Dispensa Mercato del lavoro

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Dispensa Mercato del lavoro

 

IL MERCATO DEL LAVORO IN ITALIA: ALCUNI CENNI STORICI

 

In questi ultimi anni il “sistema lavoro” sta evolvendo notevolmente sia nei contenuti sia nelle  forme, e tale cambiamento comporta una serie di mutazioni nella vita del singolo e della società.

Questa evoluzione provoca un clima di disappunto, a volte di insicurezza e pessimismo, poiché l’introduzione di nuove forme contrattuali e di nuove esigenze lavorative, vale a dire la diffusione della flessibilità nel lavoro, non sono ancora state interiorizzate in modo adeguato e ad esse non corrisponde una precisa visione di progetto di vita. Mentre la flessibilità può rappresentare un ottimo strumento per i giovani che si inseriscono nel mondo del lavoro, poiché permette di accumulare esperienze e di aumentare la propria professionalità, essa può costituire un elemento di grave incertezza per un lavoratore maturo, che debba pensare al mantenimento della famiglia. L’aspirazione verso un lavoro “per tutta la vita” si è sviluppata in seguito ad importanti e contestuali evoluzioni storiche. Infatti, basti pensare che nel codice civile del 1865, impostato sul modello napoleonico, il contratto a tempo indeterminato costituiva una limitazione della libertà del lavoratore e una imposizione dell’imprenditore. Nel corso del Novecento sono subentrati tuttavia una serie di eventi che hanno contribuito alla diffusione del mito del posto fisso per tutta la vita, oggi così ricercato e così rimpianto, in seguito alle nuove trasformazioni economiche e sociali.

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato si diffuse in pieno periodo fascista, a seguito della legge 562/26, la quale sanciva che il contratto a termine costituiva un evento speciale ed eccezionale, da attivare nel settore impiegatizio, obbligatoriamente per iscritto; il contratto a tempo indeterminato costituiva invece la regola relativamente alle forme contrattuali.

Nel 1942, i contratti a tempo determinato si diffusero maggiormente, sempre vincolati alla

clausola che, nel caso in cui la durata dell’attività avesse superato la data di scadenza del

contratto, questo si trasformava automaticamente in contratto a tempo indeterminato.

Nel 1962, con la legge 230, venne introdotto a tutti gli effetti il contratto a tempo determinato, anche se restava invariata la sua valenza eccezionale e con una forte accezione di  “opposizione” al tempo indeterminato, che rappresentava in ogni caso il rapporto di lavoro principale e fondamentale. In sintesi, il tempo determinato era previsto solo in pochi casi particolari, quali i lavori stagionali e le sostituzioni, e il rapporto di lavoro ricalcava a tutti gli effetti quello indeterminato.

Il mito della stabilità del posto di lavoro, così diffuso e garantito negli anni ’60, fu una diretta conseguenza del grande sviluppo economico, del rapido processo di industrializzazione e del basso tasso di disoccupazione (3,9%, il minimo storico in Italia). Si diffuse il “modello familistico”, e il lavoratore, padre di famiglia, godeva di una forte protezione dei propri diritti nel periodo lavorativo, e di un’alta prestazione previdenziale in età pensionistica. Inoltre, a partire da questi anni, fino al suo culmine nel ‘68/’69, a seguito dei numerosi scioperi e delle rivendicazioni sindacali (prevalentemente in materia di cottimo, lavorazioni a catena, premi di produzione, aumento salariale e diminuzione dell’orario di lavoro), i sindacati presero sempre più consapevolezza del loro ruolo e gradualmente affiancarono lo Stato, fino a diventare a tutti gli effetti codecisori delle politiche e delle riforme pubbliche. Negli anni ’70, a seguito della crisi del petrolio, il sistema economico cambiò notevolmente. L’industria iniziò a registrare un graduale declino, mentre si resero sempre più visibili le realtà dei distretti industriali e delle sub unità produttive. La crisi più grande di questi anni fu la disoccupazione, che coinvolse

soprattutto le fasce più deboli della popolazione, giovani e donne, e che aumentò notevolmente il divario tra Nord e Sud. Da un punto di vista legislativo, furono varate alcune leggi per la tutela dei lavoratori più deboli. Si diffusero il contratto di formazione-lavoro e le forme contrattuali a  tempo determinato. Tali iniziative furono riprese anche negli anni successivi. Particolarmente significative in tal senso furono la legge 56 del 1987 sulla riorganizzazione del collocamento e l’introduzione delle Agenzie per l’Impiego, la legge 223 del 1991 e la “legge Treu” del 1997, che introdusse il lavoro interinale e le agevolazioni fiscali per i datori che utilizzavano le forme atipiche di lavoro.

È evidente tuttavia una certa frammentazione e incoerenza tra le politiche attivate e la realtà economica. Il governo ha infatti continuato a proporre (almeno fino a poco tempo fa) slogan e programmi a supporto del mito della stabilità e della sicurezza dell’impiego, mentre il mercato del lavoro segue dinamiche diverse, alle quali purtroppo non corrispondono adeguati e mirati interventi istituzionali. Il posto fisso si diffuse di fatto tra gli anni ’50 e l’inizio degli anni ’70, in corrispondenza del miracolo economico e dell’ ”età dell’oro”. Ebbe quindi una breve stagione e non corrisponde alle necessità attuali. La flessibilità permette alle aziende di essere maggiormente competitive, di attivare una produzione snella e seguire politiche del just-in-time, in base ai flussi della domanda. Inoltre tale sistema di offerta del lavoro potrebbe permettere una maggiore diversificazione dei lavori, un aumento delle competenze e un impegno lavorativo breve ma ravvicinato. Tuttavia sono necessarie politiche adatte a tale evoluzione, a tutela dei lavoratori, affinché non si creino circoli di sfruttamento della manodopera.

 

Caratteristiche dei nuovi contratti di lavoro

2.1 La Riforma Biagi

La riforma Biagi (legge 30 del 14 febbraio 2003), ha l’obiettivo principale di distribuire la quantità di lavoro sul più alto numero possibile di persone, al fine di aumentare il tasso di occupazione regolare e diminuire il lavoro nero. Strumento per perseguire tale fine è la realizzazione di un sistema a rete di servizi pubblici e privati, che accompagnano e facilitano l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

I punti più importanti del decreto legislativo di attuazione della Riforma Biagi possono essere così sintetizzati (Fonte www.welfare.gov.it):

UNA RIFORMA PER LE PERSONE E PER LE IMPRESE

La Riforma Biagi vuole aumentare in tempi brevi il numero delle persone che lavorano regolarmente. Lo sviluppo economico si deve infatti accompagnare ad una più elevata capacità di produrre posti di lavoro aggiuntivi.. I giovani italiani inoltre abbandonano precocemente i percorsi scolastici e partecipano ad attività formative meno dei coetanei europei. La disoccupazione giovanile e la disoccupazione di lungo periodo (più di dodici mesi senza lavoro o formazione) è tra i livelli più alti d'Europa. Infine il lavoro nero e

irregolare assume in Italia dimensioni molto superiori rispetto alla media degli altri paesi europei superando i cinque milioni di posizioni lavorative.

LA RETE DEI SERVIZI PUBBLICI E PRIVATI CHE

ACCOMPAGNANO AL LAVORO: LE AGENZIE PER IL LAVORO

In Italia solo il 4% dei rapporti di lavoro passa dagli attuali servizi per l'impiego, nati recentemente dal monopolio pubblico degli uffici di collocamento dedicati solo alla gestione delle pratiche burocratiche. Gli operatori privati sono rappresentati quasi soltanto dalle agenzie che forniscono lavoro in affitto a tempo determinato. Con il decreto legge 297 del dicembre 2002 (anch'esso disegnato da Marco Biagi) è stata riformata la funzione pubblica dei servizi all'impiego. Sono finiti il libretto di lavoro e le vecchie procedure burocratiche di autorizzazione, per fare posto all'anagrafe del lavoratore. La conoscenza immediata della posizione di ciascuno rispetto al lavoro consente di erogare tempestivi servizi di orientamento a chi cerca lavoro e di indirizzare le attività di formazione secondo gli effettivi bisogni prioritari dei cittadini e delle imprese. La Riforma Biagi ha consentito anche lo sviluppo e la diffusione degli operatori privati,cui è consentito di erogare tutti i servizi (collocamento, ricerca e selezione, orientamento e formazione, somministrazione di lavoro, ecc.) nella nuova denominazione di agenzie per il lavoro. I Comuni potranno fare collocamento con particolare attenzione ai soggetti svantaggiati, per i quali sono incentivate le forme di collaborazione con gli operatori privati e privato-sociali.

Sindacati ed enti bilaterali (lavoratori-imprenditori) saranno abilitati a svolgere servizi al lavoro. Scuole e Università potranno collocare i propri allievi nel mercato del lavoro attraverso tirocini e contratti di lavoro, sviluppando le relazioni con le attività produttive del territorio e realizzando progetti di trasferimento tecnologico con dotazione di risorse umane.

I servizi privati sono gratuiti per i lavoratori e onerosi solo per le imprese. Operatori pubblici e privati saranno presto collegati tra di loro attraverso un sistema informatico che consentirà l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, in un mercato non più soltanto italiano ma anche europeo.

LAVORO E FORMAZIONE LUNGO TUTTO L'ARCO DELLA VITA

La Riforma vuole rendere più efficaci i modi per entrare o rientrare nel mercato del lavoro regolare attraverso contratti che uniscono alla prestazione lavorativa le necessarie attività di formazione e di riqualificazione professionale. Il contratto di apprendistato potrà concorrere a garantire il diritto/dovere ad un percorso educativo di almeno dodici anni introdotto dalla riforma Moratti. Più in generale, il contratto di apprendistato consente ai giovani fino ai 29 anni il conseguimento di specifiche qualificazioni anche attraverso percorsi di alta formazione. Il contratto di formazione lavoro è sostituito dal contratto di inserimento allo scopo di adattare le competenze professionali di lavoratori (giovani o in età avanzata con difficoltà di inserimento

lavorativo) ad un determinato contesto lavorativo. Le attività di formazione che sono comprese nei contratti di apprendistato e di inserimento potranno essere programmate e organizzate flessibilmente anche con il concorso degli organismi bilaterali dei lavoratori e degli imprenditori,in modo da superare rigidità come quella relativa alla separazione fra formazione esterna e formazione interna alla impresa. Le esperienze di lavoro che non costituiscono ancora un rapporto di lavoro sono tutte ricondotte al cosiddetto tirocinio, con il quale i giovani prendono confidenza con il mondo del lavoro e acquisiscono competenza presso potenziali datori di lavoro.

 

LA COLLABORAZIONE TRA LE ORGANIZZAZIONI DEI LAVORATORI E DEGLI IMPRENDITORI

La Riforma Biagi sostiene la collaborazione tra le rappresentanze dei lavoratori e degli imprenditori attraverso la libera creazione di organismi dalle stesse gestiti per obiettivi condivisi.

A questi enti bilaterali sono in particolare affidati vari compiti che rafforzano i servizi alle persone che cercano lavoro (orientamento, formazione, collocamento, ammortizzatori sociali), che stipulano contratti di lavoro (certificazione della volontà delle parti), che lavorano (tutela della salute e della sicurezza).

In questo modo la Riforma intende promuovere un modello di relazioni industriali di tipo partecipativo-collaborativo.

Una sintesi di alcuni articoli della legge Biagi:

Art. 1: costruzione di una rete dei servizi pubblici e privati che accompagna il lavoro, gratuita per i lavoratori e onerosa solo per le aziende, collegata da un sistema informatico su territorio nazionale.

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Art. 2: potenziamento delle attività di formazione e riqualificazione professionale, che devono essere programmate e organizzate flessibilmente anche con il concorso delle rappresentanze dei lavoratori e degli imprenditori.

Art. 3: creazione/instaurazione di un equilibrio tra le esigenze dei lavoratori di disporre ed organizzare il loro tempo per finalità diverse dal lavoro, e quelle delle imprese di ampliare o correggere il tempo di lavoro in relazione ai tempi della produzione.

Tale forma contrattuale si rivolge in modo particolare a tutela dei lavoratori stagionali, e mira a sostituire con contratti di lavoro a tempo indeterminato di part-time “verticale” rapporti di lavoro oggi precari.

Art. 4: adattabilità reciproca tra lavoratori e impresa, al fine di favorire l’ingresso o la   permanenza al lavoro di coloro che devono rispondere anche ad altre esigenze quali famiglia e studio.

Questi contratti hanno lo scopo di stabilizzare attraverso il tempo indeterminato rapporti precari.

Comma 1, lettera a: contratti di lavoro intermittente, a tutela dei lavoratori impiegati saltuariamente.

Comma 1, lettera c: contratti di lavoro a progetto, finalizzati all’esecuzione di un progetto,

programma o parte di lavoro, sostitutivi della vecchia forma di contratti di collaborazione

coordinata e continuativa.

Comma 1, lettera d: contratto di lavoro occasionale e accessorio: mira a far emergere le attività legate alla cura e all’assistenza, inserendo dei tickets che il lavoratore deve consegnare al prestatore di lavoro, il quale ha il compito di consegnarli all’Istituto previdenziale e assicurativo.

Comma 1, lettera e: lavoro a coppia, distribuito tra due persone.

Comma 2, lettera m: fornitura regolata di lavoro. Tale comma si rivolge a lavoratori che appartengono a società o cooperative che svolgono un appalto di servizi, e ha lo scopo di delinerare con maggior chiarezza e certezza il confine tra l’appalto di servizi e la fornitura di lavoro.

Art. 5: la riforma sostiene la collaborazione tra le rappresentanze dei lavoratori e degli imprenditori, attraverso la creazione di organismi gestiti da entrambi, con obiettivi condivisi (enti

bilaterali).

Art. 8: coordinamento delle attività di prevenzione e di vigilanza. L’apparato ispettivo dovrà svolgere anche funzioni preventive e di sostegno al corretto e regolare funzionamento dei rapporti di lavoro.

2.2 I NUOVI CONTRATTI DI LAVORO

Di seguito si presentano le nuove forme contrattuali di lavoro così come vengono definite dal decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 (attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge n. 30 del 14 febbraio 2003 – Legge Biagi).

Lavoro subordinato

1. APPRENDISTATO

2. CONTRATTO DI INSERIMENTO

3. TIROCINI ESTIVI DI ORIENTAMENTO

4. LAVORO A CHIAMATA o JOB ON CALL o INTERMITTENTE

5. LAVORO RIPARTITO o LAVORO IN DUE o LAVORO A COPPIA

6. LAVORO IN AFFITTO o STAFF LEASING

7. CONTRATTO DI LAVORO PART-TIME

Lavoro parasubordinato

1. CONTRATTI A PROGETTO - COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE

2. LAVORO OCCASIONALE ED ACCESSORIO

 

LAVORO SUBORDINATO: APPRENDISTATO E CONTRATTO DI INSERIMENTO

1. APPRENDISTATO1

È uno speciale rapporto di lavoro che prevede un obbligo per il datore di lavoro di impartire all'apprendista la formazione necessaria perché possa conseguire le competenze tecniche e la qualifica per prestare opera nell'impresa. L'apprendista ha un salario che corrisponde in media a una percentuale tra il 50 e l'80% di quello spettante a un lavoratore qualificato. È una tipologia di contratto applicabile a tutti i settori produttivi. Il decreto legislativo 276/2003, apporta significative modifiche alla tipologia contrattuale dell'apprendistato. Essa passa da un'unica fattispecie a tre tipologie contrattuali in grado di coniugare con diversa gradualità formazione e

lavoro:

a. Apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;

b. Apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnicoprofessionale;

c. Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.

a. Apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione

FINALITÀ:

il conseguimento di una qualifica professionale.

A CHI È RIVOLTO:

soggetti che abbiano compiuto 15 anni.

DURATA:

non superiore a tre anni, determinabile dalla qualifica da conseguire, dal titolo di studio, dai crediti professionali e formativi acquisiti, nonché dal bilancio delle competenze realizzato dai servizi pubblici per l'impiego o dai soggetti privati accreditati, mediante l'accertamento dei crediti formativi definiti ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53.

CARATTERISTICHE:

a. forma scritta del contratto, contenente indicazione della prestazione lavorativa oggetto del contratto, del piano formativo individuale, nonché della qualifica che potrà essere 1 acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione aziendale od extra-aziendale;

b. la qualifica professionale conseguita attraverso il contratto di apprendistato costituisce credito formativo per il proseguimento nei percorsi di istruzione e di istruzione e formazione professionale;

c. previsione di un monte ore di formazione, esterna od interna all’azienda, congruo al conseguimento della qualifica professionale; d. riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e interna all’impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali;

e. registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo;

f. presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate.

b. Apprendistato professionalizzante

FINALITÀ:

conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.

A CHI È RIVOLTO:

soggetti di età compresa tra i 18 anni e i 29 anni. Per soggetti in possesso di una qualifica professionale il contratto può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.

DURATA:

non inferiore a due anni e non superiore a sei.

CARATTERISTICHE:

a. forma scritta del contratto, contenente indicazione della prestazione oggetto del contratto, del piano formativo individuale, nonché della eventuale qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione aziendale od extra-aziendale;

b. la qualifica professionale conseguita attraverso il contratto di apprendistato costituisce credito formativo per il proseguimento nei percorsi di istruzione e di istruzione e formazione professionale;

c. previsione di un monte ore di formazione formale, interna o esterna all’azienda, di almeno 120 ore per anno, per l’acquisizione di competenze di base e tecnicoprofessionali;

d. riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali;

e. registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo;

f. presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate;

g. possibilità di sommare i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione con quelli dell'apprendistato professionalizzante nel rispetto del limite massimo di durata di anni sei.

c. Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione

FINALITÀ:

conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, nonché per la specializzazione tecnica superiore.

A CHI È RIVOLTO:

soggetti di età compresa tra i 18 anni e i 29 anni. Per soggetti in possesso di una qualifica professionale il contratto può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.

DURATA E CARATTERISTICHE:

la regolamentazione e la durata dell'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione e' rimessa alle regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, le università e le altre istituzioni formative.

La qualifica professionale conseguita attraverso il contratto di apprendistato costituisce credito  formativo per il proseguimento nei percorsi di istruzione e di istruzione e formazione professionale.

2. CONTRATTO DI INSERIMENTO2 (sostituisce il vecchio Contratto di Formazione Lavoro)

FINALITÀ:

l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo.

A CHI È RIVOLTO:

a. soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni;

b. disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni;

c. lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi di un posto di lavoro;

d. lavoratori che desiderino riprendere un’attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno 2 anni;

e. donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile determinato con apposito decreto dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, sia inferiore almeno del 20% di quello maschile

o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile;

f. persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico.

DURATA:

non inferiore a 9 mesi e non superiore ai 18 mesi. In caso di assunzione di lavoratori affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico la durata massima può essere estesa fino a 36 mesi.

CARATTERISTICHE:

a. forma scritta del contratto contenente indicazione del progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al contesto lavorativo;

b. la formazione eventualmente effettuata durante l'esecuzione del rapporto di lavoro

dovrà essere registrata nel libretto formativo;

c. i contratti di inserimento possono essere stipulati da enti pubblici economici, imprese e loro consorzi; gruppi di imprese; associazioni professionali, socio-culturali, sportive; fondazioni; enti di ricerca, pubblici e privati; organizzazioni e associazioni di categoria;

d. non è rinnovabile tra le stesse parti. Eventuali proroghe del contratto sono ammesse entro il limite massimo di durata.

3. TIROCINI ESTIVI DI ORIENTAMENTO3

FINALITÀ:

orientative e di addestramento pratico.

A CHI È RIVOLTO:

adolescenti o giovani regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado.

DURATA:

non superiore a tre mesi e si svolge nel periodo compreso tra la fine dell'anno accademico/ scolastico e l'inizio di quello successivo.

CARATTERISTICHE:

a. eventuali borse lavoro erogate a favore del tirocinante non possono superare l'importo massimo mensile di 600 Euro;

b. non sono previsti limiti percentuali massimi per l'impiego di adolescenti o giovani al tirocinio estivo di orientamento.

LAVORO SUBORDINATO A ORARIO RIDOTTO, MODULATO O FLESSIBILE

4. LAVORO A CHIAMATA o JOB ON CALL o INTERMITTENTE4

FINALITÀ:

instaurare un rapporto di lavoro subordinato di tipo flessibile. Mediante la stipulazione di un contratto di lavoro intermittente il lavoratore si pone a disposizione del datore di lavoro, che ne potrà utilizzare la prestazione lavorativa "chiamandolo" di volta in volta, a seconda delle necessità, nel rispetto di un periodo minimo di preavviso.

A CHI È RIVOLTO:

i casi consentiti di ricorso al lavoro intermittente per lo svolgimento di prestazioni a carattere discontinuo o, appunto, intermittente, sono di due tipi: i primi, individuati direttamente dai contratti collettivi nazionali o territoriali o, in via provvisoriamente sostitutiva, da parte dello stesso Ministro del lavoro e delle Politiche sociali; i secondi, previsti in via sperimentale, caratterizzati da un requisito "soggettivo" del lavoratore. I contratti previsti in via sperimentale,infatti, potranno essere conclusi anche per prestazioni rese da quei soggetti in stato di disoccupazione con meno di 25 anni di età, ovvero da lavoratori con oltre 45 anni iscritti nelle apposite liste di mobilità e di collocamento.

È fatto assoluto divieto, invece, di ricorrere al contratto di lavoro intermittente nei seguenti casi:

a. per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;

b. presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, nei sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi da parte di quelle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi (ex Legge 626/94).

DURATA:

il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato anche a tempo determinato.

CARATTERISTICHE:

il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato in forma scritta. Tale requisito è necessario ai fini della prova della sussistenza degli elementi richiesti per la validità del contratto stesso:

a. luogo e modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore che in ogni caso non può essere inferiore a un giorno lavorativo;

b. trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e la relativa indennità di disponibilità, ove prevista;

c. indicazione delle forme e modalità, con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro, nonché delle modalità di rilevazione della

prestazione;

d. tempi e modalità di pagamento della retribuzione e dell’indennità di disponibilità;

e. le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività

dedotta in contratto.

Il lavoratore intermittente dovrà percepire, per i periodi lavorati e a parità di mansioni svolte, un trattamento economico non inferiore a quello corrisposto ad altro lavoratore di pari livello. In ogni caso, la retribuzione dovrà essere proporzionata alla prestazione effettivamente eseguita dal lavoratore. Il principio di proporzione con l'attività effettivamente svolta dal lavoratore intermittente, deve essere, altresì, utilizzato ai fini del calcolo delle ferie, del periodo di comporto per malattia e dei congedi parentali. Ciò in quanto per tutto il periodo durante il quale il lavoratore resta disponibile a rispondere alla chiamata del datore di lavoro non è titolare di

alcun diritto riconosciuto ai lavoratori subordinati. In detto periodo, infatti, il lavoratore intermittente non matura né alcun trattamento economico, salvo l'indennità di disponibilità se prevista, né alcun trattamento normativo. Per la disponibilità resa in attesa di essere "utilizzato",è prevista una specifica indennità mensile in favore del lavoratore, la cui misura è rimessa alla contrattazione collettiva. In caso di impossibilità del lavoratore a rispondere alla chiamata del datore di lavoro, quest'ultimo dovrà essere tempestivamente informato dallo stesso lavoratore  circa la durata dell'impedimento; in difetto di comunicazione, il lavoratore perderà il diritto all'indennità di disponibilità per un periodo prestabilito dal decreto pari a quindici giorni, salvo

che sia stato diversamente pattuito. In ogni caso, durante il periodo di temporanea indisponibilità del lavoratore (ad esempio per malattia), non matura il diritto all'indennità di disponibilità. La risposta alla chiamata del datore di lavoro non è un obbligo inderogabile per il lavoratore: tale opzione, infatti, può essere esclusa dal contratto del quale, pertanto, non ne costituisce una condizione di validità. Nel caso in cui il lavoratore scelga (contrattualmente) di non obbligarsi a rispondere alla chiamata, perderà il diritto alla relativa indennità di disponibilità.

Il lavoro intermittente può essere "programmato" per periodi predeterminati nell'arco della settimana (fine settimana), del mese (le ferie estive) o dell'anno (le vacanze natalizie opasquali). In tali ipotesi, l'indennità di disponibilità sarà corrisposta al lavoratore solo in caso di effettiva chiamata da parte del datore di lavoro; ne consegue che in mancanza della chiamata,pur in presenza della disponibilità prestata dal lavoratore, a quest'ultimo non verrà corrisposta

alcuna indennità.

5. LAVORO RIPARTITO o LAVORO IN DUE o LAVORO A COPPIA5

FINALITÀ:

instaurare un rapporto di lavoro subordinato di tipo flessibile. Si tratta di una tipologia contrattuale nella quale l'oggetto del contratto è un'unica ed identica prestazione lavorativa condivisa da due lavoratori, legati tra loro da un vincolo di solidarietà. Il salario è rapportato alle ore lavorate.

A CHI È RIVOLTO:

a tutti i lavoratori e datori di lavoro interessati.

DURATA:

il contratto di lavoro ripartito può essere stipulato anche a tempo determinato.

CARATTERISTICHE:

il contratto di lavoro ripartito è stipulato in forma scritta ai fini della prova dei seguenti elementi:

a. la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto da ciascuno dei lavoratori co-obbligati,secondo le intese tra loro intercorse, ferma restando la possibilità per gli stessi lavoratori di determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la sostituzione tra di loro ovvero la modificazione consensuale della distribuzione dell'orario di lavoro;

b. il luogo di lavoro, nonché il trattamento economico e normativo spettante a ciascun lavoratore;

c. le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto;

d. ciascuno dei lavoratori avrà diritto di partecipare alle assemblee sindacali entro il limite

complessivo di dieci ore annue.

I due lavoratori assumono l'adempimento di un’unica e identica obbligazione lavorativa ed ognuno di questi resta personalmente e direttamente responsabile dell'adempimento dell’intera obbligazione lavorativa.

I lavoratori hanno la facoltà di determinare discrezionalmente e in qualsiasi momento sostituzioni tra di loro, nonché di modificare consensualmente la collocazione temporale dell'orario di lavoro.

Eventuali sostituzioni da parte di terzi, nel caso di impossibilità di uno o entrambi i lavoratori coobbligati,

sono vietate e possono essere ammesse solo previo consenso del datore di lavoro.

Salvo diversa intesa tra le parti, le dimissioni o il licenziamento di uno dei lavoratori co-obbligati comportano l'estinzione dell'intero vincolo contrattuale. Tale disposizione non trova applicazione se, su richiesta del datore di lavoro, l'altro prestatore di lavoro si renda disponibile ad adempiere l'obbligazione lavorativa, integralmente o parzialmente, nel qual caso il contratto di lavoro ripartito si trasforma in un normale contratto di lavoro subordinato.

Ai fini della possibilità di certificare le assenze, i lavoratori sono tenuti a informare preventivamente il datore di lavoro, con cadenza almeno settimanale, in merito all'orario di lavoro di ciascuno dei soggetti co-obbligati.

6. LAVORO IN AFFITTO

FINALITÀ:

instaurare un rapporto di lavoro subordinato di tipo flessibile. Un'impresa, denominata utilizzatrice, potrà rivolgersi ad un'altra impresa, denominata somministratore, per "affittare" forza lavoro.

A CHI È RIVOLTO:

a tutti i lavoratori e datori di lavoro interessati.

DURATA:

il contratto di somministrazione di lavoro può essere stipulato anche a tempo determinato a fronte di specifiche necessità.

CARATTERISTICHE:

la precedente disciplina in materia di intermediazione e interposizione nei rapporti di lavoro, in particolare la legge n. 196/1997 in materia di fornitura di lavoro temporaneo, viene integralmente abrogata. Inoltre viene estesa la possibilità di ricorrere alla somministrazione di lavoro anche nei settori edilizia e agricoltura.

Il contratto di somministrazione, stipulato in forma scritta, dovrà contenere:

a. il numero dei lavoratori da somministrare;

b. le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e/o sostitutivo per le quali si ricorre alla somministrazione;

c. l'indicazione dei rischi per il lavoratore;

d. la data di inizio e la durata del rapporto;

e. in mancanza di tali elementi, il contratto è nullo ed il lavoratore (o i lavoratori) sarà considerato a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore.

Per tutta la durata della somministrazione il lavoratore svolgerà la propria attività nell'interesse,nonché sotto la direzione ed il controllo dell'utilizzatore; il potere disciplinare, invece, è riservato al solo somministratore.

I lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto ad un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parità di mansioni svolte.

Solo nel caso di contratto a tempo indeterminato è consentito svolgere le seguenti attività:

a. servizi di consulenza direzionale, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo;

cambiamento organizzativo, ricerca e selezione del personale, assistenza alla certificazione;

b. attività di marketing, organizzazione della funzione commerciale, analisi di mercato;

c. gestione dei call center;

d. avvio di alcune iniziative imprenditoriali;

e. consulenza ed assistenza in ambito informatico, progettazione e manutenzione di reti

intranet ed extranet, siti internet, sistemi informatici, caricamento dati e sviluppo di software applicativo;

f. costruzioni edilizie negli stabilimenti;

g. installazione o smontaggio di impianti e macchinari (specificatamente nel settore

dell’edilizia e della cantieristica navale);

h. servizi di pulizia, portineria e custodia;

i. gestione di biblioteche, musei, servizi di economato, magazzini, parchi.

Per quanto riguarda invece la somministrazione di lavoro a tempo determinato, ciò è ammesso a fronte di motivi tecnici, produttivi, organizzativi o sostitutivi dell’azienda.

In caso di somministrazione di lavoro a tempo determinato è nulla ogni clausola diretta a limitare, anche indirettamente, la facoltà dell'utilizzatore di assumere il lavoratore al termine del contratto di somministrazione.

7. CONTRATTO DI LAVORO PART-TIME

FINALITÀ:

instaurare un rapporto di lavoro subordinato di tipo flessibile caratterizzato da orario ridotto rispetto al normale orario di lavoro, quest’ultimo è determinato per legge da 8 ore giornaliere e

40 ore settimanali.

A CHI È RIVOLTO:

a tutti i lavoratori e datori di lavoro interessati.

DURATA:

il contratto di lavoro part-time può essere stipulato anche a tempo determinato.

CARATTERISTICHE:

la riduzione di orario può assumere forme diverse:

a. Part-time orizzontale: la riduzione dell’orario di lavoro rispetto al tempo pieno è in relazione all’orario giornaliero di lavoro;

b. Part-time verticale: prevede che il lavoro sia svolto a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno;

c. Part-time misto: coesistono le modalità orizzontale e verticale di svolgimento del lavoro.

Il contratto di lavoro part-time:

a. è stipulato in forma scritta;

b. deve contenere l'indicazione della durata della prestazione lavorativa, nonché della collocazione temporale dell'orario, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno.

Vi è la possibilità per il datore di lavoro di modificare il contenuto temporale della prestazione lavorativa non solo con riguardo alla sua collocazione temporale nell'arco del giorno, della settimana, del mese o dell'anno, ma anche in ordine alla sua estensione temporale. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro decida di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa, deve esserci un periodo di preavviso in favore del lavoratore; in tal caso, il lavoratore avrà diritto a specifiche compensazioni dettate dai contratti collettivi.

 

LAVORO PARASUBORDINATO: CONTRATTI A PROGETTO E OCCASIONALI

1. CONTRATTI A PROGETTO - COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE

FINALITÀ:

instaurare un rapporto di lavoro senza vincolo di subordinazione le cui attività siano riconducibili ad uno o più progetti specifici, o programmi di lavoro, o fasi di esso.

A CHI È RIVOLTO:

a tutti i lavoratori e datori di lavoro interessati.

DURATA:

variabile a seconda della durata del progetto, del programma di lavoro, o fasi di esso.

CARATTERISTICHE:

i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del committente ed indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell’attività lavorativa.

Il Progetto consiste in un’attività produttiva ben identificabile e funzionalmente collegata ad un determinato risultato finale cui il collaboratore partecipa direttamente con la sua prestazione. Il Programma di lavoro, o fase di esso, consiste in un tipo di attività cui non è direttamente riconducibile un risultato finale. La produzione del risultato è infatti solo parziale e destinata ad essere integrata da altre lavorazioni e risultati parziali.

Il contratto a progetto:

a. deve essere in forma scritta e contenere esplicitamente i seguenti elementi:

l'indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso;

la durata della prestazione di lavoro determinata o determinabile tramite

l’indicazione del progetto o del programma di lavoro;

il corrispettivo ed i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese;

le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sull'esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa che, in ogni caso, non possono essere tali da pregiudicarne l'autonomia nell'esecuzione dell'obbligazione  lavorativa;

le eventuali misure per la tutela della salute e della sicurezza del collaboratore a progetto.

b. il corrispettivo da dare al collaboratore deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito e deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto;

c. il collaboratore può svolgere la propria attività in favore di più committenti, salvo diverso accordo tra le parti ed è tenuto a non diffondere informazioni attinenti ai programmi e alla organizzazione di essi;

d. il lavoratore a progetto ha il diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione realizzata nello svolgimento del rapporto, nel rispetto delle leggi speciali in materia;

e. la gravidanza, la malattia e l'infortunio del collaboratore a progetto non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo;

f. in caso di malattia e infortunio la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza, in caso di gravidanza, la durata del rapporto è prorogata per un periodo di 180 giorni;

g. vengono applicate le norme sulla sicurezza e igiene del lavoro (legge 626 del 1994) quando la prestazione lavorativa si svolge nei luoghi di lavoro del committente, nonché le norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Non tutte le attività possono essere ricondotte nello schema del lavoro a progetto; restano,infatti, escluse da tale tipologia contrattuale le prestazioni occasionali (cioè inferiori ai 30 giorni e sino a 5.000 euro annui di corrispettivo), quelle intellettuali per l'esercizio delle quali occorre l'iscrizione in appositi albi, le collaborazioni rese in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche, i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società ed i partecipanti a collegi e commissioni. Da ultimo, non possono ricorrere alle collaborazioni a progetto coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia.

I vecchi contratti di collaborazione coordinata continuativa mantengono efficacia fino alla loro scadenza (se non possono essere convertiti in un lavoro a progetto) e comunque non oltre il 24 ottobre 2004, a meno di accordi sindacali di transizione, stipulati in sede aziendale, che possono prevedere tempi diversi, anche superiori all’anno.

Osservazioni:

Prima si poteva rinnovare il contratto a termine per un numero illimitato di volte. Ora, invece, la nuova legge dice che il contratto di collaborazione autonoma si può stipulare soltanto se ha per oggetto una prestazione a termine, cioè temporalmente ben delimitata, e legata a un progetto ben individuato.

La stragrande maggioranza degli attuali rapporti di co.co.co. non potranno essere trasformati in lavori a progetto, o potranno esserlo soltanto una o due volte, ma non di più perché la reiterazione renderebbe evidente che non si tratta in realtà di rapporti a termine, legati a un progetto specifico e farebbe scattare l’equiparazione al lavoro subordinato.

Laddove il progetto non sia individuabile saranno possibili altre vie: ove il grado di autonomia della prestazione lavorativa sia elevato, la transizione avverrà verso il lavoro autonomo vero e proprio.

2. LAVORO OCCASIONALE ED ACCESSORIO

FINALITÀ:

instaurare un rapporto di lavoro senza vincolo di subordinazione e di natura meramente occasionale.

A CHI È RIVOLTO:

possono svolgere attività di lavoro accessorio:

a. disoccupati da oltre un anno;

b. casalinghe, studenti e pensionati;

c. disabili e soggetti in comunità di recupero;

d. lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

DURATA:

non superiore ai 30 giorni complessivi nel corso di un anno solare.

CARATTERISTICHE:

attività lavorative di natura meramente occasionale che coinvolgono il lavoratore per una durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare e che, in ogni caso, non danno complessivamente luogo a compensi superiori a 3.000 euro sempre nel corso di un anno solare (nel caso di lavoro occasionale non accessorio, il compenso annuale non deve essere superiore a 5.000 euro).

Sono attività rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, nell'ambito:

a. dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa la assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap;

b. dell'insegnamento privato supplementare;

c. dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione di edifici e monumenti;

d. della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli;

e. della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà.

Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio i beneficiari acquistano presso le rivendite autorizzate uno o più carnet di buoni per prestazioni di lavoro accessorio del valore nominale di 7,5 euro.

Il prestatore di prestazioni di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso presso uno o più enti o società concessionari all'atto della restituzione dei buoni ricevuti dal beneficiario della prestazione di lavoro accessorio, in misura pari a 5,8 euro per ogni buono consegnato. Tale compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

L'ente o società concessionaria provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni per prestazioni di lavoro accessorio, registrando i dati anagrafici e il codice fiscale e provvedendo per suo conto al versamento dei contributi per fini previdenziali all'INPS,alla gestione separata, in misura di 1 euro e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura di 0,5 euro. L'ente o società concessionaria trattiene l'importo di 0,2 euro a titolo di rimborso spese.

Sitografia

Orientamento.it

Sito rivolto agli operatori di orientamento italiani: contiene informazioni su ricerca lavoro, professioni, lavoro autonomo e dipendente, scuola, formazione, università, costruito sulla base di oltre 700 siti italiani.

 

Orientamento/Arianna

Programma on line, offerto dal sito della Fondazione Agnelli, che vuole essere un aiuto all'orientamento, sia nella scelta universitaria che nell'indirizzo professionale vero e proprio. Il sito mette inoltre a disposizione le statistiche relative alle opportunità di inserimento nelle diverse regioni italiane rispetto ad alcune figure professionali.

 

B.D.P.

Sito della B. D. P. (Biblioteca di Documentazione Pedagogica) dove possono essere reperiti documenti sulla didattica, esperienze e materiali elaborati dai diversi istituti scolastici, progetti europei.

 

Pianeta scuola  (visite: 156)

Sito dedicato all'orientamento scolastico.

 

Centro Risorse 

Sito del Centro Risorse Europeo per l'orientamento, che si rivolge a giovani e operatori scolastici con l'obiettivo di offrire orientamento in una dimensione europea, indicando le diverse possibilità di formazione, stage, lavoro nei paesi europei. Vengon messe a disposizione diverse guide on line su orientamento, formazione professionale e possibilità di lavoro all'estero.

 

ABC-Tribe 

Sito che si rivolge agli studenti, con notizie, informazioni, suggerimenti per muoversi più agevolmente all'interno del mondo della scuola. Molto fornita la sezione dedicata ai test (ammissione alle diverse facoltà universitarie, d'inglese, attitudinali, d'intelligenza, psicologici e per misurare l'affinità di coppia). C'è anche una sezione per facilitare l'inserimento nel mondo del lavoro degli studenti: si possono inviare i CV, che vengono poi segnalati alle aziende che richiedono personale.

 

Psicologiadellavoroavoro 

Strumenti per l'orientamento e la ricerca del lavoro. Notizie su bandi e finanziamenti.

 

Orientamento/Quipo 

Guida dettagliata alla scelta della facoltà universitaria.

 

Centro Studi Orientamento 

Sito che si rivolge a coloro che sono interessati alla formazione post-laurea: guida alla scelta universitaria, enti di formazione, formazione in Europa e in America.

CORA Onlus 

Sito del CORA (Centri Orientamento Retravailler Associati), associazione femminile, presente in 14 regioni italiane, che si occupa di orientamento e di formazione professionale.

 

Educazione&Scuola  Articoli e normative che riguardano l'orientamento scolastico e universitario, consultabili on line.

 

Orienter 

Sito di Orienter, banca dati contenente informazioni aggiornate sull'istruzione, la formazione e il lavoro in Emilia-Romagna. Molto utile la sezione "Profili professionali", che raccoglie centinaia di schede suddivisi per ordine alfabetico.

Romalavoro 

Guida al lavoro della città di Roma: formazione professionale, orientamento allo studio e al lavoro, tirocini, sportello imprese, prestito d'onore.

 

Eurydice 

Informazioni on line sui sistemi educativi in Europa: storia e organizzazione dei diversi sistemi scolastici europei. Anche in francese e tedesco.

 

Guid@lavoro 

Guida on line rivolta alle persone che cercano lavoro o che si accingono a scegliere una professione, messa a disposizione dal Servizio Orientamento Professionale dell'Amministrazione Provinciale di Arezzo. La guida affronta tutti i principali aspetti collegati con la ricerca attiva di lavoro, fornendo anche alcuni questionari per l'orientamento.

 

Il filo di Arianna

Programma di orientamento alla scelta universitaria e al mercato del lavoro per gli studenti delle scuole superiori elaborato dalla Fondazione Agnelli.

 

ScuoLavoro

Sito che mette in stretto rapporto l'istruzione scolastica con il mondo del lavoro. Offerte di lavoro, possibilità di inserire il proprio curriculum in rete. Inoltre: percorsi post scolastici, lavori temporanei e stagionali, stage, specializzazione post-universitaria.

IpeOrienta

Sito dell'I.P.E. (Istituto per ricerche ed attività educative) che si propone di offrire un aiuto agli studenti nella scelta della facoltà universitaria o nell'indirizzo professionale. Il sito riporta l'elenco delle università italiane e dei corsi di laurea, informazioni statistiche sull'università e sugli sbocchi professionali. Offre inoltre una guida per la ricerca di alloggio e informazioni sul servizio militare (rinvio,esonero).

 

Mercurius.it

Sito dedicato ai giovani laureati in cerca di occupazione, operando soprattutto nell'ambito dell'orientamento universitario e post-universitario, impegnandosi attivamente per favorire l'incontro tra domanda e offerta.

 

Laurea Online

Informazioni per chi desidera laurearsi in rete: elenco dei corsi attivati, informazioni e notizie.

 

University.it

Sito rivolto agli studenti universitari, dove si possono trovare consigli e indicazioni sui possibili percorsi di studio.

 

Fonte: http://www.unich.it/orientamento/corsoformazione/DISPENSA_MDL.doc

Sito web da visitare: http://www.unich.it/

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