Rettili domestici volanti marini erbivori

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I riassunti , gli appunti i testi contenuti nel nostro sito sono messi a disposizione gratuitamente con finalità illustrative didattiche, scientifiche, a carattere sociale, civile e culturale a tutti i possibili interessati secondo il concetto del fair use e con l' obiettivo del rispetto della direttiva europea 2001/29/CE e dell' art. 70 della legge 633/1941 sul diritto d'autore

 

 

Le informazioni di medicina e salute contenute nel sito sono di natura generale ed a scopo puramente divulgativo e per questo motivo non possono sostituire in alcun caso il consiglio di un medico (ovvero un soggetto abilitato legalmente alla professione).

 

 

 

 

Rettili domestici volanti marini erbivori

Disposizioni per la movimentazione non commerciale verso l’Italia di animali    domestici (cani, gatti e furetti) provenienti da alcuni Paesi terzi.

 

Le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia sono disciplinati dal Regolamento 998/2003/CE (G.U serie L n. 146 del 13 giugno 2003) e successive modifiche che prevedono che gli animali succitati in provenienza da alcuni Paesi terzi:

•abbiano un'età superiore ai tre mesi
•siano identificati mediante microchip con i requisiti di cui all'art. 4 paragrafo I, lettera b) del citato Regolamento o, e solo fino al 2011, mediante tatuaggio chiaramente leggibile
•siano vaccinati, dopo l'identificazione, contro la rabbia con un vaccino inattivato

•siano stati sottoposti ad una titolazione degli anticorpi neutralizzanti contro la rabbia su un campione ematico prelevato da un veterinario abilitato almeno trenta giorni dopo la suddetta vaccinazione e tre mesi prima del movimento. Tale prova deve essere effettuata in un laboratorio riconosciuto dalla Commissione europea ed incluso in un apposito elenco
(http://europa.eu.int/comm/food/animal/liveanimals/pets/approval_en.htm)

•siano scortati dal modello di certificato sanitario di cui alla Decisione 2004/824/CE (Gazzetta Ufficiale dell'UE serie L n. 358 del 3 dicembre 2004) o dal passaporto, in caso di reintroduzioni, ai sensi della Decisione 2003/803/CE (G.U. serie L n. 312 del 27 novembre 2003). Si evidenzia, inoltre, che il numero massimo di animali al seguito viaggiatori è fissato in 5 capi; in caso contrario, le importazioni assumono carattere commerciale e gli animali saranno sottoposti ai controlli previsti dalla Direttiva 92/65/CE e successive modifiche.

Qualora dai controlli risulti che l'animale non soddisfa i requisiti previsti il Regolamento 998/2003/CE prevede:

a) la sua rispedizione verso il paese di origine, ovvero
b) l'isolamento dello stesso sotto controllo ufficiale per la durata necessaria a soddisfare i requisiti sanitari previsti, a spese del proprietario o della persona fisica che ne assume la responsabilità, oppure
c) in ultima istanza, la sua soppressione, senza compensazione finanziaria, quando la sua rispedizione o l'isolamento in quarantena non siano realizzabili

Per quanto riguarda altri animali (roditori e conigli domestici, pesci tropicali decorativi, anfibi e rettili) la Commissione europea non ha ancora stabilito un modello di certificato e, quindi, ciascun Stato membro ha facoltà di fissare le pertinenti condizioni di importazione. Allo stato attuale è previsto, per le movimentazioni in interesse verso Italia, un certificato sanitario redatto, nella lingua ufficiale del Paese di provenienza e in lingua italiana, da un veterinario ufficiale che attesti che gli animali sono stati sottoposti a visita clinica entro 48 ore dalla partenza, non presentano segni clinici, anche solo sospetti, di malattie infettive proprie della specie e sono considerati idonei al viaggio fino a destinazione.

 

Fonte: http://www.ambseoul.esteri.it/NR/rdonlyres/345DE5DC-F1A8-4C86-B488-37585193AE70/16126/disposizioneanimali1.doc

Sito web da visitare: http://www.ambseoul.esteri.it

Autore del testo: non indicato nel documento di origine

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