Glossario pensione significato dei termini

Glossario pensione significato dei termini

 

 

 

I riassunti , gli appunti i testi contenuti nel nostro sito sono messi a disposizione gratuitamente con finalità illustrative didattiche, scientifiche, a carattere sociale, civile e culturale a tutti i possibili interessati secondo il concetto del fair use e con l' obiettivo del rispetto della direttiva europea 2001/29/CE e dell' art. 70 della legge 633/1941 sul diritto d'autore

 

 

Le informazioni di medicina e salute contenute nel sito sono di natura generale ed a scopo puramente divulgativo e per questo motivo non possono sostituire in alcun caso il consiglio di un medico (ovvero un soggetto abilitato legalmente alla professione).

 

 

 

 

Glossario pensione significato dei termini

  GLOSSARIO

 

A

ACCESSO ALLA PENSIONE
Diritto che si perfeziona in possesso di determinati requisiti (anagrafici, contributivi, ecc.) stabiliti dalla legislazione vigente.
ACCREDITO CONTRIBUTIVO
Contribuzione riconosciuta al lavoratore ai fini del diritto alla pensione (contribuzione obbligatoria, da riscatto, da ricongiunzione, volontaria, figurativa).
AGEVOLAZIONI FISCALI
Tutte quelle misure destinate a ridurre il carico fiscale degli operatori economici e, di conseguenza, anche le entrate pubbliche: crediti di imposta, riduzioni fiscali in genere, esenzioni.
AGO - IVS
Assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. E' gestita dall'Inps attraverso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti (Fpld), a cui sono iscritti la generalità dei lavoratori del settore privato e le tre gestioni dei lavoratori autonomi, a cui sono iscritti obbligatoriamente gli artigiani, i commercianti, i coltivatori diretti.
ALIQUOTA CONTRIBUTIVA
Vedi contribuzione obbligatoria.
ALIQUOTA DI COMPUTO E’ la quota della retribuzione pensionabile che, nel sistema di calcolo contributivo della pensione, si considerata accantonata ai fini della determinazione dell'ammontare della rendita. Per i lavoratori dipendenti è stata fissata al 33%, per i lavoratori autonomi al 20%. Così, ad esempio, se in un certo anno un lavoratore dipendente avrà avuto una retribuzione pensionabile di £.30.000.000, per effetto dell'aliquota di computo avrà accantonato ai fini pensionistici £.9.900.000 (£.30.000.000 x 33%). Per le pensioni erogate dalla Gestione separata dei lavoratori "parasubordinati" l’aliquota di computo è pari al 12 per cento, ridotta al 10 per cento per chi è già pensionato o assicurato obbligatoriamente ad altra forma di previdenza.
ALIQUOTA DI EQUILIBRIO
E’ il termine tecnico con il quale si definisce l’aliquota contributiva che è necessaria a garantire nel tempo l’equilibrio finanziario nelle gestioni pensionistiche tra entrate per contribuiti e spese per pensioni (rapporto tra ammontare dei contributi versati e prestazioni)
ALIQUOTA DI RENDIMENTO
Vedi coefficienti di rendimento.
ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA
E' composta dal servizio effettivamente prestato, da quello riscattato o riscattabile, ricongiunto o ricongiungibile o comunque computabile (servizio militare, aspettativa per motivi di salute, per motivi sindacali, interruzione obbligatoria per lavoratrici madri, ecc.).
ARMONIZZAZIONE
Processo che tende a rendere uguali le norme, la contribuzione, i trattamenti dei vari regimi previdenziali.
ASPETTATIVA
Assenza dal lavoro, per la quale alcuni periodi sono riconosciuti utili ai fini previdenziali (per esempio, motivi di salute), altri possono essere riscattati (per esempio, assistenza a disabili in misura non inferiore all'80 per cento), altri non sono riconosciuti utili (per esempio, motivi familiari).

ASSEGNO DI INVALIDITÀ
Prestazione erogata dall'Inps, soggetta a revisione triennale, concessa in seguito a ridotta capacità lavorativa, in presenza di determinati limiti di reddito. E' richiesta un'anzianità contributiva di cinque anni (di cui tre nell'ultimo quinquennio). L’assegno decorre dal mese successivo la presentazione della domanda. Allo scadere del triennio, sempre a domanda, può essere rinnovato per un periodo di uguale durata. Dopo il terzo riconoscimento il trattamento è confermato.
ASSEGNO SOCIALE
Prestazione assistenziale che, a partire dall'1 gennaio 1996, sostituisce la pensione sociale, concessa a cittadini ultrasessantacinquenni sprovvisti di reddito.
ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA
Vedi AGO - IVS.
ASSISTENZA
Prestazioni concesse in assenza di versamenti contributivi, a carico della solidarietà generale (Stato).
ATTIVITÀ USURANTE
Lavoro il cui svolgimento richiede impegno psicofisico particolarmente intenso e continuativo, condizionato da fattori che non possono essere prevenuti con misure idonee.

 

B
BASE PENSIONABILE
Vedi retribuzione pensionabile.
BUONUSCITA (INDENNITA' DI)
Prestazione concessa ai dipendenti dello Stato e delle aziende autonome al momento della cessazione dal servizio. Dall'1 gennaio 1996 corrisponde al Tfr del settore privato, quantomeno per i nuovi assunti.

 

C
CALCOLO DELLA PENSIONE
Ai fini del calcolo della pensione bisogna considerare i due metodi retributivo e contributivo e i relativi elementi presi a base per il calcolo. Vedi voci specifiche metodo retributivo e metodo contributivo.
CAPITALIZZAZIONE
E' un sistema finanziario del sistema pensionistico nel quale a ciascun iscritto al fondo i contributi versati sono accresciuti (ossia capitalizzati) mediante un determinato tasso di rendimento. Si accende una posizione personale del lavoratore.
CASSA INTEGRAZIONE E MOBILITA' (Contributi figurativi per )- Ai fini del calcolo e del diritto alla pensione sono utili, figurativamente, i periodi di sospensione dal lavoro o lavoro ad orario ridotto successivi al 6 settembre 1972, per i quali e' stata concessa la Cassa integrazione guadagni. Come per la cassa integrazione, sono utili ai fini pensionistici anche i periodi in cui e' stata riscossa l'indennita' di mobilita'. In entrambi i casi, per ottenere l'accredito non c'e' bisogno di alcuna domanda, ma e' necessario poter far valere almeno un contributo obbligatorio precedente il periodo da accreditare .
CAUSA DI SERVIZIO
Riconoscimento di un danno fisico o di una malattia verificatasi in servizio (o ad esso riconducibile) e per cause inerenti al servizio stesso e alle condizioni di lavoro. Esiste un rapporto diretto tra attività svolta e danno subito o malattia contratta. Ai fini del riconoscimento della causa di servizio è richiesto il giudizio della commissione medica insediata presso gli ospedali militari.
CESSIONE DEL QUINTO
Prestito concesso dall'Inpdap mediante la cessione di un quinto della retribuzione con trattenuta sullo stipendio. Le sovvenzioni, rateizzabili, possono essere concesse, per esempio, per l'acquisto di prima casa, riscatto di alloggi popolari, costruzione di casa, matrimonio del richiedente e dei figli, ecc.
COEFFICIENTI DI CONVERSIONE
Sono coefficienti utilizzati nel metodo di calcolo contributivo. Si applicano al montante contributivo in base all'età del pensionamento, che va da 57 a 65 anni.
COEFFICIENTI (ALIQUOTE) DI RENDIMENTO
Aliquote percentuali, in riferimento agli anni di anzianità contributiva, da applicare sulla retribuzione pensionabile (o reddito pensionabile), al fine della determinazione della misura delle pensioni. Dall'1 gennaio 1995 i coefficienti sono unificati per tutte le gestioni previdenziali al 2 per cento. Sulle retribuzioni (o redditi) eccedenti la retribuzione massima pensionabile (o reddito massimo pensionabile), tali coefficienti di rendimento sono decrescenti con riferimento a fasce di retribuzioni (o redditi) determinate.
CONTENZIOSO
Sorge tra il lavoratore e l'ente previdenziale per controversie riguardanti il riconoscimento o meno di determinate prestazioni. Nell'area pubblica il contenzioso generalmente si attiva tramite la procedura del ricorso, nelle sue varie articolazioni del ricorso gerarchico, nonché ricorso al Tar, al presidente della Repubblica, alla Corte dei conti. Nel settore privato il contenzioso si esplica tramite il ricorso agli enti previdenziali ed il ricorso alla magistratura ordinaria.
CONTRIBUTI SOCIALI
L'insieme dei contributi obbligatori che lavoratori e datori di lavoro versano per il funzionamento del sistema previdenziale (pensioni, cassa integrazione, disoccupazione, ecc.), nonché per il funzionamento del Servizio sanitario nazionale.
CONTRIBUZIONE DA RICONGIUNZIONE
Vedi ricongiunzione periodi assicurativi.
CONTRIBUZIONE DA RISCATTO
Vedi riscatto periodi assicurativi.
CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA
Versamento obbligatorio effettuato dai datori di lavoro agli enti previdenziali (o fondi, casse, istituti) in percentuale sulla retribuzione (aliquote contributive) con onere ripartito a carico del datore di lavoro e dei lavoratori.
Per i lavoratori autonomi e liberi professionisti il contributo è a totale carico dell'iscritto (con eccezioni per i medici iscritti ai fondi speciali, per i quali il contributo è ripartito con il Servizio sanitario nazionale).
CONTRIBUZIONE FIGURATIVA
Periodi riconosciuti validi ai fini del diritto e della misura della pensione, anche se per essi non sono stati versati contributi né dal lavoratore né dal datore di lavoro (per esempio, servizio militare, tubercolosi, malattia, maternità, disoccupazione, cassa integrazione, ecc.), né dai lavoratori autonomi (per esempio, servizio militare). E' una contribuzione a carico della solidarietà.
CONTRIBUZIONE VOLONTARIA
Facoltà concessa ai lavoratori dipendenti del settore privato e ai lavoratori autonomi di poter versare contributi, con onere a proprio carico, per raggiungere quanto meno i requisiti minimi contributivi che danno diritto alla pensione.

 

CPDEL
Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (e del Servizio sanitario nazionale). Oggi è soppressa ed è confluita nell'Inpdap, quale gestione autonoma degli ex istituti di previdenza. Eroga prestazioni pensionistiche e sovvenzioni dietro cessione del quinto.
CUMULO (DIVIETO DI)
Disciplina della cumulabilità (o incumulabilità) tra la pensione e la retribuzione, nonché tra la pensione ed i redditi da lavoro autonomo.
La cumulabilità è parziale o totale a seconda del tipo di pensione (di vecchiaia o di anzianità) o di reddito (retribuzione o reddito da lavoro autonomo).

D
DECRETO LEGISLATIVO
Provvedimento avente valore di legge, emanato dal governo su delega del parlamento.
DEROGA
Eccezione concessa in riferimento alla normativa generale.
DIRITTI ACQUISITI (MATURATI)
Diritti riconosciuti fino ad una certa data in presenza della modifica sostanziale della normativa.
DISOCCUPAZIONE (Contributi figurativi per) - Quando il lavoratore è stato licenziato ed abbia ottenuto, per questi motivi, l'indennita' di disoccupazione, c'e' il diritto a vedersi riconosciuti d’ufficio (non serve, quindi, alcuna domanda) figurativamente i contributi per la pensione. E’ necessario almeno un contributo obbligatorio versato prima del periodo di disoccupazione.

E
EQUO INDENNIZZO
Risarcimento monetario, derivante dal riconoscimento della causa di servizio, in funzione della menomazione subita, che comporta generalmente un danno permanente. Ai fini del riconoscimento dell'equo indennizzo, sono esperite ulteriori procedure rispetto alla causa di servizio (parere Comitato pensioni privilegiate ordinarie).
ETA' PENSIONABILE
Età stabilita obbligatoriamente dalla legge al cui raggiungimento il lavoratore può collocarsi a riposo per pensionamento di vecchiaia. Nel calcolo della pensione con il metodo retributivo è rigida; nel calcolo della pensione con il metodo contributivo è flessibile.
ESTERO riscatto del lavoro all' . - L’attività lavorativa svolta all’estero in Paesi appartenenti all’Unione Europea oppure non legati all'Italia da convenzioni in materia di sicurezza sociale, può essere riscattata, ai fini pensionistici, pagando il relativo onere, dal lavoratore, o dai suoi superstiti. Possono essere riscattati anche i periodi di lavoro, svolto all'estero in Paesi convenzionati con l'Italia, ma per i quali non sia stata versata contribuzione, o non ne sia previsto l'obbligo assicurativo. Condizione per poter riscattare il periodo di lavoro all’estero è solo quello di essere in possesso della cittadinanza italiana al momento della domanda. La domanda può essere presentata in qualsiasi momento e deve essere corredata da tutta la documentazione atta a dimostrare l'esistenza del rapporto di lavoro. L'onere è calcolato in base ai criteri stabiliti dalla legge 1338/62.
ESTRATTO CONTRIBUTIVO - E’ il riepilogo dei contributi che risultano versati al fondo pensione a favore del lavoratore fin dall'inizio della sua vita assicurativa (compresi i contributi da lavoro, "figurativi" e da "riscatto"). Esso consente di verificare l'esattezza delle registrazioni e di segnalare per tempo eventuali discordanze o inesattezze.

F
FASE TRANSITORIA
Vedi regime transitorio.
FINESTRE - Il termine, ormai di uso comune, indica le cadenze fisse, previste dalla Legge 335/1995, dalle quali è possibile accedere alla pensione di anzianità, una volta raggiunti i requisiti fissati dalla legge. Se i requisiti di eta’ e di contribuzione sono raggiunti nei primi tre mesi dell’anno, si va in pensione dal 1° luglio se a quella data si e’ gia’ compiuto il 57° anno di eta’; dal 1° di ottobre se entro si sono compiuti i 57 anni entro il 30 settembre e dal 1° gennaio dell’anno successivo in tutti gli altri casi. Se, invece, i requisiti sono stati raggiunti entro il secondo trimestre, si andra’ in pensione dal 1° ottobre se per quella data si sono gia’ compiuti i 57 anni o, in caso contrario, dal 1° gennaio dell’anno dopo. Se, poi, il traguardo dei requisiti e’ maturato, rispettivamente, entro il terzo o il quarto trimestre, le "finestre" del pensionamento si apriranno solo dal 1° gennaio e dal 1° di aprile dell’anno successivo.
FORME DI CONTRIBUZIONE - Nel sistema previdenziale sono previste 4 forme di contribuzione: obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto.
FONDI SPECIALI INPS
Si tratta di fondi sostitutivi dell'Assicurazione generale obbligatoria gestiti dall'Inps (telefonici, elettrici, volo, dazieri, trasporto).
FONDO CASALINGHE - Dal 1°gennaio del 1997 é stato istituito presso l'INPS un fondo apposito per garantire il versamento della pensione alle casalinghe. Il fondo é finanziato dai contributi di uomini e donne, che svolgano attività domestiche non retribuite. L'iscrizione al fondo é condizionata all'esistenza di due fattori: - non prestare attività lavorativa autonoma o presso terzi;- non essere titolari di pensioni dirette.Gli iscritti al fondo hanno diritto alla pensione di vecchiaia e a quella di inabilità. La pensione di vecchiaia si può chiedere a partire da 57 anni di età, purché siano stati versati 5 anni di contributi e l'importo della pensione (calcolata sui contributi versati) sia pari all'importo dell'assegno sociale maggiorato del 20%. Nel caso in cui venga a mancare quest'ultimo requisito, la pensione potrà essere liquidata solo al compimento dei 65 anni di età. La pensione d'inabilità spetta invece a coloro i quali siano afflitti da un'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, a condizione che abbiano versato almeno 5 anni di contributi. A tutt’oggi, però, tale Fondo non è ancora operante, visto che non sono stati ancora pubblicati i decreti ministeriali che devono stabilire le somme che gli iscritti dovranno pagare per la classe di versamento da loro scelta all’atto dell’iscrizione.
FONDO DI GARANZIA DEL TFR
Accantonamento monetario istituito presso l'INPS, in conformità con la L. 29/05/82 n. 297, che ha lo scopo di intervenire in sostituzione del datore di lavoro inadempiente nel pagamento del Trattamento di Fine Rapporto (TFR). Il fondo, che ha una contabilità separata rispetto alla gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, viene alimentato da un contributo dello 0,03% della retribuzione assoggettabile a contribuzione ( ai sensi dell'art. 12 della L. 30/04/69 n. 153) ed é totalmente a carico dei datori di lavoro. L'intervento del fondo avviene soltantosu iniziativa del lavoratore, ovvero dei suoi aventi causa, e alla condizione che il credito relativo alla mancata prestazione da parte del datore di lavoro non sia soggetto alle eventuali opposizioni o impugnazioni previste per legge. Con il decreto legislativo del 27/01/92 n. 80, la tutela offerta dal fondo in favore dei lavoratori subordinati è stata estesa anche ai crediti relativi agli ultimi tre mesi di lavoro rientranti nei 12 mesi che precedono la data dei provvedimenti e dei fatti espressamente individuati dalla normativa. La legge non individua un termine specifico entro il quale la domanda di intervento può essere utilmente presentata; si ritiene pertanto che vadano applicati i termini di prescrizione quinquennale, dalla data di cessazione del rapporto, previsti dall' art. 2948 del c.c..
FPLD
Fondo pensioni lavoratori dipendenti, al quale sono iscritti obbligatoriamente i lavoratori del settore privato. E' gestito dall'Inps.

 

G
GESCAL
Ente che fino al 1973 ha avuto il compito di gestire, per conto dello Stato, l'attività di costruzione di alloggi a basso costo, nel quadro dei programmi di edilizia economica e popolare. Con la L. 19/01/74 n. 9, i compiti della Gescal, che veniva finanziata con un prelievo specifico sulla busta paga dei lavoratori, sono stati trasferiti agli Istituti autonomi delle case popolari (IACP), ai quali è stata affidata la gestione del patrimonio dell'ente.
 GESTIONE SEPARATA - Dal 1996, per effetto di quanto stabilito dalla Legge 335/1995, è prevista l’istituzione presso l’INPS di una apposita gestione previdenziale autonoma (la cosiddetta "gestione separata") a cui sono obbligatoriamente iscritti i lavoratori autonomi privi di una tutela previdenziale e i lavoratori "indipendenti" soggetti alla ritenuta d’acconto. Sono, così, tenuti al versamento di questo contributo i soggetti che ricavano redditi:a) da lavoro autonomo per l’esercizio, anche in forma associata, di un’arte o una professione per la quale non è prevista l’iscrizione in un albo;b) da compitio di amministratore, sindaco o revisore di società o associazioni;c) da collaborazioni a giornali o riviste;d) dalla partecipazione a collegi o commissioni e) dalle vendite cosiddete "porta a porta":f) da rapporti di collaborazione coordinata e continuata di natura artistica o professionale svolti senza il vincolo della subordinazione in un rapporto unitario e continuativo. Il versamento del contributo pensionistico riguarda anche chi pur svolgendo un'attività autonoma, è già iscritto obbligatoriamente ad un fondo pensionistico o è già titolare di una pensione di vecchiaia, anzianità o invalidità erogata da uno di questi fondi. A partire dal 1° gennaio 1998 l’importo di questo contributo, originariamente fissato nella misura percentuale del 10 per cento, è salito, per chi è privo di altra forma obbligatoria di previdenza o non sia già pensionato, al 12 per cento. Il versamento di questo contributo per almeno 5 anni dà diritto al riconoscimento di una pensione di vecchiaia calcolata con il criterio contributivo. Per chi è già titolare di altro trattamento pensionistico obbligatorio il requisito dei 5 anni di versamento non è necessario.

I
INADEL
Istituto nazionale per l'Assistenza dipendenti enti locali (e Servizio sanitario nazionale). Ora è soppresso ed è confluito nell'Inpdap, quale gestione autonoma ex Inadel. Oltre a prestazioni minori, eroga l'indennità premio di fine servizio.

INCENTIVO FISCALE
Agevolazioni tributarie che vengono concesse per preseguire obiettivi di politica economica, generalmente a carattere sociale, come il favorire lo sviluppo in aree geografiche economicamente arretrate, assorbire la disoccupazione, sia in termini generali che per specifiche fasce demografiche, ecc. Tali agevolazioni si quantificano ad esempio nell'esonero - totale o parziale - dai tributi, nella riduzione delle aliquote d'imposta o nella contrazione del reddito imponibile. Gli incentivi fiscali, tuttavia, concorrono alla deviazione del sistema impositivo da uno schema semplice ed univoco così da ampliare quell'area cosiddetta di elusione fiscale.
INDENNITÀ INTEGRATIVA SPECIALE
E' l'adeguamento dell'importo delle retribuzioni e delle prestazioni al costo della vita (settore pubblico). Corrisponde alla contingenza del settore privato.
INPDAP
Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica. E' il nuovo istituto nel quale sono confluite le ex gestioni soppresse dell'Enpas, dell'Inadel, dell'Enpdep e delle quattro Casse pensioni degli istituti di previdenza (Cpdel, Cps, Cpi, Cpug). Dall'1 gennaio 1996 è istituita presso l'Inpdap la gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato.
INPS
Istituto nazionale della previdenza sociale. Gestisce l'AGO-IVS dei lavoratori dipendenti privati (Fpld) e dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti), nonché fondi sostitutivi dell'AGO (telefonici, elettrici, volo, dazieri, trasporto) e integrativi dell'AGO (esattoriali, minatori, gasisti), e gestioni pensionistiche minori.
Inoltre ha in carico la Gestione prestazioni temporanee (Gpt) e la Gestione per gli interventi assistenziali (Gias).
INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO
Integrazione che viene concessa a coloro che usufruiscono di una pensione a calcolo inferiore al trattamento minimo, in presenza di limiti di reddito individuali o cumulati con quelli del coniuge.

L
LAVORO USURANTE
Vedi attività usurante.
LEGGE DELEGA
Legge che demanda parte della sua attuazione a provvedimenti da emanare da parte del governo (delega al governo).

LEGGE FINANZIARIA (e programmazione economica)
La legge finanziaria è uno degli strumenti principali della politica economica; essa è il complesso di disposizioni che mirano a realizzare la manovra di bilancio (dello Stato), coerentemente con gli obiettivi definiti nel documento di programmazione economico-finanziaria. La legge finanziaria è stata istituita con la L. 468/78 al fine di ovviare ad una eccessiva rigidità del bilancio dello Stato; il suo disegno di legge doveva essere presentato contestualmente al disegno di legge di bilancio dello Stato ed approvato da Parlamento entro il 31 dicembre (ovviamente dell'anno precedente a quello di riferimento). Tuttavia, nei primi anni di applicazione si sono riscontrate numerose difficoltà, connesse principalmente alla complessità dell'iter procedurale e alla tendenza del Parlamento a trasformare la L. finanziaria come epicentro di innumerevoli interessi e quindi come complesso eterogeneo di norme molto spesso non proprio attinenti alla manovra di bilancio. Le problematiche sono state in larga misura risolte dapprima con la riforma regolamentare del 1983, che ha introdotto il principio della sessione di bilancio, che impone al Parlamento di procedere all'esame dei documenti contabili entro termini precisi, e poi con la riforma attuata dalla L. 362/88. Quest'ultima separa il momento delle decisioni sugli obiettivi da quello sulle decisioni di bilancio, individuando una precisa scansione dei tempi e all'uopo introducendo una sessione primaverile dedicata all'esame del documento di programmazione economico-finanziaria, (che il Governo deve presentare entro il 15 maggio) che definisce, appunto, gli obiettivi della manovra finanza pubblica per un periodo pluriennale, ne delinea il contesto economico generale di inserimento, e pone a confronto l'andamento programmatico con quello a legislazione vigente per l'intero settore pubblico allargato. Viene anticipato al 31 luglio il termine per la presentazione del disegno di bilancio annuale e pluriennale a legislazione vigente ed entro il 30 settembre (in avvio di sessione autunnale) devono essere presentati il disegno di L. finanziaria e i disegno di legge "collegati" alla manovra di bilancio, in conformità con i quali deve risultare il bilancio pluriennale programmatico, che va contestualmente presentato e che deve ovviamente recepire gli obiettivi fissati dal documento di programmazione approvato nella sessione primaverile. Altro apetto particolarmente rilevante della riforma è l'istituzione del "principio della copertura", in funzione del quale la stessa L. finanziaria o i progetti di legge che determinino maggiori spese devono contenere anche le modalità di copertura delle stesse, da individuare in minori spese o maggiori entrate, fermi restando i limiti di crescita di entrambe le poste fissate nel documento di programmazione.
LIQUIDAZIONE
Vedi trattamento di fine rapporto.

M

MALATTIA O INFORTUNIO (Contributi figurativi per )- - Per la pensione sono validi i periodi di malattia e infortunio. Per le malattie, nel regime INPS, fino al 31 dicembre 1996 i contributi figurativi erano riconosciuti sino ad un limite massimo di 52 settimane nell’arco dell’intera vita assicurativa del lavoratore; dal 1° gennaio 1997, invece, questo limite si è innalzato, al ritmo di due mesi ogni tre anni, fino a due anni complessivi ovvero a 104 settimane. C’è, però una postilla: salvo il caso di malati terminali, le assenze per malattia che superano l’anno saranno valutate ai fini pensionistici al 50 per cento. I contributi sono accreditati dall'INPS - a condizione che si possa far valere almeno un contributo accreditato prima dell’evento - a domanda e per ottenere l'accredito delle malattie subite prima del 1^ gennaio 1980 e, per quelle non indennizzate dall'INPS, anche per i periodi successivi, e' necessario presentare la certificazione della Mutua o, in caso di ricovero, dell'ospedale pubblico.MASSIMALE IMPONIBILE - Nei confronti di chi ha iniziato per la prima volta l'attività lavorativa dal 1° gennaio 1996, la legge ha stabilito un tetto di retribuzione oltre il quale non si versano i contributi.Il tetto retributivo viene adeguato annualmente in base all'indice dei prezzi di consumo calcolati dall'ISTAT.
MATERNITA' (Contributi figurativi per )- - Tutti i periodi di assenza dal lavoro per maternità vengono riconosciuti figurativamente (senza, cioe', alcun onere per la lavoratrice) per la pensione INPS. Questo riconoscimento avviene, a seconda degli anni in cui è avvenuto l’evento, a domanda o su segnalazione diretta del datore di lavoro. La richiesta deve essere presentata all'INPS di zona e non e' prevista alcuna scadenza per ottenere l'accredito di questi contributi. Alla domanda va allegato uno stato di famiglia (in carta semplice) con le registrazioni complete alla data del parto ed una dichiarazione del datore di lavoro sulla data di inizio e fine dell'astensione. Per le eventuali assenze del bambino in età inferiore a tre anni, va allegato il certificato del pediatra.Ora, c’è su questo argomento una novità: per l’accredito del periodo di assenza obbligatoria (3 mesi prima e 2 mesi dopo il parto) e del periodo di astensione facoltativa (fino ad un massimo di 6 mesi entro l’anno di vita del bambino) non occorre più - come invece avveniva in passato - possedere il requisito di almeno un contributo versato prima dell’assenza per maternità. E’, poi, possibile, ottenere il riconoscimento dei contributi per assenza obbligatoria per maternità anche quando la nascita del figlio sia avvenuta in periodo nel quale non si prestava attività lavorativa. E’, però, necessario in questi casi far valere almeno cinque anni di contributi all’atto della domanda di accredito figurativo. Per i periodi di assenza facoltativa è, invece, consentito il riscatto a spese del lavoratore.
MASSIMALE DI REDDITO PENSIONABILE
Vedi reddito massimo pensionabile (tetto).
MASSIMALE DI RETRIBUZIONE PENSIONABILE
Vedi retribuzione massima pensionabile (tetto).
METODO (SISTEMA) CONTRIBUTIVO
Metodo di calcolo delle pensioni che si basa sul totale dei contributi accreditati e rivalutati (montante) durante la vita lavorativa, in base a determinate aliquote e tassi di rivalutazione. Detto montante si moltiplica per i coefficienti di trasformazione che variano in base all'età pensionabile (flessibile da 57 a 65 anni). Si accede alla pensione con un'anzianità contributiva di cinque anni effettivi; l'importo deve superare 1,2 volte l'ammontare dell'assegno sociale (tranne che ai 65 anni). Tale metodo di calcolo si applica sostanzialmente ai nuovi assunti o lavoratori autonomi che iniziano l'attività a partire dall'1 gennaio 1996 oppure ai lavoratori che opteranno per tale sistema.
METODO (SISTEMA) MISTO
Metodo di calcolo delle pensioni per i lavoratori che al 31 dicembre 1995 vantano meno di 18 anni di anzianità contributiva: per gli anni maturati fino al 31 dicembre 1995 il calcolo è col metodo retributivo; per gli anni che maturano dall'1 gennaio 1996 il calcolo è con il metodo contributivo. I requisiti di accesso alla pensione sono quelli del metodo retributivo. Per coloro che optano per il metodo contributivo i requisiti di accesso sono quelli del metodo contributivo.
METODO (SISTEMA) RETRIBUTIVO (REDDITUALE)
Metodo di calcolo delle pensioni che si basa sulla retribuzione percepita e valida ai fini pensionistici (retribuzione pensionabile) e che tiene conto dei seguenti elementi:
* età pensionabile rigida;
* anzianità lavorativa e assicurativa;
* rendimento annuo.
E' richiesto un requisito minimo contributivo di 20 anni a partire dal 2001, e per l'anno 1996 sono richiesti 17 anni. E' il sistema che sostanzialmente si applica ai lavoratori che al 31 dicembre 1995 vantano 18 o più anni di anzianità contributiva. Per i lavoratori autonomi al posto della retribuzione è considerato il reddito.
MOBILITA'
Per il settore pubblico trasferimento dei lavoratori tra amministrazioni ed enti pubblici (eccedenze, soppressione enti); nel settore privato licenziamento del lavoratore, con indennità economica temporanea, ed inserimento dei lavoratori in liste speciali a cui i datori di lavoro possono ricorrere per assunzioni a condizioni agevolate.
MONTANTE CONTRIBUTIVO
E' l'insieme dei contributi accreditati e rivalutati ai fini del calcolo della pensione con il metodo contributivo in presenza di determinate aliquote e tassi di rivalutazione.

 

O
ONERI DEDUCIBILI
Costi sostenuti da un soggetto economico che possono essere dedotti dalla base imponibile, in genere entro determinati limiti dipendenti dalla tipologia dei costi. Il risparmio d'imposta così ottenibile è una percentuale degli oneri medesimi che tende a coincidere con l'aliquota marginale cui è assoggettata la stessa base imponibile. Dal 1993, molti di questi oneri deducibili (tra cui le spese mediche per prestazioni specifiche, mutui ipotecari, premi per assicurazioni sulla vita, alcune categorie di donazioni, ecc..) sono stati trasformati in detrazioni d'imposta, ossia importi che vanno detratti non alla base imponibile bensì alla imposta lorda sulla stessa calcolata. Ciò si è reso possibile ammettendo una detrazione pari ad una percentuale fissa dei suddetti oneri, dapprima pari al 27% e poi ridotta al 22% (L. 22/03/95 n. 85). Tale trasformazione oltre a favorire, a parità di altre condizioni, un maggiore flusso d'imposta per l'Erario, risponde ad un principio di maggiore equità fiscale, dato che con il metodo precedente erano favoriti i possessori di reddito più elevato (a parità di oneri si otteneva un maggiore risparmio per effetto di una più elevata aliquota marginale).
ONERI SOCIALI
Insieme dei versamenti obbligatori alla gestione previdenziale, quali quelli per l'assicurazione contro la disoccupazione, gli infortuni, o per il trattamento in caso di malattia. Gli oneri sociali accrescono il costo del lavoro svolgendo un ruolo indispensabile nel finanziamento della sicurezza sociale. In alcuni paesi, l'esistenza di sistemi di assicurazione privati o di fiscalizzazione degli oneri sociali può produrre storture al meccanismo concorrenziale tra aziende sottoposte a regimi diversi.
OPZIONE
Facoltà concessa al lavoratore di scegliere fra due o più alternative (regime previdenziale, prosecuzione rapporto di lavoro, età pensionabile, metodo di calcolo, benefici attività usurante, ecc.).

P

PATRONATO ENTI DI - Per lo svolgimento delle proprie pratiche previdenziali, è possibile rivolgersi agli Enti di Patronato che, appositamente riconosciuti da specifici provvedimenti ministeriali e finanziati dallo Stato, hanno il compito di assistere gratuitamente i lavoratori.

PENSIONI DI ANNATA
Si tratta prevalentemente di pensioni liquidate in data anteriore al 1988 e penalizzate nel corso degli anni rispetto al potere d'acquisto.
PENSIONE ANTICIPATA
Vedi pensione di anzianità.
PENSIONE DI ANZIANITÀ (ANTICIPATA)
Pensione concessa prima del raggiungimento dell'età pensionabile o del limite massimo di anzianità di servizio (dismissioni, decadenza, destituzione, soppressione del posto), in presenza di determinati requisiti assicurativi e anagrafici.
PENSIONE DI INABILITA'
E' concessa nel settore privato a quei lavoratori con incapacità assoluta a qualsiasi attività lavorativa. Sono richiesti 5 anni di contribuzione (di cui 3 nell'ultimo quinquennio) ed il calcolo della pensione tiene conto anche degli anni che decorrono dalla data della domanda di pensione a 55 anni per le donne e 60 anni per gli uomini. Nell'area pubblica si tratta di una pensione ordinaria diretta, liquidata per motivi che non derivano da causa di servizio. Può essere una pensione di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro oppure inabilità relativa alle mansioni esercitate. Con l'1 gennaio 1996 le pensioni di inabilità assoluta dell'area pubblica sono soggette alla medesima disciplina delle pensioni di inabilità dell'area privata.
PENSIONE DI INVALIDITÀ
Si tratta delle pensioni di invalidità liquidate in data anteriore al 1984. Dopo tale data, con la riforma del pensionamento di invalidità, sono state istituite due prestazioni: l'assegno di invalidità e la pensione di inabilità.

PENSIONE DIRETTA ORDINARIA
Nel settore pubblico si intendono le pensioni di vecchiaia e anticipate.
PENSIONE DI REVERSIBILITÀ
E' concessa ai superstiti quando l'iscritto muore dopo la cessazione dal servizio o quando è già in godimento della pensione.
PENSIONE DI VECCHIAIA
(PENSIONE ORDINARIA DIRETTA)
Settore pubblico
Trattamento di quiescenza spettante a seguito di collocamento a riposo d'ufficio per il raggiungimento dei limiti massimi di età pensionabile e/o di servizio.
Settore privato
Trattamento di pensione liquidato al raggiungimento dell'età pensionabile.
PENSIONE DI VECCHIAIA ANTICIPATA
Trattamento pensionistico concesso, generalmente da regimi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria (per esempio alcuni fondi speciali Inps e Inpgi), in presenza di determinati requisiti anagrafici e contributivi.
PENSIONE INDIRETTA
E' concessa ai superstiti quando il lavoratore muore in attività di servizio.
PENSIONE INTEGRATA AL MINIMO
Vedi integrazione al trattamento minimo.
PENSIONE INTEGRATIVA (COMPLEMENTARE)
Prestazione aggiuntiva alla obbligatoria che il lavoratore si costruisce nei fondi pensione privati mediante la costituzione di una posizione previdenziale individuale. Pensione che viene liquidata con il sistema a capitalizzazione.
PENSIONE OBBLIGATORIA
Prestazione erogata dagli enti previdenziali, per i quali è prevista la iscrizione obbligatoria dei lavoratori e versamento contributivo obbligatorio da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori (o dei lavoratori autonomi e liberi professionisti).
PENSIONE PRIVILEGIATA
E' liquidata in conseguenza del riconoscimento di una malattia o di un danno permanente, comunque dipendente da causa di servizio, che rende il lavoratore inabile al servizio stesso. Al fine della liquidazione della pensione privilegiata nell'area pubblica sono richieste procedure specifiche, quali l'istruttoria della pratica affidata alla Prefettura locale e l'acquisizione del parere del comitato tecnico per le pensioni privilegiate. Sia nel settore privato che pubblico non è richiesta una anzianità contributiva specifica.
PENSIONE SOCIALE
Prestazione assistenziale erogata a cittadini ultrasessantacinquenni sprovvisti di redditi e che non abbiano conseguito diritto a pensione.
PENSIONE SUPPLEMENTARE
E' concessa dall'Inps a titolari di pensione presso altri enti previdenziali e che abbiano anche altri contributi versati nell'Ago/Inps non sufficienti per la pensione di vecchiaia. E' richiesto il compimento dell'età pensionabile e la cessazione dell'attività lavorativa se lavoratori dipendenti. E' commisurata ai contributi effettivamente versati e non dà diritto alla integrazione al minimo.
PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI
Adeguamento delle pensioni in base al costo della vita.
A partire dal 1996 avviene una volta l'anno, nel mese di gennaio, tenendo conto delle variazioni dell'indice medio dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istat.
PERIODI (E SERVIZI) UTILI A PENSIONE
Vedi anzianità contributiva.
PIL (PRODOTTO INTERNO LORDO)
Somma del valore aggiunto lordo relaizzato nelle varie branche dell' economia, dell' IVA gravante sui prodotti (i valori aggiunti sono calcolati al netto dell'imposta) e dei diritti doganali;
- effettivo. Produzione effettivamente realizzata;
- potenziale. Produzione che risulterebbe da un pieno utilizzo di tutti i fattori di produzione disponibili.
PNL (PRODOTTO NAZIONALE LORDO)
Calcolo effettuato non sulla base della produzione realizzata dalle unità residenti(PIL), ma tenendo in considerazione i fattori produttivi posseduti dai residenti: al criterio della territorialità viene sostituito quello della nazionalità. I valori di PIL e PNL differiscono molto tra loro nei paesi del Terzo mondo, in quanto questi ultimi sono destinati di un gran numero di INVESTIMENTI DIRETTI.
POPOLAZIONE ATTIVA
Insieme delle persone in età lavorativa che dichiarano di esercitare o di essere alla ricerca di una attività professionale retibuita. Vi sono inclusi coloro che sono retribuiti, coloro che non lo sono, i collaboratori familiari, i disoccupati, i membri del clero, i partecipanti a stage di impresa.
POSIZIONE PREVIDENZIALE
Tale posizione si apre o di accende con la iscrizione obbligatoria presso un ente previdenziale, della quale è possibile verificarne in qualsiasi momento la situazione rispetto ai versamenti contributivi effettuati ed all'anzianità lavorativa. Con il metodo di calcolo contributivo corre l'obbligo agli enti previdenziali di comunicare al lavoratore, annualmente, la posizione rispetto all'accredito contributivo.
PRECOCI Lavoratori - Il termine "precoci" è entrato nel lessico previdenziale dopo la legge 449/1997. Devono intendersi lavoratori "precoci" coloro che hanno possono far valere almeno un anno di versamenti assicurativi obbligatori prima del compimento dei 19 anni di età. Essere riconosciuti "lavoratori precoci" consente agli interessati di ottenere la pensione di anzianità secondo i criteri della Legge 335/1995 e non in base a quelli, più rigidi, previsti dalla Legge 449/1997. In pratica, i "precoci", per accedere alla pensione di anzianità devono far falere, in aggiunta ai 35 anni di versamenti, 53 annidi età nel biennio 1998/1999, 54 anni nel biennio 200/2001, 55 negli anni 2002/2003, 56 nel biennio 2004/2005 e, infine, 57 anni di età a partire dal 2006.
PREMIO DI FINE SERVIZIO
E' una prestazione previdenziale (in quanto il lavoratore e il datore di lavoro versano specifiche aliquote contributive) che viene corrisposta alla cessazione del servizio ai dipendenti degli enti locali e del Servizio sanitario nazionale.
L'indennità premio di fine servizio corrisponde all'indennità di buonuscita dei dipendenti dello Stato ed al trattamento di fine rapporto per i privati (liquidazione). La legge di riforma delle pensioni (335/95) ha esteso la normativa del Tfr (trattamento di fine rapporto) del settore privato all'area pubblica, a partire da gennaio 1996 per i nuovi assunti.
PRESCRIZIONE
Tempo entro cui possono essere richieste le prestazioni, promosso azioni giudiziarie, esperiti ricorsi, richiesto il pagamento dei contributi, trascorso il quale si perde il diritto.
PRESTAZIONI SOCIALI
Somme versate dallo Stato o dagli enti previdenziali per compensare finanziariamente i rischi delle famiglie quali disoccupazione, malattia, gravidanza ecc. Sin. allocazioni.
PREVIDENZA INTEGRATIVA
(COMPLEMENTARE)
Forma di previdenza che i lavoratori si costituiscono volontariamente in aggiunta a quella obbligatoria tramite i fondi di pensione, da istituire con la contrattazione collettiva.
PREVIDENZA OBBLIGATORIA
Forma di previdenza per la quale i lavoratori sono obbligati ad iscriversi presso un ente previdenziale.
PREVIDENZA SOCIALE
Istituzione che assicura una copertura obbligatoria dei rischi sociali: malattia, invalidità, vecchiaia, maternità, incidenti sul lavoro, familiari a carico.

R
REDDITO CONTRIBUTIVO (IMPONIBILE)
E' il reddito sul quale si paga la contribuzione.
REDDITO MASSIMO PENSIONABILE
E' il reddito sul quale si computa il rendimento massimo per il calcolo della pensione. Oltre tale soglia sono previsti rendimenti decrescenti, corrispondenti a fasce di reddito eccedenti tale massimale. Interessa i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti) e talvolta i liberi professionisti.
REDDITO PENSIONABILE
E' il reddito preso a base di calcolo per la liquidazione delle pensioni. Interessa i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti) e liberi professionisti.
REGIME PENSIONISTICO - per capitalizzazione
Sistema di finanziamento nel quale gli individui attivi si costituiscono un capitale mediante il risparmio regolare, facendo gestire tali somme da un fondo il quale le riversa poi, sotto forma di rendita, al momento della pensione. Si tratta di un sistema individualistico, utilizzato principalmente dai lavoratori dei settori privati dei paesi anglosassoni, che risulta totalmente impermeabile alle scosse demografiche poiché non crea redistribuzioni tra diverse generazioni. Chi versa, acquisisce un diritto di credito nei confronti del fondo che, in caso di decesso, cade in successione a beneficio degli eredi. Il potere d'acquisto delle pensioni dipende direttamente dalla buona tenuta dei mercati finanziari e dall'evoluzione dell'inflazione che può ridurre il valore reale degli investimenti fatti. - per ripartizione. Sistema in uso in diversi paesi (Stati Uniti, Giappone ecc.) per finanziare le pensioni dei funzionari. In Italia su tale sistema si basa la totalità della gestione pensionistica. La ripartizione presuppone la solidarietà tra generazioni (si parla a tale proposito di "contratto intergenerazionale"): nel corso di un dato anno i versamenti effettuati dalla popolazione attiva vengono erogati direttamente a favore dei pensionati, realizzando una redistribuzione tra classi di età in quanto sonocoloro che lavorano a pagare le pensioni delle generazioni precedenti. La ripartizione presenta alcuni inconvenienti di rilievo:
- i versamenti effettuati appartengono all'ente previdenziale e il diritto a percepire la pensione non si trasmette per via ereditaria, esistendo solamente una clausola di reversibilità che consente ai superstiti (coniuge o ad altri parenti) di ricevere una quota delle spettanze del defunto;
- il lavoratore che versa i contributi si costituisce un diritto a percepire la pensione, il cui ammontare non é però determinabile a priori, in quanto viene stabilito sulla base della retribuzione degli ultimi anni prima della cessazione del lavoro attivo. Non esiste un aggancio tra l'andamento delle pensioni e l'inflazione, sparito del resto anche per le retribuzioni (abolizione della scala mobile) e la rivalutazione avviene con provvedimenti legislativi ad hoc. Il sistema inoltre può funzionare solo se il rapporto tra lavoratori attivi e pensionati resta in favore dei primi, situazione che, soprattutto negli ultimi anni, inizia a cambiare, rendendo indispensabile, per il mantenimento delle erogazioni in corso, un inasprimento degli oneri contributivi o un maggior interessamento della fiscalità generale. secondo ipotesi formulate dall'OCSE e dal CEPS nel 1992, la previsione della spesa pubblica per le pensioni per il nostro paese varierà dal 2000 al 2050 dal 19,7 al 33% del reddito nazionale rispetto a una media CEE rispettivamente del 12,6 e 20,9%;
- tale sistema presenta da ultimo vistosi squilibri rispetto alla durata della vita, essendo coloro che vivono più a lungo a beneficiare appieno della retribuzione operata.
REGIME TRANSITORIO
Rappresenta generalmente il periodo del passaggio dal vecchio al nuovo sistema pensionistico in seguito ad un provvedimento legislativo di riforma.
REGIMI ESCLUSIVI DELL'AGO
Si intendono i regimi pensionistici dei dipendenti dello Stato, delle ex aziende autonome, delle casse pensioni confluite presso l'Inpdap.
REGIMI ESONERATIVI DELL'AGO
Ex regimi previdenziali di dieci istituti di credito, oggi confluiti in una gestione contabile separata nell'Inps.
REGIMI INTEGRATIVI DELL'AGO
Si tratta dei fondi dei gasisti, esattoriali e minatori gestiti dall'Inps, che sono integrativi del Fpld e del fondo dei rappresentanti di commercio gestito dall'Enasarco, che è integrativo della gestione pensionistica dei commercianti.
REGIMI SOSTITUTIVI DELL'AGO
Si tratta dei cinque fondi speciali Inps (trasporti, dazieri, elettrici, telefonici, volo) nonché dei fondi Enpals (lavoratori dello spettacolo), Inpdai (dirigenti d'azienda) e dell'Inpgi (giornalisti), quest'ultimo privatizzato.
RENDIMENTO
Vedi coefficienti di rendimento.
REQUISITI ASSICURATIVI E CONTRIBUTIVI
Per quanto concerne detti requisiti, essi si differenziano in base al tipo di prestazione richiesta: requisito minimo di anzianità contributiva per i pensionamenti anticipati, di vecchiaia, di inabilità, ecc. oppure requisito massimo contributivo (per esempio 40 anni) oltre il quale non matura altra anzianità contributiva (eventualmente supplemento di pensione).
RETRIBUZIONE CONTRIBUTIVA (IMPONIBILE)
E' la retribuzione valutabile ai fini pensionistici sulla quale si paga la contribuzione. Con la legge 335/95 anche il salario accessorio è retribuzione contributiva.
RETRIBUZIONE MASSIMA PENSIONABILE
(MASSIMALE DI RETRIBUZIONE PENSIONABILE)
E' la retribuzione sulla quale si computa il rendimento massimo per il calcolo della pensione. Oltre tale soglia sono previsti rendimenti decrescenti corrispondenti a fasce di retribuzione eccedenti tale massimale.
RETRIBUZIONE PENSIONABILE
E' la retribuzione presa a base di calcolo per la liquidazione della pensione. Nell'area pubblica anche la Iis ed il salario accessorio sono retribuzione pensionabile.
RICONGIUNZIONE PERIODI ASSICURATIVI
Nel caso in cui possa far valere versamenti contributivi in due o più Fondi previdenziali, il lavoratore ha la possibilità di far confluire tutta la contribuzione versata in un unico Fondo. La ricongiunzione può essere richiesta da tutti i lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati, nonché dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'INPS. La domanda di ricongiunzione può essere inoltrata, oltre che dall’interessato, anche dai superstiti del lavoratore assicurato, indipendentemente dalla data del decesso.In alcuni casi la ricongiunzione avviene in modo assolutamente gratuito in altri, invece, avviene attraverso il pagamento di un onere a carico dell'assicurato. Il trasferimento gratuito della contribuzione è previsto dall’art. 1 della Legge 29/1979 che permette al lavoratore, iscritto nell'Assicurazione Generale Obbligatoria INPS, di ricongiungere gratuitamente, nella predetta Assicurazione, la contribuzione versata in forme sostitutive ed esclusive della stessa.Requisito indispensabile per effettuare questa ricongiunzione è che, al momento della domanda, l'interessato possa far valere almeno un contributo versato nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti.La domanda può essere presentata in qualsiasi momento e la ricongiunzione, che opera su tutta la contribuzione versata in altri Fondi, è possibile solo nel caso in cui i periodi da ricongiungere non abbiano dato luogo a pensione e non pone alcun onere a carico del lavoratore.. Altra ipotesi di trasferimento gratuito è quella prevista dalla Legge 322/1958 che consente la possibilità di chiedere la costituzione della posizione assicurativa, presso l'INPS, dei periodi di servizio svolti presso Amministrazioni iscritte all'INPDAP ovvero presso Amministrazioni statali, che non hanno dato diritto a pensione.La richiesta va fatta alla gestione previdenziale di provenienza e non occorre alcun requisito contributivo in quanto è come se si accendesse per la prima volta una posizione assicurativa. Il trasferimento oneroso della contribuzione è previsto, invece, dall’art. 2 della legge 29/79 che consente di ricongiungere, previo il pagamento del relativo onere, la contribuzione versata nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti presso le altre forme sostitutive o esclusive dell'Assicurazione generale obbligatoria. La domanda di ricongiunzione deve essere presentata dal lavoratore in costanza di rapporto di lavoro. Al di fuori del rapporto di lavoro la ricongiunzione può essere richiesta se il lavoratore può far valere, nel fondo presso cui vuole ricongiungere la contribuzione, almeno 8 anni di iscrizione e contribuzione da effettivo lavoro. L'onere a carico del lavoratore, è determinato secondo le regole stabilite dalla legge 1338/62.Un’ulteriore possibilità di ricongiunzione onerosa è concessa dalla Legge 45/1990 ai liberi professionisti, in costanza di rapporto di lavoro, i quali, possono ricongiungere presso la Cassa dove risultano iscritti i precedenti periodi versati presso altre gestioni previdenziali e viceversa.
RICORSO GIURISDIZIONALE
Vedi contenzioso.
RIESAME AMMINISTRATIVO
E' un atto amministrativo con il quale si intende rivedere un provvedimento già definito (pensione, riscatti, ricongiunzioni), sulla base di determinate condizioni e procedure.
RIFORMA AMATO
Si tratta del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, con il quale si sono dettate norme per l'armonizzazione della normativa tra pubblico e privato, nonché modifiche sostanziali alla disciplina dell'età pensionabile, alla retribuzione pensionabile, ai requisiti contributivi minimi, ecc.
RIFORMA DINI
Si tratta della legge 8 agosto 1995, n. 335, con la quale si sono gettate le basi della riforma del sistema pensionistico futuro, con il passaggio dal calcolo della pensione con il metodo retributivo a quello contributivo, oltre ad aver modificato notevolmente la normativa di alcuni istituti: invalidità, superstiti, ecc.
RIPARTIZIONE (SISTEMA A)
Sistema di finanziamento dei regimi pensionistici nel quale è previsto un utilizzo immediato dei contributi versati per pagare le prestazioni pensionistiche in essere. Rappresenta una solidarietà intergenerazionale tra lavoratori in attività e lavoratori collocati a riposo.
RISCATTO PERIODI ASSICURATIVI
Facoltà concessa al lavoratore di poter coprire, a proprio carico, ai fini pensionistici e previdenziali, periodi per i quali non è riconosciuta la copertura assicurativa.
RITENUTA ALLA FONTE
Allorquando un soggetto debitore (persona giuridica o persona fisica che svolge attività professionale) effettua un pagamento in favore di un terzo e tale pagamento rappresenta per il creditore una forma di reddito soggetta alla tassazione (ad esempio interessi su un prestito o corrispettivi pagati per prestazioni di lavoro), il debitore è generalmente obbligato ad agire come "sostituto d'imposta", ossia operare sull'ammontare lordo del pagamento una ritenuta alla fonte da versare all'Erario in luogo del creditore. La ritenuta può essere a titolo di imposta sostitutiva (ad esempio la ritenuta del 12,50% sulle cedole dei titoli pubblici o quella del 27% applicata sugli interessi prodotti dai depositi bancari, in entrambi i casi con riferimento a creditori "persone fisiche"), che estingue per il creditore l'obbligo fiscale in merito a quegli specifici redditi percepiti esentandoli dalla base imponibile.
La ritenuta può essere effettuata anche a titolo di acconto d'imposta, valevole cioè come anticipo sulle imposte che il percettore del reddito dovrà versare in sede di dichiarazione. E' -quest'ultimo- il caso delle trattenute operate dal datore di lavoro sui redditi da lavoro dipendente e assimilati e delle ritenute sui redditi da lavoro autonomo (aliquota al 20% dall'1/1/98), sulle provvigioni e sugli interessi (fino allo scorso anno erano compresi quelli relativi ai titoli pubblici e ai depositi bancari, quando percepiti da "persone giuridiche"; dal 1° gennaio 1997 tali soggetti per questa tipologia di interessi sono esenti da ritenute).
RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI
Vedi perequazione automatica delle pensioni.
RIVALUTAZIONE DELLE RETRIBUZIONI (O DEI REDDITI)
Ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile, con riferimento a un periodo temporale ben individuato (per esempio ultimi 10 anni, o l'arco della vita lavorativa), le retribuzioni sono rivalutate in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall'Istat tra l'anno solare cui la retribuzione si riferisce e quello precedente la decorrenza della pensione, aumentato di un punto percentuale.
Per i lavoratori autonomi la rivalutazione naturalmente interessa i redditi.

S
SALARIO ACCESSORIO
Voci della retribuzione che nel pubblico impiego non erano pensionabili. Dal gennaio 1996 tali voci sono pensionabili (ed anche soggette a contribuzione).
SCALE PARAMETRALI
Vedi coefficienti di rendimento. Le scale parametrali sono differenti a seconda degli ordinamenti dei vari fondi o gestioni previdenziali.
SERVIZIO UTILE
Vedi anzianità contributiva.
SPERANZA DI VITA
E' il numero di anni che mediamente una persona può sperare di vivere in base alle proiezioni demografiche. Tale speranza di vita è differente fra uomini e donne. Con riferimento al calcolo della pensione, a parità di contribuzione, più si va in pensione da giovani, per più anni si godrà la pensione; pertanto ai fini equitativi il calcolo va fatto per le età pensionabili più basse con un coefficiente di trasformazione minore (sistema contributivo).
SICUREZZA SOCIALE
Complesso di programmi predisposti dallo Stato per garantire ai lavoratori il mantenimento del reddito allorquando eventi esterni ne possono determinare la riduzione parziale o totale. I principali interventi previsti dalla sicurezza sociale fanno riferimento alla disoccupazione, alla malattia, alla maternità e all'uscita dal mondo del lavoro per vecchiaia o invalidità. I primi interventi legislativi previdenziali sono avvenuti in Europa tra la fine dell'800 (Germania 1883) e i primi del '900. In Italia, il primo atto concreto è datato 1898, introducendo l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. Devono passare quasi vent'anni per avere un secondo intervento, che introduce una parziale assicurazione contro la disoccupazione (1915-1919). Nel 1919 prende anche avvio l'assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia e dopo il 1930 vengono costituiti i tre grandi Istituti chiamati a gestire il complesso del sistema sanitario e assicurativo nazionale: Inail ('33), Inps ('35) e Inam ('43). Le altre principali tappe del cammino del sistema di sicurezza sociale italiano, che si è progressivamente esteso dal lavoratore in senso stretto alla generalità dei cittadini, possono essere così datate: 1939 - pensioni di reversibilità ai superstiti; 1952 - fissazione di un minimo pensionistico; 1969 - istituzione della pensione sociale; 1978 - istituzione del Sistema Sanitario Nazionale. Occorre poi sottolineare anche un importante trasformazione del sistema pensionistico che dal metodo della capitalizzazione, che riconosce una pensione in funzione dei versamenti effettuati e debitamente ricapitalizzati, è passato, a partire dal 1945, al metodo di ripartizione, con il quale i contributi versati in certo arco temporale dai lavoratori attivi servono per finanziare la sicurezza sociale nello stesso arco temporale.
SPESA PUBBLICA
Insieme delle spese della pubblica amministrazione. Viene finanziata da prelievi obbligatori, dal debito pubblico e eventualmente dalla creazione monetaria. Quest'ultima opzione, quella cioè che la banca centrale finanzi lo Stato attraverso l'emissione di cartamoneta, è stata esplicitamente proibita dal trattato di Maastricht, in quanto generatrice di tensioni inflazionistiche.
SUPPLEMENTO DI PENSIONE
Viene chiesto da coloro già pensionati che possono far valere ulteriori contributi dovuti in gran parte a nuovo rapporto di lavoro. Sostanzialmente si richiede un ricalcolo della pensione in base ai nuovi contributi, con la liquidazione di un "supplemento". Viene concesso ogni 5 anni, ma la prima volta anche dopo 2 anni dal pensionamento. Può essere chiesto anche dai superstiti. E' calcolato con il metodo retributivo.

T
TETTO PENSIONABILE
Vedi retribuzione massima pensionabile (o reddito massimo pensionabile).
TOTALIZZAZIONE - La totalizzazione dei periodi assicurativi per il raggiungimento del diritto alle prestazioni previdenziali e' uno dei principi fondamentali a cui si ispirano le convenzioni bilaterali ed i regolamenti CEE. Essa e' consentita sia con i paesi aderenti all’UNIONE EUROPEA sia con paesi con i quali il nostro paese ha stipulato specifici accordi bilaterali. Con la totalizzazione è possibile utilizzare i diversi periodi di assicurazione svolti nei paesi citati per raggiungere il diritto alla pensione secondo le norme della nostra legislazione. Va, però, subito detto che il cumulo di questi contributi ha efficacia solo per raggiungere i requisiti richiesti per concedere la pensione e non anche per determinare la sua misura, che sarà,invece, liquidata, pro quota parte, da ciascuno dei diversi Stati. Prendiamo,ad esempio,il caso del lavoratore residente in Italia che al compimento del 60^ anno di età presenti la domanda di pensione di vecchiaia e che possa far valere in suo favore 350 contributi versati in uno stato estero e 500 contributi settimanali versati in Italia per un totale complessivo di 850 contributi. In questa ipotesi per il calcolo della pensione italiana si farà esclusivamente riferimento alla contribuzione accreditata in Italia.La contribuzione versata ,invece,in uno stato estero gli darà successivamente diritto ad una quota parte della pensione secondo le norme in esso vigenti.
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR)
E' la cosiddetta "liquidazione", corrisposta nel settore privato dal datore di lavoro alla cessazione dell'attività lavorativa. E' considerato salario differito. Si tratta di quote accantonate e rivalutate annualmente. E' possibile richiedere, a determinate condizioni, anticipi di Tfr per acquisto della casa e cure sanitarie. Dal 1996 tale prestazione è estesa anche all'area pubblica (a partire dai nuovi assunti).
TRATTAMENTO MINIMO DI PENSIONE
E' un trattamento minimo che viene garantito a coloro che vanno in pensione. Quando l'importo di tale trattamento non viene ottenuto dalla pensione a calcolo, essa viene integrata (vedi integrazione al trattamento minimo).
TUBERCOLOSI (Contributi figurativi per )-Questo tipo di contribuzione figurativa, oltre ad essere valida anche per il diritto alla pensione di anzianita', puo' essere accreditata a patto che sia versato almeno un anno di contribuzione effettiva in qualsiasi epoca e che esista un contributo obbligatorio precedente il periodo da accreditare. Sono utili al riconoscimento figurativo i periodi durante i quali l'interessato e' stato ricoverato o in cura ambulatoriale o domiciliare con diritto all' indennità giornaliera per tbc, quelli durante i quali l'interessato aveva diritto a trattamenti post-sanatoriali e all'assegno di cura e di sostentamento e quelli di di frequenza dei corsi di addestramento per assistiti o ex assistiti per tbc presso le apposite scuole di istruzione professionale. L’accredito avviene in modo automatico senza bisogno di domanda.

 

Attenzione le informazioni contenute in questa pagina potrebbero non essere aggiornate alla data corrispondente alla lettura del testo

Fonte: http://www.fpcgilfe.it/wp-content/uploads/2013/02/295_GLOSSARIO.doc

Sito web da visitare: http://www.fpcgilfe.it

Autore del testo: non indicato nel documento di origine

Il testo è di proprietà dei rispettivi autori che ringraziamo per l'opportunità che ci danno di far conoscere gratuitamente i loro testi per finalità illustrative e didattiche. Se siete gli autori del testo e siete interessati a richiedere la rimozione del testo o l'inserimento di altre informazioni inviateci un e-mail dopo le opportune verifiche soddisferemo la vostra richiesta nel più breve tempo possibile.

 

Glossario pensione significato dei termini

 

 

I riassunti , gli appunti i testi contenuti nel nostro sito sono messi a disposizione gratuitamente con finalità illustrative didattiche, scientifiche, a carattere sociale, civile e culturale a tutti i possibili interessati secondo il concetto del fair use e con l' obiettivo del rispetto della direttiva europea 2001/29/CE e dell' art. 70 della legge 633/1941 sul diritto d'autore

Le informazioni di medicina e salute contenute nel sito sono di natura generale ed a scopo puramente divulgativo e per questo motivo non possono sostituire in alcun caso il consiglio di un medico (ovvero un soggetto abilitato legalmente alla professione).

 

Glossario pensione significato dei termini

 

"Ciò che sappiamo è una goccia, ciò che ignoriamo un oceano!" Isaac Newton. Essendo impossibile tenere a mente l'enorme quantità di informazioni, l'importante è sapere dove ritrovare l'informazione quando questa serve. U. Eco

www.riassuntini.com dove ritrovare l'informazione quando questa serve

 

Argomenti

Termini d' uso, cookies e privacy

Contatti

Cerca nel sito

 

 

Glossario pensione significato dei termini