Consigli utili per i viaggiatori

Consigli utili per i viaggiatori

 

 

 

I riassunti , gli appunti i testi contenuti nel nostro sito sono messi a disposizione gratuitamente con finalità illustrative didattiche, scientifiche, a carattere sociale, civile e culturale a tutti i possibili interessati secondo il concetto del fair use e con l' obiettivo del rispetto della direttiva europea 2001/29/CE e dell' art. 70 della legge 633/1941 sul diritto d'autore

 

 

Le informazioni di medicina e salute contenute nel sito sono di natura generale ed a scopo puramente divulgativo e per questo motivo non possono sostituire in alcun caso il consiglio di un medico (ovvero un soggetto abilitato legalmente alla professione).

 

 

 

 

Consigli utili per i viaggiatori

VADEMECUM
DEL
VIAGGIATORE

E

INFORMAZIONI
TURISTICHE

 

Anno 2007

 


Oltre il 25 % degli italiani che partiranno in vacanza è già sicuro della destinazione dei suoi sogni estivi: l’Italia per il 37,8 % e l’estero per il 14,6 %. Sarà come sempre il mare a fare la parte del leone, visto che lo hanno indicato il 45,3 % degli intervistati dall’istituto di ricerche “Cirm”, che ha effettuato un’indagine sulle prossime vacanze degli italiani per conto di “Confturismo”.

Cresce l’interesse per i viaggi culturali all’estero (14,6 %) e si registra un recupero delle città d’arte italiane (14,4 %). La montagna, dopo l’exploit dell’inizio anno 2004, aumenterà i suoi affezionati, attirando il 13,9 % dei turisti.

A questi vacanzieri, certi di partire, va aggiunto un altro 23 % del campione, che invece ha dichiarato di non avere ancora deciso se trascorrere o meno un periodo di riposo lontano da casa. A livello di popolazione, il “Cirm” rileva che almeno 23 milioni di italiani maggiorenni effettueranno almeno un periodo di vacanza nel 2004.

La ricerca ha evidenziato che, in fatto di fedeltà agli usuali luoghi di villeggiatura, i giovani sono più ondivaghi: infatti solo il 23 % degli intervistati tra i 18 ed i 34 anni ritornerà nello stesso posto, contro il 53,9 % degli over 55 rimasti fedeli alla località precedentemente visitata.

Tra coloro che si recheranno all’estero, sono sempre i giovani a segnare il valore più alto (19,8 %), mentre quelli tra i 35 e 54 anni resteranno entro i confini nazionali, confermando la tendenza che con il crescere dell’età la persona diventi più stanziale. Questo però è in parte contraddetto dal fatto che un prodotto come le crociere nel Mediterraneo in acque più esotiche sta riscuotendo unanimi consensi tanto nelle giovani coppi quanto in quelle più anziane.

Altro aspetto interessante appare il modo di organizzare la vacanza: il 37,5 % è rappresentato dai “fai da te”, decidendo destinazione ed itinerario per proprio conto; il 20,3 % ricorre ai servizi di un tour operator ed un altro 21,6 % delega completamente al partner questa incombenza. C’è un altro 5 % che prepara il viaggio attraverso internet, magari consigliandosi con gli amici e con i parenti.

Per scegliere la destinazione, resta fondamentale il passaparola (24,2 %); come pure il consiglio di amici (16,8 %); le offerte delle agenzie di viaggio (16,8 % e la consultazione di libri e riviste specializzate (16,1 %). Infine la variabile terrorismo non sembra preoccupare più di tanto i viaggiatori italiani, probabilmente già abituati a convivere con le tante incertezze che il mondo globalizzato ha indotto.

 

SEMPRE DI PIU’ VACANZE A RATE

 

Le ultime stime parlano di ventimila viaggi venduti con il credito al consumo; ed il fenomeno appare in espansione con la crisi economica. Credito al consumo:questo è il termine tecnico che identifica la rateizzazione.

Un fenomeno che, se per certi settori merceologici rientra ormai nel costume italiano, per il comparto dei viaggi e turismo ha rappresentato fino a qualche anno fa un vero e proprio tabù.
Dai 9 mila viaggi rateizzati a metà degli anni 90 si è passati, nel 2002, secondo le stime dei vari operatori, ad un volume di oltre 20 mila viaggi venduti con la formula del credito al consumo.

Gli italiani, dunque, da sempre popolo di risparmiatori e quindi inclini a pensare alla rata come un debito, si stanno avvicinando alla mentalità europea. Infatti, se in Italia il volume del credito al consumo riguarda solo il 3 % della popolazione, in Francia ed Inghilterra la quota è cinque volte superiore.

 

Le rateizzazioni nei vari settori
(fonte: PrestiTempo/Deutsche Bank ’03)

Settore

Quota

AUTOMOBILI

41 %

PRESTITI PERSONALI

24 %

ELETTRODOMESTICI

15 %

MOBILI

12 %

VIAGGI FITNESS

8 %

 

Come si organizza la vacanza

 

La organizzerò da solo

37,5 %

La farò organizzare al partner

21,6 %

Ricorrerò ad un tour operator o ad una agenzia di viaggi

20,3 %

La organizzeranno i miei amici

7, 0 %

La organizzerò attraverso internet

5,0 %

Altro

6,4 %

Non indica

2,2 %

 

 

 

Anche se l’industria nazionale del turismo rallenta, gli studenti non hanno perso la voglia di viaggiare. I viaggi studio non conoscono crisi e durano mediamente cinque sei giorni. I viaggi studio non conoscono crisi e durano mediamente cinque sei giorni, con una spesa media pro capite di 150 euro e l’alta stagione dei viaggi di istruzione è concentrata nei mesi di febbraio / maggio.

Interessante è a proposito uno studio  condotto da due ricercatori dell’Università di Ferrara, sulla base di una tesi di laurea discussa nel 2002. I dati raccolti si riferiscono ad un campione di 200 referenti di viaggio delle scuole medie superiori italiane; cioè quei professori che, nell’ambito del proprio istituto, hanno avuto l’incarico di organizzare le gite scolastiche; e ne sono emersi i seguenti dati interessanti:


 

 

 

La prima organizzazione pubblica del turismo nasce alla fine del XIX secolo, in seguito allo sviluppo delle cure termali, diventando così fenomeno di notevole rilevanza economica per le zone nelle quali si trovano le grandi stazioni termali.
Inoltre, l’esigenza di disciplinare ed organizzare il turismo prende vita dalla sensibilità dei privati, che comprendono l’importanza economica di sviluppare il settore.
In Italia, infatti, la prima organizzazione turistica è stata frutto della collaborazione di tre associazioni private, con l’intento di far conoscere e valorizzare i beni culturali e paesaggistici del nostro Paese:

  • il Club Alpino (fondato nel 1863),
  • il Touring Club Italiano (fondato nel 1894),
  • la Lega Navale (fondata nel 1899).

 

Oltre a queste tre associazioni, iniziarono a fiorire, verso i primi del ‘900, le “Pro Loco”, che, prive di personalità giuridica, erano dei semplici organismi di fatto, grazie ai quali, però, fu possibile iniziare a far conoscere l’Italia agli italiani, soprattutto in quei luoghi che erano angoli incontaminati del nostro Paese.

Negli anni che seguirono avvennero altri significativi interventi pubblici, e precisamente:

1910: viene introdotta l’imposta di soggiorno, per favorire lo sviluppo delle  stazioni climatiche e balneari;

1921: creazione dell’Ente Nazionale Industrie Turistiche (ENIT), con l’intento  principale di incoraggiare la ricostruzione degli alberghi distrutti dalla  prima guerra mondiale;

1926: nascono le Aziende Autonome di Cura Soggiorno e Turismo (AACST),  che si prefiggono la finalità di organizzare il turismo;

1959: nasce il Ministero del Turismo e dello Spettacolo, che ha una sede  periferica in ogni provincia, chiamata: Ente Nazionale Italiano per il  Turismo. Il Ministero viene poi soppresso con un referendum popolare  del 18 aprile 1993 e due anni dopo, nel 1995, le sue competenze  originarie vengono trasferite alle Regioni;

1960: l’Ente Nazionale Industrie Turistiche viene trasformato e diventa Ente  Nazionale Italiano per il Turismo;

1965:  viene introdotto l’obbligo per le Pro Loco di iscriversi in un apposito   albo, e così di fatto se ne fa pure un censimento;

1983: nasce la prima legge quadro per il turismo, con lo scopo di definire i  principi fondamentali in materia di turismo, individuando gli organi, le  procedure e gli strumenti della politica turistica. Tale legge viene poi  sostituita definitivamente con la nuova legge quadro 135/2001, che  istituisce pure i Sistemi Turistici Locali (STL):

1991:vengono liberalizzati i prezzi del settore turistico e definiti nuovi  interventi di sostegno alle imprese turistiche;

1994:  viene istituito il Dipartimento per il Turismo;

1995: con il decreto legislativo numero 111, vengono disciplinati i viaggi organizzati e viene introdotto il Fondo di Garanzia (del quale parleremo più avanti);

1998: si definiscono nuovamente i principi fondamentali in materia di turismo,  adattandoli ai mutamenti intercorsi nel tempo.

 

Il turismo rappresenta un asset strategico per il sistema Italia. La recente legge di riforma del settore, la 135 del 2001 (vedasi il testo completo in appendice), ne sottolinea l’importanza per la capacità di generare valore e per le dinamiche occupazionali.

Uno dei limiti che pesano sullo sviluppo del turismo in Italia è l’assenza di una strategia complessiva, dovuta al fatto che il 95 % dell’offerta turistica locale è prodotta da imprese con meno di cinque dipendenti e che le attività del comparto sono eterogenee e comprendono dall’accoglienza, al trasporto, alla produzione di servizi per il tempo libero.

Il risultato è che, mentre la domanda si evolve rapidamente, il settore nel suo complesso non è in grado di rispondere adeguando prontamente l’offerta.
Per tentare di risolvere questo problema, il Centro studi “Tor Margana”, composto da esperti provenienti dalle Università e dalle imprese, ha prodotto un libro bianco che, presentato alla Borsa internazionale del Turismo di Milano, si propone come il primo studio che sviluppa una visione strategica globale del settore.

 

I possibili benefici
vantaggi della Carta dei diritti e dei servizi del turista
secondo il Libro bianco

Per il turista

Informazioni ed assistenza 24 ore su 24 ed in diverse lingue. Poi offerte personalizzate, scontate e pagabili ondine. Inoltre, garanzia di qualità e trasparenza sulle informazioni e sui servizi.

Per le istituzioni

Monitoraggio del territorio e della domanda. Promozione integrata del territorio. Nuove opportunità di occupazione.

Per gli operatori

Marketing database ondine permanente. Proposte innovative ad alto valore aggiunto. Progetto di grande visibilità e prestigio.

 



 
L’organizzazione e lo sviluppo turistico italiano, ad eccezione degli interventi di politica nazionale, che riguardano le grandi infrastrutture e le grandi opere, così come la tutela  e la valorizzazione dei beni culturali, passa a tutti gli effetti nelle mani delle Regioni.
Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 225/2002, è stato infatti recepito in via definitiva l’accordo fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sui principi per l’armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistica.
La firma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri era infatti l’ultimo tassello mancante per l’effettiva entrata in vigore della legge quadro 135 del 2001, che istituisce i sistemi turistici locali (Stl) e sostituisce definitivamente la vecchia legge quadro del 1983 (pure riportata per conoscenza in appendice).
Finito quindi il periodo di interregno, le Regioni hanno ora una vera e propria occasione storica per dimostrare con i fatti come si sviluppa, organizza, valorizza, incentiva e promuove il turismo.

Sembra ritornata la serenità anche tra ENIT (ente nazionale italiano turismo) e Regioni. Infatti, L’ENIT rimane l’ente responsabile per la promozione dell’Italia all’estero, ma ha ora nuovi interlocutori prioritari, che sono appunto le Regioni, con le quali confrontarsi.

 

  • la Costituzione Italiana  (articoli 117 e 118),
  • le leggi del Parlamento italiano,
  • gli Statuti delle Regioni,
  • le leggi delle regioni a statuto ordinario e speciale,
  • la legislazione delle Province Autonome di Trento e Bolzano,
  • le sentenze della Corte Costituzionale,
  • le sentenze della Corte di Giustizia Europea
  • il Codice Civile
  • il Codice della navigazione,

le convenzioni internazionali e gli usi,

le norme comunitarie europee.

 

Il Trattato di Maastricht, istitutivo della Comunità Europea, pur non apportando grossi mutamenti nel settore turistico, ha previsto alcune importanti novità,

ed in particolare quindi:

  • ha nominato, in modo chiaro, le zone rurali fra quelle meno favorite, con il chiaro intento di impostare una politica comunitaria per il loro sviluppo;
  • ha dichiarato che la coesione economica e sociale deve essere uno dei fondamentali compiti che l’Unione Europea deve promuove, attraverso la solidarietà fra gli Stati membri.
  • ha previsto una ridefinizione degli obiettivi e degli interventi dei fondi già operanti ed in tale ottica ne beneficerà certamente anche il settore turistico;
  • ha creato il Fondo di Coesione, nuovo strumento finanziario e di intervento;
  • ha associato il Comitato delle Regioni nella gestione della politica regionale comunitaria.

 

 


oggi, per effetto dei provvedimenti che si sono susseguiti a livello centrale,
dopo la prima legge quadro sul turismo del 1983, sono preposti al turismo:

DIPARTIMENTO PER IL TURISMO

Istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il 12 marzo del 1994. Sul Dipartimento per il Turismo sono confluite le competenze attribuite in passato al Ministero del Turismo e dello Spettacolo.

Il Dipartimento ha le seguenti competenze:

  • cura le relazioni internazionali in materia di turismo;
  • promuove il turismo, coordinando le Regioni;
  • disciplina le imprese turistiche (Tour Operator ed Agenzie di viaggi);
  • classifica le strutture ricettive (alberghi, eccetera);
  • si occupa di studi, ricerca ed elaborazione dati sul turismo;
  • assorbe le competenze dell’ex Ministero del Turismo e dello Spettacolo;
  • si occupa di promozione turistica per l’handicap;
  • studia ed attua interventi per valorizzare le aree depresse.

Il Dipartimento è stato organizzato in tre Uffici  per poter svolgere tutte le funzioni che abbiamo elencato e precisamente:

1) Ufficio per la programmazione turistica
svolge le funzioni di indirizzo e coordinamento nei confronti delle Regioni; promuove in modo particolare il turismo dei giovani, degli anziani e dei disabili; esercita anche la vigilanza sul CAI e sull’ACI.

2) Ufficio per le relazioni internazionali
cura la promozione dell’immagine dell’Italia all’estero, in collaborazione con i competenti uffici del Ministero degli Affari Esteri.

3) Ufficio per gli studi, le ricerche e la raccolta dati
svolge attività di studio e di ricerca sul fenomeno turistico; raccoglie ed elabora dati sul turismo; cura i rapporti con gli organismi internazionali e comunitari operanti in materia di statistiche sul turismo.

 

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA STATO, REGIONI
E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Trattasi di organo consultivo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e pertanto la “Conferenza permanente” svolge funzioni di informazione, consultazione e raccordo in relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale.
Per certe materie, indicate dalla legge, i pareri possono essere discrezionali oppure obbligatori.
ENTE NAZIONALE PER IL TURISMO
(E.N.I.T.)

Istituito per la prima volta nel 1921 e più volte riformato.
Divenuta nel marzo 2005: “Agenzia Nazionale del Turismo”

Ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotato di autonomia statutaria e regolamentare, ha sede a Roma ed è sottoposto alla vigilanza del Dipartimento per il Turismo. Svolge in modo particolare le seguenti funzioni:

  • promuove la costituzione di società, per la promozione turistica dell’immagine dell’Italia all’estero;
  • raccoglie in apposite pubblicazioni, da diffondere in Italia e all’estero, l’elenco delle agenzie di viaggio e degli uffici di informazione e di accoglienza turistica;
  • cura la pubblicazione dell’annuario di alberghi e di strutture turistiche;
  • fornisce pareri, consulenze e servizi vari promozionali ad amministrazioni dello stato, Regioni. Enti, imprese ed organismi privati.

 

L’Ente opera anche attraverso propri uffici esteri, con i quali assiste gli operatori italiani. Le Regioni possono avvalersi delle strutture dell’ente per promuovere fuori dalla Comunità Europea iniziative ed attività turistiche regionali e per poter partecipare a fiere ed esposizioni internazionali nel settore del turismo.

    Dopo molto tempo, finalmente il Governo ha assunto una decisione sull’ENIT e lo ha fatto con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 16 marzo 2005 del decreto legge contenente disposizioni in materia di competitività. Il decreto trasforma l’Ente in Agenzia nazionale del Turismo, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico. All’interno dell’Agenzia viene assicurata un’adeguata partecipazione delle Regioni e delle organizzazioni di rappresentanza. La trasformazione dell’ENIT in un organismo con più capacità operativa vede concordi tutte le associazioni dì impresa che operano nel settore. Ciò può costituire un supporto più operativo alla promozione del prodotto Italia nel mondo.

 

COMITATO CONSULTIVO NAZIONALE

Viene nominato con decreto ministeriale ed è composto da soggetti privati che operano nel settore turistico. Fornisce pareri e proposte alla “Conferenza”. I membri del Comitato sono in tutto 30 persone, così composte:

 

20 rappresentanti designati da organizzazioni di imprenditori turistici, da sindacati di lavoratori del settore, da organizzazioni cooperative e da associazioni del tempo libero;
10 esperti scelti tra rappresentanti di enti pubblici e privati che operano nel settore del turismo e fra docenti universitari e studiosi delle discipline che hanno a che fare con il turismo.

I turisti non amano essere sommersi di informazioni, che preferiscono semplici e di facile utilizzo. Si tratta del primo elemento che emerge dalla ricerca presentata dalla sede di Rimini dell’Università di Bologna, per verificare il rapporto tra gli uffici di informazione turistica ed i vacanzieri.

La maggioranza delle richieste effettuate agli uffici di accoglienza riguarda:

  • la disponibilità e le tariffe degli alloggi (39,9 %),
  • seguiti dagli eventi (12,3 %),
  • e dagli orari dei trasporti (12,8 %).

Gli intrattenimenti interessano solo l’8,9 % dei richiedenti; e fanalino di coda sono le informazioni per ristoranti e pub (3 %), per i quali, evidentemente, i turisti si documentano attraverso altri canali.
I tedeschi si rivolgono agli uffici, prevalentemente per chiedere informazioni sulle città e sui monumenti; mentre per gli inglesi sono importanti, in particolare, gli orari dei trasporti e gli intrattenimenti; invece i francesi dimostrano grande interesse verso le escursioni da compiere in prevalenza con mezzi pubblici.

Per quanto riguarda gli italiani, essi puntano decisamente verso gli eventi e gli intrattenimenti e, al secondo posto, i monumenti.
Il giudizio sulla qualità del servizio, offerto dagli uffici turistici,  è largamente positivo e la lacuna, più frequentemente lamentata dagli stranieri, è il non aver trovato personale con conoscenza di lingue straniere; ma si tratta comunque di percentuali bassissime, che non inficiano il voto più che sufficiente dato dagli utenti del servizio.
La conclusione dell’equipe, che ha realizzato la ricerca, è che occorrono informazioni mirate, semplici e di facile utilizzo da parte dei turisti. Il ruolo degli uffici turistici è quindi importante, ai fini della riuscita delle vacanze.



 L’articolo 117 della Costituzione attribuisce alle Regioni una competenza in materia di turismo ed industria alberghiera.
Per svolgere l’attività di promozione turistica locale, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano provvedono alla costituzione di Aziende di promozione turistica (A.P.T.), che hanno una loro autonomia amministrativa e gestionale. Si tratta di enti di diritto pubblico con funzioni di natura consultiva, ma soprattutto per promuovere appunto attività turistiche e per valorizzare al meglio il patrimonio storico, artistico e paesaggistico.
Alle Regioni spetta il compito di individuare gli ambiti territoriali turistici in cui operano le aziende del settore.
Queste ultime poi provvedono, a loro volta, con il nulla osta della Regione stessa, ad istituire uffici di informazione ed accoglienza turistica, denominati “I.A.T.” (che hanno sostituito, fra l’altro, le Aziende Autonome di Cura Soggiorno e Turismo e gli Enti Provinciali per il Turismo.

 

 
 
 

 

La legge 142/1990 ridefinisce il ruolo della Provincia, che ha una funzione intermedia tra il Comune e la Regione. In particolare la Provincia si occupa di:

  • difesa del suolo,
  • valorizzazione dell’ambiente,
  • beni culturali,
  • viabilità e trasporti,
  • protezione di flora e fauna,
  • salvaguardia di parchi e riserve naturali.

Per quanto riguarda il nostro discorso sulle attività turistiche, la Provincia ha compiti importanti e precisamente:

  • accerta l’esistenza dei prescritti requisiti di legge per chi desideri intraprendere l’attività di operatore turistico;
  • concede l’autorizzazione per l’apertura di agenzie di viaggio;
  • vigila sulle agenzie, sull’esercizio delle professioni turistiche e sulle associazioni senza scopo di lucro;
  • si occupa della classificazione delle imprese alberghiere;
  • eroga i contributi alle imprese turistiche;
  • ha competenza per organizzazione di manifestazioni di competenza regionale;
  • si occupa di formazione di statistiche e raccolta ed elaborazione dati turistici;
  • in certe Regioni può nominare il Consiglio di Amministrazione delle Aziende Promozione Turismo.

 


 

 Anche per i Comuni si fa riferimento alla legge 142/1990, che ne ha definito i compiti. Vediamo dunque in campo turistico quali sono:

coordinamento con le A.P.T. (Azienda Promozione Turistica);
  • promozione di attività ricreative e sportive;
  • gestione di impianti e servizi complementari all’attività turistica;
  • rilascio di autorizzazioni per agriturismo, rifugi alpini, campeggi ed altri esercizi extra alberghieri;
  • rilascio di licenze alle strutture ricettive (alberghi, eccetera) ed agli esercizi pubblici;
  • rilascio di licenze per l’esercizio delle professioni turistiche.

 


   
 

 

 Sono associazioni private per la valorizzazione delle risorse turistiche locali, per la salvaguardia dell’ambiente, del patrimonio storico ed artistico e per far conoscere le tradizioni locali.La legge quadro sul turismo ne ha ribadito l’importanza prevedendo, fra l’altro, la presenza di un loro rappresentante all’interno delle Aziende di promozione turistica. Possono inoltre usare la denominazione di IAT (informazione ed accoglienza turistica) per i loro uffici informativi.

 

 


L’impresa turistico alberghiera trova fondamento nell’art. 2082 del codice civile, che recita così:
“è imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata, al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”.

Anche l’imprenditore turistico alberghiero deve avere la sua azienda, così come la definisce l’articolo 2555 del codice civile:

“l’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio  dell’impresa”.

Infine, l’attività imprenditoriale alberghiera può essere intrapresa da una persona fisica (imprenditore individuale), da una società di persone (società in nome collettivo e società in accomàndita semplice) o da una società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata).

Per la legge 217/1983 sono imprese turistiche quelle che svolgono attività di gestione di strutture ricettive ed annessi servizi turistici (in sostanza, si intende per ricettività il fornire ospitalità al cliente).

Sono poi le Regioni che hanno il compito di sottoporre a vincolo di destinazione le strutture ricettive ed i Comuni che individuano le aree turistiche più adatte.
Rientrano nella categoria delle strutture ricettive
le seguenti strutture

 

ALBERGHI

 

 

forniscono alloggio, vitto ed accessori. I requisiti minimi di legge richiesti per gestire un albergo o un residens turistico alberghiero sono i seguenti:

  • avere almeno 7 stanze,
  • un servizio igienico ogni 10 posti letto,
  • un lavabo in ogni camera con acqua calda e fredda,
  • un locale ad uso comune (per televisione, ritrovo, eccetera),
  • impianti e personale adeguato

Inoltre, occorre notare che le predette strutture vengono classificate da cinque ad una stella, a seconda del tipo di impianti e di servizi resi ed i relativi controlli sono demandati alle Regioni. La classificazione in stelle ha una validità di cinque anni, dopodiché devono essere nuovamente effettuati i controlli del caso, o per una nuova assegnazione, o per la conferma della precedente classe.

RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE

residens: cioè piccoli appartamentini autonomi. Per i requisiti minimi di legge richiesti per gestire un residence turistico alberghiero, vedasi lo schema di cui al punto precedente.

MOTELS

alberghi per la sosta e l’assistenza di auto e barche

CAMPEGGI

sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende o mezzi autonomi di pernottamento. Sono classificati dalle leggi regionali con 4, 3, 2 ed 1 stella in rapporto al servizio offerto, all’ubicazione ed alle attrezzature ricreative, culturali e sportive. Assumono la denominazione aggiuntiva A (annuale) quando sono aperti per la doppia stagione (estiva/invernale) o per tutto l’anno. In tal caso può essere consentito al gestore di chiudere la struttura per tre mesi nel corso dell’anno; il periodo di chiusura deve essere segnalato nelle guide ed indicato all’ingresso della struttura. I campeggi devono essere allestiti in località salubri, a conveniente distanza da opifici, ospedali, case di cura, colonie, chiese, caserme, cimiteri, eccetera (vedasi art. 4 DPR 20/6/1961). Lo spazio riservato ad ogni piazzola (tenda più auto), indicato dalla legge citata, deve essere di misura non inferiore a 80 mq (tenda più auto), ma è stato oggetto di norma per quasi tutte le regioni, e le dimensioni variano da un minimo di 60 fino a 90 mq più posto auto e spazi comuni. I gestori dei campeggi sono tenuti a stipulare polizza di assicurazione per i rischi derivanti da responsabilità civile nei confronti dei clienti. Alcuni campeggi hanno un servizio di canile, ove è possibile lasciare il proprio cane, in modo da poterlo portare in vacanza senza disturbare i vicini di tenda o di roulotte.

VILLAGGI TURISTICI

sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno, in allestimenti minimi, per turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento. Sono contrassegnati con 4, 3 e 2 stelle dalle leggi regionali, che tengono conto del servizio offerto, dell’ubicazione, della presenza di attrezzature ricreative, culturali e sportive. Come per i campeggi, anche per i villaggi turistici è prescritto l’obbligo di esporre i prezzi all’ingresso, unitamente ad una piantina planimetrica della struttura.

ALLOGGI AGROTURISTICI

situati in fabbricati rurali

OSTELLI
PER LA GIOVENTU’

soggiorno e pernottamento per giovani

RIFUGI ALPINI

sono rifugi alpini, disciplinati dalla legge 918/57, i locali idonei ad offrire ospitalità in zone montane di alta quota fuori dai centri urbani. La dizione comprende i seguenti tre tipi di struttura, fra loro diversi:

  • 1) rifugi albergo, situati in località montane accessibili con carrozzabili, non necessariamente lontani da centri urbani. Sono sottoposti ad autorizzazione del Comune e sono gestiti da rappresentanti di enti o associazioni (CAI), talvolta dal Comune stesso e possono essere dati in conduzione a privati;
  • 2) rifugi alpini, come da definizione di cui sopra. Trattasi di strutture idonee ad ospitare e ristorare gli alpinisti, e sono siti in zone raggiungibili solo attraverso vie pedonali o carrozzabili solo per brevi periodi dell’anno. Sono forniti di attrezzature per il pronto soccorso ed il soccorso alpino. La maggior parte è proprietà del CAI o delle sezioni territoriali di questo, che provvedono alla gestione. Possono essere anche dati in gestione a privati.
  • 3) bivacchi fissi: tali sono definiti quei locali di alta montagna di difficile accesso, allestiti con un minimo di attrezzatura per il riparo degli alpinisti. L’apertura deve essere preceduta da comunicazione al Comune competente. Le leggi regionali hanno provveduto a regolare i diversi tipi di rifugio alpino.

 

La legge 203/95 art. 7/2 esonera i gestori dei rifugi alpini, compresi in un particolare elenco approvato dalla Regione o Provincia autonoma in cui sono ubicati, dall’obbligo di richiedere ai clienti il documento di identificazione.

 

 Nota…..a proposito di rifugi…..

Una buona parte dei rifugi, circa 800, appartiene al CAI (Club alpino italiano), che provvede alla gestione ed alla regolamentazione sulla base del Regolamento generale rifugi emanato nel 1992. Da questo si evince che esiste una vera e propria classificazione delle strutture.

I prezzi sono solitamente contenuti e comunque commisurati al servizio offerto ed alle difficoltà e costi di approvvigionamento e di smaltimento rifiuti.
Chi entra o alloggia in un rifugio del CAI non ha l’obbligo di consumazione, semmai può essere richiesta  una piccola somma a chi consuma pasti propri, a titolo di contributo per il riassetto e lo smaltimento. Si consiglia di prenotare il posto letto.

Il gestore non può comunque accettare prenotazioni fino a riempire completamente la capacità della struttura, in modo da garantire ricovero in situazioni di emergenza.
Il gestore ha l’obbligo, tra l’altro, di essere attrezzato per il pronto soccorso e dare ospitalità nei limiti del possibile.

Buona norma di sicurezza è quella di compilare il libro dei visitatori, indicando il luogo verso cui si è diretti.

 

I Rifugi più conosciuti

 

Sono molti i rifugi conosciuti, anche se non esiste una vera e propria classifica al riguardo. Sorgono in luoghi famosi per la storia dell’alpinismo, oppure sono situati in località di rara bellezza paesaggistica o, più semplicemente, di grande passaggio. Eccone alcuni fra i più noti:

 

Rifugio Federico Chabod
Gruppo del Gran Paradiso
Valsavarenche (AO)
Località Savolere di Montandaynè, a 2750 metri

E’ stato costruito di recente su un ampio prato, ai piedi della parete nord del Gran Paradiso. La vetta si può raggiungere in circa cinque ore di cammino, che non risulta poi troppo impegnativo.
E’ molto frequentato anche per le traversate escursionistiche alla volta del Rifugio Sella, poco sopra Cogne. Dispone di cento posti letto.

 

Rifugio Torino
Gruppo del Monte Bianco
Courmayeur (AO)
Località Colle del Gigante, a 3375 metri

Ci si arriva in funivia, con una spettacolare panoramica tra i ghiacci e le pareti rocciose del Tetto d’Europa.
Si dorme a fianco degli alpinisti che l’indomani saliranno sulla vetta del Monte Bianco, sui Mont Maudit o sul Dente del Gigante. I posti letto sono 140.

 

Rifugio Guide della Val d’Ayas
Gruppo Breithorn Lyskamm
Ayas (AO)
Località Lambronecca, a 3394 metri

Si raggiunge da Champoluc dopo aver oltrepassato lo storico Rifugio Mezzalana. Ambiente di alta quota e punto di partenza per alcuni dei quattromila meno impegnativi, quali in Breithorn ed il Castore. Grandi traversate in direzione del Cervino. Conta 80 posti letto.

Rifugio Regina Margherita
Gruppo del Monte Rosa
Alagna Valsesia (VC)
Località Punta Gnifetti, a 4554 metri

Uno dei punti più alti d’Europa. L’ascensione non presenta particolari difficoltà tecniche ed il vero problema può essere la quota; viene consigliato infatti di scendere subito a valle in caso di mal di montagna.
La storica capanna voluta nel 1893 dall’allora sovrana è una meta dal fascino ineguagliabile. A quell’altezza risulta difficile prendere sonno, ma almeno qualche ora lassù merita di essere vissuta. Dispone di 96 posti letto.

 

Rifugio Gianetti
Gruppo Badile Cenalo
Val Masino (SO)
Località Val Porcellizzo, a 2534 metri

Storico punto di riferimento per gli alpinisti valtellinesi diretti verso il Pizzo Badile, il Cenalo e Punta Torelli.
Gli escursionisti possono raggiungere i rifugi Allievi e Bonaccossa lungo il sentiero Roma o il rifugio Omio lungo il sentiero Risari. Ha 93 posti letto.

 

Rifugio Graffer
Gruppo di Brenta
Madonna di Campiglio (TN)
Località Passo del Grostè, a 2261 metri

Trattasi di una possente costruzione in pietra, a pochi minuti dalla stazione di arrivo della funivia del Grostè; sorge nel cuore di uno dei più straordinari scenari dolomitici.
Meta fissa degli appassionati di Campiglio, sede di una scuola di alpinismo e punto di partenza per facili traversate, Dispone di 72 posti letto.

 

Rifugio Locatelli
Gruppo Dolomiti di Sesto
Dobbiamo (BZ)
Località Forcella Toblin, a 2045 metri

La migliore vista sulle Tre cime di Lavaredo. Si raggiunge più facilmente dal versante veneto, ovvero da Cortina d’Ampezzo, ed è pertanto sempre affollato e non solo dai rocciatori classici.
Belle traversate verso la Val di Sesto ed il rifugio Zsigmondy Comici. Offre una capacità ricettiva di 150 posti letto.
Rifugio Puez
Gruppo Odle Puez
Selva di Val Gardena (BZ
Località Alpe di Puez

Il nucleo originario della struttura è del 1889. Quindi da allora sono passati moltissimi escursionisti da questo altopiano, oggi attraversato dall’Alta Via delle Dolomiti numero 2. Si raggiunge in un paio d’ore dalla seggiovia del Col Pradat, sopra Col fosco.
Offre la possibilità di belle traversate, ma soprattutto uno degli angoli più caratteristici delle Dolomiti. Dispone di 94 posti letto.

 

Che cosa sono, invece
gli affittacamere e le case per le ferie?

 

AFFITTACAMERE

sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile, nei quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari. La più importante obbligazione che l’affittacamere si assume è quella di provvedere a fornire un alloggio.
Il periodo di affitto non può essere inferiore a sette giorni ed il prezzo è versato in anticipo, salvo diversi accordi.
Le Regioni fissano i requisiti richiesti. L’autorizzazione viene rilasciata dal Comune, che iscrive gli esercenti in un apposito registro. Vi sono anche qui alcune categorie e precisamente:

  • per la prima categoria si richiedono camere ammobiliate in modo signorile, con servizi e riscaldamento;
  • per la seconda categoria, camere arredate decorosamente, oltre a servizi e riscaldamento;
  • per la terza categoria, camere arredate con decoro.

CASE PER LE FERIE

sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni od enti religiosi operanti senza fini di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti od aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari. Anche qui l’autorizzazione è rilasciata dal Comune.
Le Regioni, invece, indicano le caratteristiche ricettive per individuare e regolare i servizi forniti, il periodo di permanenza degli ospiti, chi è autorizzato ad usufruire dei servizi ricettivi ed il tipo di gestione che non può essere in contrasto con i fini dell’ente preposto alla conduzione. Differiscono, infine, dalle strutture ricettive tradizionali solo per il fatto che non hanno scopo di lucro e l’attività si “svolge fuori dai normali canali commerciali”.

 

 


L’Italia ottiene 86 bandiere blu
per l’impegno a migliorare ed a preservare il territorio
promuovendo un turismo sostenibile, compatibile
e strettamente legato all’ambiente.

 

La diciottesima edizione della manifestazione per l’assegnazione delle bandiere blu, promossa dalla “FEE” (Foundation for environmental education) ha premiato ancora una volta l’Italia, che si piazza al primo posto nel bacino del Mediterraneo, precedendo, nell’ordine, 98 località in Spagna, 185 in Grecia, 82 in Francia e 48 in Turchia.

Sono stati quindi presi in considerazione:

  • i dati sulle acque di balneazione;
  • l’esistenza ed il grado di funzionalità degli impianti di depurazione;
  • il regolare smaltimento dei rifiuti, con particolare riguardo alle raccolte differenziate e relativo riciclaggio;
  • le iniziative ambientali promosse dalle amministrazioni;
  • la cura dell’arredo urbano e delle spiagge;
  • oltre al sostegno a programmi di educazione ambientale diretti alle scuole ed ai cittadini, con l’organizzazione di convegni, mostre e formazione attinenti problematiche ambientali.

 

Tra i molti enti ed associazioni, che hanno contribuito, in Italia, all’individuazione dei finalisti, figurano anche:

  • la “FIBA” (Federazione italiana balneare della Confesercenti),
  • il “SIB” (sindacato balneare della Confcommercio),
  • “ASSONAT” (associazione nazionale degli approdi turistici).

Tra le Regioni con più bandiere blu:

  • il primato 2004 tocca all’Abruzzo, con 11 bandiere (di cui una a località lacustre);
  • seguito da Liguria, Marche e Toscana, con 10 bandiere, confermando un trend ormai acquisito negli ultimi anni;
  • Si confermano nelle stesse posizioni del 2003: Emilia Romagna (8), Campania (7), Calabria (6), Lazio (4), Sicilia (3), Sardegna (3), Friuli Venezia Giulia (2), e Molise (2);
  • Un lieve miglioramento per il Veneto con 2 bandiere ed una lieve flessione per la Basilicata con una bandiera;
  • La Puglia, con 5 bandiere, dimostra tuttavia una graduale maggiore attenzione nei riguardi del territorio;
  • La Lombardia ed il Piemonte hanno due località lacustri premiate.

 

IL MANAGER DEL TURISMO ECOLOGICO

sa tutto sui prodotti tipici, conosce le tradizioni locali e gli itinerari più verdi,
è il professionista dei viaggi alternativi

Secondo i dati dell’Organizzazione mondiale del turismo, la richiesta di vacanze verdi è in forte crescita in Italia. Per tale motivo, gli addetti ai lavori investono di più oggi in professionisti specializzati nell’offerta di viaggi di questo tipo.

Tecnicamente, queste nuove figure si chiamano “esperti in turismo ecologico ed integrato”. Lavorano soprattutto per i tour operator, progettando vacanze con una forte impronta ecologica. Conoscono, quindi, le problematiche ambientali; i prodotti tipici delle diverse zone; le loro tradizioni e perfino i mercatini e le sagre.

Ma come si diventa manager del turismo verde? – per fare questo lavoro, oltre ad una ovvia passione per la natura, bisogna essere molto abili nella ricerca di posti nuovi da valorizzare e proporre.
Inoltre, ad un bravo professionista non possono mancare competenze un po’ più tecniche, come il marketing e qualche nozione sulle tecniche di comunicazione.
Le opportunità di lavoro sono davvero tante: dall’attività in proprio come consulente per agenzie di viaggi, tour operator, agriturismi e catene alberghiere, fino al posto fisso all’interno di enti locali di promozione turistica.

 Case ed appartamenti per le vacanze

 


Secondo la vecchia legge quadro, si definivano case ed appartamenti per vacanze: “gli immobili arredati gestiti in forma imprenditoriale per l’affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore ai tre mesi consecutivi”.

Le locazioni di case ed appartamenti per vacanze rispondono ad esigenze di natura transitoria e perciò non sono regolate dalla legge 392/78, art. 1 e 26 leggi equo canone, e nemmeno dalle norme della legge 431/98 sulla riforma delle locazioni.
Ai contratti stipulati esclusivamente per uso turistico si applicano, per quanto compatibili, le norme del codice civile in materia di locazioni e quindi gli articoli 1571 e seguenti..
Nulla esclude, pertanto, che possano essere locate per le vacanze case non gestite imprenditorialmente e per periodi diversi dal trimestre.

 

Il contratto
prima di concludere il contratto, è necessario definire esattamente con il locatore (agenzia, impresa o privato) tutti i servizi, gli accessori d’uso, le pertinenze dell’immobile (uso spiaggia privata, piscina, box, barca, giardino, ecc.). Particolare attenzione va prestata al corrispettivo ed alle prestazioni incluse.
Pure è importante che vengano specificate per iscritto eventuali extra non inclusi (consumi di acqua, luce, gas, costi di noleggio e cambio biancheria, pulizia settimanale e/o finale).
Verificare anche che l’immobile sia assicurato e controllare i servizi, l’arredamento e gli accessori di dotazione e quindi sottoscrivere l’elenco delle cose prese in consegna.
Tale inventario eviterà contestazioni al momento della riconsegna delle chiavi, a fronte della quale il locatore rilascerà una ricevuta liberatoria.
Se era stata versata una cauzione (solo per locazioni di lunga durata, e per un importo non superiore a tre mensilità di canone) l’integrale restituzione della stessa costituirà prova dell’assenza di contestazioni per danni o sottrazioni.

 

Manutenzioni e riparazioni
il principale obbligo del locatore è quello di mettere a disposizione l’immobile in buono stato locativo e di mantenerlo tale per il periodo convenuto.
Se si dovesse verificare la necessità di riparazioni, che non siano di piccola manutenzione (a carico del conduttore) si dovrà subito avvisare il locatore, che dovrà provvedere a proprie spese (art. 1577 del codice civile). Se le riparazioni si protraggono per un sesto del periodo locativo, l’inquilino avrà diritto ad una riduzione della pigione e, nei casi più seri, potrà chiedere lo scioglimento del contratto.
Sconti e facilitazioni
gli sconti e le facilitazioni sono offerte dai professionisti del settore (agenzie ed imprese turistiche) e possono assumere le forme più varie: riduzioni di quota per bambini sotto una certa età, se il corrispettivo è calcolato per ogni persona occupante, anziché per unità abitativa nel suo complesso; periodi di permanenza gratuita in caso di soggiorni prolungati e/o in bassa stagione; inclusione a forfait nella quota di prestazioni generalmente pagata a parte (ad esempio il consumo di acqua, luce, gas, ecc.). Ovviamente la maggiore disponibilità di alloggi (bassa stagione e quindi periodo verso il quale il consumatore dovrebbe rivolgere la propria attenzione) permette di ottenere sconti fino al 50 %, inferiori rispetto a quelli praticati nei momenti di maggior affollamento.
Un’opportunità in crescente diffusione, per chi sia il proprietario di un appartamento in località turistica, è quella di scambiare il proprio immobile con un altro situato in diversa località.
Anche in questo caso, salvo per quanto riguarda la pigione, vale la disciplina della locazione temporanea e la disciplina dell’affitto temporaneo.



 

 

Tutte le strutture sono tenute al rispetto di norme pubblicistiche, poste nell’interesse della collettività, a tutela dei diritti basilari ed irrinunciabili. Vediamo dunque le più importanti disposizioni a difesa, nel nostro caso, del viaggiatore e del turista:

Divieto di discriminazione
l’articolo 187 del Regolamento di Attuazione delle norme di Pubblica Sicurezza dispone che gli esercenti non possono, senza legittimo motivo, rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque ne faccia richiesta e corrisponda il prezzo. Per quanto riguarda la tutela dei disabili, il D.M. 236/1989 stabilisce che:

“ogni struttura ricettiva (alberghi, pensioni, villaggi turistici, campeggi, ecc.) deve avere tutte le parti ed i servizi comuni ed un determinato numero di stanze, accessibili anche a persone con ridotta od impedita capacità motoria.
Tali stanze devono avere arredi, servizi, percorsi e spazi di manovra che consentano l’uso agevole anche da parte di persone su sedia a ruote.
Qualora le stanze non dispongano dei servizi igienici, deve essere accessibile sullo stesso piano, nelle vicinanze della stanza almeno un servizio igienico”.

L’articolo 2 della legge 203/1995 prevede, inoltre, tra le funzioni attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al punto 1, il:
“sostegno e promozione del turismo a favore dei soggetti con ridotte capacità motorie o sensoriali”.
Diritto alla salute
tutte le strutture debbono essere in possesso di autorizzazione igienico sanitaria (Testo Unico leggi sanitarie e Regolamento igienico sanitario) rilasciata dal Sindaco del Comune sede della struttura.
Devono inoltre essere munite di idonea areazione, illuminazione, acqua calda e fredda ed essere dotati di attrezzature sanitarie.
I controlli e la vigilanza sono esercitate dai Comuni, dagli ufficiali sanitari e dall’ente per il turismo (ENIT).

Diritto alla sicurezza
la legge 966/1965 e successive modifiche impone a ciascuna struttura il possesso di certificato di prevenzione incendi, rilasciato dal comando provinciale dei vigili del fuoco, previo accertamento della conformità della struttura alle prescrizioni tecniche previste (norme antincendio).

Diritto all’informazione
tutte le strutture ricettive, secondo le rispettive modalità d’esecuzione, devono esporre in modo ben visibile i prezzi praticati, con la precisa indicazione dell’incidenza dell’IVA e degli altri oneri accessori.
All’esterno dell’esercizio deve essere indicata la tipologia, la categoria e, se previsto, il segno distintivo del livello di classificazione, la denominazione, gli orari ed i periodi di chiusura. Normalmente le camere vanno lasciate libere fra le ore 10 e le ore 12, salvo disposizioni diverse. Alcuni alberghi hanno sale attrezzate ove i bambini possono giocare ed essere curati mentre i genitori si assentano momentaneamente.



 

 

L’articolo 11 della legge 217/1983 attribuisce alle Regioni il compito di verificare la sussistenza dei requisiti, richiesti per l’esercizio delle seguenti professioni turistiche (vedasi pure l’art. 234 del regolamento di pubblica sicurezza):

 

Guida turistica

chi, per professione, accompagna persone nelle visite ad opere d’arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici, illustrandone le caratteristiche

Interprete turistico

chi, per professione, presta la propria opera di traduzione nell’assistenza a turisti stranieri

Accompagnatore turistico

chi, per professione, accompagna persone nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all’estero e fornisce notizie turistiche nelle zone di transito

Organizzatore di convegni

chi, per professione, organizza iniziative congressuali

Istruttore nautico

chi, per professione, insegna nuoto o attività nautiche

Maestro di sci

chi, per professione, insegna la pratica dello sci

Guida alpina

chi, per professione, accompagna persone in scalate o gite in alta montagna

Guida speleologica

chi, per professione, accompagna persone nella esplorazione di grotte o cavità naturali

Animatore turistico

Chi, per professione, organizza il tempo libero di turisti con varie attività ricreative o culturali

 

Nota

  Un cenno a parte meritano le professioni balneari. Tra le nuove figure professionali legate alle vacanze estive vi è anche quella del consulente per il tempo libero. Praticamente si tratta di una sorta di guida turistica alla quale i turisti, che si recano in una località di mare, si possono rivolgere per ricevere informazioni su tutto ciò che può offrire il contesto circostante la spiaggia: feste e sagre di paese, siti archeologici, ubicazione ed orari dei musei, indirizzi di alberghi, ristoranti, discoteche e centri commerciali.
 Il turista che va al mare pretende sempre di più servizi di qualità e questo spiega la diffusione delle nuove professioni balneari: dagli addetti al benessere fisico e mentale dei bagnanti, agli insegnanti di fitness e fino alle baby sitter, agli organizzatori di eventi e all’ispettore di spiaggia.
Da tenere presente, infine, che il turismo è tra i settori lavorativi che crescono con maggiore rapidità. Secondo l’Unione Europea, nei prossimi anni si creeranno notevoli e sempre maggiori opportunità lavorative in questo settore. Anche secondo le stime e previsioni del CNEL (comitato nazionale dell’economia e del lavoro), l’occupazione nel comparto turistico sarà destinata a crescere nei prossimi anni al ritmo del 5 % annuo, più del doppio rispetto alla media nazionale.

 

Le professioni di spiaggia
compiti e requisiti richiesti

Bagnino

è il lavoratore delle spiagge più conosciuto ed apprezzato dai turisti. Oggi, a differenza di un tempo, sono dei professionisti veri e propri con tanto di brevetto rilasciato da corsi di formazione. Il bagnino è un assistente di spiaggia che sa gestire le situazioni di pericolo, organizzando i soccorsi e le difficoltà in maniera tecnica.

Ispettore di spiaggia

a lui spetta il compito di far rispettare le disposizioni di sicurezza, di guardiania e di pulizia dell’area. E’ chiamato, come fosse una specie di direttore di albergo, a gestire le prenotazioni, a far rispettare le normative antincendio ed antirumore ed a garantire pure la sicurezza degli alimenti. L’ispettore ha inoltre compiti di sorveglianza per il controllo ed il rispetto delle disposizioni impartite dalla direzione. Viene utilizzato soprattutto nelle grandi strutture e di solito viene scelto tra coloro che hanno maturato esperienza nel campo della sicurezza. Il contratto collettivo nazionale inquadra questi lavoratori al quarto livello di categoria.

Concierge di mare

offre consulenza ai turisti sui posti, vicini alla spiaggia, da visitare. Ha competenze in materia culturale ed artistica e certamente è una persona che ha doti di predisposizione alle relazioni interpersonali.

Addetti al benessere

anche questa figura di lavoratore deve avere predisposizione alle relazioni interpersonali. Ha il brevetto di fitness e conoscenze di base di medicina.

Animatori

Trattasi di persona dotata di abilità fisiche, con esperienza acquisita nelle palestre e nei luoghi di fitness. Ha certamente capacità di coinvolgimento di gruppi di persone.

Baby sitter

per svolgere questa mansione, l’interessato deve essere dotato di predisposizione nell’accudire i minori e deve avere capacità di dialogo e di ascolto dei genitori.

 

 Nota

 Le professioni del turismo non sono certamente limitate solo alla spiaggia. Anche negli altri settori si registra una crescita continua.
Cuochi, camerieri, barman, receptionist, guide turistiche, direttori di albergo sempre più spesso affiancati da nuovi lavoratori; come i “destination manager”, incaricati di salvaguardare e commercializzare contemporaneamente gli aspetti paesaggistici, culturali, gastronomici e tradizionali di un determinato territorio. Si tratta di figure manageriali e per questo retribuite meglio rispetto alle altre professioni del settore, con l’ulteriore vantaggio di poter lavorare tutto l’anno, alternandosi tra diverse strutture ricettive presenti sul territorio. Per svolgere questa professione può risultare adeguata una formazione in campo economico, magari con specializzazione in economia del turismo. Negli ultimi anni, comunque, sono sorti in diverse località italiane corsi di formazione professionale per “destination manager”.
Vi sono poi i “fund raiser”, che si occupano di reperire fondi, che faticano a guadagnare dai turisti, per valorizzare i beni culturali. Figura tipica delle strutture non profit, il raccoglitore di fondi deve saper mettere insieme competenze economiche e predisposizione ai contatti personali, indispensabile per reperire i finanziamenti. E’ quindi una professione che richiede conoscenze di diritto, economia, marketing e comunicazione, ma anche abilità nella progettazione e nell’utilizzo dei data base.

NELLA PROVINCIA DI TRENTO
NASCE UNA NUOVA FIGURA
CHIAMATA
“ACCOMPAGNATORE DI TERRITORIO”
(definito anche “Guida di bassa quota”)

Nuove regole per il comparto turistico in Trentino, in materia di escursionismo. Il Consiglio Provinciale di Trento ha dato il via libera definitivo alla legge provinciale numero 3 del 2005: “Disposizioni in materia di agricoltura, foreste, commercio, turismo, industria ed energia”, che prevede, tra l’altro, significative novità per il riordino delle attività professionali legate alla montagna.
Accanto alla tradizionale guida turistica, la legge introduce la nuova figura dell’Accompagnatore di Territorio; disciplina la pratica della mountain bike sui sentieri di montagna e regolamenta le modalità di accesso e di esercizio, anche temporaneo, della professione di maestro di sci.

La nuova figura di Accompagnatore di territorio, specializzata in percorsi meno impegnativi di quelli alpinistici, risponde alla continua evoluzione della domanda nel settore turistico. La peculiarità di questa figura sarà quella di specializzarsi sulla propria zona, stimolandone la conoscenza attraverso percorsi studiati ad hoc.
Questa esigenza si sta manifestando sia da parte degli operatori locali del settore e sia dei grandi tour operator, che sempre più richiedono pacchetti in cui sport, natura, divertimento, cultura ed arte siano combinati.
La norma prevede che l’Accompagnatore di Territorio possa svolgere la sua attività al di sotto dei 1.800 metri di altitudine e mai su percorsi come nevai o sentieri molto esposti, che richiedono particolari materiali alpinistici (come, ad esempio, corda, piccozza e ramponi).

Nel caso in cui gli itinerari dovessero includere alcuni passaggi sopra la quota fissata, sarà il Collegio delle guide alpine ad esprimersi, a seconda del livello di pericolosità del tratto, inserendo eventualmente il percorso in quelli consentiti.
Analogamente alle guide turistiche ed ai maestri di sci, anche l’Accompagnatore di Territorio dovrà seguire un iter formativo con attività di tirocinio, che si concluderà con un esame finale e con l’iscrizione in un apposito elenco speciale.

Una simpatica curiosità:

una piccola mappa di divieti in alcune zone turistiche di mare

Ogni anno si moltiplicano i divieti più disparati sulle nostre spiagge; a quelli più classici e tradizionali, in vigore un po’ dovunque, se ne aggiungono di nuovi, a seconda delle usanze e della sensibilità del luogo, molto spesso poco o per nulla segnalati, con l’inevitabile rischio che l’ignaro turista rischi spesso di vedersi applicare qualche sgradevole multa.

Vediamo dunque qualche spigolatura di divieti
presi a caso qua e là:

 

CAPRI

Vietato passeggiare con gli zoccoli di legno, per preservare la tranquillità dei passanti. Vietato, pure, vendere parei e collanine sulle spiagge.

ALASSIO

Vietato passeggiare per strada in bikini.

CABRAS

Vietato prelevare sabbia dalla spiaggia, sradicare piante o tagliare legna.

ARZACHENA

Ingresso in spiaggia limitato a non più di 450 vetture al giorno.

MONDELLO

Vietato abitare le cabine. Vietata pure la pubblicità in spiaggia, distribuendo volantini o lanciandoli dagli aerei. Divieto assoluto, infine, di riprodurre suoni dalle 14 alle 16.

LAMPEDUSA  (Isola dei conigli)

Divieto di ingresso dalle ore 20 alle ore 8.

SAN FELICE CIRCEO

E’ vietato occupare con asciugamani, sdraio o sgabelli i primi cinque metri dalla battigia. E’ vietato pure portare in spiaggia animali, anche se muniti di guinzaglio ed anche se hanno la  museruola. Infine, è vietato l’uso di sapone e shampoo sotto le docce, se non sono dotate di scarico.

LIGNANO SABBIADORO

Durante il giorno è proibita ogni attività edilizia nel mese di agosto e la musica è tollerata alla sera.

SIROLO

Divieto assoluto di naturismo ed è accettato invece il topless.

ERACLEA

Vietato fare buche sulla sabbia e raccogliere conchiglie.

MONTECATINI

È vietato dormire sulle panchine.

GABICCE MARE

Vietato passeggiare con animali in spiaggia.

PULA

Vietato introdurre animali in spiaggia. Orari consentiti: 4,30-6 dal lunedì al venerdì; 5-7  dal sabato alla domenica.

PIETRASANTA

Vietato stendere la biancheria su terrazze e finestre.

VIAREGGIO

Vietato dormire per strada, salire con i piedi sulle panchine e bivaccare lungo le strade della città; è vietato pure girare per strada in costume da bagno.

SIRMIONE

Vietato passeggiare mangiando (sono esclusi i gelati); i cibi vanno consumati nei locali seduti. Vietate anche le attività di tavola calda, self service e fast food nel centro.

ROMA

Dal 27/6 i cavalli non possono tirare le carrozze dei turisti (dette botticelle) senza indossare delle mutande rosse e grigie.

Per tutte le altre località

Vietato giocare a pallone; andare in barca, gommoni e moto d’acqua troppo vicino alla riva (50 metri per le coste a picco sul mare e 300 metri per le spiagge balneari. Pure è vietato accedere alle spiagge di notte.

Fonte: dal quotidiano “Italia Oggi” di mercoledì 10 agosto 2005


PRESTO IN FERIE
TRA LE STELLE

 Un nuovo approccio al fenomeno della vacanza sta prendendo il piede e diventerà tra pochi anni una realtà. Si tratta di una tipologia estrema che scriverà una pagina innovativa nella storia delle istituzioni turistiche, assumendo il nome di: “turismo tra le stelle” – “ turismo spaziale” -  “esplorazione turistica del cosmo”.

La vera attività spaziale ha pochi decenni di vita, eppure i progressi in questo campo non trovano riscontro in alcun altro settore tecnico-scientifico. E colpiscono profondamente il mondo – anche quello turistico – dedito alla ricerca insaziabile di nuove conquiste e di nuove frontiere.
Come poteva il turismo restare insensibile all’esplorazione spaziale, dal momento che non c’è più angolo della terra che non sia già luogo di vacanze?

Di questo si è parlato…in modo più impegnativo del solito nell’ambito delle due grandi Borse internazionali del turismo 2003…;alla “Bit” di Milano e alla “Itb” di Berlino. Entrambe hanno colto l’importanza della novità.
Ed è stato rilevato in tali sedi che quella che i sociologi della vacanza chiamano la rivoluzione del turismo moderno non ha conseguito fino ad ora il pieno svolgimento.

Perché c’è ancora qualche cosa da scoprire. Fu infatti la prima guerra mondiale che determinò lo sviluppo della motorizzazione popolare, trasformando i rigidi camion militari a gomme piene in confortevoli torpedoni granturismo.
E poi fu la seconda guerra mondiale che promosse il turismo aereo intercontinentale, riconvertendo le temute fortezze volanti USA in comodi velivoli a reazione civili transoceanici. Quale può essere ora il terzo evento militare che varrà a mettere in moto una nuova struttura portante del turismo del ventunesimo secolo?

Si può dire che il germe di quello che tra non molto diverrà lo space shuttle al servizio del turismo tra le stelle risale alla missilistica militare tedesca, che il barone Wernher von Braun mise a punto nei primi anni Quaranta.
Egli creò i razzi a flusso continuo, non a polvere, chiamati serie V2: essa fu mirata su Londra, mentre la serie V10, ribattezzata “America”, era destinata agli USA: per fortuna non volò mai. Il tedesco von Braun divenne poi direttore dello Space Flight Center di Huntsville in Alabama e infine vicedirettore della Nasa.

Sono queste costruzioni storico istituzionali ad indicare l’evoluzione che subisce il turismo, per effetto di eventi bellici mondiali. E una di queste costruzioni riguarda la grande svolta di questo secolo, con la conquista turistica del cosmo.
Essa movimenterà dapprima un turismo elitario, poi quindi, subentrando la competitività tra i grandi tour operator spaziali, si allargherà ad offerte ambiziose alla portata di più borse.  

A gestire l’avvio elitario del turismo tra le stelle sarà la “Space adventures Lid”, una società americana con sede a Arlington in Virginia, che fu fondata nel 1997 da un gruppo di tecnici aerospaziali e di esperti in turismo estremo.

Essa ha già in programma per il 2005 un’esperienza estrema, che consisterà in voli di breve durata, che entreranno in orbita a 100 chilometri sopra la barriera atmosferica. Sembra che ci siano già ogni anno circa 10 mila persone che si prenotano, per fare la stessa esperienza, compita sinora solo da 500 astronauti e due turisti spaziali multimilionari.

Esiste poi una società californiana, la “Space Island Group”, che si prefigge di portare a soggiornare nell’universo – entro la fine del corrente decennio – chiunque lo desideri al prezzo che si paga per l’acquisto di un’automobile di classe media.
Il progetto “Sig” prevede la costruzione di una catena spaziale di hotel di lusso, messi in orbita ad un’altezza di 600 km.

A tal fine verranno utilizzati i 14 serbatoi giganti vuoti, che girano per conto loro – ognuno della capacità di un Boeing 747 – abbandonati nel cosmo dallo “Space shuttle”, cioè da una navetta ad uso plurimo.
Nuove navette strutturate ad hoc trasporteranno i clienti in 75 minuti dalla terra ai loro domicili cosmici senza gravitazione. Una forza di gravità verrà però creata artificialmente all’interno degli stessi domicili, per consentire ai clienti di fare la doccia o di usare la vasca da bagno.
Se nel 2012 gli “Space Island Hotel” in orbita avranno raggiunto assieme una presenza annua di almeno 100 mila clienti, il prezzo a persona per settimana, con pensione completa e in camere con vista a terra, viaggio incluso, calerà a 20 mila dollari.

 
 

L’agriturismo si è sviluppato principalmente per arginare la crisi dell’attività agricola, con evidente primo risultato di arginare il fenomeno dell’esodo dalle campagne, sia con la creazione di nuove opportunità e nuovi posti di lavoro, sia integrando i redditi delle attività agricole principali.

Le attività agrituristiche sono strettamente connesse alle attività agricole principali, ma sono ad esse accessorie. Il tutto è regolato dall’articolo 2135 del codice civile, secondo cui l’attività dell’imprenditore è sempre da inquadrare come agricola.
Oltre al primo riferimento nel citato articolo del codice civile, l’agriturismo è stato comunque meglio regolato dalla legge quadro  numero 96 del 20 febbraio 2006, che sostituisce quella del 5 dicembre 1985 nr. 730.

Nota
Da ricordare che, dopo 20 anni dalla emanazione di questa legge la Camera dei deputati ha approvato, nel maggio del 2005, la nuova legge quadro per l’agriturismo, che è ora all’esame del senato, per la definitiva stesura. La nuova legge conferma sostanzialmente la precedente, con opportuni aggiustamenti ed adeguamento alle esigenze del turismo contemporaneo.

Secondo tale legge rientrano fra le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli e dai loro familiari, attraverso l’utilizzazione della loro azienda:

  • dare ospitalità, anche in spazi aperti;
  • somministrare pasti e bevande, costituiti in prevalenza da propri prodotti;
  • organizzare attività ricreative o culturali nell’ambito dell’azienda.

 

Possono essere utilizzati per le attività agrituristiche i locali situati nella stessa abitazione dell’imprenditore agricolo all’interno del fondo, e gli edifici esistenti nel fondo stesso e non più necessari alla conduzione dello stesso.
La utilizzazione dei fabbricati è subordinata al rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti e comprovato da un verbale Asl, dalla relazione dell’ufficio urbanistico e dal parere espresso dalla commissione edilizia, anche in caso di ristrutturazioni e recuperi; quindi le disposizioni, ad esempio, sulle barriere architettoniche si applicano anche all’agriturismo.

Le Regioni hanno il compito di redigere il programma agrituristico, di stabilire anche il limite massimo di posti letto per ogni azienda, e di individuare i Comuni per l’esercizio di detta attività e di dettare i criteri per lo svolgimento dell’agriturismo, in funzione dell’azienda e del fondo interessati, e di istituire l’elenco dei soggetti abilitati all’esercizio delle attività agrituristiche.

L’ospite deve essere registrato secondo le vigenti norme di pubblica sicurezza: In caso di somministrazione di pasti e bevande occorre utilizzare in prevalenza i prodotti dell’azienda, compresi quelli ottenuti attraverso manipolazioni esterne.
Chiunque produce e somministra pasti deve essere in possesso dell’autorizzazione sanitaria e rispettare le norme igienico sanitarie. La norma quadro e le diverse leggi regionali prevedono anche l’organizzazione di attività ricreative, che agevolino l’ospite ad entrare più facilmente in contatto con la natura ed il territorio circostante.
I Comuni hanno invece il compito di ricevere ed esaminare le domande degli interessati, che intendano iniziare attività di agriturismo, e di dare quindi la relativa licenza entro 90 giorni dal ricevimento della domanda.
Se Il Sindaco non provvede entro tale termine tassativo a dare una risposta, trascorsi i previsti 90 giorni la domanda si intende accolta (siamo di fronte ad un caso che il diritto amministrativo chiama di “silenzio assenso”).

Il gestore ha la facoltà, ovviamente, di organizzarsi al meglio e come crede più opportuno, per intrattenere piacevolmente i suoi ospiti; si spazia:

  • dall’equitazione,
  • ai corsi sulle erbe officinali,
  • alle dimostrazioni o corsi di cucina locale,
  • alla conservazione dei prodotti agricoli,
  • alle scuole di artigianato relative alle produzioni caratteristiche della zona (ceramica, mosaico, intarsio, tessitura, ecc.)

Di solito, invece, la partecipazione alle attività dell’azienda, come ad esempio la vendemmia o la raccolta delle olive, viene organizzata dando la preferenza alle nozioni di conoscenza, piuttosto che al lavoro manuale, propriamente inteso, per garantire gli ospite dell’agriturismo nei confronti di eventuali rischi. Da notare, infine, come l’Italia sia l’unico Paese dell’Unione Europea ad essersi dotato di una normativa specifica. Dalle altre parti, infatti, si raggruppa l’intera normativa del turismo rurale in un unico testo. Per il nostro legislatore, invece, l’agriturismo è da sempre una delle componenti del turismo rurale. Anzi è la più forte ed incisiva forma di turismo rurale, proprio per la sua specifica collocazione all’interno di un’azienda agricola e per la stretta connessione che deve esserci tra accoglienza ed attività agricola.

 


Ai sensi dell’articolo 9 della legge 217/1983 sono agenzie di viaggio e turismo quelle imprese che svolgono attività di produzione ed organizzazione di viaggi e soggiorni, nonché di intermediazione, od anche entrambe le attività, compresi i servizi di assistenza e di accoglienza ai turisti. L’apertura e l’esercizio delle agenzie sono soggetti ad autorizzazione regionale, previo accertamento del possesso, da parte del richiedente, della conoscenza dell’amministrazione ed organizzazione delle agenzie di viaggio, della conoscenza di tecnica legislazione e geografia turistica e di conoscenza di almeno due lingue straniere.
Per le persone fisiche o giuridiche straniere, che non appartengono a Stati membri dell’Unione Europea, l’autorizzazione è subordinata al rilascio di nulla osta da parte dello Stato (art. 11 della legge 428/1990). Lo Stato cura anche la tenuta e l’aggiornamento di un apposito elenco nazionale delle agenzie di viaggio, sulla base delle comunicazioni relative alle autorizzazioni rilasciate dalle Regioni, raccolto in una apposita pubblicazione dell?ENIT e diffuso in Italia ed all’estero.
 
Per quanto riguarda le associazioni “non profit”, ai sensi dell’art. 10 della legge 217/1983:
”le associazioni che operano a livello nazionale, per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, sono autorizzate, esclusivamente per i propri associati, ad esercitare attività turistiche ricettive0;………le leggi regionali fissano i requisiti minimi omogenei e le modalità di esercizio per il compimento delle predette attività, assicurando che le stesse siano esercitate nei rispettivi ambiti associativi”.

 



Le agenzie turistiche possono impegnarsi direttamente a fornire le prestazioni richieste, oppure svolgere intermediazione fra chi offre il pacchetto di viaggio ed il cliente che ne fa richiesta.

In ogni caso, l’agenzia deve rilasciare un documento di viaggio contenente i seguenti elementi:

  • luogo e data di emissione,
  • nome ed indirizzo di chi organizza il viaggio,
  • nome del viaggiatore,
  • luogo e data di viaggio, con descrizioni e precisazioni necessarie,
  • il prezzo globale,
  • il foro competente per eventuali liti,
  • il richiamo alla convenzione di Bruxelles (legge 1084/1977), che ha previsto appunto l’elencazione di questi citati punti.

 

Il contratto di viaggio fa fede, fino a prova contraria, delle condizioni contrattuali stabilite. Salvo contrario accordo, il viaggiatore può anche farsi sostituire da un’altra persona, purchè indennizzi l’organizzatore di viaggi delle spese eventuali.
Inoltre, il viaggiatore può annullare il contratto in qualsiasi momento, in tutto o in parte, tenendo naturalmente indenne l’organizzatore del viaggio di eventuali spese o perdite subite.Da parte sua, l’organizzatore del viaggio può annullare, senza alcuna indennità, in tutto od in parte, il contratto se dovessero capitare delle circostanze impreviste ed imprevedibili.
Può anche annullare il contratto, senza indennità, se non viene raggiunto il numero minimo di viaggiatori, previsto nel documento di viaggio, a condizione che sia stato avvisato il viaggiatore almeno 15 giorni prima della data del viaggio.
L’organizzatore del viaggio risponde per i suoi impiegati e non può aumentare il prezzo del viaggio, salvo che nel documento sia prevista la variazione dei cambi o delle tariffe dei vettori. Se il prezzo viene aumentato sopra il 10 %, il viaggiatore può annullare il contratto, senza pagare alcun indennizzo o rimborso.

 

Parliamo ora dei problemi della disabilità per quanto riguarda il turismo

 


TURISMO APERTO AI DISABILI
INDAGINE “EBIT”
(Ente bilaterale industria turismo)
 

In Europa un buon 72 % della popolazione, ritenuta disabile a vari livelli, presenta una propensione al viaggio, il che significa oltre 36 milioni di potenziali turisti. Purtroppo, di questi solo 6 milioni viaggiano, mentre tutti gli altri devono rinunciare alle vacanze. Di qui l’esigenza di formare personale e di adeguare strutture. Per questo EBIT ha promosso un’indagine a campione tra albergatori, agenti di viaggio e tour operator. I risultati, presentati a Roma nella sede della Confindustria, sono stati più che incoraggianti.
Dallo studio, realizzato dalla società “SL&A-SiPuò”, per conto dell’Ebit, è emerso che circa il 63 % degli operatori turistici è intenzionato ad accettare il progetto formativo che l’Ente bilaterale intende avviare per favorire la formazione di personale qualificato all’accoglienza di turisti con varie forme di disabilità.

Il livello di aspettative a questo riguardo è vicino al 95 %, nel senso che gli addetti formati e qualificati utilizzeranno le competenze acquisite per creare valore aggiunto al servizio offerto. Tra le motivazioni che spingono gli operatori a partecipare ai corsi di formazione, un buon 55 % delle risposte è legato al fatto di poter inserire offerte di prodotti accessibili.
L’indagine rileva che esiste un’alta percentuale di albergatori ed operatori turistici, che vuole adeguare i propri prodotti o servizi in modo non solo da allargare l’utenza turistica, ma anche per realizzare una cultura dell’ospitalità che fino ad oggi, almeno in Italia, ha registrato molte carenze.
Un successo potenziale quindi per questi corsi. Questa iniziativa conferma una accresciuta sensibilità degli operatori verso fasce di clientela turistica, come quella dei disabili, potenzialmente attiva e dinamica nel mondo dei viaggi.

LEGGE 104/1992

La legge quadro sull’handicap –numero 104 del 1992 – e le successive integrazioni prevedono che tutte le nuove strutture alberghiere siano accessibili ai portatori di handicap ed abbiano attrezzature per ospitarli.
La stessa cosa vale per gli alberghi già esistenti che facciano lavori di ristrutturazione, a meno che non ci siano vincoli strutturali tali da rendere impossibile l’abbattimento delle barriere architettoniche.
In Italia, complessivamente, c’è una discreta disponibilità di alberghi formalmente adeguati alla normativa, ma, sostiene Giovanni Merlo, direttore della Lega per i diritti delle persone con handicap, “bisogna fare una distinzione tra le strutture pensate anche nell’ottica di una buona fruibilità da parte di disabili e quelle che considerano la messa a norma solo un onere progettuale in più, da assolvere ai limiti dell’accettabilità”.

Proprio in questo senso va intesa la guida: “Turismo senza barriere”, realizzata dal Touring Club Italia. “La guida – dice Ornella Pavone, editor del volume – oltre a fornire indicazioni utili per un disabile, che vuole progettare una vacanza, ha voluto raccogliere, sia per quanto riguarda la ricezione alberghiera e turistica, sia per la fruibilità di musei o siti di interesse culturale ed artistico, situazioni di vera e propria eccellenza. Questo, proprio per dare un segnale culturale che accessibilità per un disabile non deve limitarsi a significare mera possibilità fisica di accesso, ma possibilità di godere in pieno quanto la struttura o il sito offre”.

Ed è proprio su questo punto che insiste Gabriele Favagrossa, coordinatore dello “Sportello Vacanze Disabili” della Associazione Italiana Assistenza Spastici: “se un disabile vuole andare al mare, tanto per fare un esempio, non ha come obiettivo trascorrere le giornate in un albergo di una città di mare, ma uscire, andare in spiaggia e fruire di tutti i servizi di cui fruisce una persona che non ha disabilità. Molto spesso, invece, le agenzie che organizzano viaggi per disabili non tengono in sufficiente conto anche questi aspetti”.
Ancora una volta, un problema più di cultura che di struttura, tanto che, come sottolinea ancora Gabriele Favagrossa: “si pensa a rendere accessibile un albergo, ma non si pensa anche ad una formazione adeguata di chi vi opera, per garantire un’idonea accoglienza ad una persona con disabilità”.

 

DISABILI e BARRIERE

Spostarsi da una città all’altra, poter visitare le località d’arte, riuscire a godere di una villeggiatura……..per chi è portatore di handicap può essere ancora un’avventura, tra molteplici difficoltà. Ed a volte non è questione di strutture, ma di scarsa sensibilità sociale. Ci troviamo di fronte ad una realtà non omogenea, con situazioni buone da una parte e meno nuone dall’altra.

Se la situazione può essere accettabile per quello che riguarda i collegamenti tra le più importanti città, diventa molto più problematico spostarsi nelle realtà territoriali più periferiche.
Altro, quindi, è prendere un’Eurostar da Milano a Napoli, ed altro è viaggiare su una tratta locale, oppure su un treno pendolari. Situazione ancora peggiore per il trasporto intercittadino su pullman.
Sono pochissimi, ad esempio, i pullman che consentono l’accesso ad un disabile sulle centinaia e centinaia di tratte, che generalmente assicurano i collegamenti in tutta Italia, tra un capoluogo di provincia ed i Comuni limitrofi.

 

Ma cerchiamo di avere un quadro di maggiore dettaglio

 

 AEREO           

Nessun ostacolo sulla carta, ma i disagi a bordo non mancano. Aerei senza problemi per i disabili, secondo quanto affermano sia Alitalia e sia AirOne.
Da quanto si apprende, telefonando all’ufficio informazioni ed al Call Center delle due compagnie aeree, per i voli nazionali è garantito il trasporto aereo per un disabile in carrozzella su qualunque volo, da e per qualunque aeroporto italiano.
La segnalazione che a volare è una persona in carrozzella deve essere effettuata all’atto della prenotazione del biglietto.

 

 TRENO             

Miglioramenti nelle ferrovie, ma il servizio non è uniforme. Attualmente le stazioni ferroviarie, nelle quali viene effettuato il servizio di assistenza ai viaggiatori disabili, sono 225.
Ma soltanto nelle 15 principali stazioni di: Torino, Milano, Verona, Venezia, Trieste, Bologna, Genova, Firenze, Roma, Ancona, Bari, Napoli, Reggio Calabria, Messina, Palermo – secondo quanto afferma “Trenitalia” - il tempo necessario per prenotare ed organizzare il servizio per una persona disabile è di un’ora, mentre nella grande maggioranza delle altre stazioni ferroviarie sono necessarie dalle 12 alle 24 ore di preavviso, prima della partenza del treno.

Il servizio deve essere richiesto al numero unico nazionale 199.30.30.60 ed il cliente disabile deve presentarsi in stazione 30 minuti prima della partenza del treno. Ancora, “Tremitalia” segnala qualche novità anche nel trasporto regionale: alcune carrozze ferroviarie sono state fornite di elevatori meccanici per la salita e la discesa delle carrozzelle e sono stati adottati accorgimenti per migliorare la qualità del viaggio. Va ricordato, infine, che sono previste agevolazioni tariffarie per le persone disabili ed i loro accompagnatori.

 TRAGHETTO 

Le navi possono offrire un buon livello di comfort. Buone notizie per il trasporto via mare. Le compagnie di traghetti offrono servizi dedicati alle persone con disabilità, mettendo a disposizione cabine e bagni attrezzati ed ascensori adatti per l’imbarco.
Per esempio, le navi della Compagnia “Grandi Navi Veloci” hanno sempre almeno quattro cabine attrezzate. Alcune navi della Compagnia “Moby Lines”, invece, mettono a disposizione fino a cinque cabine attrezzate. La Compagnia “Tirrenia” mette a disposizione una o due cabine attrezzate e prevede sconti per chi ha bisogno di un accompagnatore.

 

 


 

Consiste nell’accordo con il quale il titolare di una struttura ricettiva si obbliga a fornire al cliente, verso il corrispettivo del prezzo, il servizio di alloggio in un’unità abitativa arredata, oltre ai servizi accessori.

I principi e le regole relative al contratto di albergo si applicano a tutte le strutture ricettive, indipendentemente dalla terminologia usata per i vari tipi di struttura (hotel, villaggio turistico, motel, campeggio, rifugio alpino, affittacamere, eccetera).

Prenotazione e conclusione del contratto
la prenotazione è un accordo in base al quale l’albergatore si obbliga a tenere a disposizione del cliente un alloggio ed a predisporre le prestazioni collegate. A seconda che sia oppure no accompagnata dal versamento di una somma, la prenotazione assume contenuti e conseguenze diverse.

prenotazione semplice
(quando non si invia alcuna caparra)
è in sostanza una prenotazione verbale, fatta di solito telefonicamente; in tal caso è un puro dovere di correttezza avvertire in caso di rinuncia o di impedimento. Rimane comunque consigliabile, per poter avere una traccia documentale degli accordi presi, dare conferma con l’invio di un fax il contenuto di tali accordi (data di arrivo e di partenza, prezzo, servizi accessori, eccetera), anche se l’albergatore non lo richieda espressamente.
Il ricevimento di quel fax darà maggiore tranquillità sia all’albergatore (che darà più credibilità alla prenotazione scritta) e sia al viaggiatore (che avrà così una prova del proprio diritto). Se manca una prova scritta, quando si arriverà in albergo e si troveranno tutte le camere assegnate, non ci sarà alcun rimedio.

Prenotazione con invio di una somma
(acconto, caparra, deposito)
se invece agli accordi verbali l’albergatore chiede di fare seguire l’invio di una somma, significa che l’impegno si deve intendere a carico di entrambe le parti. In tal caso, l’obbligo al risarcimento del danno sorge sia per l’inadempimento dell’albergatore (mancata disponibilità della camera), sia per l’inadempimento del cliente (mancata presentazione in albergo).
La prenotazione in questa seconda forma (con obbligo quindi anche a carico del cliente) rappresenta l’accettazione dell’offerta dell’albergatore. Essa determina, quindi, non un semplice accordo preliminare, ma la vera e propria conclusione del contratto di albergo.
Infatti, i contratti si perfezionano quando chi ha fatto la proposta viene a conoscenza dell’accettazione dell’altra parte (art. 1326 del codice civile). Alla luce di ciò, la gestione alberghiera, per il fatto in sé di essere esercitata, si traduce in una costante offerta di contratto rivolta al pubblico.

 
Responsabilità
per inadempimento del contratto

 

da parte dell’albergatore
una volta effettuata validamente la prenotazione, l’albergatore è tenuto a conservare la disponibilità dell’alloggio. In mancanza, si verifica, a suo carico, una responsabilità per inadempimento, con conseguente obbligo al risarcimento del danno, secondo le regole sulle obbligazioni in generale.
La forma più comoda di risarcimento, e più utile anche per il cliente, è quella che la legge chiama “in forma specifica” (significa che voglio esattamente quello che ho chiesto e non un risarcimento in denaro): l’albergatore inadempiente, cioè, dovrà adoperarsi per procurare al cliente una sistemazione alternativa, nello stesso luogo e di pari livello.
Se ciò risulta impossibile, l’albergatore è obbligato ad un risarcimento pecuniario, da quantificare caso per caso.

da parte del cliente
se la prenotazione è stata accompagnata dal versamento di una somma di denaro, comunque denominata, si deve ritenere che il contratto si sia perfezionato con obbligazioni anche a carico del cliente.
In particolare, l’obbligazione che il cliente ha assunto, è quella di presentarsi in albergo e di usufruire dei servizi prenotati. In mancanza, sarà tenuto a risarcire il danno all’albergatore.
Tale danno andrà quantificato in riferimento al mancato guadagno corrispondente al prezzo delle camere prenotate e non assegnate, detratto il prezzo dei servizi accessori non usufruiti.

Obblighi dell’albergatore

il primo obbligo dell’albergatore è quello di contrarre con chiunque ne faccia richiesta, con esclusione di ogni comportamento discriminatorio.
Il rifiuto è legittimo solo nel caso di mancanza di alloggi disponibili e nel caso di mancanza, da parte del cliente, di documenti idonei all’identificazione.
L’albergatore, infatti, ha l’obbligo di conservare una scheda riportante le generalità del cliente e di trasmetterne copia all’autorità di pubblica sicurezza (art. 109 del Testi Unico delle leggi di pubblica sicurezza).
Una volta concluso il contratto, l’albergatore ha l’obbligo di fornire al cliente un’unità abitativa arredata, l’utilizzo degli spazi comuni e tutti i servizi a cui si è obbligato mediante cataloghi, opuscoli o accordi specifici. Servizi obbligatori sono la pulizia ed il riassetto dell’alloggio.
Per quanto riguarda i prezzi, l’albergatore ha l’obbligo di comunicare alla Regione le tariffe minime e massime riferite alla stagione successiva e di esporre tali tariffe all’interno della struttura in modo visibile.
Non sussiste più, invece, l’obbligo di esporre i prezzi all’interno di ciascuna camera.

 

Obblighi del cliente

il cliente ha l’obbligo di pagare il corrispettivo, di rilasciare i locali occupati nel termine stabilito, di utilizzare la struttura con diligenza e nel rispetto dei regolamenti interni.
Per quanto riguarda il pagamento, va ricordato che per i crediti verso i clienti, l’albergatore gode di un privilegio sulle cose portate in albergo, sulle quali può esercitare un diritto di ritenzione anche in pregiudizio di eventuali diritti vantati da terzi. Tale credito si prescrive con il decorso di sei mesi (art. 2954 del codice civile).

 

Doveri di protezione

l’albergatore ha l’obbligo di garantire la sorveglianza, l’igiene, la sanità e la sicurezza dei luoghi ove si svolge il servizio, nel rispetto delle normative vigenti.
L’integrità e la sicurezza del cliente devono tuttavia essere garantite anche al di là del rispetto formale delle norme.
Si ritiene, ad esempio, responsabile l’albergatore per i danni subiti dal cliente a causa dell’illuminazione non funzionante e della mancanza di punti di appoggio lungo le scale; o per i danni causati da un pavimento sconnesso; o per i danni subiti dal cliente scivolato nel vano doccia privo di box o di maniglie o di tappetini antisdrucciolo. L’albergatore è esonerato, in tutto od in parte, da tale responsabilità se l’evento dannoso è causato dalla condotta negligente del cliente o se tale negligenza vi ha concorso.

 

Responsabilità dell’albergatore
per le cose portate in albergo

 

nel caso di deterioramento, distruzione o sottrazione di cose depositate in albergo, l’albergatore è responsabile, ed è obbligato al risarcimento del danno. Il cliente deve denunciare il fatto all’albergatore senza ritardo.

La responsabilità dell’albergatore per le cose depositate in albergo è disciplinata dagli articoli 1783 e seguenti del codice civile. Il concetto di deposito comprende sia le cose portate in albergo dal cliente e sia le cose consegnate all’albergatore o ad un suo incaricato. Le due ipotesi, però sono molto diverse fra di loro sul piano della responsabilità.

Nel caso di cose portate in albergo dal cliente, ma non consegnate all’albergatore per la custodia:

vi è una responsabilità che la legge chiama “oggettiva”, cioè significa che non sarà necessario provare la colpa dell’albergatore, perché questa si presume, e comunque tale tipo di responsabilità è limitata, perché il risarcimento non può essere superiore a cento volte il prezzo giornaliero dell’alloggio. Il cliente dovrà comunque provare l’esistenza del contratto di albergo, l’evento dannoso, la sua realizzazione nei locali dell’albergo e l’entità del danno.

Ovviamente, la responsabilità dell’albergatore copre il periodo di durata del contratto di albergo ed un periodo di tempo ragionevole precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell’alloggio
(come, ad esempio, nel caso in cui i bagagli siano stati inviati separatamente il giorno prima dell’arrivo; o se il bagaglio viene lasciato in albergo per qualche ora dopo avere rilasciato l’alloggio).

La responsabilità dell’albergatore vale per le cose che si trovano nei locali dell’albergo o nelle sue pertinenze, nonché fuori dall’albergo per le cose delle quali l’albergatore od un suo incaricato assumono la custodia (come, ad esempio, durante il trasporto dal luogo di arrivo all’albergo, se il trasporto è organizzato dall’albergatore).

La responsabilità dell’albergatore, infine, per le cose portate, ma non consegnate, che di regola, come abbiamo visto, è oggettiva e limitata, diventa soggettiva ed illimitata se è possibile provarne la colpa, per negligenza od imperizia, come nel caso di porte lasciate aperte, chiavi delle stanze lasciate senza sorveglianza, eccetera. In tali casi, l’albergatore è tenuto al risarcimento del danno senza limiti di valore.

 

Responsabilità dell’albergatore
per le cose consegnate

 

per il deterioramento, la distruzione o la sottrazione di cose consegnate, ai fini della custodia, direttamente all’albergatore o ad un suo incaricato, la responsabilità è illimitata (art. 1784 c.c.).

Non esiste alcun limite massimo al risarcimento:
quindi, in tale caso. Se richiesto dal cliente, l’albergatore ha l’obbligo di prendere in custodia il denaro contante, le carte di credito e gli oggetti di valore. Può soltanto pretendere che la cosa consegnata sia contenuta in un involucro chiuso e sigillato. Se rifiuta la custodia di cose che è obbligato a ricevere, ne risponde comunque illimitatamente.

L’albergatore, tuttavia, può legittimamente rifiutare di prendere in consegna cose eccessivamente ingombranti o di valore eccessivo in rapporto alle condizioni dell’albergo. Spetta al cliente l’onere di provare l’avvenuta consegna. Si consiglia pertanto di richiedere il rilascio di una ricevuta, che permetta di identificare i beni consegnati in custodia.

Nel caso che venga messa a disposizione del cliente (di solito in camera) una cassetta di sicurezza e con una sua propria chiave esclusiva, si rientra nell’ipotesi vista sopra di “cose portate in albergo, ma non consegnate” e la responsabilità dell’albergatore sarà perciò limitata. Se, però, l’albergatore conserva una seconda chiave della cassetta (e purtroppo questo non è facile dimostrarlo), allora la cosa si considera consegnata in custodia e la responsabilità sarà illimitata.

 

I veicoli

la responsabilità dell’albergatore non si estende ai veicoli depositati nelle pertinenze dell’albergo, salvo il caso che vi sia stato un separato accordo di custodia del mezzo. A tal fine non è sufficiente il semplice parcheggio del veicolo in un’area di pertinenza dell’albergo e nemmeno nel garage; occorre che vi sia stata la consegna delle chiavi o che il parcheggio sia a pagamento.

 

Estensione a strutture diverse dall’albergo

l’articolo 1786 del codice civile estende l’applicazione delle norme sul deposito in albergo a tutte le strutture in qualche modo assimilabili, come ad esempio le case di cura, gli stabilimenti balneari, i luoghi di pubblico spettacolo, le pensioni, le trattorie, le carrozze letto e simili.

 

 

 


Sono numerose le leggi che prevedono interventi finanziari in favore del settore turistico alberghiero.
Per quanto riguarda gli interventi statali merita di essere segnalata la legge 488/1992, per la quale sono ammesse alle agevolazioni:

  • le attività svolte dalle imprese turistiche, come definite dall’articolo 5 della legge 217/1983 (vedasi il testo in allegato);
  • quelle delle agenzie di viaggio e turismo, come definite dall’articolo 9 della stessa legge quadro 217/1983;
  • le attività e le strutture destinate alla ricettività turistica proposte dalle Regioni, nel proprio ambito territoriale ed approvate con decreto ministeriale.

 

Le imprese operanti nei settori ammessi alle agevolazioni, alla data di sottoscrizione del modulo di domanda, devono essere regolarmente costituite, trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, dimostrare la piena disponibilità dell’unità locale in cui esercitano la loro attività.

Per ciò, invece, che riguarda gli interventi delle Regioni, questi sono finalizzati ad incentivare ed a promuovere le attività turistiche.
Le Regioni, infatti, concedono incentivi per finanziare attività di promozione dell’immagine turistica regionale sia in Italia che all’estero.

A tali interventi finanziari si aggiungono le spese previste dalle Regioni per l’organizzazione turistica, consistenti in contributi per finanziare gli enti turistici ed altre spese collegate, come ad esempio i contributi per manifestazioni turistiche, per il turismo sociale e giovanile, per le Comunità montane, per gli impianti sportivi e di risalita, nonché incentivi ai Comuni per attività turistiche varie.

Infine, anche l’Unione Europea interviene, prendendosi a cuore il settore del turismo e molte sono anche qui le iniziative, specialmente dopo la conferenza europea sul turismo e l’occupazione organizzata nel novembre del 1997 dalla allora presidenza lussemburghese.

Tale data ha segnato l’inizio di uno sforzo rinnovato di analisi dell’importante contributo che il turismo può offrire alla soluzione dei grandi problemi che l’Europa dovrà nel futuro affrontare.

Attualmente, i fondi che operano in ambito comunitario per il rafforzamento della coesione economica sono i seguenti:

FESR
(Fondo Europeo di Sviluppo Regionale)
E’ il principale strumento di attuazione della politica comunitaria ed ha come obiettivo quello di concedere finanziamenti volti a correggere i principali squilibri in ambito comunitario ed a promuovere l’adeguamento strutturale delle Regioni in ritardo.

FEOGA
(Fondo Europeo di Orientamento e Garanzia Agricola)
E’ stato istituito per finanziare la politica agricola comune, per la promozione dei prodotti locali, per la prevenzione delle catastrofi naturali nelle zone ultraperiferiche, per il rinnovamento di villaggi e per la tutela del patrimonio rurale. Ne beneficiano, quindi, anche le imprese agrituristiche.

FONDO DI COESIONE
Finanzia i progetti nei settori di protezione dell’ambiente e delle infrastrutture per i trasporti nei Paesi più poveri della Comunità.

FSE
(Fondo Sociale Europeo)
Il fondo partecipa al finanziamento di corsi di formazione professionale e di aiuti ai disoccupati.

 


 

 

Coloro che desiderano intraprendere l’esercizio di una attività di ristorazione devono iscriversi in una sezione speciale per le imprese turistiche del “Registro degli esercenti attività commerciali (REC)”, istituito presso le Camere di Commercio, allegando la documentazione richiesta.

Naturalmente l’iscrizione viene concessa a condizione che l’interessato abbia determinati requisiti e precisamente:

  • aver raggiunto la maggiore età,
  • avere assolto gli obblighi scolastici,
  • essere in regola con la legge di pubblica sicurezza,
  • non essere mai stato dichiarato fallito,
  • non aver subito condanna, per due o più volte, nei cinque anni precedenti la domanda di iscrizione, per delitti di frode nella preparazione o nel commercio di alimenti.

Dopo la iscrizione alla Camera di Commercio, dove già vengono fatti i primi controlli, l’interessato deve chiedere la licenza comunale al Sindaco per l’apertura di un esercizio pubblico di vendita e consumo di alimenti e bevande.

Il Sindaco trasmette la domanda al Prefetto, dopo aver sentito l’Ufficiale Sanitario e l’apposita commissione comunale, la quale, accertata l’iscrizione del richiedente al registro degli esercenti attività commerciali e l’osservanza delle disposizioni contenute nel piano comunale, stabilisce quale categoria attribuire al nuovo esercizio.
La competenza del Sindaco è limitata all’accertamento dei presupposti di natura amministrativa e sanitaria per il rilascio della licenza, nonché al rilascio della stessa. Il Prefetto, invece, provvede all’accertamento dei presupposti di pubblica sicurezza, anche in merito alla sorvegliabilità del locale.

L’autorizzazione all’esercizio dell’attività ristorativi può essere sospesa se nei locali dell’azienda:

  • si verificano tumulti o gravi disordini,
  • viene praticata la prostituzione o il gioco d’azzardo,
  • viene fatto uso di sostanze stupefacenti,
  • sono solite ritrovarsi persone pericolose o pregiudicati.

L’autorizzazione può essere, invece, addirittura revocata dal Sindaco
se il titolare:

  • non attiva l’esercizio entro sei mesi dal suo rilascio,
  • sospende l’attività per oltre un anno e non si tratti di attività stagionale,
  • è cancellato dal registro esercenti il commercio.

Inoltre, l’autorizzazione può essere revocata dal Questore
in questi casi:

  • quando l’esercizio rimane chiuso per un periodo superiore ad otto giorni, senza previa comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza;
  • quando si ripetono fatti che in passato hanno già dato luogo ad un provvedimento di sospensione;
  • in caso di violazione, da parte del titolare, delle norme relative al movimento dei clienti;
  • nel caso di mancata riapertura dell’esercizio, da parte del titolare, dopo un periodo di chiusura temporanea, che comunque non può superare i tre mesi;
  • quando viene meno la conformità del locale ai requisiti stabiliti dal Ministro dell’Interno.

Numerose norme poi sono state emanate negli ultimi anni
per controllare:

  • la igiene nell’ambiente di lavoro (DPR 303/1956 – D.Lgs  242/1996);
  • la corretta illuminazione del posto di lavoro (idem come sopra);
  • la caratteristica dei pavimenti, delle pareti, delle finestre, dei lucernari, dei dispositivi di ventilazione, della temperatura nei locali, dei depositi di immondizia o di rifiuti, degli spogliatoi, della pulizia dei locali in genere (idem come sopra);
  • l’igiene nel trattamento degli alimenti, delle attrezzature e degli strumenti di lavoro (D.Lgs 155/1997);
  • l’igiene del mezzo di trasporto e delle derrate al momento della consegna (idem come sopra);
  • l’igiene degli ambienti di deposito (idem come sopra);
  • l’igiene dei prodotti alimentari e le autorizzazioni sanitarie (D.Lgs. 156/1997);
  • la etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari (D.Lgs 109/1992 e D.Lgs 77/1993);
  • l’igiene del personale addetto alla produzione, vendita e trasporto degli alimenti (legge 283/1962 – DPR 327/1980).

 

 

 

 


I “Pacchetti turistici” sono formule di vacanza tutto compreso, organizzate dai “tour operator” e posti in vendita al pubblico, per lo più tramite le agenzie di viaggio.
L’agenzia è responsabile solo come mandatario, cioè solo per il corretto adempimento delle formalità di vendita, prenotazione ed informazione.

Per ogni problema relativo alla qualità dei servizi, responsabile è l’organizzatore della vacanza (tour operator), il cui nome compare sui cataloghi.
Il tour operator è responsabile anche per tutti gli inadempimenti e danni causati dai fornitori da lui scelti (albergatori, compagnie aeree, guide, ecc.), nei confronti dei quali sarà lui a doversi rivalere dopo avere risarcito il turista.

Per quanto riguarda la normativa, è il decreto legislativo 111/1995 a disciplinare i viaggi “tutto compreso”, e per tali si intendono pacchetti di durata superiore alle 24 ore o comprendenti almeno una notte, che includano almeno due elementi tra trasporto, alloggio e servizi turistici (non accessori al trasporto o all’alloggio, come ad esempio le visite o le escursioni).

La recente giurisprudenza, inoltre, ha esteso l’applicabilità delle tutele previste dal decreto legislativo 111/95, facendovi rientrare in più di un caso i tour organizzati su misura per un singolo cliente.

Occorre tenere presente che il settore è regolato pure dalla Direttiva 90/314/Cee del 13 giugno 1990. Il contratto di vendita deve essere redatto in forma scritta e con termini chiari e precisi ed al consumatore deve essere rilasciata una copia.

Deve contenere i seguenti elementi:

  • destinazione, durata, data e luogo d’inizio e conclusione;
  • nome, indirizzo, telefono ed autorizzazione dell’organizzatore e/o del venditore;
  • prezzo, modalità di revisione, diritti e tasse sui servizi di trasporto ed altri oneri;
  • importo non superiore al 25 % del prezzo, da versarsi alla prenotazione e termine per il saldo;
  • estremi della copertura assicurativa e di ulteriori polizze;
  • presupposti e modalità d’intervento del Fondo di garanzia;
  • mezzi, caratteristiche, e tipologie di trasporto;
  • per l’albergo: ubicazione, categoria, livello, pasti forniti;
  • itinerario, visite, escursioni od altri servizi inclusi;
  • termine entro il quale il consumatore deve essere informato dell’annullamento del viaggio;
  • eventuali spese per la cessione del contratto ad un terzo;
  • termine entro il quale presentare reclamo;
  • termine entro il quale il consumatore deve comunicare la propria scelta per eventuali modifiche del contratto.

 

Revisione del prezzo
acquistata la vacanza, può arrivare la sgradevole sorpresa di un aumento del prezzo. Tale aumento non può in nessun caso intervenire negli ultimi 20 giorni prima della partenza e non può essere superiore al 10 % del prezzo originario.
Se l’aumento supera il 10 %, il consumatore ha diritto di recedere dal contratto senza penali e con la restituzione di tutte le somme già versate.
Trascorso indenne il 20° giorno prima della partenza, il consumatore ha diritto di partire senza maggiorazioni di prezzo.

 

Modifiche delle condizioni contrattuali
se, prima della partenza, l’organizzatore o l’agenzia comunicano la modifica di uno o più servizi compresi nel pacchetto, con eventuale variazione di prezzo, il consumatore può scegliere tra:

  • accettare la modifica;
  • recedere dal contratto, con restituzione delle somme già corrisposte;
  • accettare l’offerta di un pacchetto alternativo, che può essere equivalente, superiore (senza maggiorazione di prezzo, o inferiore (con rimborso della differenza).

La scelta deve essere comunicata entro due giorni lavorativi, dal momento in cui si è ricevuta la comunicazione.

Disdetta prima della partenza
il tour operator può annullare il viaggio, entro il termine indicato nel contratto, e con restituzione delle somme ricevute, se non raggiunge il numero minimo di partecipanti preventivamente indicato nel contratto. Se il consumatore si trova nell’impossibilità di usufruire del pacchetto turistico acquistato, non può recedere, ma può cedere il contratto ad un’altra persona. In questo caso, deve comunicarlo per iscritto entro quattro giorni lavorativi prima della partenza, indicando le generalità del sostituto. Inoltre, rimane obbligato per il saldo, unitamente al nuovo acquirente.

Ritardi nelle partenze
a volte, la ritardata partenza dell’aereo ci costringe a trascorrere la prima giornata di vacanza in aeroporto anziché nella località prescelta. L’organizzatore, di solito, cerca di scaricare la propria responsabilità sulla compagnia aerea o sul gestore dell’aeroporto. Alcuni tour operator prevedono perfino clausole secondo le quali l’orario di partenza è da considerarsi puramente indicativo, con conseguente esclusione di responsabilità a loro carico.
E’ da ritenere che tali clausole siano illegittime. Infatti, nei viaggi organizzati la data, l’ora ed il luogo della partenza e del ritorno sono elementi essenziali del contratto. Inoltre, la clausola appare vessatoria, in quanto limita la responsabilità dell’organizzatore per l’inesatto adempimento di una sua obbligazione. E’ quindi consigliabile confrontare, fra diversi cataloghi, non solo i servizi offerti ed i prezzi, ma anche la regolamentazione delle responsabilità contenuta nelle clausole generali di contratto.

Turisti abbandonati in Paesi lontani
le cronache riportano casi di turisti abbandonati a sé stessi. In questo caso, la causa è una sola: il tour operator non ha pagato i servizi ai suoi fornitori locali (albergatore, compagnia aerea) con la conseguenza che costoro interrompono la fornitura del servizio ai clienti dell’organizzatore inadempiente, cioè ai turisti, che, pur avendo pagato tutto anticipatamente, si trovano negato l’albergo o il trasporto per il viaggio di ritorno. Un rimedio è rappresentato dal “Fondo nazionale di garanzia”, che, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell’organizzatore, consente il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore, oltre al risarcimento dell’ulteriore danno, che deve essere richiesto entro tre mesi dal rientro.

Disagi in loco
giunti a destinazione, gli inconvenienti più frequenti riguardano le condizioni igieniche della struttura ricettiva o la classificazione alberghiera non corrispondente; cantieri aperti all’interno del villaggio; la spiaggia illustrata nel catalogo che risulta non disponibile perché privata; intossicazioni alimentari; eccetera. In tutti questi casi occorre ricordare che, oltre a quanto espressamente sottoscritto nel contratto, anche tutte le descrizioni e le illustrazioni contenute nel catalogo sono vincolanti per l’organizzatore, che, anche sotto questo profilo, deve rispondere di ogni inadempimento e di ogni danno che ne consegue.

IL DANNO DA VACANZA ROVINATA

 


Il pacchetto turistico ha in sé un valore aggiunto rispetto alla semplice somma dei servizi che lo compongono. Il tour operator vende non soltanto “trasporto più albergo e più servizi accessori”, ma vende una vacanza, cioè l’aspettativa di un periodo di rigenerazione delle proprie energie psico fisiche.

Lo ha ben presente quando fa passare questo concetto nei propri messaggi pubblicitari, ma spesso se ne dimentica, quando il consumatore insoddisfatto gli chiede un risarcimento, comprensivo non solo dei danni materiali e dei servizi non goduti, ma anche del danno psicologico o morale (da vacanza rovinata, appunto).

Infatti, se la qualità della vacanza viene pregiudicata dalla mancanza o inadeguatezza di alcuni servizi, il turista avrà diritto non solo al rimborso dei servizi mancanti, ma anche al risarcimento del danno derivante dalla frustrazione di quell’aspettativa che era parte integrante del pacchetto e che costituiva quel valore che il tour operator aveva pubblicizzato.
Ricordiamo, tra l’altro che la Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha stabilito che tra i danni risarcibili a favore del turista, nel caso di pacchetti turistici, vi siano anche i danni morali da vacanza rovinata.

 

Assicurazioni
il tour operator è tenuto ad assicurarsi per la responsabilità civile verso il consumatore per i danni alla persona o alle cose.
Spesso viene proposta al consumatore anche la stipula di una propria polizza assicurativa.
Poiché l’importo richiesto è in genere modesto, il consumatore può trovare comodo assicurarsi, per prevenire eventuali future controversie con il tour operator. E’ bene però tenere presente che tale forma di assicurazione è facoltativa e non obbligatoria, come a volte taluno può tentare di far credere.

 

Formulazione del reclamo
se qualcosa è andato storto e si pensa di aver diritto ad un risarcimento, è necessario inoltrare reclamo con lettera raccomandata a/r all’agenzia viaggi, e per maggior sicurezza anche al tour operator, non oltre dieci giorni lavorativi dal rientro.
Nella lettera si indicheranno gli aspetti del pacchetto che si ritiene non abbiano rispettato le condizioni convenute (allegando possibilmente idonea documentazione), e si potrà richiedere il rimborso delle somme eccedenti rispetto al valore del servizio goduto, oppure il rilascio di un buono di credito per acquistare un altro pacchetto presso la stessa società.

Fac simile di lettera per presentare reclamo
nel caso di un pacchetto turistico
ed ottenere un risarcimento

 

 Raccomandata A/RLuogo e data

Spettabile………
(indicare gli estremi dell’agenzia di viaggio e del tour operator)

La presente ha valore di formale reclamo in merito al soggiorno da Voi organizzato e da me acquisito tramite l’agenzia di.….in data.…usufruito presso la località di…..nel periodo dal…..al…..

E’ mia premura portare a Vostra conoscenza quanto segue:

  • le condizioni di soggiorno convenute avrebbero dovuto comprendere i seguenti servizi……. (indicarli uno ad uno),
  • il realtà, il soggiorno è stato caratterizzato da servizi di qualità inferiore da quelli previsti in contratto e più precisamente……(specificare dettagliatamente).

 

Pertanto, si richiede che codesto tour operator provveda al rimborso delle somme eccedenti al corrispettivo del servizio effettivamente goduto o che comunque voglia rilasciare un buono di credito da utilizzare presso la Vostra Società, in previsione di un futuro acquisto di altro “pacchetto di viaggio turistico”.

 

 

 

 


 Anche il turista responsabile ha i suoi comandamenti. Non si tratta di una nuova religione, ma di un modo diverso di concepire la vacanza, perché con il turismo responsabile è nata una nuova etica del viaggio. Un’etica che convince ogni anno migliaia di persone in tutta Italia. Nato negli anni ’70 come critica al turismo di massa, il turismo responsabile conta oggi una vera e propria Costituzione: la “Carta di identità per i viaggi sostenibili” (1997), espressione dell’Associazione italiana turismo (AITR), che raggruppa una cinquantina circa di associazioni “non profit” e soci individuali attivi nel mondo del turismo.

Basterebbe quindi rispettare alcune semplici regole, valide per tutti i tipi di vacanze, da quella del villaggio turistico a quella del “fai da te” e precisamente:


Alla Valle D’Aosta il primato del costo per ogni visitatore.
Il Trentino leader degli investimenti

Dai 300 mila euro del Molise ai 36 milioni della Provincia di Trento. E’ solo un esempio delle risorse che le Regioni hanno destinato nel 2004 alla promozione turistica. Una voce ampia in cui rientrano investimenti di lungo periodo e misure “una tantum”. E non sempre chi spende di più alla fine viene ricompensato.

Vediamolo meglio nel seguente specchietto:

 

      Regione Promozione 2004Percentuale Costo
  in Euro sul PIL in Euro
per turista 

ABRUZZO

4.950.000

0,020

3,46

BASILICATA

3.044.000

0,030

7,12

CALABRIA

9.741.090

0,030

7,53

CAMPANIA

14.900.000

0,010

3,23

EMILIA ROMAGNA

24.000.000

0,020

2,95

FRILULI VENEZIA GIULIA

14.000.000

0,040

8,20

LAZIO

6.000.000

0,005

0,74

LIGURIA

15.000.000 (*)

0,040

5,26

LOMBARDIA

17.349.939

0,007

2,01

MARCHE

6.191.994

0,020

2,72

MOLISE

300.000

0,005

1,53

PIEMONTE

5.300.000

0,005

1,88

PUGLIA

5.700.000  (nel 2003)

0,009

2,47

SARDEGNA

8.000.000

0,030

4,22

SICILIA

10.400.000

0,010

2,55

TOSCANA

24.000.000

0,030

2,50

TRENTINO ALTO ADIGE
Prov. Autonoma di Bolzano
Prov. Autonoma di Trento

 

22.000.000
36.000.000

 

==
==

 

4,72
8,48

UMBRIA

6.848.767

0,040

3,47

VALLE D’AOSTA

9.870.000

0,290

11,30

VENETO

22.500.000

0,020

1,91

 

(*) L’importo comprende i finanziamenti per infrastrutture turistiche.

La spesa in percentuale sul prodotto interno lordo (PIL) è calcolata sui prodotti interni lordi (PIL) regionali del 2002, come comunicati dall’ISTAT. Il costo per turista si riferisce ai dati definitivi sui flussi per l’anno 2003.

 

 

UNA FORMA TUTTA PARTICOLARE DI TURISMO
“LE STRADE DEL VINO”

  

 

Quattro milioni di turisti sulle strade del vino
 Francia e Spagna i modelli per l’Italia

Anche in Italia ci si è resi conto di quanto sia importante investire nel turismo del vino. A livello nazionale qualcosa è stato fatto.
Qualche anno fa una legge ha istituito le “Strade del vino”. Sono seguite le normative regionali e a tutt’oggi sono attive ben 112 strade. Qualche numero dà un’idea delle potenzialità di questo settore, soprattutto in una fase di rallentamento dell’industria turistica complessiva. I turisti del vino sono circa quattro milioni e generano un fatturato di oltre due miliardi di euro l’anno. E’ stato calcolato da “Censis Servizi” che dieci euro spesi in cantina si traducono in cinquanta sul territorio. La spesa media è di venticinque euro per l’acquisto di bottiglie e quasi il doppio in prodotti tipici.
Un formidabile volano per l’economia.
In Italia il turismo del vino è diffuso, mentre in Francia è un fenomeno consolidato e di alto livello, concentrato nelle tre zone di Borgogna, Bordeaux e Champagne. La Spagna ha invece seguito le orme dei californiani: grandi aziende, forti capitali e turismo di massa. Resta il problema delle risorse, ancora insufficienti per finanziare strategie di lungo periodo, e quello di un maggior coordinamento tra coloro che sono chiamati a promuovere la valorizzazione del territorio: produttori di vino, ristoratori, albergatori ed enti locali.
Rimane il dilemma da chiarire: è meglio organizzare numerosi eventi lungo le 112 strade del vino, o è meglio, invece, investire risorse per aprire l’ufficio turistico 365 giorni l’anno con personale competente?…si vedrà.

Il numero degli eno - turisti  -  4 milioni

Si tratta della stima sui frequentatori delle varie manifestazioni turistiche legate al vino; le previsioni più ampie indicano in circa dieci milioni gli italiani potenzialmente interessati a pacchetti – vacanze collegati a manifestazioni eventi o soggiorni eno - turistici.

  

 

 

 

Il giro d’affari del settore  -  2,5 miliardi

Dall’inizio del movimento “turismo del vino”, il volume d’affari è via via cresciuto, fino a raggiungere una quota consistente; si stima che il 5 % del fatturato delle cantine venga destinato a progetti di investimento legati alla rete di accoglienza.

 

Le cantine legate al turismo  -  960

Si tratta della rilevazione effettuata nell’ambito del Movimento “turismo del vino”; va poi considerato che operano almeno venti organizzazioni a livello regionale; nel complesso si stimano in 1.027 i soggetti legati al turismo del vino, tra cantine, agenzie di viaggio ed hotel.

 

La crescita del business  -  + 8 %

E’ la stima di massima sull’incremento potenziale, su base annua, del volume d’affari legato all’eno-turismo, considerando l’ampio bacino di utenza possibile e l’allargamento delle attuali aree già impegnate nello sviluppo di attività di promozione.

 

La spesa media di un visitatore  -  149 euro

E’ la rilevazione su quanto spende complessivamente un eno-turista al giorno, nell’ambito dei tour; la spese va suddivisa tra 25 euro in cantina, 31 euro per la ristorazine, 47 euro per un pernottamento e 46 euro per l’acquisto di prodotti.

 

 

L’indotto generato da ogni eno-turista  -  50 euro

Si tratta della stima dell’indotto economico generato dall’eno-turista in àmbito locale e calcolato in rapporto ad ogni 10 euro spesi in ua cantina; il coefficiente moltiplicativo è dunque pari a cinque volte la spesa di base effettuata nelle strutture di produzione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Quota percentuale dei Comuni interessati dalle “Strade del vino”
sul totale dei Comuni della Regione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   


 

 Il trasporto per ferrovia è regolato come contratto di trasporto dal codice civile, agli articoli 1678 e seguenti. Le Ferrovie sono state trasformate in società per azioni e sono soggette alle stesse leggi che regolano l’attività dei vettori privati.
Un’eccezione importante è l’obbligo di accettare tutte le richieste di trasporto, che siano compatibili con il servizio svolto. Anche l’utente deve sottostare alle regole del contratto di trasporto.
 Con la vendita del biglietto, inoltre, le Ferrovie si impegnano a portare a destinazione il passeggero e ne garantiscono l’incolumità. Se una tratta viene sospesa o se un locomotore è in avaria, le Ferrovie devono provvedere a completare il trasporto, con un servizio sostitutivo di autobus.
Nel caso di un’interruzione della linea ferroviaria, che comporti un breve soggiorno dei passeggeri, le Ferrovie sono tenute a fornire il vitto e l’alloggio ai passeggeri costretti alla sosta involontaria.

Da tenere anche presente che solo i biglietti con prenotazione danno diritto al posto a sedere. Se nel prezzo del biglietto è compresa la prenotazione del posto, le Ferrovie sono obbligate ad assegnare un posto a sedere nella vettura richiesta ed a garantirlo contro eventuali usurpatori ed il controllore, in questo caso, è obbligato per legge ad intervenire.Se il biglietto comprende il vitto ed il letto, il passeggero deve poter usufruire della vettura ristorante e di lenzuola e coperte.
La società “Trenitalia” ha previsto una serie di compensazioni per i disservizi causati ai clienti, che tuttavia si applicano quasi esclusivamente sui convogli a lunga percorrenza, lasciando quindi senza tutele i numerosi pendolari che utilizzano i treni per spostarsi ogni giorno su brevi tragitti.

Tutte le situazioni nelle quali si ha diritto al rimborso sono elencate nella Carta dei servizi redatta da “Trenitalia”.In linea generale si ha diritto al rimborso totale, se il mancato viaggio dipende da una causa imputabile a “Trenitalia”, sempre che l’importo non sia inferiore ad otto euro.
Ad esempio, se il treno ha un ritardo in partenza superiore ad un’ora od è stato soppresso, il ticket, o la quota non utilizzata, verranno rimborsati per intero. Il rimborso parziale scatta invece quando non si usa il biglietto per scelta o per un fatto proprio del viaggiatore.

        

Il contratto di trasporto, oltre che dagli articoli citati del codice civile, è regolato anche dalla Convenzione di Berna del 25/2/1961, dal decreto legislativo n.111 del 17/3/1995, dalla Direttiva 90/314/CEE, dalle convenzioni internazionali in materia, ed in particolare dalla convenzione di Bruxelles del 20 aprile 1970, resa esecutiva con legge 29/12/1977 numero 1084.
La responsabilità dell’organizzazione del viaggio non può in nessun caso eccedere i limiti previsti dalle citate leggi.

 Per i disagi in treno, gli indennizzi alla clientela riguardano i ritardi e l’aria condizionata.
Un solo bonus comunque è previsto nel caso in cui si verifichino entrambi gli eventi: ritardo e niente aria condizionata.
E niente indennizzo se i disguidi dipendono da cause di forza maggiore, scioperi, calamità naturali ed altro ancora…..ma vediamo meglio:

 

Ritardi
Si può ottenere un bonus per l’acquisto di un biglietto. Il ritardo registrato deve però essere di almeno:

  • 25 minuti per gli “Eurostar”. Il valore è del 50 % del prezzo del biglietto e della prenotazione. Il bonus può essere richiesto alla biglietteria della stazione di arrivo, oppure per posta entro 30 giorni e dovrebbe essere inviato a domicilio entro 15 giorni ed è utilizzabile entro sei mesi dall’emissione.
  • 30 minuti per “Intercity” ed “Eurocity”. Il valore è del 30 % del prezzo del biglietto e della prenotazione. Il bonus può essere richiesto alla biglietteria della stazione di arrivo, oppure per posta entro 30 giorni e dovrebbe essere inviato a domicilio entro 30 giorni ed è utilizzabile entro sei mesi dall’emissione.
  • 60 minuti per “Intercity notte” ed “Espressi”. Il valore è del 30 % del prezzo del biglietto e della prenotazione. Il bonus può essere richiesto alla biglietteria della stazione di arrivo, oppure per posta entro 30 giorni e dovrebbe essere inviato a domicilio entro 15 giorni ed è utilizzabile entro sei mesi dall’emissione.

 

Aria condizionata
Viene previsto un bonus anche quando nella carrozza l’impianto di climatizzazione non funziona e non si trova posto in un’altra carrozza di pari classe o superiore. Alla richiesta bisogna allegare il biglietto ferroviario con l’annotazione del controllore sul malfunzionamento

  • bonus del 50 % per gli “Eurostar”,
  • bonus del 30 % per gli “Intercity”.

                                                            
Rinunciare a partire costa

 Non si riesce a partire, perché il treno è soppresso oppure ha più di un’ora di ritardo?, oppure non ci sono posti disponibili nella classe per la quale il biglietto è valido?.
 
Una via di uscita c’è: basta rinunciare al viaggio ed il rimborso del biglietto, se le cause dell’impedimento sono imputabili alle Ferrovie, sarà integrale presentandosi, durante la validità del biglietto, alla stazione dove si è verificato l’impedimento.

Se le cause della rinuncia, invece, non sono imputabili alle Ferrovie, si può chiedere un bonus per l’acquisto di un altro biglietto (da farsi entro sei mesi), oppure il rimborso cash (ma in questo caso c’è una trattenuta del 20 %).

 La richiesta va fatta prima della convalida del biglietto, durante il periodo di validità, ad una biglietteria abilitata, o all’agenzia che ha emesso il biglietto. Per quanto riguarda il treno “Eurostar”, la cui prenotazione è obbligatoria, vi è una regolamentazione particolare,

e precisamente:

  • nelle 24 ore dopo la partenza, se si rinuncia, c’è il rimborso, con una trattenuta prevista del 50 %;
  • l’alternativa è chiedere un cambio data, pagando un sovrapprezzo di tre euro;
  • in ogni caso, non è previsto alcun rimborso se la somma è di importo pari o inferiore ad otto euro.

 

Reclami

Si può sporgere reclamo a “Trenitalia” per qualsiasi disagio subito, scrivendo alla “Divisione passeggeri” o alle direzioni regionali o provinciali, i cui recapiti si trovano nella “Carta dei servizi”.

In caso di ritardo, soppressione, mancata coincidenza ed interruzione di linea, si può anche richiedere il rimborso dei danni subiti, presentando domanda in duplice copia, di cui una deve essere restituita datata e firmata, al capo stazione di partenza o di arrivo.

Alla lettera vanno allegati il biglietto e tutti i documenti che testimoniano i danni subiti, per i quali si richiede il rimborso.Entro 120 giorni si dovrebbe ottenere una risposta e, se non si è soddisfatti, l’unica soluzione disponibile è quella di fare causa entro un anno dalla scadenza del biglietto.

 

  

 

 

 Il Diritto della navigazione è il ramo del “Diritto” che regola i rapporti scaturenti dalla navigazione marittima, interna ed aerea.

E’ disciplinato da un apposito codice approvato con il regio decreto numero 327 del 30/3/1942; da altre numerose leggi speciali, da regolamenti e da consuetudini e, per analogia, dalle norme del diritto civile.

Per “nave” si intende qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, anche allo scopo di rimorchio, di pesca, di diporto, o ad altro scopo (articolo 136 del codice della navigazione).

Le navi si distinguono in:

maggiori
(iscritte nelle matricole tenute dagli uffici di compartimento marittimo). Sono navi maggiori quelle destinate alla navigazione in alto mare, e si chiamano anche navi alturiere o di altura;

minori
(iscritte nei registri tenuti dagli uffici di compartimento e di circondario). Sono navi minori quelle destinate al servizio marittimo dei porti, quelle addette alla navigazione interna e quelle destinate alla navigazione costiera (lungo le coste del continente e delle isole statali per non oltre 20 miglia, a norma dell’articolo 302 del regolamento di navigazione marittima. Alle navi minori sono equiparati i galleggianti mobili.

 

Gli elementi che individuano la nave sono:

la stazza (o tonnellaggio)
alla cui determinazione provvede il “registro navale italiano”, che rilascia un apposito certificato da depositare presso l’ufficio del porto di iscrizione della nave (art. 138 codice navigazione);

il nome
per le navi maggiori, oppure il numero per quanto riguarda le navi minori;

il luogo
dove ha sede l’ufficio di iscrizione.

 Ogni nave è divisa in 24 carati, che sono divisibili in frazioni, e la legge considera navi nazionali italiane quelle che appartengono, per una quota non inferiore a 16 carati, a cittadini o ad enti pubblici italiani o a società autorizzate (art. 143 codice navigazione); è utile ricordare che ogni caratista può liberamente vendere i propri carati, ma non li può ipotecare senza il consenso della maggioranza.

L’elemento della nazionalità è visualizzato dalla bandiera. Ogni nave deve tenere a bordo determinati registri obbligatori, quali, ad esempio, per le navi maggiori l’atto di nazionalità ed il ruolo di equipaggio, mentre per le navi minori è sufficiente la licenza.

La nave non può intraprendere la navigazione se non è in stato di navigabilità e quindi armata (cioè, significa, attrezzata) ed equipaggiata, ed i necessari controlli vengono eseguiti da appositi incaricati ministeriali e del registro italiano navale, come prevedono gli articoli 164 e 165 codice navigazione.        
L’imprenditore, che prende il nome di armatore, è di solito lo stesso proprietario della nave, ma può anche essere un soggetto diverso, che abbia ricevuto dal proprietario il diritto di usare la nave. L’armatore arruola l’equipaggio e nomina il comandante della nave.

 Sui traghetti, in caso di disservizi, può diventare difficile ottenere un equo risarcimento. Nel settore non esistono carte dei servizi o dei diritti alle quali fare riferimento, né a livello nazionale, né a livello comunitario, e nemmeno procedure di conciliazione per risolvere in modo semplice e rapido eventuali contenziosi. La maggior parte delle compagnie di navigazione, in partenza dai porti italiani, fa riferimento al codice italiano della navigazione, che stabilisce responsabilità ed obblighi, ma che non viene aggiornato da 50 anni.

Dando un’occhiata alle condizioni di trasporto, pubblicate dalle compagnie, si scopre, ad esempio, che in caso di ritardo alla partenza l’obbligo all’assistenza scatta non prima di dodici ore di attesa.

La lacuna più evidente, però, riguarda la responsabilità della compagnia di navigazione in caso di danni ai veicoli trasportati, limitata a 103 euro, a meno che prima di partire non si sia presentata una dichiarazione di valore.
Ed anche il ricorso alle vie legali può risultare infruttuoso, come testimoniano alcune recenti decisioni in materia.
Piuttosto conviene tentare un accordo extragiudiziale, facendosi assistere o da un avvocato o da un’associazione di consumatori.

Compagnie straniere, invece, possono fare riferimento ad altre norme, come la Convenzione d’Atene del 1974, di cui però non forniscono neppure un estratto, al momento dell’acquisto del biglietto (ma il testo è visibile in internet). Tale documento, in compenso, prevede un limite di responsabilità per danni ai veicoli di circa 4.300 euro.

Danni ai veicoli

La compagnia di navigazione risponde dei danni causati durante l’imbarco e lo sbarco, solo se vi è diretta responsabilità. Come abbiamo visto sopra, per danni al veicolo o perdita totale durante il trasporto, si ha diritto ad un massimo di 103,30 euro.

 

Mancata partenza

In caso di mancata partenza della nave, si può richiedere la risoluzione del contratto, con relativa restituzione dei soldi versati solo dopo 12 ore di ritardo (se il viaggio dura meno di 24 ore). Se la mancata partenza è imputabile alla società, si ha diritto al rimborso dei danni, ma occorre inviare una richiesta dettagliata.

 

Incidenti, furti, danneggiamento di oggetti durante la navigazione

Occorre segnalare subito l’accaduto al commissario di bordo, oppure, se si tratta di danni occulti, alla compagnia, entro tre giorni dal viaggio. Si contatta poi la società per l’indennizzo, tenendo però presente che, per i bagagli al seguito, la compagnia è responsabile solo se sono stati consegnati in deposito.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


             

 

   I voli si possono classificare in queste due grandi categorie:

  • voli di linea, previsti dagli orari delle compagnie aeree,
  • voli “charter”, ossia voli a carattere occasionale noleggiati da organizzazioni turistiche.

Viaggiare sui “charter” non comporta particolari problemi di sicurezza, ma espone a maggiori rischi in ordine al rispetto degli orari e può creare problemi in caso di rinuncia, rimborsi, eccetera.

Inoltre è assai problematico ottenere la protezione anche sui voli coincidenti, che in generale viene garantita sui voli di linea della stessa compagnia.
Mentre i “charter” sono ordinariamente a classe unica, i voli di linea, non nelle brevi distanze, possono offrire le seguenti classi, tenendo naturalmente presente che la classificazione è legata ai posti ed al trattamento a bordo:

  • Prima (First),
  • Turistica (Y),
  • Business (o con altri appellativi scelti dalla Compagnia).

 

Le classi di prenotazione sono invece legate ai livelli tariffari e possono essere molto più numerose in rapporto alle scelte commerciali operate dalle singole compagnie, a loro volta sollecitate dalla concorrenza.

Tariffe particolarmente convenienti sono spesso vincolate a regolamenti, che è bene conoscere al momento della prenotazione. Ad esempio:

  • i posti a tariffa agevolata sono quasi sempre in numero limitato;
  • possono essere usufruibili solo se si vola con la medesima compagnia, sia all’andata che al ritorno;
  • a volte non è consentito cambiare il volo o la data di ritorno a viaggio iniziato;
  • talvolta è prevista l’emissione del biglietto, e quindi il contestuale pagamento, entro 24/48 ore dalla prenotazione;
  • possono essere previsti limiti od esclusioni al rimborso, in caso di rinuncia al viaggio.

 

Le prestazioni accessorie offerte in volo (giornali, bevande, pasti, ecc.) sono incluse nel prezzo del biglietto, salvo vini e superalcolici, che sono di norma gratuiti solo sui voli intercontinentali.

 

Overbooking e negato imbarco
Articolo 4 del Regolamento UE 2004/261/CE

 L’overbooking è un fenomeno legato ad una prassi internazionale diffusa tra le compagnie aeree; poiché, infatti, risulta dalle statistiche che per ogni tipo di volo si verifica una certa percentuale di rinunce da parte della clientela, le compagnie aeree vendono un numero di prenotazioni e di biglietti superiore a quello dei posti realmente disponibili, nella misura che corrisponde alla percentuale delle rinunce statisticamente rilevate.
Questo permette alle compagnie di ripartire il costo del volo tra il maggior numero possibile di viaggiatori, evitando così che il prezzo del singolo biglietto cambi in previsione delle probabili rinunce.
Ma la cosa non sempre funziona ed a volte può capitare che le rinunce siano minori del previsto e che venga, così, negato l’imbarco ad uno o più passeggeri, muniti di regolare prenotazione e biglietto, a causa di un eccesso imprevisto di prenotazioni. Tale modo di operare, da parte delle compagnie aeree, anche se può non essere condiviso, viene giustificato con l’esigenza di contenere il costo del singolo biglietto; e d’altra parte è prevista e regolata dall’articolo 4 del Regolamento UE, sopra citato.

 

Rinuncia volontaria alla prenotazione

In caso, dunque, di overbooking, la compagnia aerea deve evitare, per quanto possibile, la scelta arbitraria dei passeggeri da escludere, e quindi deve appellarsi ad eventuali volontari che siano disposti a rinunciare spontaneamente alla prenotazione, in cambio di benefìci offerti dalla compagnia stessa.
Chi accetta ha comunque diritto, oltre ai predetti benefìci, di scegliere una fra le seguenti opzioni:

  • rimborso, entro 7 giorni, del prezzo pieno del biglietto, più il volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, appena possibile;
  • imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, appena possibile;
  • imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, in data successiva di suo gradimento, secondo la disponibilità dei posti.

 

Negato imbarco a passeggeri non consenzienti     

Se, nonostante quanto visto al punto precedente, il problema non si dovesse risolvere, la compagnia aerea può negare l’imbarco anche a passeggeri non consenzienti. In tale caso, al passeggero deve essere versato immediatamente un indennizzo, chiamato anche tecnicamente “compensazione pecuniaria”, a norma dell’articolo 7 del Regolamento comunitario sopra citato, così calcolato:

  • tratte fino a 1500 Km = > € 250
  • tratte intracomunitarie superiori a 1500 Km = > € 400
  • altre tratte tra 1500 e 3500 Km = > € 400
  • tratte che non rientrano nei primi due casi = > € 600

 

I suddetti indennizzi sono ridotti del 50 % se viene offerto l’imbarco su volo alternativo con ritardo massimo, rispettivamente, di 2, 3 o 4 ore. Oltre all’indennizzo immediato, il passeggero non consenziente, a cui viene negato l’imbarco, ha diritto di scegliere una fra le opzioni indicate dall’art. 8 del citato Regolamento comunitario, come nel caso della rinuncia volontaria, e precisamente:

  • rimborso entro 7 giorni del prezzo pieno del biglietto, più il volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, appena possibile;
  • imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, appena possibile:
  • imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, in data successiva di suo gradimento, secondo la disponibilità dei posti.

Inoltre, ha diritto, a titolo gratuito, all’assistenza prevista dall’articolo 9 del citato Regolamento, e precisamente:

  • pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell’attesa;
  • sistemazione in albergo, qualora siano necessari uno o più pernottamenti, o qualora sia necessario un ulteriore soggiorno, oltre a quello previsto dal passeggero;
  • trasporto tra l’aeroporto ed il luogo di sistemazione;
  • due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica.

 


Cancellazione del volo

Nel caso in cui il volo venga cancellato, il passeggero può scegliere una tra le seguenti opzioni (art. 8 del regolamento citato):

  • rimborso entro 7 giorni del prezzo pieno del biglietto, più il volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, appena possibile;
  • imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, appena possibile;
  • imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, in data successiva di suo gradimento, a seconda della disponibilità dei posti.

Inoltre, ha in ogni caso diritto, a titolo gratuito, a:

  • pasti e bevande, secondo la durata dell’attesa;
  • due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica.

Nel caso, inoltre, che il nuovo volo sia previsto almeno un giorno dopo, il vettore deve anche fornire al passeggero, a titolo gratuito:

  • sistemazione in albergo,
  • trasporto tra l’aeroporto ed il luogo di sistemazione.

Infine, il vettore deve corrispondere al passeggero una compensazione pecuniaria, cioè un indennizzo, come previsto dall’articolo 7 del regolamento di cui sopra, secondo i seguenti criteri:

  • tratte fino a 1500 Km = > € 250
  • tratte intracomunitarie superiori a 1500 Km = > € 400
  • altre tratte tra 1500 e 3500 Km = > € 400
  • tratte che non rientrano nei casi (a) e (b) = > € 600

Tuttavia, la compensazione pecuniaria non è dovuta nei seguenti casi:

  • se la cancellazione è dovuta a circostanze eccezionali ed inevitabili anche con l’adozione di tutte le misure del caso;
  • oppure, se il passeggero è stato avvertito della cancellazione del volo o almeno 2 settimane prima; o almeno 7 giorni prima, con offerta di un volo alternativo, con orario di partenza non più di due ore prima di quello previsto ed arrivo con ritardo inferiore a 4 ore; o meno di 7 giorni prima, con offerta di un volo alternativo, con orario di partenza non più di un’ora prima di quello previsto ed arrivo con ritardo inferiore a 2 ore.

Rimane sempre a carico del vettore l’onere della prova sulle cause di cancellazione, sulla loro inevitabilità e sulle informazioni date al passeggero.

 

 Ritardo nella partenza 

In caso di ritardo rispetto all’orario di partenza previsto, il vettore aereo operativo è tenuto a garantire ai passeggeri, a titolo gratuito:

  • pasti e bevande, naturalmente secondo quanto dura l’attesa;
  • due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica.

A tal fine, il ritardo che fa scattare il diritto di assistenza, è quello pari o superiore a:

  • due ore, per tratte fino a 1500 Km;
  • tre ore, per tratte intracomunitarie superiori a 1500 Km e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 Km;
  • quattro ore, per tutte le altre tratte aeree.

Se il ritardo è di almeno 5 ore, ciascun passeggero ha diritto di scelta fra una delle seguenti opzioni:

  • rimborso entro 7 giorni del prezzo pieno del biglietto, più volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, appena possibile;
  • imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, appena in grado;
  • imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale in data successiva di suo gradimento, secondo la disponibilità dei posti.

Se l’orario di partenza è rinviato di almeno un giorno, il vettore deve fornire al passeggero, a titolo gratuito:

  • sistemazione in albergo,
  • trasporto tra l’aeroporto ed il luogo di sistemazione.

Se il volo in ritardo fa parte di un viaggio organizzato (i cosiddetti “pacchetti tutto compreso”), restano fermi i diritti del passeggero nei confronti della compagnia aerea, ma, in caso di inadempimenti e reclami, l’interlocutore a cui rivolgersi per ogni contestazione, richiesta di rimborsi o risarcimento danni, rimane il Tour Operator.

Il bagaglio

Il bagaglio può essere trasportato senza pagamento di supplemento fino a 20 Kg per persona, o fino a 30 Kg per la prima classe, ma deve essere registrato (il cosiddetto “check-in”) e consegnato prima dell’imbarco. Il bagaglio a mano di piccole dimensioni può essere portato con sé in cabina. Vi è un tempo limite, per motivi principalmente di sicurezza, per presentarsi in aeroporto e tale limite varia da aeroporto ad aeroporto, ma di solito non si scende sotto i 40 minuti per i voli interni e può arrivare  ai 120 minuti per i voli intercontinentali.

Smarrimento del bagaglio

In caso di smarrimento del bagaglio, occorre fare distinzione tra i voli nazionali e voli internazionali, ed ancora tra bagaglio registrato al “check-in” ed il bagaglio a mano:

  • nei voli nazionali, lo smarrimento del bagaglio registrato dà diritto ad un risarcimento fino ad € 6,20 per Kg, e fino ad un massimo di € 222,08. Per il bagaglio a mano, invece, il risarcimento arriva fino ad € 1007,09 a persona.
  • Nei voli internazionali, lo smarrimento del bagaglio registrato dà diritto ad un risarcimento di € 24,00 per Kg, mentre se viene smarrito il bagaglio a mano il risarcimento può arrivare fino a € 461,00 a persona.
  • Nel caso del bagaglio a mano, sia sui voli nazionali che sui voli internazionali, il passeggero può ottenere il risarcimento solo dimostrando la responsabilità della compagnia aerea.

 

Se il bagaglio registrato contiene cose di valore superiore al risarcimento previsto, si può effettuare una dichiarazione di maggior valore al momento della registrazione, pagando un supplemento e così, in caso di smarrimento, verrà risarcito il danno corrispondente al valore dichiarato.

 

Danni ai passeggeri

Se la compagnia aerea appartiene ad un Paese dell’Unione Europea, è responsabile per il risarcimento senza limiti massimi.

Se la richiesta di risarcimento è inferiore ad € 138.800,00 la compagnia non può contestare la richiesta; se invece è superiore a tale importo, allora può essere contestata, solo fornendo la dimostrazione che il danno non gli è imputabile.

Entro 15 giorni deve versare un acconto non inferiore ad € 28.820,00. Se invece si tratta di una compagnia non comunitaria, che opera da e per l’Unione Europea, essa può non applicare il regolamento europeo, ma deve informarne in via preventiva il passeggero, comunicandogli il regime seguito.

In tale caso la responsabilità della compagnia è limitata ad un risarcimento massimo di € 138.800,00 a passeggero.

Se il danno al passeggero si verifica nel trasporto dalla sala di imbarco e fino all’aereo, non è responsabile la compagnia aerea, ma il gestore dei servizi a terra.

 

(vedasi Convenzione di Varsavia del 12/10 1929; Convenzione di Bruxelles del 23/4/1970 (C.C.V.)

 

 

AMBIENTE E TURISMO

 

 

L’ambiente è la vera risorsa del turismo. Il turismo vive di ambiente e si basa sull’ambiente. Quindi, l’ambiente condiziona il successo di una destinazione turistica e motiva i turisti a visitare determinate località, a sceglierle e ad apprezzarle.

Il turista, oggi, a parità di prezzo, cerca località in cui dimenticare smog, traffico, rumore; in cui potersi muovere, in un ambiente pulito, curato, protetto, in cui potersi rilassare, fare sport, divertirsi a contatto con la natura, assaporando tradizioni e cibi locali, ed in cui poter fare anche nuove conoscenze.

 La tutela dell’ambiente è il futuro delle destinazioni turistiche e, a sua volta, il turismo può diventare il principale strumento di salvaguardia del territorio, di recupero delle tradizioni e delle identità locali e, soprattutto, continuare ad essere fonte di reddito e di ricchezza per l’intera comunità nel futuro.

L’ambiente, quindi, crea ricchezza. Il turismo sostenibile è un investimento per tutti: la popolazione ospitante, gli operatori, la comunità locale, le amministrazioni, i cui benefici saranno distribuiti fra tutti gli attori che operano nella destinazione, compreso il turista. Ed in questa ottica si pone certamente la “Lega Ambiente Turismo”.

 

 

 


 La Lega Ambiente Turismo è impegnata dal 1997 nella sensibilizzazione degli operatori inseriti nelle destinazioni verso il rispetto e la tutela dell’ambiente, loro patrimonio primario. Per tale motivo, Lega Ambiente Turismo ha creato un suo progetto, che prevede:

  • un decalogo per le strutture dei turisti, che vogliono attuare una politica di salvaguardia ambientale e del turismo sostenibile;
  • attività di formazione e di sviluppo degli operatori del settore;
  • controlli di verifica (Lega Ambiente effettua almeno un controllo all’anno, per verificare che gli esercizi aderenti mantengano gli impegni presi e sottopone a costante monitoraggio i risultati dei vari progetti locali).

 

 L’esercizio consigliato da “Lega Ambiente” si riconosce per la targa esterna o l’adesivo che riporta il logo della “ecolabel” (iniziativa che incoraggia il turismo) e del progetto locale, per la presenza dei contenitori per la raccolta differenziata, della locandina di Lega Ambiente Turismo all’interno, dell’adesivo in bagno per ridurre il lavaggio inutile degli asciugamani e dei cartelli, che spesso segnalano la disponibilità di prodotti biologici a colazione o nel menù.
Nel progetto di Lega Ambiente il turista è il protagonista ed è la sua opinione che aiuta a migliorare l’ambiente della destinazione e della struttura dove ha trascorso le sue vacanze.

Intanto, il turista viene invitato a mettere le pile ed i giornali vecchi negli appositi contenitori, a controllare i rumori, a non buttare a terra gli asciugamani ancora puliti (evitando così un lavaggio superfluo), a spegnere le luci quando si lascia la camera, ad utilizzare le biciclette gratuite quando è possibile farlo, oppure i mezzi pubblici per gli spostamenti brevi, a gustare la colazione biologica ed i piatti tradizionali del posto.

 


 
Dal punto di vista tecnico, Lega Ambiente Turismo è una “ecolabel” del turismo, cioè una iniziativa volontaria per incoraggiare le imprese ricettive e turistiche a migliorare la propria gestione dal punto di vista ambientale. La Lega Ambiente Turismo attribuisce un marchio di qualità ambientale, contraddistinto dal logo di Lega Ambiente, alle imprese che aderiscono al suo progetto e rispettano il decalogo (vedasi oltre).

Per tale motivo, il WTO (World Tourism Organization) ha inserito la “ecolabel” Lega Ambiente Turismo tra le oltre 100 iniziative di turismo sostenibile di vario tipo riconosciute in tutto il mondo, come risulta dal volume edito dal WTO nel 2002.

Dal 2001 Lega Ambiente Turismo partecipa anche a VISIT, un network europeo che promuove le iniziative volontarie di sostenibilità nel turismo e riunisce le “ecolabel” di diversi Paesi europei con oltre 1100 strutture ricettive certificate.
Alla fine del 2002 sono stati approvati i 21 standard di VISIT, che stabiliscono i contenuti e le corrette procedure di lavoro delle “ecolabel” turistiche di tipo I. Queste si caratterizzano per l’obbligo di verifica in loco delle imprese aderenti. Ciò significa che Lega Ambiente Turismo e le altre “ecolabel” europee lavorano con serietà e dunque il marchio di qualità ambientale attribuito alle imprese aderenti è attendibile ed equiparabile in tutta Europa.

Le Ecolabel di “Visit”:

  • Umweitzeichen (Austria)
  • Green Turismo Business Schme   (Scozia e Gran Bretagna)
  • Chiave Verde   (Danimarca, Svezia, Groenlandia, Estonia)
  • Legambiente Turismo   (Italia)
  • Clef Verte   (Francia)
  • Ecolabel del Lussemburgo
  • Milieubarometer  (Paesi Bassi, Germania, Belgio, Olanda)
  • Cigno del Nord   (Svezia e Norvegia)
  • Ibex Label   (Svizzera)
  • Bandiera Blu   (in tutta Europa)
  • Green Certificate  (Lettonia)
  • Ecolabel della Catalogna

 

Che cosa è l’Associazione
VISIT

 “VISIT” sta per “iniziativa volontaria per la sostenibilità nel turismo” ed è nata da un progetto finanziato dall’Unione Europea, relativo ai marchi ambientali nel turismo. Il nome descrive il concetto dell’organizzazione: una collaborazione positiva tra iniziative diverse che lavorano per raggiungere la sostenibilità nel turismo.

L’Associazione è stata fondata nel 2004 durante la principale fiera europea nel turismo verde, chiamata con il nome di “Reisepavillon”, ed iniziata nel 2001, raggiungendo il culmine di una continua collaborazione tra i marchi ambientali turistici più importanti.
Otto di questi marchi hanno dato origine all’organizzazione, provenienti dai Paesi Bassi, Italia, Danimarca, Lettonia, Francia, Regno Unito, Svizzera e Lussemburgo, assieme a 1500 imprese turistiche partecipanti, e diversi altri organismi strategici quali associati e promotori, come il certificato di gestione ambientale “Ecocamping”. Ulteriori marchi, austriaci e spagnoli per nominarne solo alcuni, hanno già espresso il loro interesse ad entrare nell’associazione.

Generalmente, i marchi coinvolti rappresentano organizzazioni a livello nazionale, relativi soprattutto alla ricettività turistica. Il legame tra marchi, all’interno di “VISIT”, è basato sul riconoscimento reciproco, e l’accordo di adottare uno standard comune. Questo standard costituisce la struttura entro la quale i marchi credibili, per il turismo sostenibile in Europa, dovrebbero funzionare, garantendo così al consumatore un prodotto turistico affidabile ed una destinazione che prende in considerazione la sostenibilità. “VISIT” è la prima Associazione di questo tipo in Europa ed il suo scopo principale è garantire efficienza, praticità e responsabilità dei marchi ambientali nel turismo.

La sua segreteria è gestita da “Ecotrans”, una organizzazione internazionale nota per aver costruito reti e cooperazioni di successo tra turismo e organizzazioni ambientaliste.

Dalla sua creazione all’inizio del 2004, “VISIT” sta cercando di coinvolgere altri marchi ed iniziative ambientali. Le attività principali sono dirette a:

  • avviare campagne promozionali con tour operator nazionali ed internazionali;
  • stabilire col sito web di VISIT un portale di collegamento tra i diversi marchi ambientali partecipanti;
  • introdurre un sistema di verifica per i marchi coinvolti, che esamini i loro sistemi di gestione, auditori ed alcuni dei prodotti già certificati;
  • creare strumenti pratici e strategici per i marchi partecipanti, come la valutazione delle prestazioni (benchmarking), i messaggi promozionali e la ricerca di mercato;
  • promuovere l’associazione tra le varie attività legate alla certificazione ambientale, attraverso la cooperazione all’interno di VISIT e con le altre iniziative internazionali, come l’ECO-LABEL Europeo, la Organizzazione mondiale del turismo ed il Tourism Stewardship Council.

 

Associarsi a “VISIT” è possibile su due livelli: come membro a tutti gli effetti o come associato sostenitore. L’appartenenza piena è riservata ai marchi ambientali turistici, quindi i sistemi di certificazione ambientale che operano nel settore e richiedono una verifica sul campo effettuata da un organismo di certificazione indipendente.
Tutti i membri pieni dell’Associazione hanno l’obbligo di aderire allo Statuto dell’organizzazione e di riconoscere altri membri pieni, come marchi ambientali nazionali legittimi, collaborare con loro e lavorare verso gli obiettivi dell’organizzazione ed adottarne lo standard comune.

L’Associazione di sostegno è aperta ad ogni organizzazione con interesse e/o impegno per gli obiettivi di VISIT. I costi di associazione sono stati impostati molto bassi, per aiutare a promuovere l’associazione ed incoraggiare ulteriori adesioni. I responsabili principali dell’associazione sono il presidente, il vicepresidente, l’amministratore ed il segretario generale.
L’Associazione è stata costituita nei Paesi Bassi, ed una copia del suo Statuto è disponibile sul sito web di VISIT: www.yourvisit.info

 

 

 

 


1 – Rifiuti
Tutti gli Esercizi, in relazione ai servizi offerti dalle aziende di raccolta, fanno la raccolta differenziata dei materiali riciclabili (carta, vetro, lattine, plastica, residui di cucina e di giardino, pile, e nei campeggi anche batterie ed oli esausti).
Si riduce il volume dei rifiuti prodotti, utilizzando vuoti a rendere, ricariche ed eliminando gradualmente le monodose alimentari e sanitarie.
In montagna i rifiuti organici vengono compostati e riutilizzati sul posto. Nella vendita di prodotti locali si stabilisce la quantità minima per ridurre gli imballaggi.

2 – Acqua
Tutti gli Esercizi riducono i consumi pro capite con l’applicazione delle tecnologie disponibili per il risparmio idrico ed invitano gli ospiti ad un utilizzo responsabile.

3 – Energia
Tutti gli Esercizi riducono i consumi con l’applicazione diffusa di lampadine a basso consumo ed invitano gli ospiti all’uso razionale degli asciugamani: eliminare il lavaggio superfluo della biancheria significa risparmiare anche acqua e detersivi. Nei campeggi l’illuminazione esterna viene gestita sulla base delle reali necessità.

4 – Alimentazione
Tutti gli Esercizi cercano, per quanto possibile nella disponibilità dei mercati locali, di utilizzare frutta e verdura fresche da agricoltura biologica od a latta integrata, di non impiegare consapevolmente prodotti geneticamente modificati e di offrire la possibilità della prima colazione a base di prodotti biologici. Nei campeggi si sensibilizzano i gestori degli Esercizi alimentari, presenti all’interno, perché rendano disponibili prodotti con queste caratteristiche.

5 – Gastronomia
Tutti gli Esercizi promuovono la cucina del territorio e le ricette realizzate con prodotti tipici locali (carne, pesce e formaggi tipici, frutta e verdura di stagione); viene servito almeno un menù settimanale con piatti tipici locali.

6 – Trasporto
Tutti gli Esercizi promuovono il trasporto collettivo, pubblico o privato, con informazioni su orari e percorsi e vendita dei biglietti. In montagna, in cooperazione con le autorità locali, si cerca di disciplinare e rendere sicuro l’accesso ai luoghi di particolare pregio naturalistico.

7 – Mobilità leggera
Tutti gli Esercizi promuovono la diffusione delle aree pedonali e delle piste ciclabili e mettono biciclette a disposizione degli ospiti per piccoli spostamenti. Nei campeggi punti di servizio per la manutenzione di biciclette o barche vengono messi a disposizione degli ospiti.

8 – Rumore
Tutti gli Esercizi cercano di contenere i rumori, soprattutto notturni ed invitano anche gli ospiti a collaborare nel rispetto degli orari di riposo e delle norme previste.

9 – Beni naturali e culturali
Tutti gli Esercizi consigliano gli itinerari locali alternativi e diffondono materiale informativo sui monumenti e sulle aree di interesse storico e naturale.
In montagna ci si impegna a tenere pulite le aree ed i sentieri immediatamente circostanti ed a curare i luoghi di pregio ambientale. Nei campeggi, per rinnovare il verde, saranno preferiti alberi ed arbusti autoctoni.

10 – Comunicazione
In tutti gli Esercizi gli ospiti saranno coinvolti nei comportamenti eco-sostenibili sopra indicati. Sarà anche distribuita una cartolina dove essi potranno esprimere direttamente a “Legambiente” il proprio grado di soddisfazione, o insoddisfazione, sugli impegni ambientali assunti dall’Esercizio che li ha ospitati.

LEGAMBIENTE PER IL TERRITORIO

 

 

    Legambiente è impegnata con molte iniziative per incentivare la vivibilità in genere ed anche un turismo a misura di ambiente, con l’obiettivo congiunto di migliorare l’ambiente e la vacanza.
Tra queste iniziative, alcune sono maggiormente connotate da componenti riferite più o meno direttamente al turismo ed al suo rapporto con il territorio.
Legambiente Turismo nasce nel 1997  con l’obiettivo di ridurre il carico del turismo sull’ambiente e di riscoprire e valorizzare la ricchezza e la varietà del territorio e della cultura del nostro Paese.

Il progetto è validamente supportato da un team assai versatile, composto da volontari, ragazze del servizio civile femminile, stagisti, tecnici con qualifiche e competenze diverse, da quelle scientifiche e biologiche, linguistiche ed organizzative, ma tutte ugualmente utili per svolgere i diversi compiti: di controlli in loco, le relazioni con l’estero, lo sportello “ambiente e turismo”, i corsi di formazione ed i contatti con gli associati e con gli enti e le associazioni locali.

La sede nazionale e lo sportello “ambiente e turismo” sono a Bologna in piazza XX settembre 7, presso l’antica porta Galliera.

 

Le iniziative più note di
“Legambiente”

Goletta Verde
Si tratta della campagna estiva di Legambiente di analisi ed informazione sulla qualità delle acque di balneazione
Dal 1986 ad oggi, ogni estate due imbarcazioni di Legambiente effettuano il giro delle coste italiane compiendo prelievi, analisi e diffondendo dati sullo stato dei vari tratti delle coste italiane:

  • qualità delle acque di balneazione,
  • grado di antropizzazione,
  • insediamenti industriali,
  •  zone coltivate ed aree da salvaguardare.

Nel corso degli anni “Goletta verde” è diventata il punto di riferimento per tutti coloro che hanno a cuore la salute del mare, ma soprattutto l’occasione per evidenziare la complessità dei problemi legati al mare più in generale: dalla pesca alle attività turistiche, dalla nautica al cabotaggio, dalla cementificazione selvaggia delle coste alla loro erosione.
Inoltre, “Goletta verde” organizza, nei porti dove fa tappa, manifestazioni, incontri e feste per sensibilizzare residenti e turisti sui temi legati alla tutela del mare.

Salvalarte
Trattasi della veterana tra le iniziative di Legambiente sui beni culturali: con la sua campagna itinerante vuole contribuire alla scoperta dei tesori nascosti, alla loro tutela e valorizzazione, nella convinzione che il recupero dei beni culturali, intesi anche come sapori, tradizioni, paesaggi, rappresenti la carta vincente per creare nuove e durevoli forme di occupazione, per costruire uno sviluppo economico solido ed ambientalmente compatibile, ritrovando forza e fiducia nelle nostre radici culturali.
“Salvalarte” nasce proprio da questa consapevolezza e da questa sfida: trasformare il nostro patrimonio artistico da pesante ed onerosa eredità del passato ad investimento per il futuro.
Sono circa 600 in tutta Italia, tra monumenti, chiese, torri e palazzi storici, gli edifici presi in considerazione nelle precedenti edizioni della campagna, tra cui 65 in Sicilia, 47 in Campania, 57 in Puglia, 55 in Lombardia, 54 in Piemonte.
In ogni città sono state organizzate iniziative di forte impatto per i media e per il pubblico: mostre, incontri, dibattiti, conferenze stampa, concerti e visite guidate anche a monumenti solitamente chiusi.

Piccola Grande Italia
Legambiente, con la nascita di “Piccola Grande Italia”, è riuscita ad indirizzare il suo impegno nella tutela e promozione delle identità più piccole.
Il territorio diventa quindi protagonista di una nuova stagione, in cui rappresentare i propri caratteri storici e culturali.
La campagna “Piccola Grande Italia” nasce dalla consapevolezza che occorra investire nelle peculiarità dei piccoli Comuni e nelle migliaia di piccoli centri storici, che custodiscono gran parte dell’immenso patrimonio culturale storico ed anche enogastronomico del Paese.
Risorse immense che, valorizzate in modo adeguato, diventano uno dei motori di un nuovo sviluppo economico del Paese, una forza nuova capace di renderci più competitivi, con una nostra identità, anche nel processo di globalizzazione in corso.

Treno verde
La più grande campagna ambientalistica itinerante sui temi dell’inquinamento acustico ed atmosferico delle città.
Un viaggio attraverso le città italiane, grazie al quale migliaia di persone, bambini ed adulti, possono avvicinarsi ai temi dell’ambiente visitando le mostre allestite a bordo del convoglio, conoscendo in tempo reale i dati sull’inquinamento acustico ed atmosferico rilevati da apposite  centraline mobili e partecipando a dibattiti e confronti.
Nei suoi lunghi anni di storia il treno verde ha attraversato oltre 200 città, tra grandi 0metropoli e piccoli centri urbani; più di duecento tappe per testare lo stato di salute dei centri urbani, per informare e sensibilizzare i cittadini, per incontrare gli amministratori locali e per trovare soluzioni concrete alle piccole e grandi questioni sollevate da “Legambiente”  in tanti anni di attività.

 

 

 
 

Il 50 % del turismo internazionale si svolge in Europa che, con le sue coste, montagne, spiagge, laghi e città, conta le destinazioni più frequentate del mondo. L’Europa offre ai suoi visitatori infinite possibilità per sport e tempo libero ed una scelta enorme di itinerari estivi ed invernali. Il turismo è tra le industrie europee in più rapida espansione.

 Il turismo europeo nasce più di due secoli fa  con la trasformazione delle località termali in centri per il relax ed il benessere delle classi ricche e medie. L’Europa può oggi vantarsi di una combinazione unica di ricchezze e diversità di culture, linguaggi, paesaggi, natura, zone climatiche, popolazioni, stili di vita e valori sociali, insieme ad un alto standard di vita, eccellenti infrastrutture ed uno stile di vita con una quota crescente di tempo libero a disposizione dei suoi abitanti da dedicare a divertimento e turismo.

 L’interesse verso i siti storici, culturali e naturali è cresciuto parallelamente alla coscienza ambientale, sia dei consumatori, che della popolazione residente. Con circa mezzo milioni di Esercizi ricettivi, il turismo in questi luoghi ha un forte impatto sull’ambiente, ma al contempo il proprio successo dipende dalla qualità del contesto. Nel 95 % dei casi si tratta di piccole o microimprese con meno di 50 collaboratori. Riconoscendo la loro dipendenza dalla situazione ambientale locale, molte aziende si impegnano attivamente e con misure innovative per raggiungere e mantenere migliori prestazioni ambientali.

 La politica ambientale europea, attraverso direttive, strumenti volontari ed indicazioni strategiche, contribuisce in modo decisivo ad uno sviluppo turistico sostenibile, con strumenti come i seguenti:

 

Gestione dei siti Natura 2000
La direttiva dell’Unione Europea sulla conservazione degli habitat naturali e della fauna e flora stabilisce una rete comunitaria di aree speciali di conservazione e protezione, che costituisce una misura chiave per l’integrazione ambientale e lo sviluppo sostenibile:  www.europa.eu.int/comm/environment/nature

Linee Guida UE per le acque
Questa nuova direttiva amplia la tutela a tutte le acque e pone obiettivi chiari per definire buone condizioni entro il 2015 ed assicurare l’utilizzo sostenibile dell’acqua in tutta Europa:
www.europa.eu.int/comm/environment/water/water-framework/index en.html

Qualità delle acque balneari
La “Bathing Water Directive” del 1976 ha definito standard obbligatori per le acque balneari in tutta l’Unione Europea. Il rapporto annuale sulle acque balneari e l’atlante turistico mostrano un sostanziale progresso nella qualità delle acque balneari ed una crescente consapevolezza da parte del pubblico:
www.europa.eu.int/water/water-bathing/index en.html

Valutazione ambientale strategica  (SEA)
Questa direttiva vuole assicurare la valutazione dell’impatto ambientale di piani e programmi locali e regionali durante il loro sviluppo e prima dell’implementazione
www.europa.eu.int/comm/environment/eia/home.html

 

Oltre alle direttive ed alla legislazione nazionale, gli Stati membri dell’Unione Europea hanno firmato convenzioni internazionali, che mirano a preservare la ricchezza e diversità naturale e limitare gli effetti climatici:

  • la convenzione sulla biodiversità   (www.biodiv.org)
  • il protocollo di Kyoto   (www.unfccc.int)

 

STRUMENTI VOLONTARI
PER LE IMPRESE TURISTICHE
 

Environmental and Audit Management Scheme (EMAS)
EMAS è un sistema di gestione volontario per migliorare in modo continuo le misure operative di protezione ambientale di aziende ed organizzazioni, oltre ai limiti imposti dalla normativa. Si estende oltre l’ISO 14001, lo standard internazionale per la gestione ambientale nelle aziende
www.europa.eu.int/comm/environment/emas/index en.htm

Marchio ambientale europeo per il servizio di ricettività turistica(Fiore Europeo)
Dal 2003, il “Fiore Europeo” è disponibile per alberghi, appartamenti, ostelli e servizi simili e nel 2004 sarà esteso anche ai campeggi. In questo modo, tutte le tipologie di strutture ricettive turistiche in Europa potranno richiedere la certificazione delle loro prestazioni ambientali: www.eco-label-tourism.com

Orientamento di base per la sostenibilità nel turismo europeo
Questo documento strategico del 2003 sottolinea la necessità di armonizzare le diverse strategie e misure europee ed orientare definitivamente il settore turistico verso la sostenibilità ed una maggiore competitività.
www.europa.eu.int/comm/enterprise/services/tourism/index en.htm

 


 

 

 

 


Le operazioni effettuate dalle Agenzie di viaggio rientrano nel campo dell’IVA attraverso l’applicazione di uno speciale regime contenuto nell’art. 74 ter del D.P.R. n. 633/1972, così come modificato dall’art. 9 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313.
Le modalità operative per l’applicazione del suddetto regime IVA sono state emanate dal Ministero delle Finanze con il D.M. 30 luglio 1999, n. 340, che è entrato in vigore dal primo novembre 1999.

Le attività interessate sono le seguenti:

Agenzie di viaggio
Sono considerate agenzie di viaggio e turismo, come precisato dalla C.M. 24 giugno 1980 n. 30/382547, quelle che svolgono una delle seguenti attività:

  • intermediazione tra i fornitori di servizi turistici e gli utenti, operando in nome e per conto di questi ultimi;
  • organizzazione di viaggi in nome proprio e per conto del cliente.

 

Tourist agent
Viene definita tourist agent l’Agenzia che opera in nome e per conto del cliente, procurando allo stesso contratti di organizzazione di viaggi o servizi, quali prenotazione di alberghi, vendita di biglietti di trasporto, servizi relativi alla vidimazione dei passaporti, ecc., percependo un corrispettivo per tale attività che ha natura di provvigione.
Giuridicamente parlando, siamo di fronte ad un mandato con rappresentanza (art. 1704 del codice civile): infatti, il contratto stipulato dall’Agenzia di viaggio (trasporto, albergo, ecc) con gli utenti dei servizi turistici produce i suoi effetti direttamente nei confronti del cliente, che è appunto il mandante.

 

Tour operator
Trattasi di impresa che produce, di propria iniziativa, viaggi e soggiorni che vengono poi solitamente immessi nel mercato tramite altre agenzie di viaggio e turismo. L’attività è configurabile come mandato senza rappresentanza, previsto dall’art. 1705 del codice civile, in quanto, appunto, l’Agenzia produce ed organizza servizi turistici in nome proprio, ma a diretta vantaggio del cliente.
Sono poi molte nella realtà le Agenzie che uniscono alla intermediazione sia l’attività di programmazione, che quella di acquisto e rivendita di servizi isolati in proprio e quindi con autonoma determinazione del prezzo di vendita.
Le operazioni effettuate dalle Agenzie di viaggio e turismo per l’organizzazione di pacchetti turistici costituiti da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, manifestazioni, convegni e simili, verso il pagamento di un corrispettivo globale, sono considerate come una prestazione di servizi unica, soggetta all’IVA, se eseguita nel territorio dell’Unione Europea.

 

 

 

 


     Al turista deve essere riconosciuto il danno derivante dai disagi materiali e psicologici, che non gli hanno permesso di godersi pienamente i giorni di relax.
Il Tribunale di Roma ha però fissato alcuni limiti alla responsabilità di tale danno e precisamente ha stabilito che il turista, oltre ad avere il diritto di essere informato sulle caratteristiche del viaggio e del Paese da visitare da parte dell’Agenzia, deve anche auto informarsi per non arrivare sprovveduto alla meta.

In sostanza, se il viaggio si svolge in una località con scarsa propensione al turismo, poco dotata di strutture ricettive e con un basso sviluppo logistico e tecnologico, il turista non deve crearsi aspettative troppo elevate per la propria vacanza, ma deve preventivare possibili disservizi.
Se poi tali disservizi non sono imputabili all’operatore turistico e, anzi, quest’ultimo si adopera durante il viaggio per porre rimedio agli inconvenienti verificatisi, allora il turista non può pretendere di essere risarcito dei danni non economici che ha subito.

La sentenza ha origine da una causa promossa da una coppia di turisti nei confronti dell’Agenzia di viaggi, tramite la quale avevano prenotato una vacanza di 15 giorni “tutto compreso” in Tibet.
I due turisti si sono lamentati per i disservizi e la carenza di organizzazione, affermando che l’Agenzia non aveva effettuato la prevista prenotazione delle camere in hotel, che un’escursione preventivata in pullman con aria condizionata si era in realtà svolta a bordo di un camion, che le variazioni al programma stabilito avevano determinato uno stato di tensione  nei due viaggiatori, tale da non permettere loro di godersi pienamente la vacanza.
L’Agenzia di viaggi si è dichiarata responsabile solo per la mancata prenotazione delle camere in hotel.
Il Tribunale di Roma ha riconosciuto all’Agenzia di viaggi questo tipo di responsabilità, assolvendola però rispetto agli altri disagi lamentati dai viaggiatori (danno alla salute, per ferie non godute e la vacanza rovinata).
Secondo il Tribunale, questi ultimi danni non sono risarcibili: tenuto conto delle caratteristiche del luogo dove si svolgeva il viaggio, i due turisti avrebbero potuto e dovuto mettere in conto eventuali disservizi; il Tribunale ha ritenuto che l’agente di viaggio si sia effettivamente dato da fare per porre rimedio ai disagi durante il soggiorno stesso.

Interessante è pure la sentenza n. 207/2002 del Giudice di Pace di Lecco, emessa in data 13/3/2002, con la quale un tour operator è stato condannato al pagamento dei danni materiali e non patrimoniali a favore di una famiglia che aveva scelto di trascorrere una vacanza in un villaggio italiano, privo dei servizi e dei comfort indicati nel catalogo e previsti nel contratto.
Il danno risultava ancora maggiore, perché la suddetta famiglia, dopo le proteste, era stata alloggiata dal tour operator in un villaggio vicino, dove gli ospiti erano stati costretti a sostenere ulteriori spese. L’importanza della citata sentenza sta nel fatto che il Giudice ha riconosciuto, nel liquidare i danni, anche l’esistenza di un “danno da vacanza rovinata” riconducibile al disagio causato in un periodo destinato al riposo. Già in precedenza, la Corte di Giustizia europea aveva stabilito che il danno morale da vacanza rovinata va risarcito, anche se lo Stato membro dell’Unione Europea non lo prevede nella sua legislazione.
Anche l’Antitrust (autorità garante della concorrenza e del mercato) condannava il tour operator per pubblicità ingannevole nel depliant.

Tutela piena, quindi, per il turista, che va risarcito se ha subito danni patrimoniali, non patrimoniali ed anche per il danno cosiddetta da vacanza rovinata. Il Codice del consumo varato dal Consiglio dei Ministri del 21/7/2005, dedica una intera parte ai servizi turistici (da articolo 82 ad articolo 100), contenente la complessiva disciplina per garantire che effettivamente la vacanza sia, o sia stata, un periodo di riposo senza preoccupazioni.
I danni possono essere alla persona e/o ai beni, ed ogni reclamo (che può essere inoltrato anche per posta tramite raccomandata a.r.), deve essere fatto entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro, tenendo poi conto dei diversi periodi di prescrizione per pretendere il risarcimento….ed esattamente:

  • il diritto al risarcimento del danno alla persona si prescrive in tre anni dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza (salvo il termine di 18 o 12 mesi, per quanto riguarda l’inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico, per le quali si applica l’articolo 2951 del codice civile);
  • per i danni diversi da quelli alla persona (articolo 95 del codice del consumatore), il diritto al risarcimento del danno si prescrive in un anno dal rientro del viaggiatore nel luogo della partenza.

 

Il turista può far valere i propri diritti
in quattro modi

 

(1)
o mediante reclamo ai tour operator,

(2)
o mediante ricorso all’Antitrust.
La tutela amministrativa passa attraverso l’Autorità antitrust, che può adottare provvedimenti di inibitoria di atti di pubblicità ingannevole, ed anche di pubblicità ritenuta illecita, disponendone, se del caso, la loro cessazione e che nesiano eliminati gli effetti. L’Antitrust può intervenire d’urgenza con un provvedimento immediato di sospensione della pubblicità.
Le decisioni dell’Antitrust sono molto efficaci, infatti l’operatore pubblicitario che non ottempera ai provvedimenti d’urgenza od a quelli inibitori o di rimozione degli effetti adottati con la decisione che definisce il ricorso, è punito con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda fino ad euro 2582,28.

Indirizzo dell’Autorità antitrust:
“Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Ufficio Pubblicità Ingannevole, via Liguria 26, 00187 Roma”

(3)
o con conciliazione presso le Camere di Commercio.
La legge numero 580 del 1993 aveva  affidato alle Camere di Commercio il compito di istituire sportelli di conciliazione alternativi ai  tribunali.
La conciliazione dovrebbe consentire quindi all’interessato di ottenere il risarcimento  che gli spetta, ma senza dover fare causa all’agenzia di viaggi o al tour operator (vedi anche  art. 141 del codice del consumo.
Il ricorso alla conciliazione è facoltativo ed il consumatore  non può essere privato in nessun caso del diritto di ricorrere (si dice anche di “adire”) il  giudice competente, qualunque sia l’esito della procedura di composizione extragiudiziale.
La conciliazione può essere vantaggiosa anche dal punto di vista economico, poiché ha costi minori e tempi più corti del normale contenzioso giudiziario.
Il servizio di conciliazione non  assicura che il viaggiatore truffato o insoddisfatto sia risarcito per i problemi sorti in vacanza,  come ritardi, smarrimenti di bagagli o strutture di qualità inferiore a quella promessa, ma si  offre di organizzare incontri fra gli interessati, che cercheranno, con l’assistenza di un esperto del settore, di raggiungere un accordo senza dover passare per il tribunale.
La conciliazione ha  semplice valore contrattuale, e non ha quindi efficacia di titolo esecutivo, e si basa, quindi,  sulla disponibilità delle parti a mettersi d’accordo fra di loro in via bonaria.

 

(4)
o con una causa davanti al giudice ordinario.
La tutela del turista può imboccare la via giudiziaria. Il turista, che si ritiene danneggiato da un inadempimento del contratto o da un illecito extracontrattuale può citare avanti al giudice, competente per valore, a seconda dei casi, il tour operator, la società organizzatrice del viaggio, l’agenzia di viaggi. Il fronte giudiziario è quello della tutela più avanzata del turista. Il concetto di danno da vacanza rovinata, a tutela del turista consumatore, come già abbiamo visto più sopra, si è dunque fatto strada in questi anni anche nelle aule giudiziarie, e quindi il danno ulteriore rispetto alle spese sostenute ed alle eventuali spese aggiuntive per trovare una alternativa alle vacanze gradita. La vacanza rovinata implica quindi un pregiudizio alle aspettative di riposo, ma anche alle aspettative di esperienze nuove desiderate.

 La materia dei danni derivanti dalla vacanza rovinata ha avuto la sua regolamentazione in una sentenza della Corte di giustizia europea, la decisione appunto del 12/3/2002 nella causa C/168/00; recepita poi dai giudici italiani (decreto legislativo n. 111/95).
In sostanza si è stabilito che la legislazione dei Paesi europei deve dare piena applicazione alla direttiva numero 90/314/Cee sulla vendita di pacchetti turistici “tutto compreso”, assicurando così la risarcibilità anche del danno morale da “vacanza rovinata”.
 La grossa novità per l’Italia consiste, soprattutto, che viene di fatto e di diritto “allargato” il contenuto dell’articolo 2059 del codice civile anche al danno da “vacanza rovinata” (questo articolo, infatti, consente il risarcimento dei danni morali solo quando il danno non patrimoniale deriva da un reato – ed il danno da vacanza rovinata non è certo un reato).

 


 

 

Spesso anche la Magistratura si è trovata a doversi occupare di problemi relativi al tema della “vacanza rovinata”. Riportiamo, quindi, per opportuna conoscenza, alcune significative sentenze al riguardo:

 

Giudice Conciliatore di Roma
sentenza del 17 giugno 1987

“Costituisce inadempimento qualitativo al contratto di viaggio, concluso con Agenzia turistica, la sistemazione dell’utente-contraente in albergo di categoria inferiore, sprovvisto dei comforts promessi, rispetto a quello inizialmente pattuito. Il danno conseguente è risarcibile nella misura corrispondente alla differenza di prezzo per il periodo di pernottamento, nonché in quella, equitativamente determinata, corrispondente al pregiudizio sofferto per la mancata fruizione dei comforts promessi”.

Tribunale di Torino
sentenza di data 8 novembre 1996

“Ad un contratto di viaggio stipulato dopo l’emanazione della direttiva 90/314/CEE, ma prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 111, non possono applicarsi né le norme della suddetta direttiva, poiché essa è priva della cosiddetta efficacia orizzontale, né le norme del decreto legislativo n. 111/1995, attesa la loro inefficacia retroattiva. Il contratto è, pertanto, disciplinato dalla legge 27 dicembre 1977 n. 1084, che ha recepito la Convenzione internazionale di viaggio.
L’intermediario di viaggio o l’organizzatore di viaggio sono solidalmente responsabili ex art. 2055 c.c. – che, come regola generale in tema di responsabilità civile, deve ritenersi estensibile anche alla responsabilità contrattuale – per i danni subiti dal turista a causa della mancata  riprotezione determinata da un inevitabile fenomeno di overbooking alberghiero. Sussiste, ed è liquidabile equitativamente, il cosiddetto danno da vacanza rovinata. L’organizzatore di viaggi risponde, infatti, ai sensi degli articoli 13 e 15 CCV, rispettivamente di qualunque pregiudizio e di qualsiasi pregiudizio causato al viaggiatore. Nell’espressione “qualunque pregiudizio” ed in quella equivalente “qualsiasi pregiudizio” può individuarsi quel fondamento normativo che l’articolo 2059 c.c. richiede per consentire il risarcimento del pregiudizio non patrimoniale”.

 

Tribunale di Milano
sentenza del 4 giugno 1998 numero 6736

“Il minore godimento della vacanza ed i disagi sopportati dal turista a causa dell’inadempimento dell’agenzia di viaggi e/o del tour operator si estrinsecano in un danno non patrimoniale, la cui risarcibilità è ammessa in base alla previsione dell’art. 13 CCV. Nell’espressione “qualunque pregiudizio”,  di cui all’art. 13 CCV, può individuarsi quel fondamento normativo che l’art. 2059 codice civile richiede, per consentire il risarcimento del pregiudizio non patrimoniale”.

 

Pretura di Ivrea
sentenza del 21 settembre 1998

“Il danno arrecato al turista dall’organizzatore di viaggi, per effetto dell’inadempimento delle prestazioni previste dal contratto e sulla base dei materiali promozionali (danno da vacanza rovinata) costituisce un’ipotesi di danno non patrimoniale, risarcibile a prescindere dalla configurabilità di un illecito penale”.
Giudice di Pace di Milano
sentenza del 28 dicembre 1997

“L’intermediario di viaggi è tenuto, in applicazione dell’articolo 1710 comma 2 c.c., a comunicare al cliente l’impossibilità sopravvenuta di offrire i servizi contrattualmente stabiliti. Una vacanza risultata non rispondente alle proprie attese, a causa del mancato rispetto degli obblighi contrattuali da parte dell’intermediario, configura anche un danno non patrimoniale risarcibile”.

Giudice di Pace di Siracusa
sentenza del 26 marzo 1999

“Nel caso di inadempimento del contratto di viaggio da parte dell’organizzatore di viaggio, che abbia comportato il mancato godimento delle utilità promesse, è risarcibile anche il danno da vacanza rovinata, che costituisce un danno non patrimoniale assimilabile al danno biologico e va inteso come pregiudizio subìto dalla salute dell’individuo, avuto riguardo alla proiezione negativa nel suo futuro esistenziale delle conseguenze dell’evento dannoso”.

Tribunale di Cagliari
sentenza del 9 giugno 2000, n. 1304

“Il disagio psicofisico sofferto dal turista, a causa del mancato od inesatto adempimento del contratto di viaggio da parte dell’organizzatore, costituisce un danno non patrimoniale risarcibile ex art. 2059 del codice civile, pur in assenza di un illecito penale”.
Tribunale di Bari
sentenza di data 8 agosto 2000

“In conseguenza dell’inadempimento del contratto di viaggio turistico, va riconosciuto il risarcimento del danno consistito nella mancata effettuazione del viaggio nuziale, essendo risarcibile il danno da vacanza rovinata. Il danno (sia quello emergente, sia quello da vacanza rovinata), derivante dalla mancata effettuazione di una prenotazione alberghiera da parte del venditore di pacchetti turistici, è assoggettato al limite risarcitorio previsto dall’art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 111/1995………”.

Pretura di Taranto
sentenza del 3 febbraio 1984

“Il contratto stipulato con un’agenzia turistica, per un viaggio organizzato, che riguardi non solo il trasporto, ma anche altri servizi essenziali, quali quelli alberghieri per il vitto e l’alloggio, nonché le visite delle città con l’assistenza di guide ed interpreti, oltre ad accompagnatori per tutta la durata del viaggio, integra gli estremi di un vero e proprio appalto di un servizio.
Di conseguenza, l’agenzia organizzatrice del viaggio risponde direttamente nei confronti del cliente committente, salvo il diritto di rivalsa dell’agenzia nei riguardi dei terzi, in base ai vari contratti conclusi per l’esecuzione dell’appalto”.

Tribunale Civile di Taranto – Sezione II
sentenza del 30 marzo 1988 n. 284

“L’agenzia turistica, che provvede all’organizzazione di un viaggio collettivo, risponde nei confronti del cliente sia per i servizi compresi nel contratto e non prestati dai terzi, ai quali l’agenzia stessa si sia rivolta, sia per la prenotazione di un albergo di categoria inferiore a quella indicata nel programma”.

Pretura di Monza
sentenza del 7 dicembre 1990

“Fra gli obblighi di diligenza a carico dell’agenzia di viaggi rientra quello di avvertire i clienti viaggiatori dell’esistenza di restrizioni per l’ingresso turistico in Paesi stranieri. Il mancato avvertimento concreta, quindi, l’inadempimento di un obbligo giuridico”.

 

UN INTERVENTO PUBBLICO PER SITUAZIONI DI EMERGENZA

IL FONDO DI GARANZIA

 

 


Il decreto legislativo, che disciplina i viaggi organizzati, ha previsto all’articolo 21 l’istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un Fondo nazionale di garanzia per il fruitore di pacchetto turistico.

Il Fondo fornisce al consumatore due opportunità:

  • In caso di insolvenza o di fallimento del tour operator organizzatore o del venditore del pacchetto, ottenere il rimborso del prezzo versato, nonché l’eventuale rimpatrio dall’estero;
  • Assicurare un’immediata disponibilità economica per il rientro forzato dei consumatori dai Paesi extracomunitari, in caso di emergenza imputabili o meno al tour operator.

 

Il Fondo interviene esclusivamente se il pacchetto è stato acquistato sul territorio nazionale da organizzatori o venditori in possesso di regolare autorizzazione (non quindi in viaggi organizzati autonomamente dal turista). Il Fondo viene alimentato annualmente con una quota pari al 2 % dell’ammontare del premio delle polizze assicurative obbligatorie (legge 57/2001), che i venditori di pacchetti turistici devono per legge stipulare per la responsabilità civile nei confronti del consumatore.
Per usufruire dei contributi del Fondo (decreto ministeriale 349/99) occorre indirizzare una domanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento del turismo, Comitato di gestione del Fondo nazionale di garanzia a Roma, entro tre mesi dalla data di conclusione del viaggio, con i seguenti documenti:

  • contratto di viaggio in originale (o dichiarazione sostitutiva di atto notorio);
  • copia della ricevuta di versamento della somma corrisposta all’agenzia di viaggio;
  • ogni altro elemento atto a comprovare la mancata fruizione dei servizi pattuiti:

 

Hai comprato, quindi, un pacchetto vacanze che prometteva hotel extralusso e ti sei ritrovato in un alberghetto decrepito? – rivolgiti al “Fondo nazionale di garanzia del turista”, che assicura il rimborso delle somme versate, se l’operatore è fallito o non ha rispettato gli impegni presi nel contratto.
Contatta il Ministero delle Attività produttive, Direzione generale del turismo, Comitato di gestione Fondo nazionale di garanzia, via della Ferratela in Laterano 51, Roma, tel. 0677321. I risarcimenti vanno chiesti, ricordiamoci, entro tre mesi dalla conclusione del viaggio.

 

DOVE CHIEDERE AIUTO

Associazioni dei consumatori  particolarmente attive
nella tutela dei diritti del turista

 

ADOC

 Telefono = 06-4825849

Fax = 06- 4819028

www.adoc.org    /    info@adoc.org

 

ADUC

 Telefono = 055-290606

Fax = 055-2302452

www.aduc.it

 

ALTROCONSUMO

     Telefono = 02-668901

     Fax = 02-66890288

www.altroconsumo.it

 

CODACONS

     Telefoni =  06-3725809
02-862438

   Fax = 06-3724971
 02-86460518

www.codacons.it
cod.turismo@tiscoli.it
cristinazighetti@libero.it

 

MOVIMENTO DI DIFESA DEL CITTADINO

 Telefono = 06-86399208

Fax =  06-86388406

www.mdc.it
info@mdc.it

 

SERVIZIO SOS TURISTA FEDERCONSUMATORI
MOVIMENTO CONSUMATORI – ADICONSUM

     Telefono = 059-206660

      Fax = 059-206659

www.sosvacanze.it
iatmo@comune.modena.it

 

TELEFONO BLU

     Telefono = 1780-080808

      Fax = 1782-228788

www.telefonoblu.it
telefonobluitalia@virgilio.it

 

UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI

     Telefono = 06-3232593

      Fax = 06-3219790

www.consumatori.it
reclami.turistici@tiscali.it

 

 

SE CI SI AMMALA IN FERIE

                                                                

Ecco quali sono le regole fondamentali in caso ci si ammali durante le ferie e la malattia diagnosticata dal medico curante superi almeno i tre giorni di prognosi. Innanzitutto si devono avvisare datore di lavoro ed INPS: infatti, la malattia insorta durante le ferie ne sospende il decorso.

Non sempre però è così:

  • da un canto la Corte Costituzionale, con la sentenza  n. 616/1987, ha stabilito che sono idonee ad interrompere le ferie le infermità che abbiano comportato la necessità di ricovero, ovvero siano state tempestivamente ed adeguatamente notificate all’ente assicuratore ed al datore di lavoro;
  • dall’altro però la Corte di Cassazione a Sezioni unite, con la sentenza nr. 1947/1998, ha affinato tale principio con una serie di puntualizzazioni, recepite dall’INPS nella circolare numero 109/1999.

 

REGOLAMENTAZIONE

Come precisato dalla Corte, il principio dell’effetto sospensivo tollera alcune eccezioni: per individuare quali sono occorre in sostanza accertare, di volta in volta, se lo stato di malattia possa ritenersi incompatibile con la funzione di riposo, recupero e ricreazione propria delle ferie.

 

ASPETTI SANITARI

Come chiarito dalla circolare INPS, l’idoneità della malattia ad interrompere le ferie va valutata rapportandola al cosiddetto danno biologico, del quale la capacità lavorativa specifica è solo una estrinsecazione.
Il godimento delle ferie può essere compromesso; quindi, sia in presenza di una incapacità temporanea assoluta a svolgere qualsiasi attività, sia in presenza di una incapacità temporanea parziale.
Lo stato di incapacità temporanea assoluta al lavoro specifico non sempre quindi è idoneo all’interruzione del periodo feriale, ma solo quando, incidendo sulla sfera biologica dell’individuo, diventi causa di un parziale, ma sostanziale ed apprezzabile pregiudizio alle finalità dell’Istituto delle ferie.
Pertanto, si può affermare che laddove è presente una inabilità temporanea assoluta generica (ad esempio: elevati stati febbrili, ricoveri ospedalieri, ingessature serie, malattie gravi di apparati ed organi) viene di regola inibita la possibilità di godimento delle ferie.
Invece, nel caso di inabilità temporanea assoluta al lavoro specifico si possono riscontrare due situazioni:

  • la menomazione funzionale ha riflessi marginali sul ristoro proprio delle ferie e pertanto non risulterà idonea ad interromperle (ad esempio: cefalea, stress psicofisico, sindromi ansioso depressive ed altre patologie che nelle attività ludico ricreative trovano un contributo alla risoluzione della sintomatologia;
  • la menomazione funzionale, pregiudicando le funzioni biologiche preposte al ristoro ed al recupero psicofisico. Influenza negativamente il godimento delle ferie e risulta pertanto idonea ad interromperle.

 

DATA DELLA SOSPENSIONE

Qualora il datore di lavoro riconosca l’effetto sospensivo della malattia sulle ferie, la data d’inizio dell’evento, anche ai fini previdenziali, è quella del ricevimento della comunicazione (a mezzo telefono, telegramma, certificato, eccetera) dell’intervenuto stato di malattia. Per ottenere l’erogazione del pagamento dell’indennità, l’ammalato deve osservare tutte le disposizioni in tema di documentazione e di invio della relativa certificazione, di reperibilità durante le fasce orarie e di comunicazione del temporaneo recapito, eventualmente diverso da quello abituale.

 

CONTROLLI SANITARI

Il datore di lavoro ha il potere di attivare i controlli per provare l’inesistenza o l’irrilevanza della malattia a determinare l’interruzione del periodo feriale. Il lavoratore, inoltre, può in ogni caso subire controlli di ufficio anche qualora il datore di lavoro riconosca autonomamente l’effetto sospensivo in questione.

 

  

 

 
Se all’estero, durante le ferie, ci si ammala o si subisce un infortunio, occorre tenere presente che i certificati di malattia rilasciati dai medici stranieri devono essere legalizzati, secondo quanto stabilisce la circolare INPS nr. 136 del 25 luglio 2004.

Secondo, appunto, le istruzioni dell’Istituto, nel caso di assicurati occupati in Italia, che si ammalano durante soggiorni all’estero in Paesi extra Unione Europea, oppure in Paesi che non hanno stipulato con l’Italia convenzioni o specifici accordi, la corresponsione dell’indennità di malattia può aver luogo solo dopo la presentazione all’INPS della certificazione originale, legalizzata a cura della rappresentanza diplomatica o consolare italiana operante nel territorio estero.

L’adempimento, poiché può richiedere tempi più lunghi, può essere espletato, a cura dell’interessato, anche dopo il rientro, e pure per via epistolare, fermo restando che il lavoratore è tenuto all’invio della certificazione al datore di lavoro ed all’INPS entro due giorni dal rilascio

Per legalizzazione si intende l’attestazione, da fornire anche a mezzo timbro, che il documento è valido ai fini certificativi secondo le disposizioni locali. Conseguentemente, la sola attestazione della autenticità della firma del traduttore abilitato, ovvero della conformità della traduzione all’originale, non equivale alla legalizzazione e non è sufficiente ad attribuire all’atto valore giuridico in Italia.

Nel caso in cui non si potesse provvedere all’invio all’INPS del certificato attraverso il recapito o la trasmissione per posta entro due giorni dalla data di rilascio (legge n. 33/1980), questo adempimento può essere espletato tramite fax o con preavviso telefonico.

La trasmissione del fax, però, ha una valenza relativa: può essere considerata utile ai soli fini del rispetto del termine d’invio, previsto per consentire le visite mediche di controllo.
Invece, per la concessione dell’indennità, occorre che il certificato medico originale pervenga in tempo utile. Stesso discorso vale per le eventuali comunicazioni telefoniche.

La certificazione di malattia non può essere sostituita da altro documento (articolo 49, comma 1, Testo unico n. 449/2000). Per quanto riguarda l’indennità di malattia, anticipata per conto dell’Istituto di previdenza, si può inviare il fax anche al datore di lavoro. In questo caso si dovrà trasmettere la copia priva di diagnosi (attestato di malattia).

 

Ai fini dell’erogazione delle prestazioni economiche di malattia, l’INPS attribuisce validità anche alla certificazione rilasciata dagli ospedali o dalle strutture di pronto soccorso.

Limitatamente alle giornate di ricovero e/o alla giornata in cui è stata eseguita la prestazione di pronto soccorso così documentate, agli effetti del riconoscimento del diritto alla prestazione, basta che la certificazione sia redatta su carta intestata e riporti generalità dell’interessato, data di rilascio, firma leggibile del medico ed indicazione della diagnosi.

Eventuali semplici attestazioni di ricovero, in generale carenti della diagnosi, non saranno ritenute valide dall’Istituto ai fini certificativi.

In presenza di certificazioni rilasciate dalle strutture ospedaliere in cui sono formulate prognosi successive al ricovero o alla prestazione di pronto soccorso, la copertura dei relativi periodi, agli effetti erogativi della prestazione di malattia, si riconosce solo quando il giudizio clinico faccia riferimento esplicito ad uno stato di incapacità lavorativa e non alla mera prognosi clinica salvo complicazioni.

La medesima certificazione, da inviare entro due giorni dal rilascio, sarà considerata regolare se completa degli altri dati essenziali (dati relativi all’azienda presso la quale è occupato, abituale residenza ed eventuale diverso temporaneo recapito).

           
 

 

  Se, all’estero, siamo noi ad aver provocato il danno, valgono le stesse condizioni previste dalla RCA in Italia: il sinistro va denunciato al proprio assicuratore che risarcirà il danneggiato.

Ora, però, l’iter è semplificato anche nel caso in cui siamo noi ad aver subito il sinistro e la responsabilità sia di un’altra persona.
Il 25/7/2004 è stata infatti pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 190/03, che recepisce la quarta direttiva comunitaria sull’assicurazione autoveicoli.

Prima, il danneggiato era costretto a negoziare il risarcimento con una compagnia straniera, con l’ostacolo di una lingua e prassi liquidative diverse.
Ora, in caso di incidente in uno Stato aderente al sistema della Carta verde, al ritorno a casa ci si può rivolgere al cosiddetto “mandatario” per la liquidazione dei sinistri.

Le imprese che operano nella RCA devono infatti avere, in ogni Stato dell’Unione Europea, un mandatario incaricato della gestione e della liquidazione nei sinistri avvenuti in un Paese diverso da quello di residenza del danneggiato.
Il mandatario ha tre mesi di tempo per comunicare l’offerta di risarcimento motivata oppure i motivi per i quali non si ritiene di fare offerta.

In ogni Stato membro ci deve essere anche un Centro di informazioni ai quali il danneggiato può rivolgersi per conoscere tutti i dati utili alla sua pratica.
Per l’Italia, questo Centro è stato istituito presso l’ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni).

L’Organismo di indennizzo è poi l’ultimo tassello utile, al quale il danneggiato può rivolgersi nei seguenti casi:

  • se l’impresa di assicurazione del veicolo responsabile non ha designato il suo mandatario;
  • se la richiesta di risarcimento si è bloccata;
  • quando l’incidente è stato provocato da un veicolo non identificato o del quale risulti impossibile, entro due mesi dal sinistro, identificare l’impresa di assicurazione;

 

Tale ruolo è stato riconosciuto alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP), che nello svolgimento delle proprie funzioni si avvale dell’Ufficio centrale italiano (UCI).

Vediamo ora la procedura:
LA PROCEDURA

Ecco, in sostanza che cosa è bene sapere
nel caso in cui si sia subito un incidente all’estero
per ottenere il risarcimento del danno

 

A chi rivolgersi, in alternativa

Al responsabile del sinistro

Alla Compagnia di assicurazione del responsabile

Al mandatario della Compagnia in Italia

All’Organismo di indennizzo nazionale

 

Il Mandatario

È il responsabile che ogni Compagnia RCA è tenuta a nominare nei Paesi See (Unione Europea, più Liechtenstein, Norvegia ed Islanda) per la trattazione dei sinistri fra cittadini See avvenuti nei Paesi aderenti al sistema della Carta verde.

 

Il Centro di informazione

È l’Istituto al quale il danneggiato può rivolgersi nel proprio Paese, per conoscere, anche se in possesso della sola targa, il nominativo dell’assicuratore estero e del suo rappresentante nel proprio Paese. In Italia, è presso l’ISVAP (www.Isvap.it)

 

L’Organismo di indennizzo nazionale

È l’organismo al quale il danneggiato può rivolgersi quando la Compagnia non ha designato il mandatario; o quando l’impresa o il mandatario non rispondono entro tre mesi; o se il veicolo non viene identificato o se non risulta assicurato.
Per l’Italia: UCI, in Corso Sempione 49 a Milano (telefono 02/349681 – Sito internet: www.ucimi.it

 

ED INFINE
ALCUNI CONSIGLI PRATICI

 
 

 

ASSISTENZA SANITARIA

Per avere diritto alla copertura sanitaria durante un temporaneo soggiorno in uno Stato membro dell’Unione Europea, il cittadino italiano deve munirsi del “modello E111”. Tale documento viene rilasciato dall’Azienda Sanitaria Locale del Comune di residenza ed assicura una protezione sanitaria limitata alle cure aventi carattere di urgenza. Se ci si trova in un Paese extracomunitario, è necessario informarsi presso l’apposito servizio dell’Azienda Sanitaria circa le regole vigenti del Paese in cui ci si reca. Per chi viaggia in Italia, occorre muoversi muniti del proprio tesserino sanitario, presentando il quale si ha diritto all’assistenza ospedaliera di pronto soccorso.

Presso ogni Azienda sanitaria locale è adottata una “carta dei servizi pubblici sanitari”, che fissa una serie di standard di qualità e di regole di funzionamento per le strutture sanitarie pubbliche, e le informazioni sono in genere rilasciate dall’Ufficio relazioni con il pubblico e dal Servizio reclami.
Se si verificano disservizi in tema di informazione, accoglienza, tutela e partecipazione, è necessario presentare una segnalazione entro 15 giorni da quello in cui è avvenuto il disservizio, indirizzandola all’Ufficio Relazioni con il pubblico o alla Direzione dell’Azienda Sanitaria, che hanno l’obbligo di rispondere informando gli interessati dell’esito degli accertamenti compiuti.
La segnalazione può essere fatta con una lettera in carta semplice o compilando e sottoscrivendo un modulo prestampato, con una segnalazione telefonica o via fax all’Ufficio Relazioni con il pubblico, inviandola per conoscenza anche ad una Associazione di consumatori.

 

VACANZE ALL’ESTERO

Documenti di identità necessari
Quando si organizza una vacanza, occorre anche controllare la validità dei documenti di identità (carta di identità valida per l’espatrio o passaporto) ed informarsi se è richiesti, dove si vuole andare, anche il visto per l’ingresso. Tenere presente che esistono tre categorie di Paesi:

  • quelli per i quali è sufficiente la carta di identità valida per l’espatrio (tutti i Paesi aderenti alla Unione Europea);
  • quelli per i quali è necessario il passaporto;
  • quelli per i quali è necessario sia il passaporto che il visto di ingresso. Il visto viene rilasciato dagli uffici diplomatici dei rispettivi Paesi, che hanno sede in Italia, oppure si può richiedere attraverso un’agenzia che si occupa delle pratiche necessarie.

Documenti di guida e per l’auto
Chi decide di fare un viaggio all’estero in auto deve portare con sé tutti i documenti obbligatori per le vetture italiane, e se visita un Paese membro dell’Unione Europea, anche la “Carta Verde”.
Quest’ultimo è un documento allegato alla polizza assicurativa degli autoveicoli, che consente l’estensione della copertura assicurativa contro furto, incidenti, incendi, ecc., al di fuori del Paese dove l’assicurazione è stata stipulata.

 

Vaccinazioni
Le vaccinazioni possono essere obbligatorie (e quindi ritenute necessarie, per legge, per l’ingresso in alcuni Paesi) ed attualmente l’unica vaccinazione obbligatoria, richiesta da alcuni Stati per consentire l’ingresso del viaggiatore, è quella contro la “Febbre gialla”. Oppure possono essere facoltative e quindi opportune ma non richieste dalla legge. E’ bene pertanto informarsi con anticipo, presso il Servizio igiene pubblica della propria ASL, sulla opportunità ad eseguire la vaccinazione più adatta, che dipende naturalmente dalla diffusione delle malattie presenti nel Paese in cui ci si reca e da eventuali epidemie in corso.

Alcune tra le vaccinazioni consigliate possono essere:

  • la vaccinazione antidifterica,
  • la vaccinazione antitifica,
  • l’anti epatite A,
  • l’anti epatite B.

Se si va, poi, in zone tropicali o comunque molto calde, si consiglia di evitare l’acqua del rubinetto, il latte non bollito e le verdure crude.

 

Prevenzione contro la malaria
Il rischio che il viaggiatore corre di prendersi la “malaria” dipende dall’area geografica in cui ci si reca ed è pure variabile in relazione alla stagione, all’altitudine ed alla zona visitata. Per proteggersi contro la “malaria” occorrono misure di protezione individuale, al fine di ridurre il rischio di punture e zanzare.
Inoltre, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.) consiglia pure la chemioprofilassi (cioè l’assunzione periodica di farmaci).

 

Farmaci da portare in valigia
Se si fa un viaggio all’estero, ci si dovrebbe portare sempre dietro una piccola ma utile scorta di farmaci indispensabili, specialmente se il Paese che si va a visitare è a rischio, e precisamente:

  • farmaci abituali, soprattutto per chi ha una determinata patologia cronica, poiché alcuni medicinali potrebbero non essere reperibili nei Paesi visitati, o avere un’altra denominazione;
  • farmaci per il trattamento della diarrea, specialmente se si va in Paesi tropicali;
  • farmaci antipiretici ed analgesici (acido acetilsalicilico contro la febbre, tachipirina, associazioni analgesiche varie contro i dolori);
  • farmaci dermatologici, e quindi pomate antibiotiche per ferite o abrasioni, pomate antimicotiche contro le infezioni da funghi, pomate antistaminiche contro le punture da insetti; crema solare protettiva;
  • farmaci antinausea;
  • farmaci antispastici;
  • pomate per ustioni;
  • quanto poi occorre per le medicazioni: compresse di garza sterile, bende, disinfettante liquido, cerotti, cotoneidrofilo, termometro, forbicette e  pinzette di plastica (attenzione a quelle metalliche, che non sono ammesse sugli aerei per motivi di sicurezza) , siringhe sterili e disinfettante.

Attenzione agli sforzi eccessivi per chi è cardiopatico. Stare pure attenti alle temperature estreme (troppo caldo o troppo freddo) ed alle altitudini elevate. E’ bene pure informarsi sulle possibilità di ricevere assistenza medica nel luogo dove ci si reca. In particolare si consiglia ai diabetici di portare sempre con sé segni di riconoscimento per eventuali situazioni di emergenza; di avere sempre in valigia scorte sufficienti di insulina e di prestare attenzione ai cambiamenti di fuso orario.

 

  • Per quanto riguarda i minori di età
  • I genitori che hanno figli minori, per ottenere il rilascio o il rinnovo del passaporto, devono   allegare l’atto di assenso, con firma autenticata in bollo dell’altro genitore legittimo.
  • – I minori di anni 16 possono essere iscritti nel passaporto dei genitori o del tutore o di altra  persona delegata ad accompagnarli e, se hanno compiuto 10 anni, le loro fotografie  devono essere apposte sul passaporto.
  • – I minori di anni 18 e coloro che sono sottoposti alla potestà tutoria possono invece ottenere  il passaporto, previo assenso con firma autenticata in bollo dei genitori o del tutore.

 

BANCHE
come approvvigionarsi

Oltre al cambio valute, altri sono i servizi che le banche mettono a disposizione dei loro clienti:

  • traveller’s check = sono assegni in valuta prestampata, che si possono  acquistare sia in banca che in posta e sui quali va  apposta una seconda firma inpresenza del cassiere;
  • eurocheque = è un circuito di pagamento presente solo in Europa, a cui si accede se la  tessera “bancomat” riporta le letter EC in rosso e blu;
  • la carta di credito = (Cartasì, Diners, American Express, ecc.). Si tratta di  tessera personalecon la quale  è   possibile  cambiare  assegni  di importo determinato  presso qualsiasi  sportello convenzionato con il servizio. Il pagamento è  garantito dallabanca che emette la carta e le spese  sono pagate posticipatamente.

Qualora si verifichi una smarrimento o un furto, deve essere subito segnalato al gestore del servizio, tramite un numero di telefono fornito dalla banca stessa, presso cui si intrattiene rapporto di conto corrente. Furto e smarrimento devono pure essere denunciati presso la Polizia o i Carabinieri. Infine, presso qualsiasi sportello bancomat viene indicato un numero verde in caso di furto.

 

ACQUISTI

Usare molta attenzione di fronte ai cartelli “saldi” oppure “liquidazioni” o “vendite promozionali”.

Saldi
possono essere effettuati in due precisi periodi dell’anno e cioè dal 17 gennaio al 17 marzo e dal 20 luglio al 20 settembre. Al di fuori di tali periodi non possono essere effettuate vendite a saldo e l’iniziativa deve essere esposta nelle vetrine del negozio.

Liquidazioni
trattasi di vendita a prezzi scontati, che può essere fatta tutto l’anno ed è in genere consentita per rinnovo o trasformazione dell’esercizio, per cessazione di attività, per trasferimento o cambio gestione del locale.

Vendite promozionali
interessano tutte o una parte dei prodotti a scelta dell’acquirente, secondo quanto è previsto dall’articolo 15 del decreto legislativo 114/98 sulle vendite straordinarie.

 

ANIMALI IN VACANZA

Il trasporto degli animali quando si va in vacanza:

Treno
gli animali possono viaggiare senza problemi sui treni, a condizione che sia stata segnalata la loro presenza al momento della prenotazione e si sia pagato il biglietto (50 % di un biglietto di 2° classe). I cani di grossa taglia, invece, dovrebbero essere alloggiati nel vagone merci in un apposito contenitore. I cani ed i gatti non sono ammessi sul “Pendolino”, sui vagoni letto e nelle cuccette.

Aereo
I cani ed i gatti di piccola taglia possono viaggiare di solito assieme al padrone, a condizione che non vi siano troppi animali a bordo. La decisione, oltre ad essere diversa fra le varie compagnie, spetta al comandante dell’aereo. I cani che pesano più di 10 kg devono viaggiare nella stiva, pressurizzata e climatizzata, e devono essere chiusi in un contenitore di plastica.

Navi
gli animali sono generalmente accettati senza particolari problemi, dopo naturalmente  che è stato pagato il biglietto ed in genere, specialmente per i cani di grossa taglia, vengono alloggiati in appositi contenitori.

Auto
i cani dovrebbero essere sistemati sul sedile posteriore o comunque in una zona in fondo delimitata all’auto, delimitata da una apposita rete. Invece, i gatti dovrebbero essere tenuti in una gabbietta che impedisca loro di spostarsi all’interno dell’abitacolo, finchè la vettura è in moto.

Se si va all’estero, occorre munirsi del certificato veterinario, che attesta la regolare vaccinazione dell’animale, Ora è pure obbligatorio che i cani abbiano un loro apposito passaporto.

 

COME RISPARMIARE
Sconti ed offerte

Le formule più frequenti che offrono sconti e promozioni sono:

Last minute
dà la possibilità, prenotando a breve distanza dalla partenza, di acquistare pacchetti viaggio e voli, risparmiando fino al 50 % sul prezzo di listino. Lo svantaggio è che ci si deve accontentare di quello che si trova. Il vantaggio è lo sconto, anche se bisogna fare attenzione che con il prezzo non vengano tagliati anche servizi previsti nel pacchetto da catologo.

Advanced booking
se si prenota ed acquista un pacchetto vacanza da uno a tre mesi prima della data di partenza, si può risparmiare mediamente il 15-20 % del prezzo da catalogo. Il vantaggio è che, decidendo molto tempo prima, si ha un’ampia scelta. Lo svantaggio, invece, è che bisogna organizzare le proprie vacanza con largo anticipo.
Formula “roulette”
al momento della prenotazione si decidono la destinazione, la data di partenza e di arrivo, ma non il nome dell’hotel o del villaggio nel quale si vuole soggiornare, che sarà comunicato solo all’arrivo in loco o poco primadella partenza. Si risparmia, ma si rischia di capitare in strutture con una posizione scomoda, ad esempio lontana dalla spiaggia.

 

ATTENZIONE AI SOUVENIR PROIBITI

Può capitare di tornare da una vacanza indimenticabile con souvenir acquistati nella località di villeggiatura.
Il turista deve, però prestare molta attenzione prima di fare le compere ed informarsi bene, per non rischiare poi di doversi trovare di fronte a brutte sorprese alla dogana, quando deve rientrare in Italia, perché sono previste pesanti sanzioni per i souvenir proibiti ed il sequestro, se si tratta di derivati da parti di animali o piante minacciate di estinzione.
Inoltre, le autorità locali delle diverse destinazioni turistiche hanno legislazioni che proteggono, anche con l’arresto, la flora e la fauna. In molti Paesi sono anche vietati il danneggiamento e la raccolta di coralli, conchiglie, alghe, pesci o quant’altro provenga dai fondali o dalle barriere coralline.

L’elenco dei souvenir più soggetti a sequestro è ampio:

  • i  prodotti in pelle di alligatore e coccodrillo;
  • conchiglie di strombi giganti;
  • il corallo vivo, o sotto forma di gioielli, come collane, orecchini e soprammobili;
  • stivali, valige, cinture, scarpe o cinturini di orologio, in pelle di serpente e di lucertola;
  • i prodotti della medicina tradizionale cinese, contenenti ossa di tigre, di leopardo, corna di rinoceronte, bile di orso e muschio;
  • piante vive, come orchidee e cactus;
  • scialli di shahtoosh;
  • giacche in pelle di leopardo o di tigre;
  • articoli in tartaruga e carapaci di testuggine;
  • manufatti ricavati da zanne e pelle d’elefante;
  • esemplari vivi di pappagalli, rapaci, scorpioni, scimmie e rettili;
  • oggetti in legno intagliato ricavati da specie rare.

 

Se poi, come souvenir, si desiderano delle fotografie, occorre prestare un pochino di attenzione; spesso, infatti, alla popolazione locale può causare problemi lo scattare foto, se non si il buon senso e l’accortezza di chiedere prima il permesso e di avere pertanto rispetto e sensibilità per le usanze, la cultura e le  tradizioni locali.

A PROPOSITO DI MENU’ NEI RISTORANTI

Gli Esercizi pubblici hanno l’obbligo di tenere esposte nel locale, in luogo ben visibile al pubblico, la licenza, l’autorizzazione e la tariffa dei prezzi. Le competenze sugli Esercizi sono passate ai Comuni ed in alcune città i sindaci obbligano i bar a mettere su ogni tavolo un listino prezzi comprensivo delle maggiorazioni o a consegnarlo al cliente prima dell’ordinazione.
I menù dei ristoranti devono indicare i prezzi di piatti, vini, coperto e servizio. Per quanto riguarda la prenotazione, è valida fino ad un’ora dopo quella concordata. Inoltre i prodotti e gli alimenti congelati o surgelati devono essere indicati nel menù in modo chiaro e le vivande ed il vino difettosi, in base alle regole europee, devono essere sostituiti.
Il ristoratore ed il barista sono responsabili dei cibi e delle bevande serviti e, nel caso di danni causati dalle loro vivande, devono rispondere. Ma, in caso di intossicazione, l’onere della prova è a carico del cliente.
Saranno necessari lo scontrino fiscale o la fattura, che attestino che si è consumato il pasto ed il referto del Pronto Soccorso rilasciato poco tempo dopo l’accaduto. Poi, documenti alla mano, ci si può rivolgere al Nucleo antisofisticazione dei Carabinieri (NAS) ed ai servizi igiene e nutrizione (SIAN) delle ASL.

 

INFORMAZIONI SU INTERNET
per chi si mette in viaggio

Internet è una miniera di informazioni da consultare prima di partire. Sul Web si trovano percorsi ed itinerari alternativi, raccomandazioni e guide, a partire da quanto offrono le locali Aziende di promozione turistica, ai diari di viaggio realizzati dagli appassionati, che presentano interessanti ed inedite descrizioni turistiche, come ad esempio su www.bruzz/net.
.
Per chi resta in Italia, una idea simpatica, per organizzare viaggi alternativi all’autostrada, può essere data consultando questi siti:

  • www.viamichelin.it
  • www.mappy.it
  • www.maporama.it
  • www.automap.it
  • www.discoveritalia.it
  • www.touringclub.it
  • www.quattroruote.it

 

Per chi sceglie, invece. il treno o l’aereo, qualche suggerimento può venire dai seguenti siti:

  • www.trenitalia.it
  • www.sea-aeroportimilano.it
  • www.adr.it
  • www.sacbo.it

 

Le condizioni e le previsioni meteorologiche si possono controllare su siti specializzati, come questi, ad esempio:

  • www.meteolive.it
  • www.ilmeteo.it

 

Il Ministero degli Affari esteri e l’ACI pubblicano avvisi per i viaggiatori che si recano all’estero, informandoli sulle condizioni del Paese nel quale desiderano recarsi, evidenziando le situazioni di pericolo e le zone a rischio, le condizioni climatiche, quelle sanitarie, la ricettività, le formalità valutarie ed i documenti necessari, i collegamenti interni e, ancora.  l’elenco delle rappresentanze diplomatiche all’estero, cui potersi rivolgere in caso di necessità:

  • www.viaggiaresicuri.mae.aci.it

Altre mete, destinazioni, notizie, guide ed offerte speciali sono disponibili sul canale viaggi del portale del “Sole 24 Ore”:

  • www.viaggi24.ilsole24ore.com

 

 

 

 


 
La cinetosi, ovvero il mal di movimento, molto spesso condiziona la scelta del mezzo di trasporto e del tipo di vacanza. Mal di testa, sudorazione fredda, vertigini, salivazione eccessiva, ansia, palpitazioni, nausea: sono i sintomi della cinetosi, cioè il disturbo del movimento, dovuto ad una eccessiva stimolazione dell’apparato vestibolare, la struttura che si trova nell’orecchio interno, il labirinto, preposta all’equilibrio del corpo.
Le situazioni critiche sono quelle in cui si crea un conflitto tra ciò che l’occhio vede e le informazioni inviate al cervello dall’organo dell’equilibrio: accelerazioni e decelerazioni ripetute, forti oscillazioni, curve, cambi di direzione. Il disturbo colpisce più frequentemente le donne, soprattutto in età fertile, i bambini e le persone che soffrono di ipertensione o di emicrania.
Ma chi è al volante, ne soffre meno: si adatta meglio ai cambiamenti di velocità e di posizione. Può essere d’aiuto sistemarsi nel punto di maggiore stabilità nel mezzo di trasporto: in auto sul sedile anteriore, in treno nel senso di marcia, in nave nella parte centrale, in aereo in corrispondenza dell’ala.

Come prevenire il problema

(Fonte: dalla rivista: “vivere sani”, estate 2005, a cura di Roberta Raviolo e con la consulenza del dottor Luigi Torchio
medico chirurgo e studioso di terapie naturali a Torino )

 

esiste qualche regola da osservare durante il viaggio per alleviare il fastidio
ecco che cosa si può fare

 

 


  • cercare di focalizzare lo sguardo verso un punto preciso, se manca, fissare lo sguardo sull’orizzonte, in tal modo si ha l’impressione di essere fermi;
  • se si viaggia in barca, evitare di restare sottocoperta, perché stare all’aperto allevia i sintomi. Il punto in cui si soffre meno è la poppa, cioè il retro della barca, ma nelle grandi navi il punto migliore è situato vicino al baricentro;
  • Non leggere, soprattutto in auto; piuttosto chiudere gli occhi e cercare di assecondare con il corpo il movimento del veicolo;
  • Non usare il binocolo per guardare il paesaggio.


 
    

Quando i malesseri sono debilitanti, si può ricorrere ad un prodotto farmaceutico. Quelli per la cinetosi possono essere acquistati senza prescrizione di ricetta medica. I farmaci più usati per il trattamento della cinetosi sono a base di “dimenidrinato”.

Esistono le gomme da masticare, supposte e pastiglie da prendere almeno mezz’ora prima del viaggio; agiscono a livello dell’orecchio interno, riducendo le percezioni errate che giungono al cervello.

Tali farmaci possono essere usati anche dai bambini, perché non hanno particolari controindicazioni e danno solo una lieve sonnolenza. Il loro effetto dura poco: se il viaggio è lungo, è necessario ripetere la somministrazione dopo 4-6 ore circa.

Solo per gli adulti è possibile ricorrere alla “scopolamina”. E’ un principio attivo che agisce sempre sul senso dell’equilibrio, disponibile sotto forma di cerotto da applicare dietro un orecchio.

Il cerotto andrebbe posizionato due ore prima della partenza, ma è possibile applicarlo anche quando i malesseri sono già in atto. Gli effetti durano fino a 72 ore dopo l’applicazione e la persona può avvertire una lieve sonnolenza.

 


Un vecchio trucco dei “lupi di mare” era masticare un pezzetto di radice di zenzero ai primi segnali di malessere. Anche oggi le proprietà di questa sostanza sono riconosciute da studi medici. Oggi può essere masticata sotto forma di caramella o di candito, di tisana o di capsule. Oltre allo zenzero, aiutano contro la cinetosi anche il “marrubio” nero e la “menta piperita”: le foglioline fresche possono essere tenute in bocca e succhiate lentamente.
Bere peggiora la nausea, ma se compare disidratazione si può sorseggiare lentamente una tisana, ottenuta facendo bollire per cinque minuti due ciuffi di salvia con due fette di limone.
Oppure, si può bere mezzo bicchiere di acqua tiepida con mezzo cucchiaino da caffè di bicarbonato e mezzo limone. La medicina omeopatica raccomanda il rimedio “Cocculus 5 CH”, tre globuli da prendere due ore prima del viaggio; ripetere poi la somministrazione ogni due ore. “Petroleum e Nux Vomica” sono rimedi efficaci, due somministrazioni al dì alla diluizione 30 CH.

                                                

 

In auto ed in treno
prima di mettersi in viaggio si devono consumare alimenti semplici da digerire: via libera alla pasta ed al riso conditi in modo leggero, al pane, al cracker, ai grissini, alle fette biscottate ed alla frutta. Sono da evitare i cibi fritti e grassi, che rendono difficoltosa la digestione e predispongono ai malesseri.
E’ bene non bere (soprattutto il latte) e, se proprio non si resiste, è meglio prendere un po’ di tè al limone o mangiare frutta.

In nave
i viaggi per mare in genere durano parecchie ore; quindi, oltre a mangiare in modo sano ed asciutto prima della partenza, è bene tenere a portata di mano degli snack salati da sgranocchiare durante il tragitto, in modo da non avere lo stomaco completamente vuoto.
Sono anche perfetti naturalmente i cracker e la frutta secca salata, come mandorle, pistacchi e anacardi, oppure un po’ di pane tostato con un filetto di acciuga.

In aereo
se bere poco aiuta a contrastare lo stimolo al vomito, è anche vero che in aereo si corre il rischio di una certa disidratazione. La mancanza del giusto livello idrico può esporre anch’esso a malesseri, soprattutto al mal di testa.
Quindi, in aereo è bene bere: vanno evitati gli alcolici ed il caffè, che servono solamente ad aumentare la disidratazione. Vanno invece preferiti il tè leggero, le spremute ed i succhi di  frutta.

 

Fonte: http://www.bruzz.net/diritto/Lavori/Vademecum%20del%20viaggiatore.doc

Sito web da visitare: http://www.bruzz.net

Autore del testo: non indicato nel documento di origine

Il testo è di proprietà dei rispettivi autori che ringraziamo per l'opportunità che ci danno di far conoscere gratuitamente i loro testi per finalità illustrative e didattiche. Se siete gli autori del testo e siete interessati a richiedere la rimozione del testo o l'inserimento di altre informazioni inviateci un e-mail dopo le opportune verifiche soddisferemo la vostra richiesta nel più breve tempo possibile.

 

Consigli utili per i viaggiatori

 

 

I riassunti , gli appunti i testi contenuti nel nostro sito sono messi a disposizione gratuitamente con finalità illustrative didattiche, scientifiche, a carattere sociale, civile e culturale a tutti i possibili interessati secondo il concetto del fair use e con l' obiettivo del rispetto della direttiva europea 2001/29/CE e dell' art. 70 della legge 633/1941 sul diritto d'autore

Le informazioni di medicina e salute contenute nel sito sono di natura generale ed a scopo puramente divulgativo e per questo motivo non possono sostituire in alcun caso il consiglio di un medico (ovvero un soggetto abilitato legalmente alla professione).

 

Consigli utili per i viaggiatori

 

"Ciò che sappiamo è una goccia, ciò che ignoriamo un oceano!" Isaac Newton. Essendo impossibile tenere a mente l'enorme quantità di informazioni, l'importante è sapere dove ritrovare l'informazione quando questa serve. U. Eco

www.riassuntini.com dove ritrovare l'informazione quando questa serve

 

Argomenti

Termini d' uso, cookies e privacy

Contatti

Cerca nel sito

 

 

Consigli utili per i viaggiatori