Bambini contesi

Bambini contesi

 

 

 

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Bambini contesi

guida per i genitori

Aggiornamento al  4 settembre 2006


Indice

Prefazione

Introduzione 

Il fenomeno della sottrazione internazionale di minori 

Il ruolo del Ministero degli Affari Esteri e delle Rappresentanze  diplomatiche e consolari

Come prevenire la sottrazione di un minore 

Che cosa fare a sottrazione avvenuta

Informazioni utili su alcuni ordinamenti giuridici stranieri

Conclusioni

Principali strumenti giuridici vigenti in materia

Appendice
Convenzione dell’Aja sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori del 25.10.1980.

Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000

Inquadramento statistico del fenomeno della sottrazione internazionale dei minori


Prefazione
La sottrazione internazionale dei minori – il caso di bambini condotti illecitamente all'estero da uno dei genitori – è un fenomeno particolarmente delicato che tocca la sfera affettiva delle parti coinvolte e che porta ad un confronto tra culture, sistemi di diritto di famiglia e sensibilità spesso diversi o addirittura in contrasto tra loro.
E’ frutto, ovviamente, di situazioni di conflittualità tra genitori: il bambino viene sradicato dal suo contesto di origine e da allora inizia il dramma della separazione genitore/figlio che viene affrontato dal genitore molto spesso con lunghe ed onerose battaglie legali.
Da tempo il Ministero degli Affari Esteri, con le Rappresentanze all'estero in prima linea, segue con cura i casi segnalati di minori sottratti, attivandosi per tutelare nel modo più efficace gli interessi dei connazionali coinvolti, quello (evidentemente prioritario) del minore nonché quello del genitore.
La tutela dei diritti del fanciullo rappresenta un fatto acquisito nel nostro ordinamento. Un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e le attenzioni di entrambi sono i principi cardine della nostra legge n.54 del 8 febbraio 2006 sull‘affido condiviso.
Frutto della esperienza maturata in questi anni di gestione di vicende tanto complesse quanto dolorose è la guida “Bambini contesi”, quest'anno alla sua quinta edizione. 
La guida è stata concepita quale strumento di informazione per i genitori ma anche per operatori sociali, amministrazioni, studi legali, chiamati ad occuparsi direttamente di simili casi. Abbiamo inteso offrire indicazioni pratiche e puntuali sul piano della normativa di riferimento nonché illustrare il ruolo operativo del Ministero degli Affari Esteri e delle Sedi all’estero. Vi sono inoltre suggerimenti pratici su come gestire tali situazioni, anche in chiave di una possibile prevenzione.
E’ una guida  preziosa: non offre (e non potrebbe essere altrimenti) una soluzione univoca alle tragedie familiari, spesso laceranti, che determinano  ciascun caso di sottrazione. Può tuttavia indicare come evitare degli errori che possono pregiudicare gravemente le possibilità di recupero del figlio.

             Franco Danieli                                                                                    Vice - Ministro degli Affari Esteri


Introduzione
Con questa nuova  edizione - la quinta -  della guida "Bambini contesi" il Ministero degli Affari Esteri riafferma il proprio impegno nella materia della sottrazione internazionale dei minori mettendo a disposizione il frutto della esperienza maturata in questi anni nella trattazione di vicende umane tanto delicate e conflittuali.
La guida muove dal duplice intento da un lato di fornire suggerimenti per prevenire casi di sottrazione internazionale di minori, dall'altro di indicare la normativa di riferimento e le funzioni che il Ministero degli Affari Esteri con le Rappresentanze all'estero può svolgere a sostegno delle prerogative del minore e del genitore cittadini italiani. E' questa una azione articolata spesso su tempi lunghi - allorché le situazioni siano di particolare complessità a causa di due o più cittadinanze del minore o per la presenza di decisioni giudiziarie di segno opposto in Italia e nel paese in cui il minore è trattenuto - che viene condotta con impegno e sensibilità ai riflessi umani delle singole vicende.
Il Ministero degli Affari Esteri persegue altresì l'obiettivo di stipulare accordi bilaterali con paesi che non abbiano recepito nei loro ordinamenti interni la Convenzione dell'Aja del 25.10.1980 sulla sottrazione internazionale di minori. Propone in tali strumenti bilaterali l'istituzione di commissioni miste di conciliazione con paesi i cui ordinamenti giuridici interni sono ispirati a principi, nel diritto di famiglia, diversi da quelli cui è informato il nostro ordinamento. Ne è un esempio l'accordo sottoscritto con il Libano in vigore dal 1.06.2005.
Sia nel porre in essere l'attività negoziale che nel seguire i casi singoli intensa è la collaborazione con il Ministero della Giustizia - Dipartimento Giustizia Minorile.
Sono lieto di offrire ai genitori che si vedono coinvolti in simili vicende di sottrazione tale valido strumento di informazione e mi auguro che esso sia di loro aiuto ad affrontare il dramma della separazione dal figlio.

 

           Paolo Pucci di Benisichi
      Segretario Generale
Il fenomeno della sottrazione internazionale di minori

 

La maggior libertà di circolazione tra i paesi e le frequenti occasioni di incontro tra culture diverse hanno portato ad un aumento delle unioni tra persone di diversa nazionalità: è quindi in costante crescita il numero di italiani coniugati o conviventi con cittadini stranieri. Indubbiamente tali unioni costituiscono un elemento positivo di integrazione tra le varie culture.
L’insorgere di situazioni di crisi che inducono alla rottura del nucleo familiare molto spesso finiscono per coinvolgere i figli minori. Il Ministero degli Affari Esteri in tal caso interviene a sostegno dei diritti del cittadino italiano condotto all’ estero.
A questo proposito, rilevanza riveste la problematica della sottrazione internazionale dei minori, espressione che vuole indicare il caso in cui il minore è stato illecitamente condotto all’estero ad opera di un genitore non esercente l’esclusiva potestà.
Nel timore di non ottenere la custodia esclusiva nello Stato di residenza, madre o padre – generalmente il genitore straniero - può essere indotto a sottrarre il figlio e a condurlo nel proprio paese d’origine o altrove sradicandolo così dal suo contesto sociale, scolastico e geografico.
In tali circostanze, inevitabilmente, il bambino inizia ad essere conteso e vittima di battaglie giudiziali.

 

 
Il ruolo del Ministero degli Affari Esteri e delle Rappresentanze diplomatiche e consolari

 

La Direzione Generale per gli Italiani all’Estero e le Politiche Migratorie, nell’ambito dei suoi compiti di assistenza ai connazionali all’estero, si occupa da anni delle sottrazioni cosiddette “attive”, ossia quando un minore italiano è illecitamente condotto all’estero.
In stretta collaborazione con le Rappresentanze diplomatiche e consolari all’Estero la Direzione Generale per gli Italiani all’Estero valuta accuratamente il caso individuando le linee di azione più idonee per la sua soluzione.
Nei casi di sottrazione internazionale di minori la competenza del Ministero degli Esteri è primaria se lo Stato in cui il minore è stato condotto non è parte della Convenzione dell’Aja del 1980 o destinatario del Regolamento (CE) n.2201/2003 e sussidiaria se il paese in questione vi aderisce.
In tale secondo caso la competenza primaria è del Dipartimento Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia (Via Giulia, 131- Roma tel. 06-681881) nella veste di Autorità Centrale italiana, con la quale questo Ministero intrattiene una costante collaborazione. L’ Autorità Centrale è un Dipartimento operativo- che può essere attivato dal cittadino sia per avviare la procedura di restituzione del minore che la procedura del diritto di visita al figlio sottratto da parte del genitore non affidatario – ed è preposta ad investire del caso segnalato la omologa Autorità Centrale straniera.

 

 
Il Ministero degli Affari Esteri di concerto con le Rappresentanze diplomatiche e consolari PUO’:

  1.  
  2. • Sensibilizzare Autorità o organismi locali;
  3. • Seguire l’azione delle Autorità di polizia per ricercare il minore sottratto;
  4. • Effettuare tentativi di conciliazione tra le parti e provvedere a visite consolari al minore conteso;
  5. • Consigliare legali di fiducia e sostenere le loro azioni;
  6. • Esercitare i poteri di giudice tutelare.

Il Console quale giudice tutelare all’estero

Ai sensi dell'art.34 D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200 "Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari ":
Tutela, curatela, assistenza, affiliazione.
“Il capo di ufficio consolare di I categoria esercita nei confronti dei cittadini minorenni, interdetti, emancipati e inabilitati residenti nella circoscrizione le funzioni ed i poteri, in materia di tutela, di curatela, di assistenza pubblica e privata nonché di affiliazione, che le leggi dello Stato attribuiscono al giudice tutelare”.
L’esercizio di tali funzioni può tuttavia essere di difficile assolvimento laddove il minore italiano sia in possesso di doppia cittadinanza (oltre alla cittadinanza del genitore italiano, quella del Paese in cui è stato condotto).
Il possesso da parte del minore della cittadinanza dello Stato ove è stato condotto e poi trattenuto è infatti un limite all’esercizio delle competenze attribuite al Console italiano - quale Giudice tutelare all’estero – laddove quell'ordinamento ritenga di dover esercitare in via esclusiva la tutela del minore considerando subordinata la cittadinanza italiana.
Ogni tipo di azione che il Ministero è chiamato a svolgere può in tal caso essere ostacolata e pertanto, soprattutto in queste situazioni, è indispensabile che i genitori del minore conteso trovino un accordo nell’interesse prioritario del figlio.

 

Le Rappresentanze diplomatiche e consolari NON POSSONO:

  1.  
  2. • Rappresentare il connazionale in giudizio;
  3. • Fornire sostegno economico, salvo il caso in cui l’interessato sia residente all’estero e sia accertata la condizione di indigenza;
  4. • Agire in violazione delle leggi locali o di norme internazionali;
  5. • Adire la magistratura locale al fine di rendere direttamente esecutivo un provvedimento nazionale.

 

Come prevenire la sottrazione di un minore

Soprattutto nel caso di coppie miste, è opportuno:

  1. • Informarsi sulle disposizioni in materia di affidamento e diritto di visita vigenti nello Stato di appartenenza dell’altro genitore;
  2. • Far riconoscere, ove ciò sia possibile, l’eventuale provvedimento di affidamento del minore in proprio favore nello Stato di appartenenza dell’altro genitore;
  3. • Chiedere al giudice tutelare di vietare l’espatrio del minore, allorché si sia ottenuta la custodia legale del minore, nonché verificare che il divieto di espatrio risulti iscritto nelle liste di frontiera;
  4. • Cercare di evitare che il minore sia iscritto sul passaporto del genitore non affidatario;
  5. • Vigilare, in occasione dell'esercizio del diritto di visita riconosciuto al genitore non affidatario, affinché lo stesso non trattenga con sé il minore illecitamente oltre il periodo stabilito dall'Autorità giudiziaria.

Che cosa fare a sottrazione avvenuta?
A sottrazione avvenuta il genitore può:

  1. • Sporgere denuncia presso gli organi di polizia;
  2. • Rivolgersi all’Autorità Centrale se il Paese di presunta destinazione aderisce alla Convenzione dell’Aja del 25.10.1980 o è destinatario del Regolamento (CE) n.2201/2003;
  3. • Avvertire il Ministero degli Affari Esteri affinché vengano avvisate le Rappresentanze diplomatico-consolari;
  4. • Far valere il diritto di visita qualora non si disponga di un provvedimento che affidi la custodia del minore.

 

 

 

Informazioni utili su alcuni ordinamenti giuridici stranieri

All'atto di contrarre matrimonio è bene acquisire informazioni sugli ordinamenti stranieri in materia di diritto di famiglia (separazione, divorzio, affidamento dei figli, concessione degli alimenti ecc.) nonché sugli orientamenti giurisprudenziali. A tale riguardo ci si può rivolgere alle Rappresentanze straniere in Italia o alle Rappresentanze italiane all'estero (per indirizzi e numeri telefonici consultare il sito http://www.esteri.it) o ricorrere a ricerche su siti internet o all'ausilio di studi legali.
Le differenze di fondo tra gli ordinamenti nei principi ispiratori e nella conseguente codificazione del diritto di famiglia finiscono col riflettersi nella trattazione dei casi di sottrazione internazionale dei minori rendendo più complessa la ricerca di una soluzione.

Ordinamenti islamici

Di non facile conciliabilità con l'ordinamento italiano sono in linea generale gli ordinamenti dei paesi che si definiscono, nella loro Costituzione, islamici. Questi (ed anche i paesi a sistema non islamico ma che riconoscono alle diverse comunità religiose, tra cui quella islamica, uno statuto della persona in dipendenza della appartenenza religiosa) demandano la materia del diritto di famiglia, allorché si tratti di persone di religione musulmana, in via esclusiva alla applicazione della legislazione basata sui principi dell'Islam.
Pertanto, la donna italiana può trovarsi confrontata in loco, all'atto del matrimonio con un musulmano o in sede di custodia dei figli ecc., da normativa che considera limitativa delle sue prerogative di parità con lo sposo che la nostra cittadinanza le riconosce.

 
Il matrimonio

Il matrimonio celebrato in Italia davanti all'ufficiale di stato civile tra una donna musulmana e un non musulmano non è riconosciuto nell'ordinamento islamico del Paese di appartenenza della donna non consentendo l'Islam, quindi le legislazioni ispirate a tale matrice, ad una donna di fede musulmana di sposare un non musulmano.
La celebrazione del matrimonio nel paese islamico è effettuata secondo il rito della shari’a allorché entrambi i coniugi - o anche solo lo sposo - siano di religione musulmana.
Il matrimonio è nella realtà un contratto di diritto privato, nel cui ambito possono essere inserite tutte le clausole che le parti ritengono opportune, con il solo limite del rispetto dei principi della legge (shari'a). Ciò costituisce un’interessante possibilità offerta al coniuge straniero potendo, nel contratto, essere stabilite clausole quali l’ammontare del donativo nuziale che il marito è tenuto a versare alla sposa, la somma che quest’ultima dovrà ricevere in caso di ripudio o morte del coniuge, il diritto della moglie a chiedere il divorzio in caso di violazione della promessa di matrimonio o altro, il diritto a visitare con eventuali figli la propria famiglia in Italia, la libertà di movimento ecc..
Si ricorda infine che la sposa e i figli sono soggetti all’autorità del capofamiglia e che quest’ultimo può vietare il loro espatrio.

La custodia dei figli

In linea generale, nel diritto islamico i ruoli svolti dal padre e dalla madre nell’educazione dei figli sono distinti con precisione e presuppongono l'impossibilità per un coniuge di fare le veci dell'altro.
Al padre spetta in esclusiva il potere di prendere le decisioni relative all’educazione del figlio, alla sua istruzione, all’avviamento al lavoro, al matrimonio e all’amministrazione dei suoi beni fino alla emancipazione giuridica. Egli è il rappresentante legale del minore. Questi sono in breve gli aspetti particolari della wilaya, la potestà paterna.
Alla madre è invece generalmente riconosciuto il diritto/dovere di protezione (hadana), cioè di custodire, sorvegliare e curare il figlio tenendolo presso di sé almeno fino ad una certa età che si pone in genere fino alla pubertà per i bambini e fino al matrimonio per le bambine. Qualora la madre non sia di credo musulmano il diritto/dovere di hadana si limita ad una età inferiore, variabile da paese a paese, che può giungere fino a 5 anni.
Si ricorda che la filiazione legittima è solo paterna e che non si riconosce la “paternità naturale” ai figli nati fuori del matrimonio.
Se il matrimonio si scioglie, i bambini in tenera età sono in genere affidati in custodia alla madre, che tuttavia non deve ostacolare il padre nello svolgimento delle sue prevalenti funzioni di titolare della patria potestà e si deve impegnare ad educare i figli nella religione musulmana e a risiedere nel paese del padre.
Se la separazione avviene in Italia, è il giudice italiano che decide in merito alla custodia del figlio. La decisione italiana di affidamento alla madre non è quasi mai riconoscibile in un paese islamico.
Anche un accordo prematrimoniale con il quale il marito musulmano dichiarasse di concedere l'affidamento dei figli alla moglie non di fede musulmana non sarebbe valido in quanto in contrasto con l'esercizio della potestà di wilaya.
Se dunque il padre musulmano si trova nel paese d’origine con il proprio figlio è molto improbabile che il tribunale locale permetta al minore di raggiungere l’altro genitore in Italia.
Esiste solo una possibilità legale per la restituzione del minore: che appaia evidente al giudice islamico che il minore vive in condizioni insostenibili (se ha ad esempio gravissimi problemi di salute, non curabili presso le strutture sanitarie locali).
Per i motivi sopra esposti si suggerisce alla donna cittadina italiana residente in Italia di tener presenti taluni accorgimenti pratici che potrebbero rivelarsi di grande utilità nel prevenire l’illecito trasferimento del minore, ad esempio:
- se si intende contrarre un matrimonio islamico, va ricordato di inserire nel contratto di matrimonio una clausola riguardante la libertà di movimento con i figli (anche se essa può essere soggetta a successive limitazioni da parte del consorte);
- in caso di problemi familiari il marito conserva nel proprio paese il diritto di vietare l’espatrio;
- è consigliabile avviare le formalità di separazione e affidamento dei figli in Italia;

  1. - evitare comportamenti che implichino il deterioramento del rapporto matrimoniale e allontanino la possibilità di soluzione dei contrasti.

 
Una normativa in tema di diritto di famiglia, fondata sul principio della parità di diritti tra i sessi è in vigore in Marocco.
Il nuovo codice della famiglia approvato nel 2003 riconosce agli sposi uguale autorità all'interno della famiglia e responsabilità congiunta per tutte le decisioni relative alla vita familiare ed ai figli. La wilaya diventa quindi un diritto della donna oltre che del marito.
In caso di divorzio alla donna può essere conservato l'affidamento dei figli e, a certe condizioni, anche allorché contragga nuovo matrimonio o si trasferisca in una località diversa da quella del padre dei figli.

 

Altri ordinamenti

A.     A quanto può essere constatato dalle statistiche riportate in appendice la maggioranza dei casi di sottrazione di minori italiani riguarda l’Europa e le Americhe. Si tratta, per lo più, di Paesi con cui è in vigore la Convenzione dell’Aja del 1980 o il Regolamento CE n. 2201/2003 (limitatamente a Paesi dell’Unione Europea).
Tuttavia, l’attuazione dello strumento Aja o del Regolamento, anche se avviene con tempestività – o, generalmente, entro il primo anno dalla sottrazione – non sempre porta ai risultati sperati del rientro immediato del minore. La casistica delle sottrazioni segnala che il genitore straniero non appena si stabilisce nel suo paese ricorre a leve locali che di fatto trattengono il minore; nel tempo si creanosituazioni giudiziarie contrapposte: il minore è affidato in Italia ad un genitore e nel Paese straniero all’altro.
Trascorso un anno dal trasferimento, se il minore viene considerato radicato nel nuovo contesto dalle Autorità locali,  alla Convenzione dell’Aja non si può più fare ricorso per il rientro, tranne che per il diritto di visita.

B. In paesi asiatici ed africani ove non sono operanti con l’Italia strumenti convenzionali, il genitore ricorre alla magistratura e richiede l’affido. L’ottenimento di un provvedimento urgente di affido da parte del genitore straniero rende di fatto impossibile l’espatrio del bambino. La situazione si complica ulteriormente per il genitore italiano se il bambino possiede anche la nazionalità del posto.
In questi casi, la migliore soluzione consiste soprattutto nel raggiungimento di una intesa tra i genitori.   

 

Conclusioni

Dalle considerazioni fin qui svolte emerge chiaramente che è indispensabile risolvere i contrasti - anche gravi - tra i genitori in modo amichevole e civile, perseguendo come fine prioritario l'interesse del bambino alle relazioni affettive con entrambi i genitori.
La soluzione extragiudiziale si è nei fatti dimostrata la via più rapida e meno traumatica per il minore e per i genitori, ed è pertanto il percorso principale che riteniamo di suggerire quando la sottrazione sia ormai stata posta in essere.

 

 

Strumenti giuridici internazionali vigenti in materia - Sintesi

Convenzione Europea di Lussemburgo del 20.05.1980 sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell’affidamento (http://www.giustizia.it/minori/sottrazione/conv_riconoscimento.htm nonché http://conventions.coe.int/).

La Convenzione è fondata sul presupposto della esistenza di un provvedimento di affidamento del minore nello Stato in cui esso risiede al momento della sottrazione.
Il Dipartimento Giustizia Minorile presso il Ministero della Giustizia, nella sua veste di Autorità Centrale designata, chiede il riconoscimento e l'esecuzione di tale provvedimento nel Paese in cui il bambino è stato condotto. Prima di presentare una istanza ai sensi della suddetta Convenzione si consiglia un'attenta lettura dell'art.13 al fine di capire se il caso può rientrare tra quelli oggetto della Convenzione.
Tra gli strumenti giuridici vigenti in materia di sottrazione internazionale di minori merita particolare attenzione la Convenzione dell’Aja del 25.10.1980
(http://www.hcch.net) (http://www.giustizia.it/minori/sottrazione/conv_aspetti_civili.htm) alla quale aderiscono una ottantina di Paesi.
Tale Convenzione si pone l'obiettivo primario di consentire il ritorno del minore nello stato di residenza abituale. A questo riguardo, è bene ricordare che il rimpatrio del minore (art. 3) può essere richiesto solo qualora al genitore al quale il figlio è stato sottratto era effettivamente attribuita la potestà genitoriale – esclusivamente o congiuntamente – fino al momento della sottrazione. E’ necessario in tal caso agire tempestivamente per evitare che col tempo il minore si abitui alla nuova situazione e che pertanto il rimpatrio non sia più nel suo interesse.
Altro fondamentale obiettivo della Convenzione è la regolamentazione del diritto di visita del genitore non affidatario (art.21).
Allo stato attuale, la Convenzione è l'unico strumento giuridico cogente cui si ricorre con Paesi non appartenenti alla Unione Europea; tuttavia, spesso, non offre garanzie adeguate per il rimpatrio dei minori, stante la tendenza delle magistrature degli Stati Parte a far prevalere i diritti del cittadino rispetto alla richiesta di rimpatrio del genitore straniero.
Le funzioni di adempiere agli obblighi imposti dalla Convenzione e conseguirne gli obiettivi avviando e seguendo le procedure internazionali prescritte in materia di sottrazione internazionale di minori sono svolte dal Dipartimento Giustizia Minorile presso il Ministero della Giustizia quale Autorità Centrale.

Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo adottata dalla Assemblea Generale del 20.11.1989 (v. legge 27.05.1991 n. 176 – http://www.normeinrete.it/nonchè http://www.un.org)

La Convenzione delle Nazioni Unite è lo strumento internazionale più completo in materia di promozione e di tutela dei diritti dell'infanzia. Tra questi diritti va segnalato il diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari (art.8), ad intrattenere rapporti personali e diretti con entrambi i genitori (art. 9 e 10). Stabilisce il principio secondo il quale l'interesse superiore del bambino deve essere la considerazione preminente in tutte le decisioni che lo riguardano. La Convenzione obbliga gli Stati ad attuare tutti i provvedimenti necessari per assistere i genitori e le istituzioni nell'adempimento dei loro doveri nei confronti dei minori, stabiliti dalla Convenzione stessa.

 

Convenzione europea di Strasburgo del 25.01.1996 sull'esercizio dei diritti del fanciullo (v. legge 20.03.2003 n.77 http://www.normeinrete.it/ nonché http://conventions.coe.int)

La Convenzione promuove i diritti del bambino, tramite il riconoscimento di diritti processuali che al minore si riferiscono (Cap. II). Per agevolare l'esercizio di tali diritti processuali è previsto l'intervento di un rappresentante del minore che, oltre ad agire in suo nome e per suo conto, contribuisce alla formazione di una sua opinione.

Regolamento (CE) n. 2001/2003 del Consiglio dell'Unione Europea del 27/11/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il Regolamento (CE) n.1347/2000 (http://europa.eu.int)

Il Regolamento che istituisce uno spazio comune europeo in materia di diritto di famiglia si applica negli Stati membri della Unione Europea - ad eccezione della Danimarca - dal 1 marzo 2005.
In materia di sottrazione di minori il Regolamento stabilisce l'esecutività automatica delle decisioni emesse dal Giudice cui è stata presentata, nel Paese di residenza abituale del minore, domanda per il ritorno del minore. Il provvedimento di ritorno del bambino va emanato entro sei settimane dalla presentazione della domanda.
Altresì non richiede alcuna dichiarazione di esecutività la decisione di Autorità di uno stato membro in merito al diritto di visita al minore né è possibile opporsi al riconoscimento dello stesso diritto risultante da un certificato standard.

 

Strumenti internazionali sottoscritti dall'Italia ma non ancora in vigore per l'Italia - Sintesi

Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni nonché la cooperazione in materia di responsabilità parentale e di misure di protezione dei minori (http://www.hcch.net).
La Convenzione attribuisce allo Stato di residenza abituale la giurisdizione in materia di protezione della persona del bambino. A svolgere gli adempimenti prescritti dalla Convenzione sono incaricate le Autorità Centrali (per l'Italia il Dipartimento Giustizia Minorile presso il Ministero della Giustizia).

Convenzione del Consiglio d’Europa aperta alla firma il 15 maggio 2003 sulle relazioni personali riguardanti i minori (http://conventions.coe.int)

La Convenzione si propone di rafforzare i diritti fondamentale dei minori, dei loro genitori e delle persone legate al minore da vincoli familiari ad intrattenere relazioni regolari fissando principi generali da applicare alle decisioni nella materia delle relazioni del minore e prevedendo misure di salvaguardia e garanzia per assicurare un esercizio adeguato di tale diritto.

 

 

Accordi bilaterali - Sintesi

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica libanese concernente la cooperazione in questioni di diritto di famiglia sottoscritto il 15.07.2004.

L'Accordo è in vigore dal 1.06.2005. L’elemento qualificante dell'Accordo è rappresentato dalla istituzione di una Commissione mista consultiva quale organo di concertazione e di coordinamento relativamente a casi di minori cittadini delle due parti contraenti. E' previsto che la Commissione esperisca ogni possibile azione di conciliazione tra i genitori e, in particolare, intervenga per facilitare l'esercizio dei diritti di affidamento e di visita, nonché il ritorno del minore, illecitamente trasferito, nel Paese di residenza abituale.

 

 

 

 

 

CONVENZIONE DELL’AJA SUGLI ASPETTI CIVILI DELLA SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI
(aperta alla firma a l'Aja il 25 ottobre 1980).

 

 

TESTO DELLA CONVENZIONE
Gli stati firmatari della presente Convenzione,
Profondamente convinti che l'interesse del minore sia di rilevanza fondamentale in tutte le questioni pertinenti alla sua custodia;
Desiderando proteggere il minore, a livello internazionale, contro gli effetti nocivi derivanti da un suo trasferimento o mancato rientro illecito, e stabilire procedure tese ad assicurare l'immediato rientro del minore nel proprio Stato di residenza abituale, nonché a garantire la tutela del diritto di visita,
Hanno determinato di concludere a tale scopo una Convenzione, ed hanno convenuto le seguenti regolamentazioni:

CAPO I
Campo di applicazione della Convenzione

Articolo 1
La presente Convenzione ha come fine:
A. di assicurare l'immediato rientro dei minori illecitamente trasferiti o trattenuti in qualsiasi Stato Contraente;
B. di assicurare che i diritti di affidamento e di visita previsti in uno Stato Contraente siano effettivamente rispettati negli altri stati contraenti.
Articolo 2
Gli Stati Contraenti prendono ogni adeguato provvedimento per assicurare, nell'ambito del proprio territorio, la realizzazione degli obiettivi della Convenzione. A tal fine, essi dovranno avvalersi delle procedure d'urgenza a loro disposizione.

Articolo 3
Il trasferimento o il mancato rientro di un minore é ritenuto illecito:
A. quando avviene in violazione dei diritti di custodia assegnati ad una persona, istituzione o ogni altro ente, congiuntamente o individualmente, in base alla legislazione dello Stato nel quale il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro e:
B. se tali diritti saranno effettivamente esercitati, individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento del minore o del suo mancato rientro, o avrebbero potuto esserlo se non si fossero verificate tali circostanze.
Il diritto di custodia citato al capoverso a) di cui sopra può in particolare derivare direttamente dalla legge, da una decisione giudiziaria o amministrativa, o da un accordo in vigore in base alla legislazione del predetto Stato.
Articolo 4
La Convenzione si applica ad ogni minore che aveva la propria residenza abituale in uno Stato Contraente immediatamente prima della violazione dei diritti di affidamento o di visita. L'applicazione della Convenzione cessa allorché il minore compie 16 anni.
Articolo 5
Ai sensi della presente Convenzione:
A. il "diritto di affidamento" comprende i diritti concernenti la cura della persona del minore, ed in particolare il diritto di decidere riguardo al suo luogo di residenza;
B. il "diritto di visita" comprende il diritto di condurre il minore in un luogo diverso dalla sua residenza abituale per un periodo limitato di tempo.

CAPO II
Autorità centrali

Articolo 6
Ciascuno Stato Contraente nomina un'autorità centrale, che sarà incaricata di adempiere agli obblighi che le vengono imposti dalla Convenzione. Uno Stato federale, uno Stato nel quale sono in vigore molteplici ordinamenti legislativi, o uno Stato che abbia assetti territoriali autonomi, hanno facoltà di nominare più di una autorità centrale e di specificare l'estensione territoriale dei poteri di ciascuna di dette autorità.
Qualora uno Stato abbia nominato più di una autorità centrale, esso designerà l'autorità centrale alla quale le domande possono essere inviate per essere trasmesse all'autorità centrale competente nell'ambito di questo Stato.

 

Articolo 7
Le autorità centrali devono cooperare reciprocamente e promuovere la cooperazione tra le autorità competenti nei loro rispettivi stati, al fine di assicurare l'immediato rientro dei minori e conseguire gli altri obiettivi della Convenzione.
In particolare esse dovranno, sia direttamente, o tramite qualsivoglia intermediario, prendere tutti i provvedimenti necessari:
A. per localizzare un minore illecitamente trasferito o trattenuto;
B. per impedire nuovi pericoli per il minore o pregiudizi alle parti interessate, adottando a tal scopo o facendo in modo che vengano adottate, misure provvisorie;
C. per assicurare la consegna volontaria del minore, o agevolare una composizione amichevole;
D. per scambiarsi reciprocamente, qualora ciò si riveli utile, le informazioni relative alla situazione sociale del minore;
E. per fornire informazioni generali concernenti la legislazione del proprio stato, in relazione all'applicazione della Convenzione;
F. per avviare o agevolare l'instaurazione di una procedura giudiziaria o amministrativa, diretta ad ottenere il rientro del minore e, se del caso, consentire l'organizzazione o l'esercizio effettivo del diritto di visita;
G. per concedere o agevolare, qualora lo richiedano le circostanze, l'ottenimento dell'assistenza giudiziaria e legale, ivi compresa la partecipazione di un avvocato;
H. per assicurare che siano prese, a livello amministrativo, le necessarie misure per assicurare, qualora richiesto dalle circostanze, il rientro del minore in condizioni di sicurezza;
I. per tenersi reciprocamente informate riguardo al funzionamento della Convenzione, rimuovendo, per quanto possibile, ogni eventuale ostacolo riscontrato nella sua applicazione.

 

 

CAPO III
Ritorno del minore

Articolo 8
Ogni persona, istituzione od ente, che adduca che un minore é stato trasferito o trattenuto in violazione di un diritto di affidamento, può rivolgersi sia all'autorità centrale della residenza abituale del minore, sia a quella di ogni altro Stato Contraente, al fine di ottenere assistenza per assicurare il ritorno del minore.
La domanda deve contenere:
A. le informazioni concernenti l'identità del richiedente, del minore o della persona che si adduce abbia sottratto o trattenuto il minore;
B. la data di nascita del minore, qualora sia possibile procurarla;
C. i motivi addotti dal richiedente nella sua istanza per esigere il rientro del minore;
D. ogni informazione disponibile relativa alla localizzazione del minore ed alla identità della persona presso la quale si presume che il minore si trovi;
La domanda può essere accompagnata o completata da:
E. una copia autenticata di ogni decisione o accordo pertinente;
F. un attestato o una dichiarazione giurata, rilasciata dall'autorità centrale, o da altra autorità competente dello Stato di residenza abituale, o da persona qualificata, concernente la legislazione dello Stato in materia
G. ogni altro documento pertinente.
Articolo 9
Se l'autorità centrale che riceve una domanda ai sensi dell'articolo 8, ha motivo di ritenere che il minore si trova in un altro Stato Contraente, essa trasmette la domanda direttamente, ed immediatamente, all'autorità centrale di questo Stato Contraente e ne informa l'autorità centrale richiedente, o, se del caso, il richiedente.
Articolo 10
L'autorità centrale dello Stato in cui si trova il minore prenderà o farà prendere ogni adeguato provvedimento per assicurare la sua riconsegna volontaria.
Articolo 11
Le autorità giudiziarie o amministrative di ogni Stato Contraente devono procedere d'urgenza per quanto riguarda il ritorno del minore.
Qualora l'autorità giudiziaria o amministrativa richiesta non abbia deliberato entro un termine di sei settimane dalla data d'inizio del procedimento il richiedente (o l'autorità centrale dello Stato richiesto), di sua iniziativa, o su richiesta dell'autorità centrale dello Stato richiedente, può domandare una dichiarazione in cui siano esposti i motivi del ritardo.
Qualora la risposta venga ricevuta dall'autorità centrale dello Stato richiesto, detta autorità deve trasmettere la risposta all'autorità centrale dello Stato richiedente, o, se del caso, al richiedente.
Articolo 12
Qualora un minore sia stato illecitamente trasferito o trattenuto ai sensi dell'articolo 3, e sia trascorso un periodo inferiore ad un anno, a decorrere dal trasferimento o dal mancato ritorno del minore, fino alla presentazione dell'istanza presso l'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato Contraente dove si trova il minore, l'autorità adita ordina il suo ritorno immediato.
L'autorità giudiziaria o amministrativa, benché adita dopo la scadenza del periodo di un anno di cui al capoverso precedente, deve ordinare il ritorno del minore, a meno che non sia dimostrato che il minore sia integrato nel suo nuovo ambiente.
Se l'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto ha motivo di ritenere che il minore é stato condotto in un altro stato, essa può sospendere la procedura o respingere la domanda di ritorno del minore.
Articolo 13
Nonostante le disposizioni del precedente articolo, l'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto non é tenuta ad ordinare il ritorno del minore qualora la persona, istituzione od ente che si oppone al ritorno, dimostri:
A. che la persona, l'istituzione o l'ente cui era affidato il minore non esercitava effettivamente il diritto di affidamento al momento del trasferimento o del mancato rientro, o aveva consentito, anche successivamente, al trasferimento o al mancato ritorno; 
B. che sussiste un fondato rischio, per il minore, di essere esposto, per il fatto del suo ritorno, a pericoli fisici e psichici, o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile;
l'autorità giudiziaria o amministrativa può altresì rifiutarsi di ordinare il ritorno del minora qualora essa accerti che il minore si oppone al ritorno, e
che ha raggiunto un'età ed un grado di maturità tali che sia opportuno tener conto del suo parere.
Nel valutare le circostanze di cui al presente articolo, le autorità giudiziarie e amministrative devono tener conto delle informazioni fornite dall'autorità centrale o da ogni altra autorità competente dello Stato di residenza del minore, riguardo alla sua situazione sociale.
Articolo 14
Nel determinare se vi sia stato o meno un trasferimento od un mancato ritorno illecito, ai sensi dell'articolo 3, l'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto può tener conto direttamente della legislazione e delle decisioni giudiziarie o amministrative, formalmente riconosciute o meno nello Stato di residenza abituale del minore, senza ricorrere alle procedure specifiche per la prova di detta legislazione, o per il riconoscimento delle decisioni giudiziali straniere che sarebbero altrimenti applicabili.
Articolo 15
Le autorità giudiziarie o amministrative di uno Stato Contraente hanno facoltà, prima di decretare il ritorno del minore, di domandare che il richiedente produca una decisione o attestato emesso dalle autorità dello Stato di residenza abituale del minore, comprovante che il trasferimento o il mancato rientro era illecito ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione, sempre che tale decisione o attestato possa essere ottenuto in quello stato. Le autorità centrali degli Stati Contraenti assistono il richiedente, per quanto possibile, nell'ottenimento di detta decisione o attestato.
Articolo 16
Dopo aver ricevuto notizia di un trasferimento illecito di un minore o del suo mancato ritorno ai sensi dell'articolo 3, le autorità giudiziarie o amministrative dello Stato Contraente nel quale il minore é stato trasferito o é trattenuto, non potranno deliberare per quanto riguarda il merito dei diritti di affidamento, fino a quando non sia stabilito che le condizioni della presente Convenzione, relativa al ritorno del minore sono soddisfatte, a meno che non venga presentata una istanza, in applicazione della presente Convenzione, entro un periodo di tempo ragionevole a seguito della ricezione della notizia.
Articolo 17
Il solo fatto che una decisione relativa all'affidamento sia stata presa o sia passibile di riconoscimento dello Stato richiesto non può giustificare il rifiuto di fare ritornare il minore, in forza della presente Convenzione; tuttavia, le autorità giudiziarie o amministrative dello Stato richiesto possono prendere in considerazione le motivazioni della decisione nell'applicare la Convenzione.  
Articolo 18
Le disposizioni del presente capo non limitano il potere dell'autorità giudiziaria o amministrativa di ordinare il ritorno del minore in qualsiasi momento.
Articolo 19
Una decisione relativa al ritorno del minore, pronunciata conformemente alla presente Convenzione, non pregiudica il merito del diritto di custodia.
Articolo 20
Il ritorno del minore, in conformità con le disposizioni dell'articolo 12, può essere rifiutato, nel caso che non fosse consentito dai principi fondamentali dello Stato richiesto relativi alla protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

CAPO IV
Diritto di visita

Articolo 21
Una domanda concernente l'organizzazione o la tutela dell'esercizio effettivo del diritto di visita, può essere inoltrata all'autorità centrale di uno Stato Contraente con le stesse modalità di quelle previste per la domanda di ritorno del minore.
Le autorità centrali sono vincolate dagli obblighi di cooperazione di cui all'articolo 7, al fine di assicurare un pacifico esercizio del diritto di visita, nonché l'assolvimento di ogni condizione cui l'esercizio di tale diritto possa essere soggetto.
Le autorità centrali faranno i passi necessari per rimuovere, per quanto possibile, ogni ostacolo all'esercizio di detti diritti.
Le autorità centrali, sia direttamente, sia per il tramite di intermediari, possono avviare, o agevolare, una procedura legale al fine di organizzare o tutelare il diritto di visita e le condizioni cui l'esercizio di detto diritto di visita possa essere soggetto.

 

CAPO V
Disposizioni generali
Articolo 22
Nessuna cauzione o deposito, con qualsiasi denominazione venga indicata, può essere prescritta come garanzia del pagamento dei costi e delle spese
relative alle procedure giudiziarie ed amministrative di cui alla presente Convenzione.
Articolo 23
Nessuna legalizzazione o analoga formalità, potrà essere richiesta in base alla Convenzione.
Articolo 24
Ogni domanda, comunicazione o altro documento inviato all'autorità centrale dello Stato richiesto, dovrà essere redatto in lingua originale ed accompagnato da una traduzione della lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali dello Stato richiesto, oppure, qualora ciò sia difficilmente realizzabile, da una traduzione in francese o in inglese.
Tuttavia, uno Stato Contraente avrà facoltà, applicando la riserva prevista all'articolo 42, di opporsi alla utilizzazione sia del francese, sia dell'inglese (ma non di entrambe) in ogni istanza, comunicazione, o altro documento inviato alla propria autorità centrale.
Articolo 25
I cittadini di uno Stato Contraente, e le persone che risiedono abitualmente in questo Stato, avranno diritto, per tutto quanto riguarda l'applicazione della presente Convenzione, all'assistenza giudiziaria e legale in ogni altro Stato Contraente, alle medesime condizioni che se fossero essi stessi cittadini di quest'ultimo Stato e vi risiedessero abitualmente.
Articolo 26
Ogni autorità centrale si farà carico delle proprie spese relative alla applicazione della Convenzione.
L'autorità centrale e gli altri servizi pubblici degli stati contraenti non imporranno alcuna spesa in relazione alle istanze presentate in applicazione della presente Convenzione.
In particolare, esse non possono esigere dal richiedente il pagamento dei costi e delle spese concernenti le procedure, o gli eventuali oneri risultanti dalla partecipazione di un avvocato o di un consulente legale.
Tuttavia, esse hanno facoltà di richiedere il pagamento delle spese sostenute, o da sostenere nell'espletamento delle operazioni attinenti al ritorno del minore.
Ciò nonostante, uno Stato Contraente, nell'esprimere la riserva prevista all'articolo 42, potrà dichiarare che non é tenuto alle spese di cui al capoverso precedente, derivanti dai servizi di un avvocato, o consulente legale, o al pagamento delle spese processuali a meno che detti costi possano essere inclusi nel suo ordinamento di assistenza giudiziaria e legale.
Nell'ordinare il ritorno del minore, o nel deliberare sul diritto di visita, in conformità alla presente Convenzione, l'autorità giudiziaria o amministrativa può, se del caso, porre a carico della persona che ha trasferito o trattenuto il minore, o che ha impedito l'esercizio del diritto di visita, il pagamento di tutte le spese necessarie sostenute dal richiedente, o a nome del richiedente, ivi comprese le spese di viaggio, i costi relativi all'assistenza giudiziaria del richiedente ed al ritorno del minore, nonché tutti i costi e le spese sostenute per localizzare il minore.
Articolo 27
Qualora sia evidente che le condizioni prescritte dalla Convenzione non siano osservate, o che la domanda non ha fondamento, l'autorità centrale non é tenuta ad accettare l'istanza. In tal caso, essa deve immediatamente notificare le sue motivazioni al richiedente, o, se del caso, all'autorità centrale che ha trasmesso la domanda.
Articolo 28
Un'autorità centrale può esigere che la domanda sia accompagnata da un'autorizzazione scritta che le dia facoltà di agire per conto del richiedente, o di nominare un rappresentante abilitato ad agire per suo conto.
Articolo 29
La Convenzione non pregiudica la facoltà per la persona, l'istituzione o l'ente che adduca che vi é stata violazione dei diritti di custodia o di visita, ai sensi dell'articolo 3 o dell'articolo 21, di rivolgersi direttamente alle autorità giudiziarie o amministrative dello Stato Contraente, in applicazione o meno delle disposizioni della Convenzione.
Articolo 30
Ogni domanda, inoltrata all'autorità centrale, o direttamente alle autorità giudiziarie o amministrative di uno Stato Contraente in applicazione della Convenzione, nonché ogni documento o informazione allegata o fornita da un'autorità centrale, sarà ammissibile dai tribunali o dalle autorità amministrative degli Stati Contraenti.
Articolo 31
Nel caso di uno Stato che dispone, in materia di custodia dei minori, di due o più ordinamenti legislativi, applicabili in unità territoriali diverse:
A. ogni riferimento alla residenza abituale in detto Stato deve essere inteso come riferentesi alla residenza abituale in una unità territoriale di detto Stato;
B. ogni riferimento alla legislazione dello Stato della residenza abituale deve essere inteso come riferentesi alla legislazione dell'unità territoriale in cui il minore abitualmente risiede.
Articolo 32
Nel caso di uno Stato il quale dispone, in materia di custodia dei minori, di due o più ordinamenti legislativi applicabili a diverse categorie di persone, ogni riferimento alla legislazione di detto Stato deve essere inteso come riferentesi all'ordinamento legislativo specificato dalla legislazione di questo Stato.
Articolo 33
Uno Stato nel quale le diverse unità territoriali abbiano le proprie regolamentazioni in materia di affidamento dei minori, non é tenuto ad applicare la Convenzione, quando uno Stato il cui ordinamento legislativo sia unificato, non é tenuto ad applicarla.
Articolo 34
Nelle materie di sua competenza, la Convenzione prevale sulla "Convenzione del 5 ottobre 1961, relativa alla competenza delle autorità ed alla legislazione applicabile in materia di protezione dei minori", tra gli stati parti alle due convenzioni. La presente Convenzione non esclude peraltro che un altro strumento internazionale in vigore tra lo Stato di origine lo Stato richiesto, o che la legislazione non convenzionale dello Stato richiesto, siano invocati per ottenere il ritorno di un minore che é Stato illecitamente trasferito o trattenuto, o al fine di organizzare il diritto di visita.
Articolo 35
La Convenzione avrà effetto nei confronti degli Stati Contraenti solo per quanto riguarda i trasferimenti o mancati ritorni illeciti verificatisi dopo la sua entrata in vigore nei predetti stati. Qualora una dichiarazione sia stata effettuata, in base agli articoli 39 o 40, il riferimento ad uno Stato Contraente di cui al capoverso precedente dovrà essere inteso come riferentesi all'unità o alle unità territoriali cui si applica la Convenzione.
Articolo 36
Nulla nella presente Convenzione impedirà a due o più Stati Contraenti, al fine di limitare le restrizioni cui il ritorno del minore può essere soggetto, di decidere di comune accordo di derogare a quelle regolamentazioni della Convenzione suscettibili di implicare tali restrizioni.

CAPO VI
Clausole finali
(omissis)


La Convenzione dell’Aja è applicata tra l’Italia e i seguenti Paesi:
Argentina, Australia, Austria, Bahamas, Belarus, Belgio, Belize, Bosnia Erzegovina, Brasile, Burkina Faso, Bulgaria, Canada, Cile, Cina (solo per le regioni autonome di Hong Kong e Macao), Cipro, Colombia, Costa Rica, Croazia, Danimarca, Ecuador, El Salvador, Estonia, Fiji, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Georgia, Guatemala, Honduras, Irlanda, Islanda, Israele, Lituania, Lettonia, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Mauritius, Messico, Nicaragua, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Panama, Paraguay, Perù, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica di Moldova, Romania, Saint Kitts e Nevis, Serbia e Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Sri Lanka, Trinidad e Tobago, Turchia, Turkmenistan, Ungheria, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, Zimbabwe.

 

Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il Regolamento (CE) n. 1347/2000 Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea n. L 338 del 23.12.2003 pag. 0001 - 0029
(omissis)
Articolo 10
Competenza nei casi di sottrazione di minori
In caso di trasferimento illecito o mancato rientro del minore, l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento o del mancato rientro conserva la competenza giurisdizionale fino a che il minore non abbia acquisito la residenza in un altro Stato membro e:
a) se ciascuna persona, istituzione o altro ente titolare del diritto di affidamento ha accettato il trasferimento o mancato rientro;
b) se il minore ha soggiornato in quell'altro Stato membro almeno per un anno da quando la persona, istituzione o altro ente titolare del diritto di affidamento ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza, del luogo in cui il minore si trovava e il minore si è integrato nel nuovo ambiente e se ricorre una qualsiasi delle seguenti condizioni:
i) entro un anno da quando il titolare del diritto di affidamento ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza, del luogo in cui il minore si trovava non è stata presentata alcuna domanda di ritorno del minore dinanzi alle autorità competenti dello Stato membro nel quale il minore è stato trasferito o dal quale non ha fatto rientro;
ii) una domanda di ritorno presentata dal titolare del diritto di affidamento è stata ritirata e non è stata presentata una nuova domanda entro il termine di cui al punto i);
iii) un procedimento dinanzi all'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento o del mancato rientro è stato definito a norma dell'articolo 11, paragrafo 7;
iv) l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima dell'illecito trasferimento o del mancato ritorno ha emanato una decisione di affidamento che non prevede il ritorno del minore.
Articolo 11
Ritorno del minore
1. Quando una persona, istituzione o altro ente titolare del diritto di affidamento adisce le autorità competenti di uno Stato membro affinché emanino un provvedimento in base alla convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (in seguito "la Convenzione dell'Aja del 1980") per ottenere il ritorno di un minore che è stato illecitamente trasferito o trattenuto in uno Stato membro diverso dallo Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima dell'illecito trasferimento o mancato ritorno, si applicano i paragrafi da 2 a 8.
2. Nell'applicare gli articoli 12 e 13 della convenzione dell'Aja del 1980, si assicurerà che il minore possa essere ascoltato durante il procedimento se ciò non appaia inopportuno in ragione della sua età o del suo grado di maturità.
3. Un'autorità giurisdizionale alla quale è stata presentata la domanda per il ritorno del minore di cui al paragrafo 1 procede al rapido trattamento della domanda stessa, utilizzando le procedure più rapide previste nella legislazione nazionale.
Fatto salvo il primo comma l'autorità giurisdizionale, salvo nel caso in cui circostanze eccezionali non lo consentano, emana il provvedimento al più tardi sei settimane dopo aver ricevuto la domanda.
4. Un'autorità giurisdizionale non può rifiutare di ordinare il ritorno di un minore in base all'articolo 13, lettera b), della convenzione dell'Aja del 1980 qualora sia dimostrato che sono previste misure adeguate per assicurare la protezione del minore dopo il suo ritorno.
5. Un'autorità giurisdizionale non può rifiutare di disporre il ritorno del minore se la persona che lo ha chiesto non ha avuto la possibilità di essere ascoltata.
6. Se un'autorità giurisdizionale ha emanato un provvedimento contro il ritorno di un minore in base all'articolo 13 della Convenzione dell'Aja del 1980, l'autorità giurisdizionale deve immediatamente trasmettere direttamente ovvero tramite la sua autorità centrale una copia del provvedimento giudiziario contro il ritorno e dei pertinenti documenti, in particolare una trascrizione delle audizioni dinanzi al giudice, all'autorità giurisdizionale competente o all'autorità centrale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima dell'illecito trasferimento o mancato ritorno, come stabilito dalla legislazione nazionale. L'autorità giurisdizionale riceve tutti i documenti indicati entro un mese dall'emanazione del provvedimento contro il ritorno.
7. A meno che l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima dell'illecito trasferimento o mancato ritorno non sia già stato adita da una delle parti, l'autorità giurisdizionale o l'autorità centrale che riceve le informazioni di cui al paragrafo 6 deve informarne le parti e invitarle a presentare all'autorità giurisdizionale le proprie conclusioni, conformemente alla legislazione nazionale, entro tre mesi dalla data della notifica, affinché quest'ultima esamini la questione dell'affidamento del minore.
Fatte salve le norme sulla competenza di cui al presente regolamento, in caso di mancato ricevimento delle conclusioni entro il termine stabilito, l'autorità giurisdizionale archivia il procedimento.
8. Nonostante l'emanazione di un provvedimento contro il ritorno in base all'articolo 13 della Convenzione dell'Aja del 1980, una successiva decisione che prescrive il ritorno del minore emanata da un giudice competente ai sensi del presente regolamento è esecutiva conformemente alla sezione 4 del capo III, allo scopo di assicurare il ritorno del minore.

 

Fonte: http://www.esteri.it/mae/doc/4_29_70_89_129_144.doc

Sito web da visitare: http://www.esteri.it/

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