Diritto commerciale riassunti

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Diritto commerciale riassunti

 

Il possesso

Proprietà e possesso sono due concetti diversi, la prima è una situazione di diritto, la seconda di fatto.
Possesso pieno   proprietà
Possesso minore   diritto di usufrutto, superficie, ecc.

Anche la detenzione è un concetto che si distingue dal possesso, in questo caso non c'è intenzione di possedere. Anche la tolleranza esclude il possesso, l'interversione del possesso (passaggio dalla condizione di detentore a quella di possessore) può avvenire solo nei due casi espressamente previsti:

  • in modo originario (detenzione   possesso)
  • a titolo derivativo (trasmissione del possesso)

il possesso può essere in buona o in mala fede, si presume in buona fede fino a prova contraria (se in buona fede gode di protezione maggiore)

Diritti del possessore nella restituzione al proprietario:

  • i frutti, se il possessore è di buona fede, rimangono all'ex possessore, se in mala fede invece deve riconsegnarli
  • rimborso delle spese per riparazioni e miglioramenti
  • diritto di ritenzione fino a che non ha ricevuto le indennità dovutegli

Azioni possessorie:
- Reintegrazione
- Azione di manutenzione
Le azioni possessorie vengono utilizzate anche dai proprietari perché più veloci e non necessitano dell'onere della prova. Le azioni di reintegrazione spettano anche al detentore.

Azioni di nunciazione:
Denuncia di nuova opera
Denuncia di danno temuto

I modi di acquisto della proprietà

A titolo originario:

  • Occupazione: si acquista la proprietà delle cose di nessuno (mobili o immobili) che possono essere cose abbandonate e gli animali che formano oggetto di caccia e di pesca
  • Invenzione: cose smarrite rimaste per un anno nell'ufficio oggetti smarriti, colui che le ha consegnate ne acquista la proprietà
  • Accessione: l'acquisto della proprietà di una cosa principale comporta la proprietà delle cose qualificabili come accessorie
  • Unione: quando cose mobili appartenenti a diverso proprietario sono unite
  • Commistione: quando cose mobili appartenenti a diverso proprietario sono mescolate
  • Specificazione: acquisto della proprietà della materia altrui da parte di chi la adopera per formare una nuova cosa
  • Usucapione: quando il possessore  non proprietario acquista il diritto di proprietà [dopo 20 anni consecutivi di possesso per i beni immobili, 10 anni se si tratta di possesso di buona fede e 10 anni (3 anni se in buona fede) nel caso di beni mobili]

A titolo derivativo:

  • Contratti
  • Successioni a causa di morte

Diritti reali su cosa altrui

Diritto reale: diritto di proprietà
Diritti reali su cosa altrui: altri è il proprietario della cosa, si riduce il contenuto del diritto di proprietà, i diritti reali su cosa altrui sono contenuti entro precisi limiti di legge.
A difesa dei diritti reali su cosa altrui c'è l'azione confessoria: mira ad ottenere il riconoscimento del proprio diritto sulla cosa altrui contro chiunque ne contesti l'esercizio

  • Diritto di SUPERFICIE: diritto di edificare o mantenere sul suolo altrui una propria costruzione; può essere perpetuo oppure a tempo determinato
  • USUFRUTTO: facoltà di godere delle cose nel rispetto della destinazione economica data dal proprietario; facoltà di fare propri i frutti. Il proprietario resta nudo proprietario; spese e imposte vengono ripartite: spese straordinarie e imposte sulla proprietà a carico del proprietario / sperse ordinarie e imposte sul reddito a carico dell'usufruttuario. La piena proprietà si riacquista alla scadenza
  • USO: come usufrutto ma è limitata la facoltà di godimento della cosa al solo usuario
  • ABITAZIONE: diritto di abitare una casa, limitatamente ai bisogni del titolare del diritto e della famiglia
  • ENFITEUSI: diritto a lungo termine generalmente su fondi rustici; l'enfiteuta ha la stessa facoltà di godimento del proprietario con due obblighi specifici: migliorare il terreno e corrispondere al nudo proprietario un canone periodico. L'enfiteuta ha diritto all'affrancazione (acquistare la proprietà del fondo pagando al concedente una somma pari al canone annuo per 15) il concedente può chiedere la devoluzione del fondo se l'enfiteuta non adempie ai due obblighi previsti
  • SERVITU' PREDIALI: limitazione delle facoltà di godimento di un immobile (fondo servente) alla quale corrisponde un diritto del proprietario di un altro immobile (fondo dominante). Servitù positive (lasciar fare) o negative (obbligo di non fare). Servitù continue (non è necessario il fatto dell'uomo) e discontinue (è necessario il comportamento attivo). Servitù apparenti e non apparenti. Servitù coattive   acquedotto coattivo, passaggio coattivo, elettrodotto coattivo. Il proprietario del fondo servente non è tenuto a compiere alcun atto per rendere possibile l'esercizio della servitù da parte del titolare.

La comunione

La medesima cosa forma oggetto del diritto di proprietà/diritto reale di più persone, diritti aventi uguale contenuto

  • Comunione volontaria: dipende dalla volontà dei partecipanti
  • Comunione incidentale: non dipende dalla volontà dei partecipanti
  • Comunione forzosa: non ci si può sottrarre

Scomposizione ideale della cosa in più quote
L'uso della cosa avviene di solito separatamente, l'amministrazione è collettiva (si delibera a maggioranza di quote). Per gli atti di straordinaria amministrazione occorre una maggioranza assoluta rafforzata (2/3). Ciascun partecipante può disporre della sua quota, non dell'intera cosa comune (occorre per questo il consenso unanime). La divisione si attua, se possibile, in natura, spartendo la cosa.

Il condominio negli edifici:
Singoli appartamenti   proprietà solitaria
Terreno   proprietà comune

Il concetto di comunione va distinto da quello di multiproprietà

L'obbligazione

Diritto reale: diritti sulle cose, assoluti, spettano ad un soggetto nei confronti di tutti, e fruiscono di difesa assoluta; sono inoltre suscettibili di possesso quindi possono essere acquistati anche a titolo originario

Diritto di obbligazione: dirrit a una prestazione personale, relativi, spettano ad un soggetto nei confronti di uno o più soggetti determinati, e fruiscono di difesa relativa, solo nei confronti dell'obbligato; si acquistano solo a titolo derivativo.
Protagonisti del rapporto obbligatorio sono almeno due soggetti e un oggetto avente carattere patrimoniale (avente valore economico)

  • Presatzione di dare o consegnare (può essere un'obbligazione di genere o di specie)
  • Prestazione di fare (può essere un'obbligazione di genere o di specie)
  • Prestazione di non fare

In caso di pluralità di soggetti:

  • Solidarietà attiva/passiva
  • Parziarietà attiva/passiva

Obbligazioni alternative: quando l'obbligazione ha ad oggetto prestazioni fra loro in alternativa
Sono fonti delle obbligazioni contratti, fatti illeciti e altre fonti in via residuale

Adempimento e inadempimento

Adempimento: esatta esecuzione, da parte del debitore, della prestazione che forma oggetto dell'obbligazione   estinzione dell'obbligazione. L'esattezza comprende modalità, tempo, luogo, persona che esegue, persona destinataria, identità della prestazione.
Debiti di valuta: hanno per oggetto la consegna di una quantità di denaro
Debiti di valore: una somma di denaro è dovuta non come bene a sé, ma come valore di un altro bene

Inadempimento: debitore inadempiente se non esegue la prestazione dovuta o se non la esegue esattamente   risarcimento del danno. Il debitore è ammesso a provare la sopravvenuta impossibilità della prestazione:

  • impossibilità oggettiva (non soggettiva)
  • impossibilità sopravvenuta per causa non a lui imputabile

Le conseguenze sono diverse per i diversi tipi di obbligazioni: alcune non sono mai impossibili, come consegnare una data quantità di denaro.

Estinzione dell'obbligazione:

  • per impossibilità sopravvenuta della prestazione
  • per novazione: estinzione di una obbligazione, per volontà delle parti, mediante la costituzione di una nuova obbligazione, diversa da quella originaria
  • per remissione: rinuncia volontaria del creditore al proprio diritto
  • per confusione: quando debitore e creditore vengono a riunirsi nella stessa persona
  • per compensazione: quando due persone sono obbligate l'una nei confronti dell'altra, in forza di distinti rapporti obbligatori per i quali la prima sia debitrice della seconda e la seconda sia debitrice della prima

Il contratto

Modo di acquisto della proprietà
Fonte di obbligazioni

Contratto: accordo tra due o più parti per costituire, regolare o estinguere fra loro un rapporto giuridico patrimoniale. L'accordo tra le parti costituisce, regola o estingue i rapporti patrimoniali   libertà e autonomia contrattuale
Clausola: determinazione delle parti, inserita in un contratto scritto
Libertà di concludere contratti atipici, non corrispondenti ai tipi contrattuali previsti dal c.c.
E' altresì necessario distinguere il concetto di contratto da quello di atto unilaterale
Il negozio giuridico: manifestazione o dichiarazione di volontà diretta a produrre effetti giuridici che il diritto realizza in quanto voluti.
Negozi giuridici:

  • unilaterali/bilaterali/plurilaterali
  • patrimoniali/non patrimoniali

(Genere sovraordinato, del quale contratto e atto unilaterale sono visti come semplici sottospecie)

Requisiti del contratto: accordo tra le parti, causa, oggetto e forma

  • Accordo: incontro delle manifestazioni di volontà di ciascuna delle parti, può essere concluso in modo espresso o anche tacito

Sono da considerare concetti diversi l'invito a proporre e la proposta contrattuale (quest'ultima vincolante).
Proposta ferma o irrevocabile: il proponente non può revocare o modificare la proposta
Opzione: una parte del contratto si vincola verso l'altra, l'opzione è un contratto, può essere ceduta, ecc.
Contratto in serie: è, in tutto, predeterminato da una delle parti, l'altra non può trattare
Contratto isolato: è frutto di trattative intercorse fra le parti contraenti
Devono essere specificamente approvate per iscritto le clausole vessatorie: condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazione agli altri

  • Causa: funzione economico-sociale dell'atto di volontà

Contratto di accertamento, per eliminare l'incertezza relativa a situazioni giuridiche fra essi intercorrenti (ha effetto retroattivo)

  • Oggetto: diritto, reale o di credito, che il contratto trasferisce da una parte all'altra, oppure prestazione che una parte si obbliga ad eseguire a favore dell'altra. L'oggetto deve essere possibile (materialmente), lecito, determinato o determinabile.
  • Forma

Successiva alla conclusione del contratto: trascrizione nei pubblici registri, necessaria per dare pubblicità all'atto (opponibilità a terzi, ecc.)
Contratto preliminare: le parti si obbligano, l'una nei confronti dell'altra, a concludere un futuro contratto, del quale predeterminano il contenuto essenziale, la proprietà rimane all'alienante; nel contratto definitivo da riprodurre la proprietà passa al compratore già alla conclusione del primo atto.
Minuta del contratto: le parti concordano su alcuni estremi del contratto, non su tutti
Programma di contratto: le parti si impegnano a instaurare fra loro trattative per la formazione di un contratto del quale non hanno concordato i punti essenziali, fissano tempi e modi delle trattative

 

 

Validità e invalidità del contratto

Nullità del contratto:
per contrarietà a norme imperative
per mancanza dei requisiti del contratto (mancanza dell'accordo tra le parti, della causa, dell'oggetto o della forma)
per illiceità della causa, dell'oggetto o dei motivi
Annullabilità del contratto:
per incapacità legale o naturale
per vizi del consenso (errore motivo, errore ostativo, dolo, violenza morale)

Diverse conseguenze della nullità e dell'annullabilità
Nullità: imprescrittibile
Annullabilità: prescrizione a 5 anni in favore di chi è legittimato a chiederla
La nullità opera retroattivamente ed elimina ogni effetto del contratto, l'annullamento non opera contro i terzi di buona fede
Non si può convalidare un contratto nullo (può essere convertito in altro tipo di contratto), uno annullabile SI

Nullità parziale (riguardante solo alcune clausole)
Contratto plurilaterale

Efficacia e inefficacia del contratto

Inefficacia iniziale (termine iniziale/condizione sospensiva)
Inefficacia sopraggiunta (termine finale/condizione risolutiva)
Termine   limitazione temporale dell'efficacia
Condizione   avvenimento futuro ed incerto al quale subordinare l'efficacia
Valida la condizione sospensiva potestativa (dipende dal futuro comportamento volontario di una delle parti)
Condizione illecita   contratto nullo
Condizione impossibile   sospensiva (contratto nullo), risolutiva (si considera
non apposta)
Simulazione: causa di radicale e definitiva inefficacia del contratto
Simulazione assoluta   le parti non vogliono gli effetti
Simulazione relativa   le parti simulano un contratto diverso da quello reale
Simulazione: inefficacia relativa, è inefficace tra le parti, è efficace verso terzi di buona fede
Interposizione fittizia di persona: è contraente un soggetto diverso dal contraente reale
Contratto fiduciario: la causa del contratto eccede lo scopo che le parti perseguono; efficacia obbligatoria, non reale, è nullo quando ha lo scopo di eludere la legge
Contratto indiretto: un determinato contratto è utilizzato per realizzare una funzione diversa da quella che corrisponde alla causa
Clausole vessatorie: inefficaci (sempre, se non sottoscritte); inefficacia relativa, solo a vantaggio del consumatore, e parziale, colpisce solo la singola clausola

La rappresentanza

Rappresentanza: un soggetto, rappresentante, partecipa alla conclusione del contratto con una propria dichiarazione di volontà, un altro soggetto, rappresentato, subisce gli effetti giuridici della dichiarazione di volontà del rappresentante, acquistando i diritti e assumendo le obbligazioni che dal contratto derivano
Fonti della rappresentanza: conferimento da parte dell'interessato (autonomia) oppure derivata dalla legge (eteronomia)
Effetti: il contratto concluso dal rappresentante produce direttamente effetti sul rappresentato. Il rappresentante contratta in nome, oltre che per conto altrui: spendita del nome. La rappresentanza è conferita attraverso la procura, atto unilaterale. Il rischio di imbattersi in un falso rappresentante (falsus procurator) è addossato al terzo contraente. Non è necessaria la capacità di agire del contraente, basta quella del rappresentato
Ambasceria: tutti gli elementi del contratto da concludere sono stati predeterminati dal rappresentato, il rappresentante si limita a dichiarare una volontà in tutto e per tutto altrui
Mandato: contratto con il quale un soggetto, mandatario, si obbliga nei confronti di un altro, mandante, a compiere uno o più atti giuridici per conto di questo. Il mandatario è obbligato, dietro compenso, ad agire per conto del mandante.
Mandato senza rappresentanza: il mandatario agisce per conto del mandante ma in nome proprio

Gli effetti del contratto

  • contratti a esecuzione istantanea: l'adempimento si esaurisce nel compimento di un solo fatto
  • contratti a esecuzione differita: l'adempimento si esaurisce in una pluralità di fatti
  • contratti a esecuzione continuata o periodica: obbligano le parti ad una prestazione continuativa o periodicamente ripetuta nel tempo (es. la somministrazione)

Il contratto ha forza di legge (atto di autonomia privata), per scioglierlo occorre il mutuo dissenso: un nuovo accordo tra le parti uguale e contrario al primo. Le parti possono avere facoltà di recesso unilaterale, atto unilaterale non avente effetto retroattivo. A volte è concesso il recesso puro e semplice, mero atto di autonomia del singolo, è riconosciuto il recesso per giusta causa. Il contratto perpetuo tende a essere trasformato in contratto a tempo indeterminato con facoltà di recesso delle parti.
Effetti obbligatori: quando si fa riferimento alle obbligazioni che dal contratto derivano
Effetti reali: quando si fa riferimento agli effetti prodotti direttamente dal contratto, al momento stesso della formazione dell'accordo fra le parti
Principio consensualistico: nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato. Si diventa proprietari al momento dell'accordo che perfeziona il contratto   contratti consensuali. Contratti reali: si perfezionano con la consegna dell'oggetto del contratto (es. deposito, comodato, mutuo, contratto costitutivo di pegno, ecc.)

Risoluzione e rescissione del contratto

Un contratto può essere sciolto per mutuo dissenso ma anche per cause ammesse dalla legge; la risoluzione è una vicenda del rapporto contrattuale (il contratto è valido) che si scioglie con effetto retroattivo tra le parti
Cause di risoluzione:

  • Risoluzione per inadempimento (si deve trattare di un inadempimento di non scarsa importanza)
  • Risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione
  • Risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione

La risoluzione può essere poi giudiziale:

  • si può agire per l'adempimento
  • si può agire per la risoluzione

La risoluzione può anche essere stragiudiziale:

  • diffida ad adempiere (da parte della parte adempiente)
  • per clausola risolutiva espressa sul contratto
  • termine essenziale (previsto dal contratto come limite)

Eccezione di inadempimento: l'inadempiente non si deve adempiere
Impossibilità sopravvenuta: rende priva di giustificazione la prestazione   risoluzione del contratto. La causa non deve essere imputabile al debitore
Eccessiva onerosità sopravvenuta: riguarda i contratti che si protraggono nel tempo, deve esistere un forte squilibrio tra il valore economico delle due prestazioni che abbia reso il contratto sensibilmente iniquo per una delle parti. Deve esserci un evento straordinario e imprevisto, non sono tali le oscillazioni dei prezzi di mercato e tutto ciò che rientra nell'alea normale del contratto. L'eccessiva onerosità sopravvenuta non si applica ai contratti aleatori.

Rescissione: scioglimento/risoluzione per due cause specifiche

  • Stato di pericolo
  • Stato di bisogno

Criteri di comportamento dei contraenti e di interpretazione del contratto

La buona fede contrattuale: correttezza e lealtà

  • Nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto: dovere di informazione, ecc.   responsabilità precontrattuale
  • Nell'esecuzione del contratto: conservare integre le ragioni dell'altra parte, divieto di rifiutare la prestazione avvalendosi dell'eccezione di inadempimento se il rifiuto non è in buona fede. Dovere delle parti di realizzare l'interesse contrattuale dell'altra o di non recarle danno   abuso del diritto
  • Nell'interpretazione del contratto:
  • criteri di interpretazione soggettiva si basano sulla ricerca della comune intenzione delle parti (il nome dato al contratto non è vincolante)
  • criteri di interpretazione soggettiva si rifanno al concetto di buona fede contrattuale o ad altri oggettivi elementi non riconducibili all'intenzione delle parti

Le clausole ambigue sono da interpretare nel senso più conveniente alla natura e all'oggetto del contratto
Conservazione del contratto: la clausola si interpreta nel senso in cui è valida, non nel senso in cui sarebbe invalida/inefficace
Clausole che pongono condizioni generali si interpretano sfavorevolmente a chi le ha poste

Fatti illeciti

Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto   responsabilità extracontrattuale
Fatto illecito: deve esserci fatto, danno ingiusto, rapporto di causalità fatto/danno e dolo o colpa
Fatto: comportamento umano commissivo oppure omissivo
Danno ingiusto: lesione di un interesse altrui, meritevole di protezione
Lesione di un diritto alla personalità
Lesione di un diritto reale
Lesione del diritto al mantenimento o agli alimenti
Lesione di un diritto relativo (diritti di credito in particolare), quando il terzo
rende temporaneamente impossibile la prestazione del debitore o sia concorso nell'inadempimento del debitore
Lesione della libertà contrattuale
Lesione di una situazione di fatto che appaia degna di protezione
Non c'è danno ingiusto nel caso di legittima difesa e stato di necessità
Rapporto di causalità: l'evento dannoso deve essere conseguenza immediata e diretta, secondo regolarità statistica. Si distinguono le cause vere e proprie dalle semplici occasioni
Dolo/colpa:

  • Dolo - intenzione di provocare l'evento dannoso
  • Colpa: mancanza di diligenza, prudenza, perizia; l'evento dannoso non è voluto ma è provocato

L'onere di provare il dolo e la colpa è sul danneggiato
Responsabilità indiretta: ipotesi nelle quali è responsabile del danno un soggetto diverso da quello che ha commesso il fatto

  • responsabilità dei padroni e dei committenti
  • responsabilità dei sorveglianti di incapaci
  • responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori
  • responsabilità del proprietario di veicolo

Responsabilità oggettiva: si risponde del danno anche se lo si è commesso senza dolo e senza colpa, è sufficiente il rapporto di causalità fatto/danno

  • esercizio di attività pericolose
  • animali e cose in custodia
  • rovina di edificio
  • circolazione di veicoli

Altri atti o fatti fonte di obbligazione

Dichiarazioni di volontà
Fatti che producono obbligazioni (indipendentemente dalla volontà dell'obbligato)
Atti che producono obbligazioni (promesse unilaterali)

Gestione di affari (altrui)
Pagamento di indebito: esecuzione di una prestazione non dovuta   diritto di ripetere ciò che si è indebitamente pagato. Non c'è diritto di ripetere ciò che si è pagato nel caso di obbligazioni naturali (scommesse, ecc.) e prestazioni contrarie al buon costume
Arricchimento senza causa: tra due soggetti si verifica, senza alcuna giustificazione, uno spostamento patrimoniale tale per cui uno subisca danno e l'altro, correlativamente, si arricchisce. Chi si arricchisce deve indennizzare l'altro nei limiti del proprio arricchimento

Garanzie reali

Pegno: garanzia specifica su un bene mobile perché il creditore abbia la certezza di potersi soddisfare su un dato bene

  • diritto di seguito: procedere a esecuzione forzata sul bene anche verso terzi
  • diritto di prelazione: soddisfarsi sul prezzo ricavato dalla vendita forzata con preferenza rispetto agli altri eventuali creditori

E' nullo il patto commissorio (eluso con la vendita a scopo di garanzia)

Ipoteca: ha per oggetto beni immobili oppure beni mobili iscritti in pubblici registri

  • ipoteca volontaria
  • ipoteca giudiziale basata su sentenza di condanna
  • ipoteca legale nei casi previsti dalla legge

L'ipoteca si costituisce solo con la trascrizione nei registri, pubblicità costitutiva, anche l'estinzione è obbligatoria. Sono possibili anche più ipoteche su un medesimo bene per una durata massima di 20 anni

Garanzie personali:
Fideiussione: una persona garantisce, con il proprio patrimonio, l'adempimento di una obbligazione altrui obbligandosi personalmente con il creditore. Tutto questo genera responsabilità solidale.
La volontà deve essere espressa, il creditore può fare affidamento sul patrimonio di due persone, la fideiussione comporta però un'obbligazione solo accessoria

Concorso dei creditori e cause di prelazione:
Creditori chirografari, non hanno cause di prelazione, e privilegiati. Il privilegio può essere generale o speciale (secondo l'ordine dei privilegi).
Sono cause di prelazione il pegno, l'ipoteca e i privilegi

Mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale:
Azione revocatoria: se il debitore compie atti di disposizione del proprio patrimonio il creditore può chiedere al giudice che l'atto di disposizione a lui pregiudizievole sia dichiarato inefficace nei suoi confronti
Azione surrogatoria: ciascun creditore può surrogarsi al debitore per assicurare che siano soddisfatte le sue ragioni ed esercitare i diritti e le azioni che al debitore spettano verso i terzi, esclusi quelli strettamente personali
Decadenza del debitore insolvente dal beneficio del termine: è concesso al creditore di esigere immediatamente la prestazione e concorrere sul patrimonio del debitore insieme a tutti gli altri creditori
Diritto di ritenzione: il creditore che detenga una cosa del debitore può rifiutarsi di restituirla fino a quando il suo credito non sia stato soddisfatto
Pegno gordiano: il creditore pignoratizio, dopo essere stato pagato del credito garantito di pegno, può esercitare il diritto di ritenzione sulla cosa già ricevuta in pegno a protezione di un nuovo credito che abbia verso il medesimo debitore
Sequestro conservativo: se il creditore ha motivo di temere che, prima di ottenere una sentenza che accerti il suo diritto, il debitore disperda il suo patrimonio alienando o consumando i propri beni, può domandare il sequestro di tutti o di alcuni di quei beni

 

Circolazione e altre vicende del credito e del contratto

Sconto: cessione del credito
Delegazione di debito: il debitore assegna al proprio creditore un nuovo debitore, il quale si obbliga verso il creditore
Delegazione di pagamento: il delegato non è invitato a farsi debitore del delegatario, costituendo un nuovo rapporto obbligatorio fra lui e il delegatario, ma è semplicemente invitato a pagare il debito del delegante, ossia a estinguere il rapporto obbligatorio esistente tra delegante e delegatario
Espromissione: un espromittente si obbliga spontaneamente nei confronti dell'espromissario ad adempiere il debito di un terzo, espromesso
Accollo: l'accollante si obbliga verso l'accollato ad assumere il debito di questo verso un terzo, accollatario
Cessione del contratto: il cedente sostituisce a sé un terzo, cessionario, nei rapporti derivanti da un contratto a prestazioni corrispettive (è necessario il consenso del contraente ceduto)
Pagamento con surrogazione:
surrogazione per volontà del creditore
surrogazione per volontà del debitore
surrogazione legale

TITOLI DI CREDITO

Concetto e funzione del titolo di credito
Circolazione della ricchezza mobiliare, il diritto menzionato è incorporato al documento. Si applicano le norme sulla circolazione di beni mobili, è quindi possibile anche l'acquisto a titolo originario tramite possesso di buona fede (non soggetto a rivendicazione)

  • Il conseguimento del possesso ne produce l'acquisto della proprietà
  • L'acquisto della proprietà comporta la titolarità del diritto

Il debitore non potrà opporre eccezioni al possessore fondate su rapporti personali con precedenti possessori. Il debitore può opporre al possessore del titolo:

  • Le eccezioni a questo personali
  • Le eccezioni reali: di forma, eccezioni che escludono la provenienza del titolo dalla propria persona o da valida provenienza, quelle che riguardano la mancanza delle condizioni per l'esercizio del diritto

Il debitore può opporre le eccezioni personali se il possessore ha agito intenzionalmente a suo danno

Circolazione dei titoli di credito
Titolarità del diritto e legittimazione all'esercizio del diritto non coincidono
Forme di legittimazione diverse per i diversi titoli di credito, al portatore, all'ordine o nominativi

  • Spetta al debitore provare che il possessore del titolo non è titolare del diritto
  • Il debitore deve rifiutare la prestazione al possessore di mala fede
  • Il debitore deve usare un minimo di diligenza nella verifica della buona fede del possessore
  • Il debitore è liberato anche se adempie nei confronti del possessore non titolare

Legittimazione attiva, del possessore, ad esigere la prestazione
Legittimazione passiva, del debitore, a conseguire la liberazione

Titoli al portatore, all'ordine, nominativi
Titoli al portatore: si trasmettono con la consegna pura e semplice, la legittimazione all'esercizio del diritto è data dalla sola presentazione del titolo al debitore. Clausola "al portatore" menzionata sul titolo, sono al portatore titoli emessi in serie, titoli del debito pubblico, azioni e obbligazioni di società, ecc
Titoli all'ordine: la circolazione è documentata sul titolo, il possessore si legittima all'esercizio del diritto menzionato in base a una serie ininterrotta di girate. Sono titoli all'ordine assegno, cambiale e titoli connessi a operazioni di diritto individuale

Girata: ordine formulato sul titolo rivolto dal trasmittente al debitore di eseguire la prestazione nelle mani del nuovo prenditore
Girata in pieno (formula consueta)
Girata in bianco (al portatore)
Girata per incasso/per procura
Girata in pegno/in garanzia
Il giratario deve risultare anche girante della girata successiva. La girata non può essere parziale né sottoposta a condizione
Titoli nominativi: il possesso deve essere qualificato dalla menzione del nome del possessore sul titolo. Sono nominativi titoli in serie, titoli del debito pubblico, azioni e obbligazioni di società
Circolazione/legittimazione in 3 modi:

  • Annotazione da parte dell'emittente del nome dell'acquirente sul titolo e sul registro
  • Rilascio dell'emittente di un nuovo titolo intestato all'acquirente con annotazione del rilascio sul registro
  • Trasferimento mediante girata autenticata da un notaio o da un agente di cambio (anche in questo caso è necessaria l'iscrizione nel registro dell'emittente)

Procedura di ammortamento per titoli all'ordine e nominativi
Libertà di emissione di titoli di credito, anche atipici (non per quelli al portatore, che altrimenti assumono la condizione di promessa di pagamento)

Documenti di legittimazione e titoli impropri
Documenti di legittimazione: non sono destinati alla circolazione, identificano l'avente diritto alla prestazione (marche, contromarche, biglietti, scontrini, ecc.)

  • Libretto di risparmio, al portatore (titoli di credito) o nominativo pagabile al portatore (documenti di legittimazione); è rilasciato dalla banca a fronte di un deposito bancario. E' ammissibile il pegno sul libretto al portatore.
  • Carta di credito: documento di legittimazione che presuppone un rapporto di provvista fra banca emittente e titolare della carta, una convenzione fra la banca emittente e il fornitore di beni o servizi. Si tratta di una delegazione di pagamento

Titoli impropri: destinati alla circolazione, consentono il trasferimento del credito senza l'osservanza delle norme sulla cessione.
Es. polizza di assicurazione, all'ordine o al portatore; i titoli impropri valgono anche come documenti di legittimazione

Titoli astratti e titoli causali
Inammissibilità, in linea generale, di negozi giuridici astratti, formano eccezione i titoli di credito, sono ammessi i titoli astratti.
Titoli astratti: astrazione della causa, per effetto della circolazione del titolo; sono titoli astratti la cambiale e l'assegno, il documento non reca menzione della causa di emissione. All'astrattezza è connessa la letteralità del titolo, senza riferimento a elementi o circostanze non risultanti dal titolo.
L'emissione di titoli astratti dà vita a un diritto di credito, cartolare, ulteriore rispetto a quello sorto dal rapporto causale. Finché può essere esercitato il diritto cartolare, resta sospeso l'esercizio del diritto sottostante; il soddisfacimento del diritto cartolare estingue, automaticamente, il diritto sottostante
Titoli causali: fanno menzione del rapporto causale di emissione, sono titoli del debito pubblico e obbligazioni di società. Il titolo incorpora lo stesso diritto causale, il debitore può opporre la mancanza del rapporto sottostante all'emissione del titolo anche verso successivi possessori. Manca la letteralità.
Titoli rappresentativi di merci:

  • Titoli di deposito (fede di deposito e nota di pegno)
  • Titoli di trasporto (polizza di carico o duplicato della lettera di vettura)

I titoli cambiari
Cambiale e assegno sono titoli cambiari, all'ordine, astratti. La cambiale è pagabile a vista oppure a scadenza (l'assegno sempre a vista) ed è utilizzata come strumento di credito
Cambiale all'ordine/al portatore, esente da bollo, non vale come titolo esecutivo, il pagamento non può essere parziale, non è richiesto il protesto

La cambiale tratta e il pagherò cambiario
La cambiale tratta è una delegazione di pagamento: una persona dà a un'altra l'ordine di pagare una somma a un terzo. Il pagherò è una promessa di pagamento: una persona promette di pagare una somma ad un'altra.
Requisiti formali senza i quali il titolo non vale come cambiale sono denominazione, ordine/promessa di pagare, nome di trattatario e prenditore, data e luogo di emissione, luogo del pagamento, sottoscrizione del traente/mittente, scadenza della cambiale (facoltativa). I requisiti formali devono essere presenti quando il portatore ne chiede il pagamento, possono mancare all'emissione   cambiale in bianco
La cambiale può essere pagabile a vista, a certo tempo vista, a certo tempo data oppure a giorno fisso
E' diverso parlare di cambiale in bianco e di cambiale incompleta, mancante dei requisiti essenziali, quindi nulla
Nella cambiale tratta 2 rapporti distinti:

  • Rapporto di provvista in forza del quale il primo è creditore del secondo
  • Rapporto di valuta, fra traente e prenditore in cui il primo è debitore del secondo

Il debitore non è obbligato a pagare il terzo, occorre l'accettazione della tratta
Girata: norme dei titoli all'ordine, ogni girante diventa obbligato di regresso verso tutti i successivi giratari. Ogni obbligazione è giuridicamente distinta, la riunione nella stessa persona di debitore e creditore non estingue l'obbligazione per confusione
Avallo: firma di garanzia, l'avallante risponde allo stesso modo dell'avallato, è valido anche se è nulla l'obbligazione dell'avallato (si distingue in questo dalla fideiussione). Il vizio di forma dell'avallante è causa di nullità, non quello dell'avallato. Il portatore del titolo deve rivolgersi innanzi tutto all'obbligato principale. Il pagamento libera il debitore se fatto a chi si dimostri titolare del diritto. Alla scadenza è possibile il rinnovo del titolo tramite novazione avente la stessa forza del vecchio. Il pagamento può essere effettuato da un terzo, come nel caso del debito.
Il protesto è la constatazione solenne che l'obbligato non ha pagato o il trattatario non ha accettato la cambiale, non è necessario per agire esecutivamente verso l'obbligato principale, per gli obbligati di regresso sì. Deve essere levato entro i termini prescritti

Azioni in giudizio (azioni cambiarie)

  • Procedimento di cognizione, diretto ad accertare l'esistenza del debito cambiario
  • Procedimento ingiuntivo, per ottenere un decreto di ingiunzione
  • Procedimento esecutivo, consente di agire immediatamente sul patrimonio del debitore

Azione causale, fondata sul rapporto sottostante all'emissione o alla girata del titolo (necessario il protesto)
Azione di arricchimento, per indennizzare il portatore del titolo nei limiti in cui il traente o l'accettante o il girante si siano arricchiti ingiustamente a suo danno
Cambiale finanziaria: titolo di massa emesso da società, enti o imprese con scadenza tra 3 e 12 mesi. E' un mezzo di raccolta del risparmio, un mutuo a breve termine

Assegno bancario
L’assegno bancario ha la struttura formale della cambiale tratta, ma funzione economica diversa: non è uno strumento di credito, è strumento di pagamento a servizio di chi ha fondi disponibili presso una banca. È un titolo di credito all’ordine o al portatore, contenente l’ordine rivolto ad un banchiere (trattario) di pagare a vista una somma determinata e comporta la responsabilità cambiaria dell’emittente (traente) e di tutti i successivi firmatari verso il possessore legittimato. Elementi principali sono: l'ordine di pagamento alla banca e l'obbligazione del traente nel caso che la banca rifiuti di pagare. Il diritto del traente di ordinare il pagamento presuppone che lo stesso abbia somme presso il trattario secondo un rapporto di provvista, di cui possa disporre a mezzo di assegno, in conformità di una convenzione. La banca in ogni caso non si obbliga in alcun modo ad eseguire il pagamento. Quando, malgrado l’inesistenza di fondi disponibili presso la banca, è stato emesso un assegno, questo è detto “assegno a vuoto”. L’obbligazione del traente è originaria, nel senso che sorge al momento della creazione del titolo, ma ha carattere sussidiario, in quanto il portatore ha l’onere di chiedere prima il pagamento alla banca trattaria. La normativa applicabile all’ assegno bancario coincide in larga parte con la disciplina della cambiale tratta. Requisiti di forma essenziali per la validità dell’assegno: la denominazione di “assegno bancario”, l'ordine incondizionato di pagare una somma, l'indicazione del trattario, l'indicazione del luogo di pagamento, data e luogo di emissione; parte della dottrina e della giurisprudenza ritiene nullo l’assegno rilasciato con la data in bianco; l’assegno post datato è immediatamente esigibile anche se importa conseguenze fiscali. Requisiti sostanziali: capacità di agire, poteri di rappresentanza, riferibilità delle dichiarazioni ad una ben definita persona fisica o giuridica ed effettiva provenienza del titolo dal sottoscrittore. Il trasferimento dell’assegno avviene come nel caso dei titoli di credito, all'ordine o al portatore, l’assegno, comunque, può anche circolare con le forme del diritto comune. L’acquisto dell’assegno “a non domino” è efficace, purché l’acquirente sia in buona fede ed appaia portatore legittimo in base alle norme di circolazione del titolo. Il portatore deve presentare l’assegno al trattario per richiedere il pagamento entro 8 giorni, se comune di emissione e comune di pagamento coincidono, o entro 15 giorni, se si tratta di comuni diversi. Alla scadenza di tali termini il traente può revocare l’ordine. L’assegno non può essere accettato. Se il pagamento è rifiutato, il portatore deve dare avviso al proprio girante, al traente e agli eventuali avallanti entro 4 giorni dal protesto. Ogni girante deve a sua volta avvisare il precedente girante. Se il trattario si rifiuta di pagare, il portatore ha diritto di ottenere il pagamento da tutti i firmatari dell’assegno, senza dover osservare l’ordine in cui si obbligarono. Clausola “non all’ordine”: l’assegno può essere ceduto solo con le forme della cessione ordinaria; se la clausola è apposta da un girante, non impedisce ulteriori girate ma esclude la responsabilità di regresso del girante che ha apposto la clausola verso coloro a cui l’assegno sia girato. Clausola “non trasferibile”: l’assegno non solo non è girabile, ma neanche cedibile e può essere riscosso solo dal prenditore indicato dall’emittente (clausola obbligatoria per gli assegni bancari e circolari di importo superiore a venti milioni). Assegno sbarrato: il banchiere trattario può pagare l’assegno solo ad un suo cliente o ad altro banchiere. Assegno turistico: sul titolo deve esistere una doppia firma conforme del prenditore.

L'assegno circolare
Promessa incondizionata della banca di pagare a vista una somma determinata. Può essere emesso solo da una banca autorizzata, limitato a somme disponibili da parte di chi ne ha fatto richiesta. La banca è obbligata al pagamento nelle mani del possessore (presentazione entro 30 gg.) Valgono i principi dell'assegno bancario

I titoli del debito pubblico
Titoli di credito emessi dallo Stato in serie, emessi alla pari, sopra la pari o sotto la pari. Titoli consolidati: contratto di rendita perpetua; titoli redimibili: contratto di mutuo
Titoli emessi per sopperire a generiche esigenze di cassa dello Stato: BOT, CCT
Titoli emessi per finanziari specifici programmi di investimento: BPT, BNT
I titoli di Stato sono iscritti nel Gran libro del debito pubblico, però ci sono titoli iscritti nel Gran libro (buoni ordinari del tesoro, ecc., capaci di ipoteca) e titoli non iscritti. I titoli non iscritti tendono alla dematerializzazione, gli investitori ricevono un attestato di versamento eseguito

L'IMPRESA

L'imprenditore - l'imputazione dell'attività di impresa

Dal punto di vista economico l'imprenditore è qualificato dal fatto di essere sottoposto al rischio. Tale criterio risulta inapplicabile in ambito giuridico poiché la finalità con cui il giurista si chiede chi sia imprenditore è proprio quella di stabilire chi debba rispondere delle obbligazioni ai sensi dello art. 2740.  Ai fini dunque, eventualmente, del fallimento.
Taluno ha allora cercato di individuare l'imprenditore nel capo dell'impresa, colui che di fatto ha il possesso dell'organizzazione, che dirige e fa propri gli utili. Tanto più che:

Art.2086  L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono i suoi collaboratori

Tuttavia i giuristi vedono nell'imprenditore colui nel nome del quale l'impresa è esercitata. Si verifica talvolta infatti una mancata coincidenza fra colui che effettivamente dirige e fa propri gli utili e tale soggetto.

I caso: imprenditore occulto o impresa esercitata da prestanome. Si parla di imprenditore occulto perché i terzi che vengono a contatto con l'impresa ignorano che colui che effettivamente dirige l'impresa non è chi appare (il prestanome). Le motivazioni che spingono a tale finzione possono essere varie:
- incompatibilità con altra professione di pubblico dipendente
- divieto di concorrenza
- ancora e spesso quella di esercitare l'impresa a rischio dei creditori intestando un nullatenente che nulla ha da temere dal fallimento.

1.Dall'analisi del rapporto fra imprenditore occulto e prestanome risulta che trattasi di mandato senza rappresentanza in cui il prestanome agisce per conto ma non nel nome dell'imprenditore occulto. Agisce in proprio nome e quindi le obbligazioni  e i diritti si formano esclusivamente in capo di lui stesso ex art.1705 dove chiaramente si dice che  i terzi non hanno alcun rapporto col mandante. Fallisce solo il prestanome e ciò fa comprendere come la condizione necessaria e sufficiente per la qualifica di imprenditore sia quella di essere la persona in nome della quale è esercitata l'impresa.
2. Ancora si è osservato che se fallisse l'imprenditore occulto (la cui qualità era conosciuta solo dal prestanome) i creditori di quest'ultimo che avevano calcolato il loro debitore estraneo al rischio di un impresa verrebbero ingiustamente danneggiati. D'altra parte invece i creditori dell'azienda avevano fatto affidamento sul prestanome soltanto e solo su di esso è giusto possano farsi valere.

II caso: socio occulto e società occulta A tal proposito va subito detto che ci si trova innanzi ad una incongruenza: l'imprenditore occulto non fallisce mentre falliscono i soci occulti di impresa collettiva palese e i soci di società occulta.

Comma II dello art. 147 legge fallimentare: se dopo la dichiarazione del fallimento della società risulta la esistenza di altri soci illimitatamente responsabili il tribunale, su domanda del curatore o dei creditori o dei soci già dichiarati falliti o d'ufficio, dichiara il fallimento dei medesimi

La norma, esplicitamente formulata per le società palesi è, senza contrasti, estesa anche alle società occulte: non fallisce solo l'imprenditore individuale in nome del quale è esercitata l'impresa ma anche i suoi soci occulti.
Ciò che il Galgano e la prevalente dottrina e giurisprudenza non accettano è l'estensione analogica dello art.147 anche al sopra visto imprenditore occulto. Nulla vale in questo caso contro la chiara previsione dello art. 1705 che tiene indenne il mandante dai rapporti mandatario creditori.

Da tali problemi è stato comunque sensibilizzato il legislatore che nel '60, esclusivamente riguardo però al lavoro subordinato, ha previsto che i prestatori di lavoro sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'imprenditore che effettivamente ha utilizzato le loro prestazioni.

III caso: gli imprenditori incapaci di agire E' evidente che l'esercizio di un imprese richiede l'esercizio dell'autonomia privata e della capacità di disporre dei propri diritti attraverso manifestazioni di volontà, ossia la capacità di agire. Allora nei casi in cui tale capacità manchi (minori e interdetti) o sia diminuita (emancipati e inabilitati) bisognerebbe concludere che costoro non possano esercitare l'impresa.

a) Vediamo innanzitutto il caso dei minori di età
In tal caso l'art.320 c.c. dispone che :
- i genitori rappresentano i figli minori in tutti gli atti  e ne amministrano i beni
- la continuazione dell'esercizio di una impresa da parte dei genitori è subordinata alla autorizzazione da parte del tribunale.
Con ciò si esclude così che essi possano iniziare con i beni del figlio una impresa ex novo ma solo continuarla nel caso che questi l'abbia ricevuta per donazione od successione mortis causa.
Inoltre essi, ex art. 324 c.c. hanno l'usufrutto legale sui beni del figlio e quindi, facendo propri i frutti, si appropriano dei profitti dell'attività di impresa. E' evidente trattasi di un caso di dissociazione fra titolarità dell'impresa ed esercizio della medesima (direzione e percezione degli utili).
Il legislatore però ha ritenuto ingiusto che in caso di fallimento i figli minori fossero sottoposti, oltre alle conseguenze patrimoniali del fallimento stesso anche a quelle personali decidendo che le sanzioni dell'iscrizione all'albo dei falliti e le incapacità (divieto di esercizio delle professioni di avvocato, notaio commercialista, farmacista etc.)  che potrebbero  perdurare tutta la vita se non sopraggiunge riabilitazione civile, colpiscano non il minore ma colui che effettivamente è stato il capo dell'impresa.
Analogo il caso che invece trattarsi di potestà si tratti di tutela, con la differenza che in tal caso non vi è l'usufrutto legale
Ancora l'art.424 c.c. equipara la disciplina dettata a proposito dei minori a quella degli interdetti (e la disciplina degli emancipati a quella degli inabilitati).

b) Vediamo ora il caso dell'emancipato e dell'inabilitato .
Nonostante l'art.424 le differenze sussistono. L'emancipato ai sensi dello art. 397 c.c. può:
- iniziare un'attività di impresa con l'autorizzazione del tribunale (non solo continuarla)
- compiere da solo gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione
L'inabilitato invece può essere autorizzato solo a continuarne l'esercizio.
Dibattuta è invece la questione se l'inabilitato debba come di regola anche in questo caso essere affiancato da una tutore per gli atti che competono l'amministrazione straordinaria. C'è chi nota la difficoltà di distinguere nell'impresa la differenza fra atti di ordinaria amministrazione e non. Altri trovano inopportuna tale amplia possibilità per il maggior rischio connesso all'impresa (a fortiori). Galgano invece ritiene che il caso vada risolto come da esplicita disposizione vista per gli emancipati. L'inabilitato può anch'egli compiere atti che eccedono l'ordinaria amministrazione perché ciò richiede l'efficace direzione dell'impresa stessa di cui è prevista la conduzione da parte sua

c) Ancora il caso dell'interdetto .
Poiché l'art.424 richiama il 320 agli interdetti si applicano le norme relative al minore ed anch'egli può soltanto continuare l'esercizio dell'impresa.

Si discute, forse accademicamente, se gli inabilitati e gli interdetti possano esercitare una impresa, alcuni negano, il Galgano invece sostiene che la qualifica di imprenditore (no status) dipende solo dall'effettivo esercizio di una attività. Dunque essi sono imprenditori anche se i loro atti sono annullabili in conformità della disciplina generale. L'inabilitato invece dovrà, se privo di autorizzazione, farsi assistere dal curatore.

A proposito delle imprese agricole il legislatore tace e si deve dedurre, confortati dalla relazione ministeriale, che nel caso si applicano le norme generali su potestà, tutela e curatela cosicché l'impresa verrà esercitata in nome dell'incapace dall'esercente la potestà o dal tutore ma costoro, con notevole intralcio dovranno chiedere autorizzazione al giudice tutelare per ogni atto eccedente l'ordinaria amministrazione.

A proposito della piccola impresa è da notare invece che essa non tollera la dissociazione fra titolare ed esercente, basti pensare che essa richiede l'esercizio personale dell'attività. Ne consegue che l'interdetto non potrà continuarne la titolarità come impresa piccola, neppure di fatto mancandone il requisito essenziale ma solo, eventualmente come impresa non piccola. Diverso il caso dell'inabilitato che potrà alternativamente:
- farsi autorizzare all'esercizio
- se non autorizzato richiedere l'autorizzazione del  curatore ogniqualvolta debba compiere un atto eccedente la ordinaria amministrazione

IV altri casi particolari: si tratta di caso dove vi è una sostituzione nella gestione dell'impresa per volontà di legge. L'attività di impresa è ex lege esercitata da persona diversa da quella a cui l'attività stessa è imputata.
Il sequestro giudiziario ex art.670 c.p.c. che nel caso di controversia sulla proprietà o il possesso di impresa ne affida la gestione ad un custode temporaneamente fino a che non verrà deciso a chi spetti la titolarità dell'azienda. A quest'ultimo spetteranno gli eventuali utili conseguiti dal custode e graveranno le obbligazioni assunte.
L'esercizio provvisorio dell'impresa del fallito da parte del curatore fallimentare ex art.90 legge fallimentare. Le attività e passività dell'impresa gestita dal curatore saranno attività e passività del fallito (ed saranno destinate  alla soddisfazione dei creditori o  a carico del patrimonio del fallito - massa attiva fallimentare -).
L'amministrazione giudiziaria di società di capitali in seguito a gravi irregolarità.
La nomina di un commissario governativo in casi analoghi per le cooperative o i consorzi.

Si tratta sempre di casi in ci vi è dissociazione fra gestione e rischio dell'impresa, ma mancando un personale interesse al positivo andamento della attività si è provveduto in tutti i casi ad un controllo giudiziario per la responsabile conduzione.
Diverso è il caso della preposizione institoria dove l'imprenditore conserva comunque la sua posizione di capo dell'impresa e quindi il massimo grado direttivo e si limita a rendere partecipe l'institore di tale potere.

Una questione dibattuta è quella della possibilità da parte dell'imprenditore ditrasferire per contratto, grazie al principio dell'autonomia privata, la direzione dell'impresa (senza più esserne capo come nella preposizione institoria) ad un altro soggetto. Per lo più trattasi dei maggiori creditori di un imprenditore insolvente che nella convinzione di poter sollevare le sorti dell'impresa vogliono per loro stessi o per un terzo la direzione sotto minaccia del fallimento. Il Galgano considera tali pattuizioni nulle. Infatti solo chi dirige personalmente la propria impresa non è sottoposto a controlli esterni sulla responsabile conduzione (l'abbiamo testé visto) e in questo caso il controllo mancherebbe (il timore di perdere le somme date a credito spesso porta ad una gestione rischiosa). Il Galgano non vede in tali contratti la realizzazione di un interesse meritevole di tutela ex art. 1322 c.c. essenziale alla validità del contratto.

 

Inizio dell'impresa: Ai sensi dello art.2082 l'imprenditore è chi esercita… Dunque non è sufficiente per aversi impresa la volontà di intraprendere una attività ma occorre il suo effettivo esercizio. A tal fine è sufficiente anche un singolo atto che possa qualificarsi di impresa purché accompagnato da circostanze idonee a dimostrare che trattasi di atto che vuole precederne molti altri in modo da conferire all'attività quella durevolezza e continuità proprie del requisito della professionalità essenziale all'imprenditore.
Ora chiediamoci quale siano tali circostanze idonee.
Senza dubbio è circostanza idonea in tal senso l'eventuale presenza di una organizzazione aziendale. Eventuale perché sappiamo che può benissimo esistere imprese senza organizzazione e azienda. In tali casi la professionalità, e dunque l'impresa potrà dedursi solo dalla reiterazione degli atti.
Nel caso di esistenza della organizzazione cosa significa atto di impresa ?
Il Galgano riporta l'opinione prevalente per poi discostarsene : si distinguono di solito  
- Atti di organizzazione, per esempio l'acquisto di stigli, arredi, macchinari, decorazioni...
- Atti dell'organizzazione, per esempio l'acquisto delle merce allo scopo della rivendita in una attività di vendita al pubblico. Si tratta di atti dell'organizzazione già anteriormente alla prima effettiva rivendita degli stessi.
Per quanto riguarda gli atti dell'organizzazione non c'è dubbio che trattasi già di atti di impresa, come testimoniato dall'esistenza dell'organizzazione già costituita.
A questo punto però, mentre la dottrina dominante esclude possano considerarsi atti di impresa gli atti di organizzazione il Galgano li considera già tali quando accompagnati dalla volontà di esercitare professionalmente l'attività. Volontà manifesta nella serie coordinata degli atti di organizzazione stessi (un solo atto di organizzazione non basta). Anche questi per Galgano sono atti diretti alla produzione (art.2082) perché ad essa finalizzati.
In ciò confortato dalla giurisprudenza che ha considerato possibile atto di concorrenza sleale anche quello nei confronti di una attività ancora in organizzazione,  riconoscendone dunque implicitamente la qualità imprenditoriale.

Fine dell'impresa: Terminata la fase attiva dell'impresa segue la cosiddetta attività di  liquidazione durante la quale l'imprenditore vende i beni che costituivano l'azienda e le rimanenze, etc. Il problema è di stabilire se anche l'attività di liquidazione sia attività di impresa in modo che con essa termini anche l'esercizio dell'impresa.
La risposta oggi prevalente è che affinché l'impresa abbia termine occorre l'espletamento della liquidazione, nel senso che questi atti che lo privano dell'organizzazione siano sufficienti a dimostrare inequivocabilmente il suo intendimento di cessare l'attività (non occorre dunque che tutti i beni che potrebbero essere liquidati lo siano effettivamente).
Il problema è importante in considerazione dello art. 10 legge fallimentare la quale dispone : "l'imprenditore che, per qualunque causa ha cessato l'esercizio dell'impresa, può essere dichiarato fallito entro un anno dalla cessazione dell'impresa, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o nell'anno successivo". Cosa deve considerarsi per cessazione dell'impresa ?

L'impresa familiare

L'art. 230 bis definisce l'impresa familiare come quella in cui prestano continuativamente attività lavorativa il coniuge dell'imprenditore, i suoi parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.
Può trattarsi di qualsiasi tipo di impresa, piccola o grande.
l'attività lavorativa dei familiari non deve svolgersi in virtù :
- di un rapporto di lavoro subordinato
- di un rapporto di società
L'articolo è stato introdotto dalla riforma del diritto di famiglia del '75 per evitare casi di sfruttamento da parte dell'imprenditore dei propri familiari. Il legislatore avrebbe potuto, per tutelarli, imporre la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato ma invece ha ritenuto più consona alla natura familiare la partecipazione dei familiari lavoratori ai profitti dell'impresa e alla sua gestione.
Per volontà della legge il fatto di  prestare continuativamente la propria attività lavorativa attribuisce ai familiari:
diritti economici:
1) diritto al mantenimento per i familiari che già non lo avevano (figli maggiorenni, parenti e affini)
2) diritto di partecipazione agli utili dell'impresa in proporzione alla quantità e qualità del lavoro svolto
3) diritto sui beni acquistati con gli utili reinvestiti nella stessa proporzione
4) diritto su una quota dell'incremento dell'azienda compreso il maggior valore dell'avviamento sempre nelle stesse proporzioni

diritti nella gestione: deliberazione a maggioranza dei familiari
1) sull'impiego degli utili e degli incrementi
2) sulla gestione straordinaria e sugli indirizzi produttivi dell'impresa
3) sulla cessazione dell'impresa (Galgano precisa : sulla cessazione del carattere familiare)
4) il diritto di partecipazione può alla cessazione della prestazione essere liquidato in denaro
5) con il consenso unanime dei partecipanti può essere ceduto ad altri componenti della famiglia
Importante notare che l'impresa riamane individuale dell'imprenditore che mantiene il potere direttivo su dipendenti e familiari e a cui attiene pienamente la gestione ordinaria. Se egli compie atti di impresa senza la necessaria deliberazione dei familiari od in contrasto ad essa tali atti sono ugualmente validi salvo il diritto dei familiari al risarcimento del danno. Infatti è lui ad essere di fronte ai terzi il titolare ed è dunque lui che in caso di insolvenza fallisce o che comunque risponde delle obbligazioni assunte. Con i familiari ha solo un rapporto interno e obbligatorio . Per questi ultimi l'unico rischio è di lavorare senza retribuzione o di vedere aggrediti dai creditori i beni aziendali.
In base alla considerazione che il lavoro della moglie o della parente (e perché no marito e parente) casalingo, libera energie lavorative a favore dell'impresa si può leggere il primo comma dello art.230 bis laddove parla di lavoro prestato nella famiglia o nell'impresa familiare come attribuente diritti  anche ai familiari che compiono tali attività casalinghe. Così taluna giurisprudenza e le norme fiscali.

Lo statuto dell'imprenditore commerciale

L'insieme delle norme riguardanti esclusivamente gli imprenditori commerciali prende il nome di statuto. Si tratta delle norme al libro V, Titolo II, capo III suddivise in più sezioni.
- La sezione prima e seconda riguarda l'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese
- La sezione terza la rappresentanza
- La sezione quarta le scritture contabili
- La sezione quinta le conseguenze dell'insolvenza

L'iscrizione nel registro delle imprese
L'art.2188 c.c. prevede l'istituzione del registro delle imprese.
Ai sensi dello art.2169 ogni imprenditore commerciale dovrebbe denunciare per l'iscrizione in esso, entro 30 gg. dall'inizio dell'impresa:
1. cognome e nome
2. ditta
3. oggetto dell'impresa e sede
4. generalità di institori e procuratori

  • successivamente chiedere  l'iscrizione delle modificazioni di quanto sopra della cessazione   dell'impresa

L'art.2193 c.c. riguarda invece gli effetti della trascrizione:
- presunzione iuris tantum di ignoranza da parte dei terzi dei fatti non iscritti
- presunzione iuris et de iure di conoscenza da parte dei terzi di quanto iscritto

La tenuta delle scritture contabili
Ai sensi dello art.2114 c.c. l'imprenditore commerciale (che non sia piccolo imprenditore) deve tenere obbligatoriamente:
- il libro giornale
- il libro degli inventari
- le scritture contabili richieste dalla natura e dalle dimensioni  dell'impresa
- per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite

Ai sensi invece dello art.2220 le scritture devono essere conservate per 10 anni dalla data dell'ultima registrazione; per lo stesso periodo devono essere conservati gli originali e copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture.

La funzione di tale obbligo è quello di costituire uno strumento di controllo sulla attività degli imprenditori nell'interesse principale dei creditori per provare l'esistenza delle loro pretese e accertare la consistenza del patrimonio del fallito.
Tuttavia la documentazione è affidata alla cura esclusiva dell'imprenditore senza controlli esterni che avvengono solo nell'estremo caso di dissesto. Solo allora interverranno delle sanzioni.
- chi ha tenuto irregolarmente le scritture o non le ha tenute nei tre anni precedenti il dissesto: bancarotta semplice
- chi ha distrutto, falsificato o tenuto le stesse in modo da trarne vantaggio per sé o altri: bancarotta fraudolenta
- chi non ha tenuto regolare contabilità non è ammesso al concordato preventivo e alla amministrazione controllata
unico caso di controllo esterno si ha per le società quotate in borsa.

Libro giornale:
ai sensi dello art.2216 c.c. deve indicare, giorno per giorno, le operazioni relative all'esercizio dell'impresa. E' però possibile che le annotazioni avvengano giorni diversi dalle operazioni e una possa racchiuderne molte omogenee della giornata (es. incasso della giornata nei negozi di vendita al minuto)

Libro degli inventari:
deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e passività dell'imprenditore relative all'impresa, nonché delle attività e delle passività dell'imprenditore estranee all'impresa (evidentemente ai fini art. 2740).
Si deve chiudere col bilancio e il conto profitti e perdite deve mostrare con evidenza  e verità gli utili conseguiti e le perdite subite

Altre scritture contabili:
relazionate alla natura e alle dimensioni dell'impresa sono:
il libro mastro in cui le operazioni non sono indicate cronologicamente ma a campo
il libro cassa registrante entrate ed uscite in danaro
il libro magazzino delle entrate ed uscite merci

A proposito della loro regolarità si distingue:
regolarità estrinseca: dipendente dall'osservanza artt.2215, 2216, 2217:
- il libro giornale e degli inventari devono essere numerati o bollati in pagina dal cancelliere del tribunale o dal notaio, con indicazione dell'ultima pagina (numero fogli)
- il libro giornale deve essere annualmente vidimato
- l'inventario deve essere sottoscritto dall'imprenditore  e presentato entro tre mesi per la vidimazione
regolarità intrinseca: imposta dallo art.2219 implicante ordinata contabilità senza spazi bianchi, interlinee, trasporti in bianco o cancellature
Per tali scritture il codice parla di libri implicando in questi casi la rilegatura saldata.  Non così per le altre scritture contabili che potranno essere tenute in ogni modo.

Le scritture contabili come mezzo di prova:
Il principio generale è quello della segretezza. Infatti solo per le società di capitali e per quelle cooperative sussiste obbligo ex art.2435 di rendere pubblici i propri bilanci.

Prova contro l'imprenditore:
I terzi acquistano nei confronti dell'imprenditore il diritto di conoscere i fatti interni all'impresa attraverso le scritture contabili solo nel corso di un giudizio civile instaurato fra essi e l'imprenditore come mezzo di prova.
Tuttavia ancora si sente la cura della riservatezza dell'imprenditore:
L'art. 2711 dispone che la comunicazione integrale delle scritture può essere ordinata dal giudice solo in tre casi :
controversie relative allo scioglimento delle società
alla comunione dei beni
alla successione mortis causa
mentre negli altri casi i libri vengono esibiti solo per estrarne le registrazioni relative alle controversie in corso.

Lo scopo è di facilitare per coloro che entrano in rapporto con l'imprenditore la soddisfazione delle proprie ragioni in quanto sono dispensati dai principi generali sull'onere della prova (art.2697) che impongono di provare i fatti che costituiscono il fondamento del diritto. E' sufficiente chiedere l'esibizione delle scritture dalle quali deve risultare la registrazione del debito.

Prova a favore dell'imprenditore
Art.2710 c.c. i libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti l'esercizio dell'impresa

Nessuna efficacia probatoria hanno tali libri nei rapporti con chi non è imprenditore e in particolare con gli utenti dell'impresa.
Nei confronti dei non imprenditori però i libri contabili possono (art. 634 c.p.c.)  fargli ottenere un decreto ingiuntivo, salva la possibilità per il debitore di proporre opposizione al decreto stesso instaurando un processo di cognizione dove per l'imprenditore valgono i principi generali sull'onere della prova. La stessa possibilità è prevista anche per lo Stato e gli enti pubblici e i liberi professionisti intellettuali (prova idonea: la parcella corredata dal parere della competente associazione professionale)

La rappresentanza dell'imprenditore commerciale
Fra i lavoratori dipendenti collaboratori dell'imprenditore di cui parla l'art.2094 c.c. si distinguono (art.2095) dirigenti, impiegati e operai. A tutti i livelli della gerarchia dell'impresa viene tuttavia prestato un tipo di lavoro, detto gestorio che implica la possibilità di agire per conto e in nome dell'imprenditore trattando sistematicamente in rapporto con i terzi. Per tale lavoro non è infatti sufficiente, secondo i principi generali, un mandato senza rappresentanza, occorre una procura (art.1392 c.c.)
Tuttavia in base ai principi generali un tale sistema mal si adatta all'impresa sottoponendo a grande insicurezza i terzi. Infatti sebbene il terzo possa chiedere ai sensi dell'art.1393 al rappresentante di giustificare i suoi poteri non sempre la procura deve essere per atto scritto. C'è dunque il rischio di trattare con un falsus procurator o mandante senza rappresentanza senza poter avere rapporti e nulla poter pretendere dall'imprenditore.
A tal fine, nel campo dell'impresa, si è stabilita una deroga dei principi generali in materia di rappresentanza. Già l'art.1400 rinvia a speciali forme di rappresentanza per le aziende agricole e commerciali.
tale speciale sistema di rappresentanza è in realtà anche interesse dell'imprenditore che desidera concludere più affari possibili e può far ciò solo attraverso dei collaboratori dotati di sufficiente potere con cui i clienti siano ugualmente sicuri.
Cosicché si è stabilito che determinati ausiliari dell'imprenditore possano agire anche in nome suo, non in virtù di una procura per dichiarazione di volontà, bensì hanno come fonte del loro potere la volontà della legge che alla loro posizione nell'impresa collega la loro possibilità di agire in nome e per conto dell'imprenditore in modo commisurato alle loro mansioni.
Una specifica dichiarazione dell'imprenditore è necessaria solo quando si limiti il potere dell'institore. Invece la cosiddetta revoca della procura in realtà è la perdita del potere che si ha con la perdita della mansione nell'impresa, della cessazione della carica.

Institore e procuratore e commesso artt.2203-2213 c.c.
Ricordiamo solo che trattasi di poteri di rappresentanza commisurato alle mansioni svolte nell'impresa.
Riguardo ai commessi si ricorda che i poteri di rappresentanza possono essere ridotti dall'imprenditore come ammette, ma per il Galgano con linguaggio improprio, l'art. 2210 facendo "salve le limitazioni contenute nell'atto di conferimento della rappresentanza. Esse tuttavia per essere opponibili ai terzi devono essere portate a loro conoscenza con mezzi idonei (per esempio con avvisi affissi ai locali dell'impresa).

Imprese agricole:
I principi sopra esposti riguardanti lo speciale sistema di rappresentanza valgono solo per le figure di institore, procuratore e commesso nell'ambito dell'impresa commerciale. Per ogni altro soggetto che agisca in nome dell'imprenditore commerciale diverso dai precedenti valgono le regole generali del libro quarto del codice. Lo stesso libro quarto regola i casi di rappresentanza, tutti, al di fuori dell'impresa commerciale. In particolare per le impresa agricole l'art.2138 dispone che i poteri dei dirigenti preposti all'esercizio dell'impresa agricola e quelli dei fattori di campagna, se non sono determinati per iscritto dal preponente, sono regolati dagli usi.

Il concetto di imprenditore (art.2082): chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni o di servizi. Non sono imprenditori professionisti intellettuali e artisti. L'attività deve avere carattere stabile, abituale, non occasionale, deve essere fonte ordinaria di reddito dell'imprenditore, attività a scopo di lucro; può essere imprenditore privato o ente pubblico. L'attività produttiva deve alimentarsi con i suoi stessi ricavi, in condizioni di pareggio di bilancio, senza erogazioni a fondo perduto
Imprenditore commerciale e imprenditore agricolo: è imprenditore agricolo (art.2135) chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse
Non è necessaria la tenuta delle scritture contabili, non sono previste la soggezione al fallimento e l'iscrizione al registro delle imprese.
Sono attività commerciali produzione, trasporto, attività intermediaria, bancaria, assicurativa e altre ausiliarie a queste. Le attività agricole sono tali in quanto includono, tra i fattori produttivi, la terra. Non è imprenditore agricolo chi pratica l'allevamento di animali da pelliccia, non costituendo sfruttamento del fondo.
Il piccolo imprenditore (art.2083):
Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.
Gode delle stesse agevolazioni dell'imprenditore agricolo
Il lavoro nell'impresa
Liste di collocamento (Ufficio provinciale di collocamento)
Il lavoratore si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore (art.2094) che è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori. Gli strumenti di lavoro sono forniti dall'imprenditore, eccetto nel caso del lavoro a domicilio. Il corrispettivo è la retribuzione/salario. E' possibile la retribuzione a cottimo.
I lavoratori non sono considerati come produttori, il risultato del lavoro subordinato appartiene all'imprenditore. I lavoratori sono per l'imprenditore uno dei fattori di produzione, il contratto di lavoro è "vendita di forza lavoro".
Il conflitto tra opposti interessi è regolato in primo luogo dai contratti collettivi, vincolanti per le parti. E' riconosciuto il diritto di sciopero (astensione collettiva dalla prestazione senza che ciò comporti inadempimento del contratto di lavoro)
Statuto dei lavoratori: L.300/70
Contratto di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato
L'imprenditore e il rischio d'impresa
L'imprenditore può essere chiamato a rispondere dei debiti dell'impresa con tutti i suoi beni presenti e futuri ed è soggetto al fallimento. E' imprenditore il soggetto nel nome del quale l'impresa è esercitata, l'imprenditore occulto agendo attraverso un prestanome non risponderà per l'impresa e non sarà neanche considerato imprenditore (è un mandato senza rappresentanza), l'imprenditore è il prestanome anche se non esercita alcun potere e non percepisce alcun utile, la spendita del nome è sufficiente
Lo statuto dell'imprenditore commerciale (art.2195)
L'impresa del minore può essere proseguita con autorizzazione del tribunale, non iniziata dai genitori con i beni dei figli. Come per il minore è per l'interdetto; il minore emancipato può esercitare un'impresa commerciale.
E' obbligatoria la tenuta delle scritture contabili
La rappresentanza commerciale
Institore: colui che è preposto dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale, al vertice della gerarchia dei dipendenti, subordinato al solo imprenditore. Può compiere tutti gli atti previsti dal contratto e stare in giudizio in nome del preponente
Procuratori: coloro che in base a rapporto continuativo compiono atti d'esercizio dell'impresa, pur non essendo preposti ad essa, hanno poteri decisionali entro direttive generali
Commessi: dipendenti privi di funzioni direttive, poteri di rappresentanza commisurati alle mansioni

L'azienda

Impresa e azienda, la prima è attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni o servizi, la seconda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa (rapporto mezzo   fine)
La qualità di bene aziendale dipende dalla destinazione data al bene dall'imprenditore
La successione nei rapporti relativi all'azienda ceduta:
Il trasferimento dell'azienda non comporta solo il trasferimento della proprietà dei beni aziendali ma anche dei contratti che permettevano all'alienante il godimento dei beni aziendali. La successione opera per tutti i contratti stipulati dall'alienante, si evita di spezzare l'unità economica dell'impresa. E' necessario il consenso del contraente ceduto che può recedere se sussiste giusta causa. I contratti personali sono intrasmissibili (quelli in cui sono importanti le qualità personali). La successione riguarda i contratti a prestazioni corrispettive non interamente eseguite, i crediti e i debiti dell'azienda ceduta e altre obbligazioni da fatto illecito attinenti all'azienda.
L'avviamento e il divieto di concorrenza:
Divieto di concorrenza della durata di 5 anni per l'alienante   avviamento soggettivo, dipendente dalle doti personali dell'imprenditore. Avviamento oggettivo intrinseco nell'organizzazione aziendale, è l'attitudine a produrre reddito, la capacità di profitto. L'avviamento è una qualità dell'azienda, non un bene a sé stante, il valore corrisponde alla capitalizzazione del profitto, è il plusvalore dell'azienda. Patti di durata superiore sono validi purché non impediscano ogni attività professionale all'alienante

L'imprenditore e il mercato

La libertà di iniziativa economica (art.41 Cost.)
Separato riconoscimento costituzionale a proprietà privata e libertà di iniziativa economica privata

  • Limiti all'iniziativa economica privata in contrasto con l'utilità sociale, con la sicurezza, con la libertà o la dignità umana
  • La legge fissa programmi e controlli per indirizzare e coordinare l'attività economica
  • Attività economiche pubbliche in concorrenza con le private
  • (Nazionalizzazione di imprese per fini di utilità generale)

La libertà di concorrenza
Uguale libertà di iniziativa economica per ciascuno ß  libertà di concorrenza
Le idee organizzative a differenza delle opere dell'ingegno e delle invenzioni industriali, non sono beni suscettibili di proprietà. Non c'è diritto esclusivo perché sarebbe in contrasto con il principio della libera concorrenza
Monopoli: la legge 187/90 si propone di reprimere l'abuso di posizioni monopolistiche (accogliendo le direttive europee)
Nazionalizzazione
Gli imprenditori possono rinunciare, per contratto, alla libertà di concorrenza.
Intese e Cartelli sono limitati nell'interesse della libertà dell'imprenditore di non essere privato di autonomia. Le intese sono state vietate con il Trattato istitutivo della CEE (le condizioni di divieto sono espressamente previste)
Consorzi: contratti mediante i quali più imprenditori istituiscono una organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese (diversamente dai cartelli, qui si dà vita ad una organizzazione comune che nei cartelli non c'è)
Le deliberazioni sono prese a maggioranza, la durata del contratto è 10 anni, per modificare il contratto occorre l'unanimità. Il consorzio può assumere la configurazione giuridica come una società
Limiti legali della concorrenza: non deve ledere gli interessi dell'economia nazionale e deve svolgersi nei limiti della legge
Rimane la riserva dello Stato su determinate attività economiche (molte sono state privatizzate negli ultimi anni), la legge determina categorie di attività subordinate a concessione o autorizzazione
I prezzi possono essere imposti per legge, il Comitato interministeriale prezzi assieme a comitati provinciali ne assume la vigilanza
La repressione della concorrenza sleale
Sono considerati mezzi sleali:

  • Atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente, è illecita anche l'imitazione servile
  • Atti di discredito
  • Ogni altro mezzo non conforme alla correttezza professionale

Gli atti di concorrenza sleale sono fatti illeciti, in via eccezionale non occorre la prova del dolo o della colpa né il danno all'imprenditore concorrente, è sufficiente l'idoneità dell'atto a cagionare un danno
Azione di inibizione mirante a impedire la continuazione nel futuro di atti di concorrenza sleale
Azione di rimozione tendente alla distruzione delle cose nelle quali la concorrenza sleale si è estrinsecata
La colpa si presume, è il danneggiante che deve provare di aver agito senza colpa. L'azione per la repressione della concorrenza sleale può essere promossa anche dalle Camere di Commercio

I beni immateriali

I diritti degli autori delle opere letterarie ed artistiche, opere dell'ingegno, e i diritti degli autori di invenzioni industriali presentano per alcuni aspetti fondamentali una analogia di struttura:
- sono disposti per promuovere il progresso culturale ed industriale
- sono in entrambi i casi diritti morali e diritti patrimoniali
- vanno coordinati con il diritto di proprietà sulle singole cose (corpus mechanicum) nelle quali l'opera stessa è coordinata
fonti giuridiche in tale materia oltre al codice : legge del 1941 n. 663 modificata nel '79

Opera dell'ingegno:

Art.2575 c.c. opere di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e al cinema, quale che ne sia il modo o la forma di espressione
In seguito aggiunte le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo
Esse possono essere applicate all'industria, tuttavia l'opera dell'ingegno deve poter essere scindibile dalla applicazione industriale come oggetto suscettibile di godimento estetico e culturale nuovo.
Il disegno di una carrozzeria di automobile non lo è, la combinazione di linee e colori commissionata dall'industriale di tessuti ad un pittore si. Neppure può trattarsi di opera decorativa priva di ricerca di novità espressiva Per ciò sono impropriamente artistiche le realizzazioni dell'artigianato di modelli o disegni ornamentali. Non occorre evidentemente un sommo grado di creatività e genialità : il diritto non giudica e critica.

Invenzione industriale:

Sono i ritrovati della tecnica che presentano i caratteri della originalità e della novità e che siano suscettibili di avere una applicazione industriale, come:
1. nuovi metodi di lavorazione, nuove macchine o comunque nuovi strumenti per la produzione
Se il metodo o processo di fabbricazione industriale è diretto ad ottenere un prodotto industriale nuovo, il brevetto si estende anche al prodotto ottenuto e ogni prodotto identico si presumerà, fino a prova contraria, ottenuto con il metodo o processo brevettato.
2. nuovi prodotti industriali
3. applicazioni tecniche di nuovi principi scientifici se suscettibili di immediati risultati industriali e il diritto di esclusiva riguarderà per es. la macchina in grado di utilizzare una nuova fonte di energia e non il principio scientifico o la fonte stessa.
si discute se una nuova sostanza chimica, brevettata per un determinato impiego, possa essere usata per un altro.

Non sono invece invenzioni:
- le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici
- i piani, i principi e i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciali e i programmi per elaboratori (la protezione del software è quella delle opere dell'ingegno)
- le presentazioni di informazioni

Infine è da dire che l'invenzione industriale deve avere necessariamente i requisiti della novità e industrialità:
Industrialità: applicabilità all'industria
Novità: o anche originalità o novità intrinseca. E' l'apporto creativo sottolineato dalla norma che stabilisce che una invenzione è tale se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. Ossia si richiede che non sia già accessibile al pubblico con la sua descrizione, anche solo orale.
invenzioni di traslazione: si applica il trovato in un nuovo settore per risolvere un
problema
Invenzioni di combinazione: risultanti dal coordinamento originale ed ingegnoso di
elementi e mezzi già conosciuti
Invenzioni di perfezionamento: risoluzione in forma diversa e più conveniente di
problemi tecnici già risolti
Invenzioni dipendenti: implicano l'utilizzazione di una precedente invenzione e
necessitano della autorizzazione del titolare del precedente brevetto.

Il diritto morale e il diritto patrimoniale:
Opere dell'ingegno e invenzioni industriali non sono, giuridicamente dei beni, non trattandosi di cose. Essi possono essere considerati quali beni immateriali Tale bene immateriale non è da confondere con il substrato materiale cui è necessariamente collegato, il corpus mechanicum, le singole copie del libro per es.
Sul bene immateriale sono riconosciuti al suo creatore due distinti diritti : un diritto morale di autore o di inventore e un diritto patrimoniale
Il diritto morale è il diritto alla paternità dell'opera o dell'invenzione, cioè di esserne riconosciuto autore. Trattasi di diritto della personalità in quanto tale imperscrittibile, irrinunciabile ed intrasferibile. Dopo la morte dell'autore il diritto morale può essere fatto valere senza limiti di tempo dal coniuge, dai figli o in mancanza da ascendenti e discendenti (indipendentemente dalla loro qualità di eredi in quanto trattasi di diritto intrasferibile). Lo scopo è di tutelare l'interesse famigliare. Compresi nel diritto morale:
- il diritto di inedito (di non pubblicare l'opera)
- il diritto di opporsi a modificazioni della stessa pubblicata
- il diritto di ritirare l'opera dal commercio qualora sussistano gravi ragioni morali, salvo l'indennizzo dovuto a chi abbia acquistato il diritto  alla utilizzazione commerciale dell'opera.
Il diritto patrimoniale è il diritto esclusivo all'utilizzazione economica dell'opera o dell'invenzione. In senso traslato ed improprio si parla di diritto di proprietà su bene immateriale che ne consente la facoltà di goderne e disporne in modo esclusivo (art.832). Può essere oggetto di pegno. Tale diritto è in ogni caso trasferibile. Esso può formare oggetto di:
- trasferimento della titolarità del diritto
- concessione temporanea del godimento del diritto ferma restando la titolarità del medesimo da parte dell'autore o dell'inventore
- il trasferimento o la concessione temporanea del godimento delle singole facoltà che ineriscono al diritto patrimoniale.

Il contratto di edizione: non si tratta di un trasferimento del diritto ma di una concessione del godimento temporaneo, per una durata non superiore ai venti anni, dei diritti di utilizzazione dell'opera che l'editore si impegna a pubblicare e a mettere in commercio.
Può riguardare anche un'opera non ancora creata ma non può riguardare tutte le opere o le categorie di opere di un autore senza limiti di tempo.

Licenza di brevetto: è il contratto mediante il quale il titolare dell'invenzione (sia egli l'inventore od il cessionario di questo) costituisce sull'invenzione un diritto, reale o personale (ed avremo allora qualcosa di simile all'usufrutto o alla locazione), a favore di altri che consente loro l'uso esclusivo (licenza esclusiva) o l'uso non esclusivo (licenza personale, che lascia sussistere l'uso dell'invenzione da parte del titolare del brevetto). Il licenziatario ha l'obbligo, non la semplice facoltà di attuare l'invenzione, e l'inadempimento di questa obbligazione può condurre alla risoluzione del contratto.

E' evidente che diritto morale e patrimoniale possono così avere titolari diversi. Quello patrimoniale è di solito acquistato da un imprenditore, quando non gli sia già attribuito all'origine in virtù del fatto che l'opera dell'ingegno sia stata realizzata in esecuzione di un contratto d'opera oppure nel caso dell'invenzione del lavoratore, dell'opera cinematografica o dell'opera collettiva.
Un caso a parte è quello delle arti figurative dove l'artista crea simultaneamente l'opera dell'ingegno e in un unico esemplare il corpus mechanicum. In tal caso l'imprenditore acquista dall'artista il bene materiale a cui l'opera dell'ingegno è inseparabilmente collegato. All'autore spetta una percentuale sul prezzo della prima vendita pubblica e sul maggior valore che l'opera abbia conseguito nelle successive vendite pubbliche.

Acquisto e protezione del diritto patrimoniale:
I diritti morali e patrimoniali sulle opere dell'ingegno sorgono in capo all'autore al momento stesso della creazione dell'opera.
I diritti morali e patrimoniali  sulle invenzioni industriali si conseguono  nel momento in cui si consegue il brevetto per l'invenzione con effetti però che decorrono dalla data della domanda. L'ideazione dell'invenzione attribuisce solo il diritto ad ottenere il brevetto.
Fra più autori della medesima invenzione prevale chi per primo ha fatto domanda di brevetto
Tuttavia è concessa una tutela anticipata e provvisoria:
L'inventore gode della medesima protezione di quella che consegue alla concessione del brevetto:
- decorsi 18 mesi dalla data di deposito della domanda
- decorsi 90 giorni dal deposito se il richiedente ha dichiarato di volerla rendere immediatamente accessibile al pubblico
- nei confronti delle persone cui è stata notificata la domanda stessa
Ancora è protetto il preuso che consente, a chi ha fatto uso dell'invenzione entro la propria azienda nei 12 mesi anteriore alla data di deposito della domanda altrui di continuarne l'uso potendo, col trasferimento dell'azienda stessa, trasferire il diritto di preuso stesso.

Il brevetto è concesso da un organo dello stato: l'Ufficio centrale dei brevetti. In Italia, a differenza che in altri paesi, la concessione non è preceduta da un esame tecnico dell'invenzione e della sua novità. Vi è un solo controllo formale e quello sostanziale si limita a respingere domande per invenzioni manifestamente carenti di originalità e novità.
Chi voglia essere tutelato in più nazione deve anche li fare relativa domanda salva la possibilità di valersi dell'Ufficio brevetti europeo di Monaco o del trattato di cooperazione brevettuale di Washington.
Galgano qui sostiene che il brevetto non ha effetto costitutivo del diritto ma crea solo la presunzione iuris tantum della titolarità e della validità del brevetto.
Si noti che non possono essere brevettati i metodi per il trattamento chirurgico, terapeutico e diagnostico del corpo umano e animale, né si possono brevettare invenzioni la cui attuazione sia contraria all'ordine pubblico o al buon costume.
Il brevetto attribuisce la facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne da essa profitto. L'esclusiva non si estende agli atti compiuti in ambito privato per fini non commerciali o in via sperimentale. L'esclusiva del commercio si esaurisce però una volta che il prodotto sia stato posto in vendita per rispetto al libero commercio e rendendo con ciò possibile il fenomeno delle importazioni parallele.
limitata è invece la protezione delle varietà vegetali. L'esclusiva è solo sul materiale di propagazione e di riproduzione e non dal prodotto sviluppatosi. Solo il titolare del brevetto può vendere il seme brevettato ma chiunque può, una volta acquistato, utilizzarlo per la coltivazione e rivendere i prodotti.

Durata: mentre il diritto morale ha in ogni caso durata perpetua, il diritto patrimoniale sulle opere dell'ingegno e sulle invenzione è limitato perché, evidentemente, reca pregiudizio , come ogni situazione di monopolio, all'interesse generale.
Il diritto patrimoniale sulle opere  dell'ingegno dura 50 dopo la morte dell'autore dopo di che diviene di pubblico dominio
Il diritto patrimoniale sulle invenzioni dura 20 anni dal deposito della domanda, ma si perde anche prima, per mancato sfruttamento dell'invenzione per tre anni dalla concessione di brevetto o dal mancato pagamento della tassa annuale di brevetto.

Tutela: al titolare del brevetto e al licenziatario spettano, contro chi sfrutti abusivamente l'invenzione:
- l'azione di contraffazione, che mira ad ottenere una sentenza che inibisca l'ulteriore sfruttamento abusivo, la rimozione o la distruzione dei mezzi usati per la contraffazione e dei prodotti contraffatti
- l'azione di risarcimento dei danni, che il giudice può determinare anche in rapporto a eventuali contraffazioni future
Nel corso del giudizio è possibile ottenere una sentenza provvisoriamente eseguibile con provvedimento cautelare. Ancor prima della instaurazione del giudizio si può ottenere dal giudice la descrizione o il sequestro degli oggetti prodotti illegittimamente.
Non possono essere sequestrati ma solo descritti gli oggetti esposti in fiera su domanda di chi sia già titolare del brevetto

Nullità: la sentenza che dichiara la nullità ha effetto retroattivo ma non pregiudica i contratti aventi per oggetto l'invenzione nella misura in cui sono già stati eseguiti, salvo sia stabilito un equo compenso. E' possibile che la sentenza disponga la conversione del brevetto
Gli atti, le sentenze, le relative domande giudiziali concernenti i brevetti nazionali per l'invenzione sono resi pubblici attraverso trascrizione presso l'Ufficio centrale brevetti.
con l'evidente scopo di rendere opponibili ai terzi trasferimenti e sentenze e di stabilire la preferenza fra più acquirenti il medesimo diritto dallo stesso avente causa, nonché a determinare la continuità dei trasferimenti.

Licenza obbligatoria, cosiddetta in modo improprio: meglio licenza coattiva in quanto fonte del rapporto è un atto amministrativo. E' concessa dal ministro dell'industria qualora entro 3 anni dal rilascio del brevetto o 4 dal deposito della domanda l'invenzione non sia stata attuata o lo sia stata in misura inadeguata ai bisogni della collettività e il titolare del brevetto si sia rifiutato di rilasciarne licenza a condizioni eque o del suo rifiuto di dare licenza  a chi voglia ottenere una invenzione dipendente.

Vediamo ora il caso in cui titolare del diritto patrimoniale sul bene immateriale è fin dall'inizio un imprenditore:
Invenzione del dipendente: Si pensi al caso dei laboratori di ricerca dove spesso équipe di ricercatori hanno lo specifico compito di elaborare nuove invenzioni. Qui il diritto morale rimane a chi effettivamente è inventore, quello patrimoniale è attribuito al datore di lavoro. Ma il dipendente deve effettivamente essere stato preposto all'attività inventiva (se ciò non è stato fatto esplicitamente lo si può dedurre dalla sua retribuzione). Altrimenti si distingue:
1. l'invenzione è stata fatta nell'esecuzione di un contratto di lavoro senza che fosse prevista e quindi preventivamente retribuita l'attività inventiva. Allora l'inventore ha ulteriore diritto ad equo premio.
2. l'invenzione è stata compiuta dal dipendente fuori dall'esecuzione di un contratto di lavoro ma nel campo di attività dell'azienda in cui l'inventore è addetto. in tal caso i diritti patrimoniali e morali spettano all'inventore ma l'imprenditore ha diritto di prelazione per l'uso e l'acquisto del brevetto di cui il dipendente voglia eventualmente disporre.

E' il caso di trattare congiuntamente la disciplina delle opere comuni o collettive:
Opera comune: è comune a più persona l'opera creata con il loro contributo inscindibile e in distinguibile (più autori del medesimo trattato o della medesima composizione musicale, opere cinematografiche).
- Il diritto patrimoniale appartiene ai coautori in comunione fra loro e si determina in base alla vita del coautore che muore per ultimo
- Il diritto morale individualmente a ciascuno degli autori
Per modifiche e pubblicazione occorre il consenso di tutti
Per quanto riguarda le opere cinematografiche esse sono considerate opere comuni a più autori (soggettista, sceneggiatore, autore della colonna musicale , regista etc.) ma il diritto patrimoniale d'autore spetta solo al produttore.
Opera collettiva: consiste nella scelta e nel coordinamento di opere aventi autori diversi aventi ciascuna carattere di creazione autonoma (es. riviste, giornali, enciclopedie).
Autore dell'opera collettiva è considerato chi organizza e dirige la creazione dell'opera stessa, in genere il direttore della rivista o del giornale o il curatore dell'enciclopedia.
Si noti che ciò che conta è chi effettivamente organizza e dirige quindi l'autore sarà considerato costui e non l'editore.
I singoli collaboratori hanno facoltà di utilizzare la propria opera separatamente (salvo patto contrario). Nel caso dei periodici la pubblicazione non deve essere contemporanea, in quello delle opere diverse dai periodici gli estratti devono indicare l'opera dalla quale sono estratti e la data della pubblicazione e deve trattarsi di un volume dello stesso autore e non di un altra opera collettiva.
Gli articoli di attualità, di carattere economico o politico possono liberamente essere riprodotti su altri giornali o periodici indicandone la fonte.

Modelli di utilità e disegni ornamentali

I modelli di utilità sono invenzioni minori. Non creano una nuova macchina o strumento di lavoro ma valgono a conferire a macchine o a strumenti inventati da altri maggiore efficacia o maggiore comodità di impiego. Chi consegue il brevetto di modello di utilità ha diritti analoghi all'inventore ma di minore durata .
il diritto patrimoniale dura solo 10 anni e si perde per mancato sfruttamento dopo un anno dalla concessione del brevetto.
Spesso il confine fra invenzione e modello di utilità è labile e così frequentemente si chiede contemporaneamente il brevetto per entrambi.

I disegni ornamentali, detti anche modelli, sono opere dell'ingegno minori applicati all'industria che danno linea, forma e colore a prodotti industriali.
- Si distingue dal cosiddetto artigianato artistico perché i beni sono prodotti in serie
- Si distingue dalle opere dell'ingegno per la totale funzionalità all'industria
Sono equiparati ai modelli di utilità ma il diritto patrimoniale dura per 15 anni.
Si è discusso sulla qualità delle singole parti della carrozzeria automobilistica per quanto riguarda i pezzi di ricambio.
La Cassazione, concorde con la Corte di giustizia delle Comunità europee, ha ammesso la brevettabilità a tali componenti in concorso con la protezione derivante dalle norme sulla concorrenza sleale.

Interpreti ed esecutori di opere dell'ingegno

Il diritto morale si esplica nella possibilità di opporsi alla diffusione o esecuzione della loro interpretazione o esecuzione quando possa essere di pregiudizio alla loro reputazione
Il diritto patrimoniale come diritto al compenso equo nei confronti di chiunque abbia diffuso o riprodotto la loro interpretazione o esecuzione senza il loro consenso.
Progettisti di ingegneria e di architettura: mentre i progettisti di architettura sono autori di opere dell'ingegno protette come tali  gli autori di un progetto di ingegneria che implica la soluzione originale di problemi tecnici (non basta l'impostazione del problema) non possono impedire che altri, senza il loro consenso realizzino il progetto salvo diritto ad equo compenso nei confronti di chi l'abbia realizzato a scopo di lucro. Hanno anche il diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni del progetto.

Il Know-how e il trasferimento di tecnologia

Definizione di Know-how: trattasi delle acquisizioni esclusive e segrete di un imprenditore su come produrre e scambiare, un insieme di conoscenze, esperienze, accorgimenti, non di dominio pubblico, di cui l'imprenditore ha fatto tesoro e che utilizza nella propria impresa con l'interesse a che nessuno ne venga a conoscenza, indipendentemente dalla brevettabilità degli elementi stessi.
- è protetto penalmente in quanto segreto industriale (artt.622 e 623 c.p.)
- è protetto civilmente dallo art. 2599 c. 3 c.c. in materia di concorrenza sleale
La protezione è però relativa, non assoluta in quanto l'imprenditore può agire solo nei confronti di chi abbia carpito il segreto e non dei terzi venuti successivamente a conoscenza. Esso può formare oggetto di contratti.

Si parla di cessione di Know-how o di trasferimento di tecnologia o di licenza di Know-how (contratto atipico vagamente simile ad una locazione ma il suo oggetto non è un bene): un imprenditore comunica ad un altro proprie conoscenze riservate sul modo di produrre o di scambiare autorizzandolo a ciò con l'obbligo di mantenere il segreto su quanto comunicato (e talvolta l'obbligo di produrre effettivamente). La durata è predeterminata.
Di regola il corrispettivo è in percentuale (3 o 5 %) ma può anche essere accompagnata da una iniziale somma una tantum.
Può accompagnarsi anche una licenza di marchio.

I segni distintivi

I segni distintivi hanno importanza per quanto attiene al rapporto fra imprenditori e consumatori, la ditta contraddistingue l'imprenditore, l'insegna l'azienda o i locali di essa, il marchio i prodotti posti in commercio dall'imprenditore

Ditta: è il nome sotto il quale l'imprenditore esercita l'impresa

Art.2563 c.c. L'imprenditore ha diritto all'uso esclusivo della ditta da lui prescelta. La ditta, comunque sia formata, deve contenere almeno il cognome o la sigla dell'imprenditore, salvo quanto disposto dall'art.2565

Con il cognome o sigla dell'imprenditore si vuole indicare l'imprenditore che ha originariamente creato l'impresa stessa, non colui ci è stata successivamente trasferita ex art.2565.
Il diritto all'uso esclusivo come dal I comma implica un obbligo di differenziazione specificato all'art.2564

Art.2564 c.c. Quando la ditta è uguale o simile a quella usata da un altro imprenditore e può creare confusione per l'oggetto dell'impresa o per il luogo in cui è esercitata, deve essere integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla. Per le imprese commerciali l'obbligo dell'integrazione o modificazione spetta a chi ha iscritto la propria ditta nel registro delle imprese in epoca posteriore

L'obbligo di differenziazione vale anche nei confronti di chi utilizzi il proprio nome civile in caso di omonimia.
Vi è analogia fra il diritto alla ditta dell'imprenditore e diritto al nome della persona fisica. Tuttavia il secondo è diritto della personalità mentre il primo come diritto patrimoniale può essere soggetto ad atti di disposizione.

Art.2565 c.c. La ditta non può essere trasferita separatamente dall'azienda. Nel trasferimento dell'azienda per atto tra vivi la ditta non passa all'acquirente senza il consenso dell'alienante. Nella successione dell'azienda per causa di morte la ditta si trasmette al successore, salvo diversa disposizione testamentaria

Più che trasferimento della ditta il Galgano nota che dovrebbe dirsi trasferimento del diritto di utilizzazione della ditta. Dall'articolo si evince che tale trasferimento forma oggetto di autonoma negoziazione, occorrendo lo specifico ed espresso consenso dell'alienante. L'articolo è manifestazione dell'intento di contemperare due opposte esigenze:
1. L'esigenza del consumatore che ricollegando la ditta all'imprenditore fa assegnamento sulla fiducia creatasi sul nome di quest'ultimo. A tal fine il legislatore ha disposto l'intrasferibilità della ditta separatamente dall'azienda.
2. L'esigenza dell'imprenditore che vuole avere la possibilità di sfruttare economicamente il nome della ditta, la cui notorietà e fiducia presso i consumatori è frutto del lavoro di impresa. A tal fine non solo è disposto che il trasferimento della ditta formi oggetto di autonoma contrattazione ma anche che la ditta possa portare il nome dell'imprenditore che ha originariamente creato l'impresa stessa proteggendo così l'interesse degli imprenditori a che i consumatori restino ignari dell'eventuale trasferimento (in ogni caso se l'imprenditore è un altro restano tutelati dal fatto che l'organismo produttivo è il medesimo). L'equilibrio è, a giudizio del Galgano spostato a favore dell'imprenditore.
Tale sistema normativo è quindi compatibile con il contratto atipico di franchising che implica l'autorizzazione, dal produttore al distributore, di impiegare ditta, insegna e marchio dell'imprenditore produttore.

Si noti che le norme sulla ditta si applicano sia alle imprese individuali che a quelle collettive. Il rimando dell'art.2567 per le società ai titoli V e VI vale per la ragione sociale e la denominazione delle società, da non confondersi con la ditta  e che , come osserva Galgano, si pongono sullo stesso piano del nome civile dell'imprenditore individuale. Così la società può avere, oltre alla ragione o denominazione sociale, una o più ditte corrispondenti alle sue imprese.

Insegna: è il segno distintivo dell'azienda o dei locali dell'impresa. Ad essa si applica il principio di esclusività protetto dall'art.2564 (ex art. 2568). La dottrina e la giurisprudenza ritiene applicabile anche all'insegna il principio dello art.2565 sull'intrasferibilità separatamente dall'azienda e sul necessario consenso dell'alienante.
Caratteristiche:
1. capacità distintiva: deve differenziarsi dalla denominazione generica dell'oggetto dell'impresa
2. può essere nominativa o emblematica

Marchio: è il segno distintivo che gli imprenditori possono apporre sui prodotti che mettono in commercio (art. 2569 c.c.)
Si parla di:
Marchio di fabbrica se apposto sul prodotto dal fabbricante
Marchio di commercio apposto dal rivenditore che non può però sopprimere il marchio del produttore
Marchio collettivo usato da imprenditori appartenenti ad enti od associazioni costituiti al fine di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti
Marchio di servizio usato per contraddistinguere attività di imprese che forniscono servizi (trasporti, comunicazioni, pubblicità, spettacoli ecc.)

Caratteristiche:
- capacità distintiva per cui non deve consistere in un segno di uso generale e deve essere diverso (pur non molto) dalla denominazione comune e generica del prodotto
- può essere denominativo o emblematico
- deve presentare il requisito della novità rispetto ad altri marchi usati da altri

Tutela:
ciascun imprenditore ha diritto di valersi in modo esclusivo del marchio in modo assoluto corrispondente a quello goduto su ditta od insegna. A difesa può esercitare:
- Azione inibitoria diretta ad impedire l'uso del suo marchio da parte dei contraffattori
- Azione di rimozione volta alla distruzione dei marchi contraffatti
- Azione di concorrenza sleale e di risarcimento dei danni

Acquisto del diritto:
In due modi:
1. conseguendo il brevetto per marchio di impresa presso l'Ufficio centrale dei brevetti previo accertamento dei requisiti ottenendo il cosiddetto marchio registrato. E' possibile ottenere la protezione in ambito internazionale presso l'ufficio internazionale di Ginevra.
2. con l'uso di fatto del marchio da parte dell'imprenditore indipendentemente da ogni registrazione
Evidentemente la tutela è diversa. Nel caso il marchio non sia registrato si può avere una diffusione di esso:
- notorietà a livello nazionale, impedendo altri brevetti che non avrebbero il carattere di novità
- notorietà a livello locale, e allora chi ha fatto uso del marchio non registrato potrà farne ancora uso nei limiti del preuso quindi della diffusione locale senza poter impedire il brevetto altrui
Il marchio vale per il genere di prodotti o merci indicati nel brevetto. Parlandosi di genere si parla di protezione anche per prodotti affini secondo il criterio della destinazione alla medesima clientela.

Durata:
il diritto di brevetto dura per 20 anni dalla registrazione ma può essere prorogato alla scadenza di ventennio in ventennio. Da esso si decade:
- dopo un triennio di mancata utilizzazione, anche se trattasi di marchio internazionale non usato solo in Italia.
- nel caso cosiddetto di volgarizzazione, ossia se per la sua notorietà sia divenuto denominazione generica del prodotto (es. bretelle ed aspirina)
In passato si richiedeva perché ciò avvenisse anche l'inerzia del titolare del diritto, oggi non più.

Si parla invece di esaurimento del brevetto per indicare il fenomeno per cui chi ha acquistato il prodotto marchiato può rivenderlo senza nessuna autorizzazione del titolare. E' il caso per es. delle importazioni parallele in cui nonostante l'esclusiva di alcuni rivenditori nazionali per prodotti stranieri dei terzi acquistano all'estero e poi rivendono in altro paese i prodotti stessi

I SINGOLI CONTRATTI

I contratti per la circolazione dei beni

Vendita
effetti reali/effetti obbligatori
diversi tipi di garanzia
vendita con riserva di gradimento, a prova, su campione
vendita di cose immobili a misura / a corpo
vendita con patto di riscatto
vendita con patto di retrovendita (non prevista dalla legge)
vendita internazionale   Convenzione di Vienna

Vendita obbligatoria: il trasferimento della proprietà della cosa non è effetto
immediato del contratto
Vendita di cose determinate solo nel genere: la proprietà passa con l’individuazione
Vendita di cose future: la proprietà passa nel momento in cui la cosa viene ad esistenza
Vendita di cosa altrui: il compratore acquista la proprietà quando il venditore ne diviene proprietario
Vendita a rate con riserva di proprietà: il compratore diventa proprietario al momento del pagamento dell’ultima rata del prezzo (godimento e rischi gli spettano già al momento della consegna)
Permuta: trasferimento del diritto da un contraente all’altro in cambio di un altro
diritto (alla permuta si applicano le norme sulla vendita in quanto compatibili)

Contratti per la distribuzione

 

Il contratto estimatorio: una parte consegna all’altra una o più cose mobili e l’altra
può, nel termine pattuito, o pagarne il prezzo oppure restituirle (consente di addossare al produttore, esonerandone il rivenditore, il rischio dell’invenduto)
Contratto reale, chi ha ricevuto le cose, sebbene non proprietario, può disporne, chi ha consegnato le cose, sebbene proprietario, non può disporne
La somministrazione: contratto con il quale una parte si obbliga, verso il corrispettivo
di un prezzo, ad eseguire a favore dell’altra prestazioni periodiche o continuative di cose (sono ammessi patti di esclusiva)
La concessione di vendita o concessione commerciale: il produttore concedente si
impegna a somministrare al rivenditore concessionario la quantità di prodotti che questi gli richiede; il rivenditore concessionario si obbliga a ordinarne una quantità minima contrattualmente prestabilita e ad eseguirne la vendita in una zona determinata. Sono frequenti patti di esclusiva, il produttore mira ad assicurarsi il vantaggio di poter programmare la quantità di beni da produrre e può imporre clausole che impongono al rivenditore interne regole di organizzazione, modalità di vendita e prezzo da praticare ai consumatori
Il franchising

I contratti per il godimento dei beni

 

La locazione: contratto mediante il quale una parte, il locatore, si obbliga a far godere
all’altra parte, detta locatario o conduttore, una cosa mobile o immobile per un dato tempo (e per un uso determinato). Contratto consensuale, il locatore non perde il potere di disposizione della cosa; la locazione può avere per oggetto qualsiasi bene.
Effetti obbligatori sia per il locatore che per il conduttore
La locazione di immobili urbani
case per abitazione (equo canone/patti in deroga)
immobili urbani per uso diverso dall’abitazione
L’affitto: locazione che ha per oggetto una cosa produttiva, a patto che la cosa sia di
per sé produttiva (fondo rustico o azienda). Ulteriore obbligazione di curare la gestione della cosa produttiva secondo la sua destinazione economica   diritto di controllo del locatore
L’affitto di fondi rustici:
affitto a coltivatore diretto, che coltiva il fondo con il lavoro manuale prevalentemente proprio e dei componenti della propria famiglia

Contratti associativi, convertiti in affitto:
Mezzadria
Colonia parziaria
Soccida
La locazione e il noleggio della nave:
Locazione della nave: utilizzazione della nave da parte dell’armatore
Noleggio della nave: l’armatore si obbliga verso corrispettivo a compiere con una nave determinata una o più viaggi prestabiliti che gli ordina il noleggiatore

I contratti per l’esecuzione di opere o di servizi

 

L’appalto: contratto mediante il quale l’appaltatore si obbliga verso il committente,
dietro corrispettivo in denaro, a compiere un’opera o un servizio, con propria
organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio. E’ una obbligazione di risultato, frequente è il subappalto (non c’è rapporto fra committente principale e subappaltatore)
Il contratto d’opera ha medesima struttura dell’appalto, non c’è vincolo di
subordinazione, al prestatore d’opera è addossato il rischio del lavoro, il compenso è in relazione all’utilità della parte dell’opera compiuta
Il contratto d’opera intellettuale: obbligazione di mezzi, per il resto si applicano, in
quanto compatibili, le norme sul contratto d’opera manuale. Il compenso deve essere adeguato all’importanza dell’opera e al decoro della professione (si parla di compenso e non più di corrispettivo come nei casi precedenti). Ogni differenza viene meno quando si parla di lavoro subordinato. Ci sono professioni intellettuali l’esercizio delle quali è subordinato all’iscrizione in appositi albi, la prestazione professionale ha carattere rigorosamente personale
Le attività sanitarie come oggetto contrattuale
Il trasporto
Il deposito
Il contratto di engineering

I contratti per il compimento di affari

 

Il mandato: con rappresentanza/senza rappresentanza; Principio secondo cui ciascuno
può affidare la cura dei propri affari ad altri, facendosi sostituire nella conclusione dei propri contratti, ecc.
La commissione e la spedizione:
Commissione: mandato a vendere o a comprare per conto del committente e in nome del commissionario (agisce in nome proprio)
Spedizione: contratto di trasporto per conto altrui ma in nome proprio

I contratti per la promozione di affari

 

La mediazione: mette in contatto chi offre e chi domanda beni (caso particolare è il
broker di assicurazione)
Il contratto di agenzia: incarico di promuovere, per conto di un determinato
preponente, la conclusione di contratti in una zona determinata

I contratti di prestito e di finanziamento

- Comodato: contratto reale di prestito che ha per oggetto cose immobili o cose mobili infungibili, si presume gratuito
- Mutuo: prestito di determinata quantità di denaro o altre cose fungibili, a titolo oneroso (mutuo di scopo, il finanziamento bancario è erogato in vista della realizzazione di specifici obiettivi)
- Leasing: interposizione tra fornitore e utilizzatore, l'impresa di leasing si procura il bene su indicazione dell'utilizzatore e quindi, restandone proprietaria, lo concede in godimento all'utilizzatore che ne assume i rischi
- Leaseback: l'imprenditore vende un proprio bene a un'impresa di leasing che ne paga il prezzo e gli concede il godimento in leasing
- Factoring: ha la funzione di trasferire all'impresa di factoring il rischio dell'insolvenza dei clienti (il factor non anticipa l'importo dei crediti, lo corrisponde alla scadenza)

I contratti bancari

Le funzioni della banca [testo unico d.l. 385/93]
Le condizioni generali del contratto bancario
Il deposito in conto corrente: il cliente consegna una somma di denaro alla banca, che ne acquista la proprietà ed è obbligata a restituirla nella stessa specie monetaria
Apertura di credito: la banca si obbliga a tenere a disposizione del cliente una
determinata somma di denaro, per un dato tempo o a tempo indeterminato
Anticipazione bancaria: Anticipazione di denaro da parte della banca a un depositante di merci in attesa di trovare compratori (anticipazione su merci, titoli o crediti)
Lo sconto bancario: il credito è venduto alla banca che corrisponde al cliente,
quale prezzo di vendita, una somma inferiore all’importo nominale del credito (s.b.f.)
Ricevute bancarie: quietanze di pagamento   sconto di ricevute bancarie
Il conto corrente di corrispondenza (o c.c. bancario): ha per oggetto l’esecuzione, da parte della banca e dietro corrispettivo, di incarichi affidatile dal cliente
Il credito documentario: la banca può essere incaricata di eseguire o di esigere pagamenti contro documenti
I servizi accessori:
Cassette di sicurezza: contratto di locazione, no deposito
Deposito di titoli in amministrazione alla banca che assume l’incarico di provvedere all’esercizio dei diritti sui titoli dietro compenso
Monte titoli: custodia centralizzata di strumenti finanziari, deposito irregolare di titoli di cui la società acquista la proprietà obbligandosi a restituirne altrettanti della stessa specie. Il diritto di voto rimane al depositante
Le sezioni di credito speciale: credito ordinario (breve termine) è concetto diverso da credito speciale (m-lungo termine). Sono sezioni autonome con distinta personalità giuridica

I contratti di borsa

I mercati regolamentati di strumenti finanziari: controllo ad opera della Consob
Le SIM e i servizi di investimento: le SIM agiscono anche in nome proprio, per conto altrui; separazione del patrimonio dell’intermediario da quello dei clienti   proprietà fiduciaria. Si avvalgono di promotori finanziari, sono soggette a liquidazione coatta amministrativa in caso di gravi irregolarità/perdite
I contratti di borsa a contanti e a termine:
contratti a termine: operazioni in bilico fra due quotazioni di prezzo cronologicamente differenziate
contratti a contanti: il termine è fissato nell’interesse del solo venditore (contratti differenziali, trasferimento del rischio)
contratti a premio:
contratti dont: il compratore pagherà un premio in cambio della facoltà di poter recedere dal contratto
contratti put: al venditore è riservata la facoltà di recesso
stellage: uno dei contraenti si riserva la facoltà di assumere, alla scadenza, la veste di compratore o di venditore mettendosi nella condizione di poter speculare
Riporto: contratto di vendita e di ricompera di titoli
Contratto future: le parti si impegnano a liquidarsi una somma determinata
come prodotto tra il valore assegnato convenzionalmente a ciascun punto dell’indice e la differenza tra il valore dell’indice stabilito alla stipula del contratto e il valore assunto dall’indice il giorno della scadenza
Contratto swap: ha la funzione di tenere un soggetto indenne dal rischio di oscillazione del cambio fra diverse valute nel periodo intercorrente fra il momento in cui ha maturato un credito in valuta estera e il momento della scadenza (domestic swap: tra 2 operatori nazionali). Si possono avere gli swap sui tassi di interesse a tasso fisso/variabile
Per l’ipotesi di insolvenza dei soggetti ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati è prevista la liquidazione coattiva dei contratti, dichiarata dalla Consob

I contratti di assicurazione e di rendita

Impresa assicuratrice e contratto di assicurazione: il contratto di assicurazione ha la funzione di trasferire il rischio del singolo all’impresa di assicurazione verso il pagamento di un corrispettivo, premio. Funzione di raccolta del risparmio analoga alla funzione passiva della banca
Il rischio nell’assicurazione
L’assicurazione contro i danni; l’assicurazione della responsabilità civile; la
riassicurazione
Principio indennitario:
- interesse all’assicurazione: può assicurarsi solo chi è esposto al rischio dedotto in contratto
- limite al risarcimento, non può superare l’entità del danno
Surrogazione dell’assicuratore verso gli eventuali terzi responsabili
L’assicurazione sulla vita:
per il caso di morte
per il caso di sopravvivenza
L’assicurazione dei rischi della navigazione:
assicurazione della nave
assicurazione delle merci caricate nella nave
assicurazione dei profitti sperati dalle merci
assicurazione del nolo
assicurazione della responsabilità civile
I contratti di rendita: Rendita perpetua o vitalizia, è possibile il riscatto

I contratti per l’utilizzazione dei computers

Data per scontata la distinzione fra hardware e software si precisa :
Il software non necessariamente è prodotto dal medesimo produttore dello hardware, bensì esso può essere prodotto anche da un programmatore professionista o da una impresa specializzata (la cosiddetta software house).
L' hardware costituisce una invenzione industriale
Il software una opera dell'ingegno

Il software sarà passibile solo di essere:
1. dato in locazione (la cosiddetta licenza d'uso)
2. venduto,la vendita potrà avere per suo oggetto:
- l'opera dell'ingegno (acquisto di diritto patrimoniale dell'autore)
- il corpo meccanico che può essere venduto ma non riprodotto
3. formare oggetto di appalto o di contratto d'opera intellettuale
Si tratterà in tali casi di programmi personalizzati, in genere appalti per le imprese e  contratti d'opera per i professionisti (ma non trattandosi di professioni protette nulla vieta che si scelga il contratto d'appalto).
Tuttavia spesso è escluso il contratto di appalto per la presenza della clausola secondo la quale il produttore non risponde del mancato conseguimento del risultato sperato dal committente, prospettandosi così il venir meno dell'obbligazione di risultato essenziale al contratto di appalto.       

L'hardware sarà invece passibile di essere venduto (nella doppia accezione vista)
1. locato
2. oggetto di leasing

La responsabilità del produttore

Il Galgano osserva come i guasti del hardware e del software, produttivi di danni per l'utilizzatore o per i terzi, sono tutt'altro che rari. Tuttavia, soprattutto per quanto riguarda il software spesso esso è a tal punto sofisticato e basato su una relazione fittizia di variabili che non sono tutte prevedibili e l'input imprevisto può bloccare il sistema. In tal caso il rischio dell'inconoscibile non è posto a carico del produttore. Infatti il produttore per liberarsi dalla responsabilità potrà addurre semplicemente che  lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento in cui ha messo in circolazione il prodotto non permetteva  di scoprire l'esistenza del difetto.

Per quanto attiene alla manutenzione e alla assistenza:
esse sono evidentemente basilari ed  essenziali per l'utilizzo del computer. Qualora il fornitore del hardware e del software è il medesimo imprenditore ci si può chiedere se il contratto con cui si fornisce il sistema completo e con cui ci si obbliga all'assistenza e alla manutenzione costituisca appunto un contratto unitario oppure una pluralità di contratti.
In un primo tempo, negli USA, era prevalsa tale interpretazione che però è risultata essere una pratica monopolistica lesiva della concorrenza perché era accaduto che in tal modo si impedisse agli utenti di rivolgersi a produttori di software e a tecnici indipendenti.
Così l'odierna prassi contrattuale è, anche in Europa, quella dei contratti separati, distinti, seppur collegati.

I contratti nelle liti

La transazione: le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite o prevengono liti possibili (si presuppone l’incertezza dell’esito della lite)
Transazione conservativa/novativa
Il sequestro convenzionale: contratto con il quale due o più parti affidano a un terzo una o più cose, rispetto alle quali sia nata controversia, perché le custodisca e le restituisca alla fine della controversia stessa
Cessione dei beni ai creditori: il debitore incarica i suoi creditori di liquidare tutti o alcuni suoi beni e di ripartirne fra loro il ricavato per soddisfare i crediti
Anticresi: il debitore si obbliga a consegnare un immobile al creditore in godimento imputando questo a pagamento del proprio debito, prima riguardo alla quota degli interessi, poi a quella del capitale
LE SOCIETA'

Le società in generale

Sia le società di persone che le società di capitali si basano su un contratto, il contratto di società: (art.2247 c.c.) "Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili"
Il contratto di società ha per oggetto l’esercizio in comune di un’attività, cioè la costituzione di diritti e di obblighi reciproci di collaborazione nella gestione di un’attività. L’attività è economica, cioè è svolta con modalità tali da compensare con i guadagni le spese, generando un utile a vantaggio dei soci. Pertanto, non vi è contratto di società qualora le parti non prevedano l’esercizio in comune, cioè la costituzione di diritti e di obblighi di collaborazione; né vi è società se il contratto ha per oggetto il solo godimento di una o più cose in comunione; né infine vi è società se il contratto prevede che ogni utile prodotto verrà devoluto a scopo di beneficenza.

Le società di persone

Le società di persone sono disciplinate dagli articoli 2251 a 2324 del Codice Civile.
Le società di persone non hanno personalità giuridica, i soci sono illimitatamente responsabili delle obbligazioni sociali e quindi i creditori sociali possono rivalersi sia nei confronti della società che nei confronti dei singoli soci per il soddisfacimento dei propri crediti. Sia i rapporti tra società e soci che i rapporti tra i soci sono condizionati dall’intuitus personae, cioè dall’affidamento e dalla fiducia reciproca; l’essenza personale di persone fisiche segna la differenza di natura con le società di capitali.
La disciplina prevista dal Codice Civile per le società di persone è di tipo prevalentemente suppletivo, opera cioè se i soci non stabiliscono diversamente. Questo vuol dire che ai soci è lasciata ampia autonomia di determinazione del rapporto sociale, fatte salve alcune disposizioni che invece sono inderogabili.
Esistono tre tipi di società di persone:

  • la società semplice (s.s.)
  • la società in nome collettivo (s.n.c.)
  • la società in accomandita semplice (s.a.s.)

La principale differenza tra la società semplice e gli altri due tipi di società è che la prima non può avere oggetto commerciale, cioè non può esercitare alcuna delle attività elencate, in via esemplificativa, nell’art. 2195 c.c. Quindi la società semplice può avere oggetto agricolo, oppure può svolgere attività del piccolo imprenditore (la coltivazione del fondo, il piccolo commercio, un’attività artigianale), oppure qualsiasi altra attività purché non si tratti di attività commerciale (può svolgere un’attività professionale che, in quanto tale, è considerata non commerciale).
Gli altri due tipi di società di persone, cioè la società in nome collettivo e la società in accomandita semplice invece sono dette società commerciali in quanto possono avere  oggetto commerciale e perciò sono assoggettate alla stessa disciplina speciale prevista per l’imprenditore commerciale, e definita "Statuto dell’imprenditore commerciale".
Come già detto, la regola fondamentale delle società di persone è che i soci sono responsabili illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali. Tuttavia questo principio non è assoluto. Innanzitutto alcuni soci della società semplice (ad eccezione di quei soci che rappresentano la società nei confronti dei terzi) possono limitare la propria responsabilità e questo patto di limitazione può essere fatto valere nei confronti dei terzi.
Tale limitazione di responsabilità può essere pattuita anche tra i soci della società in nome collettivo ma, in questo caso, la limitazione non può essere fatta valere nei confronti dei terzi. Un eventuale patto di limitazione di responsabilità ha efficacia soltanto interna, tra i soci della società in nome collettivo ma non rispetto ai terzi. Pertanto, un soggetto che conclude un contratto con una società in nome collettivo può fare valere il suo credito, in ogni caso, sia nei confronti di tutti soci della società che del patrimonio sociale.
Nella società in accomandita semplice, infine, esistono due categorie di soci: i soci accomandanti ed i soci accomandatari. I primi non sono responsabili delle obbligazioni sociali ma non possono né gestire, né rappresentare la società; i secondi invece sono responsabili illimitatamente e solidalmente delle obbligazioni sociali ed hanno il potere sia di gestire che di rappresentare la società. Ai soci accomandanti la legge vieta di amministrare la società (nel senso che non possono né gestirla né rappresentarla nei confronti dei terzi, possono solo esercitare potere di rappresentanza nei limiti posti dai soci accomandatari); se i soci accomandanti violano questo divieto, anche ponendo in essere un unico atto di rappresentanza o di gestione, essi incorrono in una sanzione che consiste nella responsabilità illimitata e solidale per tutte le obbligazioni sociali.
L’estensione della responsabilità del socio accomandante a tutte le obbligazioni sociali, anche laddove il socio accomandante violasse il divieto di ingerenza negli affari sociali compiendo un unico atto, si spiega in quanto tale responsabilità è appunto una sanzione disposta dal legislatore per evitare l’ingerenza vietata.
Le società di persone sono gestite dai soci: solo i soci possono essere gli amministratori della società con poteri di gestione e di rappresentanza nei confronti dei terzi. Se le parti non stabiliscono differentemente nel contratto sociale, l’amministrazione spetta a tutti i soci che possono esercitarla l’uno disgiuntamente dall’altro. Nel contratto sociale comunque i soci possono accordarsi di affidare l’amministrazione soltanto ad uno o più di loro.
Anche il potere di rappresentanza, in assenza di una pattuizione diversa, spetta a tutti i soci e segue le regole dell’amministrazione.

Le società di capitali

Il principio fondamentale delle società di capitali è previsto nell’art. 2325, comma 1 del Codice Civile che stabilisce la responsabilità limitata dei soci con riferimento alle obbligazioni sociali. Art.2325 c.c. "Nelle società per azioni per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio"
Dall’art.2325 c.c. si desume non soltanto che i soci non rispondono delle obbligazioni sociali ma si desume pure un altro principio fondamentale: neanche chi agisce in nome e per conto della società risponde delle obbligazioni sociali. Quest’ultimo principio sottolinea la differenza delle società di capitali rispetto alle società di persone. Come sopra visto anche nelle società di persone, in alcuni casi, i soci possono avere responsabilità limitata rispetto alle obbligazioni sociali (gli accomandanti sono responsabili limitatamente alla quota conferita, i soci di società semplice possono pattuire una limitazione della propria responsabilità). Coloro i quali agiscono per conto di una società di persone invece in nessun caso hanno responsabilità limitata (gli accomandatari ed i soci rappresentanti di società di persone sono sempre inderogabilmente responsabili delle obbligazioni sociali). Nelle società di capitali invece né i soci, né gli amministratori rispondono delle obbligazioni sociali: i creditori sociali, per il soddisfacimento del loro credito verso la società, possono rivalersi soltanto sul patrimonio della società. Per questa ragione, una parte fondamentale della disciplina delle società di capitali è dettata a tutela dell’integrità del capitale sociale, che costituisce una fondamentale garanzia per i terzi che vogliono porre in essere dei rapporti giuridici con la società.
Esistono tre tipi di società di capitali:

  • la società per azioni (s.p.a.)
  • la società a responsabilità limitata (s.r.l.)
  • la società in accomandita per azioni (s.a.p.a.)

Le società di capitali sono enti forniti di personalità giuridica. La loro esistenza ha inizio con l’iscrizione nel Registro delle Imprese che avviene per ordine del Tribunale. La regolamentazione delle società di capitali è disciplinata principalmente dalla legge. In quanto persone giuridiche, le società di capitali acquistano in proprio diritti ed obblighi con piena capacità giuridica patrimoniale. La costituzione di una società di capitali consente pertanto la gestione impersonale dell’impresa commerciale.
L’ordinamento giuridico italiano interviene nella procedura costitutiva dell’ente, nella procedura di modificazione dell’atto costitutivo e dello statuto, compresa la decisione di scioglimento anticipato. L’intervento è affidato all’autorità giudiziaria che, nei casi suddetti, effettua un controllo di legalità, all’autorità giudiziaria non spetta compiere delle valutazioni circa l’opportunità dell’iniziativa di costituzione o di modificazione decisa dalla società in piena autonomia.
Coloro che agiscono per la persona giuridica sono organi della stessa con diretta imputazione degli effetti sulla persona giuridica.
Gli organi delle società di capitali sono:

  • l’assemblea dei soci;
  • il consiglio di amministrazione;
  • il collegio sindacale

L’assemblea esprime la volontà della società secondo il procedimento di decisione dei soci che funziona in base alla regola maggioritaria: è la maggioranza dei soci in assemblea che esprime la volontà sociale (metodo assembleare)
L’assemblea può essere ordinaria e straordinaria: la differenza riguarda le materie di competenza: l’assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo, sull’emissione di obbligazioni, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, mentre l’assemblea ordinaria è competente per tutte le altre materie. I quorumcostitutivi, richiesti per la validità della costituzione dell’assemblea, e deliberativi, richiesti per la validità della deliberazione dell’assemblea, le formalità richieste per la verbalizzazione della delibera (il verbale dell’assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio) variano per i diversi tipi di assemblea.
Le delibere dell’assemblea sia ordinaria che straordinaria possono essere impugnate davanti al Tribunale del luogo in cui la società ha la sede in due casi:

  • se non sono conformi alla legge oppure all’atto costitutivo;
  • se il loro oggetto è illecito o impossibile.

Nel primo caso (i) si parla di annullabilità della delibera, nel secondo caso (ii) si parla di nullità della delibera. L’impugnazione della delibera annullabile può essere richiesta dai soci assenti o dissenzienti, dagli amministratori e dai sindaci della società entro 3 mesi che decorrono dalla data della delibera oppure della sua iscrizione nel registro delle imprese se la delibera è soggetta ad iscrizione. Le delibere nulle possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesse e senza limiti di tempo. Al consiglio di amministrazione è affidata la gestione della società.
Agli amministratori è affidato anche il potere di rappresentanza della società, gli amministratori che hanno la rappresentanza della società possono compiere tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale. A tutela dell’affidamento dei terzi ed in attuazione della Prima Direttiva dell’Unione Europea, il Codice Civile prevede che i limiti al potere di rappresentanza degli amministratori (art.2384 c.c.) oppure l’estraneità degli atti posti in essere dagli amministratori rispetto all’oggetto sociale (c.d. atti ultra vires, art.2384bis c.c.), pur se risultanti dall’atto costitutivo o dallo statuto, pubblicati nel registro delle imprese, non sono opponibili ai terzi di buona fede quindi vincolano la società. Si parla in questo caso di rappresentanza organica in quanto caratteristica delle società di capitali quali persone giuridiche. Il Codice Civile ammette però che, se la società riesce a dimostrare che i terzi hanno intenzionalmente agito a danno della società, nel caso di atto non rientrante nel potere di rappresentanza, oppure che i terzi non erano in buona fede, nel caso di atto ultra vires, l’atto posto in essere dagli amministratori non vincola la società.
Gli amministratori vengono nominati dall’assemblea e possono essere dalla stessa revocati. Possono essere nominati amministratori anche i non soci.
Gli amministratori devono adempiere i doveri previsti dalla legge e dall’atto costitutivo con la diligenza del mandatario (art.2392 c.c.). Se non adempiono ai doveri previsti dalla legge e dall’atto costitutivo e così facendo causano un danno alla società possono essere dichiarati responsabili nei confronti di questa su azione che deve essere deliberata dall’assemblea ordinaria a maggioranza dei soci (art.2393 c.c.). Inoltre se gli amministratori agiscono con dolo o negligenza e causano un danno ai creditori sociali, a singoli soci oppure a terzi sono responsabili nei confronti di questi su azione proposta da chi resta danneggiato dall’operato dell’amministratore. Solo l’azione di responsabilità che può essere esercitata dai creditori sociali è subordinata dal Codice Civile ad un requisito specifico che è l’insufficienza del patrimonio sociale: quindi se il patrimonio sociale non è insufficiente a soddisfare le pretese dei creditori sociali questi non sono legittimati ad esercitare un’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori (art.2394 c.c.)
Il collegio sindacale è l’organo di controllo interno della società. Il collegio sindacale ha il compito di controllare: l’operato degli amministratori, l’osservanza da parte di questi della legge e dell’atto costitutivo, e la regolare tenuta della contabilità sociale.
Anche i sindaci devono adempiere i loro doveri con la diligenza del mandatario e sono responsabili in solido con gli amministratori per i fatti e le omissioni di questi quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.
Le società di capitali come entità patrimoniali sono rappresentate annualmente secondo il sistema della contabilità dell’impresa commerciale, che si chiude con i documenti del bilancio.
Il bilancio è costituito dallo stato patrimoniale che, anno per anno, fornisce il conto della consistenza del patrimonio; dal conto economico che riporta annualmente i movimenti dei ricavi e dei costi, il cui saldo misura, nel risultato dell’esercizio finanziario, utile o perdita, l’efficienza della gestione; dalla nota integrativa che indica i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio e per ciascuna di esse fornisce le informazioni richieste da legge. Inoltre il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori sulla situazione della società e sull’andamento della gestione.
Per il diritto delle società di capitali la disciplina del bilancio è essenziale in quanto il bilancio è il documento che dà la rappresentazione, ai soci ed ai terzi, della consistenza patrimoniale della società. In base al codice civile il bilancio è lo strumento che serve a commisurare la posizione dei soci (le azioni, il diritto di voto, sono misurati dal capitale sociale, così il diritto al dividendo, il recesso e il diritto di opzione), mentre, dal punto di vista dei terzi, il bilancio è lo strumento attraverso cui conoscere la consistenza patrimoniale della società prima di decidere se concludere o meno un contratto o altre operazioni con la società.
Anche se il tipo di società di capitali più utilizzato nella prassi commerciale è la società a responsabilità limitata, la società per azioni è il principale istituto del capitalismo italiano per dimensioni del patrimonio, volume di affari e di lavoro.
Il codice civile disciplina la società per azioni negli articoli da 2325 a 2471. La disciplina prevista per le società per azioni costituisce la base anche per gli altri due tipi di società, per i quali il Codice Civile prevede espressamente soltanto le norme che derogano alla disciplina di base.
Vediamo ora le caratteristiche principali di ciascun tipo di società di capitali.
- La società per azioni
La società per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a lire 200.000.000.
La s.p.a. deve costituirsi per atto pubblico (redatto da un notaio). I documenti costitutivi fondamentali sono:

  • l’atto costitutivo
  • (lo statuto, compreso nell'atto costitutivo)

L’atto costitutivo indica i nomi dei soci, la denominazione della società, l’oggetto, il capitale e tutti gli altri elementi elencati nell’art. 2328 del Codice Civile. Lo statuto contiene le norme relative al funzionamento della società e deve essere allegato all’atto costitutivo.
Per costituire una S.p.A., due o più soci devono:
1) sottoscrivere integralmente il capitale sociale (oggetto dei conferimenti può essere danaro e, nel rispetto delle condizioni previste negli artt.2254 c.c. e 2255 c.c., anche beni in natura e crediti)
2) versare presso un istituto di credito almeno i tre decimi dei conferimenti in denaro
Dopo avere redatto l’atto costitutivo, il notaio lo deposita presso l’ufficio del Registro delle Imprese. Il Tribunale del luogo in cui ha sede la società, dopo avere verificato l’adempimento delle condizioni stabilite dalla legge per la costituzione della società, e sentito il pubblico ministero, omologazione, ordina con decreto l’iscrizione della società nel Registro delle Imprese. Con l’iscrizione nel Registro delle Imprese la società acquista la personalità giuridica.
Il capitale sociale delle società per azioni è rappresentato da azioni. L’azione è lo strumento di partecipazione ad una S.p.A., chi sottoscrive azioni diventa socio della S.p.A. La somma dei valori dei conferimenti deve essere almeno pari all’entità del capitale. Poiché il capitale è diviso in azioni, la somma indicata come capitale divisa per il numero delle azioni emesse dà un valore che è chiamato valore nominale delle azioni. L’art.2346 c.c. prescrive che le azioni non possono emettersi per somma inferiore al loro valore nominale. Questa disposizione vuole dire che l’azione non può essere emessa se il suo sottoscrittore non versa o non si obbliga a versare una somma di denaro almeno pari al valore nominale dell’azione stessa.
Le azioni sono liberamente circolabili e rendono irrilevante l’identità dell’azionista che ne è titolare. Le azioni possono essere nominative oppure al portatore e circolano come i titoli di credito. Alcuni limiti alla circolazione delle azioni sono previsti dal legislatore oppure possono essere decisi dai soci ma, in quest’ultimo caso, la circolazione non può essere esclusa del tutto.
L’esistenza di una pluralità di azionisti è condizione indispensabile affinché nella S.p.A. si conservi la regola della limitazione della responsabilità per le obbligazioni sociali. L’art.2362 c.c. stabilisce infatti che se rimane un unico azionista, in caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni risultano essere appartenute ad una sola persona, questa risponde illimitatamente.
- La società a responsabilità limitata
La società a responsabilità limitata deve costituirsi con un capitale non inferiore a lire 20.000.000.
La partecipazione al capitale delle società a responsabilità limitata è rappresentata da quote. Le quote sono liberamente circolabili anche se il loro trasferimento non ha effetto nei confronti della società se non dal momento dell’iscrizione nel libro dei soci.
A differenza degli altri due tipi di società di capitali, la s.r.l. può costituirsi anche con un unico socio (la c.d. s.r.l. unipersonale, tramite atto unilaterale) e, in deroga a quanto previsto dall’art.2362, l’unico socio conserverà la limitazione della responsabilità purché si tratti di persona fisica. L’art.2497 infatti prevede la responsabilità illimitata dell’unico socio di s.r.l. quando sia una persona giuridica ovvero socio unico di altra società di capitali. Il codice civile italiano ha previsto la possibilità di costituire una s.r.l. unipersonale in attuazione della Dodicesima Direttiva dell’Unione Europea.
La nomina del collegio sindacale è obbligatoria solo se il capitale sociale non è inferiore a lire 200.000.000.
- La società in accomandita per azioni
La società in accomandita per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a lire 200.000.000.
Nella società in accomandita per azioni i soci accomandatari rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali mentre i soci accomandanti sono obbligati nei limiti della quota di capitale sottoscritta.
Le quote di partecipazione sono rappresentate da azioni che circolano come titoli di credito.
La funzione di amministratori può essere esercitata esclusivamente dai soci accomandatari cui spetta quindi una funzione di gestione permanente. La responsabilità illimitata dei soci accomandatari si spiega proprio in ragione del potere di gestione illimitato che essi hanno.
- Le società con azioni quotate
Le società con azioni quotate sono disciplinate da una legge speciale, il decreto legislativo n.58 del 24 febbraio 1998 (D.lgs. 58/1998) che è in vigore dal 1° luglio 1998.
La forma giuridica è sempre quella della società per azioni, tuttavia il legislatore ha integrato la disciplina di base prevista dal Codice Civile che, quindi, si applica se non disposto diversamente dal decreto sopra menzionato.
Trattandosi di società per azioni, la partecipazione sociale si esprime nell’azione che circola come un titolo di credito in serie e di massa, è liberamente trasferibile, e documenta la posizione del socio. L’azione rende agevole la raccolta di capitale tra il pubblico dei risparmiatori e quindi amplia la capacità di investimento della società. L’esistenza di un mercato per la negoziazione dei titoli consente ai soci di liquidare il proprio investimento senza intaccare il patrimonio sociale, che resta inalterato, il socio può disinvestire cedendo le azioni sul mercato.
Le disposizioni previste dal d.lgs. 58/1998 per le società con azioni quotate, in deroga alla disciplina della S.p.A. non quotate, sono state ispirate dall’esigenza di assicurare una maggiore protezione dei risparmiatori ed, in particolare, dei soci di minoranza.
Le società con azioni quotate sono sottoposte alla vigilanza da parte di un’autorità amministrativa di diritto pubblico che è la Consob (Commissione nazionale per le società e la borsa). Inoltre il controllo contabile della società è affidato ad un soggetto esterno, la società di revisione.
La disciplina speciale amplia i doveri d’informazione delle società quotate, sia rispetto al pubblico che rispetto alla Consob.
La tutela dei soci di minoranza consiste nella facilitazione dei poteri di convocazione dell’assemblea, di esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci, di denuncia al collegio sindacale ed al tribunale delle gravi irregolarità nella gestione, e nella riduzione dei quorum costitutivi e deliberativi che dovrebbe favorire la partecipazione in assemblea. Le nuove disposizioni subordinano l’esercizio di questi poteri alla detenzione di percentuali azionarie qualificate; quindi il singolo socio non è destinatario della tutela a meno che non possieda per lo meno il 2% del capitale sociale, soglia minima prevista da una delle disposizioni speciali.
Il voto in assemblea può essere esercitato anche per delega; la disciplina amplia la possibilità di sollecitare e raccogliere deleghe tra i soci.
Nelle società quotate esiste una categoria speciale di azioni, dette azioni di risparmio, che sono prive del diritto di voto.

LA FAMIGLIA E LE SUCCESSIONI

La famiglia

Parentela:
in linea retta
in linea collaterale (fratelli, cugini, ecc.)
Legittima o naturale, se in regime di matrimonio oppure no
Fratelli consanguinei: stesso padre, madre diversa
Fratelli uterini: stessa madre, padre diverso
Fratelli germani (o bilaterali): stessa madre e stesso padre
Affinità
La famiglia legittima - compiti e disposizioni costituzionali, figli legittimi equiparati sotto l'aspetto successorio ma non del tutto
La famiglia di fatto
Rapporti fra conviventi di fatto
Rapporti fra genitori e figli naturali: la famiglia di fatto è quasi equiparata alla famiglia legittima
Gli alimenti
I membri della famiglia sono tenuti agli alimenti secondo un ordine preciso
Il donatario è sempre obbligato
Il diritto agli alimenti è personalissimo, incedibile, irrinunciabile, imprescrittibile (con prescrizione a 5 anni per le singole annualità)

Il matrimonio

Il matrimonio come atto, diverso dal contratto, il cui contenuto è in tutto e per tutto determinato dalla legge. NO patti, termini e condizioni.
Pubblicazioni e celebrazione del matrimonio (matrimonio per procura)
La prova del vincolo matrimoniale è data con l'atto di celebrazione del matrimonio
Le condizioni per contrarre matrimonio:
Impedimenti dirimenti:
Maggiore età
Sanità mentale
Libertà di stato
Assenza di rapporti di parentela/affinità/adozione (con alcune eccezioni)
Nessun delitto contro il coniuge
Impedimenti impediendi (se il matrimonio è celebrato, è valido):
Omissione delle pubblicazioni
Lutto vedovile (divieto temporaneo di nuove nozze)
La nullità del matrimonio: per mancanza di condizioni per contrarlo ma anche per vizi del consenso. Nullità = annullabilità. La nullità ha effetto retroattivo fra le parti tranne nel caso del matrimonio putativo. Inesistenza del matrimonio fra persone dello stesso sesso, se celebrato sotto falso nome altrui o senza pubblica celebrazione
I vizi del consenso:
Incapacità naturale
Violenza
Timore
Errore sull'identità del coniuge
Errore sulle qualità personali del coniuge (si ignorano malattie, condanne o
stato di gravidanza)
Simulazione
Gli effetti civili del matrimonio religioso

Il rapporto matrimoniale

Doveri
Dovere reciproco alla fedeltà
Dovere reciproco all'assistenza morale e materiale
Dovere reciproco alla collaborazione nell'interesse della famiglia
Dovere reciproco alla coabitazione

Cognome della moglie
Cittadinanza della moglie (ius sanguinis)
Doveri verso i figli/potestà dei genitori
Doveri dei figli
Separazione personale dei coniugi
         Separazione giudiziale
         Separazione consensuale
Scioglimento del matrimonio
Morte/divorzio (tre anni di separazione personale; condanna dell'altro coniuge; non c'è stata consumazione del matrimonio; il coniuge straniero ha ottenuto l'annullamento all'estero

Affidamento della prole
Assegno

I rapporti patrimoniali nella famiglia

Comunione e separazione dei beni:
Il regime legale della comunione dei beni vale per la maggior parte dei beni tranne quelli personali e quelli dovuti a donazioni e successioni
L'ordinaria amministrazione spetta disgiuntamente a ciascuno, la straordinaria è congiunta   atti annullabili su domanda dell'altro.

  • Creditori della famiglia possono soddisfarsi sulla totalità dei beni comuni e solo parzialmente su quelli personali
  • Creditori particolari di ciascun coniuge devono agire sui beni personali innanzi tutto e solo in seguito su quelli comuni

Nel regime convenzionale della separazione dei beni ciascuno resta proprietario individuale per tutti i beni che può dimostrare essere personali
Le convenzioni matrimoniali sono contratti a cui possono essere apportate modifiche anche successive (è necessario l'atto pubblico)
Fondo patrimoniale vincolato al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, appartiene ai coniugi in comunione
L'impresa familiare
Diritto di partecipazione per i familiare che vi lavorano

La filiazione

La filiazione legittima:
concepimento in costanza di matrimonio
nascita in costanza di matrimonio
Azione di disconoscimento della paternità
Azione di contestazione della legittimità (imprescrittibile)
Azione di reclamo della legittimità (imprescrittibile)
L'atto di nascita prova lo stato di figlio legittimo
La filiazione naturale: figlio nato fuori dal matrimonio, può essere riconosciuto
oppure no tramite dichiarazione di scienza (non di volontà) che può essere impugnata per violenza e difetto di veridicità, è irrevocabile
Possono essere riconosciuti i figli premorti, adulterini o incestuosi (il riconoscimento è invece in contrasto con lo stato di figlio legittimo)
Stessi diritti e doveri nei confronti dei genitori per figli legittimi e naturali riconosciuti
Legittimazione del figlio naturale

  • per susseguente matrimonio
  • per provvedimento del giudice

L'adozione
Adozione di persone di maggiore età
Adozione di minori
Affidamento di minori
Funzione solo assistenziale, il minore resta sottoposto alla potestà dei genitori

Le successioni a causa di morte

I rapporti trasmissibili a causa di morte:
Si estinguono diritti e obblighi non patrimoniali e il diritto alla personalità
Si trasmettono ai successori i diritti patrimoniali assoluti (con eccezioni), i diritti patrimoniali relativi, salvo quelli personali, e i contratti (eccetto alcune eccezioni: obbligazioni a prestazioni di fare e contratti relativi a propensioni del tutto personali)
Nella formazione del contratto la morte del proponente in linea di principio toglie ogni efficacia alla proposta eccetto nel caso di proposta irrevocabile e di imprenditore non piccolo
L'eredità e le diverse forme della successione - la morte produce delazione dell'eredità

  • Successione testamentaria
  • Successione legittima
  • Successione necessaria, pone un limite alla facoltà di disporre del defunto, i parenti pretermessi hanno azione di riduzione

Successione a titolo universale (quota dell'eredità)
Successione a titolo particolare (legato)
Capacità a succedere e successione per rappresentazione: hanno capacità le persone fisiche anche solo concepite e le persone giuridiche riconosciute. E' indegno a succedere chi ha compiuto gravi reati contro il defunto e chi ha cercato di manomettere il testamento. E' ammessa la riabilitazione
- Successione per rappresentazione: una persona chiamata a succedere non vuole o non può succedere, in questo caso subentrano i discendenti. Se non può aver luogo la rappresentazione si procede con l'accrescimento.
L'accettazione dell'eredità e la separazione dei beni
Azioni possessorie anche prima dell'accettazione
Accettazione necessaria per l'eredità, non per i legati, salva facoltà di rinuncia
Eredità giacente   curatore
10 anni per l'accettazione, espressa o tacita, tramite atto pubblico o scrittura privata, unilaterale
Accettazione con beneficio d'inventario
NO termine o condizione
Petizione di eredità: azione contro il possessore dei beni ereditari, imprescrittibile
La comunione ereditaria e la divisione
crediti e debiti danno luogo a obbligazioni parziarie e non solidali
diritto di prelazione dei coeredi in comunione
ciascuno dei coeredi può chiedere la divisione se non è stata vietata
La divisione può essere amichevole, giudiziale o fatta dal testatore
Collazione: in natura/per imputazione

La successione per legge

La successione legittima
Ordine dei successibili, fino al sesto grado, poi fratelli naturali o adottivi, quindi successione dello Stato (senza bisogno di accettazione, entro il valore dei beni ereditati, non risponde di debiti ulteriori)
La successione necessaria dei legittimari
Riserva variabile del patrimonio ereditario
Azione di riduzione: al legittimario che abbia ricevuto meno del dovuto, per chiedere la riduzione delle quote degli eredi legittimi, degli eredi testamentari e delle donazioni.
La rinuncia preventiva all'azione di riduzione è nulla
L'azione di riduzione è efficace per la restituzione del bene donato anche se questo è stato rivenduto a terzi acquirenti a titolo oneroso in buona fede

La successione testamentaria e la donazione

Il testamento: atto revocabile con il quale taluno dispone delle proprie sostanze dopo la morte, è un atto unilaterale, dichiarazione di volontà, personalissimo, non è ammessa rappresentanza. Nulli sono i patti successori istitutivi, divieto di testamento congiuntivo e reciproco, è atto unipersonale.
Revoca espressa o tacita, fra più testamenti vale l'ultimo. La morte è causa dell'atto. Il testamento è un atto di liberalità, orale non è ammesso, può essere testamento olografo, pubblico o segreto. Può contenere anche disposizioni non patrimoniali. Successione legittima quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria
L'istituzione di erede ed i legati
Legato di specie (cosa determinata)/di genere
L'adempimento del legato è a carico degli eredi che rispondono illimitatamente salvo beneficio di inventario, i legatari rispondono nei limiti del valore del legato
Costituzione di una fondazione, nel rispetto dei diritti dei legittimari.
NO diseredazione dei legittimari. Il beneficiario deve essere determinato/determinabile altrimenti la disposizione è nulla
La condizione, il termine, l'onere
E' ammessa condizione sospensiva o risolutiva, solo i legati possono essere sottoposti a termine, le condizioni impossibili o illecite si considerano non apposte o rendono nulla la disposizione se sono l'unica causa.
Onere: disposizione accessoria di dare, fare o non fare imposta al beneficiario dell'atto di liberalità. L'onere impossibile o illecito si considera non apposto, è un'obbligazione personale dell'onerato e per l'adempimento può agire qualsiasi interessato, però l'inadempimento non dà luogo alla risoluzione della disposizione
Le sostituzioni e l'accrescimento
La sostituzione può avere luogo al posto della rappresentazione se prevista nel testamento. L'accrescimento è la terza alternativa se sono impossibili le altre due. (sostituzione fedecommissaria: l'interdetto è erede e alla sua morte il patrimonio andrà al tutore)
Invalidità del testamento
Nullità: quando è contrario a norme imperative (imprescrittibile)
per motivo illecito se unico a determinare la disposizione
per difetto di forma se è incerta l'autenticità della disposizione
Annullabilità: (prescrizione a 5 anni)
per difetti di forma che non comportano nullità
per incapacità di disporre - minore, interdetto e incapace naturale
per vizi della volontà - errore, violenza o dolo
La donazione e le altre liberalità fra vivi
Donazione: contratto con il quale per spirito di liberalità una parte arricchisce l'altra assumendo verso essa un'obbligazione. Necessario l'atto pubblico (forma solenne), è un contratto consensuale
Donazione manuale: elargizione di piccole somme, senza atto pubblico
E' ammesso l'onere, come per il testamento; può essere revocata :

  • per sopravvenienza di figli
  • per ingratitudine del donatario

Donazione e principi sui contratti

La trascrizione

Mezzi di pubblicità:
Registri dello stato civile
Registri delle persone giuridiche
Registri delle imprese
Registri immobiliari
Registri specifici relativi a beni mobili
Pubblicità notizia: rende conoscibili fatti a chiunque
Pubblicità dichiarativa: rende opponibile a terzi il fatto giuridico dichiarato
Pubblicità costitutiva: l'iscrizione è requisito necessario per la produzione di effetti giuridici
Trascrizione immobiliare. La trascrizione nei registri immobiliari ha funzione di
pubblicità dichiarativa, sistema a base personale, non reale (¹ catasto); sistema basato sulla continuità delle trascrizioni
Trascrizione mobiliare. Riguarda beni mobili registrati, funzione di pubblicità dichiarativa, sistema a base reale, non personale

Le prove

Onere della prova ripartito fra attore e convenuto
Prova documentale: scritta, atti pubblici e scritture private, telegrammi, scritture contabili
Prova testimoniale: non vale per prova della simulazione, per i contratti, il pagamento e la remissione del debito
Confessione: dichiarazione che una parte fa della verità di fatti a sé sfavorevoli e favorevoli alla controparte, ha per oggetto fatti, non rapporti giuridici
Giuramento: dichiarazione di volontà pronunciata, in giudizio, da una delle parti; fa piena prova anche se falso. Giuramento decisorio: una parte invita l'altra a giurare; Giuramento suppletorio: il giudice invita una parte a giurare
Presunzioni legali: mezzi di prova critici, si induce da un fatto l'esistenza di un fatto ignoto. Relative o assolute se è ammessa la prova contraria oppure no

La prescrizione e la decadenza

Prescrizione: estinzione dei diritti a causa del loro mancato esercizio per un
tempo prolungato (10 anni); NO prescrizione per diritti indisponibili, proprietà, nullità del contratto (con le dovute eccezioni). Tempi di prescrizione diversi:
Annullamento del contratto: 5 anni
Risarcimento danno da fatto illecito: 5 anni
Risarcimento danni stradali: 2 anni
Azione revocatoria/contratto di società: 5 anni
Mediazione, trasporto, spedizione, assicurazione: 1 anno
Altre prescrizioni presuntive per il saldo di crediti

Decadenza: estinzione dei diritti a causa del loro mancato esercizio entro un dato tempo (ha la funzione di limitare nel breve tempo lo stato di incertezza)
Non ammette né sospensione né interruzione, ha natura eccezionale

Fonte: http://digilander.iol.it/gazzettino/DispensaDiritto.doc

Sito web da visitare: http://digilander.iol.it/gazzettino/

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