Privacy on-line nell’Unione Europea

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Privacy on-line nell’Unione Europea

 

Analisi dei dati personali presenti su Internet.
La legge n. 675/96 e le reti telematiche

Valentina Grippo

SOMMARIO: I. Premessa. La tutela della privacy e le reti telematiche. – 1.1 Caratteristiche strutturali di Internet e della Global Information Infrastructure. 1.2. Decentramento, accesso, monitoraggio. 1.3. Quale legge per il ciberspazio? 2. l. Tipologie di dati personali in circolazione su Internet e differente tutela. 2.1.1. 1 dati sugli abbonati e i c.d. transactional data. 2.1.2. La posta elettronica. 2.1.3. Notizie sul World Wide Web e newsgroups. 2.1.4. I dati relativi agli spostamenti sul World Wide Web. 2.2  La schedatura sociale. 3. 1. Internet e l'attuale normativa a tutela della riservatezza dei dati personali. 3.2. Comunica­zione, diffusione e trasferimento di dati all'estero. 3.3. Ulteriori questioni. 3.4. Considerazioni conclusive.

1.   Premessa. La tutela della privacy e le reti telematiche. Inuovi media interattivi mettono alla prova la tenuta delle leggi a protezione dei dati personali di antica data e quelle appena emanate. La diffusione di Internet, rete telematica che connette enti e persone in tutto il mondo consentendo un enorme flusso di informazioni, impone un'analisi del rapporto tra la tutela dell'individuo rispetto al trattamento dei dati personali e il libero flusso di informazioni 1.
Il modello di dataprotection affermatosi nella maggior parte dei paesi europei, e adesso anche in Italia, non può definirsi obsoleto o superato 2, ma neanche si può prescindere dal fatto che lo scenario tecnologico al quale questo si riferiva all'origine è cambiato 3, così come è cambiato il contesto economico e produttivo in cui le informazioni personali vengono trattate. Le attuali trasformazioni del sistema di produzione e distribuzione delle merci, da un sistema prevalentemente di produzione di massa a uno di c.d. personalizzazione di massa 4 creano un'enorme domanda di dati personali. In una produzione di merci indifferenziata, in cui la preoccupazione centrale era quella di convincere i potenziali consumatori della bontà di un prodotto e non quella di capire le esigenze del singolo individuo, le ricerche di mercato si concentravano soprattutto sui gusti “della massa”, o del cittadino medio a cui si riteneva assomigliasse gran parte della società.
La concorrenza e il crollo dei costi della produzione di beni e servizi prodotti in massa ma adattati ai gusti del singolo consumatore - insieme ad altri fattori che non si possono approfondire in questa sede 5 - hanno avuto l'effetto di creare un mercato sempre più ampio di beni personalizzati, prodotti su larga scala ma adattati alle esigenze del singolo. In questa fase, è necessario per chi produce e per chi distribuisce avere accesso a un gran numero di informazioni dettagliate sui gusti dei propri potenziali consumatori.
A tale esigenza rispondono le recenti innovazioni in tema di tecnologie interattive: l'esplosione di Internet e delle reti telematiche, lo sviluppo delle comunicazioni radiomobili, l'utilizzo di carte magnetiche, la diffusione delle connessioni via cavo. Esse infatti, oltre ad accelerare e a far diminuire i costi del trattamento delle informazioni che già venivano raccolte in passato, consentono un riscontro costante degli spostamenti, dei gusti e delle scelte del consumatore. Inoltre, se fino a qualche anno fa era comunque l'utente a fornire le informazioni che lo riguardavano, anche se involontariamente o ignorandone i successivi utilizzi, oggi questo non è più necessario e i movimenti e gli interessi di un soggetto possono esser direttamente controllati.
La legge n. 675/1996 relativa alla “Tutela delle persone rispetto al trattamento di dati personali” non cita Internet e le reti telematiche, né fa alcun riferimento ai media interattivi 6.
Nella legge delega che accompagna questa prima norma - la legge n.676/1996 - invece, si parla di “servizi di comunicazione e di informazione offerti per via telematica” e si delega il governo a stabilire le modalità applicative della legislazione in materia di protezione dei dati personali a questi strumenti.
Obiettivo del presente lavoro è analizzare le tipologie di informazioni presenti su Internet, per vedere quali di esse rientrino nella definizione di dato personale di cui all'art. 1 della legge n. 675/96, e dunque siano soggette agli obblighi in essa previsti. Identificati i dati circolanti su Internet che rientrano nell'ambito di applicazione della norma, si cercheranno di mettere in luce le eventuali difficoltà che si incontrano nell'estendere questa normativa alle reti telematiche.
Si partirà da un'analisi concreta di che cosa sia oggi lo spazio virtuale di connessione telematica chiamato ciberspazio; sielencheranno i soggetti presenti su Internet e i tipi di informazione che tali soggetti lasciano e raccolgono quando si muovonosulla rete; si analizzeranno tali informazioni alla luce della disciplina europea e della legislazione italiana.
Si cercherà di capire se una norma delegata sarà sufficiente ad estendere la legge alle reti telematiche o se tale estensione sia irrealizzabile o comunque tale da avere un effetto paralizzante sulle comunicazioni e sul libero flusso di informazioni. Se, infine, non abbia ragione chi - giurista o non; con un motivo o con l'altro - sostiene che Internet non sia regolabile o non sia da regolare, e che la soluzione ai problemi di diritto ad esso relativi vadano risolte con strumenti contrattuali e forme di autotutela da cui la disciplina statale rimanga fuori.

1.1.  Caratteristiche strutturali di Internet e della Global Information Infrastructure. Per comprendere il dibattito giuridico sulla applicabilità ad Internet 7  delle norme a tutela dei dati personali, è necessario anticipare un quadro della situazione di fatto di Internet, tenendo conto che non esiste realtà più sfuggente e in continuo divenire, e che gli esempi qui riportati servono solo come strumento di analisi della concretezza e della effettiva portata dei rischi, senza pretendere di dare un quadro esaustivo della materia dal punto di vista tecnico.
Ogni persona che accede ad Internet è contemporaneamente recettore delle informazioni - che ricerca e rielabora in tempo reale - e creatore di dati. Il sistema integrato di reti telematiche che mette in connessione tutto il mondo, infatti, è in questo senso la massima realizzazione di quella “società dell'informazione” di cui si parla quando si cerca di definire il nostro tempo.
Chiunque “naviga” in Internet lo fa con lo scopo di ricercare informazioni e documenti, di scambiare comunicazioni, di far conoscere notizie. Allo stesso tempo, mentre compie queste operazioni, lascia continue tracce di sé, nella forma di dati personali. Con le reti telematiche cambia il numero e la natura dei dati raccolti e si accelera il processo già in corso nella società contemporanea di “perdita dell'anonimato delle persone”. Qualsiasi siano le intenzioni per le quali i dati vengono immessi, Internet è lo strumento ideale per creare dei profili personali dettagliati e continuamente aggiornati sugli individui 8.
I dati relativi al tipo di informazioni presenti su Internet e alla possibilità di controllare - “monitorare” - gli spostamenti e i gusti degli utenti, non sono pacifici, e si discute su che cosa sia possibile fare davvero, ma ci sono alcune elementi ormai fuori discussione. L’analisi di tali elementi consente di avere un quadro sufficientemente preciso degli scambi di informazioni, delle possibilità di monitoraggio e dei rischi di schedatura sociale nel ciberspazio 9.
Internet copre oltre centoventicinque nazioni e collega università, biblioteche, stati, giornali, istituzioni, gruppi di discussione e servizi commerciali 10. La quantità di dati che ogni giorno, in tempo reale, è trasmessa da un capo all'altro del pianeta è immensa. Avere accesso alla rete vuol dire poter spedire e ricevere posta elettronica, acquisire e cedere programmi e documenti, ottenere servizi, consultare banche dati e ottenere informazioni. Inoltre l'accesso ad Internet consente di iscriversi ad uno delle migliaia di “gruppi di discussione” sui temi più disparati presenti su Usenet, una rete parallela, e più piccola, che racchiude tutti i newsgroup, e alla quale si può accedere anche tramite Internet 11.
Con la diffusione delle reti telematiche si assiste a una trasformazione anche dei contenuti 12 delle informazioni che circolano nel ciberspazio e dei motivi che spingono un individuo a connettersi. Se alle origini il movente era la ricerca, e nella fase dell'esplosione di Internet era la comunicazione, adesso sembra prendere il sopravvento l'aspetto dei servizi, e della possibilità di utilizzare le reti telematiche a scopi commerciali. In quest'ottica si parla di electronic marketplace odi electronic shopping mall.
Ad ogni fase dell'evoluzione di Internet, certo non lineare, in cui ogni nuova epoca non si sostituisce alla precedente ma le si affianca, corrispondono diverse esigenze di tutela della privacy e dei dati personali. Dall'inesistenza del problema quando la rete è un mezzo per pochi intimi che si scambiano informazioni che non vogliono essere segrete, si passa all'urgenza di tutelare l'utente delle reti dalla schedatura di massa di una rete vista come centro di servizi.

1.2. Decentramento, accesso, monitoraggio. Tresono le caratteristiche delle reti telematiche che rilevano in questa sede: decentramento, accesso ai dati di tutto il mondo in tempo reale, possibilità di monitoraggio.
Il decentramento dei dati è una delle prime caratteristiche di Internet. Consiste, nella distribuzione e nella possibilità di accesso ai dati da più siti collegati tra loro, di modo che il venire a mancare di una degli elaboratori che contengono i dati non comprometta in alcun modo la funzionalità della rete, e la possibilità di lavorare e di comunicare degli altri.
Questo fatto, che nasce come si è vista da esigenze di sicurezza nazionale, crea nella pratica un dispersione delle informazioni, che sono distribuite in varie parti del mondo, e da tutto il mondo accessibili 13.
In relazione alle altre due caratteristiche delle reti citate, la possibilità di accedere in tempo reale ai dati di tutto il mondo e la possibilità di monitorare le transazioni e i movimenti degli utenti on line, la tendenza verso un aumento dei rischi per la privacy dei dati presenti su Internet è data da due processi convergenti, uno sociale e l'altro tecnologico.
Il processo sociale di diffusione delle infrastrutture e dei programmi di connessione in rete farà sì che gli individui utilizzino Internet per comunicare, ordinare beni o e servizi e ottenere informazioni. I pagamenti però non saranno in contanti e per ottenere certi servizi sarà necessario dare informazioni personali, le transazioni e i dati in esse contenute verranno archiviati, conservati, analizzati e riutilizzati, e potranno dire chi ha comunicato con chi, quando e per quanto tempo, nonché chi ha comprato cosa e a che prezzo. Tali informazioni verranno generate automaticamente, e verranno trattate ed elaborate in forma elettronica, e saranno quindi particolarmente economiche da conservare e trattare. L’operazione di diffusione delle infrastrutture che rendono tecnicamente possibile tale trasformazione, è nota col nome di National Information Infrastructure, se ci si riferisce solo agli Stati Uniti, o più in generale Global Information Infrastructure 14 (GII).
Il processo tecnologico consiste nel fatto che, mentre le possibilità offerte dal software, dall'hardware e dalle reti telematiche aumentano di continuo, i costi continuano a diminuire, consentendo di utilizzare e di raccogliere le informazioni in modi che erano prima impossibili o economicamente impraticabili. Per esempio prima di Internet e della GII per costruire un profilo di un individuo che ha vissuto in varie città o in varie nazioni, sarebbe stato necessario muoversi di luogo in luogo alla ricerca di informazioni che lo riguardavano. Questo iter avrebbe richiesto di compilare moduli, pagare bolli, e di fare file negli uffici, (da quelli sanitari alla motorizzazione, dall’anagrafe agli uffici elettorali). Anche se astrattamente sarebbe stato possibile compilare manualmente un simile profilo, il dispendio di tempo e di denaro sarebbe stato tale da non valere la pena, nella maggior parte dei casi.
Via via che i dati personali sugli individui, gli stessi dati aperti al pubblico, si trovano sulle reti telematiche - e accade già in alcuni paesi -, rendendo un grande servizio ai cittadini nell’ottica di un alleggerimento della burocrazia amministrativa, tali profili possono essere costruiti in pochi minuti da chiunque, a costo quasi inconsistente 15.

1.3.  Quale legge per il ciberspazio? - Prima di procedere con l’analisi della disciplina italiana è necessario porre una questione. Si tratta di un problema preliminare in tema di reti telematiche, ed è la questione relativa alla possibilità e necessità a priori - a prescindere dal tipo di norma - di regolamentare Internet. In caso affermativo si discute anche se sia opportuno regolamentare il ciberspazio, per analogia con la regolamentazione di ogni altro spazio, o se invece l’Interpretazione analogica  e l’estensione  delle leggi già esistenti non sia possibile, e sia necessario iniziare da zero. E’ necessario che il legislatore e l’interprete entrino nella realtà delle reti telematiche globalmente connesse a mo’ di ordinari osservatori, applicando i vecchi schemi di pensiero, che pure sono alla base di un’intera costruzione democratica, o devono entrarvi da scienziati 16, armati della volontà induttiva di capire un mondo diverso, e creare delle regole ad hoc che rispondano alle esigenze  particolari di una realtà a sé? 17.
Ci si chiede dunque non solo se sia possibile applicare le leggi nazionali e gli accordi internazionali a Internet, ma se sia giusto, o se non sia preferibile considerare questo spazio, che copre tutto il pianeta, ma che si muove su un piano parallelo rispetto ai confini nazionali, uno spazio a sé, a-geografico, con norme e strumenti di tutela propri e autonomi.
Dal lato opposto c'è chi sostiene che la rivoluzione in atto non sia niente di così nuovo. La situazione sarebbe analoga a quella del dopo guerra, quando l'aviazione civile internazionale emerse in scala di massa e le varie compagnie di bandiera si accordarono per creare degli standard internazionali, delle regole, delle regolamentazioni per le tariffe, in modo che le varie aerolinee nazionali potessero offrire un servizio simile in qualità, prezzo, sicurezza e, in caso di disastri e danni, di responsabilità 18.
Anche i legislatori e gli amministratori di alcuni paesi europei ritengono che i nuovi media non pongano
problemi nuovi e diversi da quelli tradizionali, e non hanno dubbi circa l'estensibilità delle norme nazionali già esistenti ad Internet 19. Ciononostante, l'applicazione tout court delle norme sui dati personali e sulle telecomunicazioni ad Internet crea dei problemi che impongono al legislatore e all'interprete un lavoro di aggiustamento.
Soprattutto, come già accennato, anche qualora l'Italia emanasse una legge specifica volta a regolamentare il ciberspazio si scontrerebbe con questioni oggettive, relative alla collocazione spaziale e temporale della norma. Si è visto come la struttura di Internet e della Global Information Infrastructure, è caratterizzata da un decentramento di ogni funzione, e da nodi presenti in tutto il mondo. Una legislazione nazionale si scontra necessariamente con questa struttura: a cosa serve che ci siano regole rigorose a protezione dei dati relativi a un cittadino italiano, se è possibile raccogliere dati su di lui ed elaborarli, da qualsiasi altro paese del mondo, che magari non garantisce alcuna tutela? Inoltre si pone la questione di quale legge applicare ai documenti ipertestuali, la maggior parte dei documenti presenti su Internet, che come si è illustrato sono caratterizzati dal fatto di rimandare a dati fisicamente depositati nei luoghi più disparati, ma che si presentano sulla Rete come un documento unico.
Accanto alle questioni spaziali si pongono quelle temporali. Le reti telematiche, Internet, la Global Information Infrastructure, sono realtà in continua evoluzione, con un elevato ritmo di crescita e di cambiamento - di modifiche anche radicali della natura delle attività che vi si svolgono e delle caratteristiche tecniche delle strutture - strabiliante. Internet ha subito grandi trasformazioni, da strumento di ricerca e di difesa degli Stati Uniti a Rete di comunicazione mondiale: da luogo dello scambio di dati e notizie a centro di interessi economici e commerciali, da ambiente in cui l'utente ricerca ciò che gli serve (pull) a luogo in cui le informazioni che lo potrebbero interessare gli vengono segnalate direttamente nel computer (push) 20.. I cambiamenti avvengono in periodi brevissimi: mesi, a volte settimane. Lo strumento legislativo troverà certamente delle difficoltà a regolamentare le reti telematiche se si limiterà a fotografare lo status quo.
Nonostante le difficoltà, comunque, lo sforzo di adattamento delle norme esistenti ad Internet, o la creazione di una disciplina ad hoc, merita di essere intrapreso. La creazione di uno spazio anormativo o in cui lo Stato non riesce ad avere un controllo appare più una sconfitta della democrazia che il trionfo della libertà di manifestazione del pensiero 21.

2. 2.1. Tipologie di dati personali in circolazione su Internet e differente tutela. Siè detto che sulle reti sono presenti una grande quantità di dati; che ogni transazione genera informazioni; che la natura del World Wide Web è proprio quella di consentire di trovare e collegare le notizie più disparate. Non tutte le notizie e le informazioni che circolano su Internet rientrano nella definizione di dati personali di cui all'art. 1 lettera c.
Con qualche approssimazione e nei limiti sin qui descritti, si può dire che i tipi di informazioni circolanti su Internet si possono racchiudere in quattro categorie. Nel descriverle ed analizzarle bisognerà vedere, per capire se rientrano nella disciplina della legge n.675/96, se esse sono:                                           
l. relative a persone fisiche, giuridiche, enti o associazioni.                                      
2. tali da identificare o rendere identificabile una persona,                                       
anche in riferimento a un codice numerico.                                                                    
3. trattate nel territorio dello Stato italiano.                                                             
4. trattate per fini non esclusivamente personali.                                                      
Identificate le informazioni a cui la norma è applicabile, bisognerà poi analizzare la finalità per le quali tale informazioni sono trattate, nonché la loro natura, per capire se rientrano nelle ipotesi in cui la legge “alleggerisce” gli obblighi del titolare del trattamento, non richiedendo il consenso dell'interessato 22  o la notificazione 23.

2.1.1. I dati sugli abbonati e i c.d. transactional data. – Inprimo luogo, ci sono i dati relativi ai soggetti abbonati a un fornitore di accesso a Internet, cioè a un c.d. provider 24. Sitratta di due tipi di dati, quelli relativi agli abbonati, necessari per la loro identificazione e per l'autenticazione del loro diritto di accesso in rete (elenco degli abbonati, riferimenti numerici del computer a cui si riferiscono, password), e quelli relativi alle transazioni e alle comunicazioni effettuate dagli abbonati. Con questi ultimi dati, non ci si riferisce alle informazioni contenute nellecomunicazioni, ma ai dati sullecomunicazioni: il provider è in grado di sapere chi si è connesso con chi, quando e per quanto tempo (i c.d. transactional data).Le informazioni sopra elencate sono archiviate nelle tre banche dati che qualsiasi provider deve avere per gestire i suoi servizi  25.
La prima banca è l'elenco degli abbonati che comprende i dati anagrafici e lo username (codice d'identificazione pubblico assegnato all'utente). Questo elenco è in genere accessibile al pubblico per la parte che riguarda le informazioni essenziali, ed è quindi una sorta di elenco telefonico.
Collegata all'elenco degli abbonati c'è la seconda banca dati, l'archivio delle password, delle parole d'ordine o chiavi private che, in combinazione con l'username, consentono l'accesso al sistema o a parti di esso. Questa banca dati non è aperta al pubblico, e dovrebbe sempre essere protetta con sistemi di alta sicurezza che impediscano le intrusioni.
Terzo archivio è quello dei log, cioè delle registrazioni automatiche dei principali dati relativi alle transazioni e ai collegamenti. E’ qui che vengono raccolti i transactional data. Spetta al provider decidere quali informazioni debbano essere raccolte e in che modo vadano archiviate e protette. L’utilizzo più comune dei log è per l'addebito dei collegamenti quando sono praticate tariffe a tempo. Si possono generare log molto dettagliati, che traccino una mappa precisa di quando un soggetto si connette, per quanto tempo e con chi, o ridotti all'essenziale. Anche questa banca dati è molto delicata, e necessita di essere protetta con cautela.
I tre archivi gestiti dal provider rientrano nella definizione di banca dati di cui all'art. 1, comma 2, lettera a della legge n.675/96/96, in cui si afferma che per “banca di dati”, deve intendersi qualsiasi complesso di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti, organizzato secondo una pluralità di criteri determinati tali da facilitarne il trattamento; e i dati in essa contenuta nella definizione di cui alla lettera c, dove si dice che deve intendersi per “dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.

   2.1.2. La posta elettronica. La trasmissione di messaggi di posta elettronica, o e-mail (electronic mail), è di gran lunga l'attività più diffusa in rete. La posta elettronica consiste nella trasmissione di messaggi asincroni ad personam. Ogni soggetto dotato di una casella di posta elettronica ha un indirizzo al quale i vari computer “servitori” delle reti (server), dopo aver fatto rimbalzare il messaggio da un punto all'altro della rete, fanno arrivare, in modo automatico, i messaggi a lui indirizzati.
All'interno dei messaggi di posta elettronica sono contenuti dati e informazioni personali, contenuti riservati, come qualsiasi comunicazione postale o telefonica. 1 dati contenuti nelle comunicazioni non rientrano tout court nella disciplina della 675, trattandosi in sostanza di corrispondenza tra persone, ma ci interessano in questa sede perché la normativa europea nel disciplinare le e-mail ha trattato gli uni accanto agli altri i dati contenuti nell'e-mail e i transactional data.
La riservatezza dei contenuti delle e-mail è garantita innanzitutto dall'art. 15 della Costituzione, che sancisce l'inviolabilità della segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione.
La segretezza della posta elettronica è inoltre tutelata dalla legge sui reati informatici. La legge 547/93 infatti, emendando le disposizioni del codice penale, ha introdotto gli articoli 616 e 617 sexies relativi alla violazione di corrispondenza telematica che, di fatto, equiparano la tutela della posta elettronica a quella della corrispondenza ordinaria.
La c.d. direttiva ISDN 26 completa la disciplina delle e-mail, immettendo nel diritto comunitario un obbligo per gli stati membri già previsto dalla Convenzione sui diritti dell'uomo: si tratta dell'obbligo di garantire la riservatezza delle comunicazioni e dei servizi vietando, tra l'altro, l'intercettazione, l'ascolto o il controllo delle comunicazioni da parte di persone diverse dagli utenti interessati e senza il loro consenso.
In relazione ai dati relativi al servizio la questione più dibattuto è se sia legittimo che il provider conservi i contenuti o le intestazioni delle e-mail dopo che gli utenti li abbiano trasfe­riti sul proprio computer. Per analogia alla regolamentazione relativa alle telecomunicazioni, secondo la normativa Isdn le informazioni relative ai transactional data e al contenuto delle email dovrebbero essere resi anonimi o cancellati alla fine della comunicazione. Consentire al provider di tenere tutte le e-mail equivarrebbe a consentire alla società telefonica di registrare e conservare tutte le telefonate 27.

2.1.3. Notizie sul World Wide Web e newsgroups. La maggiore ricchezza di Internet e delle reti telematiche sono le informazioni. Notizie di ogni genere sono messe in rete e ciò che ognuno cerca quando “naviga” sul World Wide Web sono, in primo luogo, dati: articoli, leggi, recensioni, libri interi, ricerche, sondaggi. C'è quasi tutto, e quasi tutto contiene informazioni personali: sull'autore, su terzi, sulle persone a cui si riferiscono archivi e ricerche.
I motori di ricerca 28 consentono di trovare tutte le infor­mazioni presenti in rete su di un determinato individuo, e di collegare anche i dati più disparati: mettendo il nome di un soggetto fra i parametri di ricerca, magari associato a qualche altro dato che lo identifichi inequivocabilmente e consenta di scartare gli omonimi, si troveranno non solo tutti i documenti da lui messi in rete, se firmati, ma anche tutte le pagine del World Wide Web che a qualsiasi titolo parlano di lui, dai dati amministrativi dei paesi in cui tali dati sono disponibili on line, al suo curriculum, se come accade spesso è messo accanto a un lavoro da lui fatto, a ogni sito in cui egli è stato inserito, magari in mezzo a una lista di migliaia di nominativi (ad esempio l'elenco di collaboratori di una pubblicazione o dei soci al un club sportivo).
Situazione analoga si ha per ciò che riguarda i messaggi contenuti nelle newsgroup che fanno parte della rete parallela a Internet, Usenet, in cui si trovano tutti i gruppi di discussione. Anche sulle pagine di Usenet i motori di ricerca possono effettuare ricerche 29.
Vista l'importanza del ciberspazio come arena per la discussione pubblica, in particolare di un élite sociale che è quella costituita da chi ha un modem e una connessione a Internet 30,  non sorprende scoprire che ci sono aziende che hanno iniziato a fornire servizi di analisi di tutte le discussioni dei newsgroup e dei c.d. on-line forum, in modo simile agli studi sulle presenze e sui contenuti condotti per la televisione 31. Molti partecipanti ai gruppi di discussione sarebbero sorpresi di sapere che ci sono servizi commerciali che effettuano ricerche per argomenti e per nominativi su gran parte di Usenet. Il risultato delle ricerche viene fornito in formato ipertestuale, il che significa che a partire dal nome del soggetto è possibile ottenere un profilo della persona, che include una serie di informazioni, come il numero di messaggi che ha mandato a vari newsgroup di recente, quanti messaggi hanno ricevuto risposta eccetera. Negli Stati Uniti è abbastanza comune, ad esempio, la pratica di controllare i messaggi Usenet dei candidati ad un posto di lavoro, perché si ritiene che siano informazioni utili per capire la destrezza e la capacità comunicativa di un individuo32.
Una possibile forma di autotutela degli utenti è quella di mandare messaggi anonimi, ma la questione rimane per
tutte quelle informazioni che sono invece riconducibili a un titolare. La questione è delicata. Le notizie sul World
Wide Web, così come le informazioni contenute nei newsgroup, sono pubbliche, chiunque ha diritto ad accedere e a
consultare i dati messi a disposizione nel ciberspazio, e proprio la natura di forum pubblici delle newsgroup fa sì che
non si possa impedire a qualcuno di accedervi e fare le ricerche che vuole. Tant'è che nessuna delle norme che
proteggono le e-mail e che le equiparano alla posta ordinaria estendono tale tutela ai messaggi spediti alle newsgroup.
Si dice che tali messaggi siano da equiparare a un discorso fatto in una conferenza aperta al pubblico, a cui chiunque ha diritto ad accedere e trarre le conclusioni che desidera dalle affermazioni fatte.
Per quanto ciò non sia confutabile in linea di principio, rimane la questione se sia legittimo che le informazioni ricavate in tali contesti possano essere elaborate elettronicamente e riutilizzate a scopi commerciali.

2.1.4. 1 dati relativi agli spostamenti sul World Wide Web. Di solito navigare in rete è considerata un'attività anonima, ma questa regola ha due eccezioni. In primo luogo c'è il fatto che molti servizi informativi on line chiedono agli utenti di identificarsi, a volte addirittura di fornire numero di telefono, dati anagrafici e informazioni personali. In secondo luogo, e questo è forse l'aspetto più rilevante di quella “perdita dell'anonimato” nella società dell'informazione prospettata da Simitis, è possibile controllare, tramite appositi programmi di software, gli spostamenti, le scelte e i gusti di un utente a sua insaputa.
Più di un'azienda informatica offre software che consente l'analisi dei dati generati da chi visita una pagina Web. L’adozione di nuove tecnologie, tra loro molto differenti ma che hanno in comune la possibilità di accedere a informazioni personali di chi li utilizza (Cookies, Microsoft Wizard, Internet Explorer, i programmi spider, quelli scritti con linguaggio Java o Activex), hanno creato ampi dibattiti sulla legittimità di utilizzarli, nonché su quali fossero gli effettivi pericoli per la privacy che prospettavano 33. Con il software a disposizione oggi non è possibile per un server, con una singola visita, identificare con precisione il soggetto che si collega, ma è sufficiente che egli si identifichi una volta, o che il server abbia a disposizione altri dati sul soggetto, affinché dall'analisi incrociata dei vari dati si possa risalire a lui.
La capacità analitica dei programmi adesso utilizzati, del resto, è poca cosa rispetto a ciò che potrebbe avvenire in futuro. E’ probabile che la possibilità di identificare e classificare gli individui che visitano un sito Web stimoleranno le aziende del settore e serviranno da incentivi per la risoluzione dei problemi tecnici 34. Questo è un effetto della virata commerciale della Rete, dell'aumento vertiginoso di pagine pubblicitarie e di siti di aziende, che hanno chiaramente un interesse, che invece non esiste nel caso dei siti di informazione e di ricerca, ad avere sotto controllo la risposta del pubblico alle loro iniziative, a monitorare gli spostamenti e i gusti dei consumatori, e a valutarne le scelte.
Internet attrae le aziende perché offre la possibilità di creare messaggi pubblicitari e offerte commerciali assolutamente su misura. Ma per poter fare un simile lavoro è necessario avere un profilo ben definito degli interessi dei soggetti in rete.


   Bisogna tenere anche conto del fatto che lo sviluppo dei programmi citati e di tutti gli altri programmi che potevano mettere a rischio la privacy, è stato in passato inibito dalla paura delle reazioni che il pubblico di Internet avrebbe avuto. Oggi sembra che tale preoccupazione stia venendo meno.
Come si è detto, l'attuale tendenza di Internet è costituita dallo sviluppo verso tecnologie che per loro natura hanno bisogno, per funzionare, delle informazioni personali relative agli utenti. Se oggi è l'utente che cerca informazioni sul WWW andandole, per così dire, a prendere dove si trovano, in futuro saranno le informazioni a presentarsi spontaneamente all'utente.

     2.2 La schedatura sociale.   Dall'analisifin qui condotta si possono trarre delle prime conclusioni sulla situazione dei dati personali su Internet. Si è visto che, a seconda della modalità di raccolta dell'informazione personale e del tipo di dato, esse sono tutelate in modo diverso. Nel prossimo paragrafo si analizzerà il rapporto tra i vari tipi di informazione e l'attuale legislazione italiana in materia.
Prima, però è necessario evidenziare un altro aspetto del problema, che ci illustra come i pericoli di Internet per ciò che riguarda la tutela dei dati personali non finiscano qui. Non solo c'è una gran quantità di informazioni che vengono raccolte e trattate all'insaputa del titolare o senza che esso ne abbia un effettivo controllo; non solo l'estensione globale della rete rende incerta la tutela anche di quei dati che in base alla legge italiana sarebbero protetti. Rischi forse ancora maggiori per la privacy degli individui sono dati dalla possibilità di collegare le informazioni tra di loro, ovunque si trovino, a qualsiasi fine siano state raccolte, per la creazione di profili telematici individuali che schedano gli individui in base alle loro caratteristiche 35.
Non è pacifico che la creazione di tali profili sia un fatto negativo. Vi è anzi un forte movimento di opinione che ritiene che sia interesse del consumatore essere schedato, perché ciò può garantirgli servizi personalizzati inipotizzabili altrimenti. Tale prospettazione però non convince, specialmente nella misura in cui non è data al soggetto la possibilità di scegliere in modo chiaro se cedere le informazioni che lo riguardano, essendo informato su tutti i possibili utilizzi futuri dei suoi dati. Senza contare gli effetti sociali di una produzione commerciale su misura, direttamente creata sulle richieste (presunte) e sui gusti (presunti) dei consumatori. Ciò causerebbe un impoverimento dell'analisi sociologica ed economica della realtà, con una banalizzazione degli interessi e delle esigenze degli individui e della collettività 36.
La creazione di profili individuali è oggi facile e accessibile a chiunque, in tempi brevi e a costi relativamente bassi. Se in più questo chiunque è un colosso dell'informazione, che oltre a raccogliere i dati in Internet ha i mezzi per monitorare direttamente gli spostamenti, scambiare o acquistare liste di dati con altri soggetti e integrare i dati raccolti on-line con dati anagrafici e banche dati di altre provenienze, il rischio di schedatura 37 diventa elevato.
E’ facile prevedere che nasceranno società analoghe a quelle di “infobroker” per il Direct Marketing, la cui attività principale sarà quella di raccogliere dati on-line e off-line 38, e di combinarle, creando delle liste da vendere a chi le domanda.
Ogni testo e ogni transazione può essere analizzato tramite programmi di ricerca automatica alla ricerca di nomi, frasi o altri riferimenti che indichino la natura, il mittente o informazioni diverse sulla comunicazione. Non è più necessario decidere a priori di controllare Tizio o Caio perché sono considerati pericolosi, o perché i dati che li riguardano si ritiene che possano tornare utili. E’ tecnicamente possibile mantenere memoria di tutte le transazioni, di tutte le comunicazioni, di controllarle tutte e, naturalmente, di collegarle tutte 39.
“Il vero pericolo consiste nell'erosione graduale delle libertà individuali a causa dell'automazione, integrazione ed interconnessione di molte piccole e separate banche dati, ognuna delle quali presa isolatamente può sembrare innocua, utile e pienamente legittima”, sosteneva con lungimiranza nella sua relazione annuale del 1977la Privacy Protection Study Commission americana 40.

3. 3.1. Internet e l'attuale normativa a tutela della riservatezza dei dati personali. Inbase alle considerazioni sin qui svolte, si può sostenere che tutte e quattro le categorie di informazioni circolanti su Internet rientrino astrattamente nella definizione di dato personale di cui all'art. 1, lettera c della legge n. 675/96.
Sia i dati relativi agli abbonamenti con un provider, sia i transactional data, sia le notizie relative a un individuo reperibili nei siti Internet, sia le informazioni sugli spostamenti nel World Wide Web ottenuti con programmi di monitoraggio sono infatti riferibili a persona fisica o giuridica, anche se in alcuni casi il dato non identifica immediatamente la persona, ma la rende identificabile nei modi descritti (codici numerici, riscontri incrociati eccetera).
Per ciò che riguarda il trattamento di dati per fini esclusivamente personali effettuato da persone fisiche, che in base all'art.3 della legge viene escluso dall'ambito di applicazione della stessa, sembra che tale esenzione non possa applicarsi alla maggior pare dei dati presenti su Internet, che come si è visto vengono raccolti per lo più per fini commerciali, e che comunque, se disponibili on-line, rientrano nella categoria dei dati destinati alla diffusione e per questo non godono dell'esonero (art. 3, comma 1).
Una eccezione può essere rappresentata dalla raccolta fatta da una persona fisica di notizie relative a un individuo sparse per Internet. Il trattamento effettuato dal singolo - ma non quello effettuato dalle persone che tali notizie hanno messo on-line - se non è destinato alla comunicazione sistematica o alla diffusione, e se è fatto per fini esclusivamente personali, non dovrebbe rientrare fra i dati disciplinati dalla norma, e dunque non sottoporrebbe il titolare ad alcun obbligo.
Dal momento che anche la definizione di “trattamento” include gran parte delle attività che vengono svolte su tali dati 41, sembrerebbe non esserci dubbio sulla applicabilità di tutta la disciplina a tutela dei dati personali alle informazioni circolanti su Internet. Tuttavia l'estensione incondizionata della L. n. 675/96 alle reti telematiche crea una serie di problemi di difficile soluzione, se non insolubili.
E’ lo stesso legislatore a individuare questa difficoltà laddove, pur non citando le reti telematiche in alcuna parte della L. n. 675/96, nella L. n. 676/96, all'art 1, comma 1, lettera n, delega il governo a “stabilire le modalità applicative della legislazione in materia di protezione dei dati personali ai servizi di comunicazione e di informazione offerti per via telematica”.
Nel comma 2 dell'articolo in questione vengono specificati due degli aspetti più complessi dell'applicazione della legge a Internet, cioè quello dell'individuazione del titolare del trattamento di dati inerenti i servizi accessibili al pubblico e la corrispondenza privata, e quello della definizione dei compiti del gestore di rete in rapporto alle connessioni con reti sviluppate su base internazionale 42.
Per ciò che riguarda la prima questione, dal combinato disposto della legge italiana, della direttiva 95/46/CE e della direttiva ISDN 43, emerge una linea di tendenza riguardo l'attività del provider per ciò che concerne i dati in questione.
La direttiva 95/46/CE, nel considerando 47 44, differenzia le informazioni contenute nei messaggi di posta elettronica dai dati personali ricavabili dalle informazioni sul traffico delle e-mail, e sottolinea che mentre dei contenuti del messaggio nell'ipotesi che siano offensivi, o che ledano la riservatezza di terzi ad esempio risponde chi il messaggio lo ha mandato, ovvero l'utente di Internet, colui che presta il servizio di trasmissione è di norma considerato responsabile del trattamento dei dati personali supplementari necessari per il funzionamento del servizio. Tra questi dati supplementari rientrano i dati sul traffico, gli archivi relativi ai nominativi degli utenti, l'archivio delle password e i dati contenuti nei log.
La tendenza verso una separazione di responsabilità, nella quale il provider risponde della sicurezza dei dati sul traffico e dei dati relativi agli utenti, mentre non rispondono dei contenuti delle transazioni, dei quali sono responsabili gli utenti 45, è comune alla disciplina europea e statunitense, ed è dunque probabile che questo aspetto della disciplina dei dati personali sia destinato ad affermarsi in modo uniforme.
Ilprovidernon sempre è facilmente identificabile, da una parte perché chi fornisce l'accesso a Internet in genere fornisce anche altri servizi rendendo difficile l'isolamento e l'analisi di singole attività, dall'altra perché l'accesso a Internet non consiste in un'attività unica, ma in una serie di azioni collegate che possono essere svolte da soggetti diversi.
In base alle definizioni della legge, il provider è classificabile come “titolare” del trattamento dei dati, anche anagrafici, relativi ai propri clienti e alle attività da essi svolte in rete 46.
Per ciò che concerne la normativa comunitaria, nella direttiva ISDN si afferma 47 che la persona responsabile della sicurezza dovrebbe essere quella più vicina all'utente, cioè il gestore dei servizi, il service provider. Il fornitore di un servizio di telecomunicazione pubblicamente disponibile - afferma la direttiva - deve prendere le appropriate misure tecniche e organizzative per salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi, se necessario congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di telecomunicazione per quanto riguarda la sicurezza della rete. Tenuto conto delle attuali conoscenze in materia e dei costi di attuazione, dette misure devono assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio presentato. Se esiste un particolare rischio di violazione della sicurezza della rete, il fornitore di un servizio di telecomunicazione pubblicamente disponibile ha l'obbligo di informarne gli abbonati indicando tutti i possibili rimedi, compresi i relativi costi 48. Le normative nazionali dei singoli Stati membri dovranno garantire la riservatezza delle comunicazioni 49 effettuate mediante la rete pubblica di telecomunicazione e i servizi di telecomunicazione pubblicamente disponibili (ciò significa prevenire tout court l'accesso non autorizzato, visto che la legislazione nazionale di alcuni Stati membri vieta soltanto l'accesso intenzionale, non autorizzato, alle comunicazioni). In particolare dovranno essere vietati l'ascolto, l'intercettazione, la memorizzazione o altri generi di intercettazione o di sorveglianza delle comunicazioni ad opera di persone diverse dagli utenti, senza il consenso di questi ultimi, eccetto quando sia legalmente autorizzato.
Il provider ha un ruolo centrale nell'organizzazione delle reti telematiche, ed è un importante punto di partenza per la disciplina giuridica di Internet. Per questo esistono una serie di iniziative giuridiche in varie sedi, volte a valutare, tra l'altro, quali obblighi debbano essergli imposti per legge (specie in tema di sicurezza), l'eventuale responsabilità per gli atti compiuti dagli utenti per il suo tramite, la loro derogabilità per contratto e così via 50.

3.2. Comunicazione, diffusione e trasferimento di dati all'estero. La seconda questione posta dalla legge delega è relativa alla difficoltà di regolamentare (solo) con una normativa nazionale o europea un fenomeno mondiale come Internet.
Inoltre si pongono una serie di problemi interpretativi della legge n. 675/96, ed in particolare ci si chiede se debbano considerarsi incluse nel concetto di comunicazione e diffusione di dati le comunicazioni che avvengono sulle reti telematiche.
E’ stato sostenuto che se non avvenissero modifiche o specificazioni alla legge, l'applicazione pedissequa delle norme vigenti equivarrebbe a chiudere Internet, cioè vietare l'attività dei provider italiani 51. Anche senza essere troppo allarmistici vi è certamente una serie di problemi nell'applicare la parte della legge n.675/96 relativa alla comunicazione, alla diffusione e al trasferimento di dati all'estero alle reti telematiche.
A differenza della direttiva, la legge italiana regolamenta in modo specifico, nell'ambito del trattamento dei dati, la comunicazione e la diffusione delle informazioni personali, non solo dandone una precisa definizione, ma disciplinando in modo particolareggiato le varie ipotesi di trasmissione di dati. La comunicazione e la diffusione dei dati sono singole operazioni di trattamento per le quali vige una disciplina particolare rispetto alle altre. L’art 1, comma 2, lettera g e h le definisce, rispettivamente: “il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione” .e “il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti in­determinati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione”.
Ora, visto che astrattamente il mettere in rete qualsiasi notizia o informazione equivale a rendere il dato accessibile a chiunque lo voglia consultare, è necessario ottenere il consenso di tutti i soggetti a cui i dati si riferiscono 52, prima di renderlo pubblico.
Per ciò che concerne il trasferimento di dati all'estero, l'art. 28 della legge dispone che il trasferimento, anche temporaneo, di dati in Stati non appartenenti all'Unione Europea deve essere notificato al garante e può avvenire solo dopo 15 giorni dalla data della notificazione o dopo venti giorni se si tratta di dati sensibili o di dati relativi ai provvedimenti di cui all'art. 686 c.p.c. Anche per il trasferimento è richiesto l'espresso consenso dell'interessato o il ricorrere di alcune circostanze equipollenti al consenso elencate nell'art. 28.
Il trasferimento è vietato verso paesi che non abbiano un livello di tutela dei diritti della persona adeguato o, per i dati sensibili o per i dati relativi ai provvedimenti di cui all'art. 686 c.p.c., di livello pari a quello previsto nell'ordinamento italiano.
In virtù di tali norme è questione controversa se la disciplina del trattamento dei dati personali su Internet e sulle reti telematiche debba considerarsi inclusa all'interno delle disposizioni sul trasferimento di dati all'estero, e sulla comunicazione e diffusione di dati.
Si pongono due problemi: il primo è quello che qualsiasi dato presente su Internet è potenzialmente a disposizione degli utenti di qualsiasi parte del mondo. Chi dall'Italia immette un dato sulla rete, e lo rende accessibile agli altri utenti - oppure non lo rende accessibile, ma non lo protegge in modo sufficiente da renderlo inaccessibile - non può impedire che tale dato sia visto e trattato da utenti di paesi “che non assicurano un livello di tutela delle persone adeguato”.
Il secondo problema, più tecnico, ma altrettanto centrale, concerne il fatto che ogni informazione “in viaggio” su Internet non si sposta da un posto all'altro in modo diretto, ma nel suo “tragitto” salta da un luogo geografico all'altro, toccando anche decine di paesi diversi. Non solo tale percorso tocca decine si Stati diversi, ma è la natura delle reti telematiche a imporre che tale percorso sia diverso di volta in volta, casuale (il messaggio va “dove trova posto”) imprevedibile e conoscibile solo a posteriori.
Inoltre ci si chiede come bisogna interpretare la legge quando parla di dati personali in “stato di transito”, cioè se i dati che fisicamente rimbalzano da uno Stato all'altro debbano considerarsi in transito.
Dal punto di vista tecnico non è chiaro come si debba interpretare il concetto di “trasferimento di dati all'estero”, cioè se tale nozione si riferisca al semplice passaggio di bit su un sistema informativo posto al di fuori del territorio nazionale o se il trasferimento si verifichi quando un soggetto o una pluralità di soggetti ne prende conoscenza o ha la possibilità di prenderne conoscenza.
Dal momento che paesi verso cui trasferire dati è vietato ce ne sono, perché molti sono i paesi che non assicurano “un livello di tutela della persona adeguato” ne esistono, e visto che non si può impedire a tali paesi di essere collegati a Internet, se fosse seguita un'interpretazione letterale della norma, e la legge delegata non intervenisse a specificare questo aspetto, l'immissione di qualsiasi dato su Internet, in quanto potenzialmente a disposizione di tali nazioni, sarebbe di per sé vietata.
Dal punto di vista della protezione dell'interessato, appare semplicistico sostenere che Internet ponga problemi analoghi a quelli posti da un fax e da un telefono, o a ogni altro mezzo che consenta il trasferimento di grandi quantità di informazioni da nazione a nazione.                                                                                  
I dati relativi alla transazioni telefoniche o via fax, o contenuti in tali transazioni, sono dati che comunque vengono prodotti e raccolti in un luogo fisico ben determinato. In Italia per esempio. Da quel luogo, una volta elaborati, possono essere trasmessi qui sì con velocità analoga a quella delle reti telematiche, in ogni parte del mondo. I dati trasmessi via fax, o i transactional data relativi alla transazione via fax, partono dall'Italia, ed arrivano a una destinazione precisa. Quest'operazione rientra senza alcun dubbio nella definizione di cui all'art. 1 della legge n. 675/96di trasferimento dì dato all'estero, e sottopone il titolare del trattamento a una serie di obblighi, come la notificazione, nonché gli vieta di trasferire i dati a paesi che non garantiscano un grado di tutela pari al nostro. Ma con Internet non solo si pongono in più tutti i problemi sin qui esposti relativi al tragitto imprevedibile delle informazioni. Su Internet può avvenire che i dati relativi al cittadino italiano siano raccolti, elaborati, trattati, utilizzati o venduti direttamente all'estero, magari in uno stato che non garantisce alcuna protezione 53. Visto che in base all'art.2 della legge, relativo all'ambito di applicazione della stessa si dice che la normativa sui dati personali si applica solo al trattamento effettuato nel territorio dello Stato, tali dati sarebbero esclusi dalla tutela della legge n. 675/96.

      3.3. Ulteriori questioni. Una volta stabilito chi debba considerarsi titolare del trattamento in base al tipo di informazioni che vengono elaborate, egli sarà sottoposto all'intera normativa relativa al trattamento dei dati personali. A parte le due grandi questioni prospettate sin qui, quella dell'identificazione del responsabile e quella della trasmissione dei dati all'estero, ci sono una serie di altre disposizioni della legge n. 675/96che pongono dei problemi. Molte prescrizioni della norma, infatti, pur essendo astrattamente applicabili alle reti telematiche, richiedono un intervento da parte dell'interprete - o del legislatore - che definisca le “modalità applicative” 54 della legge a Internet. Come si è detto, la 675non è una legge a protezione delle banche dati, bensì una legge che riconosce i diritti della persona alla riservatezza e all'identità personale in via generale, e dunque applicabile a ogni contesto in cui tali diritti possono essere messi in discussione. Il consenso, la notifica, l'informativa, gli obblighi di garantire la sicurezza delle informazioni che sono gli strumenti centrali per realizzare tale tutela, nonché il principio di finalità della raccolta dei dati che impernia tutta la normativa, devono necessariamente trovare posto nella corrispondente disciplina delle reti telematiche. Questo però deve avvenire compatibilmente con la peculiarità degli strumenti di connessione telematiche, in modo da evitare la alternativa netta tra vuoto normativo da un lato e blocco delle comunicazioni dall'altro.
La legge n. 675/96 determina il proprio ambito di applicazione al “trattamento di dati personali da chiunque effettuato nel territorio dello Stato”, con dei limiti, oggettivi e soggettivi, relativi ai trattamenti per fini personali (art. 3) e a particolari trattamenti in ambito pubblico (art. 4). Il legislatore italiano, per colmare la grave lacuna del nostro ordinamento che non prevedeva alcun riconoscimento organico del diritto alla riservatezza e all'identità personale, ha optato per una legge incentrata sul trattamento e non sulla banca dati, seguendo l'esempio della legge svizzera, belga e finlandese, e a differenza di quelle dei Paesi Bassi, del Lussemburgo e della Spagna 55. Tale scelta è di non poco conto, perché in questo modo risultano oggetto della disciplina non solo le banche dati, ma qualsiasi operazione (anche singola) inerente dati personali 56. Dal punto di vista del trattamento dei dati su Internet questo significa che, qualora non intervengano modifiche, anche chi fa una ricerca su Internet o crea una pagina Web con delle informazioni relative a qualcuno rientra nella disciplina della norma, a meno che, come illustrato, tale ricerca non possa considerarsi fatta per fini esclusivamente personali e non destinata alla comunicazione sistematica o alla diffusione.
Per ciò che riguarda l'informativa, in base all'art.10, il provider sarà tenuto ad informare gli utenti 57 in merito ai dati che raccoglie sulle connessioni effettuate e consentire agli interessati di limitare la raccolta di dati inerenti alle connessioni e di controllare i dati che si riferiscono ad esse. In teoria però non solo i fornitori di accesso, ma anche i titolari del trattamento di qualsiasi altro tipo di dati, cioè anche il singolo utente di Internet che apre una pagina nel World Wide Web contenente informazioni su terzi e notizie di ogni genere, deve dare l'informativa. Infine anche coloro che tramite programmi specifici controllano gli spostamenti degli utenti, dovranno farlo alla luce del sole e informarli di quello che stanno facendo e a quale fine. La forma di tale informativa può essere, in seguito agli aggiornamenti del testo legislativo 58, sia orale sia scritta, dunque sembrerebbe rientrare tra le forme consentite anche l'informativa data per via telematica, fermo restando le difficoltà relative alla prova di tale atto.
La questione è delicata, perché tocca il diritto costituzionale alla libertà dì esprimere liberamente il proprio pensiero. Internet e le reti telematiche hanno il potere di realizzare, in quella che non a caso viene definita la “società dell'informazione”, lo spirito più profondo della libertà sancita all'art. 21 Cost. Con le reti telematiche, infatti, si realizza quel libero accesso ai mezzi di comunicazione di massa che rende concreta la possibilità per ognuno di “manifestare liberamente il proprio pensiero”. Chiunque può aprire una pagina, o inviare informazioni a una pagina già aperta, esprimendo le proprie opinioni o dando notizie che ritiene degne die essere comunicate. Ma come si concilia questo diritto con il diritto alla privacy degli individui a cui le informazioni potrebbero riferirsi? La libertà di esprimere il proprio pensiero si riduce in Internet al diritto di dire le proprie opinioni, oppure in analogia con i diritti dei giornalisti di cui all'art. 25 della legge, il limite è quello del diritto di cronaca?
L’art. 25 si riferisce esplicitamente alla professione del giornalista, rimandando a un codice di deontologia da adottare ad opera del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti. Come si distingue la “ professionalità ” di chi pubblica notizie su Internet? Si può considerare chiunque mette notizie di pubblico interesse e utilità sulle Reti alla stregua di un giornalista senza ulteriori limiti oltre a quello del diritto di cronaca?
Forse una soluzione si può trovare nella disposizione di cui al comma 4 bis della legge, come aggiornata dai citati decreti legislativi, che estende la disciplina che si applica alla professione del giornalista ai “trattamenti temporanei finalizzati esclusivamente alla pubblicazione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazione del pensiero”. Rivedendo la descrizione fin qui fatta dei tipi di informazioni personali circolanti su Internet, sembrerebbe che il trattamento temporaneo di dati fatto per manifestare il proprio pensiero su Internet - e non, beninteso, per altre finalità -  possa includersi in questa disposizione e dunque godere degli stessi diritti, ed avere gli stessi limiti del giornalista professionista.
Infine, per ciò che riguarda il consenso, in base all'art. 12 della 675/96 il titolare del trattamento potrà raccogliere i dati senza il consenso qualora sia necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato, e quindi anche nel caso di un contratto in cui il fornitore di servizi si obblighi a trasmettere i messaggi di posta elettronica in uscita o in entrata per l'interessato, o a consentirgli l'accesso a Internet. Ma solo i dati necessari, appunto, per cui dovrà risultare inequivocabilmente dal contratto quali sono i dati indispensabili a garantire l'accesso ad Internet, e a trasmettere le e-mail, e comunque tali dati potranno essere trattati senza consenso solo per il tempo strettamente necessario all'esecuzione dell'obbligo, dunque nella fattispecie il provider non avrebbe diritto a conservare o archiviare senza consenso le intestazioni delle e-mail, o i dati sul traffico. Un altro problema si riscontra nell'applicare la lettera c dell'art. 12, che esonera dall'obbligo di chiedere il consenso chi esegue un trattamento di dati provenienti da un pubblico registro o “conoscibili a chiunque”. Mentre i dati in possesso del provider, quelli sugli utenti e i transactional data, cosi come i dati elaborati grazie a programmi di monitoraggio, presuppongono la raccolta di un dato non di pubblico dominio, la creazione di profili tramite raccolta di notizie sparse sul World Wide Web, consiste come si è visto nel collegamento di dati aperti a chiunque. Il pericolo per la privacy è dato dal valore aggiunto creato dal collegamento di tali dati e dall'utilizzo di tali dati per fini diversi da quelli per i quali sono stati messi su Internet.
Per ciò che concerne la protezione dei dati, in base all'art. 15, tutti i tipi di dati fin qui dovranno essere custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo i pericoli. In particolare, il fornitore di accesso dovrà adottare le misure di sicurezza per la salvaguardia dei dati personali degli utenti, in eventuale collaborazione con il fornitore della rete di telecomunicazione (art. 4 della direttiva ISDN).

3.4. Considerazioni conclusive. La unificazione delle ipotesi di violazione dei diritti di riservatezza degli individui nell'ampia categoria del trattamento fin qui prospettata, voluta dal legislatore per rispondere all'esigenza di colmare una grave lacuna del nostro ordinamento 59, rischia per ciò che riguarda Internet dì ottenere un effetto contrario a quello per il quale tale categoria è stata voluta. Se le informazioni che circolano sono trattate tutte allo stesso modo, a prescindere dal soggetto che le tratta e dalla finalità del trattamento, infatti, per non cadere nella censura del diritto alla libera manifestazione del pensiero sopra descritto, il legislatore o l'interprete saranno obbligati ad assestare la tutela dei diritti di privacy su Internet a un livello basso di tutela. Vale a dire che se i dati su Internet verranno trattati in modo indifferenziato in sede di emanazione del decreto delegato o di interpretazione, chi pubblica sulla Rete un articolo contenente informazioni personali su un individuo, anche nei limiti del diritto di cronaca, potrebbe subire le stesse limitazioni di chi controlla gli spostamenti di un utente sulla rete e elabora tali dati per fini di direct marketing. Dunque per trattare tutti i dati allo stesso modo, avremmo o una normativa di tipo censorio, che per evitare la schedatura sociale su Internet analogamente alla regolamentazione delle banche dati, andrebbe a limitare fortemente la libertà di espressione del pensiero, sollevando anche questioni di legittimità costituzionale, ovvero una disciplina più democratica, ma che lascerebbe impunite violazioni della riservatezza considerate illecite quando avvengono fuori da Internet (e ci sarebbe comunque la questione di costituzionalità relativa alla parità di trattamento dei cittadini).
Appare dunque più opportuna una disciplina differenziata in base alle finalità del trattamento, che distingua i dati raccolti su Internet per fini personali, i dati trattati nell'esercizio della libertà di manifestazione del pensiero - stabilendo se possano subire un trattamento analogo a quello previsto dall'art. 25 per l'attività del giornalista - e quelli il cui trattamento configura ipotesi di violazione del diritto di riservatezza e di quello all'identità personale. Tale distinzione, come si è visto, rientra nella ratio della disciplina della legge n. 675/96, che pur non parlando espressamente di finalità tra i principi generali, è pervasa in ogni sua parte da tale idea.
Inoltre, per concludere, l'interpretazione della legge n. 675/96 in relazione a Internet, e l'emanazione del decreto delegato a completamento della disciplina, risulteranno essere sicuramente monche se non interverrà l'auspicato coordinamento internazionale, volto a ovviare alle lacune, più sopra prospettate, di una normativa che pretenda di disciplinare Internet nell'ambito di una o di poche nazioni. “Si può solo auspicare che, anche rispetto al trattamento dei dati personali su Internet, una regolamentazione internazionale uniforme sia presto raggiunta [vedi il Budapest Draft, par. III ove si legge che "an international co-operation, even an international convention governing data protection is essential”] 60.

1 Sulla riservatezza delle informazioni personali circolanti in Internet, si veda: Gli aspetti giuridici di Internet, Segrate 27 novembre 1996, Atti del Convegno. Società dell'informazione e tutela della riservatezza, Stresa, 16-17 maggio 1997, Atti del convegno. Betts, Privacy fades for web visitors, Privacy & American Business, 2 (3) (ottobre 1995). Sul flusso internazionale di dati: Briat-Pritrat, Protection des données, autoroutes électroniques et flux d'informations, in “Droit de l'informatique & des télécoms”, 1994, 3. Sui diritti della personalità e i nuovi media: Cutrera, The Constitution in Cyberspace: The Fundamental Rights of Computer Users, in “University of Kansas City Law Review” (1991).
2 Cfr. Agre-Rotemberg, Technology and Privacy: The New Landscape, Massachusetts, 1997, p. 3.
3 L'evoluzione dell'informatica può dividersi in tre grandi periodi. Un primo periodo, dalla fine degli anni '60 a tutti gli anni '70, caratterizzato dai grandi calcolatori centrali, poche decine di unità in tutto il mondo. Un secondo periodo, caratterizzato dall'avvento dei personal computer, con milioni di piccoli calcolatori nelle case e negli uffici. Negli anni '80 i computer diventano un oggetto di uso comune, e si pongono con forza i primi problemi sociologici, giuridici e morali relativi al loro utilizzo. In ultimo, il periodo iniziato con la metà degli anni '90, quello della connessione elettronica. Il computer smette di essere uno strumento isolato, la “macchina da scrivere intelligente” e tutte le funzioni iniziali diventano microscopiche se paragonate al potenziale della connessione telematica. E’ il boom delle informazioni: dalla propria abitazione è possibile ricevere dati su qualsiasi cosa in qualsiasi parte del mondo a un costo irrisorio. E’ il periodo delle reti telematiche, di Internet, la rete delle reti. La quantità di informazioni e dati che viaggiano in ogni momento per il mondo è imparagonabile con ogni epoca precedente. Ai tre periodi della storia del progresso informatico corrispondono tre diversi modi di vedere il diritto alla privacy come diritto alla riservatezza delle informazioni personali. Negli anni '70 i progressi nella elaborazione dei dati fecero temere per i possibili abusi che potevano derivarne. I computer erano capaci di archiviare una grande quantità di dati, di centralizzare la raccolta di informazioni, e di ritrovarle e distribuirle in tempi rapidi: una grande innovazione tecnologica, che però faceva temere per il grande potere che dava al controllo statale in stile orwelliano: il governo che sa tutto dei suoi cittadini, che ne controlla le scelte e gli spostamenti. Quando si passò ai personal computer anche le preoccupazioni per la privacy si modificarono. Il controllo governativo ancora preoccupava i difensori della sfera individuale, ma il cuore del problema divennero le banche dati delle imprese commerciali private. I costi necessari per archiviare un gran numero di informazioni su individui spesso ignari diventavano sempre più bassi, e gli utilizzi possibili delle banche dati sempre più numerosi. Dalle imprese che si facevano la loro banca dati si passò alla vendita delle banche dati come attività a sé. La terza fase telematica, senza aver risolto i primi due grandi problemi del controllo governativo e delle banche dati delle imprese commerciali, aggiunge nuove ipotesi di violazione del diritto alla riservatezza, e moltiplica i modo esponenziale i rischi connessi a quelle del passato. Con le reti telematiche le singole banche dati sono tutte virtualmente connesse, anche se sono di soggetti diversi. Se già era pericoloso che singole informazioni (dati medici, finanziari, penali, biografici, informazioni sui gusti e sulle transazioni commerciali di un individuo) fossero a disposizione dello stato e dei privati quasi senza regole e senza che il titolare ne fosse a conoscenza, i rischi di una schedatura sociale aumentano con la possibilità di interconnettere le banche dati a livello mondiale. 1 nuovi pericoli per la privacy derivanti dalla connessione telematica, però, non si riducono alla velocizzazione delle ricerche e alla diminuzione dei costi. Ci sono tre novità fondamentali. La prima è legata alla possibilità di accesso alle informazioni, che messe in rete sono più vulnerabili: entrare in una banca dati, cambiarne alcuni elementi, modificare i dati su un individuo diventa più facile. Con le reti telematiche inoltre, la possibilità di accesso, di diffusione, di trasferimento mondiale dei dati aumentano in modo considerevole. Il titolare delle informazioni spesso non è fisicamente in grado di sapere che fine hanno fatto i dati a lui relativi. In ultimo ci sono le vere e proprie nuove ipotesi di violazione. Quando si usa Internet o le altre reti telematiche si instaura un rapporto interattivo. Nello stesso momento in cui l'utente ha accesso a tutte le informazioni del mondo, egli fornisce informazioni su se stesso. Ogni movimento su Internet, ogni transazione, ogni comunicazione è potenzialmente “rilevabile”. La rivoluzione dal punto di vista della protezione della riservatezza delle persone, consiste nel fatto che, se fino a qualche anno fa era comunque l'utente a fornire le informazioni che lo riguardavano, anche se involontariamente o ignorandone gli utilizzi futuri, oggi questo non è più necessario e i movimenti e gli interessi di un soggetto possono essere “monitorati” a sua insaputa.
4 La definizione “mass customization” è di Samarajiva, Interactivity As Though Privacy Mattered, in Agre-Rotemberg, op. cit., p.277.
5 Ma, si veda Samarajiva, op. cit., p.279.
6 A causa di questa lacuna la legge n.675/96 è stata definita da alcuni commentatori “una legge che nasce vecchia”. Si veda in questo senso Cammarata, Internet e tutela dei dati personali: quale futuro?, in Tutela dei dati personali, analisi della nuova legge n. 675/96, Milano, 15-17 gennaio 1997, Atti del convegno e Hance, Internet e la legge, Milano, 1997, p. 96. In realtà la legge n. 675/96 nasce dall'esigenza di definire un diritto, quello alla riservatezza, che non trovava un riconoscimento formale ed organico nella legislazione precedente. Da una parte il lungo iter della legge ha visto cambiare lo scenario tecnologico in cui i diritti in essa sanciti dovevano essere protetti, dall'altra il legislatore ha scelto di non perdersi in un difficile inseguimento della realtà informatica, che congelata in una legge rischiava di essere immediatamente superata, lasciando questa operazione al lavoro dell'interprete e a successivi interventi normativi. In questo senso si veda Buttarelli, Banche dati e tutela della riservatezza. La privacy nella società dell'informazione, Milano, 1997
7 Quella che oggi chiamiamo Internet, la rete delle reti, deve la sua nascita al dipartimento della difesa americano. Nel 1960 l'Advanced Research Projects Agency (ARPA) del Pentagono sviluppò Arpanet, la rete dell'agenzia per i progetti di ricerca avanzata. Utilizzata inizialmente dai ricercatoti informatici del governo la rete era allora molto lontana da quello che sarebbe diventata in seguito. Nel 1973 l'intera rete americana era composta da venticinque computer. Chi aveva accesso ad Arpanet poteva archiviarvi documenti e trasmettere messaggi attraverso una versione rudimentale delle contemporanee E-mail. Ma la caratteristica distintiva di Arpanet consisteva nel fatto che le esigenze di difesa nazionale per cui la rete era nata rendevano preferibile una struttura decentrata e agile, senza una gerarchia, senza che ci fosse un terminale centrale più importante degli altri, cosicché in caso di sabotaggio o attacco nemico, la rete nel suo complesso potesse continuare a funzionare, anche se danneggiata in una sua parte. Il decentramento, in effetti, rende la rete virtualmente indistruttibile: se un computer perde potenza o informazioni, le altre macchine connesse alla rete rimangono intoccate, perché i vari computer non sono tra loro interdipendenti. Questo stesso decentramento, che dalle origini è rimasto uno degli elementi caratterizzanti di Internet, rende la rete più difficile da esplorare e regolare. Altro elemento tecnico che va segnalato è la creazione del c.d. World Wide Web, avvenuta nel 1993. La “ragnatela” consiste in una serie di documenti ipertestuali, legati cioè tra loro da una serie di collegamenti e rimandi. “In altre parole, i singoli pezzi che costituiscono un documento possono fisicamente essere a Ginevra, a Bologna e Princeton, non importa; da chi consulti un articolo scientifico essi sono visti comunque come un unico oggetto. Sono un ipertesto nel senso che il documento contiene dei legami (hyperlink) che collegano i vari pezzi, come se fossero i rimandi di un'enciclopedia. Solo che queste connessioni sono per così dire 'immerse' nel documento stesso, ed è immediato, con un colpo di tastiera, attivare il legame e saltare all'altro spezzone, depositato altrove”. Franco Carlini, Chips and Salsa 1995, p. 182-183. Sulla nascita di Internet la letteratura abbonda. Si veda Rheinngold, The Virtual Community, New York, 1993, p. 70 ss. K. Hafner e J. Markoff, Cyberpunk, Outlaws and Hakers on the Computer Frontier 1991, p.277 ss. Per un'analisi delle vari fasi delle reti telematiche si veda Richeri, Internet e i suoi fratelli. Economia, attori, strategie, in “ Problemi dell'informazione” XXI, 1, 1996, p. 16 ss. Carlini, Internet, Pinocchio e il gendarme, le prospettive della democrazia in rete, Roma, 1996.
8 Simitis, Privacy today, in Società dell'informazione e tutela della riservatezza, Stresa, 16-17 maggio 1997, Atti del convegno.
9 Cfr. Miller, Law, Privacy and C yberspace, Londra, 1995, p. 7.
10 Cfr. Timon, The Internet: Some Important Legal Issues, in “Computer and Telecommunications Law Review”, april/may 1995, vol. 1.
11 Su Usenet un utente si iscrive a una newsgroup, un gruppo di discussione relativo a un argomento di suo interesse; da quel momento egli è in grado di spedire e ricevere messaggi da tutti gli altri iscritti, proprio come se si attaccasse un messaggio su una lavagna magnetica a disposizione di un gruppo di persone. Ad esempio una persona può iscriversi al gruppo di discussione misc.legal e spedire messaggi su una questione di diritto di suo interesse. Tutti gli altri leggeranno il messaggio in pochi secondi e potranno intervenire con un commento in tempo reale. I newsgroup più popolari, e ce ne sono in tutto il mondo e in tutte le lingue, anche se vi è un ovvia predominanza anglo-americana, arrivano a contare migliaia di iscritti.
12 0. Gandy, Toward a political Economy of Personal Information, in “Critical Studies in Mass Communication”, 10, 1993, p. 17.
13 Per accedere a talune banche dati private è necessario avere l'accesso ai dati, che può essere dato grazie ad esempio alla presenza di un codice di accesso o da una parola d'ordine, ma la maggior parte dei siti sono aperti al pubblico.
14 Il principio su cui si basa la costruzione della NII è quello del diritto di accesso universale, cioè di un diritto, che andrebbe garantito a tutti i cittadini dei paesi democratici, di libero accesso alle informazioni e la possibilità di comunicare in tempo reale con il resto del paese e del pianeta a costi contenuti. Una rete planetaria che trasmetta immagini ed informazioni alla velocità della luce, “dalle grandi città ai piccoli paesi di ogni continente”. Negli anni in cui Internet cresce e si sviluppa anarchicamente, nelle università e nelle città, tra studenti, uffici e appassionati di informatica, nasce il progetto della democrazia informatica, un cavo in ogni casa, e attaccato a ogni cavo un terminale con Internet, ma non solo: televisione interattiva (oltre cinquecento canali televisivi a disposizione di ogni utente), spesa a distanza, video on demand, pay tv, telefono, fax eccetera. Per un'analisi dettagliata dell'evoluzione della Global Information Infrastructure, e della politica di Europa e Stati Uniti in questo settore, si veda D'Elia Ciampi, Verso la società dell'informazione, in “Informatica e diritto”, 1, 1996, p. 15. Si veda inoltre: Commissione “Bangemann”, L'Europa e la società dell'informazione globale, Bangemann Report in “Informatica ed enti locali” n. 1/1995, p. 64.
15 Privacy Working Group, Information Infrastructure Task Force, op. cit., p. 1.
16 La questione è molto dibattuta: se la pongono, tra gli altri, Trotter Hardy, The proper legal regime for Cyberspace, University of Pittsburgh Law review, 1994, p. 993; e Ackerman, Private property and the constitution, 1977.
17 “Il ciberspazio è davvero qualcosa di nuovo? Vi è in esso davvero una forma di vita nuova che non si è mai vista prima, o il ciberspazio è solo una versione elettronica dello spazio reale, dove l’elettronica forse aggiunge qualcosa, ma non così tanto, alla fine?”. Lessing, The path of cyberlaw, The Yale Law Journal, 1995 (vol. 104, p. 1743 ss.).
18 Miller, op. cit.
19 Così si è espresso, ad esempio, il garante inglese. Il Data Protection Registrar, nella sua relazione annuale del 1995, ha dichiarato che Internet rientra nella sfera di tutela del Data Protection Act del 1984, così come gli utenti di Internet sono soggetti alle norme sul copyright, sulla diffamazione e sulla pubblicazione di oscenità. Data Protection Registrar Eleventh Report (HMSO: July 1995, Apendix 6). In questo senso si esprime anche Buttarelli: “il fatalismo tecnologico [di chi non ritiene che il ciberspazio sia regolabile con gli strumenti tradizionali] trascura il fatto che, sebbene Internet abbia una sua specificità, molti altri mezzi di informazione transnazionale (tv, radio, fax, telex, servizi postali, ecc.) hanno posto problemi analoghi in termini di effettività dei precetti, che sono stati e continuano ad essere risolti con l'applicazione delle leggi esistenti”. G. Buttarelli, op. cit.
20 Il passaggio da un sistema prevalentemente pull a uno push, attualmente in corso, è centrale dal punto di vista delle informazioni personali presenti su Internet: per “spingere” sul computer di un utente le informazioni che potrebbero interessargli, il sistema informatico deve avere “le idee chiare” e il più possibile dettagliate sui gusti dell'utente in questione. Da qui tutta una serie di tecniche per creare automaticamente profili individuali che consentano di fornire dati e notizie “su misura”.
21  Cfr. Buttarelli, op. cit.
22  Art. 12.
23. Art.7, comma 5 bis, ter, quater, quinquies.
24  Sulla responsabilità del provider si veda: D'orazio-Zeno Zencovich Profili di responsabilità contrattuale e aquiliana nella fornitura di servizi telematici, in “Diritto dell'informazione e dell'informatica”, 2, 1990; Donato, La responsabilità dell'operatore di sistemi telematici, in “I1 diritto dell'informatica e dell’informazione”, 1996, l
25 Cammarata, op. cit.
26 Direttiva 97/66/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, 15dicembre 1997. Tale direttiva ha lo scopo di precisare e completare, con riguardo al settore delle telecomunicazioni, la portata delle disposizioni della Direttiva 95/46, e per questo motivo è definita “direttiva figlia”.
27 Alla fine del gennaio '96 la polizia del New Jersey ha effettuato una “per­quisizione virtuale” all'interno di una chat room (stanza per le chiacchiere) a tema omosessuale ospitata dal servizio America On Line su Internet. La polizia vi cercava prove sull'omicidio di Jesse Unger, che si sospettava avesse conosciuto il suo assassino proprio là. In occasione di queste indagini sono stati effettuati sequestri di messaggi online. “Il caso è del tutto nuovo e controverso. Anche se c'era di mezzo un brutto omicidio non si dovrebbero dimenticare le garanzie... perché sui computer di AOL deve rimanere traccia delle discussioni in diretta tra le persone che si riuniscono in quelle stanze? Sarebbe come se l’AT&T registrasse tutte le telefonate che passano sulle sue centrali caso mai venissero utili alla polizia”. F. Carlini, Internet, Pinocchio e il gendarme, Roma, 1996, p. 48.
28 I motori di ricerca sono strumenti di indicizzazione dei contenuti delle pagine Web che consente all'utente di effettuare ricerche attraverso chiavi associate da simboli logici (p.e. immettendo tra le chiavi “Negroponte” e “Privacy” si troveranno tutte le dichiarazioni di “Negroponte” in tema di privacy, ma anche ogni documento del Web che a qualsiasi titolo, anche in un elenco bibliografico, riporta tali parole).
29 Quando un utente indirizza un messaggio a Usenet, il testo è preceduto da un indice, il c.d. “header”. L’header contiene le informazioni necessarie affinché il messaggio arrivi a destinazione. Facendo un'analogia con una lettera, l'header è la busta, con su scritto, oltre il destinatario, il mittente, l'origine geografica del messaggio, la data e l'ora della trasmissione e l'oggetto del messaggio.
30 Sulla qualificazione di élite della comunità di individui che utilizzano Internet, vedi Gandy, op. cit., p. 24. In generale sugli aspetti sociologici del ciberspazio vedi S. Turkle, Life on the screen, Identity in the age of the Internet, New York 1995.
31 Negli Stati Uniti ad esempio la società di servizi Newswire offre un servizio chiamato eWatch, e sostiene di essere in grado di monitorare “i contenuti di migliaia di forum on-line e di newsgroups alla ricerca di messaggi e dati di interesse per i clienti”.
32 Mitch, Privacy fades for web visitors, Privacy & American Business, 2 (3) (ottobre 1995), p. 9.
33 Si fornisce qui una breve descrizione dei programmi citati, che sono il frutto di una scelta casuale e non esaustiva della realtà a cui si riferiscono, ma che possono essere utili come esempio. Una prima tipologia di software “intrusivo” è costituita da quei programmi che leggono il contenuto dell'hard disk per usare le informazioni così ottenute in modi diversi. Java e Activex sono linguaggi di programmazione integrati nei browsers (programmi di navigazione) dell'ultima generazione per aumentare l'interattività delle altrimenti statiche pagine Web. Tali programmi si trovano sulla rete, mentre all'interno del computer dell'utente c'è una sorta di “traduttore” che consente di eseguirli direttamente, senza bisogno di averli sul PC. Il rischio per la sicurezza dei dati consiste proprio nel fatto che il programma remoto gira all'interno del computer dell'utente quando esso si collega e può intervenire, ad esempio copiando un file o leggendo informazioni. Registration Wizard è un programma della Microsoft nascosto all'interno del sistema operativo Windows '95, che viene attivato automaticamente al momento della registrazione in linea. Nato per controllare che il software utilizzato dagli utenti sia autentico Microsoft Wizard consentirebbe alla casa madre di conoscere tutto il contenuto dell'hard disk dell'utente che si collega e di leggere i file e le informazioni contenuti nel PC. Un problema simile a quelli appena visti si è posto di recente con la scoperta di un bug contenuto nel browser della Microsoft Internet Explorer; uno studente americano, Paul Green, ha svelato che attraverso questo errore una “spia” può accedere abusivamente al proprio personal computer e utilizzarne funzioni vitali, nel momento in cui l'utente si collega a una qualsiasi pagina Web. Una seconda tipologia del tutto diversa di software intrusivo è invece costituita dai c.d. Cookies, un programma che scrive direttamente sul disco rigido informazioni relative all'utente nel momento in cui è connesso, permettendo ai fornitori di servizi commerciali su Internet di vedere che cosa fanno i clienti sui loro siti, quanto tempo passano sulle singole pagine, e altre informazioni relative alla loro attività sul Web.
34 Richard Cross, Internet: the missing marketing medium found, Direct Marketing Magazine, 57 (6) ottobre 1994, p. 20.
35  La connessione di dati, il c.d. data matching, è stata oggetto negli Stati Uniti di una specifica regolamentazione, il Computer Matching and Data protection Act del 1988.
36 In questo senso si esprime Rodotà: “Ci si domanda se questa produzione di profili automatizzati in concreto non determini un impoverimento della capacità di cogliere la realtà socioeconomica in tutta la sua ricchezza e varietà. Si obbietta che, invece, i profili consentono di cogliere meglio le propensioni individuali e collettive e, su questa base, di mettere effettivamente a disposizione di ciascuno, quel che gli serve o desidera, realizzando così condizioni di eguaglianza sostanziale (“A ciascuno secondo i suoi bisogni”). La prospettiva, che a questo punto si può scorgere, è quella di un sistema produttivo sempre più in grado di dare risposte tempestive ai bisogni presenti della società ed una crescente individualizzazione di tali risposte”. Ma “la risposta rapida ai bisogni immediati ha davvero effetti di eguaglianza sostanziale o tende piuttosto a congelare ciascuno nelle condizioni in cui si trova, con effetti in prospettiva, di assai più pesante discriminazione? ” Inoltre se “da una parte, quindi, si mette in funzione un meccanismo che può bloccare lo sviluppo di quella comunità, congelandola intorno al profilo tracciato in una situazione determinata. Dall'altra, si penalizzano i pochi che non corrispondono al profilo generale, così ponendo in essere un pericoloso procedimento di discriminazione delle minoranze. La "categorizzazione" di individui e gruppi inoltre, rischia di annullare la capacità di percepire sfumature sottili, gusti non abituali”. Rodotà, Intorno alla Privacy, Ipotesi e prospettive, Bologna 1995, p. 89 ss.
37 Questo diventerà ancora più vero se lo sviluppo di Internet andrà nella direzione prospettata di unificazione delle telecomunicazioni e delle trasmissioni televisive e telematiche in un unico strumento tecnologico, gestito da grossi colossi dell'informazione che gestiranno contemporaneamente tutti gli aspetti della connessione. Vedi l'analisi fatta da D. Schiller, Le marchand à l’ássaut d'Intemet, in “Le monde diplomatique”, marzo 1997, p. l. e 24.
38 “In linea” ovvero tramite collegamento Internet, o “Fuori linea” cioè provenienti da altre banche dati non presenti su Internet.
39 E’ bene sottolineare che il fatto che sia tecnicamente possibile non significa che, di fatto, ciò avvenga. Schedare dei soggetti, controllare gli spostamenti di un individuo, monitorare i gusti dei consumatori, sono operazioni che hanno dei costi, e dei danni di immagine per chi lo fa. Dal punto di vista del diritto, però, è bene sottolineare che cosa è possibile fare, nella convinzione che la tutela della riservatezza delle persone non possa esser lasciata a regole di mercato o all'autolimitazione dei privati, richiedendo regole generali valide per tutti.
40 Si  veda la World Wide Web Computer Home Page of Privacy Rights Clearinghouse, http://www.rnanymedia.com/prc. In questo senso vedi anche Miller, op. cit., p. 10 e S. Rodotà, Protezione dei dati e circolazione delle persone, in “Riv, crit. dir priv”, 1984, p. 763.
41  Si tratta di operazioni di raccolta, registrazione, catalogazione, elaborazione, diffusione, raffronto e utilizzo di dati svolte con l'ausilio di mezzi elettronici, e dunque si rientra pienamente nella definizione di cui all'art. 1, comma 1 lettera b.
42 Ci si chiede però se la prospettazione di questi due problemi nell'articolo della legge delega dedicato alle reti telematiche sia da interpretarsi come una specificazione dei due problemi che il legislatore ha ritenuto centrali, lasciando comunque al governo il potere di intervenire sugli altri aspetti del problema in forza del primo comma dell'articolo, o se si intendesse con quest'articolo limitare il potere del governo di regolamentare i dati personali su Internet, elencando tassativamente i due aspetti da regolamentare.
43 Direttiva 97/66/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, 15dicembre 1997. Tale direttiva ha lo scopo di precisare e completare, con riguardo al settore delle telecomunicazioni, la portata delle disposizioni della Direttiva 95/46, e per questo motivo è definita “direttiva figlia”.
44 “47. Considerando che, laddove un messaggio contenente dati personali sia trasmesso tramite un servizio di telecomunicazioni o di posta elettronica, finalizzato unicamente alla trasmissione di siffatti messaggi, si considera, di norma, responsabile del trattamento dei dati personali contenuti del messaggio la persona che lo ha emanato e non la persona che presta il servizio di trasmissione; che tuttavia le persone che prestano tali servizi sono di norma considerate responsabili del trattamento dei dati personali supplementari necessari per il funzionamento del servizio”.
45 Si veda Buttarelli, op. cit.
46 Legge n. 675/96/96, art. 1, comma 2, lettera d: deve intendersi “per “responsabile”, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali”.
47 Direttiva 97/66/CE, art. 4 ss.
48 Sul tema si vedano i vari interventi di G. M. Borrello al “Forum Multimediale la società dell'informazione”, (INTERNET Http://www.mclink.it/n/inforum/).
49 La questione è più complessa perché che gli Stati nel momento stesso in cui dovranno decidere come e in quale misura garantire la riservatezza dei propri cittadini in relazione alle reti telematiche, dovranno anche regolamentare l'utilizzo delle tecniche di crittografia.
50 Buttarelli, op. cit.
51 Cammarata, op. cit.
52 L’art. 20, primo comma, dispone che per la comunicazione e la diffusione effettuate da parte di soggetti privati o di enti pubblici economici, è necessario il consenso scritto dell'interessato, a meno che non ricorrano circostanze equipollenti al consenso, elencate nello stesso articolo. Per gli altri soggetti pubblici vale quanto detto per il trattamento, ovvero che la comunicazione e la diffusione devono essere previste da leggi o regolamenti, o risultare necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'ente.
53 Ad esempio un'impresa commerciale titolare di un trattamento, può schedare i gusti dei suoi consumatori raccogliendo e elaborando le informazioni su un computer fisicamente posto in un altra nazione, che chiede di compilare un modulo a chi si collega via Internet, e può consultarle ed aggiornarle in tempo reale via modem. Tutto ciò senza che l'informazione, elaborata da un titolare italiano e relativa a un interessato italiano, sia fisicamente mai entrata in Italia.
54 Si veda la legge delega che accompagna la legge n. 675/96; “Delega al governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”, legge 31 dicembre 1996, n. 676, articolo 1, lettera n.
55 Sulla residualità del concetto di banca dati nel nostro ordinamento si veda Buttarelli, op. cit.
56 Si veda Fadda, Commento all'art. 1, comma 2, in La tutela dei dati personali. Commentario alla legge n. 675/96/1996 a cura di Giannantonio - Losano - Zeno Zencovich, p. 15.
57 Per le questioni- talvolta analoghe - poste dall'applicazione del Data Protection Act britannico a Internet, si veda Smith, Internet, law and regulation, Special Report, Londra 1996.
58 Decreto legislativo n. 123 del 9 maggio 1997 e decreto legislativo n. 255 del 28 luglio 1997.
59 Buttarelli, op. cit.
60 Si veda P. Cerina, Commento all'art. 2, in La tutela dei dati personali. Commentario alla legge n. 675/96 a cura di Giannantonio – Losano -ZenoZencovich, p. 27.

Fonte: http://www.jus.unitn.it/users/pascuzzi/varie/sem-inf99/grippo.doc

Sito web da visitare: http://www.jus.unitn.it/

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