Codice di comportamento professionale i.P.R.A (international public relations association)

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I riassunti , gli appunti i testi contenuti nel nostro sito sono messi a disposizione gratuitamente con finalità illustrative didattiche, scientifiche, a carattere sociale, civile e culturale a tutti i possibili interessati secondo il concetto del fair use e con l' obiettivo del rispetto della direttiva europea 2001/29/CE e dell' art. 70 della legge 633/1941 sul diritto d'autore

 

 

Le informazioni di medicina e salute contenute nel sito sono di natura generale ed a scopo puramente divulgativo e per questo motivo non possono sostituire in alcun caso il consiglio di un medico (ovvero un soggetto abilitato legalmente alla professione).

 

 

 

 

Significato di Codice di comportamento professionale i.P.R.A (international public relations association)

 

Codice di comportamento professionale i.P.R.A (international public relations association)

A. Integrità personale e professionale 1. Si intende per integrità personale il mantenimento di principi morali elevati e della buona reputazione. Per integrità professionale si intende l'osservanza dello Statuto, del Regolamento e dei codici di etica e di comportamento adottati dalla Federazione. B. Norme di condotta verso clienti e datori di lavoro 1. Gli iscritti alla Federazione Relazioni Pubbliche Italiana sono tenuti ad osservare un comportamento leale verso i propri clienti o datori di lavoro passati e presenti. 2. Non possono assumere incarichi o svolgere attività che pregiudichino gli interessi di terze persone senza il consenso esplicito degli interessati. 3. Devono mantenere il segreto professionale sui loro rapporti passati e attuali con clienti e datori di lavoro. 4. Non possono incorrere a metodi tali da danneggiare il cliente o datore di lavoro di un altro iscritto. 5. Nello svolgimento del proprio lavoro, a favore di un cliente o datore di lavoro, non possono accettare onorari, percentuali o qualsiasi altra forma di compenso da terzi che non siano i loro clienti e datori di lavoro, salvo esplicito consenso di questi, dopo una precisa esposizione dei fatti. 6. Non possono proporre ad un probabile cliente o datore di lavoro, di commisurare onorari o compensi al raggiungimento di determinati risultati, né accetteranno impegni contrattuali in questo senso. C. Norme di condotta verso il pubblico e gli organi di informazione 1. Gli iscritti devono svolgere la loro attività professionale in modo rispondente all'interesse pubblico e con pieno rispetto della dignità dell'individuo. 2. Non possono condurre attività che siano tali da nuocere alla integrità degli organi di comunicazione con il pubblico. 3. Non possono divulgare intenzionalmente notizie false o tendenziose. 4. Devono operare costantemente per presentare in forma obbiettiva ed equilibrata l'organizzazione di cui servono gli interessi. 5. Non possono creare organizzazioni che sotto il velo di un'attività fittizia, in realtà servano a realizzare secondi fini o interessi particolari di un iscritto o di un suo cliente o datore di lavoro, né si avvarranno mai dell'opera di organizzazioni costituite a tale scopo. D. Norme di condotta verso i colleghi 1. Gli iscritti non possono ledere la reputazione o l'attività di altri colleghi. Se però un iscritto può provare che un altro iscritto si sia reso colpevole di un’attività contraria all'etica, o illegale, ivi comprese eventuali violazioni del presente codice, deve sottoporre il caso agli organi associativi. 2. Un iscritto non deve mai cercare di soppiantare un altro iscritto presso un cliente o datore di lavoro. 3. Gli iscritti devono aiutarsi vicendevolmente a rispettare e a far rispettare il presente codice di comportamento.

 

Fonte: http://www.cognoassociati.it/studenti/decodi/decodi.pdf

Sito web da visitare: http://www.cognoassociati.it/

Autore del testo: ©Centrostudi Comunicazione Cogno & Associati

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