Contratti clausole vessatorie

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Contratti clausole vessatorie

LA DISCIPLINA DELLE CLAUSOLE VESSATORIE NEI CONTRATTI CON I CONSUMATORI

(avv. Giuseppe Ursini- vicepresidente CODACONS)

     Si tratta di un argomento estremamente ampio per cui sarà possibile dare solo alcuni cenni, diretti a dare un canovaccio base dal quale sviluppare,a seconda del tipo di interesse,la relativa ricerca.
Prima di entrare nello specifico, sintetizziamo un concetto propedeutico a quello che andiamo ad esaminare.
-Contratto- Il codice civile ,all’art 1321, lo definisce come l’accordo di due o più parti per costituire,regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.
All’interno dello stesso esiste, spesso, una delle parti che tende ad inserirvi  alcune clausole che, rispetto alla controparte, la favoriscono maggiormente,  o  le conferiscono maggiori privilegi.
Nei rapporti tra professionisti e consumatori questa diversità  diventa maggiore in quanto differenti sono le competenze e le conoscenze tecniche. Ed infatti , prima del  96 bastavano una serie di sottoscrizioni, semplici o doppie, che  il consumatore perdeva ogni possibilità  di poter far valere i propri diritti .  Intervenuti gli artt. 1469 bis  e segg. c.c. in attuazione della direttiva n.93/13/CEE, inseriti subito dopo i contratti aleatori e che rappresentano un fondamentale punto  nei contratti tra professionisti e consumatori, la situazione sta lentamente modificandosi.
A questo punto tratteggiare tutto il capo XIV BIS  sarebbe troppo dispersivo. Ci concentreremo,quindi, brevemente solo su parte  dell’art 1469 bis c.c. applicabile alle clausole vessatorie nel  contratto concluso tra il consumatore ed il professionista .
Per CONSUMATORE, secondo la legge , deve intendersi solo la persona  fisica, con esclusione delle persone giuridiche, la cui caratteristica principale sia la estraneità degli scopi perseguiti con il contratto all’attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta. Recenti sentenze hanno addirittura escluso la possibilità di qualificare come consumatore anche gli artigiani, con la conferma del fatto che consumatore è solo la persona fisica. Di contrasto il professionista è colui che svolge una professione intellettuale oppure attività di impresa.
E veniamo alle clausole vessatorie.
Sono vessatorie quelle che “malgrado la buona fede determinano un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”.Per stabilire cosa debba intendersi per clausola vessatoria, l’art 1469 bis I° co va messo in relazione con le norme contenute nel 1° e 2° comma dell’art 1469 ter, che forniscono elementi da valutare. Ed infatti il 1° co dell’art 1469 ter sancisce: “la vessatorietà di una clausola è valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato da cui dipende”. Il 2° comma dispone che “la valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell’oggetto del contratto, né all’adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purchè tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile”.
Quest’ultima disposizione pone l’accento sulla rilevanza dello squilibrio normativo consistente nel rapporto tra  i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto, per cui la relativa indagine deve essere diretta a valutare qual è l’impatto della singola regola sull’equilibrio dell’intero regolamento contrattuale. Infatti il Tribunale di Roma ha specificato che non qualunque squilibrio dia luogo alla vessatorietà ma solo quello significativo che va valutato in concreto.
La Buona fede
Il codice recita “malgrado la buona fede” . Tale espressione  dà rilevanza al contrasto con la buona fede intesa in senso oggettivo, e cioè del contrasto con le regole della  correttezza,rispetto alla eventuale buona fede soggettiva del professionista.
Foro competente
Importante da esaminare è il 3° comma il quale dispone che :”Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto o per effetto di….19) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diverse da quelle di residenza o domicilio elettivo del consumatore”.
Si evidenzia subito la differenza con quanto disposto dal D. lgs n.50/92 , che ha imperativamente disciplinato la competenza territoriale individuando un foro inderogabile “comodo” per il consumatore. Mentre con la l. 52/96 non ha escluso del tutto le clausole derogative della competenza, ma ha indicato come potenzialmente vessatoria ogni clausola che preveda un foro diverso da quello coincidente con la residenza o il domicilio elettivo del consumatore. Non , dunque, una disciplina in positivo della competenza bensì una disciplina in negativo , volta a far si che il potere dispositivo delle parti in materia  scaturisca non “dagli abusi di potere del venditore o del prestatario” bensì da una trattativa individuale ( art 1469 ter 4° co c.c.).
In sintesi per l’art 1469 bis c.c. ciò che rileva è esclusivamente la qualità delle parti ( Professionista e consumatore come sopra definiti) e l’oggetto del contratto ( cessione di beni o prestazione di servizi) laddove l’unilaterale predisposizione rileva come ulteriore elemento utile per apprezzare la vessatorietà della clausola, fermo restando che essa non esonera il predisponente dall’onere della prova della intervenuta trattativa individuale. Pertanto l’art 1469 bis disciplina integralmente ogni ipotesi di contratto di cessione di beni o di prestazione di servizi intervenuto tra un consumatore ed un professionista,e l’area di sopravvivenza dell’art 1341 c.c. è costituita da contratti aventi oggetto diverso oppure conclusi da soggetti diversi da quelli di cui all’art 1469 bis c.c.
Sulle deroghe per i contratti finanziari.
Gli ultimi quattro commi dell’art 1469 bis dispongono delle deroghe al regime delle clausole vessatorie, tali deroghe riguardano i contratti aventi “ad oggetto la prestazione  di servizi finanziari  nonché i contratti aventi ad oggetto valori mobiliari,strumenti finanziari ed altri prodotti o servizi il cui prezzo è collegato alle fluttuazioni di un corso e di un indice di borsa o di un tasso di mercato finanziario non controllato dal professionista, nonché la compravendita di valuta estera, di assegni di viaggio o di vaglia postali internazionali emessi in valuta estera”.
Se consideriamo quello che è avvenuto con i bond argentini, le obbligazioni Cirio ed il My way, che ha coinvolto migliaia di consumatori, sarebbe il caso di rivedere queste regole e ciò nell’ottica di concretamente tutelare i consumatori. 

 

Fonte: http://www.ciseonweb.it/download/Intervento%20dell'%3Cb%3EAvvocato%20Giuseppe%20Ursini%3C/b%3E.doc?chk=qcs3jii5ik&DWN=1039

Sito web da visitare: http://www.ciseonweb.it

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