l'INABILITAZIONE sono due istituti giuridici che, limitando totalmente o parzialmente la capacità giuridica di agire, hanno la funzione di tutelare le persone che non sono in grado di provvedere ai propri interessi. Con la pronuncia giudiziale di INTERDIZIONE la persona viene posta in una situazione giuridica di assoluta incapacità di agire. Viene nominato per questo un TUTORE, il quale ha la cura della persona, la rappresenta in tutti gli atti civili, ne amministra i beni. Si applicano le norme sulla tutela dei minori. Il fine della tutela è quello di assicurare al tutelato una migliore qualità della vita. Con la sentenza di INABILITAZIONE la persona ha una capacità di agire limitata agli atti di ordinaria amministrazione, mentre per gli atti di straordinaria amministrazione è assistita dal curatore, il quale non la sostituisce con atti di rappresentanza, ma la assiste integrando la sua volontà. Al CURATORE non sono attribuiti compiti inerenti la cura della persona. L'interdizione e l'inabilitazione sono sempre revocabili, qualora venga meno la causa che ha portato alla loro pronuncia. Dopo la sentenza di interdizione o di inabilitazione, al GIUDICE TUTELARE è attribuita la pratica attuazione degli strumenti protettivi. Il G.T. nomina il tutore, il protutore e il curatore. La legge prevede varie norme di controllo sull'operato del tutore e del curatore.

 

Fonte: http://www.univirtual.it/red/files/file/Tessaro-GlossarioSostegno.pdf

Sito web da visitare: http://www.univirtual.it

Autore del testo: F. Tessaro

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