Contratto definizione e tipi di contratto

Contratto definizione e tipi di contratto

 

 

 

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Contratto definizione e tipi di contratto

IL CONTRATTO COME ATTO GIURIDICO

Il contratto  è il mezzo mediante il quale si rende giuridicamente possibile quell’attività di scambio che consente ai soggetti di procurarsi i beni e i servizi per soddisfare i loro bisogni. Pertanto ha un ruolo centrale nello svolgimento dell’attività economica. IL CONTRATTO  è il principale modo di acquisto della proprietà a titolo derivativo, il mezzo per costituire diritti reali su cosa altrui o per trasferire diritti nonché una fonte di obbligazione. In effetti grazie a questo particolare atto giuridico (qualunque attività che produce effetti giuridici) è possibile sia trasferire o costituire diritti soggettivi, sia far nascere rapporti obbligatori di debito-credito. L’art.1321 c.c. definisce il contratto come l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. Con il contratto si possono quindi:

  • costituire rapporti giuridici nuovi ( per es. Mario concede in locazione il suo appartamento, vende il suo computer o viene assunto dal suo datore di lavoro,ecc.)
  • regolare rapporti giuridici preesistenti (per es. Mario cede un suo credito, fa subentrare un terzo al suo posto di debitore ecc.)
  • estinguere rapporti giuridici ( per es. Mario e Paola decidono di comune accordo di far cessare il rapporto di lavoro tra loro corrente, estinguendo  le loro obbligazioni reciproche ecc.)

Tecnicamente il contratto è un atto giuridico che rientra nella più generale categoria dei  negozi giuridici ( ogni dichiarazione di volontà alla quale l’ordinamento giuridico ricollega effetti giuridici) che comprende ogni manifestazione di volontà dell’uomo diretta a raggiungere uno scopo previsto e tutelato dal diritto. Il contratto però si distingue dagli altri negozi giuridici per due aspetti:

  • è l’accordo di almeno due parti, la definizione del contratto infatti parla di accordo, cioè di incontro di almeno due volontà e non genericamente di manifestazione di volontà; sono quindi esclusi i negozi unilaterali, come per es. il testamento;
  • deve avere contenuto patrimoniale (sono quindi esclusi i negozi bilaterali di diritto familiare come il matrimonio).

1.1.AUTONOMIA E LIBERTA’ CONTRATTUALE

Il contratto è uno strumento di libertà per i privati, poiché essi possono regolare i propri interessi patrimoniali secondo il loro volere (autonomia contrattuale). Elemento centrale di questo atto è la volontà delle parti. Il legislatore ha previsto una disciplina generale, comune a tutti i contratti e una disciplina specifica destinata a regolamentare espressamente alcune tipologie di contratti.  La libertà contrattuale, tuttavia, non può essere esercitata in modo arbitrario e illimitato, rischiando altrimenti di dar  vita a forme di prevaricazione dei soggetti più forti su quelli deboli o di danneggiare gli interessi della collettività.
A tutela dell’interesse pubblico e a protezione dei soggetti considerati contraenti deboli (es. i lavoratori subordinati rispetto ai datori di lavoro) la legge prevede numerose limitazioni alla liberta’ contrattuale 

GLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO

La struttura del contratto come quella di tutti gli altri negozi giuridici, presenta  elementi essenziali ed accidentali.
Sono essenziali quelli la cui esistenza è richiesta dalla legge per la valida formazione del contratto, in modo che la mancanza di uno di essi lo rende nullo e quindi improduttivo di conseguenze giuridiche.
Al contrario gli elementi accidentali possono anche mancare senza che ciò pregiudichi la validità del contratto; la loro previsione è rimessa alla volontà delle parti e incide sugli effetti del contratto.
Per l’art. 1325 c.c. gli elementi essenziali del contratto sono:

  • l’accordo delle parti
  • la causa
  • l’oggetto
  • la forma quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità.

Gli elementi accidentali sono:

  • la condizione
  • il termine
  • il modo.

2.1  L’ACCORDO

L’accordo è il reciproco consenso delle parti in ordine al contenuto del contratto.
Il concetto di parte non va confuso con quello di soggetto; per parte si intende un unico centro di interessi. Essa può essere composta da un solo soggetto ovvero da una pluralità di persone portatrici del medesimo interesse.
Il contratto può essere composto da due o più parti; si distingue al riguardo tra contratti bilaterali e contratti plurilaterali.
Con l’accordo si verifica l’incontro di due manifestazioni di volontà : quella di chi prende l’iniziativa  per la stipulazione del contratto (proposta) e quella di chi, aderendo a tale proposta , perfeziona il consenso (accettazione). Queste volontà si fondono, grazie all’accordo, in un’unica comune volontà.  La volontà delle parti può manifestarsi in modo espresso o tacito.                       La manifestazione espressa può avvenire per mezzo della parola, per gesti o per iscritto.                 La manifestazione tacita è quella che risulta da un comportamento che, in modo inequivocabile, presuppone la volontà di concludere il contratto. Non bisogna confondere la manifestazione tacita della volontà con il silenzio cioè con l’atteggiamento di chi, né in modo espresso né con il comportamento, afferma o nega qualcosa, limitandosi a tacere. Il silenzio non è una manifestazione di volontà contrattuale; per il diritto non è valido il detto “chi tace acconsente”; esso assume un significato giuridicamente rilevante solo in presenza di determinate circostanze previste dalla legge o per un espresso accordo delle parti.Per questo, la legge dispone che il contratto di locazione si intende rinnovato se le parti non provvedono a comunicare disdetta nel termine stabilito.

2.2  LA CAUSA

La causa è la funzione economico-sociale assolta dal contratto, lo scopo cui esso tende.
Ogni tipo di contratto ha una propria causa, svolge cioè una determinata funzione per la realizzazione di interessi riconosciuti meritevoli di tutela dall’ordinamento giuridico. Così, ogni contratto di compravendita svolge la funzione di consentire lo scambio di un bene con del denaro. Ogni donazione permette di cedere beni o diritti senza corrispettivo, per puro spirito di liberalità.
Perché il contratto sia valido occorre che la causa sia lecita, cioè non contraria a norme imperative, cioè regole che le parti devono rispettare, all’ordine pubblico  e ai principi generali dell’ordine sociale, al buon costume o ai principi della morale (art.1343 c.c.). Es. è illecito il contratto con cui si concede in prestito del denaro a interessi usurari.
La causa è quindi lo scopo oggettivo del contratto e non va confusa con i motivi personali dei contraenti. Questi rappresentano lo scopo individuale, la motivazione soggettiva che ha portato il soggetto a concludere il contratto e, come tali, variano da individuo a individuo e sono del tutto irrilevanti per l’ordinamento giuridico. Il motivo assume rilevanza soltanto nel caso che esso sia illecito e comune a entrambi i contraenti, e sia la sola ragione che ha condotto le parti alla conclusione dell’accordo. In tal caso il contratto è nullo. Esempio il contratto con il quale Mario concede in locazione il suo appartamento a Paolo per allestirlo insieme a lui a bisca clandestina per il gioco d’azzardo è nullo per motivo illecito.

2.3  L’OGGETTO

L’oggetto è il bene, servizio, diritto ovvero il comportamento au cui cade l’interesse delle parti del contratto ( artt.1346-1349 c.c.).
Ai fini della validità del contratto, l’oggetto deve essere:

  • possibile sia di fatto che giuridicamente
  • lecito vale a dire la prestazione dedotta nel contratto non deve essere contraria a norme imperative, ordine pubblico e buon costume
  • determinato o determinabile cioè deve essere identificato nel momento in cui il contratto viene concluso oppure devono essere indicati gli elementi per individuarlo.

 

2.4 LA FORMA

La forma è il modo in cui le parti manifestano la loro volontà contrattuale.
In base al principio della libertà della forma, le parti possono stipulare contratti con qualunque mezzo, in modo espresso (verbalmente, per iscritto o per gesti ) o tacito ( per comportamenti concludenti ).
E’ bene sottolineare che per la valida formazione del contratto non occorrono forme particolari, essendo sufficiente un accordo verbale o dei semplici comportamenti concludenti.
La libertà della forma risponde all’esigenza di facilitare e velocizzare i traffici giuridici. Tuttavia, quando l’atto risulta particolarmente importante per gli effetti che produce, la legge prescrive una forma particolare , di solito quella scritta, a pena di nullità ( cosiddetta forma ad substantiam ). Soltanto per questo tipo di contratti, detti solenni, la forma costituisce un elemento essenziale.
La forma scritta è necessaria per i contratti che costituiscono o trasferiscono la proprietà  o diritti reali di godimento su beni  immobili (art.1350 c.c.)
Le tre diverse tipologie di atti scritti sono:

  • la scrittura privata redatta e sottoscritta direttamente dai contraenti
  • la scrittura privata autenticata, redatta dai contraenti e da loro sottoscritta alla presenza di un pubblico ufficiale autorizzato ( di solito un notaio) che certifica l’autenticità delle sottoscrizioni;
  • l’atto pubblico, redatto dal pubblico ufficiale, talvolta alla presenza di testimoni, che riceve la volontà dei contraenti e insieme a essi sottoscrive l’atto.

Per certi contratti la legge prescrive una determinata forma non per la validità del contratto, bensì per la prova dello stesso (forma ad probationem). In tali casi il contratto è valido qualunque sia la forma, ma senza un atto scritto non sarà possibile provarne l’esistenza in giudizio. La forma non va confusa con la pubblicità, che serve a dare ai terzi la possibilità di conoscere l’esistenza e il contenuto del contratto. Una particolare forma di pubblicità è costituita dalla trascrizione degli atti aventi ad oggetto beni immobili o mobili registrati. Con essa avviene l’annotazione, in un apposito registro tenuto presso le Conservatorie dei registri immobiliari, degli atti di disposizione sui beni immobili, come la vendita o la costituzione di un diritto reale.

LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si conclude con l’accordo , con l’incontro cioè della proposta e dell’accettazione.                         La determinazione precisa del momento dell’accordo è di fondamentale importanza perché, nella maggior parte dei contratti, tale momento coincide con il prodursi degli effetti.
In virtù del principio consensualistico espresso dall’art. 1376 c.c. , i contratti che trasferiscono la proprietà o altri diritti o che costituiscono diritti reali si perfezionano con il semplice consenso delle parti.
Questi contratti si definiscono consensuali e si distinguono da quelli reali; in questi ultimi il consenso è elemento necessario ma non sufficiente per realizzare gli effetti contrattuali, occorrendo a tale scopo anche la consegna materiale del bene.
L’art. 1326 c.c. stabilisce che il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte.
Per facilitare la determinazione del momento in cui chi propone ha conoscenza dell’accettazione , quest’ultima si reputa conosciuta nel momento in cui giunge all’indirizzo del destinatario, salvo che questi non riesca a provare di essere stato impossibilitato, senza sua colpa, ad averne notizia (art.1335 c.c.).
Esempio: Paolo, titolare di un negozio di elettrodomestici, invia una e-mail a un fornitore richiedendo un certo quantitativo di televisori al plasma a un determinato prezzo e a determinate condizioni di pagamento. Il contratto potrà dirsi concluso soltanto quando la lettera di risposta del fornitore contenente l’accettazione sarà pervenuta all’indirizzo di Paolo, a prescindere dal fatto che questi l’abbia effettivamente letta. Paolo potrebbe provare di non aver potuto leggere l’accettazione perché in quei giorni si trovava in rianimazione al pronto soccorso per un attacco di cuore.
E’ evidente che proposta e accettazione devono avere lo stesso identico contenuto. Esempio: se il fornitore nella sua lettera di risposta accetta solo parzialmente le condizioni proposte (per es. richiede un prezzo maggiore o una più breve scadenza dei pagamenti), egli non avrà accettato una nuova proposta ( detta controproposta) per la quale si renderà necessaria l’accettazione dell’imprenditore.
Sia la proposta che l’accettazione, fino a quando il contratto non è concluso , possono essere  revocate (art.1328 c.c.).Esempio: poniamo che il fornitore di televisori  dell’esempio precedente , appena spedita la lettera di accettazione, si penta delle condizioni accettate, ritenendole svantaggiose; egli è ancora in tempo per rimediare inviando una e-mail o un fax di revoca che giunga all’indirizzo dell’imprenditore Paolo ,prima della lettera di accettazione.
Per evitare di rendere incerta la conclusione del contratto il proponente può mantener ferma la sua proposta per un certo periodo di tempo, privandosi quindi della facoltà di revoca (art.1329 c.c.).           Proposta e accettazione perdono efficacia se, prima della conclusione dell’accordo, il proponente o l’accettante muoiono o divengono incapaci (in trasmissibilità della proposta).

LE FASI PRELIMINARI DELL’ACCORDO

Il momento della conclusione del contratto è spesso preceduto da una fase preliminare di trattative in cui ciascuna delle parti cerca di rendere per sé vantaggioso l’accordo. Questa contrattazione, fatta di proposte, controproposte, accertamenti tecnici e legali, talvolta anche di bozze scritte d’intesa su  di cui hanno già definito il contenuto essenziale.
Tuttavia la legge richiede che nello svolgimento delle trattative le parti si comportino con correttezza e lealtà secondo buona fede. Così risulta scorretto il comportamento di chi tira per le lunghe la trattativa, ingenerando nell’altro la fiducia sul buon esito dell’accordo, per poi ritirarsi all’improvviso e senza motivo. Un tale contegno può risultare dannoso per l’altro contraente (responsabilità precontrattuale).

3.2. IL CONTRATTO PRELIMINARE

Quando la contrattazione è laboriosa ed estremamente complessa, le parti possono far precedere la conclusione del contratto definitivo da un accordo preliminare, con il quale esse si obbligano reciprocamente a stipulare in futuro quel contratto di cui hanno già definito il contenuto essenziale.  Con il preliminare, dunque, non si producono ancora gli effetti del contratto definitivo, ma nasce l’obbligo di concluderlo successivamente. Il contratto preliminare deve essere stipulato nella stessa forma che la legge richiede per il contratto definitivo. Se una parte si rifiuta di concludere il contratto definitivo, la parte che vuole adempiere può chiedere oltre al risarcimento dei danni subiti, che il giudice, con una sentenza costitutiva, sostituendo la volontà della parte inadempiente, faccia produrre al contratto gli effetti stabiliti.

3.3. I CONTRATTI PER ADESIONE

Vengono predisposti dal proponente dei contratti standard (cosiddetti contratti in serie) che l’altra parte deve limitarsi ad accettare o rifiutare senza possibilità di modificarne o discuterne il contenuto. Il contratto si conclude quando la parte approva e sottoscrive lo schema contrattuale; per tale motivo questo tipo  di contratto si definisce contratto per adesione. Sono tipici delle grandi imprese come le banche e le assicurazioni. La legge interviene dettando alcune regole a protezione del contraente debole:

  • Chi stabilisce le regole ha l’obbligo di rendere conoscibili all’aderente le clausole dell’accordo
  • Le clausole che pongono condizioni particolarmente svantaggiose per l’aderente (clausole vessatorie) sono efficaci soltanto se specificatamente approvate per iscritto.  La mancata approvazione delle clausole vessatorie fa sì che esse si considerino come non apposte al contratto. Inoltre sono vessatorie quelle che prevedono a favore del predisponente la facoltà di recedere o limitazioni di responsabilità. Nella pratica, esse vengono riportate in calce al contratto; all’aderente è quindi richiesto di apporre due firme: una per il contratto nel suo complesso, un’altra per approvare specificatamente le clausole vessatorie così raccolte.
  • Quando il contratto si conclude mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, le eventuali clausole aggiunte prevalgono su quelle contenute nel modulo o formulario, qualora siano incompatibili con esse, anche se quest’ultime non sono state cancellate.

GLI ELEMENTI ACCIDENTALI DEL CONTRATTO

Il contratto deve essere uno strumento flessibile, in grado di adattarsi alle molteplici esigenze dei contraenti e di corrispondere in maniera puntuale ai loro interessi. Le parti sono solite inserire a questo scopo, all’interno dei contratti, delle particolari clausole che prendono il nome di ELEMENTI ACCIDENTALI del contratto. Si tratta di elementi  eventuali e non costitutivi :            a differenza degli elementi essenziali, che se mancano rendono il contratto nullo, essi riguardano la sua efficacia.  Gli elementi accidentali  generali sono:

  • LA CONDIZIONE
  • IL TERMINE
  • IL MODO

 4.1 LA CONDIZIONE

E’ l’evento futuro e incerto dal quale le parti fanno dipendere l’efficacia o la risoluzione del contratto. Può essere sospensiva  (quando le parti stabiliscono che il contratto produrrà effetti solo dopo il verificarsi di un avvenimento futuro e incerto) e risolutiva ( quando le parti stabiliscono che il contratto ha immediata efficacia ma che si risolve , cioè che  cessano gli effetti, al verificarsi della condizione).
La condizione deve essere possibile e lecita.  
La condizione sospensiva illecita o impossibile rende nullo il contratto, in quanto gli effetti non potranno mai prodursi. Esempio: ti concederò in locazione il mio appartamento:

  • se ucciderai il mio nemico (condizione sospensiva illecita);
  • se tornerà in vita la mia nonna defunta (condizione sospensiva materialmente impossibile);
  • se acquisterai il mar tirreno (condizione sospensiva giuridicamente impossibile).

In tutti i tre casi il contratto di locazione è nullo.
La condizione risolutiva illecita rende il contratto nullo mentre quella impossibile si considera come non apposta e il contratto continuerà a produrre normalmente i suoi effetti poiché l’evento risolutivo non potrà verificarsi.
Esempio: ti concedo in locazione il mio appartamento:

  • ma il contratto si scioglierà se ucciderò il mio nemico(condizione risolutiva illecita);
  • ma il contratto si scioglierà se la mia bisnonna defunta tornerà in vita(condizione risolutiva impossibile).

Nel primo caso il contratto è nullo , nel secondo caso il contratto è valido ed efficace , mentre la clausola si considera come non apposta. 

4.2 IL TERMINE

E’ l’evento futuro ma certo nel suo verificarsi dal quale le parti fanno dipendere l’inizio o la fine degli effetti del contratto.
Il termine è iniziale quando segna l’inizio della produzione degli effetti del contratto; è finale quando ne determina la cessazione. Esempio : Cecilia concede in locazione la sua casa al mare dal 1 luglio al (termine iniziale ) al 30 luglio (termine finale).

4.3 IL MODO

E’ il peso (onere) posto a carico del beneficiario di un contratto a titolo gratuito.
Si tratta di una obbligazione inserita nei contratti a titolo gratuito, comodato o donazione che vincola il destinatario a tenere un certo comportamento nei confronti di un altro. Il modo limita la gratuità del contratto. Esso tuttavia a differenza della condizione non sospende o risolve l’efficacia del contratto, ma si configura come un obbligo accessorio il cui adempimento può essere richiesto da chiunque vi abbia interesse . Esempio:un noto milionario dona alla pinacoteca della sua città natale alcuni quadri , con l’obbligo per il comune modo)di esporli adeguatamente in un museo intitolato a suo nome.

LA RAPPRESENTANZA

Accade spesso che una o entrambe le parti interessate non concludano personalmente il contratto ma si avvalgano di qualcuno che li sostituisca. Questi soggetti , dotati del potere di agire in nome e per conto di un altro soggetto , sono i rappresentanti .
La rappresentanza è il potere attribuito a un soggetto (rappresentante) di compiere atti  giuridici in nome e per conto di un altro (rappresentato ).
In tal caso si verifica una scissione tra colui che partecipa alla formazione del contratto , cioè il rappresentante (parte formale) ,e colui che assume le conseguenze giuridiche di quell’agire il rappresentato (parte sostanziale). Ogni effetto che il contratto stipulato dal rappresentante produce (acquisto o perdita dei diritti ,assunzione di obbligazioni ecc. .) ricade direttamente sul rappresentato ; perché ciò accada occorre che il rappresentante agisca in nome del rappresentato ( spendita del nome) , nel suo interesse e nei limiti delle facoltà conferitegli (art. 1388 c. c.)
La rappresentanza è volontaria  quando viene conferita spontaneamente dal rappresentato, mediante uno specifico negozio giuridico (procura); è legale quando è prevista obbligatoriamente dalla legge. Sono rappresentanti  legali i genitori, per i figli minorenni e il tutore per gli interdetti.
La procura o delega è un vero e proprio negozio giuridico unilaterale con il quale un soggetto investe un altro soggetto del potere di rappresentarlo nella conclusione di uno o più affari. Per concludere il contratto non è necessario che il rappresentante abbia la capacità di agire ma è sufficiente che sia capace di intendere e di volere, avuto riguardo alla natura e al contenuto del contratto stesso (cosiddetta capacità naturale). Il rappresentato deve invece essere legalmente capace.
La procura, in quanto atto unilaterale, non comporta alcun obbligo a carico del rappresentante; essa ha rilevanza esterna, si limita a conferire il potere di rappresentanza nei confronti dei terzi, ma non costringe il soggetto che ne è investito a esercitarlo; infatti non ha rilevanza interna, cioè non fa sorgere obblighi a favore del rappresentato.

 

GLI EFFETTI DEL CONTRATTO

Il contratto ha tra le parti forza di legge, cioè vincola le parti al rispetto degli effetti che ne derivano, come fosse una norma giuridica. Si tratta del cosiddetto principio della relatività dei contratti, secondo il quale il contratto produce i suoi effetti soltanto tra le parti. Gli effetti del contratto sono anzitutto quelli espressamente predisposti e voluti dai contraenti. Il fatto  è che non sempre le parti esprimono in modo chiaro e completo la loro volontà. Per colmare le eventuali lacune del regolamento contrattuale si ricorre allora alla legge, agli usi e all’equità (integrazione del contratto)
Secondo il principio dell’irrevocabilità dei contratti , il vincolo contrattuale può essere sciolto solo per comune volontà delle parti (mutuo consenso) o per le cause ammesse dalla legge.
Le eccezioni al principio di irrevocabilità ( i cosiddetti  negozi risolutori) sono costituite dal; mutuo consenso ( è una ritrattazione bilaterale del contratto  che ha l’efficacia di risolvere il contratto precedentemente concluso) e dal recesso ( è l’atto volontario con cui una parte contraente dichiara di volersi ritirare dal rapporto contrattuale). L’esercizio del recesso non travolge gli effetti contrattuali per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione; fa cessare solo gli effetti futuri del contratto.
Il recesso può essere previsto dalla legge (recesso legale) oppure dalla volontà dei contraenti (recesso convenzionale).
La clausola che lo prevede può stabilire , quale corrispettivo del recesso, il pagamento di una somma di denaro (caparra penitenziale e multa penitenziale). Con la caparra penitenziale la parte che si riserva la facoltà di recedere consegna subito la somma di denaro all’altra; conseguentemente, se la parte recede, l’altra trattiene la caparra come indennizzo; se invece il contratto viene normalmente eseguito, la caparra viene considerata come acconto della prestazione.
La multa penitenziale invece non viene versata in anticipo, ma soltanto in caso di recesso.

GLI EFFETTI DEL CONTRATTO

Possono essere : NEGOZIALI ( nascita del vincolo contrattuale e conseguente irrevocabilità del consenso) e FINALI.
Gli effetti finali a loro volta si distinguono in: effetti obbligatori ( fanno sorgere tra le parti solo crediti e debiti es. contratto di lavoro subordinato) e effetti reali ( costituiscono o trasferiscono diritti reali ovvero trasferiscono qualunque altro diritto es. compravendita, cessione del credito o di un brevetto, servitù).
Il contratto a effetti obbligatori fa nascere spesso per ciascun contraente una complessa situazione giuridica composta da obblighi e diritti. Per varie ragioni il contraente può decidere di far subentrare un terzo nella sua posizione contrattuale attiva e passiva. Per realizzare ciò egli dovrebbe trasferire singolarmente crediti e debiti. L’ordinamento ha però previsto un sistema più semplice, mediante un particolare contratto che consente di trasferire l’intera posizione contrattuale: la cessione del contratto ( art. 1406 c.c.); è il contratto plurilaterale, mediante il quale la parte contrattuale (cedente) sostituisce a sé un terzo (cessionario ) , con il consenso dell’altro contraente (ceduto), nei diritti e obblighi nascenti dal contratto. La cessione è possibile purché le prestazioni non siano state già eseguite.

EFFETTI RISPETTO AI TERZI

Nei casi previsti dalla legge il contratto produce effetti diretti per i terzi. La figura principale è quella del contratto a favore di terzi ( è tale il contratto mediante il quale le parti convengono che gli effetti favorevoli del contratto tra di loro stipulato ricadano su un terzo soggetto).
I soggetti del contratto sono due: lo stipulante che contratta a favore del terzo, e il promittente che si obbliga verso lo stipulante a eseguire la prestazione a favore del terzo. Il contratto a favore di terzi è valido solo se lo stipulante abbia  un interesse (anche non patrimoniale) a beneficiare il terzo. Esempio : Giorgio stipula un’assicurazione sulla vita a favore di suo figlio Paolo; in tal caso lo stipulante è Giorgio mentre il promittente è la compagnia assicuratrice che si obbliga a pagare a Paolo (terzo) la somma prevista in caso di morte di Giorgio.

L’INVALIDITA’ DEL CONTRATTO

Il contratto può presentare dei difetti, dei vizi di varia gravità che incidono sulla sua capacità di produrre effetti e perfino sulla sua stessa esistenza giuridica.
Si verificano tre situazioni diverse:

  • INVALIDITA’ ( NULLITA’ E ANNULLABILITA’)
  • RESCISSIONE
  • RISOLUZIONE

CONSEGUENZE DEL DIFETTO SUL CONTRATTO

 

CARATTERISTICA

FORME

INVALIDITA’

Difetto, vizio originario esistente al momento della conclusione del contratto

  • nullità’
  • annullabilità’

RESCISSIONE

Difetto originario esistente al momento della conclusione del contratto

  • del contratto concluso in stato di pericolo
  • del contratto concluso in stato di bisogno

RISOLUZIONE

Difetto sopravvenuto dopo la conclusione del contratto

  • per inadempimento
  • per impossibilità sopravvenuta
  • per eccessiva onerosità sopravvenuta

 

Il contratto è INVALIDO quando è privo di un elemento essenziale oppure e affetto da vizi.
L’invalidità presuppone un’irregolarità giuridica del contratto ed è posta a salvaguardia dei limiti stabiliti dall’ordinamento per l’attuazione dell’autonomia dei privati. A seconda della gravità s’individuano due specie di invalidità : la nullità e l’annullabilità.
Le forme di invalidità del contratto sono la nullità e l’annullabilità.

LA NULLITA’

Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative o è privo di uno degli elementi essenziali (art. 1418 c.c.).
Sono cause di nullità del contratto:

  • La violazione di norme imperative , cioè inderogabili dalle parti
  • La mancanza di uno degli elementi essenziali del contratto
  • La illiceità della causa per motivi illeciti comuni a entrambi i contraenti
  • L’impossibilità, illiceità, indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto
  • Le altre cause stabilite di volta in volta dalla legge.

Il contratto nullo è improduttivo di effetti.
Le caratteristiche della nullità:

  • può essere fatta valere in ogni tempo, non essendo previsto un termine di prescrizione per l’esercizio dell’azione di nullità
  • può essere proposta da qualunque soggetto vi abbia interesse, e pertanto si definisce assoluta
  • è rilevabile d’ufficio, senza cioè apposita domanda di parte, per spontanea iniziativa del giudice
  • è insanabile :il contratto nullo non può essere sanato in alcun modo dalla volontà delle parti, che possono soltanto redigere un nuovo contratto senza difetti
  • opera di diritto: l’esistenza del vizio è sufficiente perché il contratto sia nullo e quindi improduttivo di effetti fin dall’origine; la sentenza del giudice non costituisce la nullità del contratto ma si limita a dichiararla (sentenza dichiarativa), opera retroattivamente ed elimina ogni effetto del contratto tra le parti e per i terzi.

Il vizio può riguardare tutto il contratto oppure singole clausole; si parla nel primo caso, di nullità totale, nel secondo caso di nullità parziale. Quest’ultima non comporta la nullità dell’intero contratto a meno che esse non siano essenziali per le parti che, in loro mancanza, non avrebbero concluso il contratto ( art. 1419 c.c.).

L’ANNULLABILITA’

Il contratto è ANNULLABILE quando è posto in essere da un incapace d’agire o è affetto da vizi del volere: errore, violenza morale, dolo.

I caratteri dell’annullabilità sono opposti a quelli della nullità:

 è prescrittibile: l’azione di annullamento si prescrive in 5 anni; trascorso tale termine il giudice dovrà respingere la domanda di annullamento presentatagli dalla parte interessata;

  • è relativa: l’annullamento può essere richiesto non da chiunque , come nella nullità, ma solo dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge . Per esempio se il contratto è concluso da un incapace di agire, l’annullamento potrà essere richiesto dai legali rappresentanti dell’incapace e non dall’altro contraente capace; se concludo il contratto per errore, solo io potrò chiederne l’annullamento
  • non è rilevabile d’ufficio: opera, quindi, soltanto su espressa domanda dell’interessato
  • è sanabile: l’annullabilità può essere sanata dalle parti mediante un apposito negozio giuridico, la convalida. Con essa le parti che avrebbero il diritto di chiedere l’annullamento dichiarano espressamente di voler convalidare l’atto viziato. Il contratto risulta sanato in modo tacito quando la parte dà volontariamente esecuzione all’atto pur conoscendo il motivo di invalidità. Il contratto annullabile si sana anche con il decorso del termine di prescrizione.
  • non opera di diritto: il contratto annullabile produce i suoi effetti fino a quando non interviene la sentenza (costitutiva) di annullamento; opera retroattivamente tra le parti e i terzi in mala fede, coloro che conoscevano o potevano conoscere la causa di annullabilità. Il terzo che in buona fede ignorava l’esistenza del vizio fa quindi salvi i suoi diritti, salvo nel caso di annullamento per incapacità.

8)  I VIZI DELLA VOLONTA’

Il contratto è annullabile quando è concluso da un incapace di agire o quando il consenso delle parti non si è formato correttamente per la presenza di un vizio della volontà.
I vizi della volontà sono particolari eventi che influenzano il processo interno della formazione della volontà del soggetto e lo inducono a concludere un contratto che egli non avrebbe voluto concludere o che avrebbe concluso a condizioni diverse.
Tali vizi sono:l’errore, la violenza morale, il dolo.

8.1 L’ERRORE

È la falsa rappresentazione della realtà, che induce il soggetto a concludere un contratto che altrimenti non avrebbe posto in essere.
E’ necessario che esso presenti due caratteri: sia essenziale, cioè determinante per la conclusione del contratto e sia riconoscibile dall’altro contraente ( è riconoscibile l’errore che la controparte , usando la normale diligenza, avrebbe potuto rilevare).

8.2 LA VIOLENZA

La minaccia può essere rivolta contro la persona stessa che deve concludere il contratto o contro i suoi familiari o i suoi beni e può provenire dall’altro contraente o anche da un terzo.
La violenza morale è la minaccia di un male grave e ingiusto che costringe una persona a concludere un contratto che altrimenti non avrebbe concluso.
Il male minacciato deve essere ingiusto e grave. E’ ingiusto quello contrario al diritto ; è grave se di tal natura da suscitare impressione su una persona sensata, con riguardo all’età , al sesso e alla condizione delle persone.
Dalla violenza morale fin qui descritta occorre distinguere la violenza fisica che ricorre quando il contraente viene costretto dall’altro o da un terzo a dare una dichiarazione non voluta. In tali casi manca del tutto la volontà contrattuale e il contratto è nullo per mancanza dell’accordo.

8.3 IL DOLO

Quando il contraente viene condotto in errore dalla manovra fraudolenta del’altro contraente o di un terzo si ha il dolo.
Il dolo è l’inganno in cui è stato tratto il contraente dai raggiri e gli artifizi posti in essere dall’altro contraente o da un terzo per indurlo a concludere il contratto.
Il dolo si dice determinante se ha condotto la parte a concludere un contratto che altrimenti non avrebbe concluso; si dice incidente quando la parte raggirata avrebbe ugualmente concluso il contratto anche se a condizioni diverse. In quest’ultimo caso il contratto è valido, ma il contraente in mala fede risponde dei danni.

9) RESCISSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Per una particolare categoria di contratti, definiti a prestazioni corrispettive o sinallagmatici , nei quali la causa risiede nello scambio tra le prestazioni delle parti, il venir meno degli effetti normali può dipendere , oltre che dall’invalidità , anche da altre due particolari situazioni: la rescissione e la risoluzione.
In questi contratti le prestazioni sono legate l’una all’altra in uno stretto rapporto di reciprocità ( detto appunto con parola di origine greca sinallagma) fondato su un delicato equilibrio di interessi; il sacrificio economico sopportato da una parte trova la sua giustificazione nel corrispondente sacrificio della controparte.
Se si verifica uno squilibrio nel rapporto di corrispettività, viene meno la causa contrattuale. Ciò può avvenire:

  • al momento stesso della conclusione del contratto, qualora lo squilibrio sia dovuto alle particolari condizioni di pericolo o di bisogno in cui versava un contraente e di cui l’altro si sia approfittato ( in tal caso trova applicazione l’istituto della rescissione)
  • in un tempo successivo, durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, per il mancato adempimento di una delle parti o per l’impossibilità di eseguire la prestazione o per la sopravvenuta eccessiva onerosità di una delle prestazioni, per cause non imputabili alla parte ( in tal caso trova applicazione l’istituto della risoluzione).

Un particolare tipo di contratti sinallagmatici è costituito dai contratti aleatori ; si tratta di contratti per i quali al momento della loro conclusione non è certo se alla prestazione cui si è obbligato un contraente corrisponderà la controprestazione dell’altro o di che entità essa sarà. Tali figure contrattuali  si basano sulla sorte: l’elemento di incertezza sulla reciprocità delle prestazioni e il conseguente rischio che la parte si assume di non ricevere la controprestazione dall’altra, sono caratteri tipici del contratto e ne costituiscono la causa.
Esempio: nel contratto di assicurazione l’assicurato paga tutti gli anni il premio stabilito ma non è detto che si verifichi l’evento che la compagnia di assicurazioni è obbligata in corrispettivo a indennizzare.

9.1)LA RESCISSIONE

La rescissione è un particolare modo di scioglimento del contratto che la legge concede a chi ha subito condizioni contrattuali ingiuste in conseguenza dello stato di pericolo o di bisogno in cui versava.
L’azione di rescissione deve essere esercitata entro un anno dalla conclusione del contratto. Esistono due cause di rescissione:

  • per stato di pericolo ( si ha quando una parte abbia assunto obbligazioni a condizioni particolarmente inique per la necessità, nota alla controparte, di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona). Perché si abbia rescissione bisogna che il pericolo minacci l’incolumità delle persone e il giudice può stabilire un equo compenso per la parte che si è approfittata.
  •  per stato di bisogno (  o per lesione, si ha quando vi è sproporzione tra le prestazioni dei contraenti, e questa sia dovuta allo stato di bisogno di una parte, del quale l’altra ha approfittato per trarre vantaggio). La lesione deve essere pari a oltre la metà del valore del bene. Inoltre la rescissione non può essere richiesta per i contratti aleatori.  Il contraente contro il quale è richiesta rescissione può evitarla offrendo una modificazione del contratto sufficiente per ricondurlo a equità.

Con la rescissione il contratto viene sciolto e le prestazioni eseguite devono essere restituite.

9.2) LA RISOLUZIONE

La risoluzione si verifica per fatti sopravvenuti, cioè per cause che sopraggiungono dopo la conclusione del contratto stesso, determinandone lo scioglimento.

Abbiamo tre casi di risoluzione:

Risoluzione per inadempimento: l’inadempimento deve essere grave; è necessaria la sentenza del giudice ( sentenza costitutiva) tranne nei casi di risoluzione di diritto (clausola risolutiva espressa, diffida ad adempiere e termine essenziale); effetto retroattivo tra le parti ma non per i contratti ad esecuzione continuata o periodica.

  • Risoluzione per impossibilità sopravvenuta:impossibilità non deve essere imputata alla parte, opera di diritto
  • Risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta: l’evento sopravvenuto deve essere imprevedibile; opera su sentenza del giudice; l’altra parte può evitarla modificando le condizioni del contratto; non riguarda i contratti aleatori.

 

 

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Fonte: http://www.portaleboselli.it/boselliserale/Materiale%20Didattico/Quinta%20Aziendale/IL%20CONTRATTO[1].doc

Sito web da visitare: http://www.portaleboselli.it/

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