Contratti licenza uso software

Contratti licenza uso software

 

 

 

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Contratti licenza uso software

CONTRATTo “Licenza d’uso”, “Licenza d’uso e manutenzione ordinaria” e “Licenza d'uso in modalità ASP” DI  PROGRAMMA PER ELABORATORE :

 

N. Contratto……………….                                                                Data…………………………
………………………………………………………………………………………………………
“PARTI DEL CONTRATTO”
Il presente contratto di “Licenza d’uso”, “Licenza d’uso e manutenzione ordinaria”e“Licenza d'uso in modalità ASP” di PROGRAMMA PER ELABORATORE (di seguito software) è concluso  tra

1. X, con residenza / sede in ….., Via…. , iscritta presso la Camera di Commercio di ………., al n. ….. del registro delle imprese, p.i./C.F. n. ………. in persona del legale rappresentante p.t. Sig. ………, telefono …………, fax …………,  e-mail…………….. ., in persona del legale rappresentante p.t., Sig. -….. di seguito denominato Licenziante;

2. Y, con residenza / sede in ….., Via…. , iscritta presso la Camera di Commercio di ………., al n. ….. del registro delle imprese, p.i./C.F. n. ………. in persona del legale rappresentante p.t. Sig. ………, telefono …………, fax …………,  e-mail…………….. ., di seguito denominato Licenziatario;

 

0.0: “PREMESSE”
Tipo clausola: Facoltativa;

Vessatoria: no;

Ambito di Applicazione:  “Licenza d’uso”, Licenza d’uso e manutenzione ordinaria” e “Licenza d'uso in Modalità ASP”.

Consigli: nell’ambito del presente contratto le premesse sono fortemente consigliate, per descrivere la natura e lo scopo dell’accordo. Si intende, infatti, indicare le clausole principali relative ai contratti di Licenza d’uso, Licenza d’uso e manutenzione e Licenza d'uso in modalità ASP. Nelle premesse è corretto indicare tutte le esigenze delle parti che hanno portato alla conclusione del contratto.

Clausole tipo:
0.0 Premesso che
- Il presente contratto intende descrivere tutti i servizi di “Licenza d’uso”, ”Licenza d’uso e Manutenzione” e “Licenza d'uso” in modalità ASP” che il licenziante è in grado di fornire al licenziatario.
- Il licenziatario, sulla base delle proprie esigenze, prende visione e sottoscrive il presente contratto e l’ordine relativo ai servizi di fornitura meglio specificati nell’Allegato A, che intende ottenere  dal licenziante a cui lo stesso licenziante è in grado di provvedere con il proprio prodotto software.
- è possibile anche descrivere ulteriori specifiche esigenze.
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

1.0: “CLAUSOLA RELATIVA ALLA RILEVANZA CONTRATTUALE Di PREMESSE E ALLEGATI”
Tipo Clausola: Facoltativa;

Vessatoria: no

Ambito di Applicazione:  “Licenza d’uso”, Licenza d’uso e manutenzione ordinaria” e “Licenza d'uso in modalità ASP”.

Consigli: Questa è una clausola eventuale che, in ogni caso, è consigliabile inserire nei contratti, in quanto, in assenza di una espressa specificazione, in fase di contenzioso, gli allegati potrebbero non essere ritenuti una prova valida. E’ opportuno, però, precisare che, nel caso in cui dovesse insorgere una controversia tra le parti con conseguente difficoltà nell’interpretazione della volontà delle stesse, il contenuto del contratto sarà comunque sempre prevalente rispetto a quanto indicato in  allegati e premesse eventuali.

Clausole tipo:

1.0: Art. 1. - Efficacia delle premesse  e degli allegati
Le premesse e gli allegati, formano, a tutti  gli effetti, parte integrante e sostanziale del presente  contratto. In caso di loro contrasto con il contratto prevarrà sempre quanto previsto da quest'ultimo.

 

2.0 “ DEFINIZIONI”
Tipo Clausola: Facoltativa;

Vessatoria: no

Ambito di Applicazione:  “Licenza d’uso”, Licenza d’uso e manutenzione ordinaria” e “Licenza d'uso in modalità ASP”.

Consigli: è sempre consigliabile inserire un glossario che riporti alcune delle definizioni dei termini che saranno oggetto del contratto, la cui spiegazione si ritenga essere necessaria al fine di consentire un’interpretazione univoca e chiara delle volontà manifestate dalle parti con la terminologia utilizzata.
Le definizioni di seguito inserite sono le più importanti rispetto ai contratti in essere. Le parti potranno inserire le ulteriori definizioni che di volta in volta si rendono necessarie per le loro specifiche esigenze .
Nel caso in cui si decida di non inserire tale clausola ci si potrà riportare alle interpretazioni costantemente utilizzate nella letteratura giuridica e/o informatica.

Clausole tipo:

  • Art. 2 – Definizioni

Ai fini del presente contratto, i termini sotto riportati hanno il seguente significato:

  • Allegato: ogni documento allegato al presente contratto per integrarlo o modificarlo.
  • Allegato A: è composto da un ordine di fornitura del prodotto (“Licenza d’uso”, “Licenza d’uso e manutenzione ordinaria” o “Licenza d'uso in modalità ASP”) che si intende sottoscrivere, in cui vengono descritti gli specifici servizi di cui al presente contratto e i relativi costi.
  • Allegato B: specifiche tecniche intese quali informazioni e precisazioni sui prodotti software forniti sul sistema di architettura e sul modello sistemico della soluzione;
  • Codice sorgente: il codice sorgente è il testo di un programma scritto in un linguaggio di programmazione. Il codice sorgente deve essere opportunamente elaborato per divenire un programma eseguibile; tale elaborazione è necessaria per giungere all’esecuzione del programma.
  • Hardware: il complesso delle apparecchiature tecniche, meccaniche, elettriche ed elettroniche di un sistema di elaboratore dati ( personal computer)  sul quale viene installato il software e attraverso il quale il Software è utilizzato;
  • Manutenzione: servizi di manutenzione e aggiornamento delle apparecchiature software più dettagliatamente indicati nelle clausole del presente contratto e delle condizioni specifiche di cui all’allegato A relativo a Licenza e manutenzione;
  • Modalità ASP (Application service provider): l'Application service provider (ASP) è un modello architetturale per l'erogazione di servizi informatici che prevede la possibilità che il software rimanga installato su una piattaforma informatica di pertinenza del licenziante che provvede a tutte le operazioni necessarie al suo funzionamento a favore del licenziatario. In tal caso il modello architetturale prevede che la tecnologia di elaborazione e applicazione, hardware e software, venga gestita centralmente presso un service provider;
  • Servizi di assistenza: attività, in qualsiasi forma, prestata dal Licenziante per coadiuvare il Licenziatario nello svolgimento di compiti realizzativi del prodotto fornito;
  • Software: insieme organizzato e strutturato di istruzioni in qualsiasi forma o su qualunque supporto capace, direttamente o indirettamente, di far eseguire o far ottenere un risultato particolare per mezzo di  un sistema di elaborazione elettronica dell’informazione;
  • Supporto di memorizzazione: i supporti, fissi o mobili, sui quali risiede il Programma;
  • Responsabile del progetto: la persona che avrà l’autorità di rappresentare rispettivamente il licenziatario in tutte le materie attinenti all’esecuzione dei prodotti forniti;
  • Unità associate: l'unità video, workstation, personal computer, stampanti, periferiche, supporti interni;
  • Uso: l’elaborazione e l’utilizzo del programma per elaboratore.

 

 

 

3.0 “OGGETTO DEL CONTRATTO”
Tipo Clausola: Obbligatoria;

Vessatoria: no 

Ambito di Applicazione:  “Licenza d’uso”, Licenza d’uso e manutenzione ordinaria” e “Licenza d'uso in modalità ASP”.

Consigli: nei contratti di Licenza d’uso, l’oggetto si individua ovviamente nella concessione del diritto d’utilizzo del programma software che deve essere determinata nel dettaglio. Ma attenzione, in questa tipologia di contratti, la titolarità dei diritti di sfruttamento resta in capo al licenziante, ciò che viene trasferito al licenziatario  è il godimento, la possibilità d’uso del software.
 Solitamente ai contratti di Licenza d’uso di software si unisce un allegato nel quale vengono specificati nel dettaglio:

  • il funzionamento del software,
  •  i programmi di cui si compone,
  •  il manuale d’uso,
  • le macchine specifiche su cui è eventualmente consentito l’utilizzo dell’applicativo,
  • tutto quanto si ritiene necessario a chiarire meglio gli obiettivi del contratto.

Occorre in questa parte, indicare, nello specifico, cosa si intende per Licenza d’uso.
Per quanto concerne la manutenzione è possibile prevedere interventi di aggiornamento a richiesta da fornire con intervento di operatori, on line attraverso il download di nuovi set up e/o assistenza telefonica.
E’ possibile prevedere l’intervento tramite invio di un modulo richiesta (il cui facsimile viene realizzato dalla software house) a mezzo fax o e-mail.
La Licenza potrà essere esclusiva o non esclusiva (a seconda che il licenziante voglia mantenere o meno il diritto di concedere in uso anche ad altri il software). Potrà, poi, essere trasferibile o non trasferibile a seconda che il licenziatario possa o meno trasferire (anche a titolo oneroso) ad altri il suo diritto d'uso sul software.
Oltre all'uso potranno, poi, essere trasferiti anche altri diritti sul software come il diritto di distribuzione, di traduzione, di modifica, di rielaborazione, etc..

Clausole tipo:
3.0: Art. 3- Oggetto
Licenza d’uso
Con il presente Contratto il licenziante concede al licenziatario una Licenza d’uso, non esclusiva/esclusiva (specificare) e trasferibile/non trasferibile (specificare), del software del quale è legittimo titolare, in forma oggetto, per erogazione dei servizi specificati nell’ allegato A  di cui al presente contratto.
La Licenza d’uso autorizza il Licenziatario a svolgere le attività seguenti:

  • utilizzare e visualizzare il Software soltanto nei modi previsti dalla documentazione fornita con il Software stesso solo per usi commerciali interni.
  • (eventuali altre modalità specifiche d'utilizzo consentite)
  • eventuali altri diritti sul software trasferiti.

3.1: Art. 3- Oggetto
3.1.a. Manutenzione
Oltre alla Licenza d’uso il Licenziante mette a disposizione del Licenziatario il servizio di manutenzione e assistenza che prevede:
1.  gli aggiornamenti di legge, sul solo software licenziato;
2.  eventuali nuovi rilasci del software oggetto del presente Contratto che il Licenziante realizzerà nel tempo incrementando e migliorando il software concesso in Licenza d’uso con il presente contratto;
3.  sistemazione di eventuali errori sul software concesso in Licenza d’uso mediante il presente contratto rilevati dal Licenziatario e riconosciuti tali (a insindacabile giudizio del Licenziante).
In caso di richiesta di servizi non elencati il Licenziante si riserva di fornire i relativi servizi previa sottoscrizione di apposito ordine da parte del Licenziatario.

3.1.b. Modalità di Esplicazione del Servizio di Manutenzione
Il Servizio di manutenzione di cui al presente Contratto si esplicherà nel seguente modo:
1.  La realizzazione del servizio di manutenzione sarà effettuata esclusivamente presso gli uffici del Licenziatario.
(Qualora la modalità di intervento prevista per lo svolgimento della manutenzione sarà in modalità ASP, non dovrà essere inserito questo punto, ma occorrerà specificare che il servizio si svilupperà in modalità ASP).
2.  Per la sistemazione di errori che eventualmente fossero contenuti nel software, il Licenziatario si obbliga a comunicare, nei modi previsti dall’art.13 del presente contratto, al Licenziante l'opportuna documentazione del malfunzionamento riscontrato. Il Licenziante riconosciuto, (a suo insindacabile giudizio), l’effettivo errore, si obbliga ad esplicare il servizio di manutenzione rilasciando informazioni per la correzione del difetto, o rilasciando una temporanea procedura di esclusione, oppure rilasciando una versione corretta del software.
3.  Il Licenziante metterà a disposizione del Licenziatario eventuali nuove versioni del software medesimo in seguito a variazioni di norme di legge che inducano cambiamenti nell’ambito delle elaborazioni operate sul software.
4.  Le implementazioni e migliorie vengono effettuate e inserite sul software (a discrezione ed insindacabile giudizio del Licenziante).
5.  Gli aggiornamenti saranno effettuati a scadenze determinate a insindacabile giudizio del Licenziante, secondo le modalità indicate nell’Allegato B.
6. Il Licenziante garantisce che i Servizi saranno eseguiti da personale dotato di adeguata preparazione professionale. I Servizi saranno forniti al Licenziatario (durante il normale orario di lavoro osservato dal personale del Licenziante, il quale - per la prestazione dei Servizi stessi - sarà libero di avvalersi anche di tecnici estranei alla propria organizzazione).
7. Il servizio di manutenzione di cui al presente contratto non comprende la correzione di malfunzionamenti dovuti all'utilizzo improprio del software da parte del Licenziatario o del suo personale.

 

 

Clausola tipo
Clausola da inserire in sostituzione della precedente in caso di contratto di Licenza d’uso e/o Licenza e manutenzione in modalità ASP.

3.2: Art. 3 – Oggetto per modalità ASP
3.2.a. Licenza d’uso
Con il presente Contratto il licenziante concede al licenziatario una Licenza d’uso, non esclusiva/esclusiva (specificare) e non trasferibile, del software del quale è legittimo titolare, in forma oggetto, da utilizzarsi in connettività remota, via internet, per erogazione dei servizi di cui al presente accordo.
La Licenza d’uso autorizza il Licenziatario a svolgere le attività (ne vengono elencate alcune di seguito a titolo esemplificativo e possono essere integrati con le attività di cui all’articolo precedente, art. 3 Oggetto e condizioni generali) seguenti:

  •  utilizzare il Programma per il numero degli Utenti Registrati indicati negli Allegati A e B;
  •  utilizzare il Programma nei moduli indicati nell’Allegato A;

c)  ……
Il Licenziante consente di utilizzare il software esclusivamente per la durata dei servizi sottoscritti nell’Allegato A e garantisce l’aggiornamento del software e dell'infrastruttura tecnica, del servizio di connettività, di back up.

3.2.b. Manutenzione
Oltre alla Licenza d’uso il Licenziante mette a disposizione del Licenziatario il servizio di manutenzione e assistenza che prevede:
1.  gli aggiornamenti di legge, sul solo software licenziato;
2.  eventuali nuovi rilasci del software oggetto del presente Contratto che il Licenziante realizzerà nel tempo incrementando e migliorando il software concesso in Licenza d’uso con il presente contratto;
3.  sistemazione di eventuali errori sul software concesso in Licenza d’uso mediante il presente contratto rilevati dal Licenziatario e riconosciuti tali (a insindacabile giudizio del Licenziante).
In caso di richiesta di servizi non elencati il Licenziante si riserva di fornire i relativi servizi previa sottoscrizione di apposito preventivo da parte del Licenziatario.

3.2.c. Modalità di Esplicazione del Servizio di Manutenzione
Il Servizio di manutenzione di cui al presente Contratto si esplicherà nel seguente modo:
1.  la realizzazione del servizio di manutenzione sarà effettuatain modalità ASP.
2.  Per la sistemazione di errori che eventualmente fossero contenuti nel software, il Licenziatario si obbliga a comunicare, nei modi previsti dall’art.13 del presente contratto, al Licenziante l'opportuna documentazione del malfunzionamento riscontrato. Il Licenziante riconosciuto, (a suo insindacabile giudizio), l’effettivo errore, si obbliga ad esplicare il servizio di manutenzione rilasciando informazioni per la correzione del difetto, o rilasciando una temporanea procedura di esclusione, oppure rilasciando una versione corretta del software.
3.  Il Licenziante metterà a disposizione del Licenziatario eventuali nuove versioni del software medesimo in seguito a variazioni di norme di legge che inducano cambiamenti nell’ambito delle elaborazioni operate sul software.
4.  Le implementazioni e migliorie vengono effettuate e inserite sul software a discrezione ed insindacabile giudizio del Licenziante.
5.  Gli aggiornamenti saranno effettuati a scadenze determinate (a insindacabile giudizio del Licenziante), secondo le modalità indicate nell’Allegato A.
6. Qualora sia previsto e specificato negli allegati A e B, i servizi di cui al presente articolo saranno eseguiti da personale dotato di adeguata preparazione professionale. I Servizi saranno forniti al Licenziatario (durante il normale orario di lavoro osservato dal personale del Licenziante, il quale - per la prestazione dei Servizi stessi - sarà libero di avvalersi anche di tecnici estranei alla propria organizzazione). (Clausola da inserirsi soltanto nel caso in cui sia previsto un intervento fisico degli operatori anche nel caso di esplicazione del servizio in modalità ASP).
7. Il servizio di manutenzione di cui al presente contratto non comprende la correzione di malfunzionamenti dovuti a: utilizzo improprio del software da parte del Licenziatario o del suo personale.

 

4.0: “TITOLARITA’ DEI DIRITTI DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE DEL SOFTWARE”

Tipo Clausola: Facoltativa;

Vessatoria: no

Ambito di Applicazione: Licenza d’uso”, Licenza d’uso e manutenzione ordinaria” e “Licenza d'uso in modalità ASP”.

Consigli: in tali clausole, utilizzabili allo stesso modo nei contratti di “Licenza d’uso e manutenzione” sia in modalità ordinaria che in modalità ASP, vengono in genere riservati tutti i diritti sul software al licenziante. E’ consigliabile specificare che la Licenza d’uso non implica la vendita del software originale, né di qualsiasi eventuale copia successiva.

Clausole tipo:
Art. 4.0 - Proprietà del Software
Il Licenziante detiene la titolarità del software originale e di tutte le copie indipendentemente dal supporto utilizzato o dalla forma.
Il software è stato:

  • registrato in Italia presso la SIAE in data; oppure
  • depositato nel codice sorgente presso il notaio.

(Non è obbligatorio inserire questo inciso relativo alla registrazione del software, ma qualora lo si ritenesse utile per tutelare maggiormente la proprietà intellettuale del software, è  opportuno farne espressa menzione).

      Tutti i marchi registrati e non, come ogni e qualsiasi segno distintivo o denominazione apposti sul programma e sulla relativa documentazione, restano di proprietà del licenziante, senza che dalla stipulazione del presente contratto derivi al licenziatario alcun diritto sui medesimi. Il licenziatario si impegna a non distruggere, alterare o spostare tali marchi, segni distintivi e denominazioni e si impegna a riprodurli sulle (eventuali) copie di back up.

 

4.1- Codici Sorgente
La Licenza d’uso non concede alcun diritto sul codice sorgente originale. Tutte le tecniche, gli algoritmi e i procedimenti contenuti nel software e nella relativa documentazione sono informazioni protette dal diritto d’autore e sono di proprietà del Licenziante, pertanto, non possono essere usati in alcun modo dal Licenziatario per scopi diversi da quelli indicati nel presente contratto e negli allegati A e B.

 

5.0: DURATA DEL CONTRATTO

Tipo Clausola: Obbligatoria

Vessatoria: no

Ambito di Applicazione: “Licenza d’uso”, Licenza d’uso e manutenzione ordinaria” e “Licenza d'uso in modalità ASP”.

Consigli: la durata della Licenza d’uso del programma può essere a tempo determinato o indeterminato.  Se  si opta per la Licenza d’uso  a tempo determinato, si può stabilire che una volta scaduto il relativo termine, essa si intenda rinnovata per lo stesso periodo di tempo, salvo la facoltà di disdetta che potrà essere esercitata dalle parti mediante l’invio di lettera raccomandata con un preavviso di un numero n. di giorni.
Questa clausola è utilizzabile nei contratti di Licenza d’uso e manutenzione sia in modalità ordinaria che in modalità ASP.

 

Clausole tipo:

Art. 5 - Durata e Decorrenza                                 
Il contratto di Licenza d’uso e/o Licenza d’uso e manutenzione decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso. (La durata della Licenza d’uso può essere a tempo determinato/indeterminato. Specificare).
(Per i contratti in modalità ASP è ipotizzabile anche una durata del contratto commisurata al numero di accessi al software/numero di utilizzi del software).

5.1. In caso di Licenza d’uso e/o Licenza d’uso e Manutenzione a tempo indeterminato inserire la seguente clausola:
“le parti potranno esercitare la facoltà di recesso mediante l’invio di lettera raccomandata con un preavviso di un  numero ……… di giorni lavorativi”.

5.2. In caso di  Licenza d’uso e/o Licenza d’uso e Manutenzione a tempo determinato inserire anche la seguente clausola:
“il presente contratto resterà in vigore tra le parti per ……….. anni.
Alla scadenza il contratto si intenderà tacitamente rinnovato di ulteriori ………… anni, salvo disdetta da comunicarsi da una parte all’altra a mezzo di lettera raccomandata a/r almeno ….. giorni prima della scadenza del contratto.

5.3 In caso di Licenza d'uso solo in modalità ASP è possibile prevedere  modalità di durata collegate all'effettivo utilizzo del software.
Il presente contratto resterà in vigore fino all'esaurimento degli accessi preventivamente acquistati. E' possibile acquistare nuovi accessi e il loro acquisto proroga la durata del contratto fino al loro esaurimento. Un'apposita sezione del software, consultabile da remoto, darà sempre evidenza degli accessi residui.

6.0: RESPONSABILITA’ DELLE PARTI

Tipo Clausola: Obbligatoria;

Vessatoria: si

Ambito di Applicazione: “Licenza d’uso”, Licenza d’uso e manutenzione ordinaria” e “Licenza d'uso in modalità ASP”.

Consigli: si tratta di una clausola vessatoria, che dovrà essere richiamata al termine della scrittura contrattuale e sottoscritta in maniera specifica dalle parti.

 

Clausole tipo:

Art. 6-  Obblighi e Responsabilità
Il Licenziante si obbliga a concedere in Licenza d'uso un software pienamente corrispondente alle richieste fornite dal Licenziatario, come descritte negli Allegati A e B.

Il Licenziante si obbliga alla correzione e alla eliminazione dei vizi e delle difformità, anche sopravvenuti, riscontrati e denunciati dal Committente entro un anno dal verificarsi dei medesimi, senza gravare il Licenziatario di ulteriori spese.

A tal fine, il Licenziante si obbliga ad intervenire, sia da remoto che da locale, per la pronta risoluzione del problema entro e non oltre 5 giorni lavorativi decorrenti dalla richiesta di intervento inoltrata dal Licenziatario anche a mezzo fax o posta elettronica.

Il Licenziatario si obbliga per sé e per i propri dipendenti, consulenti e mandatari, che abbiano accesso al software, a prendere ogni misura idonea e necessaria per garantire il regime di riservatezza del software e della documentazione relativa e si impegna a non consentire a terzi l’utilizzo anche occasionale, l’estrazione di copie anche parziali, nonché la consultazione.

 

6.0.1: Clausola tipo
Clausola facoltativa da inserire in aggiunta alla precedente in contratti di manutenzione che prevedono l’intervento fisico del personale per l’installazione degli aggiornamenti.

Il Licenziante si obbliga a mettere a disposizione del licenziatario, oltre al software in Licenza d’uso, le nuove versioni del software, le modifiche, gli aggiornamenti, i miglioramenti e i relativi interventi di supporto tecnico all’installazione e la risoluzione di problematiche tecniche che verranno meglio specificate nell’Allegato B.

Il Licenziante non è responsabile di alcun danno causato a cose o persone per il funzionamento difettoso delle apparecchiature o dei software installati, non imputabili al suo intervento e in caso di manutenzione effettuata da terzi non autorizzati. Esso risponde dei danni causati o subiti dal proprio personale tecnico durante le operazioni di manutenzione o di assistenza presso il Licenziatario.

Nel caso di interruzioni di esercizio del sistema o della singola apparecchiatura, successive all’intervento di manutenzione, il Licenziante, salvo dolo o colpa grave, non risponde di eventuali perdite del Licenziatario o di terzi, tra cui si citano, a mero titolo esemplificativo, lucro cessante, spese per ripristino di attività, responsabilità civile verso terzi, perdita di affari.

Il Licenziatario si impegna a richiedere l’intervento di manutenzione ordinaria e di assistenza con un preavviso di n…… giorni lavorativi, da inoltrare a mezzo richiesta inviata via e-mail al Licenziante, il quale si impegna ad intervenire nel più breve tempo, evitando che il ritardo nel suo intervento possa oltremodo turbare l’attività lavorativa del Licenziatario.

Clausola tipo:
Clausola facoltativa da utilizzare, in aggiunta all’art. 6, nello specifico per contratti  di Licenza d’uso e manutenzione in modalità ASP.

Art. 6.1 Obblighi e Responsabilità
Il Licenziatario si impegna a verificare che le strutture informatiche hardware e software necessarie alla connessione per l’utilizzo del software rispondano ai requisiti minimi indicati dal licenziante e specificati nell’Allegato B.

Il Licenziatario è ritenuto responsabile della gestione di tutto quanto viene posto a suo carico in relazione a:

  • disporre di Personal Computer in rete o scollegati tra loro per il collegamento ai servizi messi a disposizione;
  • disporre della linea di comunicazione necessaria al collegamento adeguato con il server del Licenziante;
  • gestire i relativi contratti e sostenere i costi con un Internet Provider dei servizi di connettività e di accesso ad internet;
  • usufruire dei corsi di addestramento, messi a disposizione dal Licenziante, regolati con separati contratti e non, per permettere alle persone un utilizzo funzionale dei servizi;
  • il caricamento dei dati propri, codifiche e parametrizzazione dei programmi, per utilizzo secondo le sue specifiche esigenze.

Il Licenziatario si impegna a richiedere l’intervento di manutenzione ordinaria e di assistenza con un preavviso di n…… giorni, da inoltrare a mezzo richiesta inviata via e-mail al Licenziante, il quale si impegna ad intervenire nel più breve tempo, evitando che il ritardo nel suo intervento possa oltremodo turbare l’attività lavorativa del Licenziatario.

6.1.1: Clausola tipo
Clausola facoltativa da inserire in aggiunta alla precedente in contratti di manutenzione in ASP che prevedono anche l’intervento fisico del personale per l’installazione degli aggiornamenti.

Il Licenziante si obbliga a mettere a disposizione del licenziatario, oltre al software in Licenza d’uso, le nuove versioni del software, le modifiche, gli aggiornamenti, i miglioramenti e i relativi interventi di supporto tecnico all’installazione e la risoluzione di problematiche tecniche che verranno meglio specificate nell’Allegato B.

Il Licenziante non è responsabile di alcun danno causato a cose o persone per il funzionamento difettoso delle apparecchiature o dei software installati, non imputabili al suo intervento, in caso di manutenzione effettuata da terzi non autorizzati. Esso risponde dei danni causati o subiti dal proprio personale tecnico durante le operazioni di manutenzione o di assistenza presso il Licenziatario.

Nel caso di interruzioni di esercizio del sistema o della singola apparecchiatura, successive all’intervento di manutenzione, il Licenziante, salvo dolo o colpa grave, non risponde di eventuali perdite del Licenziatario o di terzi, tra cui si citano, a mero titolo esemplificativo, lucro cessante, spese per ripristino di attività, responsabilità civile verso terzi, perdita di affari.
7.0: “PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO”:

Tipo Clausola: facoltativa;

Vessatoria: no

Ambito di Applicazione: “Licenza d’uso”,Licenza d’uso e manutenzione ordinaria” e “Licenza d'uso in modalità ASP”.

Consigli: il perfezionamento del contratto può avvenire con modalità tradizionali (software licenziato mediante acquisto del supporto fisico attraverso l’installazione fisica del software) o in modalità digitale. E’ importante specificare come si intende perfezionare il contratto, poiché in base alla scelta potranno determinarsi anche le modalità di pagamento.

Occorre specificare che le modalità di accettazione possono cambiare a seconda che si tratti di:

 7.a. Software licenziato mediante acquisto del supporto fisico: corrispettivo da corrispondere alla conclusione del contratto (generalmente al momento dell’acquisto del supporto), ma può essere stabilito che esso venga versato entro un numero ____ di giorni  dalla conclusione del contratto.

7.b  Installazione fisica del software: nei casi in cui il Software venga installato fisicamente sull’elaboratore del licenziatario, il contratto si intenderà perfezionato nel momento in cui verrà completata l’installazione; pertanto l’obbligo di corrispondere il quantum decorre immediatamente non appena terminata l’operazione e si adempie attraverso le modalità di pagamento previste dal contratto.

7.c. Download del software: in tali casi il contratto si perfeziona on line, nel momento in cui, a seguito dell'accettazione delle condizioni generali (ovvero cliccando sul pulsante accetto) dopo aver inserito i propri dati personali, viene completato con successo il download del software.

7.d. Attivazione della Funzionalità nel caso della Modalità ASP:il perfezionamento di un contratto concluso in modalità digitale si verifica:
- d1) Nelle e-mail di scambio di proposta e accettazione il contratto deve ritenersi concluso nel momento in cui l’accettazione giungerà all’indirizzo e. mail del proponente, poiché, sono da ricondursi ai contratti conclusi tra persone distanti per cui si applica l’art. 1335 cc.(si parla cioè di presunzione di conoscenza, ovvero, è il destinatario a dover provare di essere stato nell’impossibilità di aver avuto notizia dell’accettazione). Si consiglia in ogni caso l’utilizzo della posta elettronica certificata e della firma digitale;
- d2) nel caso di contratti conclusi mediante POINT&CLICK- digitando il tastino ACCETTO e simili:  il contratto si considera perfezionato attraverso la semplice digitazione del tasto negoziale virtuale (in quanto idonea ad esprimere il consenso) ed esplica i suoi effetti nel momento stesso in cui si digita il pulsante di accettazione.

 

Clausola tipo
Art. 7.1 Clausola di accettazione
(Clausola da inserire in caso di software licenziato mediante acquisto del supporto fisico).
Il Licenziatario accetta il contratto al momento dell’acquisto. Trascorsi...... giorni dalla data di acquisto del programma di Licenza software senza che siano pervenute da parte  del Licenziatario delle lamentele, il programma si intenderà accettato.

Art. 7.2 Clausola di accettazione
(Clausola da inserire in caso di software licenziato mediante installazione fisica del software).
Il licenziatario metterà a disposizione del Licenziante gli strumenti tecnologici a cui è destinato il programma, per consentirne l’installazione. Esaurita la fase di installazione il programma di Licenza software si intenderà, accettato. Trascorsi trenta giorni dalla data di installazione del programma su Licenza senza che siano pervenute da parte del Licenziatario delle lamentele, il programma si intenderà accettato, ritenendosi il periodo di tempo sopra indicato adeguato per verificare l’idoneità del programma stesso da parte del licenziante

Art. 7.3Clausola di  Accettazione
(Clausola tipo contratto concluso mediante download del software).
Il presente contratto si intende perfezionato quando il modulo contrattuale e gli allegati saranno opportunamente scaricati in modalità telematica.  La digitazione del tasto negoziale virtuale esprime il consenso del Licenziatario. Il contratto si considera così perfezionato ed esplicherà i suoi effetti sin dal momento stesso in cui il Licenziatario preme il pulsante digitale di accettazione (e si intende perfezionato con il download successivo al pagamento).

Clausole da inserire nei contratti di Licenza d'uso in modalità ASP

Art. 7.4Clausola di  Accettazione
(Clausola tipo contratto concluso mediante posta elettronica).
Il presente contratto si intende perfezionato quando il modulo contrattuale e gli allegati giungeranno presso la casella di posta elettronica (certificata) del licenziante, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 1335 c.c.

Art. 7.5Clausola di  Accettazione
(Clausola tipo contratto concluso mediante tasto negoziale virtuale).
Il presente contratto prevede che il modulo contrattuale e gli allegati siano opportunamente compilati in modalità telematica e inoltrati tramite le medesime reti di connessione. La digitazione del tasto negoziale virtuale esprime il consenso del Licenziatario. Il contratto si considera così perfezionato ed esplicherà i suoi effetti sin dal momento stesso in cui il Licenziatario abbia premuto il pulsante digitale di accettazione.

 

 

 

8.0: “CONDIZIONI ECONOMICHE E CORRISPETTIVI”:

Tipo Clausola: Obbligatoria.

Vessatoria: no

Ambito di Applicazione: “Licenza d’uso”,Licenza d’uso e manutenzione ordinaria” e “Licenza d'uso in modalità ASP”.

Consigli: il pagamento avviene generalmente mediante il versamento di un corrispettivo fisso da versarsi in modalità unica o periodica, da corrispondere alla conclusione (accettazione) del contratto o entro un n ……. di giorni lavorativi stabilito. Occorre disciplinare la tempistica e le modalità di erogazione e pagamento, specificando nel dettaglio le  coordinate bancarie, la tempistica del versamento e tutti gli altri riferimenti utili, il modo in cui verrà calcolato il corrispettivo e l’aggiornamento annuale.

Clausole tipo:
Art. 8 Condizioni economiche e corrispettivi

Per la concessione dei diritti di Licenza d’uso di cui al presente accordo ed eventualmente per l’esercizio dei servizi di manutenzione, il Licenziatario si impegna a versare il corrispettivo pattuito nei termini di cui all’Allegato A.

I costi di Licenza del software e di attivazione e di utilizzo degli ulteriori Servizi oggetto del Contratto, sono dettagliati nella relativa scheda ordine di cui all’allegato A.
Ogni Scheda e i relativi servizi sono codificati in modo univoco e tale codifica viene riportata nei rendiconti di elaborazione e nelle successive fatture.

Gli importi dovuti dal Licenziatario saranno fatturati dal Licenziante.

In tutti i casi di interventi diretti effettuati presso il Licenziatario, verranno addebitati al Licenziatario medesimo le spese di viaggio e di soggiorno sostenute – e debitamente documentate - dai tecnici del licenziante per effettuare l'intervento in questione.

Tutti gli importi e i prezzi indicati nel Contratto o negli allegati si intendono al netto di IVA.

In caso di ritardo nei pagamenti rispetto alle concordate scadenze saranno dovuti - senza necessità di messa in mora – in base al D.L. 231/02 entrato in vigore il 07/11/2002 interessi di mora pari al saggio di sconto maggiorato del ….% , a valere dalla data di pagamento indicata in fattura all’avvenuto pagamento, salvi i maggiori danni.

 

 

9.0: “CONDIZIONI RELATIVE ALLA RISERVATEZZA DELLE  INFORMAZIONI”

Tipo Clausola: Obbligatoria;

Vessatoria: no.

Ambito di Applicazione: “Licenza d’uso”Licenza d’uso e manutenzione ordinaria” e  “Licenza d'uso in modalità ASP”.

Consigli: da inserire nei contratti di “Licenza d’uso”, “Licenza d’uso e manutenzione” e “Licenza d'uso in modalità ASP” che prevedono l’intervento fisico del personale o comunque la possibilità di venire a contatto con informazioni che si ritengono riservate.
Generalmente quando si stipula un contratto di Licenza d’uso o Licenza d’uso  e manutenzione o  Licenza d'uso in modalità ASP (anche mediante collegamenti in remoto direttamente dalla sede del Licenziante), in particolare, quando questo prevede l’intervento di personale qualificato che agisce personalmente presso il Licenziatario, per effettuare le operazioni di aggiornamento software e/o operazioni tecniche, si viene a contatto con informazioni riservate; pertanto, occorre  chiarire le responsabilità in merito e i limiti della riservatezza.

Clausole tipo:

Art. 9 Riservatezza e Protezione dei Dati
I termini e le condizioni (compreso il prezzo) del contratto, unitamente a qualsiasi altra informazione esplicitamente definita come “riservata” e fornita in base all’accordo, sono confidenziali e non saranno rivelati, oralmente o per iscritto, dal Licenziatario a terzi senza il previo consenso scritto del Licenziante.
Il Licenziatario dichiara che i suoi sistemi hardware e software contengono delle informazioni riservate di valore confidenziale; il Licenziante si impegna a proteggere i dati e le informazioni con cui verrà a contatto a seguito dei suoi interventi con almeno lo stesso grado di cura e riservatezza, ma comunque con cura non inferiore a quella ordinaria, che  usa per le proprie informazioni che non desideri rivelare al pubblico.
È fatta salva la facoltà del Licenziante di trasmettere i dati o le informazioni a soggetti da lui delegati ad espletare i servizi connessi con l'oggetto del presente contratto e comunicati esclusivamente nell'ambito delle finalità del servizio reso, previa sottoscrizione da parte di detti soggetti di un impegno di riservatezza dei dati stessi.
Le parti contraenti, ricevuta l’una dall’altra idonea informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/03, dichiarano, ai sensi del predetto testo di legge, di consentire reciprocamente al trattamento dei dati personali che le riguardano, per finalità inerenti all’esecuzione del presente contratto ed all’adempimento degli obblighi legali e contrattuali dallo stesso derivanti.
I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale in essere, nonché anche successivamente, per l’espletamento degli adempimenti di legge e per future finalità di carattere commerciale.
Alle parti competono i diritti di cui all’art. 7 D.Lgs. 196/03 e, in particolare, il diritto di conoscere i propri dati, di farli integrare, modificare, cancellare per violazione di legge e/o di opporsi al loro trattamento.

Clausola tipo
Clausola facoltativa riferita in particolare alla manutenzione, da inserire in aggiunta alla precedente.

 

9.1: Art. 9.1 Riservatezza e Protezione dei Dati
Le parti contraenti danno atto che i dati personali verranno trattati osservando misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza e la confidenzialità dei dati stessi.
Il Licenziante si impegna a mantenere il più stretto riserbo in merito a qualsiasi informazione e/o dato riguardante gli affari ed i segreti sociali del Licenziatario dei quali venga a conoscenza nell’esecuzione del presente contratto, e si impegna, altresì, a garantire l’esatta osservanza del presente obbligo di segretezza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.
Le parti reciprocamente convengono che, qualora una di esse dovesse violare uno degli obblighi di riservatezza, l’altra parte potrebbe incorrere in un danno irreparabile, pertanto, entrambe si impegnano a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti il vincolo di riservatezza su tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie, in qualunque forma fornite, che siano ritenute riservate e non finalizzate alla pubblica diffusione.
Qualora la diffusione presso terzi di materiale o di informazioni ritenuti riservati, sia stato causato da atti o fatti direttamente imputabili alle parti e/o ai loro dipendenti e/o fornitori, il responsabile sarà tenuto a risarcire all'altra parte gli eventuali danni connessi alla violazione dell'obbligo di riservatezza.
Il vincolo di riservatezza continuerà ad avere valore anche dopo la conclusione del contratto e comunque finché le informazioni riservate non diventino di pubblico dominio.
Ai fini di cui all’art. 29 D.Lgs. 196/03, il Licenziante nulla oppone ad essere eventualmente nominato “Responsabile esterno del trattamento” dei dati del Licenziatario necessari per le finalità del servizio di manutenzione eventualmente espletato: a tal proposito dichiara sin d’ora che in detta ipotesi osserverà con scrupolosa attenzione le istruzioni contenute nel relativo atto di designazione.
Resta inteso che la designazione del Licenziante a responsabile esterno del trattamento dei dati decadrà in qualunque caso di cessazione del rapporto intercorrente con il Licenziatario, con effetto dalla data di tale cessazione.

10.0: “GARANZIE FORNITE”

Tipo Clausola: Obbligatoria;

Vessatoria: no

Ambito di Applicazione:  Licenza d’uso” Licenza d’uso e manutenzione ordinaria” e  “Licenza d'uso in modalità ASP”.

Consigli: In caso di contestazione da parte di terzi circa pretesi diritti di autore o patrimoniali aventi ad oggetto la Licenza software, il licenziante e il licenziatario possono ulteriormente convenire che il primo si assuma il carico delle spese e degli oneri derivanti da un’eventuale condanna subita dal licenziatario, subordinando questa assunzione di responsabilità ad una pronta informativa che il licenziatario dovrà dare al licenziante su ogni pretesa avanzata da terzi e delle iniziative intraprese. Disponendo eventualmente che le parti si consultino sulle difese da adottare.
Inoltre il licenziante dà garanzie circa il corretto funzionamento del software, limitando però la sua responsabilità ai soli casi di un suo corretto utilizzo.

Clausole tipo:
Art. 10 Garanzie per il Licenziatario
Il Licenziante garantisce il Licenziatario contro tutte le eventuali rivendicazioni di terzi aventi ad oggetto, pretesi diritti d’autore sul software di cui al presente contratto.

Il Licenziante non può, comunque, ritenersi responsabile per ogni tipo di danno del software derivante da caso fortuito o forza maggiore e non fornisce per essi alcuna garanzia.

Il Licenziante garantisce che il software all’atto dell’installazione e del caricamento sarà nelle perfette condizioni di funzionamento, in conformità con quanto descritto e previsto nell’Allegato A al presente contratto e garantisce la sua realizzazione secondo la regola dell’arte.

Tale garanzia è subordinata allo stato attuale del software, quello attualmente utilizzato dalla stazione di lavoro su cui viene installato il programma secondo le compatibilità tecniche dello stesso software.

La garanzia prestata dal Licenziante, inoltre, è condizionata al corretto funzionamento delle macchine e del relativo programma di sistema in uso dal Licenziatario o dai terzi soggetti fruitori, nonché al corretto uso del sistema da parte degli stessi.

Il Licenziante si impegna per i _____mesi successivi alla data della prima installazione, ad intervenire e ad apportare le rettifiche necessarie in caso di eventuali difetti di funzionamento, soltanto nel caso in cui tali malfunzionamenti non siano conseguenza del mancato rispetto delle regole indicate nella documentazione d’uso e della inesatta utilizzazione del software da parte del Licenziatario.

Il Licenziante non potrà in alcun modo essere ritenuto responsabili per disservizi e/o danni causati dall'uso del software oggetto del presente contratto in caso di:
a) manomissioni o interventi che compromettano il corretto funzionamento del software effettuati da personale del Licenziatario o da terzi non autorizzati dal Licenziante;
b) errata utilizzazione del software da parte del Licenziatario o di operatori o terzi utilizzatori autorizzati dal Licenziatario;
c) non regolare funzionamento di hardware o software utilizzati dal Licenziatario, la cui manutenzione non è eseguita direttamente dal Licenziante;
d) utilizzo da parte del Licenziatario di hardware o software indispensabili per lo sviluppo e l’utilizzo del software sviluppato non forniti e/o consigliati dal Licenziante, e privi delle necessarie omologazioni e/o licenze;
e) interruzione totale o parziale del servizio di accesso locale o di terminazione della chiamata fornito da operatore di telecomunicazione e/o della rete internet;
f) inosservanze, inadempimenti e violazioni di legge imputabili al Licenziatario, quali, a mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo, violazioni della D.Lgs. 81/08 o del Codice della Privacy.
Resta peraltro inteso che eventuali modifiche apportate direttamente dal Licenziatario al software comporteranno la immediata cessazione di ogni garanzia da parte del Licenziante.

 

Clausola eventuale da inserire in caso di consegna  del software supporto fisico.
10.a) Il Licenziante offre una garanzia contro gli eventuali difetti del materiale di supporto su cui il  software viene fornito per un periodo di n. ___  giorni (specificare), entrante in vigore dal decorrere della Licenza d’uso.
In tal caso, il Licenziante provvede solitamente a sostituire il supporto gratuitamente, se esso si rivela, sulla base della sua valutazione tecnica, effettivamente difettoso.
Tale garanzia non si applica  nel caso in cui i difetti del supporto siano stati  provocati da incidenti, da uso scorretto o da errori di applicazione. In tali circostanze, il supporto sarà comunque sostituito, ma dietro il pagamento del suo prezzo.

 

 

 

11.0: “CONDIZIONI PER LE EVENTUALI MODIFICHE DEL CONTRATTO”

Tipo Clausola: Facoltativa;

Vessatoria: si

Ambito di Applicazione: Licenza d’uso” Licenza d’uso e manutenzione ordinaria” e  “Licenza d'uso in modalità ASP”.

Consigli: e’ consigliabile inserire nel contratto una clausola mediante cui esplicitare le modalità con cui si ammette la modifica delle condizioni contrattuali. Questa clausola generalmente si rinviene in contratti di Licenza d’uso e manutenzione sia in modalità ordinaria che in modalità ASP  e viene  formulata nel modo seguente.

Clausole tipo:

Art. 11 Modifica delle condizioni contrattuali
Il licenziante si riserva il diritto di modificare le condizioni del contratto di Licenza d’uso e/o Licenza d’uso e manutenzione a mezzo di lettera raccomandata da inviare al licenziatario, con preavviso di almeno 2 mesi, salvo facoltà di recesso del licenziatario, da esercitarsi, a pena di decadenza, con lettera raccomandata ed entro… giorni lavorativi (specificare) decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione delle modifiche.

Ogni modifica, al presente accordo e ai suoi allegati, dovrà essere stipulata e approvata per iscritto da entrambe le parti.

 

 12.0: “CLAUSOLA PER DEFINIRE I CASI IN CUI SI VERIFICA LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO”

Tipo Clausola: Facoltativa;

Vessatoria: si

Ambito di Applicazione: Licenza d’uso” Licenza d’uso e manutenzione ordinaria” e  “Licenza d'uso in modalità ASP”.
 
Consigli: la clausola seguente relativa è applicabile in maniera identica  ad ogni tipologia contrattuale sia essa Licenza d’uso e manutenzione ordinaria che in modalità ASP.

Clausole tipo:

Art. 12 Clausola di risoluzione espressa

Fatto salvo quanto previsto dalla legge, il contratto sarà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. in caso di inadempimento di uno degli obblighi previsti dagli artt. 3,4, 6 e 7 del presente contratto.
La risoluzione è comunicata per raccomandata con ricevuta di ritorno. Gli effetti della risoluzione decorrono dalla data di ricezione di tale comunicazione.
Gli effetti della risoluzione decorrono dal giorno successivo alla ricezione della comunicazione di risoluzione risultante dalla cedola riconsegnata alla parte che risolve.
All’atto dell’efficacia della risoluzione del presente contratto, il Licenziatario restituirà al Licenziante tutte le copie del software in suo possesso oppure, ove ciò non sia possibile, provvederà a distruggere tutto quanto sopra indicato.

In caso di risoluzione, anticipata il rimborso del corrispettivo già pagato sarà regolato come di seguito:
a) nel caso di risoluzione da parte del Licenziante, questi rimborserà al Licenziatario il canone non più coperto da manutenzione;
b) nel caso di risoluzione anticipata da parte del Licenziatario o determinato da violazione, da parte del licenziatario, degli articoli sopra citati il Licenziante non rimborserà alcunché.
13.0: “ CLAUSOLA PER DEFINIRE LE MODALITÀ DI COMUNICAZIONE TRA LE PARTI”

Tipo Clausola: Facoltativa.

Vessatoria: no

Ambito di Applicazione: “Licenza d’uso” “Licenza d’uso e manutenzione ordinaria” e “Licenza d'uso in modalità ASP”.

Consigli: la clausola non è obbligatoria ma è sempre utile per definire i modi in cui le parti possono comunicare.

Clausole tipo:

Art. 13 Comunicazioni tra le parti
Ai fini dell’esecuzione del presente contratto, le parti eleggono il proprio domicilio presso la propria sede legale e quindi, rispettivamente

a) per quanto riguarda il Licenziante:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
e-mail:

b) per quanto riguarda il Licenziatario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
e-mail:

Le comunicazioni inviate a mezzo e-mail avranno effetto immediato; quelle spedite a mezzo raccomandata A.R. avranno effetto al momento del ricevimento, ovvero, nel caso in cui la raccomandata confermi una precedente comunicazione via fax, al momento della spedizione. Le comunicazioni via e-mail avranno valore soltanto se seguite da mail di conferma di avvenuta ricezione; ciascuna parte si obbliga ad inviare la conferma di avvenuta ricezione nel momento in cui il messaggio è stato effettivamente ricevuto.
Le Parti dovranno tempestivamente comunicare, nel corso della vigenza del contratto, ogni variazione dei rispettivi indirizzi. In caso di mancata comunicazione della variazione, tutte le comunicazioni e/o notificazioni che saranno effettuate in base ai recapiti sopra indicati avranno piena efficacia e validità.

Presso i suddetti indirizzi, ovvero presso quelli successivamente indicati, le parti eleggono il loro domicilio, ivi compreso quello ai fini di eventuali notificazioni giudiziali, salvo quanto eventualmente stabilito da disposizioni inderogabili contenute nel Codice di procedura civile.

 


14.0: “LEGGE APPLICABILE”

Tipo Clausola: obbligatoria.

Vessatoria: si

Ambito di Applicazione: “Licenza d’uso”,Licenza d’uso e manutenzione ordinaria” e “Licenza d'uso in modalità ASP”.

Clausole tipo:

Art. 14 Legge Applicabile
Il presente contratto è regolato dalle leggi dello Stato in cui risiede il Licenziante (ITALIA), anche per eventuali controversie relative a copyright e brevetto.

 

15.0: “FORO COMPETENTE E RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE”

Tipo Clausola: facoltativa.

Vessatoria: si

Ambito di Applicazione: “Licenza d’uso”,Licenza d’uso e manutenzione ordinaria” e “Licenza d'uso in modalità ASP”.

Consigli: Mantenere sempre per il Foro competente quello della città del Licenziante.
La clausola di conciliazione è opzionale ed eventuale, ma consente alle parti una maggiore celerità di svolgimento e una decisione più rapida (al giudice ordinario, ovviamente è sempre possibile rivolgersi, qualora la conciliazione non vada a buon fine).
Al di là della conciliazione, è possibile demandare ad un ente arbitrale la risoluzione di eventuali controversie che hanno come oggetto elementi legati al contratto.
L’ intervento degli arbitri permette una decisione ad hoc, in quanto generalmente si tratta di soggetti che conoscono bene la materia, in quanto scelti tra persone specializzate in questioni legate all’information Technology ed agli aspetti legali afferenti tali temi.

Clausole tipo:

Art. 15 - Foro Competente
L’Autorità Giudiziale del foro di ………… sarà esclusivamente competente per ogni controversia relativa al presente accordo.
oppure
Art. 15 - Clausola di Conciliazione  e foro competente
In caso di controversie concernenti la validità, l’interpretazione, l’esecuzione e la risoluzione del presente contratto o ad esso collegate, le parti si impegnano a cercare tra loro un equo e bonario componimento. A tal proposito, le stesse possono di comune accordo devolvere la soluzione di ogni controversia inerente al presente contratto rimettendo la relativa soluzione all’ente di conciliazione della ………

Qualora la controversia non dovesse risolversi bonariamente o attraverso l’intervento dell’ente di conciliazione individuato dalle parti, e comunque entro … mesi dall’inizio della stessa, la controversia sarà di competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria di…………. .
oppure
Art. 15 - Clausola di Conciliazione  e Arbitrato
In caso di controversie concernenti la validità, l’interpretazione, l’esecuzione e la risoluzione del presente contratto o ad esso collegate, le parti si impegnano a cercare tra loro un equo e bonario componimento. A tal proposito, le stesse possono di comune accordo devolvere la soluzione di ogni controversia inerente al presente contratto rimettendo la relativa soluzione all’ente di conciliazione della ………

Qualora le stesse parti non risolvessero la controversia mediante conciliazione, potranno demandarne la decisione al Tribunale Arbitrale per l'Informatica istituito  dall'Unione  del Commercio, del Turismo, dei Servizi e delle Professioni  di Milano.
Il Tribunale  suddetto, con sede in Milano,  Corso Venezia 49, salvo diverso accordo delle parti,  potrà essere per Arbitro Unico o per Collegio Arbitrale in conformità al relativo Regolamento.

 

16.0: “REGOLAMENTARE IL VALORE DEL PRESENTE ACCORDO
Tipo Clausola: facoltativa

Vessatoria: no

Ambito di Applicazione: “Licenza d’uso”,Licenza d’uso e manutenzione ordinaria” e “Licenza d'uso in modalità ASP”.
 
Clausole tipo:

Art.16  - Clausola finale
Il presente contratto, di cui fanno parte integrante e sostanziale le premesse e gli Allegati, abroga e sostituisce ogni accordo, intesa, negoziazione, scritta od orale, intervenuta in precedenza tra le parti e concernente l'oggetto di questo contratto.

 

………… Lì …………….

                                                                                       
LICENZIANTE                                                                              LICENZIATARIO

……………………………                                                     ……………………………                                                            

 

Il contratto si conclude con la sottoscrizione dello stesso ad opera delle parti e successivamente con la sottoscrizione delle stesse parti di quelle specifiche clausole considerate dal legislatore  vessatorie:

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti dichiarano di approvare espressamente i seguenti paragrafi del presente contratto: art.5 (Durata e decorrenza); art.6 (Responsabilità delle parti); art. 11 (Modifica delle condizioni contrattuali); art. 12 (Clausola di risoluzione espressa); art. 14 (Legge applicabile), art. 15 (Foro competente e risoluzione stragiudiziale delle controversie).

 

………. Lì …………….

 

LICENZIANTE                                                                           LICENZIATARIO

………………………..                                                              ………………………..

Allegati:

Allegato A
Ordine di acquisto dei  singoli servizi ( Licenza e/o Licenza d’uso e manutenzione e/o Licenza d'uso in modalità ASP) e condizioni economiche.

Allegato B
Specifiche tecniche

 

Fonte: http://www.assintel.it/wp-content/uploads/profiles//contratto_licsw.doc

Sito web da visitare: http://www.assintel.it

Autore del testo: non indicato nel documento di origine

Il testo è di proprietà dei rispettivi autori che ringraziamo per l'opportunità che ci danno di far conoscere gratuitamente i loro testi per finalità illustrative e didattiche. Se siete gli autori del testo e siete interessati a richiedere la rimozione del testo o l'inserimento di altre informazioni inviateci un e-mail dopo le opportune verifiche soddisferemo la vostra richiesta nel più breve tempo possibile.

 

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