Diritto e scienze politiche domande e risposte

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Diritto e scienze politiche domande e risposte

 

 

  1. Il Presidente della Repubblica può decidere di sciogliere le Camere quando:
  1. riscontri gravi profili di incostituzionalità in una legge approvata dal Parlamento;
  2. vi sia una richiesta in tal senso da parte di 1/5 dei membri del Parlamento;
  3. dopo aver sentito i presidenti di Camera e Senato, constati l’esistenza di un’insuperabile impossibilità di costituire una maggioranza politica in grado di dar vita a un Governo (211).
  1. Il Presidente della Repubblica:
    1. nomina solo il Presidente del Consiglio dei ministri, ma non i ministri;
    2. nomina sia il Presidente del Consiglio dei ministri che i ministri, ma previo parere favorevole delle due Camere;
    3. nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di quest’ultimo, i ministri (213).

 

  1. Ai sensi dell’art. 76 della Costituzione, la delega legislativa al Governo è ammessa ove la legge del Parlamento determini:
  1. l’oggetto della delega, i principi normativi ed i criteri direttivi che il Governo dovrà rispettare nel dettare la nuova disciplina con forza di legge;
  2. l’oggetto della delega, il termine entro cui il Governo potrà esercitare la funzione legislativa, i principi normativi e i criteri direttivi che il Governo dovrà rispettare nel dettare la nuova disciplina con forza di legge (247);
  3. l’oggetto della delega e il termine entro cui il Governo potrà esercitare la funzione legislativa.
  1. Se, nel procedimento di approvazione di una legge di revisione costituzionale, non si raggiunge, in seconda votazione, la maggioranza  dei 2/3 dei componenti di ciascuna Camera:
  1. si procede ad una nuova votazione, a distanza non minore di tre mesi da quella avvenuta;
  2. il disegno di legge si intende respinto;
  3. il disegno di legge si intende approvato, ma  il testo legislativo può venir sottoposto a referendum confermativo ove ne facciano ne facciano richiesta i soggetti a ciò legittimati (183);

 

  1. Nella forma di governo parlamentare, il Capo dello Stato (Monarca o Presidente della Repubblica) svolge il ruolo di:
  2. potere neutro, estraneo alle dispute politiche contingenti e supremo garante delle regole costituzionali (40);
  3. organo di vertice del potere esecutivo e Capo del Governo, di cui determina e guida la politica;
  4. organo di vertice del potere giudiziario, deputato a garantire la libertà e l’indipendenza esterna dei Giudici ordinari.
  1. Nella forma di Governo presidenziale, il Presidente::
  2. viene eletto dal Parlamento in seduta comune;
  3. viene eletto direttamente dal popolo (42);
  4. è designato dal Governo.

 

7. A seguito dei risultati di una lunga inchiesta la magistratura ritiene di dover sottoporre ad una misura limitativa della libertà personale (custodia cautelare in carcere) un parlamentare; l’autorizzazione necessaria a procedere in tal senso dovrà esser richiesta:

  1. al Presidente del Consiglio dei Ministri, che decide previo parere vincolante della Corte Costituzionale;
  2. sempre e solo alla giunta per le autorizzazioni a procedere del Senato;
  3. alla giunta per le autorizzazioni a procedere della camera di appartenenza del parlamentare (157).

8. Se il Governo pone la “questione di fiducia”:

  1. la maggioranza parlamentare è chiamata a pronunciarsi sul mantenimento del rapporto fiduciario che la lega al Governo: in questo caso, un voto contrario alla posizione espressa dal Governo produce la sua caduta e l’immediato scioglimento delle Camere; vige la regola del voto segreto;
  2. il Parlamento si riunisce in seduta comune al fine di votare il progetto di legge presentato dal Governo; in questo caso, un voto contrario alla posizione espressa dal Governo ne provoca le dimissioni; vige la regola del voto palese;
  3. la maggioranza parlamentare è chiamata a pronunciarsi sul mantenimento del rapporto fiduciario che la lega al Governo: in questo caso, un voto contrario alla posizione espressa dal Governo ne provoca le dimissioni; vige la regola del voto palese (191).

9. In occasione di un conflitto di attribuzione sollevato dal Presidente della Repubblica avverso il Ministro per la giustizia, che si rifiutava di predisporre la proposta in un caso richiesto dal Presidente, la Corte Costituzionale ha affermato, con riferimento al “potere di grazia” che esso deve considerarsi:

  1. un potere formalmente e sostanzialmente presidenziale, e che, quindi, il Ministro della giustizia è tenuto obbligatoriamente a  predisporne la relativa  proposta, salvo in ogni caso il diritto di render noto il proprio dissenso (217 – 218);
  2. un potere formalmente presidenziale ma sostanzialmente ministeriale, e che, pertanto, il rifiuto del Ministro di giustizia di predisporne la proposta relativamente ad un caso che non incontri il suo consenso debba considerarsi perfettamente legittima;
  3. una potestà di co-decisione, in cui sono necessari l’accordo ed il consenso tanto del Capo dello Stato che del Ministro di giustizia; anche in tal caso, pertanto, il rifiuto del Ministro di predisporre la proposta di grazia deve considerarsi legittimo.

10. In base alla sentenza 360/1996 della Corte Costituzionale, la reiterazione, da parte del Governo, di un precedente decreto legge dal medesimo contenuto che non sia stato convertito per decorrenza del termine di sessanta giorni:

  1. è sempre e comunque vietata, in quanto altera il riparto di poteri stabilito dalla Costituzione, sottraendo la potestà legislativa alle Camere;
  2. tendenzialmente vietata, a meno che il Governo non dia conto dell’emergere di nuove straordinarie situazioni di necessità ed urgenza ed adegui ad esse la normativa precedentemente emanata (253);
  3. legittima, a meno che non si dimostri che il Governo ne abusa al fine di rafforzare il proprio ruolo istituzionale e sottrarre la potestà normativa primaria al Parlamento;

11. Si definiscono“regolamenti indipendenti” :

  1. i regolamenti che operano in relazioni a leggi che contengono solo norme di principio;
  2. i regolamenti che intervengono in materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge (256);
  3. i regolamenti che recepiscono nell’ordinamento statale il risultato della contrattazione collettiva nel pubblico impiego;

12. Con quale strumento il Presidente della Repubblica mira, attraverso l’acquisizione dei pareri di particolari categorie di soggetti, ad orientare la propria scelta nella nomina di un Presidente del Consiglio che possa costituire un Governo in grado di ottenere la fiducia del Parlamento:

  1. i messaggi alle Camere;
  2. la convocazione straordinaria delle Camere;
  3. le consultazioni (214).

13. Il Presidente della Repubblica può rinviare un progetto di legge alle Camere:

  1. ogni qualvolta glielo richieda espressamente la Corte Costituzionale;
  2. ogni qualvolta riscontra dei presunti motivi di illegittimità costituzionale o di grave inopportunità per la violazione di valori costituzionali (211);
  3. ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

14. Il Presidente della Repubblica viene eletto:

  1. dal Parlamento in seduta comune, a tal fine integrato dai Presidenti della Corte Costituzionale, della Corte dei Conti e del Consiglio di Stato;
  2. dal Parlamento in seduta comune, a tal fine integrato da tre rappresentanti per ciascuna regione (salvo il caso della Valle d’Aosta, che ne ha uno), designati dai rispettivi Consigli Regionali in modo da  garantire la rappresentanza delle minoranze (201);
  3. dal Parlamento in seduta comune con il Governo, a tal fine integrato dai Presidenti.

                                                                                                                         
15. Costituiscono limite alla revisione costituzionale:

  1. il limite esplicito della forma repubblicana ex art. 139 Cost. e il limite implicito della forma di governo parlamentare;
  2. il solo limite della forma repubblicana, ex art. 139 Cost.;
  3. il limite esplicito della forma repubblicana ex art. 139 Cost. e il limite implicito dei principi supremi dell’ordinamento italiano (185).

16. Le Direttive europee sono:

    1. atti normativi a contenuto generale, assimilabili, per forma e funzione, a vere e proprie “leggi europee”, in grado di produrre autonomamente i propri effetti senza alcun intervento da parte del legislatore nazionale;
    2. atti con semplice valore politico che fissano alcuni obbiettivi, ritenuti dall’Unione Europea meritevoli di attenzione ma non vincolanti, e che lasciano liberi gli Stati Membri in merito ai mezzi con cui conseguire i fini indicati;
    3.  atti normativi diretti a determinare gli obiettivi o i risultati che devono, obbligatoriamente, essere conseguiti dagli Stati membri, fermo restando la libertà di questi di scegliere gli strumenti applicativi ritenuti più idonei al conseguimento dei fini indicati (86).

17. Qualora il Presidente della Repubblica, nell’esercizio delle sue funzioni, compia atti configurabili come alto tradimento e/o attentato alla Costituzione egli dovrà venire giudicato:

  1. dalla Corte Costituzionale in composizione integrata, dopo esser stato messo in stato d’accusa dal Parlamento riunito in seduta comune (205);
  2. dall’autorità giudiziaria ordinaria alla stregua di qualunque altro cittadino, in quanto il semplice sospetto del compimento degli atti suddetti produce un’immediata decadenza dalla carica;
  3. dall’autorità giudiziaria ordinaria, dopo esser stato messo in stato d’accusa dal Parlamento riunito in seduta comune.

18. Con l’espressione bicameralismo perfetto o paritario si intende affermare:

  1. le due Camere posseggono pari importanza e prestigio, ma esercitano la loro potestà normativa in materie distinte, pur se in maniera coordinata.
  2. le due Camere si trovano in una situazione di completa parità, in virtù della quale esse esercitano gli stessi poteri e gli atti parlamentari sono frutto di un  necessario accordo fra le due Camere; (184)
  3. le due Camere posseggono la stessa autorità ed il medesimo prestigio e  hanno la medesima composizione e struttura interna.

19. Nella forma di governo semi-presidenziale, con l’espressione “coabitazione” si suole indicare:

  1. una situazione in cui esiste una perfetta corrispondenza fra la maggioranza di cui è espressione il Presidente della Repubblica e la maggioranza parlamentare;
  2. una situazione in cui le maggioranze presidenziali e parlamentari appartengono a forze politiche diverse (43);
  3. una grave situazione di crisi istituzionale, in cui la coalizione che ha vinto le elezioni non riesce a dar luogo ad una propria maggioranza parlamentare e cerca di ottenere il sostegno di parte dell’opposizione.

20. Il potere del Presidente della Repubblica di nominare alla carica di senatori a vita “5 cittadini che hanno illustrato  la patria per altissimi meriti in campo sociale, scientifico e letterario”, risulta essere:

  1. un potere formalmente presidenziale, ma sostanzialmente parlamentare, in quanto il suo contenuto viene ad esser regolato per convenzione da accordi ufficiosi fra maggioranza e opposizione;
  2. un potere formalmente e sostanzialmente presidenziale, diretto a garantire la partecipazione alla vita politica del paese di soggetti che, solitamente, vi sono estranei. (210)
  3. un potere formalmente presidenziale, ma sostanzialmente governativo, con il quale l’esecutivo rafforza il proprio legame con la maggioranza al Senato e può godere dei voti di alcuni illustri partecipanti alla vita scientifica, sociale o letteraria del paese;

21. In base all’art. 75 della Costituzione, sono sottratte al raggio di operatività dell’istituto referendario le leggi in materia:

  1. tributaria, di bilancio, amnistia, indulto, autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali (133);
  2. costituzionale, elettorale, amnistia, indulto, potere di grazia, delegazione legislativa;
  3. costituzionale, elettorale, approvazione di bilanci e consuntivi, autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali, rapporti con l’Unione Europea.

22. Ai sensi dell’art. 14.4 della legge 400/1988, in caso di delega legislativa ultrabiennale il Governo deve:

  1.  sottoporre gli schemi di decreto legislativo alla Corte Costituzionale la quale, entro sessanta giorni, dovrà emettere un parere indicando le disposizioni non ritenute rispondenti alle direttive della legge di delegazione;
  2. sottoporre gli schemi di decreto legislativo alle commissioni parlamentari permanenti, competenti per materia, le quali, entro sessanta giorni, dovranno emettere un parere indicando le disposizioni non ritenute rispondenti alle direttive legge di delegazione (249);
  3. sottoporre gli schemi di decreto legislativo al Presidente della repubblica, il quale, dovrà emettere un parere indicando le disposizioni non ritenute rispondenti e direttive della legge di delegazione.

23. La richiesta di referendum abrogativo può esser presentata:

  1. cumulativamente, da 5 consigli provinciali e da 500.000 elettori;
  2. da 50.000 elettori;
  3. da 5 consigli regionali ovvero da 500.000 elettori (131);

24. Nel periodo di tempo necessario all’insediamento delle nuove Camere, quelle scadute per decorso dei termini o per scioglimento anticipato esercitano i loro poteri (prorogatio) con quali limiti:

  1. nessun limite, in quanto ciò genererebbe un’incapacità dell’organo parlamentare di adeguarsi alle contingenti necessità del caso, salva, in ogni caso, l’impossibilità di eleggere il Presidente della Repubblica;
  2. i limiti dell’ordinaria amministrazione integrati, tuttavia, con l’insieme degli atti che, pur ad alto tasso politico, sono costituzionalmente indefettibili e l’impossibilità di eleggere il Presidente della Repubblica (164 ).
  3. il limite dell’ordinaria amministrazione, intesa come l’insieme degli atti necessari al regolare funzionamento della comunità statale, e l’impossibilità di procedere all’elezione del Presidente della Repubblica;

25. Le commissioni parlamentari (sia permanenti che temporanee) sono composte:

  1. in modo da rispecchiare l’esatta proporzione fra i gruppi parlamentari (157);
  2. in modo da favorire la rappresentanza dei gruppi parlamentari della coalizione di governo;
  3. in modo tendenzialmente paritetico fra i gruppi parlamentari della maggioranza e gruppi parlamentari delle minoranze.

26. Compito delle commissioni in sede redigente è:

  1. procedere alla redazione e all’approvazione dei singoli articoli del progetto di legge, riservando all’assemblea soltanto la votazione finale (174);
  2. curare la redazione del testo del progetto di legge sul quale l’assemblea dovrà pronunciarsi, presentando anche una o più relazioni sul lavoro svolto;
  3. curare l’approvazione di un progetto di legge tanto nei suoi singoli articoli che nella votazione finale;

27. Con l’espressione “crisi extraparlamentare” si intende indicare:

  1. una crisi di Governo determinata dall’approvazione di una mozione di sfiducia da parte del Parlamento;
  2. una crisi di Governo determinata dal voto contrario delle Camere su un progetto di legge su cui l’esecutivo aveva posto la “questione di fiducia”;
  3. una crisi di Governo determinata dal manifestarsi, all’interno della coalizione maggioranza, di conflitti politici tali da portare l’esecutivo a rassegnare le proprie spontanee dimissioni (226).

 

28. Un sistema elettorale proporzionale:

  1. garantisce la stabilità del Governo, riducendo la frammentazione partitica;
  2. consente sempre la rappresentanza delle minoranze; (107)
  3. prevede che tutti i seggi in palio in una determinata circoscrizione siano assegnati al partito che ottiene la maggioranza dei voti.

29. Qualora un dato disegno di legge sia stato assegnato ad una commissione in sede deliberante affinché lo approvi al posto dell’Assemblea, chi ha il potere di richiedere il ritorno alla procedura normale e la restituzione all’assemblea del potere di procedere all’eventuale approvazione della proposta:

    1. il Governo, un decimo dei componenti della Camera o un quinto dei membri della commissione stessa (175);
    2. il Presidente della Repubblica e il Governo;
    3. il Presidente della Repubblica e la Corte Costituzionale.

30. Le commissioni parlamentari d’inchiesta:

  1. hanno gli stessi poteri e gli stessi limiti dell’autorità giudiziaria (188);
  2. emanano atti con  valore di sentenza;
  3. hanno poteri superiori a quelli dell’autorità giudiziaria.

31. La maggioranza assoluta risulta:

  1. dalla metà più uno dei voti dei presenti in aula;
  2. dalla metà più uno degli aventi diritto (166);
  3. dall’insieme dei 2/3 degli appartenenti all’organo.

32.  Qualora una Camera apporti modifiche ad un progetto di legge già approvato dall’altra Camera: 

  1. la proposta torna alla prima Camera affinché questa la analizzi e si giunga, con il cosiddetto meccanismo delle “navette”, all’approvazione  dello stesso testo di legge o al suo definitivo rigetto (176);
  2. si ha la decadenza della proposta di legge;
  3. si crea una situazione di crisi istituzionale che, se non risolta attraverso trattative ufficiose fra i parlamentari delle due Camere, può portare alla scioglimento delle Camere da parte del Capo dello Stato.

Fonte: http://spol.unica.it/didattica/Deffenu/Istituzioni%20di%20diritto%20pubblico/Risposte%20corrette%20alla%20prova%20esonerante.doc

Sito web da visitare: http://spol.unica.it/

Autore del testo: non indicato nel documento di origine

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