Storia del turismo

Storia del turismo

 

 

 

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Storia del turismo

 

Evoluzione della legislazione turistica italiana

Vasto, articolato ed eterogeneo è l’insieme di soggetti pubblici attualmente operante sul mercato turistico italiano. Si tratta di una presenza pubblica tanto variegata quanto anomala rispetto agli altri comparti economici, che dipende in primo luogo dalla peculiare natura del fenomeno turistico, caratterizzato da una molteplicità e intersettorialità genetica. Il turismo è una realtà economica che si nutre di istanze sociali e culturali; una realtà produttiva trasversale che sviluppa e distribuisce ricchezza entrando in stretto contatto con tutti i comparti dell’economia.
Presa coscienza della complessità e dell’importanza delle attività turistiche, appare naturale che le istituzioni pubbliche abbiano ritenuto opportuno intervenire sul mercato in via diretta o attraverso la creazione di organi ad hoc. Ciò appare ancor più naturale in ragione della particolare vocazione turistica che l’Italia dimostra di avere da più di due secoli. Il Gran Tour è sempre considerato come la nobile genesi del turismo in Italia e le citazioni letterarie non mancano certo, da Goethe a Keats, da Gogol a Byron. La realtà però contrasta con la visione romantica dell’evoluzione del turismo in Italia: un’evoluzione che, specie all’interno del panorama giuridico, si è rivelata spesso oggetto di malintesi, contraddizioni e incomprensioni.
Per giungere a una piena comprensione del fenomeno turistico e poter valutare adeguatamente opportunità e risultati dell’intervento pubblico, occorre tenere conto di quei caratteri di poliedricità e trasversalità poc’anzi ricordati e inserire nel particolare contesto storico l’azione del legislatore, quella figura tanto anonima quanto centrale di qualsiasi ordinamento giuridico. Il compito del legislatore è proprio quello di interpretare le esigenze del suo tempo e prevederne i futuri sviluppi. Si tratta di un compito di per sé difficile che, di fronte alle sottili sollecitazioni del comparto turistico, necessita di particolare sensibilità e lungimiranza.
La storia della legislazione turistica italiana dimostra che queste due doti non sempre accompagnarono il nostro legislatore, o meglio, gli organi legislativi e i governi vollero intervenire sul comparto turistico attraverso provvedimenti legislativi e regolamentari. In sostanza, per oltre un cinquantennio il turismo venne trattato dal legislatore statale con sufficienza e distacco, sia per scarsa comprensione sia per la convinzione alquanto diffusa che l’imponente flusso turistico verso le mete italiane non si sarebbe mai esaurito. Successivamente il legislatore iniziò a prendere coscienza del peso delle attività turistiche e della necessità di intervenire sul mercato: il primo segnale di questo rinnovato atteggiamento fu la creazione, nel 1959, di un apposito ministero.
La tranquillità del quadro giuridico istituzionale e la crescita esponenziale del mercato turistico italiano durarono a stento dieci anni: Con gli anni ’70 l’atmosfera mutò radicalmente: il primo grande shock petrolifero fece sussultare il mercato e il quadro istituzionale ebbe una trasformazione radicale con l’attuazione del Titolo Quinto della Costituzione. E così il turismo si ritrovò ad avere improvvisamente ben ventidue legislatori in grado di emanare atti normativi in materia: diciannove legislatori regionali, i due legislatori delle Province autonome di Trento e Bolzano e il nostro “vecchio” legislatore statale. I rapporti fra loro non furono mai idilliaci e proprio il turismo è divenuto ed è tuttora uno dei terreni di confronto più aspri fra istituzioni statali e istituzioni regionali. Si tratta per molti versi di un confronto inevitabile: le materie assegnate dalla originale versione dall’articolo 117 della Costituzione sono sempre state oggetto di scontro fra le Regioni e lo Stato. Il turismo, in particolare, è stato oggetto di una politica statale altalenante: apparentemente disponibile verso il decentramento, ma nelle scelte cruciali, sempre improntata a un accentramento deciso. L’apparizione delle Regioni sulla scena istituzionale e le loro pressanti rivendicazioni hanno modificato l’approccio del potere statale che ha preferito adottare una tattica più difensiva, comunque rivolta “a mantenere le posizioni”, ovvero a concedere il meno possibile.
Al momento in cui scriviamo, la cosiddetta questione istituzionale appare ben lungi dall’essere definita; è bene aver presente che le difficoltà non sono legate al periodo storico, ma provengono in primo luogo dalla natura stessa del turismo. La corretta ed efficace gestione della “res turistica” si basa su equilibri politici ed economici sofisticati che possono essere raggiunti soltanto grazie a una reale conoscenza del fenomeno e a una profonda maturità politica. Il turismo è in definitiva la sintesi di fattori tanto numerosi quanto diversi fra loro, e tale sintesi si deve riflettere nella definizione e nella realizzazione dell’intervento pubblico, perché questo possa apportare reali benefici al mercato.
Naturalmente trasformare questo semplice enunciato in interventi concreti non è facile, anzi, pone i responsabili istituzionali di fronte al vero problema: le politiche del turismo dei vari attori pubblici della scena turistica devono dare vita a un prodotto unitario che sappia valorizzare le diversità. Appare evidente che, se la valorizzazione delle specificità porta a preferire politiche improntate al decentramento, la creazione di un prodotto unitario spinge a enfatizzare logiche di accentramento. L’evoluzione dell’intervento pubblico nel mercato turistico è stata dettata dagli esiti alterni del confronto fra queste due opposte dinamiche istituzionali, che di volta in volta hanno attinto la loro energia dal particolare contesto storico e sociale, dalla temperie politico culturale che ha influenzato le istanze di gruppi di interesse e le scelte della classe politica.

 

Il turismo inteso come vero comparto dell’economia nasce alla fine dell’Ottocento. Gli ultimi decenni del XIX secolo vedono l’apparizione dei primi flussi di turisti “forestieri” organizzati da agenzie straniere nonché l’apertura di agenzie in Italia. Non meno significativa fu la costituzione di associazioni italiane dedicate al turismo: il Club Alpino Italiano nel 1864, l’Automobil Club d’Italia nel 1898 e, soprattutto, nel 1894, il Touring Club Italiano, associazione destinata a svolgere, più di ogni altra, il ruolo di opinion maker. Il fenomeno cominciò ad attirare l’attenzione del mondo accademico: Luigi Bodio, stimato docente di statistica, negli ultimi anni dell’Ottocento si pose il problema di stimare l’apporto di valuta determinato dai viaggi italiani dei forestieri e il primo dato ottenuto si riferiva al 1897: in quell’anno i turisti arrivati in Italia in treno e in ferrovia avrebbero speso almeno 306 milioni di lire1. Si tratta di una cifra fortemente approssimata per difetto ma da sola superava abbondantemente le nostre uscite valutarie. Fino alla fine del primo conflitto mondiale il flusso turistico verso l’Italia crebbe costantemente, attestandosi fra i 600.000 e i 700.000 arrivi. Contemporaneamente aumentò il lavoro degli antesignani degli studi turistici i cui risultati, seppure di dubbia attendibilità, attirarono l’attenzione dello Stato. I benefici economici derivanti dai viaggi dei forestieri nella penisola erano evidenti e andavano incrementati.
Lo Stato diede inizio ai suoi interventi in materia turistica con un provvedimento che oggi definiremmo in linea con i principi della devolution: con la legge 11 dicembre 1910, lo Stato consentiva ai Comuni di percepire una percentuale sui conti alberghieri. Le risorse così raccolte sarebbero state impiegate nella realizzazione di opere di conservazione e miglioramento del territorio urbano. Il primo conflitto mondiale azzerò l’arrivo di flussi turistici ma, subito dopo la fine della guerra, lo Stato italiano si preoccupò di stimolare il ritorno dei turisti stranieri e di incrementarne il numero. Per ottenere questo risultato con il Regio Decreto 10 dicembre 1919 n. 2099 (convertito in legge 7 aprile 1921, n. 610) lo Stato creò un organismo apposito: l’Ente Nazionale per l’Incremento dell’Industria Alberghiera. In questo caso ci troviamo di fronte a un intervento nettamente accentratore delle attività in favore del mercato turistico.

In senso nuovamente orientato verso la valorizzazione delle autonomie locali è l’istituzione delle Aziende Autonome delle stazioni di Cura Soggiorno e Turismo (AACST), entità locali di base rivolte al sostegno delle località turistiche. Istituite dal Regio Decreto 10 luglio 1926, n. 1380, le AACST erano dotate di reale autonomia amministrativa e la loro attività si sviluppava parallela a quella del Comune. Questo aveva generici poteri di controllo e, sul bilancio, si limitava a esprimere pareri non vincolanti. Le AACST erano le unità amministrative più vicine alla realtà territoriale: la loro costituzione poteva avvenire soltanto in località in cui il turismo aveva un peso prevalente nell’economia locale. L’alternarsi di spinte centrifughe e centripete si esaurì proprio con il citato decreto 1380/26; tutti i successivi interventi furono nel segno dell’accentramento.

 

È il caso di calare le scelte organizzative nel particolare periodo storico. Il primo assetto istituzionale del turismo avviene sotto il regime fascista e naturalmente viene a rispecchiare la concezione dello Stato propagandata e realizzata in quegli anni. Il Regio Decreto 23 marzo 1931 istituisce il Commissariato del Turismo con il compito di dare le direttive in materia turistica a tutte le amministrazioni dello Stato – enti, istituti e organizzazioni – e di vigilare sulla loro attuazione. Il Commissariato doveva anche promuovere e coordinare le attività delle amministrazioni, degli enti pubblici (incluse le AACST) e delle organizzazioni private; studiare i problemi del turismo e formulare proposte di provvedimenti volti allo sviluppo delle attività turistiche.
L’ultimo tassello del mosaico istituzionale del turismo fu la creazione, nel 1932, dei Comitati Provinciali per il Turismo quali organi dei Consigli dell’Economia Corporativa. e, successivamente, dotati di personalità giuridica e ribattezzati Enti Provinciali del Turismo. Questi ultimi, rigidamente legati all’ambito provinciale, segnarono la fine dell’autonomia delle AACST2. Gli EEPPT agivano alle dirette dipendenze del Sottosegretariato per la Stampa e la Propaganda che nominava i Presidenti e i membri del Consiglio. Gli Enti replicavano, a livello provinciale, le funzioni e le competenze del Commissariato per il Turismo aggiungendo funzioni di vigilanza sulle agenzie di viaggio, su prezzi e condizioni igienico-sanitarie degli alberghi e, naturalmente, sulle AACST.
Una piena comprensione delle scelte del legislatore presuppone una conoscenza della sua sensibilità e del generale contesto in cui opera. Negli anni ’20 i flussi turistici in Italia superarono le performance di inizio secolo, raggiungendo agevolmente il milione di arrivi stranieri. Negli anni ‘30, nonostante i timori di recessione a seguito della crisi americana del ’29, le avventure coloniali e le successive politiche autarchiche, i flussi turistici stranieri superarono i tre milioni di arrivi, toccando quota cinque milioni nel 1937. Naturalmente il merito di questo successo non era certo della politica turistica, se così la possiamo chiamare, delle istituzioni fasciste ma del generale sviluppo del turismo internazionale che veniva a godere di migliori mezzi di trasporto e, soprattutto, delle migliorate condizioni di vita della “middle class” straniera. In Italia, nonostante i continui richiami al glorioso passato della propaganda, la popolazione considerava il turismo un lusso che nel presente era riservato all’alta società. Il turismo interno era un fenomeno elitario dal quale la massa della popolazione era inesorabilmente esclusa.

Il regime fascista ebbe del turismo una conoscenza estremamente superficiale. Considerò le attività turistiche solo negli aspetti strettamente economici. Inoltre, la concezione dell’offerta turistica era quanto mai primitiva. Le uniche imprese degne di reale attenzione erano quelle alberghiere che sono destinatarie delle prime produzioni legislative in materia3:

  • pubblicità delle tariffe (Regio Decreto 20 giugno 1935, n. 2049),
  • vincolo alberghiero (RD 24 luglio 1936, n. 1692),
  • vendita e locazione immobili uso albergo (RD 24 luglio 1937, n. 1692),
  • classificazione (RD 18 gennaio 1937, n. 975),
  • finanziamenti (RD 12 agosto 1937, n. 1561).

 

Non a caso il settore alberghiero contava nel 1935 ben 15.000 strutture: un patrimonio vastissimo se consideriamo che nel 2000 gli alberghi italiani raggiungono le 34.000 unità a fronte di una domanda turistica 100 volte superiore. Anche il concetto di meta turistica era molto ristretto. Il legislatore non riusciva a vedere molto oltre le stazioni di cura, le terme e, ipotesi innovativa, le stazioni balneari. Soprattutto, la classe politica ignorò le componenti socioculturali che fanno del turismo un formidabile strumento di scambio di idee e di esperienze; al contrario, ritenne che le iniziative turistiche potessero essere utilizzate a fini di propaganda politica. Così il Commissariato del Turismo nel 1934 fu assorbito dal Sottosegretariato per la Stampa e la Propaganda (successivamente Ministero), ove la conoscenza del fenomeno turistico, specie ai vertici, era del tutto assente. La scarsa comprensione del fenomeno spinse il legislatore a non impegnare lo Stato in alcun intervento diretto sul mercato, fatta eccezione per la costituzione dell’ENIT (sull’attività di questo ente, si rimanda all’allegato “Che cosa fa l’ENIT?”), avvenuta comunque prima dell’avvento del fascismo, e la creazione, nel 1927 della Compagnia Italiana del Turismo (CIT).
Forse proprio la scarsa considerazione spinse il legislatore costituzionale a inserire il turismo fra le materie che con l’articolo 117 della Costituzione, nella sua originaria versione, venivano trasferite alle Regioni4. Si trattò di disattenzione o, al contrario, la scelta della Regione Sicilia di sottomettere il turismo alla sua diretta potestà legislativa impressionò favorevolmente i Padri della Costituzione. Di certo la classe politica non era matura per realizzare il regionalismo chiaramente delineato nel Titolo Quinto della Carta Costituzionale. Così, tre mesi prima che venisse promulgata, con il D.L.vo C.P.S. 12 settembre 1947, n. 941 venne istituito il nuovo Commissariato del Turismo, direttamente legato alla Presidenza del Consiglio e affiancato dal Consiglio Centrale del Turismo. Di fatto, in contrasto con il dettato costituzionale, si rafforzava l’accentramento delle competenze nello Stato.
L’attenzione riservata dallo Stato alle attività turistiche si dimostrò giustificata alla luce della fortissima crescita dei flussi turistici che ritornarono ad attraversare la Penisola nonostante l’Italia fosse in gravi condizioni economiche. Le strutture turistiche avevano subito danni non meno rilevanti di quelle industriali, ma il fascino del Bel Paese era rimasto intatto e nel 1951 gli arrivi di stranieri raggiunsero quota cinque milioni. Finita la guerra l’intera popolazione, almeno quella occidentale, aveva voglia di divertirsi, aprire nuovi orizzonti. Avviata la ricostruzione cominciarono ad aumentare le risorse sia finanziarie che di tempo e persino nel nostro Paese iniziò a crescere la domanda turistica interna. A fronte di questa crescita esponenziale dei flussi turistici le istituzioni preferirono limitarsi a controllarne lo sviluppo senza intervenire.

Alla fine degli anni ’50 si avviò una vasta riforma del sistema avviata con la legge 31 luglio 1959, n. 617, istitutiva del Ministero del Turismo Sport Spettacolo, e con quattro decreti di riforma dei quattro livelli della organizzazione pubblica del turismo: ENIT, Consiglio Centrale del Turismo, AACST ed EEPPT. Fu l’ultimo grande atto di accentramento con il quale lo Stato dimostrò di voler avere sotto il suo pieno controllo la gestione del turismo italiano ma, al di là di questo fine originato da evidenti motivazioni economiche – era chiaro che il turismo apportasse ricchezza alle casse dello Stato – mancava uno sviluppo organico di obiettivi in grado di esprimere una vera e propria politica del turismo. Mancava inoltre una visione di lungo periodo anche sul piano istituzionale: l’intera organizzazione statale del turismo sarebbe risultata incompatibile con la creazione delle Regioni e il trasferimento della potestà legislativa in materia di turismo. A eccezione dell’istituzione dell’apposito Ministero, le riforme organizzative del biennio ’59-’60 non portarono alcuna novità: nessuna amministrazione fu dotata di nuove strutture in grado di imprimere nuovo slancio al turismo che, ormai, non era più un fenomeno da Bella Epoque ma un vero e proprio mercato aperto, sia sul piano geografico sia su quello sociale. In sostanza si acuirono i sintomi di una patologia ancor oggi non completamente debellata: l’eccesso di vocazione. Il boom della domanda turistica e il corrispondente sviluppo spontaneo dell’offerta, da un lato, e l’autocompiacimento per la ricchezza del patrimonio artistico e naturale, dall’altro, spingevano la classe politica a ritenere l’Italia dotata di una fortissima vocazione turistica: la meta delle vacanze sognate da tutto il mondo, per cui era inutile impegnarsi in reali politiche di sviluppo. L’istituzione di un sistema di controlli e incentivi rivolti all’offerta poteva essere sufficiente a esaltare tanta vocazione e a incamerare tanta ricchezza.

Le performance degli anni ’60 furono così positive da stimolare un approccio più maturo verso il turismo. In primo luogo la classe politica ne colse l’importanza per la crescita del Mezzogiorno, ove il vorticoso sviluppo delle attività turistiche era stato del tutto assente. Il turismo fu anche destinatario di parte dei piani di sviluppo della legge 27 luglio 1967, n. 685, primo esperimento di programmazione economica riferita al quinquennio 1965-1969. La 685 prevedeva la suddivisione del territorio in quattro aree:

  • zone di sviluppo turistico intenso,
  • zone in fase iniziale di sviluppo,
  • zone non ancora valorizzate,
  • il resto del territorio ove individuare circuiti turistici.

 

Obiettivi specifici della programmazione erano:

  • l’ammodernamento delle strutture esistenti,
  • lo sviluppo di ricettività alberghiera di livello medio ed extra alberghiera,
  • la creazione di 200.000 posti letto,
  • l’erogazione di finanziamenti a tasso agevolato,
  • la costituzione di un fondo di rotazione,
  • lo sviluppo del turismo residenziale.

In realtà, l’approccio era ancora superficiale: il turismo era visto semplicemente come strumento per riequilibrare la bilancia dei pagamenti; incompresa la sua intersettorialità, sottovalutate le valenze sociali. D’altra parte, la stessa aggregazione di realtà così diverse come lo Sport, lo Spettacolo e il Turismo sotto un unico Ministero la dice lunga sulla sensibilità del legislatore dell’epoca. In ogni caso i risultati raggiunti dal turismo erano sempre e comunque positivi: nel 1960 gli stranieri sfiorarono il tetto dei 20 milioni di arrivi; quota ampiamente superata nel corso del decennio. Nella classe politica si consolidò la convinzione che l’Italia, grazie al suo ineguagliabile patrimonio artistico, storico e ambientale, sarebbe sempre stata meta di flussi turistici inesauribilmente crescenti. L’assetto pubblico poteva quindi considerarsi definito per sempre. E invece, proprio sul piano istituzionale si erano semplicemente create le premesse per il violento contrasto innescato dalla legge quadro e fino a oggi non ancora sopito.
La Costituzione era stata chiara nell’assegnare alle Regioni esclusiva potestà in materia di turismo e industria alberghiera, ma fino alla fine degli anni ’60 lo Stato non solo non aveva realizzato alcun passaggio di funzioni ma aveva preferito ritardare la creazione delle Regioni stesse. Questo ritardo rese i rapporti fra Stato e Regioni tesi fin dal loro nascere. Nel 1971 furono approvati gli Statuti ordinari di tutte le Regioni e l’anno successivo si iniziarono i primi trasferimenti di funzioni amministrative statali alle Regioni con i decreti del 14 gennaio 1972, comprese quelle in materia di turismo (DPR 14 gennaio 1972, n. 6).
I provvedimenti di trasferimento delle funzioni apparirono alle Regioni colpevolmente inadeguati: disorganici e frammentari, tradivano la volontà statale di dar vita a un semplice trasloco di uffici più che a un trasferimento di potestà legislativa e di funzioni istituzionali. Con la legge delega 22 luglio 1975 il Parlamento impegnò il Governo a predisporre un nuovo decreto di trasferimento di funzioni, che si tradusse nel decreto 24 luglio 1977, n. 616. Anche questo secondo provvedimento si rivelò inadeguato; mancavano strumenti di coordinamento dell’attività delle diverse istituzioni, mancava il necessario riassetto della struttura amministrativa statale e, sul piano pratico, erano anche scarsi i trasferimenti di fondi alle Regioni per il concreto esercizio delle nuove funzioni.
La soluzione del problema fu individuata nella definizione di una normativa statale generale, al cui interno incorniciare la disciplina delle specifiche competenze e funzioni statali e regionali in materia di turismo. La legge quadro per il turismo nasceva in un clima gravido di timori e aspettative, che rendeva arduo il compito del legislatore statale. Le Regioni erano ormai costituite da più di dieci anni e il loro peso politico rispetto allo Stato si era via via costantemente accresciuto. Proprio il turismo era oggetto dell’attrito più forte: la potestà delle Regioni in materia turistica era stata sancita costituzionalmente fin dal 1947 e, per di più, la creazione delle Regioni a Statuto speciale aveva creato uno squilibrio e, al tempo stesso, uno scottante termine di paragone. Le quattro Regioni e le due Province autonome avevano avuto l’opportunità di legiferare e acquisire esperienza legislativa e organizzativa fin dall’entrata in vigore dei rispettivi Statuti. Fra l’altro, in tutte le Regioni a Statuto speciale il turismo costituiva una risorsa economica di primo piano e la produzione normativa aveva dato vita a un assetto complesso costantemente finanziato da ingenti risorse.
Dal canto suo, lo Stato non aveva compreso pienamente il significato della profonda trasformazione istituzionale che i DPR 6/72 e 616/77 avevano tardivamente avviato e anche la conoscenza del fenomeno turistico, nonostante i trentacinque anni di gestione “assolutistica”, risultava ancora superficiale. Non deve meravigliare che la “Legge Quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell’offerta turistica” del 17 maggio 1983, n. 217 abbia destato scarsi entusiasmi. Anzi, furono proprio le critiche a raccogliere i maggior consensi. Diverse Regioni tradussero la loro insoddisfazione in procedimenti di incostituzionalità presso la Corte Costituzionale, che però li ritenne non fondati. Anche in ambito Parlamentare si comprese l’inadeguatezza del testo e ben presto iniziò uno degli iter legislativi più complessi e tormentati della nostra Repubblica: il processo di riforma della legge quadro 217/83, aperto con la presentazione di tre progetti di legge (Foschi, Caprili, Cardinale) e concluso con la redazione di quella sorta di testo unico dei progetti di riforma della 217/83, quale divenne il disegno di legge presentato a più riprese dal senatore Gambini.
La 217/83 ha rappresentato una grande occasione mancata che ha finito per accentuare invece di risolvere sia i problemi generali di rapporti fra istituzioni sia i particolari problemi di gestione pubblica del turismo. Obiettivo essenziale della legge doveva essere l’individuazione di un meccanismo di coordinamento delle attività delle Regioni, un meccanismo in grado di evitare la frantumazione degli interventi e tradurre in programmazione nazionale le programmazioni delle singole Regioni. Questo obiettivo è stato mancato in pieno. Dopo decenni di oppressione dell’accentramento statale, la legislazione turistica delle Regione è esplosa in una miriade incontrollata di provvedimenti:

  • disciplina della classificazione alberghiera e delle agenzie di viaggio,
  • ripartizione dei finanziamenti alle imprese,
  • programmazione delle attività promozionale,
  • organizzazione turistica territoriale.

 

Dopo l’approvazione della 217/83, ciascuna Regione si sentì in diritto di recepire i suoi principi in totale autonomia, dando vita a un panorama regionale variegato che ha finito per penalizzare razionalità ed efficienza dell’intero sistema. Il legislatore, naturalmente, aveva cercato di infondere omogeneità al sistema, ma le sue buone intenzioni si sono concretizzate soltanto nell’invito alle Regioni a rapportarsi all’ENIT per l’attività promozionale e a istituire due organi collegiali nazionali: il Comitato di Coordinamento per la programmazione turistica e il Comitato Consultivo Nazionale5. Ma l’attività dei due organi è stata minima e nulli gli effetti sulla politica del turismo nazionale e regionale.
In sostanza, il legislatore statale prima ha esacerbato gli animi delle istituzioni regionali con decenni di accentramento ingiustificato e poi, quando è stato obbligato a realizzare concretamente le funzioni alle Regioni, non ha saputo creare un sistema che assicurasse un efficace coordinamento dell’attività istituzionale. Anticipando le conclusioni del nostro discorso, la natura intersettoriale del turismo, già più volte ricordata, avrebbe dovuto imporre una gestione pubblica basata sul coordinamento: un costante collegamento sia verticale, fra l’attività di organi appartenenti a istituzioni diverse ma con eguali competenze, sia orizzontale, fra l’attività di organi della medesima istituzione ma con diverse competenze. Tale coordinamento non solo avrebbe assicurato al sistema turismo razionalità ed efficienza, ma anche omogeneità, un’omogeneità necessaria per poter rapportarsi con i mercati esteri. Naturalmente viviamo in tempi in cui tutti i comparti dell’economia vivono profondi processi di internazionalizzazione. Ma il turismo nasce, fin dai primi decenni del ‘900, come attività di scambio e confronto con il mondo intero e sui mercati internazionali un’immagine frammentata del prodotto Italia ne indebolisce inevitabilmente la competitività. A distanza di ottant’anni, dunque, le istituzioni dimostravano ancora una conoscenza troppo superficiale del turismo, troppo distratta da considerazioni e valutazioni d’altra natura.

Gli anni ’90 del secolo ormai passato chiudono la breve storia della gestione istituzionale del turismo italiano: un decennio di trasformazioni radicali all’interno delle istituzioni che hanno investito anche il mondo del turismo. A seguito della riorganizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la legge 23 agosto 1988, n. 400 sono state riformate le funzioni della Conferenza Stato Regioni alla quale, a seguito di un ulteriore decreto, sono state trasferite anche le funzioni di programmazione turistica che la legge quadro aveva assegnato al soppresso Comitato di Coordinamento creato dalla legge quadro6. Il peso politico delle Regioni è cresciuto anche grazie all’apparire di nuove forze politiche che hanno fatto del federalismo la loro bandiera. Proprio sul terreno del turismo le Regioni hanno dato una chiara manifestazione di forza ottenendo, attraverso il referendum abrogativo del 18 aprile 1983, da loro stesse proposto, la soppressione del Ministero del Turismo Sport e Spettacolo. Lo Stato ha dovuto mettere da parte le ultime remore e ha provveduto a un ulteriore riordino delle funzioni in materia di turismo con il decreto legge del 4 agosto 1993, n. 273 presentato dall’allora Ministro del Turismo e dello Spettacolo ad Interim, Carlo Azeglio Ciampi e sfociato, dopo numerose reiterazioni, nella legge 30 marzo 1995 n. 293. Le residuali funzioni conservate dallo Stato sono state assegnate al Dipartimento costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le trasformazioni più radicali sono avvenute, in realtà, a seguito di mutamenti istituzionali esterni al mondo del turismo: la legge 8 giugno 1990, n. 142, che ha sancito ulteriori trasferimenti alle amministrazioni locali7, ma soprattutto la legge 15 marzo 1997, n. 59, meglio nota come Bassanini, ha posto le condizioni per un nuovo, e questa volta rilevante, trasferimento di funzioni alle Regioni. Tale trasferimento si è realizzato attraverso successivi decreti legislativi di attuazione. Il D.L.vo 31 marzo 1998, n. 112 dedica il Capo IX proprio al turismo8. Tra le abrogazioni contenute nell’articolo 46 ritroviamo varie disposizioni della legge 217/83.
L’intero decennio è segnato dalla presentazione di innumerevoli disegni di legge di riforma, costantemente osteggiati dalle Regioni, che hanno sempre visto nella legislazione quadro un’ingerenza sulla loro potestà legislativa. La volontà di superare l’ostilità delle Regioni ha portato alla stesura di un testo di riforma di basso profilo che non sembra rispondere a quella esigenza di coordinamento necessaria a razionalizzare gli interventi delle diverse istituzioni. Il 1° marzo 2001, dopo oltre 15 anni di attesa, il Parlamento ha approvato, per certi versi a sorpresa, il testo definitivo della riforma della legge quadro, che sarà tramandata ai posteri come legge 29 marzo 2001, n. 135. E proprio la 135/2001 è il punto di partenza del nuovo panorama legislativo in cui si inseriscono le istituzioni titolari di competenze in materia di turismo; un panorama completamente mutato rispetto al passato a cominciare dalla legge fondamentale dello Stato. L’8 marzo 2001 il Senato ha approvato definitivamente la modifica del Titolo Quinto della Costituzione operando un capovolgimento di prospettive. Il nuovo articolo 117 elenca le materie in cui la potestà legislativa è esercitata in via esclusiva dallo Stato. Tutte le altre, costituenti la cosiddetta “legislazione concorrente”, sono di competenza regionale rimanendo riservata allo Stato solo la potestà di fissare i principi fondamentali9.
Analizzando l’articolato della nuova legge quadro, appare evidente come i suoi contenuti siano più il frutto delle riforme inaugurate nel 1997 dalla Bassanini che il risultato dell’ultradecennale iter di riforma della 217/83. L’articolo 1 della 135/2001 individua con chiarezza i quattro capisaldi normativi sui quali poggia la nuova legislazione cornice del turismo: La presente legge definisce i principi fondamentali e gli strumenti della politica del turismo in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione ed ai sensi dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Proprio nel decreto 112/98, all’articolo 44, ritroviamo lo strumento cardine della nuova architettura istituzionale che è chiamato ad assicurare al sistema omogeneità e coordinamento: le linee guida. I commi 4 e 5 dell’articolo 2 della legge 135/2001, riprendendo l’articolo 44 d citato sopra, individuano nelle linee guida lo strumento di gestione pubblica del mercato turistico. Emanate ogni tre anni in forma di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, le linee guida10:

  • fissano norme standard riferite a tutti i comparti del turismo – ricettività, intermediazione, professioni turistiche, imprese senza scopo di lucro ecc. – cui le regioni dovranno uniformarsi entro 9 mesi;
  • dettano inoltre principi e obiettivi relativi, fra l’altro, allo sviluppo di politiche per il turismo individuate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, agli indirizzi generali per la promozione dell’Italia all’estero, alle azioni dirette allo sviluppo dei sistemi turistici locali.

 

Se, sul piano formale, è il Presidente del Consiglio a emanare il decreto contenente le linee guida, sul piano sostanziale, l’organo che si fa carico della definizione delle linee guida è la Conferenza Stato Regioni, al cui interno il ruolo principale è svolto dalle Regioni e non dallo Stato. La legge 135/2001 conclude, dunque, una importante fase di evoluzione della cosiddetta questione istituzionale del turismo, che la 217/83 aveva lasciata irrisolta. Il suo lungo iter parlamentare di riforma è potuto giungere a conclusione solo scivolando nell’alveo delle riforme istituzionali dell’intero sistema: un vero fiume in piena, considerati i tempi biblici della legislazione turistica. In questo contesto più ampio è stato possibile ricomporre il contrasto fra Stato e Regioni e definire dei protocolli di dialogo condivisi. Attualmente viviamo in un momento che potremmo definire di accentuato confronto: non sono mancate le Regioni che hanno predisposto nuovi ricorsi alla Corte Costituzionali; non è mancato nemmeno, ad appena due mesi dalla sua approvazione, un nuovo progetto di legge per una ulteriore riforma della 135/2001. Nel frattempo l’attività normativa degli organi coinvolti dalla 135/2001 – Conferenza Stato Regioni e Direzione Generale del Turismo - prosegue. La legislazione è così recente che il sistema è in fase di assestamento. Se il dialogo fra le istituzioni – Stato e Regioni in primis – sarà effettivamente sviluppato, il turismo italiano ne trarrà enormi benefici in termini di razionalizzazione interna e competitività all’esterno. Se invece l’assestamento si rivelerà un semplice cessate il fuoco, allora il turismo italiano farà un balzo all’indietro di trent’anni.

Leggi regionali del turismo

Note

 

1 Paloscia F., Storia del turismo nell’economia Italiana, Pedruzzi, Città di Castello, 1994.
2 Paloscia F., Ibidem.
3 Carone G., Costa N., “Osservazioni sulla legislazione turistica tra economia e società”, Centres des Hautes Etudes Touristiques, Série B, N° 49, Aix en Provences, Ottobre 1987.
4 Si riporta il testo dell’articolo 117 della Costituzione italiana così come promulgato il 27 dicembre 1947.
La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni: ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione; circoscrizioni comunali; polizia locale urbana e rurale; fiere e mercati; beneficenza pubblica e assistenza sanitaria e ospedaliera; istituzione artigiana e professionale e assistenza scolastica; musei e biblioteche di enti locali; urbanistica; turismo e industria alberghiera; tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale; viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale; navigazione e porti lacuali; acque minerali e termali; cave e torbiere; caccia; pesca nelle acque interne; agricoltura e foreste; artigianato.
Altre materie indicate da leggi costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.
5 artt. 2 e 3, legge 17 maggio 1983, n. 271.
6 art. 3. c. 1 del D. L.vo 16 dicembre 1989, n. 418.
7 La legge non ha destato entusiasmo sin dal momento della sua approvazione. È stata abolita dal Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, in applicazione art. 31 legge 3 agosto 1999, n. 265. La materia è già oggetto di ulteriori modifiche con la legge 28 febbraio 2001 n. 26.
8 Ecco qui di seguito riportati gli articoli 43, 44 e 45 del D.L.vo 31 marzo 1998, n.112:
Articolo 43. Definizioni
1. Le funzioni amministrative relative alla materia "turismo e industria alberghiera", così come definita dall'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernono ogni attività pubblica o privata attinente al turismo, ivi incluse le agevolazioni, le sovvenzioni, i contributi, gli incentivi, comunque denominati, anche se per specifiche finalità, a favore delle imprese turistiche.
Articolo 44. Funzioni e compiti conservati allo Stato
Sono conservate allo Stato:
a) la definizione, in accordo con le Regioni, dei principi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico. Le connesse linee guida sono contenute in un documento approvato, d'intesa con la Conferenza Stato Regioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli operatori turistici, dei consumatori e del turismo sociale e le organizzazioni sindacali dei lavoratori del turismo più rappresentative nella categoria. Prima della sua definitiva adozione, il documento è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo è approvato il predetto documento contenente le linee guida;
b) il monitoraggio delle fasi attuative del documento di cui alla lettera a) relativamente agli aspetti statali;
c) il coordinamento intersettoriale delle attività di competenza dello Stato connesse alla promozione, sviluppo e valorizzazione del sistema turistico nazionale;
d) il cofinanziamento, nell'interesse nazionale, di programmi regionali o interregionali per lo sviluppo del turismo.

Articolo 45. Conferimento di funzioni alle regioni

1. Sono conferite alle regioni tutte le funzioni amministrative statali concernenti la materia del turismo, come definita nell'articolo 43, non riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 44.
9 La nuova versione del Titolo Quinto della Costituzione è stata approvata 8 marzo 2000.
10 I commi 4 e 5 dell’articolo 2 della legge 135/2001 stabiliscono:
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio dei ministri definisce, ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con proprio decreto, i principi e gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico. Il decreto è adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni di categoria degli operatori turistici e dei consumatori. Lo schema di decreto è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini della espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti. Il decreto, al fine di assicurare l'unitarietà del comparto turistico e la tutela dei consumatori, delle imprese e delle professioni turistiche, stabilisce:
a) le terminologie omogenee e lo standard minimo dei servizi di informazione e di accoglienza ai turisti;
b) l'individuazione delle tipologie di imprese turistiche operanti nel settore e delle attività di accoglienza non convenzionale;
c) i criteri e le modalità dell'esercizio su tutto il territorio nazionale delle imprese turistiche per le quali si ravvisa la necessità di standard omogenei e uniformi;
d) gli standard minimi di qualità delle camere di albergo e delle unità abitative delle residenze turistico-alberghiere e delle strutture ricettive in generale;
e) gli standard minimi di qualità dei servizi offerti dalle imprese turistiche cui riferire i criteri relativi alla classificazione delle strutture ricettive;
f) per le agenzie di viaggio, le organizzazioni e le associazioni che svolgono attività similare, il livello minimo e massimo da applicare a eventuali cauzioni, anche in relazione a analoghi standard utilizzati nei Paesi dell'Unione europea;
g) i requisiti e le modalità di esercizio su tutto il territorio nazionale delle professioni turistiche per le quali si ravvisa la necessità di profili omogenei e uniformi, con particolare riferimento alle nuove professionalità emergenti nel settore;
h) i requisiti e gli standard minimi delle attività ricettive gestite senza scopo di lucro;
i) i requisiti e gli standard minimi delle attività di accoglienza non convenzionale;
l) i criteri direttivi di gestione dei beni demaniali e delle loro pertinenze concessi per attività turistico-ricreative, di determinazione, riscossione e ripartizione dei relativi canoni, nonché di durata delle concessioni, al fine di garantire termini e condizioni idonei per l'esercizio e lo sviluppo delle attività imprenditoriali, assicurando comunque l'invarianza di gettito per lo Stato;
m) gli standard minimi di qualità dei servizi forniti dalle imprese che operano nel settore del turismo nautico;
n) i criteri uniformi per l'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche.
5. Il decreto di cui al comma 4 formula altresì principi e obiettivi relativi:
a) allo sviluppo dell'attività economica in campo turistico di cui deve tenere conto il Comitato interministeriale per la programmazione economica nello svolgimento dei compiti ad esso assegnati, con particolare riferimento all'utilizzo dei fondi comunitari;
b) agli indirizzi generali per la promozione turistica dell'Italia all'estero;
c) alle azioni dirette allo sviluppo di sistemi turistici locali, come definiti dall'articolo 5, nonché dei sistemi o reti di servizi, di strutture e infrastrutture integrate, anche di valenza interregionale, ivi compresi piani di localizzazione dei porti turistici e degli approdi turistici di concerto con gli enti locali interessati;
d) agli indirizzi e alle azioni diretti allo sviluppo di circuiti qualificati a sostegno dell'attività turistica, quali campi da golf, impianti a fune, sentieristica attrezzata e simili;
e) agli indirizzi per l’integrazione e l'aggiornamento della Carta dei diritti del turista di cui all'articolo 4;
f) alla realizzazione delle infrastrutture turistiche di valenza nazionale e allo sviluppo delle attività economiche, in campo turistico, attraverso l'utilizzo dei fondi nazionali e comunitari.
6. Nel rispetto dei principi di completezza e integralità delle modalità attuative, di efficienza, economicità e semplificazione dell'azione amministrativa, di sussidiarietà nei rapporti con le autonomie territoriali e funzionali, ciascuna regione, entro nove mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 4, dà attuazione ai principi e agli obiettivi stabiliti dalla presente legge e contenuti nel decreto di cui al medesimo comma 4.
7. Allo scopo di tutelare e salvaguardare gli interessi unitari non frazionabili, in materia di libertà di impresa e di tutela del consumatore, le disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 4 si applicano, decorsi inutilmente i termini di cui al comma 6, alle regioni a statuto ordinario, fino alla data di entrata in vigore di ciascuna disciplina regionale di attuazione delle linee guida, adottata secondo le modalità di cui al medesimo comma 6.
8. Per le successive modifiche e integrazioni al decreto di cui al comma 4 si applicano le medesime procedure previste dall'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalla presente legge. I termini previsti da tali disposizioni sono ridotti alla metà.

 

Leggi regionali del turismo

 

REGIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

LEGGE

Abruzzo

APTR + IAT

26/06/1997, n. 54

Basilicata

APTR + IAT

30/07/1996, n. 34

Calabria

APT + IAT

28/03/1985, n. 13

Campania

APT + IAT  (1)

25/08/1987, n. 37

Emilia Romagna

AG. REG. + APT SERVIZI + UNIONI DI PRODOTTO

04/03/1998, n. 07

Friuli V. G.

APT + IAT

18/03/1991, n. 10

Lazio

AG. + APT + IAT

15/05/1997, n. 09

Liguria

AG. REG. + APT

27/03/1998, n.15

Lombardia

APT + IAT

30/07/1986, n.28

Marche

APTR + IAT

06/08/1997, n. 53

Molise

APT + IAT

09/06/1978, n.13

Piemonte

AG. REG. + Ag Accoglienza

D.C.R. 27/12/2001

Puglia

APT + IAT

23/10/1996, n. 23

Sardegna

ESIT + EEPPT + AACST

27/08/1960, n. 1044

Sicilia

AAPIT

06/04/1996, n. 27

Toscana

APET + AgPT

23/03/2000, n. 42

Umbria

Sistemi Turistici Locali

19/11/2001, n. 29

Valle d'Aosta

AIAT

15/03/2001, n. 06

Veneto

APT + IAT

05/08/1997, n. 30

Bolzano P.A.

APT + ALTO ADIGE MARKETING

11/08/1998, n. 08

Trento P.A.

APTTn + APT Ambito + ASS./CONSORZI PRO LOCO

04/08/1986, n. 21

 

 

 

 

 

 

(1) La legge nel 2001 non risultava ancora attuata e l'organizzazione del territorio si basava ancora sugli EEPPT

 

 

 

Legenda

 

 

AAPIT

Aziende Autonome Provinciali per l'incremento turistico

 

AG. REG.

Agenzia Regionale

 

AIAT

Aziende d'Informazione e Accoglienza Turistica

 

APET

Agenzia di Promozione Economica della Toscana

 

APT

Azienda di Promozione Turistica ex L. 217/83

 

APTR

Azienda di Promozione Turistica Regionale

 

APTTn

Agenzia di Promozione Turistica del Trentino

 

DCR

Delibera Consiglio Regionale

 

EEPPT

Enti Provinciali del Turismo

 

ESIT

Ente Sardo per l'Industria Turistico

 

 

 

QUADRO GENERALE DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE

REGIONE

MATERIA

LEGGE

Abruzzo

Organizzazione Turistica Regionale

26/06/1997, n. 54

Basilicata

Organizzazione Turistica Regionale

30/07/1996, n. 34

Calabria

Organizzazione Turistica Regionale

28/03/1985, n. 13

Campania

Organizzazione Turistica Regionale

25/08/1987, n. 37

Emilia R.

Organizzazione Turistica Regionale

04/03/1998, n. 07

Friuli V.G.

Organizzazione Turistica Regionale

18/03/1991, n. 10

Lazio

Organizzazione Turistica Regionale

15/05/1997, n. 09

Liguria

Organizzazione Turistica Regionale

09/01/1998, n. 03

Liguria

Organizzazione Turistica Regionale

27/03/1998, n.15

Lombardia

Organizzazione Turistica Regionale

30/07/1986, n. 28

Marche

Organizzazione Turistica Regionale

06/08/1997, n. 53

Molise

Organizzazione Turistica Regionale

09/06/1978, n.13

Piemonte

Organizzazione Turistica Regionale

22/10/1996, n. 75

Puglia

Organizzazione Turistica Regionale

23/10/1996, n. 23

Sardegna

Organizzazione Turistica Regionale

27/08/1960, n. 1044

Sicilia

Organizzazione Turistica Regionale

06/04/1996, n. 27

Trento P.A.

Organizzazione Turistica Regionale

04/08/1986, n. 21

Toscana

Organizzazione Turistica Regionale

14/10/1999, n. 54

Toscana

Organizzazione Turistica Regionale

23/03/2000, n. 42

Umbria

Organizzazione Turistica Regionale

19/11/2001, n. 29

Valle d'Aosta

Organizzazione Turistica Regionale

15/03/2001, n. 06

Veneto

Organizzazione Turistica Regionale

16/03/1994, n. 13

Veneto

Organizzazione Turistica Regionale

05/08/1997, n. 30

Basilicata

Strade del Vino

02/02/2000, n. 07

Emilia R.

Strade del Vino

07/04/2000, n. 23

Friuli V.G.

Strade del Vino

20/11/2000, n. 21

Lazio

Strade del Vino

03/08/2001, n.21

Piemonte

Strade del Vino

09/08/1999, n. 20

Toscana

Strade del Vino

13/08/1996, n. 69

Veneto

Strade del Vino

09/02/2001, n. 05

Abruzzo

Agenzie di Viaggio

12/01/1998, n. 01

Basilicata

Agenzie di Viaggio

29/03/1999 n. 08

Calabria

Agenzie di Viaggio

10/04/1995, n. 13

Emilia R.

Agenzie di Viaggio

26/07/1997, n. 23

Friuli V. G.

Agenzie di Viaggio

24/12/1982, n. 90

Friuli V. G.

Agenzie di Viaggio

04/05/1993, n. 17

Lazio

Agenzie di Viaggio

27/01/2000, n. 10

Liguria

Agenzie di Viaggio

24/07/1997, n. 28

Liguria

Agenzie di Viaggio

05/11/1999, n. 33

Marche

Agenzie di Viaggio

14/02/2000, n. 08

Marche

Agenzie di Viaggio

14/07/1997, n. 41

Molise

Agenzie di Viaggio

25/10/1996, n. 32

Piemonte

Agenzie di Viaggio

30/03/1988, n. 15

Puglia

Agenzie di Viaggio

14/06/1996, n. 08

Sardegna

Agenzie di Viaggio

13/07/1988, n. 113

Sicilia

Agenzie di Viaggio

06/04/1996, n. 27

Trento

Agenzie di Viaggio

17/03/1988, n. 09

Umbria

Agenzie di Viaggio

16/02/1998, n. 05

Veneto

Agenzie di Viaggio

30/12/1997, n. 44

Abruzzo

Agriturismo

04/03/1998, n. 12

Basilicata

Agriturismo

27/04/1996, n. 24

Bolzano

Agriturismo

14/12/1988, n. 57

Calabria

Agriturismo

23/07/1998, n. 09

Emilia R.

Agriturismo

28/06/1994, n. 26

Friuli V.G.

Agriturismo

22/07/1996, n. 25

Lazio

Agriturismo

10/11/1997, n. 36

Liguria

Agriturismo

06/08/1996, n. 33

Liguria

Agriturismo

26/03/1997, n. 11

Lombardia

Agriturismo

31/01/1992, n. 03

Marche

Agriturismo

28/10/1999, n. 27

Molise

Agriturismo

25/01/1994, n. 02

Piemonte

Agriturismo

23/03/1995, n. 38

Sardegna

Agriturismo

23/06/1998, n. 18

Sicilia

Agriturismo

09/06/1994, n. 25

Toscana

Agriturismo

17/10/1994, n. 76

Toscana

Agriturismo

02/08/1997, n. 48

Trento

Agriturismo

10/03/1986, n. 09

Umbria

Agriturismo

14/08/1997, n. 28

Umbria

Agriturismo

13/12/1999, n. 37

Valle d'Aosta

Agriturismo

24/07/1995, n. 27

Veneto

Agriturismo

18/07/1991, n. 15

Abruzzo

Alberghi

23/07/1982, n. 45

Calabria

Alberghi

03/05/1985, n. 26

Campania

Alberghi

15/03/1984, n. 15

Emilia R.

Alberghi

30/01/1981, n. 42

Friuli V.G.

Alberghi

18/04/1997, n. 17

Liguria

Alberghi

24/01/1985, n. 5

Lombardia

Alberghi

28/04/1997, n. 12

Marche

Alberghi

22/10/1994, n. 42

Piemonte

Alberghi

24/01/1995, n. 14

Puglia

Alberghi

11/02/1999, n. 11

Sardegna

Alberghi

14/05/1984, n. 22

Sicilia

Alberghi

06/04/1996, n. 27

Toscana

Alberghi

23/03/2000, n. 42

Umbria

Alberghi

27/01/1993, n. 04

Valle d'Aosta

Alberghi

06/07/1984, n. 33

Veneto

Alberghi

30/07/1999, n. 29

Abruzzo

Bed & Breakfast

28/04/2000, n. 78

Basilicata

Bed & Breakfast

10/04/2000, n. 38

Campania

Bed & Breakfast

10/05/2001, n. 05

Emilia R.

Bed & Breakfast

25/06/1999, n. 11

Friuli V.G.

Bed & Breakfast

05/07/1999, n. 17

Liguria

Bed & Breakfast

28(01/2000, n. 05

Lombardia

Bed & Breakfast

03/04/2001, n. 06

Marche

Bed & Breakfast

14/02/2000, n. 08

Piemonte

Bed & Breakfast

13/03/2000, n. 20

Puglia

Bed & Breakfast

24/07/2001, n. 17

Sicilia

Bed & Breakfast

03/05/2001, n. 06

Umbria

Bed & Breakfast

15/01/2001, n. 02

Valle d'Aosta

Bed & Breakfast

04/08/2000, n. 23

Veneto

Bed & Breakfast

22/10/1999, n. 49

Abruzzo

Campeggi

28/12/1998, n. 162

Calabria

Campeggi

11/07/1986, n. 28

Campania

Campeggi

26/03/1993, n. 13

Emilia R.

Campeggi

07/01/1985, n. 01

Emilia R.

Campeggi

21/12/1987, n. 41

Friuli V.G.

Campeggi

25/06/1999, n. 11

Lazio

Campeggi

13/12/1996, n. 54

Liguria

Campeggi

29/05/1998, n. 18

Lombardia

Campeggi

13/04/2001, n. 07

Marche

Campeggi

31/08/1999, n. 23

Molise

Campeggi

21/03/2001, n. 23

Piemonte

Campeggi

31/08/1979, n. 54

Piemonte

Campeggi

27/05/1980, n. 63

Piemonte

Campeggi

30/08/1984, n. 46

Puglia

Campeggi

11/02/1999, n. 11

Sardegna

Campeggi

14/05/1984, n. 22

Sicila

Campeggi

13/03/1982, n. 14

Umbria

Campeggi

27/10/1999, n. 27

Veneto

Campeggi

16/12/1999, n. 56

Abruzzo

Extralberghiero

28/04/1995, n. 75

Abruzzo

Extralberghiero

04/03/1998, n. 12

Calabria

Extralberghiero

07/03/1995, n. 04

Emilia R.

Extralberghiero

02/08/1997, n. 27

Friuli V.G.

Extralberghiero

18/04/1997, n. 17

Lazio

Extralberghiero

29/05/1997, n. 18

Lazio

Extralberghiero

02/07/1999, n. 15

Liguria

Extralberghiero

25/05/1992, n. 13

Lombardia

Extralberghiero

11/09/1989, n. 45

Marche

Extralberghiero

12/08/1994, n. 31

Marche

Extralberghiero

14/02/2000, n. 08

Piemonte

Extralberghiero

02/07/1999, n. 15

Puglia

Extralberghiero

11/02/1999, n. 11

Sardegna

Extralberghiero

12/08/1998, n. 27

Toscana

Extralberghiero

23/03/2000, n. 42

Umbria

Extralberghiero

14/03/1994, n. 8

Umbria

Extralberghiero

27/10/1999, n. 27

Valle d'Aosta

Extralberghiero

29/05/1996, n. 11

Veneto

Extralberghiero

22/10/1999, n. 49

Abruzzo

Guida Tur. - Guida Natur. - Interprete - Accomp. Tur.

14/07/1987, n. 39

Basilicata

Guida Tur. - Interprete Tur. - Accomp. Tur.

08/09/1998, n. 35

Calabria

Attività Professionali Turistiche

28/03/1985, n. 13

Campania

Attività Professionali Turistiche

16/03/1986, n. 11

Emilia R.

Attivittà turistiche di accompagnamento

01/02/2000, n. 04

Friuli F.G.

Guida Alpina

21/11/1995, n. 44

Friuli F.G.

Maestro di Sci

18/04/1997, n. 16

Lazio

Accompagnatore Turistico Guida Turistica

19/04/1985, n. 50

Liguria

Guida Tur. - Guida natur. - Interprete - Accomp. Tur.

25/01/1993, n. 06

Liguria

Norme per l'esercizio delle professioni turistiche

23/12/1999, n. 44

Liguria

Organizzatore Congressuale Prof.

28/01/1998, n. 5

Lombardia

Guida Alpina

11/11/1994, n. 29

Lombardia

Guida Turistica - Interprete Tur. - Accomp. Tur.

10/12/1986, n. 65

Lombardia

Maestro di sci

14/02/1994, n. 02

Marche

Disciplina Attività Profes. del Turismo

23/01/1996, n. 04

Piemonte

Professioni Turistiche

18/07/1989, n. 41

Sardegna

Professioni Turistiche

15/06/1988 n. 26

Toscana

Professioni Turistiche

19/07/1995 n. 80

Trentino

Guida - Accomp. Tur. - Assist. Turismo Equestre

14/02/1992, n. 12

Trentino

Guida Alpina - Maestro di Sci

23/07/1993, n. 20

Umbria

Animatore Turistico

18/01/1989, n. 04

Umbria

Disciplina Attività Profes. del Turismo

04/07/1988, n. 19

Umbria

Disciplina Attività Profes. del Turismo

04/07/1988, n. 21

Umbria

Disciplina Attività Profes. del Turismo

05/03/1999, n. 05

Umbria

Guida Tur. - Interprete Tur. - Accompagnatore Tur.

14/07/1986, n. 36

Umbria

Guide Ambientali

22/06/1989, n. 18

Umbria

Maestro di Sci

09//04/1994, n. 22

Umbria

Organizzatore Congressuale Prof.

22/06/1989, n. 19

Valle d'Aosta

Accompagnatore della Natura

25/08/1991, n. 34

Valle d'Aosta

Guida Alpina

07/03/1997, n. 07

Valle d'Aosta

Guida Turistica - Accompagnatore turistico

24/12/1996, n. 42

Valle d'Aosta

Maestro di Sci

31/12/1999, n. 44

Valle d'Aosta

Turismo Equestre

13/05/1993, n. 33

Valle d'Aosta

Turismo Equestre

07/03/1997, n. 06

Veneto

Nuova disciplina delle professioni turistiche

07/04/2000, n. 13

Toscana

Testo Unico Leggi Turismo

23/03/2000, n. 42

 

Fonte: http://www.apogeonline.com/2002/libri/88-503-2002-7/allegati/pubblic/2002_evoluzioneLeggiTurismo.doc

Sito web da visitare: http://www.apogeonline.com

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