Erboristerie

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Erboristerie

Metodologia di controllo

ERBORISTERIE

Codice attività: 52.33.1

Indice

1. Premessa................................................................................................................................ 1
1.1 Gli approvvigionamenti....................................................................................................... 1
2. ATTIVITÀ PREPARATORIA AL CONTROLLO........................................................................ 1
3. METODOLOGIA DEL CONTROLLO......................................................................................... 1
3.1 L’accesso.............................................................................................................................. 1
3.2 Il controllo del volume d’affari........................................................................................... 1
3.2.1 - Indizi di evasione....................................................................................................... 1
3.2.2 - Controlli sostanziali.................................................................................................... 1
3.2.3 - Il controllo del magazzino ed il ricarico...................................................................... 1
3.2.4 - Indice di produttività per addetto............................................................................... 1
3.3 Ulteriori elementi di valutazione........................................................................................ 1
3.4 Le indagini bancarie............................................................................................................ 1
3.4.1 - Richiesta al contribuente degli estremi identificativi dei conti................................... 1
3.4.2 - Richiesta della copia dei conti agli istituti di credito e finanziari................................ 1
Allegato: tabella per la rilevazione delle merci................................................ 1
CHECK LIST................................................................................................................................... 1

1. Premessa

L’attività di commercio esercitata dalle erboristerie ha principalmente ad oggetto prodotti che rientrano nelle seguenti categorie:

  • prodotti ed integratori alimentari;
  • cosmetici;
  • erbe ed altri elementi naturali utilizzati a scopo curativo.
  • I prodotti venduti dalle erboristerie sono quelli suscettibili di uso diverso da quello terapeutico, non configurabili come specialità medicinali ed in grado di manifestare, anche a fini preventivi, effetti benefici e salutari che favoriscano funzioni fisiologiche stimolando organi e apparati dell’organismo, o effetti cosmetici sul corpo.
  • Con leggi regionali (ad esempio, per la Regione Piemonte vige la legge n. 38 del 3 agosto 1993) è stata ulteriormente disciplinata la coltivazione e la vendita delle piante officinali peculiari di ciascuna regione prevedendo, tra l’altro, le informazioni minime da indicare nelle etichette dei prodotti.
  • Nella fase della commercializzazione dei prodotti, vengono effettuati controlli da parte del “Servizio repressione frodi” e da parte degli Agenti delle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio.
  • I prodotti suindicati possono essere commercializzati:
  • a peso o a pezzi e, comunque, in forma sfusa;
  • in confezioni già preparate dai produttori o dai grossisti o dagli stessi erboristi.

L’organizzazione delle singole strutture commerciali solitamente è semplice e si avvale spesso della sola attività del titolare che cura direttamente la gestione del punto vendita aperto al pubblico. In alcuni casi l’attività è svolta per mezzo di cataloghi periodicamente inviati ad apposite liste di potenziali clienti e attraverso la vendita per corrispondenza o, in rari casi, tramite internet.
Talvolta le erboristerie provvedono (anche indirettamente) ad effettuare test personalizzati (mineralogramma, ecc.) per meglio calibrare il prodotto da consigliare.
L’art.1 della legge n.99 del 6 gennaio 1931, prevede che chiunque raccoglie piante officinali deve possedere la prescritta autorizzazione e che chi utilizza dette piante deve essere in possesso del diploma di erborista. In molte regioni sono presenti iniziative di tipo universitario e/o sono stati istituiti specifici corsi professionali.
Nel settore è limitata la presenza di operatori che utilizzano marchi noti, legati ai titolari del marchio stesso da contratti di franchising.
Dalla relazione al progetto di legge n. 1332 di riordino del settore, all’esame del Senato, presso la Commissione Igiene e Sanità, risulta che:

  • esistono oltre duemila esercizi di vendita di piante officinali e derivati;
  • la definizione e la classificazione delle pianti officinali per uso erboristico, originariamente prevista dalla legge n. 99 del 6 gennaio 1931 (e dai RR.DD. 19 novembre 1931 e 30 marzo 1933 n. 675) appare obsoleta e inadeguata; “Per piante officinali s’intendono le piante medicinali, aromatiche e da profumo comprese nell’elenco approvato su proposta del Ministero per l’Agricoltura e le Foreste (Legge 6 gennaio 1931, art. 1).
  • il disegno di legge propone, pertanto, un nuovo elenco (reperibile in internet al seguente indirizzo: Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.), segnalando che l’Organizzazione Mondiale per la Sanità, attraverso un proprio centro di ricerche, sta procedendo ad individuare quali piante officinali siano utilizzabili in erboristeria.
  • un’alta percentuale di piante officinali consumate in Italia è importata dall’estero.

Occorre segnalare che, per l’importazione di partite di the dall’estero, è previsto un certificato di origine rilasciato all’esportatore dagli uffici competenti esteri.
Premesso che sul mercato è attualmente prevalente la presenza di prodotti confezionati rispetto alle erbe allo stato puro, i generi maggiormente commercializzati comprendono:

  • erbe;
  • tisane;
  • fisioterapici;
  • estratti in gocce;
  • compresse vegetali;
  • integratori alimentari;
  • vitamine;
  • alimenti vari;
  • cosmetici.

Per diffondere la conoscenza dei prodotti di erboristeria, spesso gli stessi titolari dell’attività organizzano corsi e conferenze sulla materia.
Allo stato attuale non esiste un Albo professionale per la categoria.

1.1 Gli approvvigionamenti

Per l'acquisto dei prodotti, le erboristerie possono rivolgersi o direttamente ai produttori (imprese agricole) ovvero ad aziende grossiste, alle quali si ricorre generalmente per l’acquisto di prodotti di marca a diffusione nazionale.
E’ opportuno considerare che per i prodotti soggetti a deperimento in tempi brevi (derrate alimentari prodotte senza l’utilizzo di pesticidi, fertilizzanti o altri prodotti chimici) l’approvvigionamento è frequente e può variare a seconda della stagione.

2. ATTIVITÀ PREPARATORIA AL CONTROLLO

L'attività di controllo dovrà essere caratterizzata da una preliminare attività finalizzata alla raccolta di dati e informazioni.
Per una migliore selezione delle posizioni da sottoporre al controllo, può essere altresì opportuno acquisire, presso i vari grossisti che riforniscono le erboristerie della zona, l’ammontare degli acquisti effettuati dalle stesse. A tal fine, si segnala che è possibile consultare in internet (Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.) un elenco delle aziende produttrici o esercenti il commercio all’ingrosso di piante officinali e derivati, con relativo indirizzo e recapito telefonico.
Prima di procedere nei confronti del soggetto selezionato si dovranno acquisire, mediante interrogazione al sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria, le seguenti informazioni:

  • posizione fiscale, dati relativi alle ultime dichiarazioni;
  • luogo di conservazione delle scritture ed eventuale soggetto depositario;
  • ubicazione della sede dell’impresa e dei locali utilizzati per l’esercizio dell’attività;
  • precedenti fiscali: controlli già effettuati a qualunque titolo, inclusione in  liste selettive di anni precedenti;
  • elementi indicatori di capacità contributiva (possesso di auto, imbarcazioni, residenze secondarie, acquisto di immobili ecc.);
  • eventuali altri atti registrati;
  • eventuale presenza di protesti a carico dell’impresa (del titolare oppure dei soci) ovvero altre informazioni camerali tramite la linea di interrogazione “collegamenti telematici” a disposizione di tutti gli uffici finanziari dall’8 luglio 1998 (comunicazione C.I. n. 13/9810386).
  • Presso gli Uffici verranno inoltre reperiti altri elementi di accertamento (modd. 11/bis, etc.).
  • Nell’ambito dell’attività preparatoria può essere opportuno effettuare un sopralluogo preliminare per conoscere le caratteristiche esterne e la dimensione dell’esercizio, in particolare se è svolto in più locali, anche al fine di stabilire la composizione del nucleo di verificatori da impiegare per l’accesso.

3. METODOLOGIA DEL CONTROLLO

3.1 L’accesso

  • Tutte le operazioni di seguito descritte necessitano, per essere realmente efficaci, di un elevato grado di riservatezza; l’effetto “sorpresa” è, infatti, determinante per acquisire ogni elemento o documento utile per la ricostruzione del reale giro d’affari.
  • Effettuate le formalità di rito, si procederà alle seguenti operazioni:
  • inventario analitico (quantità, valore e fornitore) delle merci giacenti presso l’esercizio, estendendo la ricerca anche ad eventuali altri locali a disposizione di cui si abbia conoscenza. La rilevazione delle giacenze di magazzino alla data di accesso (per la quale potrà essere di ausilio la tabella riportata in allegato 1) si può presentare talvolta particolarmente onerosa, stante la molteplicità dei generi di merce venduta. In tali casi si procederà, in contraddittorio con il contribuente, a suddividere la merce venduta in base ai distinti ricarichi applicati, così da controllare i prezzi esposti e confrontarli con i relativi prezzi di acquisto desunti dalle fatture ricevute dai fornitori.
  • controllo della cassa per verificare se i valori rinvenuti (denaro, assegni, ricevute di carte di credito) trovano riscontro con gli incassi complessivi e parziali certificati (per gli assegni, ad esempio, dovrebbero esserci scontrini di pari importo);
  • ricerca di tutta la documentazione contabile ed extracontabile che possa assumere rilievo ai fini dell’indagine;
  • lettura dei supporti magnetici (floppy disk) rinvenuti. Se nell’azienda vi sono personal computer, la lettura deve riguardare anche i dati presenti nell’hard-disk dell’elaboratore;
  • rilevazione di tutto il personale che opera effettivamente nell’impresa, con l’indicazione dei dati anagrafici, delle mansioni svolte e della data di inizio dell’attività;
  • rilevazione dei prezzi di vendita degli articoli più significativi.
  • verifica dell’esistenza, della bollatura e dell’aggiornamento dei libri contabili obbligatori;
  • Altri elementi utili ad inquadrare le potenzialità reddituali dell’impresa sono:
  • dimensione dell'azienda;
  • modalità di approvvigionamento;
  • anno di inizio dell’attività, titolo di possesso dei locali utilizzati, eventuali ristrutturazioni effettuate negli ultimi anni;
  • ubicazione territoriale (centro - periferia);
  • capitale proprio investito.

Le informazioni e gli elementi raccolti saranno particolarmente utili per lo svolgimento di controlli “indiretti” al fine di verificare l’attendibilità delle risultanze contabili e la congruità del volume d’affari dichiarato.
Si procederà, inoltre, alla verbalizzazione delle dichiarazioni della parte circa:

  • gli orari di apertura al pubblico e i giorni di chiusura settimanale e per ferie estive;
  • le più significative tipologie di prodotti venduti;
  • la quantità dei principali ingredienti impiegati (dosi) per la produzione dei prodotti “compositi” (tisane, bevande, ecc.).

Le dichiarazioni rese dalla parte circa i prodotti più significativi e le quantità di ingredienti utilizzati nelle specifiche composizioni, potranno essere oggetto di osservazione diretta delle preparazioni nel corso della verifica.

3.2 Il controllo del volume d’affari

3.2.1 - Indizi di evasione

Il controllo deve puntare sulle incongruenze di carattere documentale e contabile essendo molto scarse le manifestazioni esterne dell’attività. Il verificatore deve concentrarsi nella ricerca e nella valutazione degli indizi o prove di evasione anche al fine di dimostrare l’eventuale inattendibilità sostanziale delle risultanze contabili e procedere alla rettifica dei corrispettivi.
In caso di vendite per corrispondenza, è opportuno tener presente che nel materiale pubblicitario è indicato come condizione di vendita, l’obbligo per il cliente di corrispondere un contributo fisso e di effettuare un acquisto minimo, il cui valore viene stabilito per ogni singolo ordine.
A titolo indicativo si fornisce un elenco degli elementi indiziari più caratteristici e sintomatici dell’esistenza di vendite e/o acquisti non contabilizzati:

  • consistenza di cassa superiore al totale degli importi registrati. Occorre confrontare il denaro e gli altri valori rilevati al momento dell’accesso con gli scontrini emessi a partire dal giorno dell’ultimo versamento in banca. Una piccola differenza, rapportata all’importanza dell’esercizio, può essere giustificata da esigenze di funzionamento della cassa che richiedono una giacenza minima (per dare il “resto”, per esigenze improvvise, ecc.). Ad ogni assegno rinvenuto o ricevuta di carta di credito dovrebbe invece corrispondere uno scontrino di pari importo.
  • anomalie nella distribuzione dei corrispettivi: la concentrazione di detti corrispettivi negli ultimi giorni del periodo di liquidazione I.V.A. può essere il sintomo di un aggiustamento del totale degli incassi operato a posteriori;
  • presenza di merci in magazzino non coperte da fattura;
  • descrizione sommaria o non sufficientemente dettagliata, delle rimanenze finali nel libro degli inventari;
  • giacenze effettive di magazzino inferiori a quelle contabili;
  • elementi emersi dalla documentazione extracontabile ovvero contenuti su archivi informatici (relativi ad incassi, pagamenti, vendite, etc.), privi di riscontro nella contabilità e nella dichiarazione dei redditi;
  • rilevanti giacenze contabili di cassa oppure consistenti prelievi del titolare, prive di una plausibile giustificazione, sono generalmente sintomatici dell’esistenza di acquisti senza fattura. Non sempre, infatti, è possibile finanziare gli acquisti “in nero” con fondi extracontabili; ragioni contingenti possono costringere l’impresa a ricorrere alle risorse “ufficiali”;
  • finanziamenti del titolare o dei soci alla propria impresa, che possono trarre origine da corrispettivi non contabilizzati;
  • assenza di prelievi da parte del titolare o mancata distribuzione degli utili possono far presumere che le spese personali siano finanziate da vendite non contabilizzate.

3.2.2 - Controlli sostanziali

Dopo aver effettuato tutti i controlli sulla corretta tenuta della contabilità ed aver verificato l'esatta annotazione delle principali vicende relative all'esercizio, occorrerà procedere con i riscontri di carattere sostanziale, al fine di ricostruire il reale giro d'affari dell'impresa.
Potrà rivelarsi utile suddividere, anche in contraddittorio con la parte, i ricavi derivanti dalla vendita di prodotti sfusi. Ciò al fine di verificare separatamente la congruità dei due totali.

3.2.3 - Il controllo del magazzino ed il ricarico

I principali controlli da effettuare sono quelli previsti per una qualsiasi attività di vendita al minuto di beni e comporta, quindi, il controllo del magazzino e la determinazione del ricarico medio.
Come è noto il “ricarico” è la maggiorazione che il commerciante applica al prezzo di acquisto per determinare il prezzo di vendita.
La percentuale media di ricarico può essere così calcolata:

 

Ricavi – Costo del venduto

 

% di ricarico =

--------------------------------------

x 100

 

Costo del venduto

 

Costo del venduto = Giacenze iniziali + Acquisti - Rimanenze finali
La principale difficoltà del controllo del ricarico risiede nella diversità dei prodotti commercializzati, a ciascuno dei quali spesso corrisponde una diversa percentuale di ricarico in base alla richiesta, al prezzo ottenuto in acquisto, ecc..
Nelle erboristerie di piccole dimensioni è forse possibile ricostruire analiticamente, articolo per articolo, le quantità vendute rilevandole dalle fatture di acquisto e tenendo conto delle variazioni inventariali, in aumento o in diminuzione, verificatesi nel tempo.
Nelle erboristerie di maggiori dimensioni, tuttavia, tale operazione potrebbe rivelarsi troppo complessa anche con l’ausilio di procedure informatiche.
In tal caso il ricarico può essere calcolato con riferimento ad un campione significativo di articoli, individuato anche in contraddittorio con il contribuente. La percentuale di ricarico medio derivante dall’analisi del campione potrà essere estesa al totale dei consumi di merce.
Per quanto riguarda la commercializzazione di prodotti “compositi”, occorrerà anche tenere conto delle dosi dei singoli elementi che compongono il prodotto finale destinato alla rivendita.
Un metodo alternativo potrebbe essere quello di calcolare il ricarico sulle rimanenze di merce rilevate al momento dell’accesso nel presupposto, generalmente accettato, che la composizione del magazzino sia sufficientemente rappresentativa, quanto a varietà degli articoli trattati e relative incidenze sul totale, dei consumi di merce dell’esercizio.
Il ricarico medio ponderato può essere calcolato come segue:

 

 

  n

 

 

S1 (R x p)

Rmp

=

-------------

 

 

 

     100

dove:


Rmp =

Ricarico medio ponderato

n =

Numero degli articoli considerati

R =

Ricarico dell’articolo considerato

p =

Incidenza o peso del costo del venduto dell’articolo sul costo del venduto totale (o sul costo del venduto totale del campione se l’indagine è di carattere campionario).

Ad esempio, nel caso di un campione composto da 3 articoli  a  b  c  che presentano ciascuno un ricarico, rispettivamente, del 100%, 150%, 200% ed un’incidenza sul costo del venduto totale (del campione) del 30%, 50% e 20%, il ricarico medio ponderato è uguale a:


(Raxpa)+(Rbxpb)+(Rcxpc)

(100x30)+(150x50)+(200x20)

 

------------------------------------    =

----------------------------------------     =

145 %

100

100

 

Quanto ai prezzi di vendita da utilizzare per il calcolo del ricarico, essi saranno rilevati dai cartellini applicati sugli articoli rinvenuti al momento dell’accesso, oppure da listini interni ad uso degli addetti alle vendite ovvero in contraddittorio con la parte.
E’ possibile presumere che la percentuale di ricarico constatata per il periodo d’imposta in corso sia stata applicata anche al costo della merce venduta nell’annualità oggetto di verifica se, dal confronto tra i due periodi, non emergono significative variazioni relativamente a:

  • tipologia delle merci trattate, tipologia dei fornitori  e condizioni di acquisto;
  • valore complessivo degli acquisti e delle vendite;
  • ubicazione e numero dei punti vendita;
  • condizioni di concorrenza.

Invece, qualora si riscontrassero tali variazioni, il ricarico constatato al momento dell’accesso potrà essere esteso agli anni precedenti con le opportune rettifiche da determinare in contraddittorio con la parte.
Dei suddetti riscontri è necessario dare atto puntualmente nel processo verbale di constatazione, al fine di giustificare, per l’accertamento degli imponibili relativi agli anni precedenti, l’utilizzo di una percentuale di ricarico diversa da quella constatata al momento dell’accesso.

3.2.4 - Indice di produttività per addetto

Per il settore in esame un indice significativo è dato dalla produttività per addetto.
Il numero di addetti all'interno di un'attività commerciale è, evidentemente, in stretta correlazione con la dimensione dell'attività stessa.
Esso va calcolato secondo la seguente formula;

 

Ricavi al netto dell’I.V.A.

I  =

 -----------------------------------------------___________    ____  _______________________________________________________-----------------------------------------

 

numero addetti

I = indice di produttività per addetto.
Il risultato di detto rapporto dovrà essere coerente con l'assunto logico secondo cui ad ogni addetto devono corrispondere ricavi che consentano un margine sufficiente a coprire almeno la rispettiva remunerazione.
A tal fine, sarà utile determinare l'intero costo aziendale per i dipendenti e la remunerazione corrisposta agli addetti.
Ogni volta che ci si trova di fronte ad una remunerazione per addetto eccessivamente sproporzionata rispetto al fatturato dell'azienda sarà utile proseguire i controlli per identificare eventuali vendite "in nero".
Al fine di valutare l’attendibilità complessiva delle risultanze contabili, gli indici relativi al ricarico ed alla produttività per addetto possono essere raffrontati con quelli medi della categoria di appartenenza elaborati dal Centro informativo del Dipartimento delle Entrate con riferimento a gruppi di esercizi omogenei per classe di ricavi e collocazione territoriale.

3.3 Ulteriori elementi di valutazione

Per le imprese che operano in franchising si deve porre attenzione all’analisi dei costi, considerato che i controlli eseguiti dall’affiliante sono tali da garantire, almeno in parte, la veridicità del fatturato attivo. Qualora siano stati dedotti importi rilevanti per pubblicità, promozione, rappresentanza occorre verificare se alcuni di essi siano stati rimborsati dalla casa madre.
Un’ultima serie di elementi e di analisi può essere utilizzata per riscontrare l’attendibilità della dichiarazione, ovvero la congruità minima di quanto accertato, attraverso due procedimenti.
Si può, ad esempio, porre a confronto la redditività dichiarata con quella conseguibile da un impiego alternativo privo di rischio, del capitale ricavabile dalla vendita dell’esercizio, cui va sommata la retribuzione figurativa dell’imprenditore e degli eventuali soci direttamente impegnati nell’azienda.
Si può altresì raffrontare il reddito dichiarato con quello conseguibile dall’affitto dei locali di proprietà sommato alla retribuzione figurativa del titolare.
Differenze contrarie ad ogni logica economica e perduranti nel tempo dovrebbero rafforzare il giudizio di inattendibilità sostanziale delle risultanze contabili ovvero meglio convalidare la ricostruzione dei ricavi operata con gli elementi ed i controlli descritti nei precedenti paragrafi.
E’ evidente, infatti, che le attività commerciali svolte in zone particolarmente vantaggiose (ad esempio all’interno di un centro commerciale oppure nelle strade del centro di una città) potrebbero produrre redditi elevati anche in caso di affitto dei locali, il reddito derivante dalla gestione diretta dovrebbe essere quindi proporzionato agli ipotetici canoni di locazione.
Un’altra circostanza sintomatica dello stato di salute dell’attività commerciale è inoltre costituita dalla frequenza nel rifacimento degli arredi, dal loro pregio e dal loro costo.
Si dovranno infine valutare le manifestazioni di capacità contributiva (possesso d’auto, di imbarcazioni, acquisti d’immobili, etc.) particolarmente stridenti con l’ammontare del reddito dichiarato.
In tal caso, soprattutto qualora non sia stato possibile effettuare una convincente ricostruzione del volume di affari, si potrà procedere, sia pure ai soli fini dell’imposizione diretta, all’accertamento sintetico del reddito complessivo secondo la procedura di cui all’art. 38, comma 4, del D.P.R. n. 600/73, nei confronti del titolare persona fisica ovvero dei soci.

3.4 Le indagini bancarie

Gli accertamenti bancari costituiscono uno strumento molto incisivo per l’esame della posizione fiscale del contribuente, in particolare delle persone fisiche, delle associazioni tra professionisti, delle società di persone e delle società di capitale a ristretta base azionaria.
Il loro impiego comporta tuttavia un notevole assorbimento di capacità operativa e deve quindi rispondere a principi di economicità e di prevedibile proficuità dell’azione di controllo.
L’indagine bancaria è certamente consigliabile in presenza di gravi indizi di evasione, ovvero qualora permanga un significativo divario tra il volume d’affari ed i redditi accertati con la metodologia in precedenza descritta e quanto fondatamente attribuibile al contribuente sulla base delle condizioni di esercizio dell’attività, della sua potenziale capacità reddituale, della consistenza del suo patrimonio ovvero di altri elementi di valutazione.
Peraltro, la legge 28 dicembre 1995, n. 549 consente di graduare l’indagine in relazione sia all’entità degli indizi di evasione riscontrati che alle esigenze di progressivo approfondimento del controllo eventualmente scaturite dall’analisi degli elementi acquisiti nel corso della verifica.
Sono quindi delineabili diversificati percorsi d’indagine, che potranno essere seguiti anche in via alternativa.

3.4.1 - Richiesta al contribuente degli estremi identificativi dei conti

  (artt. 32, 1° comma n. 6-bis del D.P.R. 600/73 e 51,2° comma n. 6-bis del D.P.R. n. 633/72)
In tal caso viene richiesta alla parte, previa autorizzazione del Direttore Regionale delle Entrate, la dichiarazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con aziende di credito, con l’amministrazione postale, con società fiduciarie ed ogni altro intermediario finanziario.
Di conseguenza agli operatori finanziari segnalati dovrà essere richiesta la copia dei conti denunziati dal contribuente e l’indicazione di tutti gli altri eventuali rapporti con lui intrattenuti.

3.4.2 - Richiesta della copia dei conti agli istituti di credito e finanziari

  (artt. 32, 1° comma n. 7 del D.P.R. n. 600/73 e 51, 2° comma n. 7 del D.P.R. n. 633/72)
Indipendentemente dall’esercizio della facoltà di cui al punto precedente, i verificatori possono richiedere, sempre previa autorizzazione del Direttore Regionale delle Entrate, la copia dei conti direttamente agli istituti di credito ed agli intermediari finanziari.
Tale modalità d’indagine appare particolarmente opportuna quando siano stati frapposti ostacoli all’azione dei verificatori o dell’ufficio, ovvero quando le violazioni e le omissioni e le false indicazioni contabili siano così gravi e i dati a disposizione così scarsi, da rendere difficile la ricostruzione degli imponibili fiscali.
Le indagini dovranno comunque essere condotte secondo selezionate opzioni investigative che restringano la forbice costi-benefici dell’azione di accertamento (banche che hanno sportelli nella città ove operano il contribuente e i suoi familiari più stretti, nelle province contigue, nel luogo di nascita, nella località ove possiede residenze secondarie o comunque dove si supponga l’esistenza di conti).
L’indagine può coinvolgere anche altri soggetti (familiari e non) motivatamente sospettati di essere intestatari di comodo di conti riferibili al contribuente o di cui il medesimo abbia la disponibilità.

Allegato: tabella per la rilevazione delle merci

TABULATO PER LA RILEVAZIONE DELLE MERCI GIACENTI ALLA DATA DELL’ACCESSO

Tipologia merceologica

Marca/Fornitore

Quantità
Num./Peso

Costo Unitario

Costo Totale

Prezzo di vendita al lordo I.V.A.

Prezzo di vendita al netto I.V.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHECK LIST

 

 

Fonte: http://www.accertamenti.it/metodologie/commercio/20comm.doc

Sito web da visitare: http://www.accertamenti.it

Autore del testo: non indicato nel documento di origine

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