Fisioterapisti

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Fisioterapisti

Metodologia di controllo

FISIOTERAPISTI

Codice attività: 85.14.C

Indice

 

1. Premessa................................................................................................................................ 2
1.1 Modalità di esercizio della professione............................................................................ 2
1.2 Inquadramento fiscale e giuridico..................................................................................... 3
2. ATTIVITÀ PREPARATORIA AL CONTROLLO........................................................................ 4
2.1 Interrogazioni dell’Anagrafe Tributaria............................................................................. 4
2.2 Altre interrogazioni e ricerche preliminari all’accesso................................................... 4
2.2.1 - Controllo delle informazioni relative al soggetto presenti in Internet......................... 4
3. METODOLOGIA DEL CONTROLLO......................................................................................... 6
3.1 L’accesso.............................................................................................................................. 6
3.2 Controlli prioritari................................................................................................................ 6
3.2.1 - Dati personali e/o sensibili......................................................................................... 7
3.3 Controllo del volume d’affari.............................................................................................. 8
3.3.1 - Individuazione della tipologia delle prestazioni rese e loro tariffario......................... 8
3.3.2 - Quantificazione dei proventi non contabilizzati....................................................... 12
3.4 Altri indizi e riscontri......................................................................................................... 12
3.5 Le indagini bancarie.......................................................................................................... 13
3.5.1 - Richiesta al contribuente degli estremi identificativi dei conti................................. 13
3.5.2 - Richiesta della copia dei conti agli istituti di credito e finanziari.............................. 13
CHECK LIST................................................................................................................................. 15


1. Premessa

1.1 Modalità di esercizio della professione

La presente metodologia di controllo si riferisce ai fisioterapisti che svolgono la loro opera utilizzando studi professionali propri, anche attraverso l’assistenza domiciliare, ambulatori presso i luoghi di lavoro, scuole, case di riposo, centri sanitari diversi dagli ospedali, strutture sportive o centri specializzati.
L’attività di fisioterapista è compresa nel settore individuato dal codice di attività 85.14.C, “Attività sanitarie svolte da fisioterapisti”, e può essere svolta mediante tecniche manuali o con l'utilizzazione di apparecchiature e strumenti. Il fisioterapista, ai sensi del Decreto Ministeriale n.741 del 14 settembre 1994, è “l’operatore sanitario in possesso del diploma universitario abilitante che svolge in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori, e di quelle viscerali”.
Le attività sanitarie di riabilitazione possono essere di semplice terapia fisica strumentale, utilizzabile per disabilità minimale segmentaria e/o transitoria, o richiedere la predisposizione di un progetto riabilitativo individuale e la sua realizzazione mediante uno o più programmi riabilitativi. Quest'ultima tipologia è attuabile dagli Istituti e Centri di Riabilitazione extra-ospedalieri (ex art. 26 L.833/78).
Per individuare le disabilità si può utilizzare la International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps (ICIDH 1980), che realizza la seguente classificazione:
¨   disabilità per comportamento;
¨   disabilità nella comunicazione;
¨   disabilità nella cura della propria persona;
¨   disabilità locomotorie;
¨   disabilità dovute all'assetto corporeo;
¨   disabilità nella destrezza;
¨   disabilità circostanziali;
¨   disabilità in particolari attitudini;
¨   altre limitazioni dell'attività.
L’attività del fisioterapista comprende e si sostanzia nel recupero e nella rieducazione funzionale del paziente e si qualifica in:
¨     assoluta, se gli atti compiuti dal fisioterapista, nel corso delle sedute, avvengono in piena autonomia, ossia sono del tutto affidati al professionista e quindi indipendenti;
¨     relativa, quando il contenuto oggettivo degli atti risulta fra quelli implicanti relazione con il medico che non solo individua il percorso sanitario riabilitativo, ma decide le modalità e la durata delle applicazioni.
Nel primo caso l’attività del fisioterapista si sostanzia in attività professionale autonoma, caratterizzata dalla scelta delle modalità terapeutiche-riabilitative come conseguenza del momento diagnostico; nel secondo caso il professionista opera in relazione con il medico e le altre figure professionali sanitarie per l’identificazione sia del momento diagnostico sia di quello riabilitativo, condizione essenziale allo sviluppo ed alla individuazione dell’iter metodologico.

1.2 Inquadramento fiscale e giuridico

Le due qualificazioni dell’attività (assoluta e relativa) professionale sono, ai fini dell’imponibilità I.V.A., trattate in modo sostanzialmente diverso: la prima è assoggettata all’aliquota I.V.A. ordinaria, mentre la seconda è regolata dalle norme che attengono alla professione medica da cui mutuano l’esenzione ai fini I.V.A.. Infatti, l’art. 10, n. 18, del decreto presidenziale n. 633 del 1972, come modificato dall’art. 36, comma 9, del Decreto-Legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella Legge 29 ottobre 1993, n. 427, dispone che sono esenti I.V.A. le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell’art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro delle Finanze.
Il decreto ministeriale del 21 gennaio 1994, n. 733 entrato in vigore il 17 febbraio 1994, attuando la suddetta disposizione, ha incluso tra le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione alla persona quelle rese dagli esercenti la professione di fisioterapista diplomato, a condizione che le stesse siano effettuate a seguito di prescrizione medica, superando così la normativa precedente che esentava dall’applicazione del tributo le suddette arti sanitarie solo se rese da un medico (vedi anche la Risoluzione n.183/E del 14 agosto 1996).
L’art. 1, comma 6, del D.M. n. 741/94 individua il contesto lavorativo e la tipologia di lavoro che può essere esercitata in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.
Secondo la sentenza della Corte di Cassazione, n. 10043, sez. III del 30 dicembre 1995, deve ritenersi ‘‘ambulatorio’‘, e come tale ne deve essere preventivamente autorizzata l’apertura, ogni struttura aziendale destinata a diagnosi e/o terapia sanitaria extraospedaliera.
A riguardo si evidenzia che l’attività di fisioterapista può essere esercitata anche presso studi privati.
Non esiste un albo o un ordine dei fisioterapisti ma, ai sensi degli artt. 99 e 100, Cap. 1, titolo 2, del R.D. 27-7-34 n. 1265 e successive modifiche, il fisioterapista deve comunque effettuare l'iscrizione al pubblico registro delle Professioni e delle arti Sanitarie.
La disciplina regionale di riferimento può disporre la competenza alla tenuta di tale registro in capo al Comune o alle A.S.L.; i verificatori avranno cura di consultare tale normativa regionale al fine di individuare il soggetto preposto. Si evidenzia che il professionista ha l’obbligo di comunicare a tale soggetto anche la cessazione dell’attività.
L’esercizio della professione viene prevalentemente espletato in forma singola. Del resto, l’attività di fisioterapista è così fortemente caratterizzata dall’elemento personale che difficilmente si può inquadrare in un rapporto associativo, a meno che il sodalizio non riguardi un’équipe che, specializzata in singole branche della riabilitazione e fisioterapia, offra all’utenza diversificati tipi di intervento.
A seconda delle proprie specifiche competenze, il fisioterapista opera nelle diverse aree specialistiche, quali, ad esempio, l’ortopedia e la traumatologia, la cardiologia, la pneumologia, la neurologia, e la neuropsichiatria infantile.


2. ATTIVITÀ PREPARATORIA AL CONTROLLO

2.1 Interrogazioni dell’Anagrafe Tributaria

L’attività di controllo dovrà essere preceduta dalla raccolta dei dati e delle informazioni riguardanti il soggetto da verificare.
Al riguardo, una prima fonte di notizie può essere acquisita dal sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria, dal quale possono essere tratte le seguenti informazioni:

  • reddito complessivo dichiarato negli ultimi anni;
  • reddito di lavoro autonomo dichiarato negli ultimi anni;
  • elementi indicatori di capacità contributiva;
  • data di inizio dell’attività;
  • luogo di conservazione delle scritture contabili;
  • luogo di esercizio dell’attività;
  • precedenti fiscali: controlli effettuati a qualunque titolo, segnalazioni, ecc..
  • Presso gli Uffici verranno, inoltre, reperiti gli altri elementi di accertamento (modd. 11/bis, ecc.).
  • L’acquisizione dei suddetti dati consente ai verificatori di:
  • predisporre l’accesso contemporaneo o in tempi ravvicinati nel luogo di esercizio dell’attività ed in quello di tenuta delle scritture contabili;
  • dare una prima valutazione complessiva sulla credibilità dei redditi dichiarati rispetto al “minimo vitale”;
  • acquisire le prime informazioni, da completare con i dati rilevabili presso il soggetto e da riscontrare anche mediante contraddittorio con la parte, sull’evoluzione storica del fatturato e del reddito dichiarati.
  • Altre informazioni di carattere generale potranno essere acquisite, anche successivamente all’accesso, relativamente:
  • alla notorietà goduta nell’ambito professionale;
  • all’iscrizione a circoli privati;
  • all’anzianità professionale;
  • al numero delle utenze telefoniche utilizzate.

2.2 Altre interrogazioni e ricerche preliminari all’accesso

  • Un altro sintomo sullo “stato di salute” dell’attività può essere rappresentato dalla “visibilità” pubblicitaria del soggetto, in quanto il relativo onere normalmente risulta proporzionale alle aspettative di crescita dei compensi.
  • Nella fase preparatoria al controllo può risultare utile interrogare le inserzioni pubblicitarie presenti su “Pagine Gialle” o sulle “Pagine Utili”, al fine di acquisire notizie relative all’oggetto caratteristico dell’attività, alla presenza di ulteriori luoghi ove esercita l’attività, ecc..

2.2.1 - Controllo delle informazioni relative al soggetto presenti in Internet

  • Per i soggetti più strutturati e per l’individuazione di centri di riabilitazione, presso cui è possibile la collaborazione di singoli professionisti, sarà utile verificare la presenza in Internet.
  • Tale presenza potrà manifestarsi in vari modi: dalla semplice “pagina” con poche indicazioni, al “sito” completo di cataloghi, tariffe, informazioni tecniche, ecc..
  • Per la ricerca del soggetto è sempre opportuno partire da un indirizzo specifico del soggetto (dominio) e ci si potrà avvalere dei cosiddetti “motori di ricerca”.
  • Il dominio in genere si identifica con la denominazione del contribuente seguita dall’estensione nazionale (.it) o estera, in caso di registrazione in altro Paese (ad esempio .com).
  • I motori di ricerca contengono una finestra in cui è possibile digitare una o più parole per avviare una ricerca sulla rete; il verificatore potrà digitare il nome/denominazione del soggetto e cliccare su “cerca”, ottenendo una serie di collegamenti (link) e di pagine web contenenti la parola da lui cercata.
  • La mancata individuazione, della presenza in rete del soggetto, tramite il motore di ricerca potrà dipendere anche dall’assenza sul sito di ogni riferimento al nome o alla denominazione/ragione sociale cercati.
  • In questo caso si potrà tentare l'individuazione del soggetto mediante consultazione della banca dati della Registration Authority del CNR di Pisa, che ha la gestione centralizzata dei domini “.it”; tale database è consultabile dal sito www.nic.it.
  • La ricerca sarà effettuata con le diverse modalità consentite (consigliabile quella per nome e testo libero): inserendo il nome/denominazione del soggetto da individuare, si potrà ottenere il nome di dominio corrispondente.
  • Tra le informazioni consultabili vi sono quelle relative al soggetto che ha richiesto la registrazione del nome di dominio, all’eventuale amministratore ed una breve descrizione dell’attività.
  • L’accesso ad Internet può essere utilmente effettuato con i PC portatili S.A.VE.: la comunicazione di servizio n.13 del 28 marzo 2000 prot.2000/71634 della Direzione Centrale per l’Accertamento e per la Programmazione - Ufficio Metodologie di Controllo - indirizzata alle Direzioni Regionali delle Entrate, ha fornito una guida per la configurazione Internet di tali personal computer.

3. METODOLOGIA DEL CONTROLLO

3.1 L’accesso

  • Il 1° comma dell’art. 52 del D.P.R. n. 633/72 prevede che l’accesso ai locali destinati all’esercizio di arti o professioni debba essere eseguito in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato.
  • Al fine di evitare ritardi nell’inizio del controllo è pertanto opportuno programmare l’accesso con modalità ed in ore tali da farlo svolgere in coincidenza con la presenza del professionista nello studio.
  • Nel caso in cui lo studio sia collocato presso il domicilio del professionista, prima di procedere all’accesso i verificatori richiederanno la prevista autorizzazione alla competente Procura della Repubblica.

3.2 Controlli prioritari

  • I verificatori, dopo aver adempiuto alle formalità di rito, procederanno a:
  • reperire ed acquisire agli atti della verifica eventuale documentazione extracontabile, che può avere rilevanza ai fini del controllo (agende, appunti, corrispondenza, rubriche, schedario dei pazienti, ecc.);
  • individuare le ultime operazioni effettuate, ed in particolare l’ultimo documento fiscale emesso;
  • analizzare la quantità e la composizione delle attrezzature informatiche presenti (ad esempio Personal Computer, reti locali, particolari periferiche ecc.);
  • acquisire i "floppy disk" e gli altri supporti magnetici rinvenuti.  Se il soggetto si avvale di mezzi informatici, si provvederà a visionare il programma di gestione ed a richiedere la stampa dell'elenco pazienti.
  • La lettura di detti supporti magnetici potrà consentire la rilevazione di pazienti, fornitori, incassi e pagamenti non presenti in contabilità.
  • Si rammenta che se il contribuente non consente l’utilizzazione dei propri impianti tramite personale proprio, i funzionari che procedono all’accesso, ai sensi dell’art. 52, comma 9, del D.P.R. n. 633/72, hanno facoltà di provvedere con propri mezzi alla lettura ed all’elaborazione dei supporti magnetici (dischetti, CD ROM, ecc.) fuori dai locali.
  • Con la larga diffusione delle nuove tecnologie è sempre più frequente lo scambio di dati ed informazioni tramite posta elettronica (E-mail). Tali informazioni desunte dalla casella di posta elettronica del professionista possono avere rilevanza ai fini del controllo. A questo proposito si fa presente che i messaggi già “aperti”, come per la normale corrispondenza attinente l’attività, sono direttamente acquisibili mentre quelli non ancora letti sono da trattare secondo quanto previsto dall’art. 52, comma 3, del D.P.R. n. 633/72 (si evidenzia che in molti programmi di gestione della posta elettronica i messaggi aperti sono contraddistinti da una icona raffigurante una busta aperta mentre quelli non ancora letti da un titolo in grassetto);
  • controllare l’esistenza di un eventuale sito Internet non rilevato durante la fase preparatoria al controllo del contribuente, attraverso l’esame della documentazione reperita;
  • rilevare l'eventuale personale presente nello studio, acquisendo i dati anagrafici, accertando le mansioni svolte ed il tipo di rapporto che intercorre con il professionista, per raffrontare i dati acquisiti con quelli risultanti dai libri tenuti ai fini previdenziali e del lavoro;
  • rilevare il numero e il tipo di collaboratori non dipendenti e degli associati all’attività professionale;
  • rilevare il numero di pazienti presenti nello studio;
  • inventariare le giacenze di materiali di consumo (ad esempio guanti, spugnette, teli, ecc.);
  • accertare l’esistenza di polizze di assicurazione contro i rischi professionali;
  • rilevare le attrezzature e le strumentazioni esistenti nello studio. Sono sempre più frequenti, infatti, i casi di professionisti che eseguono in ambulatorio prestazioni in passato praticabili solo presso strutture ospedaliere. In questo caso è indicativa la presenza di beni strumentali quali: lettini, apparecchi per aerosolterapia, broncoaspiratori, apparecchi per terapia fisica strumentale, parallele, spalliere svedesi, sollevatori-pazienti elettrici o a barella, ausili vari per la deambulazione (bastoni, tripodi, ecc.) e per il rinforzo muscolare, deambulatori ad altezza regolabile, piani oscillanti, bilance, cyclette, tapis-roulent,  sussidi manuali ed elettronici per la terapia del linguaggio e delle più comuni turbe neuropsicologiche, apparecchiature elettromedicali fisse (elettroterapia, infrarossi, ultravioletti, laser, magnetoterapia, ecc.), valigette multidedicate - funzionanti a batteria o a corrente elettrica di rete - contenente tutti gli strumenti riguardanti la fisioterapia strumentale (magnetoterapia, laserterapia, correnti elettriche, ultrasuonoterapia). La presenza di apparecchiature elettromedicali portatili potrebbe essere indicativa dell’effettuazione di prestazioni domiciliari;
  • richiedere alla parte, con contestuale verbalizzazione delle dichiarazioni rese, notizie relative:
  • alle tariffe praticate;
  • alla tipologia di prestazioni effettuate;
  • al tempo mediamente impiegato per ogni tipologia di prestazione;
  • agli orari di svolgimento dell’attività;
  • all’eventuale effettuazione delle prestazioni presso il domicilio dei pazienti, centri di riabilitazione, case di cura, case di riposo, ecc.;
  • ¨     accertare che il contribuente sia in possesso di tutte le scritture contabili obbligatorie, verificandone la regolarità; controllare, inoltre, il tempestivo aggiornamento dei libri contabili, al momento, in uso.

Ove venga opposto il segreto professionale di cui all’art. 200, comma 1, lettera c), del Codice di Procedura Penale, dovrà essere richiesta alla Procura della Repubblica territorialmente competente, o alla più vicina Autorità Giudiziaria, l’autorizzazione di cui all’art. 52, comma 3, DPR n. 633/72. E’ opportuno far presente, alla parte e anche all’Autorità Giudiziaria, che i verificatori sono tenuti al segreto per tutto ciò che concerne i dati e le notizie acquisite nel corso del controllo, ai sensi degli articoli 66 del D.P.R. n. 633/72 e 68 del D.P.R. n. 600/73, rappresentando inoltre i motivi che rendono necessario il vaglio della documentazione.

3.2.1 - Dati personali e/o sensibili

Nello svolgimento dell’attività di controllo i verificatori possono venire a conoscenza di dati personali e/o sensibili.
Premesso che i verificatori sono tenuti al segreto d’ufficio per quanto concerne i dati e le notizie dei quali vengono a conoscenza per ragioni di servizio, gli stessi dovranno trattare, custodire e controllare i dati personali e/o sensibili mediante l’adozione di idonee e preventive cautele al fine di evitare rischi di distruzione o perdita dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 27 della Legge n. 675 del 31 dicembre 1996, il trattamento di tali dati personali è consentito all’Amministrazione finanziaria per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e, per la suddetta attività, non deve essere acquisito il consenso preventivo degli interessati.
Si consiglia ai funzionari verificatori di limitare il controllo dello schedario dei pazienti alle sole parti che possono essere rilevanti ai fini della determinazione del tipo di prestazione resa e di non inserire, in nessuna fase della verbalizzazione, documentazioni o informazioni che consentano l’identificazione dei pazienti e delle patologie ad essi riconducibili, provvedendo o a codificare o a non evidenziare i nominativi dei pazienti.

3.3 Controllo del volume d’affari

Scopo dell’indagine è quello di ricostruire con sufficiente attendibilità il tipo e la quantità delle prestazioni professionali rese a fronte di quelle annotate in contabilità e dichiarate.
In linea di massima le tipologie delle prestazioni di un fisioterapista possono essere ricondotte alle seguenti tre categorie:

  • interventi di fisioterapia effettuati presso il paziente per la particolare situazione fisica in cui versa;
  • interventi di fisioterapia eseguiti in studio con attrezzatura specifica;
  • prestazioni rese presso Centri di riabilitazione.

Sarà lo stesso contribuente ad indicare presso quali Centri presta la sua attività di fisioterapista. Nel caso in cui il contribuente non intenda collaborare, l’informazione potrà essere acquisita attraverso questionari inviati ai pazienti e ai centri di riabilitazione della zona, oppure dalla documentazione extra contabile (agende per appuntamenti, ecc.). Nei piccoli centri tali informazioni dovrebbero essere facilmente reperibili, almeno per i professionisti più affermati.

3.3.1 - Individuazione della tipologia delle prestazioni rese e loro tariffario

Preliminarmente il verificatore dovrà effettuare l'esame dei documenti fiscali emessi dal professionista, al fine di individuare i vari tipi di prestazioni rese, in relazione ai corrispettivi contabilizzati.
A titolo esemplificativo ed indicativo, si fornisce un tariffario dell’Associazione Italiana Terapisti della Riabilitazione, consigliato per gli onorari delle prestazioni di riabilitazione e terapia fisica:
¨     valutazione L. 50.000 - Euro 25.82;
¨     consulenza professionale L. 60.000 - Euro 30.99;

RIEDUCAZIONE FUNZIONALE

  • chinesiterapia segmentaria L. 40.000 - Euro 20.66;
  • terapie manuali di mobilizzazione-manipolazione L. 60.000 - Euro 30.99;
  • terapie miofasciali e neuromuscolari L. 60.000 - Euro 30.99;
  • rieducazione neuromotoria L. 60.000 - Euro 30.99;
  • rieducazione respiratoria L. 40.000 - Euro 20.66;
  • rieducazione cardiologica L. 40.000 - Euro 20.66;
  • rieducazione viscerale L. 40.000 - Euro 20.66;
  • rieducazione in acqua L. 40.000 - Euro 20.66;
  • rieducazione isocinetica L. 40.000 - Euro 20.66;
  • terapia occupazionale L. 40.000 - Euro 20.66;
  • educazione e rieducazione psicomotoria L. 40.000 - Euro 20.66;
  • rieducazione in gruppo (per persona) L. 20.000 - Euro 10.33;
  • terapie non convenzionali L. 50.000 - Euro 25.82;
  • valutazione protesica ed ortesica L. 50.000 - Euro 25.82;
  • confezionamento ortesi L. 60.000 - Euro 30.99;
  • bendaggio funzionale L. 40.000 - Euro 20.66;
  • collaborazioni professionali fornite a centri pubblici o privati (per 1 ora) L. 30.000 - Euro 15.49;

MASSOTERAPIA

¨     massoterapia distrettuale L. 40.000  - Euro 20.66;
¨     linfodrenaggio manuale L. 60.000 - Euro 30.99;
¨     massoterapia reflessogena L. 60.000 - Euro 30.99;

TERAPIA FISICA

¨     elettroterapia analgesica (ionoforesi, tens, galvanica, diodinamica, interferenziali, ecc.) L. 20.000 - Euro 10.33;
¨     elettroterapia stimolante (esponenziale o faradica) L. 20.000 - Euro 10.33;

TERMOTERAPIA

  • ¨     ultravioletti, infrarossi, radar, marconi, crioterapia L. 20.000 - Euro 10.33;

MECCANOTERAPIA

¨     ultrasuonoterapia fissa L. 20.000 - Euro 10.33;
¨     ultrasuonoterapia a massaggio L. 25.000 - Euro 12.91;
¨     trazioni vertebrali meccaniche L. 20.000 - Euro 10.33;
¨     ginnastica vascolare (strumentale o manuale) L. 20.000 - Euro 10.33;
¨     idroterapia L. 20.000 - Euro 10.33;.

ALTRE TERAPIE FISICHE

¨     laserterapia I.R./E.N. L. 25.000 - Euro 12.91;
¨     laserterapia CO2 L. 35.000 - Euro 18.07;
¨     magnetoterapia L. 25.000 - Euro 12.91;
¨     aerosol/inalazioni L. 15.000 - Euro 7.75.
La verifica dei compensi dichiarati muoverà dai dati e dalle notizie acquisite nel corso dell'accesso e tenderà a ricostruire l'effettiva entità, quantitativa e qualitativa, delle prestazioni rese.
Potrà essere opportuno pervenire al numero delle prestazioni e degli interventi sulla persona effettuati dal professionista attraverso l’invio di questionari ai pazienti.
Per le prestazioni rese presso Centri di riabilitazione, case di riposo, ecc., i verificatori procederanno alla consultazione dei dati nella disponibilità di tali Centri, ed in particolare a rilevare la data, il tipo e la durata delle prestazioni effettuate dal fisioterapista.
Le prestazioni relative all’attività di studio professionale possono essere ricostruite attraverso l’esame:

  • dell’agenda degli appuntamenti;
  • delle schede o dell’archivio dei clienti.
  • Per quanto riguarda la durata delle sedute fisioterapiche, le stesse possono avere una durata di norma variabile tra i 10 ed i 60 minuti, in relazione al tipo di prestazione.
  • Pertanto, è opportuno determinare in contraddittorio con la parte, la durata delle diverse prestazioni; i verificatori potranno confrontare tali dati con le tempistiche rilevabili dai poliambulatori gestiti dalle A.S.L..
  • A titolo esemplificativo ed indicativo si riportano le tempistiche relative a singole prestazioni, con l’indicazione della durata in minuti, rilevate dalla rivista ‘’giornale italiano di medicina riabilitativa’’ (1996, 3(x), 205-241):
  • Rieducazione motoria in motuleso grave e complesso o segmentale                  30 minuti
  • Addestr. util. protesi, ortesi, ausili                                                                     30 minuti
  • Rieducazione motoria in gruppo                                                           60 minuti         
  • Terapia occupazionale individuale o collettiva                                       60 minuti
  • Rieducazione cardiologica                                                                   30 minuti
  • Rieducazione della deglutizione                                                            30 minuti
  • Esercizio terap. resp.                                                                           30 minuti
  • Intervento domiciliare                                                                           30 minuti
  • Bendaggio funzionale o casting                                                            30 minuti
  • Termoterapia radiazione infrarossi                                                                   10 minuti
  • Radiazioni ultraviolette                                                                         10 minuti
  • Diatermia - Marconi radar                                                                     10 minuti
  • Paraffinoterapia                                                                       20 minuti
  • Crioterapia                                                                                          10 minuti
  • Ultrasuoni a testina fissa o ad immersione                                                        10 minuti
  • Ultrasuoni a testina mobile                                                                   15 minuti
  • Ionoforesi                                                                                           10 minuti
  • Elettroter. musc. normoinnerv. mano-viso                                                         20 minuti
  • Elettroter. musc. normoinnerv. altri distretti                                                       10 minuti
  • Elettroter. muscoli denervati mano-viso                                                 10 minuti
  • Elettroter. muscoli denervati altri distretti                                                           10 minuti
  • Elettroterapia antalgica per segmento                                                   10 minuti
  • Galvanoterapia - Idrogalvanoterapia                                                     10 minuti
  • Magnetoterapia                                                                        10 minuti
  • Pressoterapia                                                                                      15 minuti
  • Presso e depressoterapia intermittente                                                 15 minuti
  • Ginnastica vascolare idrica                                                                   10 minuti
  • Massoterapia per segmento                                                                 15 minuti
  • Massoterapia per drenaggio linfatico per arto                                        30 minuti
  • Idromassoterapia                                                                                 10 minuti
  • Laserterapia antalgica                                                                          15 minuti
  • Manipolazione articolare semplice                                                                    15 minuti
  • Trazioni cervicali meccaniche                                                               15 minuti
  • Trazioni dorso-lombare meccaniche                                                      15 minuti
  • Test afasia completo                                                                           45 minuti
  • Test aprassie completo                                                                       45 minuti
  • Test  funzioni mnesiche completo                                                                    45 minuti
  • Test funzioni attentivo percettive completo                                                       45 minuti
  • Test funzioni intellettive completo                                                                     45 minuti
  • Rieducazione turbe neuro psicologico individuale                                              30 minuti
  • Rieducazione turbe neuro psicologiche in gruppo                                             60 minuti
  • Rieducazione delle disartrie                                                                  30 minuti
  • Bisogna tener presente che le singole prestazioni sono inserite in cicli di terapia fisica e riabilitativa che prevedono un numero variabile di sedute, di massima n. 10 a ciclo.
  • Il numero delle sedute ed il numero dei cicli di terapia del singolo paziente naturalmente variano in relazione alla patologia.
  • Un alto numero di clienti trovati in attesa al momento dell’accesso, l’annotazione di numerosi interventi prenotati per i giorni precedenti e successivi l’accesso, sono tutte circostanze che lasciano presumere un utilizzo intensivo del tempo dedicato all’attività presso lo studio e/o l’ambulatorio.
  • La mancanza o l’attenuarsi delle fatturazioni in periodi di normale attività dovrà essere spiegata dal contribuente ed eventualmente sarà considerata un indizio di omessa contabilizzazione di compensi.
  • La determinazione quantitativa delle prestazioni effettuate potrà essere commisurata, in mancanza di informazioni precise reperibili extracontabilmente, ai consumi dei materiali che generalmente tale attività comporta.
  • Un ulteriore riscontro, infatti, del volume delle prestazioni eseguite può essere fornito dal quantitativo di asciugamani, teli, guanti, camici, spugnette utilizzati, in particolar modo quando si faccia uso di prodotti tipo usa-e-getta. Infatti, si potrà risalire dal numero dei quantitativi consumati al numero delle prestazioni rese, stabilendo, anche in contraddittorio con la parte, le modalità di uso di tali prodotti.
  • Sarà utile accertare, inoltre, anche agendo in contraddittorio con il contribuente, quanto segue:
  • le spese telefoniche;
  • le spese addebitabili al contribuente per lo svolgimento dell’attività in strutture di terzi (diverse dagli studi associati) in cui il fisioterapista svolga la propria attività utilizzandone i servizi e/o i mezzi (ad esempio le spese addebitate per l’affitto dei locali dove si esercita l’attività, per l’utilizzo dei beni strumentali, della utenza telefonica e di altri servizi);
  • le spese sostenute per strutture professionali in cui operano più soggetti che svolgono una medesima o una diversa attività (ad esempio terapisti della riabilitazione e medico ortopedico) e ripartiscono tra loro una parte o la totalità delle spese sostenute per l’espletamento dell’attività stessa (ad esempio le spese per l’utilizzo e la pulizia dei locali, per i servizi di segreteria, ecc.) sia che la struttura in cui operano sia di proprietà di terzi, sia nel caso in cui sia di proprietà di uno dei soggetti che opera nella struttura stessa al quale risultano intestate le utenze telefoniche e i servizi accessori e che addebita periodicamente parte delle spese agli altri soggetti;
  • le spese sostenute per riviste, giornali, banche dati, software specifico per l’attività, per l’aggiornamento professionale e per corsi di formazione;
  • i consumi di energia elettrica.
  • Un elemento di costo ‘‘essenziale’‘ per lo svolgimento dell'attività in oggetto è l'energia elettrica.
  • L'impiego dei vari macchinari elettromeccanici o elettronici assorbe, infatti, una notevole quantità di energia. Sarà pertanto utile effettuare un confronto dei consumi di energia elettrica per l'impiego delle attrezzature relativamente all'anno verificato e ai tre precedenti da raffrontare con i compensi dichiarati. Ad un incremento del consumo medio annuo di elettricità, depurato da quello attribuibile all'impianto di riscaldamento, illuminazione, condizionamento di aria ecc. dovrebbe corrispondere un correlato incremento dei compensi dichiarati.

3.3.2 - Quantificazione dei proventi non contabilizzati

  • Acquisiti tutti i possibili elementi di riscontro dell’attività professionale si procederà all’individuazione delle:
  • prestazioni non fatturate;
  • prestazioni fatturate per importi incongrui;

attraverso:

  • il confronto tra i dati rilevati sulle agende degli appuntamenti e le fatture emesse. L’eventuale sottofatturazione è ricavabile rapportando l’onorario alla complessità dell’intervento di fisioterapia, desumibile anche dalla sua durata;
  • il confronto tra la ricostruzione del numero delle visite e degli altri interventi fisioterapici con quanto risultante dalle fatture e ricevute emesse;
  • le risposte ai questionari eventualmente inviati ai pazienti ai quali vanno richiesti la data e il tipo di prestazioni fruite, la data e le modalità del pagamento dell’onorario (assegno bancario, contanti, ecc.);
  • le risposte agli eventuali questionari inviati a scuole, case di riposo, centri di riabilitazione, enti sportivi, ecc..

Acquisiti tutti i possibili dati ed elementi utili alla ricostruzione della tipologia e della quantità delle prestazioni effettivamente rese, attraverso i procedimenti su esposti, si procederà a riscontrare i dati emersi con la documentazione contabile e a recuperare a tassazione il totale delle prestazioni non fatturate.
Qualora il contribuente giustifichi la mancata emissione delle fatture con la gratuità della prestazione o con ritardi nella percezione dell’onorario, si dovrà procedere alla verbalizzazione dei motivi del mancato pagamento ed alla verifica di quanto asserito attraverso controlli incrociati.
La realizzazione di prestazioni gratuite risulta verosimile se effettuate nei confronti di parenti o di colleghi operanti nel settore sanitario.

3.4 Altri indizi e riscontri

Un’ultima serie di indizi può essere considerata al solo fine di valutare l’attendibilità della dichiarazione ovvero la congruità minima di quanto accertato con gli elementi in precedenza descritti.
Le caratteristiche reddituali della clientela, unitamente ai valori assicurati contro rischi professionali ed al prestigio degli studi utilizzati, costituiscono elementi che possono assumere rilevanza in via sussidiaria.
Anche l’analisi dei prelevamenti annotati dal professionista sul registro cronologico, se tenuto, ed in particolare il riscontro di un ammontare degli stessi modesto - attesa la necessità di far fronte comunque alle spese ordinarie - potrebbe confermare l’esistenza di compensi sottratti all’imposizione.
Un altro elemento può essere costituito da manifestazioni di capacità contributiva (possesso d’auto di alta cilindrata, di imbarcazioni, acquisti di immobili, ecc.) particolarmente stridenti con l’ammontare del reddito dichiarato.
In tal caso, soprattutto qualora non sia stato possibile addivenire ad una soddisfacente ricostruzione del volume d’affari, si potrà procedere, sia pure ai soli fini dell’imposizione diretta, all’accertamento sintetico del reddito complessivo secondo la procedura di cui all’art. 38, comma 4, del D.P.R. n.600/73.
Occorre tenere conto, infine, che il reddito dichiarato non dovrebbe mai collocarsi (quantomeno in modo ricorrente) al di sotto di quello figurativo costituito dalla somma:

  • dei proventi ottenibili da un impiego alternativo del capitale investito nell’attività professionale (arredi, attrezzature, ecc.);
  • del fitto figurativo dei locali (qualora siano di proprietà) ove si svolge l’attività;
  • della retribuzione conseguibile da una attività di lavoro dipendente nel settore.

3.5 Le indagini bancarie

Gli accertamenti bancari costituiscono uno strumento molto incisivo per l’esame della posizione fiscale del contribuente, in particolare delle persone fisiche, delle associazioni tra professionisti, delle società di persone e delle società di capitale a ristretta base azionaria.
Il loro impiego comporta tuttavia un notevole assorbimento di capacità operativa e deve quindi rispondere a principi di economicità e di prevedibile proficuità dell’azione di controllo.
L’indagine bancaria è certamente consigliabile in presenza di gravi indizi di evasione, ovvero qualora permanga un significativo divario tra il volume d’affari ed i redditi accertati con la metodologia in precedenza descritta e quanto fondatamente attribuibile al contribuente sulla base delle condizioni di esercizio dell’attività, della sua potenziale capacità reddituale, della consistenza del suo patrimonio ovvero di altri elementi di valutazione.
Peraltro, la legge 28 dicembre 1995, n. 549 consente di graduare l’indagine in relazione sia all’entità degli indizi di evasione riscontrati che alle esigenze di progressivo approfondimento del controllo eventualmente scaturite dall’analisi degli elementi acquisiti nel corso della verifica.
Sono quindi delineabili diversificati percorsi d’indagine, che potranno essere seguiti anche in via alternativa.

3.5.1 - Richiesta al contribuente degli estremi identificativi dei conti

(artt. 32, 1° comma n. 6-bis del D.P.R. 600/73 e 51, 2° comma n. 6-bis del D.P.R. n. 633/72)
In tal caso viene richiesta alla parte, previa autorizzazione del Direttore Regionale delle Entrate, la dichiarazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con aziende di credito, con l’amministrazione postale, con società fiduciarie ed ogni altro intermediario finanziario.
Di conseguenza agli operatori finanziari segnalati dovrà essere richiesta la copia dei conti denunziati dal contribuente e l’indicazione di tutti gli altri eventuali rapporti con lui intrattenuti.

3.5.2 - Richiesta della copia dei conti agli istituti di credito e finanziari

(artt. 32, 1° comma n. 7 del D.P.R. n. 600/73 e 51, 2° comma n. 7 del D.P.R. n. 633/72)
Indipendentemente dall’esercizio della facoltà di cui al punto precedente, i verificatori possono richiedere, sempre previa autorizzazione del Direttore Regionale delle Entrate, la copia dei conti direttamente agli istituti di credito ed agli intermediari finanziari.
Tale modalità d’indagine appare particolarmente opportuna quando siano stati frapposti ostacoli all’azione dei verificatori o dell’ufficio, ovvero quando le violazioni e le omissioni e le false indicazioni contabili siano così gravi e i dati a disposizione così scarsi, da rendere difficile la ricostruzione degli imponibili fiscali.
Le indagini dovranno comunque essere condotte secondo selezionate opzioni investigative che restringano la forbice costi-benefici dell’azione di accertamento (banche che hanno sportelli nella città ove operano il contribuente e i suoi familiari più stretti, nelle province contigue, nel luogo di nascita, nella località ove possiede residenze secondarie o comunque dove si supponga l’esistenza di conti).
L’indagine può coinvolgere anche altri soggetti (familiari e non) motivatamente sospettati di essere intestatari di comodo di conti riferibili al contribuente o di cui il medesimo abbia la disponibilità.


CHECK LIST

 

 

Fonte: http://www.accertamenti.it/metodologie/professioni/09pro.doc

Sito web da visitare: http://www.accertamenti.it/

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