Il processo del lavoro

Il processo del lavoro

 

 

 

I riassunti , gli appunti i testi contenuti nel nostro sito sono messi a disposizione gratuitamente con finalità illustrative didattiche, scientifiche, a carattere sociale, civile e culturale a tutti i possibili interessati secondo il concetto del fair use e con l' obiettivo del rispetto della direttiva europea 2001/29/CE e dell' art. 70 della legge 633/1941 sul diritto d'autore

 

 

Le informazioni di medicina e salute contenute nel sito sono di natura generale ed a scopo puramente divulgativo e per questo motivo non possono sostituire in alcun caso il consiglio di un medico (ovvero un soggetto abilitato legalmente alla professione).

 

 

 

 

Il processo del lavoro

 

  • Le controversie del lavoro

L’art 409 cpc individua le cause sottoposte al rito del lavoro:

    • rapporti di lavoro subordinato privato, anche non inerenti ad un’azienda (es. lavoro a domicilio, prestazioni di una colf);
    • rapporti derivanti da contratti agrari, purchè non devoluti dalla legge alle sezioni specializzate agrarie;
    • rapporti di lavoro cd parasubordinato (es. agenzia, rappresentanza commerciale), caratterizzati da una collaborazione continuativa e coordinata (non, dunque, meramente occasionale), in cui la prestazione d’opera abbia carattere prevalentemente personale
    • rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici, svolgano o meno un’attività escluivamente un’attività esclusivamente o prevalentemente economica;
    • altri rapporti di lavoro pubblico.

 

  • La competenza del giudice del lavoro

 

Il giudice competente x le cause di lavoro è il tribunale, presso cui sono istituite apposite sezioni; comunque, se la causa non è affidata ad una di esse, non sorgono tra loro problemi di competenza.
Vi è tuttavia un caso in cui potrebbe sorgere questione: là dove è prevista una sede principale e sezioni distaccate del tribunale, le controversie di lavoro e previdenza sono trattate esclusivamente nella sede principale.
Quanto alla competenza territoriale, l’art 413 stabilisce che competente x territorio è il giudice nella cui circoscrizione

  • è sorto il rapporto (che si intende come il luogo in cui è stato concluso il contratto e non come il luogo in cui è iniziata la prestazione);
  • dove si trova l’azienda (che non è necessariamente il luogo in cui vi è la sede sociale, ma quello nel quale si trovano i poteri di direzione e di amministrazione);
  • o una dipendenza di questa, alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.

Il terzo comma dell’art 413 precisa, poi, che i criteri di competenza sub 2) e 3) sono utilizzabili anche dopo la cessazione o il trasferimento dell’azienda per un periodo massimo di sei mesi.

Una legge del ’92 per porre fine a numerose incertezze applicative sorte in relazione al n 3 dell’art 409, e cioè rapporti di lavoro cd parasubordinato, ha previsto che sia competente il giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell’agente, del rappresentante di commercio ovvero del titolare degli altri rapporti di collaborazione di cui al predetto n 3.
L’art 40 del d.lgs n 80/98 ha introdotto nell’art 413 i commi 5 e 6.
Il quinto comma, in particolare, individua il giudice competente x le controversie di pubblico impiego in funzione della sede dell’ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto.
Il settimo coma dell’art 413 prevede, infine, come foro sussidiario quello generale delle persone fisiche.
L’ultimo comma dell’art 413 dichiara “nulle le clausole derogative della competenza per territorio ”.

 

3) Questioni di rito e di competenza

Se il processo, che non riguardi una causa di lavoro, è erroneamente iniziato nelle forme del rito del lavoro, il giudice dispone, con ordinanza, il passaggio dal rito speciale al rito ordinario; in tal caso, poiché il processo del lavoro è gratuito, le parti dovranno mettersi in regola con le imposte di bollo, che nel rito ordinario vanno regolarmente pagate.
Il giudice può disporre, nel caso opposto, il passaggio dal rito ordinario al rito speciale, assegnando alle parti un termine x l’eventuale integrazione degli atti introduttivi. Questo perché nel rito del lavoro, più rapido, le parti devono inserire tutte le loro ragioni negli atti introduttivi; in questo caso, essendo iniziato il processo con rito ordinario, può darsi che negli atti iniziali sia stata omessa qualche allegazione.
Le differenze tra rito ordinario e rito speciale, dopo la riforma del ’90, si sono attenuate. Inoltre, la decisione di mutare il rito può essere presa solo quando il giudice, esaminando il merito della causa, si rende conto di avere di fronte una controversia di lavoro; ma l’esame del merito avviene nell’udienza di trattazione, e in questa fase del processo ordinario le uniche allegazioni che le parti  possono ancora produrre riguardano i mezzi di prova. Le integrazioni di cui all’art 426 riguarderebbero, quindi, solo questi ultimi.
Le questioni di rito possono essere rilevate anche in appello: in tal caso il giudice pronuncia l’ordinanza di cambiamento di rito senza dover rimettere al primo giudice la causa che prosegue davanti alla Corte.    

  • L’incompetenza del giudice (art 428 cpc)

Quando una causa relativa a rapporti di lavoro sia proposta davanti ad un giudice incompetente, la incompetenza può essere eccepita dal convenuto soltanto nella comparsa di risposta, ovvero rilevata dal giudice d’ufficio non oltre la prima udienza di discussione della causa.
Quando l’incompetenza sia stata in tal modo eccepita o rilevata, il giudice rimette la causa al Tribunale competente in funzione di giudice del lavoro, fissando un termine perentorio non superiore a 30 giorni x la riassunzione con rito speciale.

Se il giudice del lavoro si ritiene incompetente lo dichiara con ordinanza e non con sentenza. Ma se l’intenzione del legislatore era quella di risolvere le questioni di competenza con un provvedimento non impugnabile, e quindi in maniera più celere, essa è stata vanificata dalla giurisprudenza che, x il principio della prevalenza del contenuto sulla forma, ritiene tale ordinanza impugnabile con regolamento di competenza.

  • Il tentativo obbligatorio di conciliazione

 

Prima di iniziare il processo è obbligatorio esperire un tentativo di conciliazione, a pena di improcedibilità.
Se il processo è iniziato senza che sia stata tentata la conciliazione il giudice lo sospende affinché le parti esperiscano la procedura conciliativa. Questa si svolge davanti alle commissioni provinciali di conciliazione, di cui fanno parte rappresentanti tanto dei lavoratori quanto dei datori di lavoro.
Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta. Trascorso tale termine, il tentativo si considera ugualmente espletato ai fini della procedibilità della domanda
Se la conciliazione riesce (anche solo in parte) il relativo processo verbale può essere depositato presso la cancelleria del tribunale che lo dichiara esecutivo con decreto.
Se la conciliazione non riesce, si forma processo verbale con l’indicazione dei motivi del mancato accordo.

  • Il procedimento: fase introduttiva

 

Il processo si svolge oralmente.
L’atto introduttivo è il ricorso, cui il convenuto replica con una memoria difensiva: entrambi gli atti devono contenere l’esposizione di tutte le ragioni delle parti (domande, eccezioni, contestazioni, prove).
Tra il deposito del ricorso e l’udienza di discussione non devono trascorrere più di 60 giorni.
Il ricorso va notificato al convenuto almeno 30 giorni prima dell’udienza, che il giudice fissa con decreto.
Il convenuto deve costituirsi almeno 10 giorni prima dell’udienza, mediante deposito in cancelleria di una memoria difensiva che deve contenere:

  • le eventuali domande riconvenzionali;
  • le eccezioni in senso proprio processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio (es. prescrizione); sono sempre proponibili, invece, le mere difese;
  • tutte le sue difese in fatto e in diritto;
  • l’indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare.

Se il convenuto ha proposto domanda riconvenzionale deve chiedere, nella memoria difensiva, che il giudice fissi una nuova udienza di comparizione a modifica di quella in precedenza fissata, udienza che non può essere fissata oltre il cinquantesimo giorno dalla presentazione della comparsa contenente la riconvenzionale. Il nuovo decreto contenente la fissazione dell’udienza va notificato, insieme alla comparsa di risposta, all’attore a cura dell’ufficio entro 10 giorni dalla pronuncia del decreto di fissazione della nuova udienza e, comunque, almeno 25 giorni prima di tale udienza.
I termini di 50 e 25 giorni sono aumentati a 70 e 35 giorni se la notificazione va fatta all’estero.

Anche nel processo del lavoro sono possibili interventi, che però non devono compromettere il regolare svolgimento dell’udienza di discussione. A tal fine, l’art 419 prevede che l’intervento non può aver luogo oltre il termine stabilito per la costituzione del convenuto, e quindi almeno 10 giorni prima dell’udienza.

In genere le parti stanno in giudizio con l’assistenza di un difensore e la rappresentanza di un procuratore. Tuttavia le parti possono stare in giudizio personalmente quando il valore della causa non superi € 129,11.

 

  • La fase istruttoria

L’udienza di discussione serve a creare il primo contatto tra le parti e a consentire al giudice l’interrogatorio libero e il tentativo di conciliazione. A questo scopo è espressamente stabilito l’obbligo di comparizione personale delle parti.
Nel corso dell’udienza di discussione, le parti possono modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate, ma soltanto se ricorrono gravi motivi e previa autorizzazione del giudice. Non è invece consentita la proposizione di domande nuove.
Durante tale udienza il giudice ammette, se rilevanti, i mezzi di prova dedotti dalle parti.

Nel rito del lavoro, il giudice dispone di poteri istruttori d’ufficio molto più ampi di quelli normali. In particolare, il giudice:

  • indica alle parti in ogni momento le irregolarità degli atti e dei documenti;
  • può disporre d’ufficio in qualsiasi momento l’ammissione di ogni mezzo di prova; l’esercizio del potere d’ufficio del giudice non è meramente discrezionale, ma si presenta come un potere-dovere, sicchè il giudice ha l’obbligo di chiarire le ragioni per le quali reputi di far ricorso all’uso dei poteri istruttori o, nonostante la specifica richiesta di una delle parti ritenga, invece, di non farvi ricorso;
  • può disporre se necessario, su istanza di parte, l’accesso sul luogo di lavoro e altresì disporre l’esame dei testimoni sul luogo stesso;
  • può ordinare, se lo ritiene necessario, la comparizione, per interrogarle liberamente, anche di quelle persone che siano incapaci di testimoniare ex art 246;
  • può richiedere informazioni e osservazioni, sia scritte che orali, alle associazioni sindacali indicate dalle parti.
  • La fase decisoria: la sentenza

 

Nell’udienza, esaurita la discussione orale, il giudice pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo. La sentenza, completa di motivazione, va depositata in cancelleria nei 15 giorni successivi. In questo lasso di tempo il lavoratore (se la sentenza è pronunciata a suo favore) può procedere all’esecuzione con la sola copia del dispositivo.
Il datore di lavoro, in questo caso, può proporre “appello con riserva dei motivi”. Infatti, essendogli stato notificato, in quanto titolo esecutivo, il solo dispositivo, non ha ancora preso visione della motivazione, quindi non può motivare adeguatamente l’appello, cosa che farà quando gli sarà stata notificata la sentenza.
L’immediata proposizione dell’appello consente al datore di lavoro di chiedere la sospensione dell’esecuzione, cui ha diritto solo quando ha ragione di temere un gravissimo danno (e comunque l’esecuzione resta autorizzata fino alla somma di € 258.23), e che otterrà difficilmente dato che il gravissimo danno viene normalmente riconosciuto solo se l’esborso del denaro possa pregiudicare l’attività dell’azienda.

Quando il giudice pronuncia sentenza a favore del lavoratore deve, anche d’ufficio, non solo considerare gli interessi legali, ma anche rivalutare il credito tenendo conto dell’inflazione.

  • L’appello

 

L’appello si propone con ricorso alla Corte d’appello territorialmente competente.
Il procedimento non presenta particolari differenze rispetto al rito ordinario.
Sono comunque inappellabili le sentenze che hanno deciso una controversia di valore non superiore a € 25,82 (che però sono ricorribili in Cassazione).
Anche nel processo del lavoro troviamo il divieto dei “nova” in appello e i casi di rimessione obbligatoria al primo giudice.

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://lab.artmediastudio.it/www-storage/appunti/168661/28162/il%20processo%20del%20lavoro.doc

Sito web da visitare: http://lab.artmediastudio.it/

Autore del testo: non indicato nel documento di origine

Il testo è di proprietà dei rispettivi autori che ringraziamo per l'opportunità che ci danno di far conoscere gratuitamente i loro testi per finalità illustrative e didattiche. Se siete gli autori del testo e siete interessati a richiedere la rimozione del testo o l'inserimento di altre informazioni inviateci un e-mail dopo le opportune verifiche soddisferemo la vostra richiesta nel più breve tempo possibile.

 

Il processo del lavoro

 

 

I riassunti , gli appunti i testi contenuti nel nostro sito sono messi a disposizione gratuitamente con finalità illustrative didattiche, scientifiche, a carattere sociale, civile e culturale a tutti i possibili interessati secondo il concetto del fair use e con l' obiettivo del rispetto della direttiva europea 2001/29/CE e dell' art. 70 della legge 633/1941 sul diritto d'autore

Le informazioni di medicina e salute contenute nel sito sono di natura generale ed a scopo puramente divulgativo e per questo motivo non possono sostituire in alcun caso il consiglio di un medico (ovvero un soggetto abilitato legalmente alla professione).

 

Il processo del lavoro

 

"Ciò che sappiamo è una goccia, ciò che ignoriamo un oceano!" Isaac Newton. Essendo impossibile tenere a mente l'enorme quantità di informazioni, l'importante è sapere dove ritrovare l'informazione quando questa serve. U. Eco

www.riassuntini.com dove ritrovare l'informazione quando questa serve

 

Argomenti

Termini d' uso, cookies e privacy

Contatti

Cerca nel sito

 

 

Il processo del lavoro