Cenni sulla regolamentazione riguardante il lavoro

Cenni sulla regolamentazione riguardante il lavoro

 

 

 

I riassunti , gli appunti i testi contenuti nel nostro sito sono messi a disposizione gratuitamente con finalità illustrative didattiche, scientifiche, a carattere sociale, civile e culturale a tutti i possibili interessati secondo il concetto del fair use e con l' obiettivo del rispetto della direttiva europea 2001/29/CE e dell' art. 70 della legge 633/1941 sul diritto d'autore

 

 

Le informazioni di medicina e salute contenute nel sito sono di natura generale ed a scopo puramente divulgativo e per questo motivo non possono sostituire in alcun caso il consiglio di un medico (ovvero un soggetto abilitato legalmente alla professione).

 

 

 

 

Cenni sulla regolamentazione riguardante il lavoro

 

CARATTERISTICHE E REQUISITI GENERALI DEI LUOGHI DI LAVORO 

Nell’allegato IV al  Decreto Legislativo n.81/2006 (che come abbiamo detto al 1 gennaio 2009 ha sostituito integralmente il D.Lgs.626/1994 riguardante le norme di tutela dell’igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro) sono riportate le disposizioni riguardanti i luoghi di lavoro intesi come luoghi destinati a contenere posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda e comprendenti qualsiasi luogo nell’area della stessa azienda che sia accessibile per compiere il lavoro.
Nel testo sono contenute anche delle modifiche di alcuni articoli di Decreti preesistenti che negli anni passati avevano regolamentato le caratteristiche dei locali di lavoro e che attualmente sembrano superati (DPR 547/55 e DPR 303/56) sulla sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro ed in particolare sono state normate in modo definitivo le seguenti caratteristiche fisiche dei locali:

  • uscite di emergenza,
  • porte e portoni,
  • vie di circolazione,
  • zone di pericolo,
  • pavimenti e passaggi,
  • aerazione dei locali,
  • ventilazione forzata
  • condizionamento
  • riscaldamento
  • impianti di aspirazione
  • illuminazione naturale ed artificiale,
  • locali di lavoro seminterrati ed interrati
  • muri e soffitti,
  • finestre e lucernari
  • scale e marciapiedi
  • banchine e rampe di carico e scarico
  • locali di riposo,
  • spogliatoi ed armadietti per vestiario
  • servizi igienici, docce e lavabi
  • refettori e mense
  • posti di lavoro e di passaggio esterni
  • dotazioni di pronto soccorso
  • Impianti ed apparecchiature elettriche (capitolo a parte)

ALTEZZA , SUPERFICIE E CUBATURA DEI LUOGHI DI LAVORO 

 

ALTEZZA
L’altezza media netta dei locali di lavoro dovrà essere di norma:

  • non inferiore a metri 2.70 nel caso di locali destinati ad uso ufficio, vendita e stoccaggio di merci di superficie fino a 50 metri quadri.
  • Non inferiore a metri 3.00 in tutti gli altri casi.

Qualora necessità tecniche aziendali lo richiedano, in deroga a quanto sopra ed ai sensi del quarto comma del l’art. 6 del DPR 303/56 potrà essere richiesta al servizio SPSAL della ASUR di competenza, specifica autorizzazione per utilizzare, quali locali di lavoro, vani con altezza media netta inferiore a metri 3.00, comunque mai inferiori a metri 2.70.

 

SUPERFICIE - CUBATURA
Ogni lavoratore dovrà disporre di una superficie almeno pari a metri quadri 2.0 e di un volume di aria almeno pari a metri cubi 10; eventuali controsoffittature e/o pavimenti galleggianti, non possono ridurre le misure utili al di sotto di tali limiti, neppure nel caso in cui siano conformati a nido o a doghe separate.

Dall’ambito di applicazione delle prescrizioni suddette sono esclusi i vani tecnici che non richiedono la presenza operativa se non in maniera del tutto episodica (ad esempio le centrali termiche, cabine elettriche, centrali telefoniche, locali compressori, ecc.) per i quali potrà considerarsi sufficiente una altezza netta utile pari a metri 2.40.

 

ILLUMINAZIONE NATURALE, ARTIFICIALE E DI EMERGENZA

 

ILLUMINAZIONE NATURALE
“I luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale”; questa dovrà essere, ogni volta che sia possibile, a trasmissione diretta ed essere assicurata primariamente mediante finestre (anche del tipo a shed o a soffitto, in molti casi da considerarsi preferibili a quelle perimetrali), con eventualmente integrazione da parte di porte-finestre e/o lucernari e/o infissi equivalenti, tenendo conto dell’orientamento, dell’inclinazione, dell’altezza da terra e della trasparenza delle superfici utili nonché dell’eventuale interferenza negativa di circostanti fabbricati o ostacoli opachi naturali.

In specifico, salvo il caso di una documentata impossibilità tecnica, ciascun locale di lavoro deve essere dotato di una superficie illuminante diretta almeno pari a quella indicata nella tabella seguente


Altezza locale

Superficie del pavimento compresa tra 200 e 400 metri quadri

Superficie del pavimento  superiore a 400 metri quadri

< 4 metri

1/8 per i primi 200 mq.
più 1/12 per la superficie eccedente

1/8 per i primi per i primi 200 mq. Più 1/12 per i successivi 200 mq. più 1/16 per la superficie eccedente i 400 mq.

> 4 metri

1/12 per i primi 200 mq.
più 1/16 per la superficie eccedente

1/12 per i primi per i primi 200 mq. più 1/16 per i successivi 200 mq. più 1/12 per la superficie eccedente i 400 mq.

Per il calcolo potranno e dovranno essere computate le superfici delle finestre, delle porte finestre volte verso l’esterno dell’edificio.
Porte e portoni impermeabili alla luce non potranno essere computati ai fini del calcolo della superficie illuminante utile.

Dall’ambito di applicazione delle prescrizioni suddette sono esclusi i vani tecnici che non richiedono la presenza di personale operativo fisso se non in maniera del tutto episodica (ad esempio centrali termiche, cabine elettriche, centraline telefoniche, locali compressori, locali di servizio, ec.) per i quali potrà considerarsi (ai soli fini della sicurezza) una superficie illuminante naturale e diretta pari a 1/30 di quella del pavimento.

 

ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE
Dovranno essere comunque garantite adeguate possibilità di illuminazione artificiali dei locali di lavoro, in relazione alla tipologia di lavorazione effettuata; per i valori di illuminamento complessivo, espressi in lux, da ritenersi adeguati per i vari tipi di locali ed attività di lavoro, si faccia riferimento alla norma unificata UNI 10380.
Valori di illuminazione inferiori potranno essere ammessi solo per casi di particolari esigenze tecniche, documentate ed irrinunciabili per la quantità del prodotto.
Anche nei locali in cui sia prevista la presenza costante di lavoratori ai quali sia richiesto un impegno visivo ordinario, l’illuminazione non potrà essere comunque inferiore a 100 lux.
Alcuni esempi dei valori di illuminamento complessivamente richiesti sono elencati nella seguente tabella:

 

Tipo di locale, compito visivo o attività

Illuminazione minima in Lux

Aree di passaggio e corridoi

50

Scale, ascensori, magazzini

100

Negozi

300

Uffici generici, sale computer

300

Uffici per progettisti e disegnatori

500

Assemblaggi di grandi dimensioni > 20 cm

200

Assemblaggi di medie dimensioni < 20 cm   > 10 cm

500

Assemblaggi di piccole dimensioni < 10 cm

1000

Aree di lavoro di industrie alimentari

200

Aree di lavoro di industrie calzaturiere

500

Aree di controllo prodotti finiti vari

500

 

ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE DI EMERGENZA
Nei locali di lavoro deve essere presente illuminazione di emergenza che possa garantire, in caso di mancanza di energia elettrica, una adeguata illuminazione tale da garantire l’eventuale esodo, in caso di emergenza,  dei lavoratori dai luoghi di lavoro.
L’illuminazione di emergenza deve essere in grado di rendere visibili tutte le uscite di emergenza esterne provviste di maniglione antipanico apribile verso l’esterno e tutti i passaggi o corridoio o percorsi di esodo segnalati che portano verso di esse.
Il funzionamento dell’illuminazione di emergenza deve essere periodicamente verificato.

 

AERAZIONE NATURALE E ARTIFICIALE

AERAZIONE NATURALE
“I luoghi di lavoro devono disporre di aperture sufficienti per un rapido ricambio di aria “ .

In specifico, salvo  il caso di una documentata impossibilità tecnica, ciascun locale di lavoro deve essere dotato di una superficie aerante diretta almeno pari a quella indicata nella tabella seguente:

Altezza locale

Superficie del pavimento compresa tra 200 e 400 metri quadri

Superficie del pavimento  superiore a 400 metri quadri

< 4 metri

1/8 per i primi 200 mq.
più 1/12 per la superficie eccedente

1/8 per i primi per i primi 200 mq. più 1/12 per i successivi 200 mq. più 1/16 per la superficie eccedente i 400 mq.

> 4 metri

1/12 per i primi 200 mq.
più 1/16 per la superficie eccedente

1/12 per i primi per i primi 200 mq. più 1/16 per i successivi 200 mq. più 1/12 per la superficie eccedente i 400 mq.

Per il calcolo non potranno essere computate le superfici delle porte e portoni con la sola eccezione di quelli destinati a rimanere necessariamente aperti per gran parte dell’orario lavorativo (ad esempio i portoni dei magazzini di spedizione, con continui ingressi ed uscite di carrelli o autocarri, le porte di piccoli negozi e bar ecc,) ma anche in questo caso le superfici di porte e portoni computate ai fini dell’aerazione non potranno costituire più del 50 % della superficie aerante complessivamente disponibile.

La superficie dei vasistas potrà essere computata nella misura del 100 % qualora il loro angolo di apertura sia uguale o superiore a 30°, nei casi in cui essi abbiano angolo di apertura inferiore la loro superficie dovrà essere computata nella misura del 50 %.

Dall’ambito di applicazione delle prescrizioni suddette sono esclusi i vani tecnici che non richiedono la presenza di personale operativo fisso se non in maniera del tutto episodica (ad esempio centrali termiche, cabine elettriche, centraline telefoniche, locali compressori, locali di servizio, ec.) per i quali potrà considerarsi (ai soli fini della sicurezza) una superficie aerante naturale e diretta pari a 1/30 di quella del pavimento.

AERAZIONE ARTIFICIALE
In ogni caso, “tenuto conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori” dovrà essere garantita “aria salubre in quantità sufficiente”; il ricambio forzato dell’aria non potrà sostituire ma integrare l’aerazione naturale e diretta dei locali di lavoro ottenuta mediante serramenti apribili seri seguenti casi:

  • In cui sia dimostrata una impossibilità tecnica a realizzare condizioni di aerazione naturale rispondente ai parametri di cui sopra,
  • In cui, in presenza di possibilità di aerazione naturale sufficiente in condizioni di base, possano verificarsi situazioni di elevato affollamento tecnicamente non evitabile,
  • In cui possano verificarsi aerodispersioni di inquinanti con documentata  impossibilità tecnica di una adeguata captazione alla fonte (ad esempio nel caso di emissioni da grandi superfici evaporanti o di emissioni puntuali ma da posizioni continuamente variabili senza possibilità tecnica di “seguire” la fonte di emissione mobile con un mezzo di aspirazione localizzata), fanno parte di questa categoria gli impianti di aspirazione di locali di verniciatura (cabine di verniciatura di carrozzerie, falegnamerie ecc.), cappe di aspirazioni chimiche (laboratori di analisi e ricerca) ecc.
  • In cui le necessità tecniche della lavorazione impongono il mantenimento di condizioni microclimatiche (temperatura e/o umidità e/o polverosità e velocità dell’aria) strettamente controllate (ad esempio nel caso di centri di elaborazione informatica di dati, di lavorazioni meccaniche e di estrema precisione, di lavorazione di alimenti deperibili).

Qualora si ravvisi uno dei casi suddetti dovrà essere elaborata una relazione tecnica da assumersi quale dichiarazione di impegno circa le cautele che verranno adottate in caso di interruzione della normale alimentazione elettrica, gli intervalli massimi stabiliti per la sostituzione dei filtri e le misure previste per impedirne l’inquinamento batterico, in particolari casi in cui esista un impianto di umidificazione o deumidificazione.

 

REQUISITI DI FUNZIONALITA’ E SICUREZZA DEI SISTEMI DI AERAZIONE NATURALE
Le finestre, le porte –finestre, i lucernari, i torrini di ventilazione per convenzione ed ogni eventuale altro dispositivo per l’aerazione dei locali di lavoro :

  • dovranno essere concepiti congiuntamente alla progettazione del fabbricato, allo scopo di consentire che le operazioni di pulitura dei medesimi possano avvenire senza rischi sia per coloro che le effettuano sia per i lavoratori presenti nel fabbricato e dintorni dello stesso,
  • dovranno poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori agevolmente e in tutta sicurezza mediante dispositivi di manovra meccanici, manuali o pneumatici, collocati ad una altezza non superiore a 1.3 metri dal pavimento 

 

REQUISITI DI FUNZIONALITA’ E SICUREZZA DEI SISTEMI DI AERAZIONE ARTIFICIALE

  • Se viene utilizzato un impianto di aerazione forzata questo deve essere mantenuto in funzione per tutto il tempo necessario
  • Ogni eventuale guasto deve essere segnalato da un sistema di controllo per la salvaguardia della salute dei lavoratori
  • Tali impianti devono funzionare in modo che i lavoratori non siano esposti a correnti di aria fastidiose e che non creino motivi di rischio (rumore ecc.)
  • Qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo immediato per la salute dei lavoratori dovuto all’inquinamento dell’aria respirata deve essere eliminati rapidamente.
  • Salvo il caso di una documentata impossibilità tecnica, gli impianti per il ricambio forzato dell’aria non dovranno creare, a livello di qualunque postazione di lavoro, correnti di aria con velocità superiori a 0.2 metri al secondo,
  • I lavoratori inevitabilmente esposti a correnti di aria superiori al valore di cui al punto sopra dovranno essere necessariamente dotati di idoneo abbigliamento termico
  • Se il ricambio forzato dell’aria prevede una espulsione all’esterno dell’aria viziata si dovrà provvedere ad un adeguato reintegro dell’aria estratta , riscaldandola o raffreddandola e/o umidificandola o deumidificandola opportunamente a seconda delle condizioni climatiche esterne ed interne del momento.

Riguardo alla portata di aria esterna dei reintegro necessaria per gli impianti di ventilazione si indicano i seguenti valori:

 

Tipo di locale, compito visivo o attività

Portata di aria esterna in decimetri cubi al secondo per persona (dmc/s)

Uffici singoli

12

Locali di riunione

10

Sale di attesa

5

Sale di riunione per attività ricreative

10

Locali di pubblico spettacolo

5

Bar

12

Ristoranti

10

Locali commerciali

10

Saloni di bellezza

15

Negozi al dettaglio

10

Locali wc ed antiwc

8 volumi /ora

 

EMISSIONI DI INQUINANTI AERODISPERSI DAGLI AMBIENTI DI LAVORO
Talvolta diverse tipologie di lavorazione comportano la produzione di agenti inquinanti aerodispersi quali polveri, sostanze chimiche inorganiche o organiche, vapori, fumi, nebbie, sospesi nell’aria degli ambienti di lavoro.
Ogni volta che ciò risulti tecnicamente possibile, le lavorazioni da cui derivano emissioni di inquinanti aerodispersi in ambienti confinati dovranno essere collocate in locali separati da quelli in cui si svolgono le restanti lavorazioni.
La collocazione di porte, portoni, finestre,prese d’aria e quant’altro dovrà essere programmata in modo da evitare passaggi diretti promiscui e ricircoli di detti inquinanti dai locali in cui si producono al locali restanti.
Le strategie di difesa dagli inquinanti aerodispersi comprendono, in sequenza logica e cronologia le seguenti azioni:

  • provvedimenti atti ad evitare la formazione, all’origine (intervenendo ad esempio sulle tecnologie di lavorazione di un materiale potenzialmente polverigeno);
  • l’adozione di lavorazioni a ciclo chiuso,
  • la realizzazione di impianti di aspirazione localizzata, con bocche di presa collocate il più vicino possibile alla zona di formazione degli inquinanti e circostanti cappe di invito conformate in modo da circoscrivere quanto possibile la zona di emissione, da favorire il moto naturale degli inquinanti e da evitare possibili influenze negative di correnti d’aria presenti nel locale,
  • realizzazione di impianti a ricambio forzato generalizzato dell’aria-ambiente
  • dotazione, per tutti i lavoratori interessati, di idonei dispositivi di protezione personale DPI specifici per le vie respiratorie e soprattutto per il tipo di inquinanti presenti nell’atmosfera degli ambienti di lavoro.
  • Per quanto tecnicamente possibile gli impianti di aspirazione localizzata o generalizzata dovrebbero essere progettati contestualmente alla progettazione dei locali di lavoro.

 

AERAZIONE ARTIFICIALE DI EMERGENZA
Nei locali di lavoro soggetti a rischio incendio elevato presenti  nelle aziende soggette al controllo dei Vigili del Fuoco che dispongono del cosiddetto “Certificato di Prevenzione Incendi” o nei locali ad elevata cubatura dove sono presenti numeri elevati di personale lavorativo sono presenti dei sistemi di aerazione di emergenza che possono facilitare, in caso di incendio, l’allontanamento dei fumi come ad esempio gli evacuatori di fumo a soffitto che sono delle finestre poste sul soffitto dell’edificio o del locale ad elevato rischio di incendio che vengono aperte verso l’esterno automaticamente mediante pistoni idraulici comandati da un sensore di fumo.

 

MICROCLIMA

TEMPERATURA
La normativa indica le seguenti caratteristiche :
“La temperatura dei locali di lavoro deve essere adeguata all’organismo umano durante il tempo di lavoro tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori... “
“..si deve tenere conto del grado di umidità e movimento dell’aria...”
“la temperatura dei locali di riposo,..... dei servizi igienici.... del pronto soccorso deve essere adeguata all’utilizzo”
“le finestre, i lucernari, e le vetrate devono esser tali da evitare il soleggiamento eccessivo”

In considerazione di quanto sopra, salvo eccezionali condizioni climatiche esterne e/o inderogabili necessità tecniche della lavorazione, le temperature dei locali di lavoro dovranno essere mantenute (anche mediante appositi impianti di condizionamento) entro i seguenti limiti:
Temperature massime nei mesi caldi:

  • 28°- 30° C per tutti i tipi di lavori

Temperature minime consentite nei mesi freddi:

  • 20°C per lavori sedentari
  • 16°C per lavori di medio impegno muscolare
  • 14°C per lavori pesanti

Le temperature suddette dovranno essere rilevate nella parte centrale di ciascun ambiente di lavoro ad un’altezza di 1.50 metri dal pavimento e in modo che l‘elemento sensibile dello strumento di misura sia schermato dall’influenza di ogni notevole effetto radiante.

Nel caso di comprovata impossibilità tecnica o per inderogabili necessità produttive che impediscano il raggiungimento di tali temperature, si dovranno adottare interventi alternativi quali:

  • Immissioni forzate d’aria (possibilmente climatizzata), evitando in ogni modo correnti fastidiose,
  • Pause di lavorazione
  • Indumenti protettivi appropriati

Nei locali di lavoro saranno pertanto installati in posizioni adeguate dei sistemi di riscaldamento e/o condizionamento in modo che creino effettivamente benessere ai lavoratori e non ulteriori problemi o rischi quali correnti d’aria fastidiose.
Alcuni tra i sistemi di riscaldamento maggiormente utilizzati nelle aziende ricordiamo:

  • Termoventilatori installati ad altezze superiori a s.5 metri ed usati per grandi ambienti
  • Termoconvettori installati a livello del pavimento ed utilizzati in uffici, servizi, mense ecc.
  • Gruppi radianti installati a soffitto ed anch’essi utilizzati per grandi ambienti dove si compie  lavoro pesante.

Mentre tra i sistemi di condizionamento utilizzati si hanno:

  • Pompe di calore con scambiatori a parete per grandi ambienti
  • Condizionatori-deumidificatori portatili carrellati per piccoli ambienti.

UMIDITA’
La normativa indica:
“nei locali chiusi di lavoro nei quali l’aria è soggetta ad inumidirsi notevolmente per ragioni di lavoro, si deve evitare, per quanto possibile, la formazione della nebbia mantenendo l’umidità e la temperatura nei limiti minimi compatibili con le esigenze tecniche”.

Salvo condizioni climatiche esterne eccezionali e/o inderogabili necessità tecnologiche di lavorazione, l’umidità relativa dei locali di lavoro dovrà essere mantenuta dell’arco:

  • Tra il 35 % ed il 55 % per temperature inferiori o uguali s 20°C
  • Tra il 45 % ed il 65 % per temperature superiori a 20°C

Il mantenimento di tali valori dovrà essere effettuata mediante appositi sistemi quali umidificatori e/o deumidificatori.

SERVIZI IGIENICI, DOCCE E LAVABI, SPOGLIATOI, APPROVIGGIONAMENTO IDRICO

SERVIZI IGIENICI
La normativa recita:
“ I lavoratori devono disporre, in prossimità dei posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle docce, di gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi”.
“Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati, quando ciò non sia possibile a causa di vincoli urbanistici ed architettonici e nelle aziende che occupano lavoratori in numero inferiore a 10, è ammessa l’utilizzazione separata degli stessi ed unici servizi”.
In particolare tutti i servizi igienici devono rispettare quanto segue:

  • Illuminazione naturale diretta, per una superficie utile pari ad almeno 1/8 della superficie del pavimento;
  • Aerazione naturale diretta, per una superficie utile pari ad almeno 1/8 della superficie dle pavimento ovvero, in caso di documentata impossibilità tecnica a rispettare tale parametro, 4 ricambi completi di aria (4 volte l’intera cubatura del locale adibito a bagno) per ogni utilizzo, da effettuarsi mediante elettroaspiratore con eventuale spegnimento temporizzato.
  • Superficie minima mq 1.0
  • Altezza 2.7 o 2.4 m
  • Comunicazione non diretta con i locali di lavoro ma separata dal cosiddetto “antibagno” munito di lavabo, sapone e sistema di asciugamento, della superficie minima di mq 1,0.

 

DOCCE E LAVABI

La normativa indica:
“Docce sufficienti ed appropriate devono essere messe a disposizione dei lavoratori quando il tipo delle attività lo esigono”,
“i locali per le docce devono essere separati per sesso o un’utilizzazione separata degli stessi”,
“le docce, i lavabi e gli spogliatoi devono comunicare tra loro”;
“le docce devono essere dotate di acqua calda e fredda”,
“devono essere previsti lavabi separati tra uomini e donne oppure una utilizzazione separata dello stesso2.
In specifico, tali locali debbono essere dotati di illuminazione ed aerazione naturali e dirette secondo i parametri indicati nel capitolo apposito, qualora ciò sia impossibile si deve ricorrere a sistemi di aerazione forzata e/o condizionamento dell’aria tali da garantire almeno 10 ricambi completi dell’aria per ogni ora.

 

SPOGLIATOI
La normativa recita anche in questo caso:
“ nei luoghi di lavoro dovranno essere  allestiti locali appositamente destinati a spogliatoi....quando i lavoratori devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute e decenza non si può chiedere loro di cambiarsi il altri locali”
Pertanto secondo tali esigenze, qualora si devono allestire degli spogliatoi essi devono avere le seguenti caratteristiche:

  • Essere disposti in prossimità dei luoghi di lavoro e comunicare direttamente con i vani destinati a lavabi e (se presenti e necessari) ai vani contenenti le docce.
  • Essere distinti per i due sessi (salvo il caso di aziende occupanti fino a 5 dipendenti) , ove è possibile usufruire di un unico spogliatoio in turni separati concordati  nell’ambito dell’orario di lavoro.
  • Essere adeguatamente riscaldati nei mesi invernali
  • Essere illuminati ed aerati naturalmente mediante finestratura apribile verso l’esterno con superficie utile non inferiore ad 1/8 del pavimento, salvi i casi di documentata impossibilità tecnica in cui potrà essere ammesso il ricambio forzato dell’aria, preferibilmente in estrazione continua, garantendo un minimo di 5 ricambi completi ogni ora.
  • Essere dotati di armadietti personali a doppio scomparto dove riporre gli abiti civili e separatamente quelli da lavoro specialmente nelle aziende alimentari

Gli spogliatoi dovranno avere inoltre:

  • Una superficie minima di mq 6.0 oltre a mq 1.0 per ciascun lavoratore che dovrà utilizzarli
  • Una altezza minima di m 2.70 riducibile a m 2.40 esclusivamente in caso di documentata impossibilità tecnica ad ottenere altezze maggiori.

Gli spogliatoi potranno essere localizzati al piano interrato o seminterrato, attestandone almeno una parete completa su intercapedine, opportunamente aerati e realizzati si solaio aerato.

E’ ammessa l’aerazione degli spogliatoi attraverso finestratura aggettante su intercapedine aerata non inferiore a cm 70 per i piani seminterrati e di larghezza non inferiore a 120 cm in caso di interrati.
APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

Nei luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze deve essere messa a disposizione dei lavoratori acqua in quantità sufficiente, tanto per uso potabile quanto per lavarsi.
L’acqua fornita deve essere chimicamente e microbiologicamente pura, rispettante cioè i parametri di legge previsti.
In caso di mancato allacciamento alla rete pubblica per la fornitura dell’acqua ad uso umano, dovrà essere presentata una relazione tecnica che documenti le motivazioni tecniche di tale situazione ec indichi le modalità di approvvigionamento alternativo (pozzi o cisterne) , i sistemi di trattamento dell’acqua fornita, i controlli previsti per garantirne la qualità e la periodicità dei controlli oppure il datore di lavoro deve ricorrere all’acquisto di acqua minerale da mettere a disposizione dei lavoratori.

 

REFETTORI E MENSE ,  LOCALI DESTINATI A PRONTO SOCCORSO E PRESIDI DI PRONTO SOCCORSO

REFETTORI E MENSE
La normativa obbliga all’istituzione di uno o più ambienti destinati a refettorio solo in casi alquanto limitati e cioè ogni volta che sia prevedibile che, per turni lavorativi, i lavoratori siano obbligati a consumare pasti all’interno dell’azienda.
L’istituzione di vere e proprie mense con annesse cucine e relativi locali di servizio (locali per il lavaggio di cibi, lavaggio stoviglie, locali frigo e depositi, ecc.) richiedono anch’esse condizioni specifiche per l’igiene del lavoro e soprattutto sull’igiene alimentare, è di fatto opportuna se non addirittura indispensabile in più situazioni lavorative, soprattutto nelle grandi aziende dove si lavora a catena, è importante che, ogni qualvolta detta circostanza sia ragionevolmente prevedibile a priori, i locali destinati  a mensa , cucina e servizi accessori siano previsti già in fase di progetto dell’intero insediamento produttivo.

Qualora per obbligo di legge o per scelta aziendale, sia prevista la realizzazione di uno o più locali destinati a refettorio e/o mensa, questi possiedano i requisiti strutturali equivalenti a quelli descritti per i generici ambienti di lavoro.
Le cucine e relativi locali di servizio sono, ovviamente ed a tutti gli effetti, anche degli ambienti di lavoro, tra l’altro anche con alcune importanti peculiarità che rendono importante prevedere già nella fase di progetto:

  • La realizzazione di impianti di aspirazione di fumi e vapori di cottura,
  • La realizzazione di impianti che garantiscano quanto meno il reintegro dell’aria estratta dagli impianti di aspirazione di cui sopra, nonché, laddove necessario provvedere ad un riscaldamento o ulteriore ricambio forzato dell’aria,
  • La realizzazione di scarichi a pavimento per evitare ristagni di acqua di lavaggio e/o altri fluidi,
  • L’installazione di pavimenti antisdrucciolo laddove siano opportuni
  • L’adempimento di tutte le norme igieniche previste nel settore alimentare come nella preparazione dei pasti (HACCP)

Il personale addetto alla cucina ed in genere alle attività alimentari, per motivi strettamente igienici, dovrà disporre di servizi igienici e spogliatoi (rispondenti ai requisiti di legge già esposti) distinti da quelli degli altri lavoratori, tali attività rientrano tra quelle previste dalle normative alimentari in particolare la Legge 283/1962 che prevedono la richiesta di autorizzazione sanitaria per i locali che sarà rilasciata dal Comune previo parere della ASUR competente .
LOCALI DESTINATI ALLE ATTIVITA’ DI SORVEGLIANZA SANITARIA E/O INFERMERIA PER IL PRIMO SOCCORSO – DOTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO

 

La normativa prevede di istituire una “camera di medicazione” nei seguenti casi:

  • Per le aziende industriali che occupano più di cinque dipendenti quando siano ubicate lontano dai posti pubblici permanenti di pronto soccorso e le attività che in esse si svolgono presentino rischi di esplosione, asfissia, infezione o avvelenamento;
  • Per le aziende industriali che, in base all’attività che svolgono e alla normativa per tali casi specifici , siano tenute ad attivare un sistema di sorveglianza preventiva e periodica per più di cinquanta dipendenti 

La normativa precedente quale il D.Lgs. 277/91 e il D.Lgs. 626/94 hanno determinato, rispetto a quanto a suo tempo previsto dal DPR 303/56. Una notevole espansione (per numero di lavoratori interessati e livello di approfondimento degli accertamenti) delle attività di sorveglianza sanitaria preventiva e periodica.

Si ravvisa perciò l’utilità di prevedere già nella fase del progetto dei fabbricati, ogni volta che sia tecnicamente possibile, uno o più locali destinati a sala di visita ed eventualmente anche di infermeria da utilizzare limitatamente al “primo soccorso”, per tutte quelle aziende che ragionevolmente dovranno impiantare una attività di sorveglianza sanitaria da affidare al Medico competente che periodicamente effettua visite ai lavoratori direttamente in azienda.

Le sale di visita e le infermerie per il “primo soccorso” dovranno possedere tutti i requisiti strutturali già esaminati per ogni loro parte inoltre dovranno avere pareti lavabili fino ad una altezza di almeno due metri dal pavimento, dovrà essere sempre disponibile un lavabo al loro interno, munito di sapone liquido e rotolo di carta monouso, e nelle sue immediate vicinanze sia disponibile anche un servizio igienico completo ,munito di wc rispondente ai requisiti descritti.

 

DOTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO

Per tutte le attività minori, che non presentano gravi rischi e che sono ubicate in zone industriali o artigianali realizzate in vicinanza di centro abitati, la normativa prevede l’utilizzo di un cosiddetto  “pacchetto di medicazione” o “cassetta di pronto soccorso” a seconda del numero degli addetti presenti nell’azienda.

Le ditte che non superano le tre unità di personale lavorativo,  rientrano nel gruppo C delle aziende come classificate nell’art.1 del Decreto del 15 luglio 2003 n. 388 per cui devono disporre di un pacchetto di medicazione con contenuto minimo previsto dal tale decreto, contenente:

  • guanti sterili 2 paia
  • flacone di soluzione di iodopovidone al 10 % di iodio da 125 ml
  • flacone di soluzione fisiologica da 250 ml
  • compresse di garza sterile 18*40 in buste singole
  • 3 compresse di garza sterile 10*10 in buste singole
  • pinzette da medicazione sterili monouso
  • confezione di cotone idrofilo
  • confezione di cerotti di varie misure pronti all’uso
  • rotolo di cerotto alto 2.5 cm
  • rotolo di benda orlata alta 10 cm
  • un paio di forbici
  • un laccio emostatico
  • confezione di ghiaccio pronta all’uso
  • sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari

L’utilizzo del pacchetto di medicazione viene effettuato dal datore di Lavoro o direttamente dai lavoratori in quanto per tale numero di addetti non è prevista la nomina dei componenti della squadra di pronto soccorso.

Le ditte che superano le tre unità lavorative rientrano nel gruppo B delle aziende come classificate nell’art.1 del Decreto del 15 luglio 2003 n. 388 per cui devono disporre di una cassetta di pronto soccorso con contenuto minimo previsto dal tale decreto, contenente:

  • una bottiglia di iodopovidone da 1000 ml
  • n.3 flaconi di soluzione fisiologica da 500 ml
  • n. 10 buste di compresse di garza sterile 10*10
  • n.2 buste di compresse di garza sterile 18*40
  • n.2 teli sterili monouso
  • n.2 pinzette da medicazione monouso
  • una confezione di rete elastica di misura media
  •  una confezione di cotone idrofilo
  • n.2 confezioni di cerotti di varie misure pronti all’uso
  • n.2 rotoli di cerotto alto 2.5 cm
  • un paio di forbici
  • n.3 lacci emostatici
  • n.2 confezioni di ghiaccio pronto all’uso
  • n.2 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari
  • un termometro
  • un apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

In questo caso essendo la ditta con più di tre lavoratori ha anche l’obbligo di nominare uno o più addetti alla squadra di pronto soccorso per cui l’utilizzo della cassetta in caso di infortuni è effettuata dai componenti di tale squadra.
Generalmente tali presidi di pronto soccorso vengono conservati in apposito armadietto chiudibile ed immediatamente apribile in posizione direttamente accessibile quale gli spogliaoti o i servizi igienici, il luogo di conservazione deve essere provvisto di adeguata segnalazione.
Lo stato di conservazione del contenuto della cassetta viene periodicamente controllato ed eventualmente rifornito del materiale consumato. 

VIE DI CIRCOLAZIONE, ZONE DI PERICOLO, PAVIMENTI , PASSAGGI, SCALE FISSE E GRADINI, SOLAI, SCAFFALI.

Vie di circolazione, scale, banchine e rampe di carico devono essere situate e calcolate in modo tale che pedoni e veicoli possano utilizzarle in piena sicurezza senza alcun rischio tenuto conto del numero degli utenti.

Nel caso che le vie siano utilizzate da pedoni e mezzi di trasporto dovranno essere previsti spazi per i pedoni in modo da garantire la sicurezza.

Le vie di circolazione dei veicoli devono passare a distanza di sicurezza da porte, passaggi, scale e corridoi.

Se necessario, a garanzia della sicurezza dei pedoni, dovrà essere realizzata una segnaletica orizzontale di colore giallo, delimitando le corsie di circolazione dei mezzi di trasporto e/o dei veicoli.

Per i portoni utilizzati da pedoni e veicoli, le aperture dovranno essere distinte e comunque separate da pareti in muratura o da transenne fisse resistenti all’urto dei veicoli.

Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare quelle vetrate, poste nei locali di lavoro o nei passaggi, devono essere chiaramente segnalate e con protezioni fino a1 metro di altezza.

Tutte le scale a gradini destinate all’accesso nei locali di lavoro, compresi i magazzini, dovranno essere costruite e mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di emergenza normalmente stimabili in almeno 400 Kg/mq salvo i diversi casi specifici previsti dalla legge.

I gradini dovranno avere una pedata minima di 30 cm, alzata massima 17 cm e la somma tra il doppio dell’alzata della pedata compresa tra 62 o 64 cm, larghezza minima di 80 cm e comunque adeguata alle esigenze del transito.

Le rampe dovranno avere non meno di 3 gradini e non più di 15.
Le scale ed i relativi pianerottoli dovranno essere provvisti, sui lati aperti di parapetto normale o di altra difesa equivalente, di altezza minima di 1 m e nei locali aperti al pubblico, inattraversabile da una sfera di diametro di 10 cm.

Le rampe delimitate da due pareti dovranno essere munite di almeno un corrimano, posto ad altezza compresa tra 0.9 e 1 m.

Il corrimano su parapetto o parete piena deve essere distante da essi almeno 4 cm.
In corrispondenza delle interruzioni del corrimano, questo deve essere prolungato di 30 cm oltre il primo e l’ultimo gradino.

Gli edifici costruiti per le lavorazioni che presentano pericoli di esplosione o di incendio con più di 5 lavoratori devono avere almeno due scale distinte di facile accesso o rispondere a quanto prescritto dalla normativa antincendio.
Sono escluse le scale a servizio esclusivo di impianti tecnologici.

I solai e soppalchi utilizzati generalmente come depositi devono riportare evidenziato con apposito cartello con sfondo azzurro e scritte bianche il carico massimo espresso in Kg/mq; inoltre devono essere dotati di parapetto alto minimo 1.20 m e dotato di battente fermapiedi a terra.

Gli scaffali di deposito devono anch’essi riportare il carico massimo e devono essere solidi e realizzati in modo da non far cadere del materiale quindi in base al loro utilizzo dovranno essere, se possibile, fissati a muro e dotati di protezioni quali fermi verticali, catene o altro che impedisca la caduta del materiale.

PORTE E PORTONI, USCITE DI EMERGENZA

 

PORTE E PORTONI
Nei luoghi di lavoro le porte e i portoni devono rispettare le seguenti caratteristiche:

  • Le porte e i locali di lavoro devono, per numero,  dimensioni, posizione e materiale di realizzazione, consentire una rapida uscita delle persone ed essere agevolmente apribili dall’interno durante il lavoro.
  • Quando in un locale le lavorazioni e i materiali comportino un rischio di esplosione o incendio, con più di cinque lavoratori in uno stesso locale, almeno una porta ogni cinque lavoratori deve essere apribile nel senso dell’esodo ed avere una larghezza minima apribile di m 1.20.
  • Quando in un locale si svolgono lavorazioni diverse da quelle sopra, la larghezza minima delle porte è la seguente:  
  • Quando in uno stesso locale sono occupati fino a 25 lavoratori la larghezza minima della porta deve essere di m.0.80;
  • Se i lavoratori dello stesso locale sono in numero compreso tra 26 e 50 la larghezza minima della porta deve essere di 1.2 m apribile verso l’esodo (esterno)
  • Se i lavoratori sono tra 51 e 100 il locale deve essere dotato di una porta di m 1.2 e di una di m 0.80 che si apra entrando verso l’esodo;
  •  Quando i lavoratori sono in numero superiore a 100 in aggiunta alle porte previste al punto c), il locale deve essere dotato di una porta di m.1.2 per 50 lavoratori o frazione tra 10 e 50 calcolati all’eccedenza rispetto a 100.
  • Il numero complessivo delle porte, di cui sopra, può essere anche minore, purché la loro larghezza complessiva non risulti inferiore.

USCITE DI EMERGENZA
La normativa recita:
“ il numero, la distribuzione e le dimensioni delle uscite di emergenza devono essere adeguati alle dimensioni dei luoghi di lavoro, alla loro ubicazione, destinazione d’uso, alle attrezzature installate, al numero massimo di lavoratori”.
“le vie e le uscite di emergenza devono avere una altezza minima di m 2.0 e larghezza minima di m 1.2”.

Per le uscite di emergenza installate in edifici di aziende soggette al Certificato di Prevenzione Incendi e quindi al Controllo dei Vigili del fuoco:
“Qualora siano dotate di porte, queste devono essere apribili verso l’esodo mediante maniglione antipanico, salvo quando possa determinare pericolo per passaggio di automezzi o per altre cause fatta salva l’adozione di altri accorgimenti adeguati, specificatamente autorizzati dal Comando dei Vigili del Fuoco”.

“Gli edifici con lavorazioni che vengono effettuate in locali posti su piani diversi da terra e che comportano numero superiore a 25 lavoratori, in ogni caso, quando vi siano pericolo di esplosione o di incendio e siano adibiti allo stesso locale più di cinque lavoratori, devono avere due scale distinte di facile accesso”, per gli edifici già costruiti si dovrà provvedere in conformità, se possibile, salvo impossibilità accertata dall’organo di vigilanza (ASUR competente), in quest’ultimo caso sono disposte le misure e le cautele più efficienti.

In particolare tutti i luoghi di lavoro debbono rispettare quanto segue:

  • Almeno una delle uscite dei locali verso l’esterno del fabbricato dovrà avere le caratteristiche di uscita di emergenza (sopra indicate).
  • Qualora le porte si aprano verso l’esterno, queste dovranno essere dotate di meccanismo di facile apertura;
  • Segnalare con cartelli visibili su sfondo verde e scritte bianche i percorsi di sicurezza e realizzare rete autonoma di illuminazione d’emergenza individuante facilmente i percorsi di esodo e le uscite di sicurezza. 

 

LOCALI DI LAVORO SEMINTERRATI ED INTERRATI

 

Assumendo con il termine di “superficie perimetrale” la sommatoria delle superfici di tutte le pareti di un locale, senza deduzione per porte o finestre, si intendono per:

  • “fuori terra” ; i locali che fuoriescono interamente dal piano di campagna;
  • “seminterrati”; i locali che si approfondano al di sotto del piano campagna per una quota inferiore o uguale al 50% della loro superficie perimetrale;
  • “interrati”; i locali che si approfondano al di sotto del piano campagna per una quota superiore al 50 % della loro superficie perimetrale.

La normativa proibisce il lavoro in locali seminterrati o interrati, eventuali istanze di deroga a tale norma dovranno essere presentate al Servizio prevenzione negli Ambienti dio lavoro (SPSAL) della ASUR competente e verranno prese in considerazione solo nei casi in cui derivino da documentate, inderogabili necessità tecniche di lavorazione, non ostino i regolamenti edilizi e igienico-edilizi comunali e sussistano tutti i requisiti di seguito specificati:

  • L’istanza riguarda i locali dotati di:
  • Di pavimento su solaio aerato anche se seminterrato o interrato
  • Di intercapedine aerata (cavedio) esterna estesa per tutta l’altezza sottostante il piano di campagna e per l’intera estensione dei muri perimetrali contro terra, avente larghezza non inferiore a 30 cm ed avente il fondo a livello di almeno 15 cm al di sotto di quello del pavimento del locale ovvero, in difetto di ciò, di una intercapedine aerata interna di larghezza non inferiore a 15 cm e comunque costruita in modo tale da garantire il moto convettivo dell’aria esterna (nei casi in cui siano possibili infiltrazioni di acqua meteorica all’interno dell’intercapedine, si dovranno adottare opportuni sistemi di drenaggio);
  • Non si preveda, in detti locali, l’utilizzo di gas con peso specifico superiore a 1 (rispetto all’aria : GPL, anidride carbonica), ne sussistano rischi di infiltrazioni di tali gas da altri locali e/o ambienti esterni.
  • Non si preveda, in detti locali, l’esecuzione di attività che espongano ad agenti nocivi, per i quali siano previsti gli accertamenti sanitari obbligati dalle norme vigenti, quali :
  • Tabella degli accertamenti sanitari preventivi e periodici allegata al D.Lgs. 81/2008 (ex art.33 DPR 303/56)
  • esposizione a cloruro di vinile monomero.
  • esposizione a ammine aromatiche , benzidina, naftilammina, 4-amminodifenile e loro sali derivati.
  • esposizione a piombo
  • esposizione ad agenti cancerogeni
  • esposizione ad agenti biologici.

I locali seminterrati rispondenti a tutti i requisiti di cui sopra potranno essere utilizzati anche per attività lavorative continuative, quelli interrati, pur rispondendo a tutti i requisiti richiesti sopra, potranno essere utilizzati soltanto per attività lavorative che comportino una presenza di lavoratori complessivamente non superiore ad un’ora al giorno quali depositi, locali ausiliari tecnologici ecc.

Fonte: http://content.elearning-unicam.it/repository/sicurezza/basic/modulo_0/unit_10/sco_4/modulo%201%20unita%204%20corretto%20caratteristiche%20e%20requisiti%20generali%20luoghi%20di%20lavoro.doc

Sito web da visitare: http://content.elearning-unicam.it

Autore del testo: non indicato nel documento di origine

Il testo è di proprietà dei rispettivi autori che ringraziamo per l'opportunità che ci danno di far conoscere gratuitamente i loro testi per finalità illustrative e didattiche. Se siete gli autori del testo e siete interessati a richiedere la rimozione del testo o l'inserimento di altre informazioni inviateci un e-mail dopo le opportune verifiche soddisferemo la vostra richiesta nel più breve tempo possibile.

 

Cenni sulla regolamentazione riguardante il lavoro

 

 

I riassunti , gli appunti i testi contenuti nel nostro sito sono messi a disposizione gratuitamente con finalità illustrative didattiche, scientifiche, a carattere sociale, civile e culturale a tutti i possibili interessati secondo il concetto del fair use e con l' obiettivo del rispetto della direttiva europea 2001/29/CE e dell' art. 70 della legge 633/1941 sul diritto d'autore

Le informazioni di medicina e salute contenute nel sito sono di natura generale ed a scopo puramente divulgativo e per questo motivo non possono sostituire in alcun caso il consiglio di un medico (ovvero un soggetto abilitato legalmente alla professione).

 

Cenni sulla regolamentazione riguardante il lavoro

 

"Ciò che sappiamo è una goccia, ciò che ignoriamo un oceano!" Isaac Newton. Essendo impossibile tenere a mente l'enorme quantità di informazioni, l'importante è sapere dove ritrovare l'informazione quando questa serve. U. Eco

www.riassuntini.com dove ritrovare l'informazione quando questa serve

 

Argomenti

Termini d' uso, cookies e privacy

Contatti

Cerca nel sito

 

 

Cenni sulla regolamentazione riguardante il lavoro