Tecnologia e processo civile telematico

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Tecnologia e processo civile telematico

Il processo civile telematico: innovazione tecnologica, normativa, sociale, organizzativa
Innovazione tecnologica

Spero di non scontentare le aspettative dell’ufficio della formazione decentrata che mi ha incaricata di parlarvi del processo civile telematico. Spero anche di non deludere la vostra legittima curiosità se non spiegherò, nemmeno per sommi capi, come funziona il decreto ingiuntivo telematico.
Il fatto è che la breve, ma intensa e complicata, esperienza maturata all’interno della struttura Ministeriale che si occupa di processo civile telematico, mi ha convinta del fatto che oggi la scommessa dell’informatica, che sta nella possibilità di divenire strumento di attuazione dei valori di democrazia insiti nel processo, sarà vinta a patto che essa sia accompagnata, direi, anzi, governata,in maniera importante e significativa dagli attori del processo e dunque, in primo luogo dai magistrati.
Proporre in questa sede le riflessioni che hanno accompagnato il mio lavoro in Dgsia, illustrare sia pure brevemente il contesto nel quale è nata l’idea del progetto complesso ed articolato che chiamiamo processo civile telematico, le sue luci e le sue ombre, mi appare utile per affrontare in maniera consapevole la formazione più specifica e tecnica che di qui a qualche a mese vi sarà offerta.
Questa prospettiva mi si è manifestata come  quella più capace di restituire alla cultura del processo un progetto che  con il tempo mi è sembrato essere divenuto  cosa del Ministero.
E, d’altra parte, nel momento in cui predisponevo le attività di servizio a supporto della diffusione sul territorio del processo civile telematico, e tra queste quella relativa alla formazione dei magistrati, m’assaliva il dubbio, il timore di occuparmi di cosa non mia, non del Ministero, ma del sistema dell’autogoverno.
Ho cercato allora di far precedere, nei diversi distretti nei quali il PCT si avviava ad essere cosa concreta, uscendo dai cassetti del mo ufficio, ed anche dal gigantismo dei tecnici, la formazione specialistica tecnica, quella che sarà erogata dalle società fornitrici, da una serie di incontri gestiti dalla formazione decentrata, convinta che solo per tal via e per tal mediazione  il risultato finale di quest’addestramento così peculiare, come imparare ad inviare un decreto ingiuntivo telematico ovvero a scrivere una sentenza con consolle, appartenesse all’intera organizzazione della giurisdizione. Il fatto è che mi andavo convincendo, ereticamente,  del fatto che la tecnologia rischiava di espropriare le ragioni della giurisdizione, anche nel versante della formazione e dell’aggiornamento professionale dei giudici, i quali sono chiamati piuttosto a governarla secondo le regole di democrazia che solo loro conoscono e praticano.

Al principio fu la tecnologia.
Nel corso degli ultimi venti anni ha inciso profondamente  sul contesto nel quale operavano i diversi attori del processo: l’informatica ha cambiato radicalmente il modo di lavorare dei giudici, degli avvocati e dei funzionari di cancelleria; è divenuto strumento di nuova, universale conoscenza, conoscenza nelle reti, dove anche la scrittura, la quale è scrittura elettronica, ha assunto a sua volta funzione di mediatore di conoscenza integrata .
La tecnologia, l’informatica rappresentavano, dunque, un fatto non trascurabile per il diritto, ma l’opera di allineamento non può ricondursi semplicisticamente alla necessità, avvertita da ogni istituzione, di adattamento ai miti ambientali dominanti nella società civile quale deve considerarsi il mito tecnologico perché la storia del diritto è anche storia delle tecnologie perchè è la storia della capacità del diritto di mutare la qualità e la natura delle sue relazioni con il divenire, con ciò che accade.

La pressione del contesto esterno al diritto è evidente già nella legge 7 giugno 1993 n. 183 che ha previsto la possibilità per l’avvocato di trasmettere attraverso mezzi di telecomunicazione la copia di un atto del processo ad un altro avvocato; nel  DPR 10 novembre 1997 n. 513 che ha stabilito l’equiparazione della trasmissione del documento in via telematica alla notifica a mezzo posta se il documento risulti trasmesso al domicilio dichiarato e se sia assicurata la avvenuta consegna; nel d.m. 27 marzo 2000, n. 264, che ha previsto  l’introduzione dei registri informatizzati di cancelleria con garanzia di integrità, disponibilità e riservatezza dei dati contenuti nei registri stessi.
Ed ancora l’attenzione riservata dal legislatore alle tecnologie della trasmissione degli atti risulta un dato costante di ogni recente intervento normativo in materia processuale: dopo la previsione di cui all’art. 17, d.legisl. 17 gennaio 2003, n. 5, con il d.l. n. 14 marzo 2005, n. 35 il legislatore ha esteso l’adozione del telefax e della posta elettronica alle comunicazioni di cancelleria, “nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi” .

Il dato costante che emerge nella legislazione primaria è la visione delle tecnologie  come mezzo di trasmissione degli atti e dei documenti prodotti, una rappresentazione, dunque, riduttiva e meramente utilitaristica dell’apporto fornito dalle tecnologie informatiche, una concezione della soluzione tecnologica come mera traduzione tecnica delle disposizioni normative primarie.
La tecnologia trova un suo luogo di più significativa esplicitazione solo nella normativa regolamentare ovvero nelle regole tecniche-operative per l’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile.
Ad esempio gli artt. 12 e 13, d.P.R. n. 123/2001, non costituiscono semplici trasposizioni tecnologiche della normativa previgente (art. 168 c.p.c. e artt. 71 e 72 disp. att. c.p.c.) ma piuttosto la loro riformulazione: il fascicolo d’ufficio non risulta formato più dalla copia in carta libera di tutti gli atti di parte (citazione, comparse memorie) ma “dagli atti del processo come documenti informatici”, per i quali la distinzione tra originale e copia è impossibile. La stessa l’iscrizione a ruolo perde ogni connotazione procedimentale prima connessa alla materialità del deposito della nota d’iscrizione per assumere il valore di atto di ricezione automatica delle informazioni necessarie al SICI per l’esatta incardinazione del processo
Ancora, con l’introduzione del linguaggio di programmazione XML (Extensible Markup Languag)  come formato obbligatorio per i documenti informatici viene assicurata la trasmissione di dati in forma strutturata fra sistemi, con eliminazione delle azioni ripetitive che connotano le organizzazioni fondate su carta; si pongono allora le premesse per la gestione da parte dei sistemi informativi di una pluralità significativa di dati, generando rappresentazioni cognitive del processo e dell’azione dei suoi attori mai prima riscontrate.

Nel contempo, dall’analisi del sistema dei registri di cancelleria parte la riflessione sulla necessità della revisione del sistema informativo della giustizia civile e della rivisitazione della relazione tra ragione tecnologica, organizzazione e processo.
L’assenza di una visione complessiva dei registri di cancelleria, quale legame tra gli attori del processo, aveva  permesso la costruzione di un sistema informativo debole e inefficace; perché assumeva come sua unica finalità l’automazione delle cancellerie ed in genere, delle attività routinarie degli uffici.; perché creava un sistema a bassissima integrazione, che trascurava l’importanza del legame tra i diversi attori organizzativi, all’interno ed all’esterno dell’ufficio.
Il rapporto tra giudici e cancelleria rimaneva un rapporto in buona misura indiretto, in cui le comunicazioni avvenivano attraverso il medium del fascicolo cartaceo relativo ad ogni singolo processo. Il rapporto tra il giudice e le parti ruotava intorno ai tempi lunghi del processo, che si sviluppa, e avviluppa tutti gli attori, in eventi singoli che si realizzano a distanza di tempo, anche di mesi se non anni .
Certo i registri informatizzati di cancelleria non appaiono idonei a sostenere una qualità relazionale quale quella auspicata dal processo, soprattutto dopo la novella 353/90 perché custodiscono informazioni di scarsa significatività, sono a supporto del fascicolo cartaceo: che rimane l’unico medium, l’unica entità che costituisce la memoria storica del processo, fonte informativa unica ed insostituibile per le parti e il giudice.

Alla cancelleria non rimane altro che registrare gli eventi e manipolare, aprire, riporre, spostare consegnare il fascicolo.

L’informatica non assolve per sua stessa missione progettuale la complessa funzione di integratore sistemico degli attori del processo, ma ne distanzia l’agire nella misura in cui devolve tecnologie diverse alle attività realizzate da ognuno di essi. Un momento appare emblematico di questa crescente distanza tra processo e attori sociali: i processi verbali delle udienze. Nel mondo della scrittura elettronica e della ricerca ipertestuale, il processo verbale dell’udienza vive della manoscrittura dell’avvocato e del praticante, rifiutando ogni legame organico con le scritture (elettroniche) versate in atti, vivendo così nella (e/o della) sua anacronistica alterità atecnologica.
Scrittura elettronica e scrittura manuale si alternano, così, nel processo impedendo ogni continuità conoscitiva, pure necessaria alla positiva esplicazione delle loro funzione processuale.
Lo scambio delle comparse si sostituisce in misura sempre maggiore alla chiovendiana oralità, spostando il baricentro del processo fuori dall’udienza: l’udienza non è più il luogo di produzione delle decisioni e/o di preparazione alle decisioni che gli attori sociali sono chiamati ad assumere, ma è il luogo che registra solo quanto è stato prodotto in altri luoghi e in altri momenti di riflessione. L’architettura giudiziaria per le aule civili registra, diversamente che per le aule penali, la perdita di ogni connotazione di specificità simbolica, per assumere, nella migliore delle ipotesi, le connotazioni di uno studio professionale.
La scrittura estende i propri confini elevando il fascicolo d’ufficio e non più l’udienza, a luogo di estrinsecazione del contraddittorio, assume il ruolo unico di integratore tra le fasi del processo.

 

Il gruppo di lavoro costituito presso la DGSIA del Ministero della giustizia, per lo studio e la realizzazione del Processo Civile Telematico, ha piena consapevolezza del fatto che il riduzionismo insito in un progetto di informatizzazione che assuma a suo fine esclusivo l’Office Automation per gli uffici di cancelleria costituisce non solo vecchia informatica, ma soprattutto un errore metodologico di non poco momento all’interno dell’attività progettuale complessiva, in quanto non assume a suo requisito di validazione l’ampia gamma delle relazioni informative esistenti tra gli attori di processo .E’ di grande momento questa riflessione che getta le basi per un ripensamento in grande, culturale della informatica nel e del processo.

Il sistema informativo che il Ministero si propone di progettare  per il settore civile viene immaginato come “integratore tecnologico”, capace di veicolare tanto l’attività di supporto alla decisione (la c.d. attività di cancelleria) quanto l’attività propriamente decisionale (sistema informativo per il management, per il processo civile, magistrati ed avvocati), permettendo l’accesso e la gestione non solo dell’evento processuale ma anche dell’informazione che è ragione stessa dell’evento processuale.
Occorre, dunque, nella riflessione preparatoria di quello che sarà il processo civile telematico, sfruttare appieno l’opportunità introdotta dal documento informatico e dalla definizione dei criteri e modalità che devono guidare la Amministrazione della giustizia nella formazione, archiviazione e trasmissione dei documenti, per una nuova sistemazione delle relazioni tra gli attori del processo.
La riflessione di cui vi ho parlato si sviluppava in un contesto particolare.
Gli Osservatori, nati in più parti d’Italia,  manifestavano un bisogno di confronto sulle concrete prassi operative, esigenza che andava recepita come requisito progettuale del sistema informativo, capace di assecondare conoscenze diffuse e consapevolezze critiche.

 

Innovazione normativa
Il trapianto dell’innovazione tecnologica all’interno del sistema processuale civile avviene con il  DPR 13 febbraio 2001 n. 123 , Regolamento recante la disciplina sull’uso di strumenti telematici e informatici nel processo civile, nel processo amministrativo e nei processi dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti.
Nella Encicolopedia Giuridica sotto la voce Processo Telematico, curata da Pasquale Liccardo e Sergio Brescia, si legge  che il processo civile telematico non è un nuovo modello processuale ma, piuttosto, la riscrittura/rilettura del sistema processuale in ragione delle tecnologie esistenti.
Se così è risulta evidente che il processo civile telematico rappresenta qualcosa di più di una semplice traduzione della tecnologia nelle regole del diritto, perché quel trapianto avviene nella piena e dichiarata consapevolezza che l’uso degli strumenti informatici e telematici nell’ambito del processo civile avrebbe agevolato, in termini di rapidità e di risparmio di energie materiali e personali, la funzionalità del sistema processuale in molte fasi.
E’ utile riflettere sul fatto che gli interventi sul processo civile che attengono più propriamente all’uso delle tecnologie, dell’informatica si realizzano in condizioni di assenza di tensioni, anzi sembrano accompagnati da momenti di confronto e di dialogo, quasi che ai diversi attori, ai soliti duellanti normalmente  contrapposti (comunità degli avvocati, dei giudici, degli amministrativi) la tecnologia appare neutrale o neutra rispetto ai contrapposti interessi; insomma sembra quasi che tutti vogliano affidare all’informatica il ruolo di fattore di modernizzazione sicuro, capace di risultati immediati, indifferente e insignificante rispetto alle proprie rispettive, contrapposte guerreggiate  posizioni.

Ma il valore delle tecnologie nella considerazione normativa sembra tutto iscritto nella ricezione a valore legale della «velocità e sicurezza dell’invio telematico»: ogni altra fase del processo, al di là della propensione verso sistemi self-executing, resta impermeabile alla capacità pervasiva delle nuove tecnologie informatiche.
La regola tecnica procede in più momenti ad una complessiva riscrittura della norma processuale, in una sorta di interpretazione inventiva che solo apparentemente lascia intatto il tessuto normativo primario: il fascicolo informatico e le regole per la sua formazione, agli artt. 12 e 13 del  D.P.R. 13.02.2001, a ben vedere non costituiscono semplici trasposizioni tecnologiche della normativa previdente, di cui agli art. 168 c.p.c. e artt. 71 e 72 dis. att., ma sue reinvenzioni che prefigurano un ruolo nuovo della norma, capace di assumere l’esistente tecnologico non più come occasione da «normare», ma come oggetto da cui essere pervasivamente normati.

Innovazione organizzativa

Dunque il processo civile telematico non è un nuovo modello processuale, ma il risultato della riscrittura/rilettura del sistema processuale in ragione delle tecnologie esistenti e per questa ragione introduce nel sistema giustizia le tecnologie ICT e le metodiche di eGovernment, dell’uso, in altri termini, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nelle pubbliche amministrazioni, coniugato a modifiche organizzative ed all’acquisizione di nuove competenze al fine di migliorare i servizi pubblici ed i processi democratici e di rafforzare il sostegno alle politiche pubbliche.

E’ innegabile allora che l’introduzione normativa del processo civile telematico ha rappresentato un passaggio essenziale nell’uscita della organizzazione della giustizia dal regime di isolamento culturale rispetto alle altre Pubbliche amministrazioni.
Di più: l’inserimento nel sistema processuale del documento informatico ha anche rappresentato un passaggio epocale: l’informatica stravolge un sistema ed un’organizzazione che hanno vissuto intorno alla carta ed agli archivi cartacei .
Ma l’aspetto più interessante del processo telematico sta nel fatto che esso si presenta anche come opportunità di un nuovo disegno dell’organizzazione giudiziaria, caratterizzato da una diversa allocazione delle risorse umane e delle competenze professionali, capaci di una forte ed mai vista prima integrazione in esito all’introduzione coerente dell’ICT.

In altri termini, l’innovazione normativa e tecnologica consentono la riscrittura delle relazioni di tutti gli attori del processo in una logica di generale semplificazione delle attività e delle mansioni ad oggi negativamente e quasi ineluttabilmente condizionate da modelli organizzativi consolidati nel corso del tempo, per effetto di stratificazioni normative incoerenti, ed incapaci di restituire significato sociale dell’azione degli attori del processo, abili, di contro, a plasmare su se stessi le riforme che intervenivano per restituire al processo oralità e semplicità.
Il PCT annulla infatti alcune operazioni a basso valore aggiunto, come le attività di scarico e registrazione dati.

Salta l'intermediazione di basso profilo e la cancelleria svolge le sue funzioni proprie di certificazione, governa l'iscrizione a ruolo e la pubblicazione degli atti; non è più parte passiva di una transazione; e questo perché con il processo telematico gli attori del processo si parlano e colloquiano direttamente senza necessità di commessi, uscieri, segretari.
L'avvocato colloquia con il giudice e con il cancelliere. E, fatto questo veramente significativo dell’inizio di un nuovo corso, il dialogo dei soggetti coinvolti non è solo nel processo e per il processo ma anche sugli aspetti organizzativi: ciascuno conosce i problemi di tutti e tutti collaborano per la soluzione di quelli propri e di quelli degli altri.
Ma il PCT apre la strada a nuove professionalità (quindi all’occupazione) anche fuori dagli uffici giudiziari: gli studi legali avranno bisogno di collaborazione ben più qualificata di quella offerta dalla tradizionale segretaria pagata solo per dattiloscrivere ovvero dei cd camminatori impegnati a raccogliere o recapitare atti cartacei ai diversi sportelli degli uffici.

Il circuito virtuoso di relazioni tra soggetti un tempo e altrove estranei ed estraniati rispetto all’utilità finale per il cittadino sembra, dunque, avviato o, almeno concretamente possibile .

Innovazione tecnologica e innovazione sociale
Il fenomeno di lenta ma costante regressione che l’oralità registra nel processo civile non è più soltanto colpevole trascuratezza di una prassi giudiziaria, corrisponde piuttosto ad un mutamento indotto da ben altri e più profondi mutamenti.
Il carattere pervasivo delle tecnologie informatiche, l’utilizzo sempre più esteso della videoscrittura ha fortemente contagiato gli attori sociali del processo (magistrati ed avvocati), veicolando una qualità diversa della relazione con la scrittura. La videoscrittura compare, nel modo giudiziario, come strumento formidabile di ausilio al pensiero analitico, alla produzione e circolazione estesa di documenti, innescando un fenomeno di diffusione e moltiplicazione dei saperi investiti dalla giurisdizione. E’ fenomeno che il processo civile telematico, come si vede, non ha trascurato.
Ma accadeva ed accade anche altro. I  giudici italiani, al pari dei giudici europei, da alcuni decenni sono stati resi dalla Corte di giustizia organi comunitari a tutti gli effetti, con il compito della applicazione coerente e diffusa del diritto dell’Unione; sono divenuti organi di una società ormai integrata a livello sopranazionale, in cui le norme statali trasmigrano da un ordinamento all’altro in forza di uno iura novit curia non limitato geograficamente ed in cui l’uniformità internazionale delle regole contrattuali e delle regole di derivazione comunitaria vincolano l’interprete nella applicazione della legge interna; nell’era della globalizzazione il diritto dei giudici è andato assumendo un ruolo di sempre più forte e consistente produzione normativa; il diritto si è andato affermando e consolidando come diritto giurisprudenziale che vuole ed impone l’adozione delle tecnologie digitali, capaci di assicurare alle relazioni processuali e alle decisioni nelle stesse assolte significatività, il che è conoscibilità e conoscenza orientativa .
In un contesto siffatto, la tecnologia si pone realisticamente come strumento di adeguamento dell’istituzione giudiziaria ai mutamenti in sintesi descritti, in cui gli uffici giudiziari da luogo di produzione di diritto a bassa evidenza ed efficienza sociale, mutano in luoghi di produzione del diritto ad alta evidenza ed efficienza sociale in quanto capaci di esplicitare il farsi incessante degli orientamenti e dei disorientamenti giurisprudenziali, delle dinamiche processuali dei conflitti, dei costi prodotti e delle regole informali che pure ne condizionano l’operatività.
Il  sistema informativo interoperabile apre, pertanto, la strada ad un nuovo ruolo, moderno, delle istituzioni giudiziarie: attraverso la costruzione di banche dati capaci di rendere immediatamente conoscibili gli orientamenti assunti dagli uffici giudiziari, e le dinamiche attivate dagli attori professionali quanto a riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Possono, finalmente,  innescarsi finalmente dinamiche di gestione del processo (case management) e degli uffici (court management) alimentate dalla affidabilità e reperibilità dei dati prodotti dai sistemi informativi.

Ed è di nuovo innovazione normativa
L’intervento normativo noto come istituzione dell’ufficio per il processo viene avvertito come indispensabile premessa per il consolidamento del processo civile telematico, in ragione del riconoscimento della importanza della riqualificazione delle attività di cancelleria, della necessità di un rafforzamento del progetto attraverso la introduzione del regime di obbligatorietà per l’invio telematico delle comunicazioni di cancelleria e del deposito telematico degli atti di parte, in ragione, infine, della decisività che si riconosce alla creazione degli archivi informatici dei provvedimenti giudiziari. Ma a questo punto la circolarità di un percorso di grande respiro culturale subisce un arresto; si verifica una sorta di corto circuito e sembra, a leggere i proclami più o meno concreti, più o meno vicini a divenire nuove norme, di assistere ad una inconsapevole regressione; il  processo civile telematico, l’obbligatorietà di una nuova modalità delle comunicazioni e delle notifiche del processo, rimangono soli al centro di un programma di riforme che non guarda alla rimotivazione ed alla riqualificazione delle attività processuali, che postulano riqualificazione professionale delle persone che lavorano nelle cancellerie.

Attenzione ci vuole prudenza

A mio modo di vedere in tal modo è concreto e serio il rischio che la tecnologia perda la possibilità di divenire strumento di attuazione dei valori di democrazia insiti nel processo; senza l’intervento di operazioni culturali profonde che assumano la complessità latente dell’organizzazione giudiziaria a vincolo concreto ed ineludibile della dimensione normativa che si va progettando in questi giorni, la tecnologia non riuscirà a comunicare agli attori sociali la sua funzione ultima di mezzo d’integrazione e di memoria perenne del legame sociale intessuto dal processo nella società civile.

Amelia Torrice


  M. Ricciardi Le comunità virtuali e la fine della società testuale in la tecnologia del XXI secolo, Prospettive di sviluppo e rischi di esclusione,Torino 1998 e W.J Ong Interfacce della parola, Bologna 1989, Le tecnologie della parola ,Bologna 1984 .

così P. Liccardo cfr nota 1 che rimanda a L. Lanzalaco Istituzioni,organizzazione, potere. Introduzione alla nalisi istituzionale della politica, Roma 1995 , W.J., Ong, cfr nota 5 , e a  G.  Pascuzzi, Il diritto tra tomi e bit: generi letterari e ipertesti, Padova, 1997 e Telex e Telefax, in Dig. Civ. XIX , Torino, 1999

P. Liccardo , cfr nota  n. 6

Si veda, sul punto, per la loro lucidità metodologica, Costantino G., “il processo civile tra riforme ordinamentali, organizzazione e prassi degli uffici (una questione di metodo)” in Riv. critica di dir. e proc. civile, 1999, pag. 78: in particolare, pag. 88 “tra regole processuali generali ed astratte e il potere del singolo giudice di dirigere il processo, esistono spazi che possono e devono essere colmati con il contributo di ciascuno degli operatori del diritto, nella consapevolezza che la cattedrale della giustizia è un edificio comune, alla manutenzione del quale tutti possono collaborare”.

volume aggiornamento XIV della Enciclopedia Giuridica 2006 – Istituto della Enciclopedia Italiana spa fondata da Giovanni Treccani

G.Costantino , Il processo civile tra riforme ordinamentali, organizzazione e prassi degli uffici (una questione di metodo) in Riv. dir. e proc. civile 1999, pag. 77.

Per un esame della  materialità delle operazioni di cui si compone la formazione del fascicolo d’ufficio,  si veda Petrucci,  Fascicolo d’ufficio  e dell’esecuzione, Enc.D. XVI,  873;

cfr nota 1

Information and Communications Technology) si intende la convergenza di informatica e telematica per nuovi modi di trasmettere l’informazione)

cfr nota 1

cfr nota 1

cfr nota 1

cfr nota 1

 

Fonte: http://www.giustizia.lazio.it/appello.it/form_conv_didattico/relazione%20dott.ssa%20torrice%20proc.civ.telematico.doc

Sito web da visitare: http://www.giustizia.lazio.it

Autore del testo: sopra indicato nel documento di origine

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