Istituzioni di diritto privato

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Istituzioni di diritto privato

Istituzioni di diritto privato
Dal libro di Francesco Galgano
Riassunto

 

I BENI E LA PROPRIETÀ
Capitolo quarto

BENI  per essere qualificabili giuridicamente come beni, le cose devono essere:
Utili: in quanto suscettibili di soddisfare un bisogno
Appropriabili o accessibili: es. non è un bene un pianeta lontano
Limitate: o comunque presenti in natura in quantità scarsa e inferiore rispetto al bisogno

PROPRIETÀ il codice non definisce la proprietà ma l’uso che può farne il proprietario.

Art.832 C.C.


Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo,
entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico.

1. facoltà di godere delle cose: indica la facoltà del proprietario di utilizzare la cosa. Di usarla o non usarla, di come usarla, di trasformarla o distruggerla.
Per le cose fruttifere ha il diritto di fare propri i frutti della cosa. Solo con la separazione i frutti diventano cose a sé stanti, essi appartengono al proprietario della cosa madre, salvo che la legge non disponga diversamente.

2. facoltà di disporre delle cose: è la disposizione giuridica ossia la disposizione materiale. È la facoltà di vendere o di non vendere la cosa, di donarla o di non donarla, di lasciarla in testamento o di costituire sulla cosa diritti reali minori a favore di terzi o di porre sulla cosa una garanzia reale (ipoteca)….ecc.

3. la pienezza del diritto di proprietà: il proprietario può farne tutto ciò che non sia espressamente vietato. Il proprietario gode di facoltà illimitate.
La pienezza del diritto di proprietà viene meno quando sulla cosa siano costituiti diritti reali minori (nuda proprietà).

4. l’esclusività del diritto di proprietà: il proprietario può godere e disporre delle cose “in modo esclusivo”, egli può servirsi ed escludere chiunque altro dal godimento e dalla loro disposizione.

L’ordinamento giuridico cerca un punto di equilibrio fra gli opposti interessi del proprietario e dell’intera collettività. Questo risultato viene perseguito con una duplice tecnica legislativa:
5. i limiti alla facoltà di godere e di disporre: ad esempio il divieto di atti di emulazione ossia il proprietario non può compiere atti che abbiano solo scopo di nuocere o recare molestie ad altri. La facoltà di godimento può essere per vari aspetti limitata (ad es. per i piani regolatori).

6. gli obblighi del proprietario: es. obbligo di coltivare i terreni destinati all’agricoltura (affitto forzato).

CLASSIFICAZIONE DEI BENI (sono beni le cose che possono formare oggetto di diritto)

Beni in patrimonio: sono di proprietà di qualcuno;
Beni di nessuno: non hanno un proprietario pur potendo averlo.

Beni immobili: suolo, sorgenti, corsi d’acqua, tutto ciò che è incorporato al suolo (alberi,case..) e galleggianti saldamente e permanentemente assicurati alla riva.
Il suolo oggetto di proprietà prende il nome di fondo: fondo rustico se destinato all’agricoltura o fondo urbano se destinato all’industria, al commercio o ad insediamenti abitativi.
Circolazione caratterizzata da forme complesse.
Beni mobili, per esclusione sono tutti gli altri beni, comprese le energie naturali.
Il denaro è il bene mobile per eccellenza.
Più cose mobili formano una universalità di cose se appartengono al medesimo proprietario ed hanno una destinazione unitaria.
Circolazione assai rapida.
Beni pubblici registrati: hanno le caratteristiche di beni mobili ma la loro circolazione segue iter simili a quelli dei beni immobili.

Pertinenze: sono le cose, mobili o immobili, destinate durevolmente al servizio o ad ornamento di un’altra cosa, mobili o immobile. Sono una pluralità di cose collegate.
Circolazione: gli atti che hanno per oggetto la cosa principale includono anche le pertinenze, se non sono specificatamente escluse. Il proprietario della cosa principale non deve per forza essere anche il proprietario delle pertinenza. L’acquirente che acquista la cosa principale, compra anche le pertinenze, a meno che non sia in male fede. Se però la pertinenza è un immobile o mobile registrato, il suo proprietario può rivendicarla anche nei confronti del proprietario in buona fede.
Cosa composta: sono più cose che vengono unite in modo da formare un’unica cosa.
La cosa composta non può essere separata dalle altre senza che la cosa risultante dalla loro unione perda la propria identità.

Cose fungibili (beni di genere): ogni bene indifferentemente sostituibile con altri (denaro, prodotti in serie…).
Cose infungibili (beni di specie): esiste in unico esemplare (opera d’arte, manufatto artigiano…) o che presentano propri caratteri distintivi (immobile).

Cose consumabili: si estinguono per l’uso (alimenti, carburante…).
Cose in consumabili: uso ripetuto nel tempo anche se si deteriorano (automobili, indumenti…).

 

LA PROPRIETÀ FONDIARIA

I confini del fondo segnano, in senso orizzontale, i limiti entro i quali il proprietario esercita la sua facoltà di godimento. In senso verticale, la proprietà si estende al sotto suolo e allo spazio sovrastante fin dove il proprietario del suolo può dimostrare di avere un interesse ad esercitare il suo diritto esclusivo.

Il sottosuolo e lo spazio aereo sono considerati cose comuni di tutti e il proprietario non può opporsi ad attività di terzi che si svolgano a tale profondità o a tale altezza che egli non abbia interesse ad escludere.

 

LE DISTANZE LEGALI

Un limite alla facoltà di godimento sono le distanze minime legali.
Costruzioni: se non hanno muri in comune devono avere almeno 3 metri di distanza (salvo distanze maggiori per regolamenti locali). È favorito chi costruisce per primo (prevenzione temporale), perché il secondo è costretto a rispettare le distanze senza poter chiedere un indennizzo.
Pozzi, cisterne o tubi: ad almeno 2 metri.
Fossi: distanza dal confine uguale alla loro profondità.
Alberi: ad alto fusto a 3 metri, alberi bassi, viti e siepi a mezzo metro.
Luci: piccole aperture nel muro che permettono a luce ed aria di entrare e non permettono di affacciarvisi; sul confine ma ad almeno 2,5 metri di altezza dal suolo del vicino.
Vedute: finestre dalle quali ci si può affacciare; ad almeno 1,5 metri dal confine.

 

NEL CONFINE……

Muro: si presume comune. Se è di proprietà di uno solo, l’altro confinante può chiederne la metà pagando (comunione forzosa). Le spese di riparazione, se i danni non sono stati causati da uno dei proprietari, gravano su entrambi.
Fossi e siepi: si presumono comuni, salvo prova contraria.

 

LE IMMISSIONI

Il godimento di un proprietario entra in conflitto con il godimento del vicino che riceve sul proprio fondo le moleste immissioni di rumori o di fumo ecc. da altri provocate.
Principio      Il criterio legale per la soluzione del conflitto è quello della normale tollerabilità. Le immissioni non devono superare la capacità di sopportazione dell’uomo medio.
Il criterio è a favore delle attività produttive, inoltre bisogna tener conto della condizione dei luoghi: chi abita in una zona industriale deve sopportare maggiori immissioni rispetto a che abiti in una zona residenziale. Bisogna però anche tener conto della priorità di un dato uso ed è più protetto chi ha per primo dato la diversa destinazione al proprio fondo.

 

LE ACQUE PRIVATE

Le acque sono un bene pubblico, tuttavia c’è libertà di utilizzare le acque sotterranee per usi domestici e si possono raccogliere le acque piovane.
È riconosciuto il diritto di stillicidio: il proprietario a valle non può rifiutarsi di ricevere le acque che naturalmente defluiscono dai fondi a monte.

LE AZIONI A DIFESA DEL DIRITTO DI PROPRIETà

Il proprietario può agire in giudizio contro chiunque violi il suo diritto.

         chi agisce in giudizio                         propone un’                   che è proposta contro il

                     attore                                          azione                                   convenuto

Le azioni a difesa della proprietà sono le azioni petitorie. Esso sono:
L’azione di rivendicazione, spetta a chi si dichiara proprietario della cosa della quali altri abbiano il possesso o la detenzione. Mira ad ottenere dal giudice l’accertamento del diritto di proprietà e la restituzione della cosa.
L’attore deve dare prova di proprietà.
N.B. Tale azione presuppone che il proprietario non abbia altro titolo per ottenere la restituzione della cosa se non il proprio diritto di proprietà.
L’azione negatoria, spetta al proprietario contro chi pretende di avere diritti reali minori sulla cosa. Mira ad ottenere dal giudice l’accertamento della inesistenza del diritto altrui.
L’attore si limiterà a dare prova del proprio diritto di proprietà, il convenuto ha l’onere di provare l’esistenza del suo preteso diritto sulla cosa.
L’azione di regolamento dei confini, spetta a ciascuno dei proprietari immobiliari confinanti quando il confine è incerto.

IL POSSESSO
Capitolo quinto

Art. 1140

Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale.

 

Elementi:

Corpus possessionis: comportamento materiale che il soggetto assume nei confronti del bene, come se fosse il proprietario (elemento oggettivo-materiale)
Animus possidenti: volontà del possessore di esercitare i poteri del proprietario o del titolare di altro diritto reale (elemento soggettivo-psicologico)

Invenzione del possesso (da detenzione a possesso)

  • In forza di un nuovo titolo (la vendita, la successione ereditaria da parte di un terzo), cesso di detenere e comincio a possedere.
  • Il detentore si vanti apertamente proprietario della cosa e comunichi al possessore che intende tenere la cosa come propria.

È in buona fede chi possiede ignorando di ledere un diritto altrui. Il possesso si presume in buona fede salvo prova contraria. Per essere in buona fede basta che ci sia un minimo di diligenza (ci si poteva accorgere di ledere un altrui diritto) e che il possessore fosse originariamente in buona fede.

 

Tempi del possesso:
successione nel possesso: i tempi tra eredi e defunto vengono sommati
accensione del possesso: l’acquirente può far sommare il proprio tempo a quello del venditore ma così diventa in mala fede se il venditore era in mala fede.

 

I frutti


B.F.    li fa propri
M.F.    deve restituirli (o denaro) ma rimborso spese di produzione


Rimborso spese per riparazioni straordinarie
Diritto di indennità per miglioramenti apportati
Diritto di ritenzione: il possessore non restituisce fino a che il proprietario non paga le indennità.

AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO

Le azioni possessorie fanno parte delle azioni petitorie.
L’azione di reintegrazione o di spoglio, spetta al possessore entro 1 anno dal fatto che sia stato violentemente o clandestinamente spogliato del possesso.
L’azione di manutenzione riguarda i beni immobili o le universalità di mobili, spetta al possessore che:
Sia molestato nel possesso o abbia turbative (immissioni moleste)
Abbia subito uno spoglio non violento o non clandestino.
Requisiti: avere un possesso non violento e non clandestino per un tempo continuo e ininterrotto di 1 anno.

AZIONE DI NUNCIAZIONE spetta sia al possessore che la proprietario non possessore o al titolare di altro diritto reale. Ha la funzione di prevenire un danno.

  • denuncia di nuova opera: si teme possa derivare danno alla nostra cosa. Deve avvenire entro 1 anno dall’inizio della nuova opera e che questa non sia terminata.
  • denuncia di danno temuto: danno grave e imminente (es. la casa del vicino minaccia di crollare verso la nostra proprietà).

I MODI DI ACQUISTO DELLA PROPRIETà
Capitolo sesto

La proprietà si può acquistare solo nei modi previsti dalla legge.

A TITOLO DERIVATO: quando si acquista sulla cosa il diritto di proprietà già spettante ad un precedente proprietario.

                                   chi trasferisce il diritto                   chi lo acquista

                                          Dante causa                          Avente causa

L’avente causa acquista la proprietà solo se e solo come il dante causa ne era proprietario.

 

A TITOLO ORIGINARIO quando il diritto di proprietà che si acquista sulla cosa è indipendente dal diritto di un precedente proprietario.
Il diritto del precedente proprietario è destinato a soccombere di fronte al diritto di chi acquista a titolo originario. Conseguenza del titolo originario dell’acquisto è che la proprietà acquistata è libera da ogni diritto altrui che avesse gravato il precedente proprietario.

 

A TITOLO ORIGINARIO

 

Occupazione: per le cose mobili che non appartengono a nessuno (cose abbandonate o gli animali che formano oggetto di caccia o di pesca) o cose mobili altrui con il consenso, espresso o tacito, del proprietario (es. raccogliere funghi in un fondo dove non sia espressamente vietato). Requisiti: elemento materiale (impossessamento della cosa) ed elemento psicologico (volontà di farla propria).

Invenzione: chi ritrova una cosa smarrita la deve consegnare al Sindaco del luogo dove si trova e avrà in cambio dal proprietario un premio pari a 1/10 del valore della cosa. Se il proprietario non si presenta entro 1 anno la cosa diventa sua per invenzione. Altro caso è il tesoro (cosa mobile di pregio, nascosta di cui nessuno può provare di essere proprietario), apparterrà per ½ al proprietario del fondo e per ½ al ritrovatore.

Accensione: la proprietà di una cosa qualificabile come principale fa acquistare la proprietà delle cose qualificabili come ad essa accessorie.

  • Accessione di cosa mobile a cosa immobile: es. un impresa costruisce un edificio, man mano che i materiali vengono uniti al suolo diventa proprietario il proprietario del suolo.
  • Accessione di cosa immobile a cosa immobile: es. alluvione che sposta la terra lungo un fiume.
  • Accessione di cosa mobile a cosa mobile:
    • unione: cose mobili appartenenti a più proprietari che vengono unite in modo inseparabile.
    • commistione: cose mobili appartenenti a più proprietari che vengono mescolate in modo inseparabile.

In entrambi i casi il proprietario della cosa principale diventa proprietario del tutto pagando all’altro il valore della cosa (es. vernice sull’auto) altrimenti separazione della cosa se possibile o comproprietà.

    • specificazione: acquisto della proprietà della materie altrui da parte di chi la adopera (es. scultore)

Il possesso in buona fede dei beni mobili.

Possesso vale titolo: il possesso dei beni mobili può determinare l’acquisto istantaneo della proprietà nel momento stesso in cui lo si consegue. Ha la funzione di rendere rapida e sicura la circolazione dei beni mobili.

  • acquisto della cosa da un non proprietario: il compratore, ne acquista la proprietà mediante in possesso, purché sia in buona fede.
  • vendita della stessa cosa mobile a più persone: ne diventa proprietario chi tra loro ne entra in possesso per primo in buona fede.

L’usucapione: acquisto della proprietà mediante il possesso:

  • continuo (il possessore non deve abbandonare il bene)
  • non interrotto (non deve esserci azione di terzi in contrasto col possesso)
  • non violento e non clandestino

Tempi: si può sommare il tempo del Dante causa al proprio.

 

i diritti reali su cose altrui
Capitolo settimo

Con il diritto di proprietà possono coesistere altri diritti sulla cosa, detti diritti reali minori.
Questi diritti reali sono solo 6, perché la legislazione è a favore della piena proprietà.

I diritti reali hanno diritto di seguito (o sequela), ossia sono opponibili a tutti i successivi proprietari. Decadono in prescrizione per non uso dopo 20 anni. L’azione a difesa dei diritti reali è l’azione confessoria, che mira ad ottenere il riconoscimento del proprio diritto sulla cosa altrui contro chiunque.

Consolidazione: quando il diritto reale si estingue, il diritto del proprietario si riespande.
Confusione: quando il proprietario diventa titolare del diritto reale (es. successione)

diritto di superficie: è il diritto di edificare sul suolo o nel sottosuolo altrui una propria costruzione.
Il superficiario ha la proprietà superficiaria ossia la proprietà della costruzione e il diritto di costruzione.
Il diritto può essere perpetuo o a tempo determinato, in questo caso, scaduto il tempo, il proprietario del suolo diventa proprietario dell’edificio.

Usufrutto: è la facoltà di godere delle cosa (senza però cambiarne da destinazione economica) e la facoltà di fare propri i frutti della cosa.
Il proprietario resta nudo proprietario e conserva la facoltà di disporre della cosa.
Tempo massimo: la durata della vita delle persona fisica o 30 anni se è una persona giuridica.
L’usufrutto non si può passare agli eredi ma può essere ceduto con atto fra vivi, ma alla morte del primo usufruttuario questo diritto si estingue.
Il bene deve essere custodito con la diligenza del buon padre di famiglia.
Usufrutto volontario: stabilito dalle parti
Usufrutto legale: es. i genitori fino a che il figlio è minorenne.

*Uso: limitata facoltà di godimento. L’usuario può servirsene e fare propri i frutti per i bisogni suoi e della sua famiglia; al proprietario spettano le eccedenze.

*Abitazione: oggetto del diritto è una casa, consiste nel diritto di abitarci limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia.

*  Il diritto o la cosa in oggetto non possono essere ceduti a terzi.

Enfiteusi: ha per oggetto un fondo rustico, è un diritto perpetuo o di durata non inferiore a 20 anni, può essere ceduto o trasmesso ad eredi.  L’enfiteuta deve: migliorare il fondo e pagare un canone periodico. Egli ha diritto di affrancazione ossia pagare una somma per acquistare la proprietà.
Il concedente può chiedere la devoluzione se l’enfiteuta non rispetta gli obblighi.

Servitù prediali: sono un peso imposto sopra un fondo per l’utilità di un altro fondo appartenete a diverso proprietario. Fondo servente – fondo dominante.
Possono essere acquistate per usucapione ma devono essere apparenti.
Destinazione del padre di famiglia: due fondi prima uniti e poi dati a 2 proprietari diversi, se c’era un rapporto di servizio tra i 2 fondi diventa servitù.
Possono essere volontario o coattive
Coattive: contro o indipendentemente dalla volontà del proprietario del fondo servente. Stabilite con una sentenza dell’autorità giudiziaria. Il proprietario del fondo servente riceverà un indennizzo per il danno cagionato. (es. acquedotto coattivo o il passaggio per un fondo intercluso).

 

                                                                                                                           

 

la comunione
Capitolo ottavo

La proprietà o altri diritti reali possono appartenere a più persone: comproprietà, cosuperficie, cousufrutto, compossesso…ecc.
La comunione è la situazione per la quale la proprietà o altro diritto reale spetta in comune a più persone.

  • Comunione volontaria
  • Comunione incidentale
  • Comunione forzosa

 

La coesistenza si realizza mediante l’ideale scomposizione in quote che indica la misura secondo la quale ciascun partecipante concorre ai vantaggi e agli oneri.

Facoltà di godimento e di disposizione.

  • Uso della cosa comune: spetta ad ogni partecipante in quale non deve alterare la destinazione economica della cosa e comportarsi in modo da non impedire l’uso della cosa agl’altri partecipanti.
  • Amministrazione della cosa comune: delibera a maggioranza di quote (50%+1), atti di straordinaria amministrazione (50%+1 di quote e 2/3 dei partecipanti).
  • Atti di disposizione della propria quota: liberi.
  • Atti di disposizione della cosa comune: consenso unanime. Ciascuno può chiedere la divisione se possibile e se la comunione non è forzosa.
IL CONDOMINIO

I singoli appartamenti sono di proprietà solitaria, il suolo, i muri portanti..ecc e le cose destinate all’uso comune sono in comproprietà.
Condominio verticale (parte comune di un edificio), condominio orizzontale (parte comune a più edifici).
Certe spese sono ripartite in base all’uso.
Le decisioni sono prese dall’assemblea dei condomini.
Con più di 4 condomini: amministratore.
Con più di 10: regolamento per l’uso delle cose comuni.

 

MULTIPROPRIETÀ

Più persone che possono godere a turno ciascuna per un determinato periodo dell’anno l’uso della cosa comune.
La multiproprietà è indivisibile.

L’OBBLIGAZIONE
Capitolo nono

I diritti d’obbligazione hanno caratteri distintivi:
si presentano come diritti ad una prestazione personale, ossia ad un dato comportamento di un soggetto. Questo comportamento consiste in una prestazione di dare o consegnare, fare o non fare;
i diritti d’obbligazione sono relativi: spettano ad un soggetto nei confronti di uno o più soggetti determinati o determinabili;
i diritti d’obbligazione fruiscono di una difesa relativa: il loro titolare può difenderli, con azione di giudizio, solo nei confronti della persona dell’obbligato;

RAPPORTO OBBLIGATORIO: è un vincolo che lega un soggetto ad un altro soggetto per l’esecuzione di una data prestazione. Possiamo distinguervi:
un soggetto attivo dell’obbligazione, detto creditore, al quale spetta di diritto esigere una data prestazione;
un soggetto passivo dell’obbligazione, detto debitore, il quale è tenuto ad eseguire la prestazione;
un oggetto dell’obbligazione, che è la prestazione dovuta dal debitore al creditore;
Possono esserci più debitori o più creditori, quindi, i soggetti possono essere determinati o determinabili.
L’oggetto dell’obbligazione deve avere carattere patrimoniale, ossia deve essere suscettibile di valutazione economica (art.1174). L’interesse del creditore, può anche non essere di natura patrimoniale.
La prestazione può essere classificata:
una prestazione di dare o consegnare: può consistere nel pagamento di una somma di denaro o nella consegna di un bene; essa può dare luogo ad obbligazioni di genere (cosa determinata solo nel genere) o ad obbligazioni di specie (cosa determinata nella sua identità);
una prestazione di fare: può dar luogo a obbligazione di mezzi (deve svolgere una determinata attività senza garantire il risultato) o ad un obbligazione di risultato (il debitore è obbligato, verso il creditore, a realizzare anche il risultato);
una prestazione di non fare: un imprenditore si obbliga verso un altro a non fargli concorrenza;
la prestazione di contrattare: consiste nel concludere un futuro contratto;
la prestazione di garanzia: vi è, come base di fondo, un promessa;

C’è solidarietà attiva quando, ciascuno dei creditori di un medesimo debitore, può rivolgersi a questo ed esigere da lui l’intera prestazione; c’è solidarietà passiva, quando ciascuno dei debitori del medesimo creditore, può essere costretto da questo ad eseguire l’intera prestazione (art.1292).
L’obbligazione è parziaria quando, ciascuno dei creditori di un medesimo debitore può esigere da questo solo la sua parte della prestazione; o quando, ciascuno dei debitori di un medesimo creditore (parziarietà passiva) può essere costretto a pagare solo la sua parte. (art. 1314).
Un’eccezione si ha quando la prestazione consista nella consegna di una cosa indivisibile o in una prestazione di fare indivisibile: in questo caso l’obbligazione sarà necessariamente solidale (art.1316).

Le fonti di obbligazioni sono:

  • il contratto, il fatto illecito ed ogni altro atto o fatto (le vedremo nel dettaglio).

L’ADEMPIMENTO E L’INADEMPIMENTO
Capitolo decimo

L’adempimento è l’esatta esecuzione, da parte del debitore, della prestazione che forma oggetto dell’obbligazione. Ad esso consegue l’estinzione dell’obbligazione e la liberazione del debitore. L’esattezza della prestazione deve essere valutata rispetto a diversi criteri:

  1. le modalità di esecuzione della prestazione: nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia, cioè la diligenza dell’uomo medio (art.1176);
  2. il tempo di esecuzione della prestazione: la prestazione deve essere eseguita dal debitore a richiesta del creditore o alla scadenza del termine. Nel primo caso, il creditore può in qualsiasi momento a sua scelta esigere la prestazione (art.1183); nel secondo caso, il termine fissato si presume a favore del debitore (art.1184);
  3. il luogo di esecuzione della prestazione: l’obbligazione di consegnare una cosa determinata va adempiuta nel luogo in cui la cosa si trovava quand’è sorta l’obbligazione; l’obbligazione di pagare una somma di denaro si adempie al domicilio del creditore al tempo dell’adempimento; ogni altra obbligazione si adempie al domicilio del debitore al momento dell’adempimento (art.1182);
  4. la persona che esegue la prestazione: tenuto ad eseguire la prestazione è il debitore oppure da un terzo nel caso si tratti di consegnare una somma di denaro o cose fungibili. Il creditore può rifiutare l’adempimento del terzo solo se ha un obiettivo interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione o se il debitore abbia manifestato al creditore la sua opposizione all’adempimento altrui (art.1180);
  5. il destinatario dell’adempimento: chi paga nelle mani del creditore incapace non è liberato, a meno che non provi che quanto ha pagato è stato rivolto a vantaggio dell’incapace (art.1190);
  6. l’identità della prestazione: il debitore è liberato solo se esegue la prestazione dovuta;

Il danaro è esso stesso un bene che assolve la funzione di mezzo di scambio; sono obbligazioni pecuniarie o debiti di valuta quelle che hanno per oggetto la consegna di una data quantità di danaro; esse si adempiono con moneta avente corso legale nello Stato al momento del pagamento (art.1277).
I debiti di valore ricorrono quando una somma di danaro è dovuta non come bene a sé, ma come valore di un altro bene (pagare il prezzo).
Il danaro è un bene produttivo: esso produce frutti civili, gli interessi; l’obbligazione di pagare una somma di danaro è sempre accompagnata da un’obbligazione accessoria, quella corrispondente agli interessi (art.1282). Gli interessi compensativi sono quelli dovuti sui debiti di danaro non sottoposti a termine; gli interessi moratori sono quelli che il debitore deve corrispondere a seguito della sua costituzione in mora da parte del creditore.

L’inadempimento consiste in ogni discordanza tra il dovuto e ciò che è effettivamente prestato.
Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (art.1218).

 

Mora del debitore: quando non esegue la prestazione o la esegue in ritardo (art.1219).
La mora scatta con la costituzione in mora quindi un atto del creditore ma è automatica:

  • quando il debito deriva da fatto illecito;
  • quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler eseguire l’obbligazione;
  • quando è scaduto il termine se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore.

Effetti della mora:

  • obbligo di risarcire il danno del ritardo;
  • il rischio della prestazione passa dal creditore al debitore (art.1221 CC).

Gli elementi del danno risarcibile sono quelli generali cioè:
perdita subita (danno emergente);
mancato guadagno (lucro cessante).
Il giudice, se non è stato provato un danno preciso nell’ammontare, fa una valutazione equitativa (art.1226).

Mora del creditore: il creditore è in mora quando, senza motivo legittimo, non riceve il pagamento offertogli nei modi indicati dagli articoli seguenti o non compie quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere l'obbligazione (art.1206).
La costituzione in mora del creditore si effettua con l’offerta della prestazione al creditore (art.1209); gli effetti sono:
l’impossibilità sopravvenuta della prestazione, per causa a lui non imputabile, è a carico del creditore;
non sono più dovuti dal debitore interessi sulle somme di danaro;
sono dovuti dal creditore il rimborso per le spese di custodia della cosa e il risarcimento dei danni che il debitore abbia subito a causa della mora;
Il debitore può, inoltre, conseguire l’ulteriore effetto della propria liberazione dal debito con il deposito della somma dovuta in una banca o nei luoghi indicati dal giudice (art.1210).

novazione: sostituire una obbligazione esistente con una nuova diversa dalla precedente per oggetto o per titolo. Può essere soggettiva se cambia uno dei due soggetti (debitore o creditore) od oggettiva se cambia l’oggetto dell’obbligazione. Deve quindi essere caratterizzata dalla volontà di novare e dalla cosa nuova(art.1230-1235);
remissione: il creditore può rimettere il debito estinguendo così l’obbligazione (art.1236-1240);
compensazione: quando due soggetti sono legati da più rapporti di debito-credito (art.1241-1252):
compensazione legale (art.1243 CC)opera automaticamente se i debiti sono liquidi ed esigibili;
compensazione giudiziale (art.1243 CC) se il debito è di facile liquidazione il giudice può dichiarare la compensazione;
volontaria (art.1252 CC) se c’è volontà tra le parti anche si debiti non sono liquidi ed esigibili;
confusione: debitore e creditore si riuniscono nella stessa persona e così i rapporti di debito-credito si esauriscono(art.1253-1255);

 

Il contratto
Capitolo undicesimo

Art. 1321

Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

cioè avere come oggetto cose o prestazioni personali suscettibili a valutazione economica

L’art.1325 CC delinea i requisiti essenziali a pena di nullità del contratto:

  • accordo tra le parti;
  • la causa;
  • l’oggetto;
  • la forma quando risulta prescritta dalla legge sotto pena di nullità.
L’ACCORDO TRA LE PARTI

Ciò che costituisce o regola o estingue un rapporto patrimoniale è l’accordo tra le parti, ossia la loro concorde volontà. L’effetto giuridico è prodotto dalla volontà delle parti interessate.
Per definire il ruolo della volontà dei privati si parla di libertà o autonomia contrattuale:

  • in senso negativo che nessuno può essere spogliato dei propri beni o essere costretto ad eseguire prestazioni a favore di altro contro la propria volontà; ciascuno obbedisce solo alla propria volontà.
  • in senso positivo che i privati possono con un proprio atto di volontà disporre dei propri beni e obbligarsi ad eseguire prestazioni a favore di altri.

Autonomia contrattuale (art.1322 CC): le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge.
Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico (meritevolezza dell’oggetto).

A differenza dei contratti (categoria aperta) gli atti unilaterali patrimoniali, intesi come dichiarazione di volontà di una sola parte, formano un numero chiuso (es. procura, atto di fondazione) e sono disciplinati specificamente dal CC per ognuno di essi pur potendosi applicare, in quanto compatibili, le norme generali sui contratti (art.1324 CC).

Processo di formazione del contratto (art.1325 CC):
Il contratto si forma sul principio dell’accordo tra le parti ed inoltre il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta è a conoscenza dell’accettazione dell’altra parte.

proposta                                            consenso negoziale
 



accettazione

Un’accettazione non conforme alla proposta equivale ad una nuova proposta.
Il contratto è concluso, o perfezionato, solo se e solo quando si raggiunge piene coincidenza fra le dichiarazioni di volontà delle parti contraenti. Fino a che l’accordo non si è perfezionato non si manifestano gli effetti.

L’effetto del contratto avviene dal momento in cui la proposta viene accettata e l’accettazione della proposta fatta al domicilio del proponente porta alla presunzione di conoscenza a meno che egli non dimostri di non averne avuto notizia senza sua colpa (art.1335 CC).

CAUSA
È la funzione economico sociale del contratto.
La causa è tipica, infatti il diritto ha previsto la cause tipiche dei contratti (contratti tipici)

La causa deve esistere sia in astratto che in concreto.
Es. Se mi voglio assicurare, la causa in astratto c’è, è tipica, ma se manca il rischio sulla cosa che voglio assicurare manca la causa in concreto.

L’illeicità della causa produce nullità nel contratto. Il controllo della funzione economico sociale della causa si pone solo per i contratti atipici.
Art.1343 CC la causa è illecita quando è contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume. La causa non va confusa con il motivo.
Il motivo è la ragione interna per la quale il soggetto si induce al negozio. I motivi sono irrilevanti per il diritto ma rileva solo il motivo illecito. Il contratto è illecito (quindi nullo) quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe (art.1345 CC). I caratteri necessari per l’annullamento quindi sono:

  • illecito;
  • determinante alla ragione del negozio;
  • comune alle parti (non basta la conoscenza di una delle parti ma ci vuole la condivisione del motivo).

Ci possono essere contratti in frode alla legge visti cioè come mezzi per eludere una norma imperativa (art.1344 CC).

OGGETTO
È la cosa o il diritto (reale o di credito) che il contratto trasferisce da una parte all’altra oppure le prestazione che una parte si obbliga ad eseguire a favore dell’altra. Il contratto ha più oggetti: es. la cosa venduta e il prezzo;…
L'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile (art.1346 CC).
L’oggetto deve essere determinato o determinabile attraverso gli elementi compresi nel contratto.
Può essere oggetto del contratto una cosa futura.

FORMA
Il principio generale è la libertà delle forme cioè la forma assume requisito essenziale del contratto solo se la legge lo stabilisce a pena di nullità.
La legge però prevede una serie di contratti che devono farsi per atto pubblico o scrittura privata pena la nullità (art.1350 CC) es. beni immobili.
Si distinguono:

  • forma ad substantiam richiesta per la validità dell’atto, ai fini dell’accordo/efficacia
  • forma ad probationen necessaria per dare la prova dell’atto (prova documentale).

 

Le forme scritte:
L'atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato (fa prova in se). (art.2699 CC.)
La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta (la prova scatta se il soggetto contro il quale viene prodotta non la disconosce). Ciò che fa prova non è il contenuto della dichiarazione ma la dichiarazione stessa. (art.2702 CC.)

 

Le trattative e la responsabilità precontrattuale. Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede (art.1337 CC).
Secondo buona fede vuol dire entrare nelle trattative con un serio desiderio a contrarre.
Se si viola questo principio di buona fede si incappa nella responsabilità precontrattuale che ci porta a dover riconoscere dei danni all’altro soggetto.
I danni risarcibili sono riconosciuti nei limiti del cosiddetto “interesse negativo”. Dove si intende l’interesse che la parte di buona fede aveva a che le trattative non avessero avuto inizio.
L’interesse negativo si quantifica nelle spese delle perdute occasioni di stringere un altro valido contratto e dalla attività sprecata nelle trattative (danno emergente e lucro cessante).
La quantificazione dell’interesse negativo non può essere mai pari o superiore al valore del contratto che si sarebbe dovuto stipulare.

 

I rapporti giuridici preparatori:

Si intendono per rapporti giuridici preparatori quei rapporti diretti a fermare un affare, il cui assetto definitivo viene posticipato nel tempo. I rapporti giuridici preparatori sono:

  • contratto preliminare (artt.1351,2932 CC) con la stipulazione del contratto preliminare le parti si obbligano a stipulare un futuro contratto, detto contratto definitivo. Esistono i contratti preliminari unilaterali o bilaterali. La forma deve essere quella del contratto definitivo pena la nullità. L’art.2932 stabilisce che se colui che era obbligato a concludere un contratto non adempie l’altra parte può ottenere una sentenza che produca gli stessi effetti del contratto non concluso e quindi non solo un risarcimento del danno. L’effetto definitivo avviene attraverso la stipulazione di un contratto nuovo;
  • opzione (art.1331 CC) è un contratto nel quale le parti convengono che una di esse rimane vincolata dalla propria dichiarazione mentre l’altra si riserva la facoltà di accettarla o meno. Diventa una proposta definitiva nel momento dell’accettazione della proposta effettuata dall’altra parte;
  • patto di prelazione: si distingue dagli altri rapporti giuridici in quanto non crea un obbligo a contrarre, ma più semplicemente crea un obbligo a preferire un determinato soggetto ad altri, a parità di condizioni, se ed in quanto si deciderà a contrarre.
  • proposta irrevocabile (art.1329 CC);
  • la prenotazione.

IL CONTRATTO PRELIMINARE
È il contratto con il quale le parti si obbligano, l’una nei confronti dell’altra, a concludere un futuro contratto, del quale predeterminano il contenuto essenziale. La figura più diffusa è il preliminare di vendita: è fonte di obbligazione, per una, di vendere, per l’altra, di comprare. Il trasferimento della proprietà si avrà solo quando le parti concluderanno il contratto definitivo.
Il codice civile ne prescrive la forma, ovvero quella del contratto definitivo; prevede l’eventualità che una delle parti non adempia il preliminare: l’altra parte può rivolgersi al giudice richiedere l’esecuzione forzata dell’obbligazione; egli emetterà una sentenza che produce gli effetti del contratto non concluso. Qui le parti si impegnano reciprocamente a ritrovarsi in un secondo momento per riprodurre il contratto già definitivo.
Altra figura è la minuta di contratto: le parti concordano su alcuni estremi del futuro contratto, ma non ancora su punti essenziali. Se non si raggiunge il successivo accordo sui punti mancanti, si dovrà ritenere di essere in presenza di un contratto con oggetto non determinato né determinabile, come tale nullo.

Condizioni generali di contratto (artt.1341-1342,1370,1679,2211,2965 CC): contratti di massa o di adesione. Vengono a mancare le contrattazioni individuali di pari forza.
Vengono a crearsi una serie di contratti standardizzati proposti ai consumatori che però fanno nascere una specie di diritto privato d’impresa visto l’impari equilibrio tra i due soggetti (impresa e consumatore).

Le condizioni generali di contratto sono il regolamento negoziale predisposto da un contraente per la regolazione di una serie infinita di successivi rapporti.
Art.1341 CC: Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.
Il legislatore accetta il fenomeno delle condizioni generali ma esige come tutela della parte debole che ci sia la conoscenza da parte del contraente delle condizioni.
Arte.1342 CC: Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate. Viene così riconosciuta un po’ di autonomia contrattuale.
Art.1341 II CC: sistema di protezione da clausole vessatorie (condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte):

  • limitazioni di responsabilità;
  • facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione;
  • decadenze;
  • limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni;
  • restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi;
  • tacita proroga o rinnovazione del contratto;
  • clausole compromissorie;
  • deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Strumento protettivo è il richiamo del consumatore sul contenuto della clausola in quanto esse non hanno effetto se non sono esplicitamente approvate per iscritto.
L’unione europea è intervenuta a protezione dei consumatori intervenendo con il Capo14 bis circa i contratti dei consumatori (Direttiva 5/4/1993 93/13 attuata con L.52 6/2/96). Nel contratto concluso tra il consumatore e il professionista, si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto o per effetto di:

  • escludere o limitare la responsabilità;
  • prevedere l’alienazione di un diritto

I CONTRATTI CON IL CONSUMATORE
La protezione del consumatore, fa riferimento al contratto che intercorre tra parti così definite:
un professionista: chiunque, sia esso un imprenditore, individuale o collettivo, oppure un ente a scopo ideale oppure una pubblica amministrazione oppure un esercente una professione intellettuale, svolga in modo non occasionale una attività diretta alla produzione o alla distribuzione dei beni oppure alla prestazione di servizi;
un consumatore, intendendosi per tale solo la persona fisica che si procura, per contratto, i beni o i servizi, del professionista per utilizzarli a fini estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale, ossia a fini personali.

Le clausole vessatorie sono clausole contrattuali che provocano uno significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi reciprochi. Lo squilibrio si riferisce ai diritti e ai doveri che dal contratto derivano a favore dell’una o dell’altra parte. Esistono venti clausole vessatorie aperte, in quanto il consumatore può sempre dare la prova che una data clausola prova un significativo squilibrio. La sorte delle clausole è diversa a seconda che rientrino le ipotesi delle clausole 1,2,10, ovvero sono inefficaci; se fa parte delle altre 17, la clausola è inefficace solo se sia stata unilateralmente predisposta dal professionista.
L’inefficacia è relativa, in quanto, opera solo a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice ed è parziale, in quanto non colpisce l’intero contratto, ma solo la singola clausola.

valiDItà e invalidità del contratto
Capitolo dodicesimo

La nullità e l’annullabilità sono sanzioni che rientrano nella categoria della invalidità del contratto.

Nullità: ciò che nullo non produce alcun effetto.
è la sanzione più grave prevista dal nostro ordinamento giuridico;
l’atto nullo non produce alcun effetto;

  • la nullità ha effetto retroattivo (agisce fin dalla formazione dell’atto).

Cause di nullità del contratto (art.1418 CC)
Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente. Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'articolo 1325 (accordo tra le parti, forma, oggetto causa), l’illiceità della causa, l’illiceità dei motivi nel caso indicato dall'articolo 1345 e la mancanza nell’oggetto dei requisiti stabiliti dall'articolo 1346 (possibile, lecito, determinato).

nullità parziale (art.1419 CC): se le clausole colpite da nullità sono elemento determinante per il consenso delle parti l’intero contratto diviene nullo. Se le clausole nulle sono sostituite da norme imperative il contratto non è soggetto a nullità.

Salvo diverse disposizioni di legge, la nullità può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse e può essere rilevata d’ufficio dal giudice. (art.1421 CC)

L’azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione (art.1422 CC) ed inoltre il contratto nullo non può essere convalidato (art.1423 CC).
Esiste però la conversione dell’atto nullo che è comunque cosa differente dalla convalida. Mentre la convalida sana il negozio viziato con la conversione si permette di salvare gli effetti di un contratto diverso a determinate condizioni cioè che abbia i requisiti di forma e di sostanza previsti dalla legge (art.1424 CC) es. cambiale nulla diventa promessa di pagamento.

Annullabilità
Cause di annullabilità sono: l’errore, la violenza, il dolo e gli altri casi stabiliti dalla legge.
Le cause annullabilità possono essere suddivise in due grandi gruppi:
le cause attinenti all’incapacità di chi contrae (art.1425 CC) es. minore, interdetto, inabilitato;
le cause che attengono ai vizi del consenso: il soggetto che contrae è pienamente capace ma la sua volontà è viziata (errore, violenza o dolo) art.1427 CC.

 

L’errore può essere: errore vizio o errore ostativo.
L’errore è dovuto ad una falsa rappresentazione della realtà che nasce dalla mia percezione di essa. Se è indotta si parla di dolo. Viene a costituirsi un conflitto tra la salvaguardia del soggetto in errore ed il libero traffico economico. Quindi i tratti fondamentali perché l’errore sussista è la riconoscibilità dell’errore dall'altro contraente (art.1428 CC) e l’essenzialità dell’errore stesso.
Essenzialità dell’errore (art.1429 CC):
L’errore è essenziale:
1) quando cade sulla natura o sull’oggetto del contratto;
2) quando cade sull'identità dell’oggetto della prestazione ovvero sopra una qualità dello stesso che, secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze, deve ritenersi determinante del consenso;
3) quando cade sull’identità o sulle qualità della persona dell’altro contraente, sempre che l’una o le altre siano state determinanti del consenso;
4) quando, trattandosi di errore di diritto, è stato la ragione unica o principale del contratto.
Esiste anche l’ipotesi dell’errore di calcolo che però non porta alla nullità del contratto ma solo ad una sua modificazione.

La violenza può essere: fisica o psichica.
La violenza è causa di annullamento del contratto, anche se esercitata da un terzo (art.1434 CC).
Solo la violenza psichica porta all’annullabilità del contratto in quanto lascia due scelte: la scelta di stesura del contratto o conoscere se la minaccia era vera. La violenza fisica porta al contratto nullo in quanto fa mancare uno dei suoi elementi fondamentali: l’accordo tra le parti.

Il dolo può essere: determinante o incidente.
Il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l’altra parte non avrebbe contrattato (art.1439 CC).
Il dolo incidente non è causa di annullabilità del contratto in quanto il contratto sarebbe stato ugualmente stipulato anche se diversamente (art.1440 CC).

 

La convalida può essere solo per i contratti annullabili e non i nulli:

  • espressa: è effettuata mediante un atto che contenga la menzione del contratto e del motivo di annullabilità e la dichiarazione che si intende convalidarlo;
  • tacita: si estrinseca dal comportamento concludente del contraente cui spetta l’azione di annullamento, il quale dà volontaria esecuzione al contratto conoscendo il motivo dell’annullabilità.

 

Differenze tra nullità e annullabilità:
causa;
natura dell’interesse protetto (un interesse generale per la nullità mentre un interesse particolare per l’annullabilità);
soggetti e legittimazione attiva (i criteri distintivi attengono ai soggetti che possono far valere il vizio; più esteso nella nullità, più ristretto nella annullabilità);
prescrizione (l’atto nullo non si prescrive mai, l’atto annullabile si prescrive in 5 anni);
convalida (i negozi annullabili possono essere convalidati mentre non quelli nulli);
effetti (il negozio nullo non produce effetti fin dal suo nascere mentre il negozio annullabile produce effetti fino a quando non è esercitata con successo l’azione di annullamento).

efficacia e inefficacia del contratto
Capitolo tredicesimo

Il contratto invalido è anche inefficace: la sentenza che dichiara nullità o che pronuncia l’annullamento del contratto lo rende improduttivo di effetti giuridici ed elimina gli effetti prodotti nel frattempo.

Si fa riferimento a:
Condizione: è un avvenimento futuro e incerto al cui verificarsi si producono o vengono meno gli effetti del contratto.
Condizione sospensiva, se si verifica la condizione si producono gli effetti;
Condizione risolutiva, se si verifica la condizione produce la risoluzione del contratto e gli effetti si eliminano
La condizione può essere:
causale se si tratta di elementi estranei al soggetto;
potestativa se si tratta di elementi determinati dal soggetto;
mista se si verificano entrambi i casi.
La condizione meramente potestativa consente in un fatto il cui compimento o la cui omissione non dipende dalla volontà del terzo ma dal mero arbitrio (se vorrò); per questo motivo è nulla;
termine: avvenimento futuro e certo dal quale, o fino al quale, debbono prodursi gli effetti del negozio;
modo: peso che si oppone ad una liberalità allo scopo di limitarla.

 

Simulazione
creare un’apparenza al fine di creare uno stato di cose fittizie, conoscibili dai terzi.
Il negozio simulato crea per il terzo una apparenza, una finzione, che non corrisponde a realtà.
simulazione assoluta: le parti fingono di porre in essere un negozio, mentre in realtà non ne vogliono porre in essere nessuno;
simulazione relativa: le parti fingono di porre in essere un negozio, mentre in realtà ne vogliono porre in essere un altro, diverso, denominato contratto dissimulato.
Effetti della simulazione (non produce effetto tra le parti ed è nullo). Effetti tra le parti (art.1414 CC) Il contratto simulato non produce effetto tra le parti. Se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma;
Prove della simulazione (art.1417 CC):
La prova per testimoni della simulazione è ammissibile senza limiti, se la domanda è proposta da creditori o da terzi e, qualora sia diretta a far valere l’illeicità del contratto dissimulato, anche se è proposta dalle parti.
Tra le parti la simulazione si prova a mezzo della contro-dichiarazione.

la rAppresentanza
Capitolo quattordicesimo

rappresentanza
Il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell'interesse del rappresentato, nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato (art.1388 CC).
Tra rappresentante e rappresentato vi è l’attribuzione di poteri per sostituirsi nel compimento di una attività giuridica cosicché gli effetti risalgono direttamente nella sfera giuridica del rappresentato.

Il rappresentante deve concludere il contratto

  • in nome del rappresentato; deve cioè spendere il nome
  • nei limiti della facoltà conferitegli; ciò che ecceda i limiti è invalido, inefficace
  • nell’interesse del rappresentato; se c’è conflitto di interessi del rappresentante il contratto è annullabile.

I tipi di rappresentanza sono:

  • legale: dalla legge (genitori rappresentano i figli minorenni);
  • volontaria:     procura          ®        atto unilaterale

mandato       ®        contratto;

  • organica: il potere di rappresentanza consegue all’organo della persona giuridica (es. Presidente S.p.A.).

 

Contratto di mandato Il mandato è il contratto con il quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra (art.1703 CC).
Il mandato può essere:

  • con rappresentanza(art.1704 CC) se al mandatario è stato conferito il potere di agire in nome del mandante. Si applicano le regole della rappresentanza;
  • senza rappresentanza(art.1705 CC) Il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi (salvo l’obbligo di trasferire il diritto al mandante).

 

gli effetti del contratto
Capitolo quindicesimo

Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo dissenso o per cause ammesse dalla legge (art.1372 CC).
Mutuo dissenso: nuovo accordo fra le parti diretto a estinguere il già costituito rapporto contrattuale.

L’art.1373 prevede altresì il recesso unilaterale che può scaturire dalla volontà delle parti (convenzionale) o per legge (legale). Nel primo caso sono le parti stesse che al momento della stipulazione del contratto convengono che una di esse potrà, a certe condizioni, recedere. Nel secondo caso invece è il recesso attribuito per legge come nei rapporti di durata con assenza del termine finale e dove l’ordinamento deroga al principio generale per il quale il contratto ha forza di legge tra le parti e ammette che la volontà di un solo soggetto determini lo scioglimento del contratto.

Nel nostro ordinamento vige il principio consensualistico ad effetto translativo  nei contratti ad effetti reali (art.1376 CC): la proprietà si trasmette o si acquista per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato.
Basta il consenso per perfezionare il contratto e non serve la consegna del bene. C’è un distinguo nell’art.1377 CC dove per il trasferimento di massa di cose occorre una misurazione stabilita.

L’art.1378 CC per trasferimento di cose determinate solo nel genere il momento del trasferimento della proprietà è l’individuazione, cioè l’isolare la massa di cose che viene trasferita. Se il trasferimento è da piazza a piazza l’individuazione avviene mediamente la consegna al vettore o spedizioniere.

Art.1380 CC: questa norma risolve il conflitto tra persone che abbiano diritti personali di godimento sulla medesima cosa adottando un criterio temporale (il primo che ha goduto) o il titolo di data anteriore.

 

Altri effetti del contratto
Una caparra se non si specifica si intende confirmatoria (circa 30% del valore)
caparra confirmatoria: ha la funzione di rinforzare l’impegno ad adempiere ed ha la funzione di liquidazione convenzionale del danno in caso di risoluzione del contratto per inadempimento (art.1385 CC);
caparra penitenziale: è il corrispettivo del diritto di recesso; la funzione è quindi di corrispettivo del diritto di recesso (art.1386 CC);
acconto: somma di denaro corrisposta in conto prezzo (pagamento frazionato);
clausola penale: si inserisce quando si crede che l’altra parte sarà inadempiente o parzialmente inadempiente.
-il soggetto deve adempiere + pagare la penale
-il soggetto deve pagare la penale senza adempiere

 

Interferenze tra contratto ed i terzi
Chi, per contratto, promette la prestazione di un terzo esprime una valida promessa, ma obbliga solo se stesso: se il terzo si rifiuta di obbligarsi, il promittente dovrà indennizzare il danno subito dell’altro contraente (art. 1381 CC)

Nel momento della conclusione del contratto una parte può riservarsi la facoltà di nominare successivamente la persona che deve acquistare i diritti e assumere gli obblighi nascenti dal contratto stesso (art.1401 CC). La nomina deve essere fatta entro 3 giorni e non ha effetto se non viene accettata restando così obbligata nel contratto il soggetto nominante.
Effetti della nomina art.1404 CC: Quando la dichiarazione di nomina è stata validamente fatta, la persona nominata acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dal contratto con effetto dal momento in cui questo fu stipulato.

Contratto a favore di terzi (artt.1411 ss CC):
Gli effetti positivi del contraente vanno a favore di un terzo (es. assicurazione sulla vita con beneficiario altro soggetto). Lo stipulante deve avere interesse nella stipula. Non è un contratto trilaterale.

Cessione del contratto (artt.1406 ss CC):
Ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l’altra parte vi consenta.
La differenza con la cessione del credito è che nella cessione del contratto è necessario il consenso dell’altra parte, mentre non nella cessione del credito.

RESCISSIONE E RISOLUZIONE
Capitolo sedicesimo

Sono rimedi previsti dall’ordinamento a causa di anomalie del contratto.
La rescissione si applica ad anomalie genetiche cioè che erano presenti alla formazione del contratto:
contratto concluso in stato di pericolo (art.1447 CC);
azione generale di rescissione per lesioni (art.1448 CC).
La risoluzione si applica ad anomalie sorte in fase successiva alla formazione del contratto, durante la sua vita:
per inadempimento;
per impossibilità;
per eccessiva onerosità.

RESCISSIONE (art.1447 CC): Il contratto con cui la parte ha assunto obbligazioni a condizioni inique, per la necessità, nota alla controparte, di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, può essere rescisso sulla domanda della parte che si è obbligata.
Elementi necessari alla rescissione sono quindi: lo stato di pericolo attuale e grave per la persona e  che la situazione sia nota alla controparte.
Vi è una somiglianza tra la rescissione e l’annullamento causa violenza con la differenza che nell’annullamento la violenza e fatta da un soggetto verso l’altro mentre nella rescissione la violenza è solo conosciuta dall’altro soggetto.
Art.1448 CC: Azione generale di rescissione per lesione. Se vi è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell’altra, e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l’altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata può domandare la rescissione del contratto. L’azione non è ammissibile se la lesione non eccede la metà del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto.
Non sono ammessi i contratti aleatori.

RISOLUZIONE:
per inadempimento. Occorre distinguere tra:
la nozione di inadempimento dell’obbligazione;
l’inadempimento come causa di risoluzione del contratto.
Art.1453 CC risoluzione del contratto per inadempimento: Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l’altro può a sua scelta chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l’adempimento; ma non può più chiedersi l’adempimento quando è stata domandata la risoluzione.
Dalla data della domanda di risoluzione l’inadempiente non può adempiere la propria obbligazione.
Non ogni inadempimento dà luogo all’azione di risoluzione, ma solo un inadempimento che, ai sensi dell’art.1455 CC, non sia di scarsa importanza avuto riguardo degli interessi dell’altra parte. L’inadempimento deve essere quindi grave.
E’ l’azione giudiziaria che porta alla risoluzione del contratto. Stante però la difficoltà e la lunghezza dei tempi per l’azione giudiziaria si può pervenire ad una risoluzione di diritto:
diffida ad adempiere (art.1454 CC): non c’è più interesse nella prosecuzione del contratto e quindi tramite una sollecito scritto si invita l’altra parte ad adempiere entro un determinato periodo di tempo, trascorso il quale il contratto si riterrà risoluto di diritto;
clausola risolutiva espressa (art.1456 CC): è prevista alla stipulazione del contratto e copre l’interesse fondamentale di una parte, di cui è a conoscenza anche l’altra, dei modi della prestazione;
termine essenziale (art.1457 CC): scrivere sul contratto dell’essenzialità del termine temporale di esecuzione trascorso il quale c’è la risoluzione di diritto.

per impossibilità sopravvenuta. Si distingue tra:
impossibilità genetica comporta la nullità del contratto;
impossibilità funzionale comporta la risoluzione del contratto.
L’impossibilità può inoltre essere:
totale (art.1463 CC) comporta la restituzione, da parte del liberato, di ciò che ha ricevuto secondo le norme della ripetizione dell’indebito;
parziale (art.1464 CC) riduzione della controprestazione oppure possibilità di risoluzione.

per eccessiva onerosità (art.1467 CC). E’ presente nei contratti a prestazioni corrispettive (l’esecuzione è continuata o periodica ovvero differita). Non si trova quindi nei contratti a prestazione istantanea o i contratti aleatori oppure i contratti unilaterali.
L’articolo stride un po’ con il principio del contratto che ha forza di legge tra le parti.
Elementi sono la eccessiva onerosità; il verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili nel momento della conclusione del contratto.
E’ prevista una riconduzione all’equilibrio della prestazione.
L’art.1468 prevede che anche i contratti unilaterali si possono ricondurre ad equità.
Presupposto fondamentale per la riconduzione ad equità è che la prestazione (divenuta eccessivamente onerosa) non sia stata ancora eseguita.
Caratteristiche della risoluzione per eccessiva onerosità sono:
l’azione della parte a cui spetta la prestazione onerosa (non agisce automaticamente);
gli effetti della risoluzione retroagiscono al momento della stipulazione;
la risoluzione può essere evitata con la riconduzione del contratto ad equità.

L’evoluzione socio-economica ha portato al crearsi di una molteplicità di contratti speciali ed evoluti che sono regolati non solo dal Codice Civile.
La disciplina dei contratti è composta da:
disciplina generale del contratto (artt.132-1469 CC);
disciplina dei contratti speciali (dei singoli tipi di contratto).
L’evoluzione normativa è stata dovuta:
trasformazione interna ai tradizionali contratti tipici (es. contratto di locazione);
emergere di nuovi tipi di contratto (realtà mutevole e transnazionale es. leasing);
individuare nell’ambito del contratto diversi sottotipi (es. assicurazione vita o danni).
E’ quindi sulla base del tipo di contratto che se ne evidenziano le norme regolatrici.

 

La presupposizione consiste in un presupposto oggettivo del contratto che le parti hanno avuto presente nel momento della sua conclusione, ma che non hanno menzionato nel contratto, al successivo venir meno di quel presupposto viene ricollegata la possibilità, per il contraente che vi ha interesse, di ottenere dal giudice la risoluzione del contratto. L’opposta soluzione tende a basarsi sull’applicazione delle clausole generali di buona fede nell’interpretazione e nell’esecuzione del contratto.

CRITERI DI COMPORTAMENTO DEI CONTRATTI E D’INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
Capitolo diciassettesimo

La buona fede esprime un dovere: il dovere delle parti contraenti di comportarsi con correttezza e lealtà. La buona fede contrattuale ha la funzione di colmare le inevitabili lacune legislative: la legge non può prevedere tutte le possibili soluzioni; il principio generale della correttezza e della buona fede consente di identificare altri divieti e altri obblighi oltre a quelli previsti dalla legge.
Il dovere di buona fede opera:
nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto (art.1337); ha un dovere di informazione e di reticenza; chi viola la buona fede, ha cagionato danno ed è, quindi, tenuto a risarcire;
nell’esecuzione del contratto (art.1375); c’è l’obbligo di comportarsi secondo buona fede in pendenza della condizione, per conservare integre le ragioni dell’altra parte (art.1358); c’è il divieto di rifiutare la propria prestazione, avvalendosi della eccezione di inadempimento, se il rifiuto è contrario alla buona fede (art.1460);

I criteri per l’interpretazione del contratto vincolano le parti, allorché dal testo contrattuale desumono i diritti loro spettanti o le obbligazioni loro derivanti; sono criteri dei quali si avvale il giudice, allorché vi sia una controversia fra le parti.
L’interpretazione soggettiva si basa sulla ricerca della comune interpretazione delle parti; l’interpretazione oggettiva si rifà al concetto di buona fede contrattuale o ad altri oggettivi elementi non riconducibili all’intenzione delle parti.
Criteri oggettivi sono:

  • le clausole ambigue, alle quali si possono attribuire più sensi;
  • le clausole delle condizioni generali di contratto, si interpretano contro l’autore della clausola, cioè il contraente più debole;

Secondo il principio di conservazione del contratto la clausola si interpreta nel senso in cui è valida o efficace, anziché in quello per il quale sarebbe invalida o inefficace (art.1367).

 

SINGOLI CONTRATTI
Capitolo diciottesimo

La vendita può avere per oggetto sia il trasferimento della proprietà di una cosa, mobile o immobile, sia il trasferimento di un altro diritto (art.1470).
È un contratto a titolo oneroso: attua il trasferimento di un diritto verso il corrispettivo di una somma di denaro, detta prezzo; la sua causa consiste nello scambio tra un diritto e una somma di denaro. Il prezzo in denaro è l’elemento che distingue la vendita dalla permuta che ha per corrispettivo il trasferimento di un altro diritto (art.1552).
Il contratto di vendita produce due ordini di effetti:

  1. effetti reali: la proprietà o l’altro diritto si trasferisce dal venditore al compratore per effetto del solo consenso;
  2. effetti obbligatori: sul compratore incombe l’obbligazione di pagare il prezzo (art.1498) sul secondo gravano varie obbligazioni:
    • l’obbligazione di consegnare la cosa al compratore (art.1476);
    • l’obbligazione di fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto;
    • l’obbligazione di garantire il compratore dall’evizione (un terzo rivendica con successo la proprietà della cosa e il compratore ne perde la proprietà);
    • l’obbligazione di garantire il compratore dai vizi occulti della cosa;

Si tratta di vizi materiali della cosa, che la rendono inidonea all’uso cui è destinata o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore (art.1490). Deve trattarsi di vizi occulti, che il compratore non conosceva al momento del contratto o che non poteva facilmente riconoscere (art.1491). Ai vizi occulti la legge equipara la mancanza delle qualità promesse o delle qualità essenziali della cosa (art.1497).
La garanzia per i vizi occulti può essere esclusa o limitata dal contratto, ma il patto che la esclude o la limita non ha effetto a favore del venditore che conoscesse i vizi della cosa e li avesse in mala fede taciuti al compratore (art.1490).
Il compratore deve denunciare i vizi occulti entro otto giorni dalla scoperta; effettuata, ha poi il termine di prescrizione di un anno dalla consegna per far valere in giudizio la garanzia (art.1495).
In giudizio il compratore può esercitare due azioni:

  • azione redibitoria: si richiede la risoluzione del contratto e il rimborso del prezzo (art.1493);
  • azione estimatoria: si chiede la riduzione del prezzo (art1492);

In ogni caso il compratore ha diritto al risarcimento dei danni subiti, se il venditore non prova di avere senza colpa ignorato i vizi della cosa (art.1494).

Si parla di vendita obbligatoria, con riferimento ai casi nei quali il trasferimento della proprietà della cosa venduta non è effetto immediato del contratto, e sul venditore incombe l’obbligazione di fare acquistare al compratore la proprietà del bene venduto (art.1476).

  1. la vendita di cose determinate solo nel genere: la proprietà passa solo al momento dell’individuazione della cosa;
  2. la vendita di cose future: sono le cose che ancora esistono al momento della conclusione del contratto, ma che si spera vengano ad esistenza. Qui il contratto non può trasferire subito la proprietà: questa passa solo nel momento in cui la cosa viene ad esistenza (art.1472);
  3. la vendita di cosa altrui: per vendere un bene non occorre esserne proprietario: è valida la vendita di cose che non appartengono al venditore. È fonte dell’obbligazione del venditore procurarsi la proprietà della cosa; e il compratore ne acquisterà la proprietà nel momento stesso in cui il venditore ne sarà divenuto proprietario (art.1478);
  4. la vendita a rate con riserva di proprietà: si basa su tre principi (art.1523):
    • il venditore è obbligato a consegnare immediatamente la cosa al compratore, che ne acquista subito la facoltà di godimento;
    • il compratore diventa proprietario della cosa solo nel momento del pagamento dell’ultima rata del prezzo;
    • i rischi relativi alla cosa venduta passano al venditore al compratore già al momento della consegna;

La locazione è il contratto mediante il quale una parte, il locatore, si obbliga a far godere all’altra parte, detta locatario o conduttore, una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo (art.1571). È un contatto consensuale perché si perfeziona solo con l’accordo delle parti; ha effetti obbligatori ed è a titolo oneroso: infatti, è essenziale la pattuizione di un corrispettivo.
Il proprietario concede ad altri il godimento della propria cosa, ma solo per un dato tempo (art.1571) e solo per un uso determinato (art.1587). La locazione può avere per oggetto qualsiasi bene, mobile o immobile; può trattarsi di una cosa produttiva, ossia di una cosa di per sé idonea a procurare frutti e allora la locazione assume un nome specifico, quello di affitto.
La forma scritta è però richiesta, a pena di nullità, per le locazioni immobiliari ultanovennali (art.1350).
Con il contratto di locazione, il locatore si obbliga (art.1575):

  1. a consegnare la cosa al conduttore;
  2. a mantenerla in condizioni tali da servire all’uso convenuto nel contratto. Spetta al locatore di eseguire le riparazioni necessarie a tal fine, mentre è a carico del conduttore la piccola manutenzione (art.1576);
  3. garantire il pacifico godimento della cosa da parte del conduttore;

Il conduttore è, a sua volta, obbligato:

  1. a prendere in consegna la cosa e a servirsene con la diligenza del buon padre di famiglia per l’uso stabilito nel contratto (art..1587);
  2. a dare il corrispettivo nei termini stabiliti (art.1587);
  3. a restituire la cosa al termine della locazione nel medesimo stato in cui l’ ha ricevuta, salvo il deterioramento derivante dall’uso (art.1590)

Essenziale alla locazione è la temporaneità del godimento: non può essere stipulata una durata maggiore a trenta anni (art.1573). Può essere a tempo determinato (cessa con il termine) oppure a tempo indeterminato (cessa con la disdetta); la locazione a tempo determinato è suscettibile di rinnovazione tacita.
La locazione che ha per oggetto una cosa produttiva prende il nome di affitto (art.1615) ma occorre che la cosa sia di per sé produttiva di frutti, come un fondo rustico o un’azienda.
L’affittuario ha l’ulteriore obbligo di curare la gestione della cosa produttiva secondo la sua destinazione economica (art.1615).
La locazione finanziaria (leasing) è la locazione di beni, mobili o immobili, acquistati o fatti costruire dal locatore su indicazione del conduttore, dietro versamento di un prezzo prestabilito.

L’ammontare del canone è rimesso all’accordo delle parti; esso dipenderà dalla legge di mercato della domanda e dell’offerta. Sugli opposti interessi delle parti influisce anche la durata della locazione: il canone pattuito resta immutato per tutta la durata del contratto.

  1. Le case per abitazione: il canone può essere liberamente determinato; è solo stabilita una durata minima del contratto che non può essere inferiore a quattro anni, con rinnovo per altri quattro anni (n. B.: abolito equo canone);
  2. Immobili urbani ad uso diverso dall’abitazione: il canone si determina secondo le leggi di mercato; la durata minima è di sei anni e si rinnova tacitamente salvo disdetta di ciascuna delle parti. Il canone resta invariato per i primi tre anni: poi può essere aumentato a intervalli di due anni, in misura non superiore al 75% dell’aumento del costo della vita.

 

Il mandato è il contratto con il quale una parte, il mandatario, si obbliga nei confronti dell’altra, il mandante, a compiere uno o più atti giuridici per conto di quest’ultima (art.1703). Il suo oggetto è una prestazione di fare, il compimento di un servizio, nel senso più ampio di questa espressione. Differisce dal contratto d’opera per la specifica natura del servizio che il mandatario si obbliga a compiere, il quale non consiste, nello svolgimento di una qualsiasi attività, ma nel compimento di atti giuridici per conto altrui.
Il mandato può essere:

  • speciale, riguarda il compimento di uno o più atti giuridici specifici;
  • generale, che investe globalmente la cura di tutti gli interessi del mandante o di un certo tipo o zona;

Il mandato è un contratto a titolo oneroso: il compenso spettante al mandatario, se non è fissato dal contratto, è determinato dal giudice (art.1709). Il mandatario deve eseguire l’incarico con la diligenza del buon padre di famiglia; ma, se il mandato è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore (art.1710). Il mandante deve somministrare al mandatario i mezzi necessari, rimborsargli le spese, pagargli il compenso (art.1719/1720).
Il mandato si basa sulla fiducia del mandante nella persona del mandatario. Ne deriva:

  • che il mandatario non può farsi sostituire da altri, salvo che non sia stato autorizzato dal mandate, altrimenti risponde di persona dell’operato del sostituto (art.1717);
  • che il mandato si estingue per morte del mandante o del mandatario (art.1722);
  • che il mandate può, in ogni momento, revocare il mandato (art.1723), ossia recedere al contratto, risarcendo i danni al mandatario se si trattava di mandato oneroso (art.1725);

Il mandatario può, a sua volta, rinunciare al mandato; ma risponde dei danni che il suo recesso provoca al mandante, salvo che non ricorra una giusta causa di rinuncia (art.1727).

Il prestito assume due distinte forme:
il comodato, che ha per oggetto cose immobili o cose mobili fungibili, è un contratto reale dove, il comodante, consegna all’altra, il comodatario, una determinata cosa affinché se ne serva per un uso determinato, con l’obbligazione di restituire la stessa cosa ricevuta (art.1803). È un contratto a titolo gratuito e la sua causa è, generalmente, lo spirito di liberalità. La gratuità distingue il comodato dalla locazione: se per l’uso della cosa altrui, mobile o immobile, è previsto un corrispettivo, il contratto è di locazione. La cosa dovrà essere restituita alla scadenza del termine pattuito. Si parla di precario nell’ipotesi in cui sia stato espressamente pattuito che il comodatario dovrà restituire la cosa non appena il comodante ne faccia richiesta;
il mutuo è il prestito di determinate quantità di danaro o di altre cose fungibili. La conseguenza è che le cose consegnate dal mutuante al mutuarlo passano in proprietà al mutuatario (art.1814), il quale è obbligato a restituire al mutuante altrettante cose della specie e quantità (art.1813) ossi un’equivalente quantità di danaro. Il mutuo può essere sia un contratto reale sia un contratto consensuale. La promessa di mutuo, che nel linguaggio corrente prende il nome di contratto di finanziamento, ha la funzione di proteggere non solo l’interesse del mutuante alla restituzione della somma, ma anche l’interesse del mutuarlo a riceverla. È un contratto a titolo oneroso, infatti, il corrispettivo consiste negli interessi (art.1815) che sono dovuti secondo il tasso legale.

L’appalto è il contratto mediante il quale l’appaltatore si obbliga verso il committente, dietro corrispettivo di denaro, a compiere un’opera o un servizio, con propria organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio (art.1655).
L’appaltatore ha l’onere di numerosi rischi:
il rischio di non coprire, con il corrispettivo pattuito, i costi di costruzione dell’opera o di esecuzione del servizio; dopo la conclusione del contratto, oltre al 10% del corrispettivo pattuito, l’appaltatore può chiedere una revisione del corrispettivo;
il rischio di non ricevere dal committente alcun corrispettivo se, non riesce a realizzare l’opera (art.1672) o se non l’ ha realizzata secondo il progetto convenuto o a regola d’arte (art.1667) o se l’opera perisce prima della consegna per causa non imputabile al committente (art.1673).
L’appaltatore è inadempiente se, non procura al committente il risultato pattuito e quando l’opera realizzata sia difforme dal progetto convenuto o presenti intrinseci vizi: il committente ha 60 giorni dalla scoperta per denunciare difformità e vizi e invocare la garanzia (art.1667).
il committente può recedere dal contratto ma deve rimborsare l’appaltatore delle spese sostenute e risarcirlo del mancato guadagno (art.1671).

Nel contratto d’opera il prestatore d’opera si obbliga verso il committente a compiere, dietro corrispettivo, un’opera o un servizio; esegue l’opera con il lavoro prevalentemente proprio (art.2222) quindi è il contratto del piccolo imprenditore.
Il lavoro del quale si parla è lavoro autonomo: occorre che ci si obblighi a compiere un’opera o un servizio senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. Con questo contratto il lavoratore autonomo si procura il sostentamento; il corrispettivo si determina in relazione al risultato ottenuto ed al lavorato normalmente necessario per ottenerlo (art.2225).
Il contratto d’opera è definito come contratto d’opera manuale per distinguerlo dal contratto d’opera che ha per oggetto una prestazione d’opera intellettuale (art.2230).

Il trasporto: il servizio sta qui nel trasferire persone o cose da un luogo all’altro; il committente è il viaggiatore nel trasporto di persone, il mittente nel trasporto di cose, e chi si obbliga, verso corrispettivo, al trasporto è il vettore (art.1678). Il vettore si obbliga a portare intatte cose o incolumi persone alla destinazione convenuta.
Il vettore è inadempiente e responsabile del danno:
per la mancata esecuzione del trasporto;
per il sinistro che durante il trasporto abbiano subito le persone trasportate o per la perdita o l’avaria delle cose oggetto del trasporto;
Nel trasporto di cose (art.1693) il vettore è responsabile della perdita o dell’avaria delle cose consegnategli per il trasporto dal momento in cui le riceve al momento in cui le consegna al destinatario.
Nel trasporto di persone (art.1681) il vettore è liberato da responsabilità per il sinistro solo se prova di aver adottato tutte le misure idonee per evitare il danno.

Il deposito: lo specifico servizio dedotto in contratto consiste nella custodia di una cosa mobile, cui il depositario si obbliga nei confronti del depositante, con l’obbligo del depositario di restituirla in natura (art.1766) a richiesta del depositante. Il deposito è un contratto reale che si perfezione con la consegna della cosa: è, di norma, gratuito.
Il deposito ha per oggetto cose infungibili delle quali il depositario non può servirsi e che deve restituire in natura (art.1770). è ammesso il deposito irregolare, avente per oggetto danaro o altre cose fungibili, delle quali il depositario diventa proprietario, con la facoltà di servirsene (art.1782). secondo l’articolo 1768, il depositario deve custodire la cosa con la media diligenza.

 

{Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo.
Sono considerate cose portate in albergo:
1) le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell’alloggio;
2) le cose di cui l’albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell’albergo, durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell’alloggio;
3) le cose di cui l’albergatore, un membro della sua famiglia o un ausiliario assumono la custodia sia nell’albergo, sia fuori dell’albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell’alloggio (art.1783).
La responsabilità di cui al presente articolo è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all’equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell’alloggio per giornata. La responsabilità dell’albergatore è illimitata:
1) quando le cose gli sono state consegnate in custodia;
2) quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l’obbligo di accettare(art.1784) }.

I FATTI ILLECITI
Capitolo diciannovesimo

FATTO ILLECITO: qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto (art. 2043). L’obbligazione che ne deriva è, in particolare, l’obbligazione di risarcire il danno; infatti, le obbligazioni derivano da fatto illecito (art. 1173) e un’obbligazione di risarcimento del danno, può derivare anche da contratto (art. 1453).

Il fatto illecito presenta elementi oggettivi:

  1. il fatto: è un comportamento umano, commissivo (consiste in un fare) od omissivo (consiste in un non fare);
  2. il danno ingiusto: è la lesione di un interesse altrui, meritevolmente di protezione secondo l’ordinamento giuridico; casi in cui il danno non è ingiusto:
    • quando sia stato leso un diritto della personalità (diritto alla salute,all’integrità fisica);
    • quando sia stato leso un diritto reale (diritto di proprietà);
    • quando l’uccisione di una persona comporti lesione del diritto al mantenimento dei suoi familiari;
    • quando sia stato leso un diritto relativo (diritto di credito);
    • quando sia stata lesa la libertà contrattuale;
    • quando sia stata lesa una situazione di fatto (uccisione del concubino);
    • quando sia stato leso, da parte della P.A., un interesse legittimo;
  3. il rapporto di casualità fra il fatto e il danno: deve esserci un rapporto di causa ed effetto tra fatto e danno, per cui si possa dirsi che il primo ha “cagionato” il secondo;
  4. il dolo o la colpa: è dolo l’intenzione di provocare l’evento dannoso, è colpa la mancanza di diligenza, prudenza (l’onere di provare il dolo o la colpa del danneggiante incombe sul danneggiato).

RESPONSABILITÁ INDIRETTA: è responsabile del danno un soggetto diverso da quello che ha commesso il danno (art. 2043). Ipotesi:

  • responsabilità dei padroni o dei committenti: se il danno è cagionato da un dipendente, del danno risponde il suo datore di lavoro (art.2049);
  • responsabilità di chi è tenuto alla sorveglianza di incapaci: se il fatto illecito è commesso da persona incapace di intendere e di volere, questa non ne risponde (art.2046), ne risponde chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace (art.2047);
  • responsabilità dei genitori, dei tutori, dei percettori: i genitori sono responsabili dei fatti illeciti dei propri figli, il tutore lo è per l’interdetto o per il minore, gli insegnanti dei propri allievi (art.2048); i responsabili in b e c possono liberarsi da responsabilità, provando di non aver potuto impedire il fatto.

 

RESPONSABILITÁ OGGETTIVA: si risponde di un fatto produttivo di un danni anche se lo si è commesso senza dolo e senza colpa. Si basa sulla sola esistenza, tra fatto e evento dannoso, di un rapporto di casualità: si risponde se il danno appare conseguenza evitabile del fatto commesso; ci si libera da responsabilità con la prova dell’imprevedibilità o dell’inevitabilità dell’evento dannoso.

 

I casi più importanti di responsabilità oggettiva sono:

  1. esercizio di attività pericolose: sia per la natura dell’attività che per i mezzi usati (art.2050);
  2. animali o cose in custodia (art.2051/2052);
  3. rovina di edificio (art. 2053);
  4. circolazione dei veicoli (art.2054);

IL RISARCIMENTO DEL DANNO: chi è responsabile del danno, o a titolo di dolo o di colpa oppure a titolo di responsabilità diretta o oggettiva, deve risarcirlo, ossia corrispondere al danneggiato una somma di danaro (art.2056).
In luogo del risarcimento in danaro si può ottenere, se possibile una reintegrazione in forma specifica (art.2058); il danno risarcibile è solo il danno patrimoniale e comprende lucro cessante e danno emergente. Il primo è sempre danno futuro, mentre il secondo può essere sia presente sia futuro (mancato guadagno, spese per le cure).
I danni non patrimoniali (morali) sono sofferenze fisiche o psichiche del danneggiato, sono risarcibili solo nei casi presenti dalla legge (art.2059). Il danno biologico è la lesione dell’integrità psico – fisica della persona.
Se più persone sono responsabili, rispondono solidamente; il danneggiato può richiedere risarcimento da ciascuno di essi, sarà poi chi ha pagato che avrà azione di regresso nei confronti degli altri responsabili e solo ora si potrà tenere conto del diverso grado della colpa di ciascun (art.2055).

IL DANNO DA PRODOTTI: una qualità che si richiede ad ogni prodotto industriale è la possibilità di essere usato in condizioni di sicurezza, senza pregiudizio in pratica per integrità fisica e per i beni dell’utente. Al danneggiato spetta l’onere di provare il danno, il difetto e la connessione casuale fra difetto e danno. La responsabilità oggettiva ammette la prova liberatoria che concede al produttore di liberarsi da responsabilità in vari modi.

ALTRI ATTI O FATTI FONTE D’OBBLIGAZIONI
Capitolo ventesimo

LE PROMESSE UNILATERALI: nei contratti, l’obbligazione sorge per effetto di una dichiarazione di volontà da parte dell’obbligato mentre nei fatti illeciti nasce indipendentemente dalla volontà dell’obbligato.
Gli atti che producono obbligazione sono atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale (art.1324): possono essere atti produttivi di effetti reali (atto di fondazione) e atti produttivi di effetti obbligatori ovvero promesse unilaterali. Un soggetto, promettente, è obbligato ad eseguire una data prescrizione per il solo fatto di averla unilateralmente promessa, indipendentemente dall’accettazione del soggetto a favore del quale la prestazione deve essere eseguita.
Le promesse unilaterali sono rette dal principio della tipicità: producono effetti solo nei casi espressi dalla legge (art.1987).
La dichiarazione fa presumere l’esistenza del rapporto fondamentale fino a prova contraria: inverte, fra creditore e debitore, l’onere della prova, addossando al secondo l’onere di provare che il pagamento o il debito non ha causa.

PROMESSA AL PUBBLICO: è la dichiarazione di chi, rivolgendosi al pubblico, promette una prestazione a chi si trova in una data situazione o compie una data azione: il promettente è vincolato dalla sua unilaterale dichiarazione appena questa è resa pubblica (art.1989).

GESTIONE DI AFFARI ALTRUI: è il caso di chi si comporta come mandatario altrui senza aver ricevuto alcun mandato; può accadere quando, in assenza dell’interessato, altri si preoccupa di curare i suoi interessi. Da questo mero fatto discendono due obbligazioni:
il gestore è tenuto a continuare la gestione dell’affare altrui, allo stesso modo del mandatario e secondo le norme, fino a quando l’interessato non sia in grado di provvedere da solo (art.2028/2030);
l’interessato è tenuto ad adempiere le obbligazioni che il gestore ha assunto in suo nome ed a rimborsargli le spese affrontate (art.2031);
È sufficiente che la gestione sia stata utilmente iniziata perché sorgano queste obbligazioni; se poi l’interessato ratifica la gestione altrui,si producono gli stessi effetti dei un contratto di mandato (art.2032).

PAGAMENTO DI INDEBITO: è l’esecuzione di una prestazione non dovuta. Può trattarsi di indebito oggettivo: il pagamento non ha, oggettivamente, alcuna valida giustificazione. Se un diritto di credito viene dichiarato nullo vi è l’obbligazione di restituire ciò che si è indebitamente ricevuto e il diritto correlativo di ripetere, riottenere, ciò che si è indebitamente dato (art.2033). se la prestazione indebitamente eseguita era consistita nella consegna di una cosa determinata, il debitore dovrà restituire la cosa (art.2037).
Il diritto di ripetere ciò che si è indebitamente pagato viene meno quando: la prestazione è eseguita in esecuzione delle cosiddette obbligazioni naturali, si tratta di doveri morali o sociale dette naturali perché nessuna norma di legge esige di adempierle. Chi le ha spontaneamente eseguite non può ripeter ciò che ha dato (art.2034). Chi ha vinto al gioco delle carte non ha azione di giudizio per ottenere il pagamento della posta vinta; il perdente che abbia spontaneamente pagato il debito naturale non può ripetere ciò che ha pagato, salvo che non vi sia stata frode (art.1933).
Anche le prestazioni contrarie al buon costume vengono a meno del diritto di pagare l’indebito: il contratto contrario al buon costume è nullo ma, chi, in esecuzione del contratto, abbia eseguito la prestazione non può ripeter ciò che ha dato (art.2035).

L’indebito è soggettivo quando si paga un debito altrui credendolo proprio: è ammessa la ripetizione (art.2036).

ARRICCHIMENTO SENZA GIUSTA CAUSA: può accadere che tra due soggetti si verifichi, senza alcuna giustificazione, uno spostamento patrimoniale; oltre che per eventi della natura, casi del genere possono verificarsi anche per fatto dell’uomo. Si è in presenza, in tutti i casi, di un arricchimento senza giusta causa, ossia privo di un titolo che lo giustifichi. Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un altro è tenuto, nei limiti dell’arricchimento, a indennizzarlo della correlativa diminuzione patrimoniale (art.2041).
L’azione di arricchimento è un’azione generale e sussidiaria: è generale perché esperibile in una serie illimitata di ipotesi; è sussidiaria perché proponibile solo quando il danneggiato non può esercitare nessun’altra azione (art.2042).

 

RESPONSABILITÁ DEL DEBITORE E GARANZIA DEL CREDITORE
Capitolo ventunesimo

LA RESPONSABILITÁ PATRIMONIALE: il debito è il dovere del debitore di eseguire una data prestazione avente valore economico; il credito è il diritto del creditore di esigere quella data prestazione. Il rapporto obbligatorio, che nasce, è destinato ad estinguersi con l’adempimento, cioè con l’esecuzione della prestazione: il creditore realizza così il proprio diritto, il debitore consegue la propria liberazione.
Secondo il principio della responsabilità patrimoniale, il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti o futuri (art.2740). essi costituiscono la garanzia del creditore.
Il debito ha per oggetto una specifica prestazione, mentre la responsabilità, l’intero patrimonio. Il credito è il diritto ad una data prestazione, la garanzia del credito è costituita dall’intero patrimonio del debitore.
Il rapporto fra debito e responsabilità si manifesta:
in fase costitutiva;
in fase estintiva, in quanto il creditore può procedere all’esecuzione forzata;
in fase intermedia, riguarda le vicende che possono investire il patrimonio del debitore.

 

LE GARANZIE REALI, IL PEGNO: ha la funzione, come l’ipoteca, di vincolare un dato bene a garanzia di un dato credito; il bene può essere dello stesso debitore oppure di un terzo che acconsenta di garantire per un debito altrui. Il pegno si costituisce su cose mobili, oppure su diritti di credito (art.2784). Sono diritti reali di garanzia, diritti reali su cosa altrui: il bene resta di proprietà di chi lo ha dato in pegno e può essere, liberamente, alienato. Ma il creditore, che è detto creditore pignoratizio (ipotecario) nel caso dell’ipoteca, acquista un duplice diritto:
il diritto di procedere ad esecuzione forzata sul bene anche nei confronti del terzo acquirente (il pegno o l’ipoteca segue la cosa nei successivi passaggi di proprietà, fino a quando il credito non sia estinto) detto diritto di seguito;
il diritto di soddisfarsi sul prezzo ricavato dalla vendita forzata del bene con preferenza rispetto agli altri eventuali creditori del medesimo debitore (diritto di prelazione).
La cosa data in pegno ha, normalmente, un valore superiore all’ammontare del credito che garantisce; di questo maggior valore, il creditore non può approfittare: è nullo il patto commissorio, ossi il patto con il quale creditore e debitore convengano che, in caso di mancato pagamento, la cosa data in pegno passi di proprietà del creditore (art.2744).
Il pegno si costituisce per contratto reale di cose mobili, che si perfeziona solo con la consegna della cosa dal proprietario al creditore (art.2786); quando si tratta di pegno di crediti, un contratto si perfeziona solo con la notificazione del pegno del debitore del credito oppure con l’accettazione da parte di questo (art.2800).
Se il debitore paga, in capitale, il credito garantito da pegno su cosa mobile, il creditore dovrà restituirgli la cosa (art.2794). Se non paga, il creditore, dopo avergli intimato di pagare, può far vendere la cosa da un mediatore o chiedere al giudice che gli sia assegnata la proprietà.
Per il pegno di crediti, il creditore pignoratizio è tenuto, alla scadenza, a riscuotere il credito: tratterà quanto a lui dovuto e, quindi verserà l’eventuale eccedenza al proprio debitore (art.2803). perciò il pegno dei crediti implica anche un mandato a riscuotere il credito del proprio debitore.

L’IPOTECA: si distingue dal pegno perché ha ad oggetto beni immobili oppure beni mobili iscritti in pubblici registri e perché la sua costituzione richiede una specifica modalità: l’iscrizione in pubblici registri.

L’ipoteca può avere diverse fonti:
ipoteca volontaria: si basa su un contratto fra debitore o terzo datore di ipoteca e creditore o su un atto unilaterale del debitore o del terzo datore di ipoteca. Devono avere forma scritta a pena di nullità (art.2821);
ipoteca giudiziale: si basa su una sentenza di condanna al pagamento di una somma di danaro o all’adempimento di un’altra obbligazione o al risarcimento del danno da liquidarsi successivamente (art.2818);
ipoteca legale: può essere iscritta, anche contro la volontà del debitore, nei casi espressamente indicati dalla legge (alienazione bene immobile). In questo caso l’ipoteca si costituisce su bene alienato e garantisce il pagamento del prezzo (art.2817).
Sia l’ipoteca giudiziale che quella legale, si costituiscono per iniziativa del creditore.
Dalla trascrizione, che è pubblicità solo dichiarativa, l’iscrizione dell’ipoteca differisce perché è pubblicità costitutiva: l’ipoteca esiste solo se iscritta nei registri e solo dal momento dell’iscrizione (art.2852), quindi, l’iscrizione è condizione necessaria per l’esistenza dell’ipoteca.
Su un medesimo bene si possono iscrivere più ipoteche, alle quali viene assegnato un grado, in base alla loro successione. Se il bene viene sottoposto a vendita, verrà soddisfatto prima il creditore di primo grado, poi quello di secondo…
Caratteristiche:

  • l’iscrizione conserva il suo effetto per vent’anni, trascorsi i quali l’ipoteca si estingue, salvo che non venga rinnovata prima dell’iscrizione (art.2847);
  • è un diritto reale di garanzia: il bene ipotecato può essere venduto, ma chi lo compera, compera un bene gravato da ipoteca;
  • il creditore non pagato ha diritto di promuovere la vendita forzata del bene anche in confronto al terzo acquirente (art.2808);
  • l’ipoteca si estingue con la sua cancellazione nel registro; il conservatore dei registri non può procedere d’ufficio alla cancellazione, serve una domanda dalla parte interessata (art.2884).

LA FIDEIUSSIONE: è il contratto con il quale una persona, fideiussore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui, obbligandosi personalmente verso il creditore (art.1936).
L’effetto che produce è la responsabilità solidale nei confronti del creditore: esso può esigere il pagamento dal debitore o dal fideiussore, senza necessità di rivolgersi prima al debitore principale, salvo che ciò non sia previsto dal contratto.
Il fideiussore diventa debitore: la sua è un’obbligazione accessoria, valida solo se è valida l’obbligazione del debitore principale (art.1939). La causa del contratto di fideiussione è la garanzia di un debito altrui e se esso manca, viene meno la causa della fideiussione; la fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore (art.1941).
Se il creditore si rivolge al debitore principale e questo paga, si estingue l’obbligazione principale e anche la fideiussione; se, invece, il creditore si rivolge al fideiussore, questi ha azione di regresso verso il debitore principale per il rimborso di quanto ha pagato (art.1950).

IL CONCORSO DEI CREDITORI E LE CAUSE DI PRELAZIONE: una medesima persona può avere più creditori: il suo patrimonio può costituire la garanzia patrimoniale di una pluralità di crediti; vale la regola generale della parità di trattamento: i creditori hanno uguale diritto di essere soddisfatti sui beni del creditore (art.2741). A ciò fanno eccezione le cause di prelazione, le quali consistono nel diritto di preferenza che è riconosciuto dalla legge a determinati crediti.
I privilegi sono diritti, di preferenza, accordati dalla legge a determinati crediti in considerazione della causa del credito, ossia della specifica natura del rapporto dal quale derivano. Il privilegio generale spetta su tutti i beni mobili del debitore, il privilegio speciale solo su determinati beni, mobili o immobili e ha diritto di seguito, segue la cosa anche se è stata acquistata da terzi (art.2746/2747).

I creditori non muniti di cause di prelazione sono detti creditori chirografari, i creditori muniti di pegno, ipoteca o privilegi sono detti creditori privilegiati. Il privilegio si basa su una specifica connessione fra il credito e la cosa, mobile o immobile.

I MEZZI DI CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE:
l’azione revocatoria: se il debitore compie atti di disposizione del suo patrimonio, che rechino pregiudizio alle ragioni del creditore, questi può richiedere al giudice che l’atto di disposizione a lui pregiudizievole sia dichiarato inefficiente nei suoi confronti (art.2901) o sia revocato. Il creditore potrà soddisfarsi sul bene che ne ha formato oggetto, come se esso non fosse mai uscito dal patrimonio del suo debitore (art.2902).
Il creditore deve provare:
il fatto oggettivo del pregiudizio che l’atto di disposizione del debitore ha arrecato alle sue ragioni, ossia l’impossibilità per lui di soddisfarsi sul restante patrimonio del debitore;
il fatto soggettivo della conoscenza di questo pregiudizio da parte del debitore e, anche da parte del terzo acquirente, ossia deve provare che questi sapeva che, acquistando dal suo dante causa, pregiudicava la garanzia patrimoniale dei creditori di questo;
se l’atto di disposizione del quale chiede la revoca è anteriore al sorgere del credito, l’ulteriore fatto soggettivo della dolosa preordinazione dell’atto da parte del debitore e anche da parte del terzo acquirente.
L’azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell’atto (art.2903). Tutto si semplifica se il debitore è un imprenditore commerciale insolvente, dichiarato fallito: si potrà esperire l’azione revocatoria fallimentare.

L’azione surrogatoria: può accadere che il debitore trascuri di esercitare i propri diritti ledendo così la garanzia patrimoniale dei propri creditori. Ciascun creditore può sostituirsi al debitore ed esercitare i diritti e le azioni che al debitore spettano verso i terzi, esclusi solo i diritti e le azioni di carattere personale (art.2900).

DECADENZA: può accadere che il debitore diventi insolvente; per il creditore si delinea allora la negativa prospettiva che gli altri creditori daranno fondo a tutto ciò che resta del patrimonio del debitore comune e al termine di scadenza lui non troverà più nulla. Il codice civile, pone rimedio, concedendo al creditore di esigere immediatamente la prestazione e di concorrere sul patrimonio del debitore insieme a tutti gli altri creditori (art.1186).

DIRITTO DI RITENZIONE: il creditore, che detenga una cosa del debitore, può rifiutarsi di restituirla fino a quando il suo credito non sia stato soddisfatto. Si parla di ritenzione privilegiata quando sulla cosa il creditore ha qualche privilegio.

CIRCOLAZIONE E ALTRE VICENDE DEL CREDITO E DEL CONTRATTO
Capitolo ventiduesimo

CESSIONE DEL CREDITO: il creditore trasferisce ad altri, a titolo oneroso o a titolo gratuito, il proprio diritto di credito, senza necessità del consenso del debitore (art.1260). Il primo è il cedente, il secondo è il cessionario, il terzo è detto il debitore del ceduto. La cessione del credito può essere a titolo oneroso o a titolo gratuito: sarà vendita o permuta del credito nel primo caso e donazione del credito nel secondo. Non tutti i crediti sono cedibili: sono esclusi quelli di “carattere strettamente personale” (art.1260).
La cessione del credito è efficace solo dal momento in cui è stata notificata dal debitore ceduto o è stata da lui accettata. Dopo quel momento, se paga nelle mani del cedente, paga male e può essere costretto dal cessionario a pagare una seconda volta (art.1264). se lo stesso credito è ceduto a più persone, prevale non la cessione in data anteriore, ma quella che sia stata notificata per prima al debitore ceduto (art.1265).
Il credito ceduto può essere inesistente o può accadere che il debitore ceduto non adempia. La prima ipotesi è regolata in modo corrispondente all’evizione nel trasferimento di cose: il cedente, se la cessione è a titolo oneroso, deve garantire l’esistenza del credito; se, invece, la cessione è a titolo gratuito, la garanzia è dovuta solo se espressamente pattuita (art.1266).
Per il mancato adempimento, il cedente non garantisce la solvenza del debitore ceduto: l’inadempimento di questo è un rischio del quale il cedente si libera addossandolo al cessionario. Con un’apposita clausola si può pattuire che il cedente garantisca la solvenza del debitore ceduto, così, se il debitore non paga, potrà rivolgersi al cedente (art.1267).

DELEGAZIONE:

  1. delegazione di debito: il debitore (delegante) assegna al proprio creditore (delegatario) un nuovo debitore (delegato), il quale si obbliga verso il creditore. Il rapporto fra il delegante e il delegatario è detto rapporto di valuta; quello tra il delegante e il delegato è detto rapporto di provvista. La funzione della delegazione è di far si che un unico pagamento estingua simultaneamente due rapporti obbligatori.

Se il creditore delegatario dichiara espressamente di liberare il debitore originario, questi è sostituto del nuovo debitore.

  1. delegazione di pagamento: in questo caso il delegato è invitato a pagare il debito del delegante, ma non è tenuto ad accettare l’incarico (art.1269).

ESPROMISSIONE: l’espromittente si obbliga spontaneamente nei confronti dell’espromissario ad adempiere il debito dell’espromesso.

ACCOLLO: è un contratto nel quale l’accolante si obbliga verso l’accolato ad assumere il debito di questo verso l’accollatario.

CESSIONE DEL CONTRATTO: il cedente, sostituisce a sé il cessionario, nei rapporti derivanti da un contratto a prestazioni corrispettive, con la conseguenza che il terzo cessionario assumerà rispetto all’altro contraente, il contraente ceduto, la medesima posizione già occupata dal cedente. Per perfezionare la cessione, è necessario il consenso del contraente ceduto (art.1406).
Il cedente garantisce la validità del contratto ceduto (art.1410) ma non garantisce, salvo patto contrario, l’adempimento del contratto da parte del contraente ceduto.

PRESCRIZIONE E DECADENZA
Capitolo ventitreesimo

PRESCRIZIONE: è l’estinzione dei diritti a causa del loro mancato esercizio per un tempo prolungato (art.2934); il tempo ordinario di prescrizione è di dieci anni (art.2946), un termine maggiore vale per i diritti reali su cosa altrui, che si estinguono per mancato esercizio ventennale. La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto poteva essere esercitato (art.2935). Il diritto di proprietà non è sottoposto a prescrizione.
Il decorso del termine di prescrizione è interrotto se:
il titolare del diritto compie un atto di esercizio dello stesso, come l’atto con il quale si inizia un giudizio (art.2943);
il soggetto passivo riconosce l’esistenza del diritto (art.2944).

Diversa dall’interruzione è la sospensione della prescrizione: il decorso del termine di prescrizione si arresta con il verificarsi di una causa di sospensione e ricomincia a decorrere, per la parte residua, quando la causa di sospensione è cessata.

DECADENZA: è l’estinzione di un diritto per mancato esercizio entro un dato tempo (art.2964). Essa consiste nel limitare entro un breve tempo lo stato di incertezza delle situazioni giuridiche; non ammette né sospensione, né interruzione. Essa non può essere impedita se non dal compimento dell’atto (art.2966); può essere pattuita: il contratto può sottoporre a termine di decadenza l’esercizio dei diritti che da esso derivano. Ma è nullo il patto con cui si stabiliscono termini di decadenza che rendono eccessivamente difficile a una delle parti l’esercizio del diritto (art.2965).

 

LA TUTELA DEI DIRITTI
Capitolo ventisettesimo

Alla tutela giurisdizionale dei diritti l’autorità giudiziaria provvede, di regola, solo su domanda dell’interessato (art.2907); in casi eccezionali provvede il pubblico ministero oppure l’interessato provvede d’ufficio. Nomenclatura processuale:
l’attore è chi, lamentando che un proprio diritto è stato leso dagli altri, si rivolge all’autorità giudiziaria;
il convenuto è la persona contro la quale l’attore agisce;
è processo o procedimento o giudizio, l’insieme degli atti che si compiono nello svolgimento della funzione giurisdizionale;
la controversia tra attore e convenuto è detta causa o lite e forma l’oggetto del processo;
l’azione è la pretesa che l’attore vanta in giudizio;
con la domanda riconvenzionale il convenuto contrattaccare;
la sentenza passa in giudizio quando né le parti, né i loro eredi possono portare in giudizio la stessa azione e la stessa eccezione sulle quali la sentenza si è pronunciata (art.2909).

Chi fa valere in giudizio un diritto, l’attore, deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (art.2697). È l’onere della prova: non basta limitarsi ad affermare di averlo, occorre provarlo, ossia addurre fatti che ne costituiscano la dimostrazione.
Chi contrasta la pretesa dell’attore, ossia il convenuto, deve a sua volta provare i fatti su cui l’eccezione si fonda (art.2697).
Le prove si distinguono in:
prove documentali o scritte:
atto pubblico: è un documento redatto da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni; fa piena prova fino a querela di falso: per mettere in dubbio le attestazioni che contengono, bisogna impugnarli per falsità davanti al giudice civile (art.2699);
scrittura privata: fa piena prova contro chi l’ ha sottoscritta; la sottoscrizione deve essere autografa (art.2702);
firma digitale con data certa, telegrammi, registri domestici e riproduzioni meccaniche;
prove testimoniali: la prova dei fatti può raggiungersi anche con le dichiarazioni di persone che siano state presenti al loro verificarsi o che ne abbiano avuto notizia (testimoni) (art.2721). Questa prova è esclusa:
per i contratti in genere;
quando si vuole provare l’esistenza di un patto aggiunto o contrario alle clausole di un contratto scritto;
la confessione: è una dichiarazione che una parte fa, in giudizio, della verità di fatti a sé sfavorevoli e favorevoli alla controparte (art.2730); ha per oggetto fatti ed è una dichiarazione di scienza e può essere impugnata solo per errore di fatto o per violenza (art.2732);
il giuramento: è una confessione pronunciata, in giudizio, con una formula solenne ed è fatto da una delle parti su invito dell’altra o del giudice (art.2736). il giuramento è suppletorio se è il giudice che invita una delle parti a giurare per completare una prova insufficiente, è decisorio se una parte invita l’altra a giurare e il giuramento fa dipendere la decisione totale o parziale della causa;
le presunzioni: sono mezzi di prova indiretti in antitesi alle altre; consistono nel dedurre da fatti noti l’esistenza di un fatto ignoto (art.2727). Sono legali quando è la stessa legge che da un fatto noto deduce un fatto ignoto; sono semplici quelle lasciate al prudente apprezzamento del giudice. Sono assolute quelle che non ammettono prova contraria, relative quelle che ammettono prova contraria.
Il giudice valuta liberamente le prove: alcune prove sono vincolanti per il giudice (prova legale), come la confessione, il giuramento e le prove documentate.

Per fare pubblicità ai fatti giuridici, ossia per renderli conoscibili, la legge appresta diversi mezzi:
registri dello stato civile: rendono conoscibile lo stato della persona fisica;
registro delle persone giuridiche: rende conoscibili le vicende relative alle associazioni e alle fondazioni riconosciute;
registro delle imprese: dà pubblicità alle vicende relative alle imprese e alle società commerciali;
registri immobiliari: danno pubblicità ai fatti costitutivi, traslativi ed estintivi della proprietà;
pubblico registro automobilistico, registro navale, registro degli aeromobili;
La pubblicità svolge funzioni diverse:

  • pubblicità – notizia: vale a rendere i fatti giuridici conoscibili a chiunque ne abbia interesse, ed è funzione assolta da ogni mezzo di pubblicità;
  • pubblicità dichiarativa: ha la specifica funzione di rendere opponibile ai terzi il fatto giuridico del quale è stata data pubblicità, indipendentemente dalla circostanza che i terzi ne abbiano avuto effettiva conoscenza. Nel caso in cui non sia stata data pubblicità del fatto giuridico:
    • in alcuni casi la pubblicità è mezzo sufficiente, ma non mezzo necessario, per l’opponibilità del fatto giuridico ai terzi;
    • in altri casi la pubblicità è mezzo necessario per l’opponibilità del fatto a terzi;
  • pubblicità costitutiva: l’iscrizione di un fatto giuridico nel registro è requisito necessario perché si producano i suoi effetti giuridici (è il caso della iscrizione di ipoteca).

Si debbono rendere pubblici per mezzo della trascrizione nei registri immobiliari: i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili o che costituiscono, trasferiscono, modificano o estinguono diritti reali di godimento su di essi (art.2643/2645/2653).
La trascrizione ha funzione di pubblicità dichiarativa: il contratto è perfettamente valido ed efficace fra le parti, anche in mancanza di trascrizione.
Sono soggette a trascrizione le domande giudiziali riguardanti atti soggetti a trascrizione (art.2652), si parla a questo riguardo di effetto prenotativi della trascrizione.
Se la domanda sarà accolta, la sentenza di accoglimento potrà essere opposta ai terzi dalla data di trascrizione della domanda.
Trascrizione sanante: è una regola che non vale per il contratto nullo, la sentenza che dichiara la nullità travolge, in linea di principio, anche i diritti acquistati dai terzi in buona fede.

 

Trascrizione del preliminare: fa sì che la successiva trascrizione del contratto definitivo o della sentenza che accoglie la domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica prevalga sulle trascrizioni ed iscrizioni eseguite contro il promettente alienante dopo la trascrizione del contratto preliminare (art.2645).

La trascrizione si esegue presso l’ufficio dei registri immobiliari nella cui circostanze sono situati i beni. L’atto da trascrivere deve presentare specifici requisiti formali, idonei a farne un titolo per la trascrizione: deve trattarsi o di una sentenza o di un atto pubblico o di una scrittura privata con firme autenticate (art.2657).
La cancellazione deve essere consentita dalle parti interessate o se è ordinata dal giudice con sentenza passata in giudicato (art.2668).

 

Fonte: http://quidiuris.altervista.org/alterpages/files/Dirittoprivato.doc

Sito web da visitare: http://quidiuris.altervista.org/

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