Il marchio

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Il marchio internazionale
E' un sistema basato su di una Convenzione internazionale, denominata Sistema di Madrid, che consente di evitare i depositi plurimi per ottenere la registrazione di un marchio in più Stati. Il sistema è regolato da due distinti trattati, l’Accordo di Madrid ed il Protocollo di Madrid, la cui applicazione è disciplinata da un Regolamento comune.
Il meccanismo istituito dall'Accordo e dal Protocollo è il seguente: chi è titolare di una domanda di marchio (Protocollo) o di una registrazione di marchio (Accordo), rivolgendosi ad una delle Camere di Commercio italiane, può depositare la domanda di registrazione internazionale con effetto nei paesi aderenti che saranno indicati. La Camera di Commercio adita provvederà a trasmettere la documentazione all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi il quale, dopo un primo esame, la inoltrerà all’OMPI/WIPO (Organizzazione Mondiale per la Proprietà intellettuale) con sede a Ginevra.
Il deposito della domanda di registrazione internazionale equivale al deposito della domanda di registrazione del marchio presso ogni paese designato il quale ha 12 o 18 mesi, dalla comunicazione del deposito da parte dell'Ufficio di Ginevra, per dichiarare di non riconoscere l'esclusiva per quel segno quando vi sono ragioni che avrebbero determinato il rigetto di una domanda nazionale. In definitiva il sistema dell'Accordo e del Protocollo consente di evitare depositi plurimi attraverso un unico procedimento di registrazione compiuto a livello internazionale, originando un fascio di marchi nazionali, ciascuno sottoposto alla disciplina ed alla giurisdizione locale. Il marchio internazionale non è quindi un tipo di marchio che vale anche all'estero, ma è una speciale procedura che permette, depositando una sola domanda, di chiedere la registrazione del proprio marchio in più paesi. Il richiedente, dunque, sarà titolare di tanti marchi nazionali quanti sono gli stati dove ha chiesto il deposito.
Le procedure di registrazione seguono il percorso di esame normale di ogni stato: e potrà quindi accadere che la domanda di registrazione sia respinta in uno stato (perché, ad esempio, il marchio è descrittivo), concessa in un altro, oggetto d'opposizione in un altro ancora.
La procedura è disponibile solo per i Paesi che hanno aderito all'Intesa di Madrid o al Protocollo; per i Paesi non aderenti è necessario presentare una domanda di registrazione nazionale direttamente nel Paese di riferimento.
Occorre poi tenere presente che la sorte dei marchi nazionali ottenuti dipende per i primi cinque anni dalla sorte del marchio depositato (marchio di base) presso il paese d'origine: se in tale periodo viene meno l'esclusiva nel paese d'origine, perde efficacia anche il deposito internazionale. Decorso tale termine il marchio internazionale sopravvive indipendentemente dalla sorte del marchio di base.

Fonte: http://www.fc.camcom.it/download/marchiebrevetti/Guida_al_deposito_dei_marchi_internazionali.doc?DWN=9990

Sito web da visitare: http://www.fc.camcom.it/

Autore del testo: UFFICIO MARCHI E BREVETTI

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