Lavoro documenti e contratti

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I contratti di lavoro
Il contratto individuale di lavoro è un accordo tra un datore di lavoro (impresa individuale, società, associazione, studio professionale, etc.) ed un lavoratore, in cui il lavoratore si obbliga a mettere a disposizione del datore la sua attività lavorativa, manuale o intellettuale, e il datore si obbliga a pagare al lavoratore la retribuzione.
In questa sezione puoi trovare una breve descrizione delle principali tipologie di contratto di lavoro.

  1. Il contratto di lavoro a tempo indeterminato
  2. Il contratto di lavoro a tempo determinato
  3. Il contratto di apprendistato
  4. Il contratto a tempo parziale
  5. Il contratto di somministrazione di lavoro
  6. Il contratto di lavoro ripartito (c.d. job sharing)
  7. Il contratto di lavoro a chiamata o intermittente (c.d. job on call)
  8. Il contratto di lavoro a progetto
  9. Il contratto di lavoro occasionale

Il contratto di lavoro accessorio

 

I CONTRATTI DI LAVORO IN Italia AL 2013

Possiamo dividerli in tre grandi gruppi.

I contratti formativi: stage e apprendistato.

I contratti flessibili: sono tutti quelli a termini: il tempo determinato, la somministrazione, il lavoro intermittente, il lavoro accessorio.

I contratti autonomi o parasubordinati: il più comune è il lavoro a progetto, ma spesso è usato in modo improprio, spesso è lavoro subordinato di serie B. Poi c’è l’associazione in partecipazione. Infine, la partita Iva, la cosiddetta prestazione d’opera del libero professionista.

1. Contratto di tirocinio formativo/stage
Caratteristiche: Il tirocinio formativo (noto anche come stage) è un contratto, della durata massima di 6 mesi, che prevede la realizzazione di momenti di alternanza tra studio e lavoro. Per maggiori dettagli leggi il pezzo dello speciale Sos Lavoro dedicato a questo argomento
Tipologie: sono essenzialmente tre: tirocini curriculari, tirocini di inserimento lavorativo, tirocini per le categorie disagiate.
Indennità economica: il tirocinio non è una prestazione di lavoro ma un’esperienza essenzialmente formativa. Pur escludendo il pagamento di una retribuzione, la legge prevede a carico del soggetto ospitante l’obbligo di riconoscere una congrua indennità per i tirocini extra curriculari. L’importo di tale indennità è stata fissata dall’accordo Stato Regioni in 300 euro.

2. Contratto di apprendistato
Disciplina: D.lgs. 14 settembre 2011, n. 167 (Testo Unico Apprendistato) Circolare 21 gennaio 2013, n. 5.  (rivisto nel 2012 dalla legge 92 e nel 2014 dalla legge 78)
Caratteristiche: è un rapporto di lavoro a tempo indeterminato che, durante il primo periodo, prevede lo svolgimento di un percorso formativo; alla fine del periodo formativo il lavoratore acquista la qualifica o il titolo, e il datore di lavoro può decidere se recedere dal rapporto oppure continuare.
Tipologie: Il periodo di apprendistato si può svolgere in tre diverse forme:
- se l’apprendista è un giovane di età compresa tra i 15 e i 25 anni, che deve completare un percorso scolastico, la formazione segue le regole dell’apprendistato qualificante. Questo contratto è l’unico rapporto di lavoro previsto per i minorenni.
- se l’apprendista è un giovane di età compresa tra i 18 e i 29 anni, e necessita di un periodo di addestramento per imparare un mestiere, si applicano le regole proprie dell’apprendistato professionalizzante.
- se l’apprendista è uno studente che ha completato il percorso universitario, un dottorando di ricerca o un praticante che deve imparare una professione, allora il percorso che fa per lui è quello dell’apprendistato di alta formazione.

3. Contratto a tempo determinato
Disciplina: decreto legislativo 06 settembre 2001, n. 368; legge 28 giugno 2012, n. 92; circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 18 luglio 2012, n. 18.
Caratteristiche: è un contratto di lavoro che viene stipulato per una durata di tempo predefinita, dopo la quale il rapporto si scioglie; prima dello scadere del termine, entrambe le parti possono recedere solo per giusta causa. Il termine apposto al contratto di lavoro deve avere durata determinata (cioè una data certa di calendario) oppure determinabile (evento certo nel suo verificarsi, ma incerto sul momento di realizzazione). Perché si possa attivare questo contratto servono esigenze tecniche, organizzative, produttive o sostitutive del datore di lavoro; queste esigenze devono essere descritte in maniera specifica e dettagliata nel contratto di lavoro.
Durata: Il contratto a termine è soggetto a un limite di durata complessiva, pari ad un periodo di 36 mesi.

4. Contratto di somministrazione di manodopera
Disciplina: decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; legge 28 giugno 2012, n. 92; decreto Legislativo 2 marzo 2012, n. 24; decreto Legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
Caratteristiche: è un contratto commerciale stipulato tra due aziende – Agenzia per il lavoro e impresa utilizzatrice – che prevede la fornitura di prestazioni di lavoro rese da uno o più dipendenti della prima in favore della seconda. L’esercizio dell’attività disomministrazione è consentito solo alle “Agenzie per il lavoro” che siano state previamente autorizzate dal Ministero del Lavoro. L’operazione di somministrazione racchiude due distinti rapporti contrattuali. Il primo rapporto – il contratto di somministrazione in senso stretto – consiste in un contratto di scambio tra prestazioni periodiche e continuative e un corrispettivo economico; il secondo rapporto è un ordinario contratto di lavoro che è soggetto alla disciplina ordinaria.
Tipologie: Il contratto di somministrazione può avere due forme: a termine, oppure a tempo indeterminato. La prima forma si può utilizzare solo quando l’utilizzatore debba soddisfare ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.
Condizioni: l’impresa ha il vantaggio di una maggiore flessibilità e di non dover gestire la selezione dei lavoratori visto che a questo e agli adempimenti burocratici pensa l'Agenzia, ma paga il lavoro ricevuto più del lavoro ordinario.

5. Contratto di lavoro a tempo parziale (part time)
Disciplina: decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61; decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66; decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; legge 24 dicembre 2007, n. 247; legge 12 novembre 2011, n. 183; legge 28 giugno 2012, n. 92.
Caratteristiche: è il lavoro perfetto per chi ha esigenze personali e familiari particolari. La prestazione viene resa in un orario di lavoro inferiore a quello “normale”, che viene fissato in quaranta ore settimanali.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo “orizzontale” è quello che si svolge mediante una riduzione di orario rispetto al normale orario giornaliero di lavoro. Il rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo “verticale” contempla un’attività lavorativa svolta a tempo pieno in alcuni periodi predeterminati dell’anno, del mese o della settimana. Il rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo “misto” si caratterizza per il fatto che l’attività lavorativa si svolge con un orario frutto della combinazione tra orizzontale e verticale.

6. Contratto di lavoro intermittente
Disciplina: decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; legge 24 dicembre 2007, n. 247; legge 28 giugno 2012, n. 92; decreto Legge 28 giugno 2013, n. 76 (conv. in L. n. 99/2013); circolare del Ministero del Lavoro 35/2013.
Caratteristiche: noto anche come lavoro “a chiamata” o “job on call”, è un contratto a tempo determinato o indeterminato, mediante il quale il lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa quando ne ha effettivo bisogno, nei limiti indicati dalla legge. La particolarità del contratto sta nella discontinuità e nell'intermittenza della prestazione, che non è effettuata con continuità ma solo su richiesta del datore.
Tipologie: può essere stipulato a tempo determinato oppure indeterminato, e può assumere due forme diverse: con obbligo di risposta, senza obbligo di risposta.  
Condizioni: è possibile ricorrere a tale tipologia contrattuale per alcune attività discontinue (custodi, fattorini, uscieri, inservienti, personale di servizio e di cucina in alberghi, carrozze-letto, ecc…).
Durata: il contratto di lavoro intermittente, ad eccezione di specifici settori, non può essere stipulato per una durata superiore a 400 giorni di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari.

7. Contratto di lavoro accessorio
Disciplina: legge 28 giugno 2012, n. 92, art. 1, c. 32 e ss.; decreto legislativo. 10 settembre 2003, n. 276, art. 70 e ss.; circolare Ministero del lavoro 18 gennaio 2013, n. 4.
Caratteristiche: le prestazioni di lavoro accessorio sono attività lavorative di natura meramente occasionale, che vengono retribuite mediante appositi voucher, noti anche come buoni lavoro. Il voucher può essere cartaceo oppure telematico. I buoni cartacei si acquistano presso le sedi Inps, presso le banche o le tabaccherie autorizzate. Il voucher telematico utilizza, invece, una carta magnetica - tipo "bancomat" - sulla quale vengono caricati i compensi. Sia il buono cartaceo che quello telematico hanno un valore di 10 euro ciascuno.
Condizioni: il contratto può essere utilizzato solo per attività lavorative che danno luogo, nell’anno solare, a un corrispettivo totale non superiore a 5.000 euro lordi. Il lavoratore ha diversi vantaggi: Il compenso è esente da ogni imposizione fiscale, può organizzare liberamente il proprio tempo di lavoro, conserva lo status di disoccupato ed inoccupato. Dall’altro lato, però, ha un lavoro instabile, nessuna prestazione previdenziale e/o assistenziale, nessun diritto a ferie, permessi e TFR.

8. Contratto di lavoro a progetto
Caratteristiche: il lavoro a progetto appartiene alla categoria del lavoro parasubordinato, il cui elemento tipico consiste nel carattere prevalentemente personale, continuativo e coordinato della prestazione di lavoro. Il lavoratore a progetto non è un lavoratore subordinato, e quindi non può essere soggetto al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del committente; tuttavia, può essere obbligato a rispettare alcune forme di coordinamento con questo. Il contratto deve prevedere il raggiungimento di un risultato finale (progetto), il quale deve essere espressamente descritto nel contratto e oggettivamente verificabile.
Tipologie: il progetto non può consistere nello svolgimento di un'attività che ripropone, nella sostanza, l'oggetto sociale del committente né in compiti meramente esecutivi e ripetitivi. 

9. Contratto di lavoro autonomo (partita iva)
Disciplina: codice Civile, artt. 2222 – 2238; D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 35; D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, artt. 53-54; D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276, art. 69 bis; Circolare 27 dicembre 2012 n. 32/2012.
Caratteristiche: nell'ampia famiglia del lavoro autonomo rientrano tutte le forme contrattuali che si caratterizzano per l'esecuzione di prestazioni di lavoro in condizioni di autonomia e su presupposti diversi dal lavoro subordinato. La principale tipologia di lavoro autonomo di carattere personale è il contratto d'opera, regolato dal codice civile, che si ha quando un soggetto, a fronte di un compenso, si impegna ad eseguire una specifica opera o un determinato servizio in favore di un altro soggetto, denominato committente, a fronte del pagamento di un corrispettivo. Sotto il medesimo cappello, dunque, ricadono una pluralità di situaziomedesimo cappello, dunque, ricadono una pluralità di situazioni. Sono lavoratori autonomi sia l'idraulico sia il professionista al quale viene commissionata la redazione di un parere o di un progetto tecnico.
Condizioni: il prestatore d'opera, dunque, deve essere una persona fisica e non, per esempio, un imprenditore, che normalmente è una persona giuridica o, comunque, un soggetto giuridico distinto dalle singole persone che lo compongono.

10. Contratto a tempo indeterminato
Caratteristiche: si differenzia da quello a tempo determinato perché dopo un periodo di prova, si converte in assunzione senza scadenza. Tale periodo può essere ripetuto più di una volta, ma non può essere superiore a: 6 mesi per i dirigenti e gli impiegati di prima categoria; 3 mesi per gli impiegati delle altre categorie; 1 mese per le categorie speciali; 15 giorni per gli operai; 2 mesi per gli apprendisti. La normativa vigente in questo momento fissa l’orario del contratto a tempo indeterminato a tempo pieno a 48 ore settimanali. I contratti nazionali di lavoro hanno tuttavia ridotto tale limite, portandolo a 40 ore settimanali nei settori industriali e a 36 ore nel pubblico impiego.

 

 

Fonte: https://www.docenti.unina.it/downloadPub.do?tipoFile=md&id=430928

Sito web da visitare: https://www.docenti.unina.it/

Autore del testo: non indicato nel documento di origine

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