Definizioni in tema salute sul lavoro

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Definizioni in tema salute sul lavoro

 

Obblighi previsti dalla legge in materia di Igiene e Sicurezza sul Lavoro
inerenti la somministrazione di lavoro
Nota informativa ai sensi dell’art. 21, comma 5 del Contratto Collettivo Nazionale d Lavoro per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di Lavoro.
Realizzazione a cura della Commissione Paritetica Nazionale per l’Igiene e la Sicurezza sul Lavoro.
Caro lavoratore, con la presente nota informativa ti sono di seguito riassunte schematicamente le disposizioni normative in materia di Igiene e Sicurezza sul Lavoro inerenti alla somministrazione di lavoro, tipologia contrattuale che prevede il necessario coinvolgimento di tre soggetti:
L’Agenzia per il Lavoro (di seguito anche il Somministratore): soggetto debitamente autorizzato e accreditato
alla somministrazione di lavoro;
L’Impresa Utilizzatrice (di seguito anche l’Utilizzatore): soggetto che si avvale dell’attività del lavoro in somministrazione;
Il lavoratore in somministrazione: il lavoratore che, assunto da un’ Agenzia per il Lavoro svolge le proprie prestazioni lavorative sotto la direzione ed il controllo dell’Impresa Utilizzatrice.
Ciascuno di questi soggetti è destinatario di specifiche disposizioni normative e contrattuali in materia di Igiene e Sicurezza sul Lavoro che riepiloghiamo.
Obblighi dell’Agenzia per il Lavoro
L’Agenzia per il lavoro deve:
- informarti sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale;
- formarti ed addestrarti all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della tua attività lavorativa per la quale vieni assunto, in conformità alle disposizioni previste dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il contratto di somministrazione e conseguentemente il tuo contratto di lavoro possono però prevedere con apposito ed esplicito riferimento che le citate attività siano effettuate dall'Impresa Utilizzatrice. Ciò è giustificato anche dal fatto che normalmente è l’Impresa Utilizzatrice a possedere un’adeguata conoscenza delle macchine e attrezzature che verranno messe a disposizione del lavoratore.
L’Agenzia per il Lavoro deve inoltre:
- assicurarti all’atto dell’avviamento in missione, la partecipazione ad interventi formativi sui contenuti generali relativi alla sicurezza con particolare riferimento ai rischi connessi alle lavorazioni nella categoria produttiva di riferimento, qualora non oggetto di specifica delega all’Impresa Utilizzatrice;
- consegnarti, all’atto della stipula del contratto di lavoro o della lettera di incarico, un apposito modulo riportante le informazioni sui rischi generali per la salute e la sicurezza connessi all’attività produttiva nonché le informazioni circa: il referente dell’impresa utilizzatrice incaricato di fornirti le informazioni sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all’attività dell’impresa in generale; sul nominativo del responsabile dei lavoratori per la sicurezza (RLS); sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei luoghi di lavoro; sulle eventuali mansioni che comportino sorveglianza medica speciale; sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di primo soccorso e prevenzione degli incendi;
- consegnarti ad ogni nuova missione o lettera di incarico la presente nota informativa che riporta il riepilogo degli obblighi stabiliti dalla legge in materia;
- gestire le pratiche amministrative previste dalla legge nel caso ti accada un infortunio ed in particolare, provvedere a denunciare l’infortunio all’INAIL ed alla Pubblica Sicurezza qualora l’infortunio abbia una prognosi che comporti un’iniziale astensione dal lavoro superiore a tre giorni, nonché iscrivere l’infortunio nell’apposito registro.
Obblighi dell’Impresa Utilizzatrice
L’impresa Utilizzatrice deve:
- informarti sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale qualora tale attività sia prevista dal contratto di somministrazione e conseguentemente dal tuo contratto di lavoro;
- formarti ed addestrarti all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della tua attività lavorativa per la quale vieni assunto, in conformità alle disposizioni previste dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro qualora tale attività sia prevista dal contratto di somministrazione e conseguentemente dal tuo contratto di lavoro;
- fermo restando quanto sopra, ottemperare nei tuoi confronti agli specifici obblighi d’informazione e formazione previsti dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- fermo restando quanto sopra, ottemperare nei tuoi confronti a tutti gli obblighi di prevenzione e protezione di cui alla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- nell’affidarti i compiti, tenere conto delle tue capacità e delle tue condizioni in rapporto alla tua salute e alla sicurezza;
- fornirti i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- adottare le misure appropriate affinchè soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiederti l’osservanza delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a tua disposizione;
- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e darti istruzioni affinchè, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, tu possa abbandonare il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- astenersi dal richiederti, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, di riprendere la tua attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- consentirti di verificare, attraverso il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- qualora richiesto, sottoporti alla sorveglianza sanitaria obbligatoria ed alle relative visite mediche. In tal caso ti è fornita, da parte del medico competente dell’Impresa Utilizzatrice, copia della cartella sanitaria che sarà tua cura conservare ed utilizzare nel caso di missioni successive anche alle dipendenze di diverse Imprese Utilizzatrici;
- inviarti alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria;
- darti tempestiva informazione qualora tu venga adibito a mansioni che richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, qualora intervenuti successivamente e quindi non comunicati all’atto della stipula del contratto, ai fini dell’effettuazione della sorveglianza sanitaria obbligatoria e relative visite mediche;
- nell’arco delle 24 ore dalla tua comunicazione, provvedere a rimuovere eventuali violazioni dovute alla mancata osservanza degli obblighi previsti dalla legge, dal contratto collettivo per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro e da quello applicato presso la stessa Impresa Utilizzatrice, con particolare riferimento all’azione di informazione, formazione e addestramento professionale, nonché di dotazione dei dispositivi di protezione e sicurezza. La mancata rimozione delle eventuali violazioni può dar luogo alle dimissioni per giusta causa ai sensi dell’art. 21 comma 9 del CCNL per le agenzie di somministrazione di lavoro, con diritto all’intero trattamento retributivo per il periodo contrattualmente previsto a carico dell’impresa utilizzatrice e anticipato dall’ApL;
I tuo obblighi
Nell’esecuzione del tuo contratto di lavoro devi:
- prenderti cura della tua salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui ricadono gli effetti delle tue azioni od omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dall’Impresa
Utilizzatrice;
- contribuire, insieme all’Impresa Utilizzatrice, suoi dirigenti e preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dall’Impresa Utilizzatrice tramite i suoi dirigenti e preposti ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente all’Impresa Utilizzatrice, tramite il dirigente od il suo preposto, le deficienze delle attrezzature e dei dispositivi di sicurezza, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui venissi a conoscenza, adoperandoti direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle tue competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza con l’obbligo però di non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di tua iniziativa operazioni o manovre che non sono di tua competenza ovvero che possono compromettere la tua sicurezza o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- sottoporti ai controlli sanitari previsti dalla normativa o comunque disposti dal medico competente dell’Impresa Utilizzatrice;
- dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità all’Agenzia per il Lavoro, tuo datore di lavoro;  - comunicare preventivamente all’Agenzia per il lavoro e all’impresa utilizzatrice le violazioni dovute alla mancata osservanza degli obblighi previsti dalla legge, dal contratto collettivo per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro e da quello applicato presso la stessa Impresa Utilizzatrice, con particolare riferimento all’azione di informazione, formazione e addestramento professionale, nonché di dotazione dei dispositivi di protezione e sicurezza. La mancata comunicazione preventiva rende illegittimo il ricorso alle dimissioni per giusta causa ai sensi dell’art. 21 comma 9 del CCNL per le agenzie di somministrazione di lavoro.

 

Luogo_____________data_____/____/_______
Per presa visione e ricevuta della nota informativa
_________________________________

Fonte: http://www.ebitemp.it/sito-archeologico/files/Obblighi-previsti-dalla-legge-in%20materia-di%20-igiene-e%20sicurezza-sul-lavoro.doc

Sito web da visitare: http://www.ebitemp.it/

Autore del testo: non indicato nel documento di origine

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