Tipi di società di persone e capitali

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Tipi di società di persone e capitali

 

I TIPI DI SOCIETA’

Le società formano un sistema composto da una pluralità di tipi, di modelli organizzativi che possono però essere aggregati in categorie omogenee sulla base di alcuni fondamentali criteri di classificazione.
Una prima distinzione è quella basata sullo scopo perseguibile per cui si oppongono le società cooperative e le mutue assicuratrici a tutti gli altri tipi di società, definiti società lucrative.
Una seconda distinzione è quella basata sulla natura dell’attività esercitabile: la società semplice è utilizzabile solo per l’esercizio di attività non commerciale e solo di recente all’iscrizione nel registro delle imprese è stata attribuita funzione di pubblicità legale. Tutte le altre società lucrative possono esercitare sia attività commerciale sia non commerciale, sono sempre state soggette ad iscrizione nel registro delle imprese con effetti di pubblicità legale e si definiscono società di tipo commerciale.
Altra distinzione è quella tra società dotate di personalità giuridica e società prive di personalità giuridica. Hanno personalità giuridica le  società di capitali (s.p.a. – in accomandita per azioni – s.r.l.) e le società cooperative; ne sono invece prive le società di persone (società semplice – s.n.c. – s.a.s.).
Nelle società di capitali con personalità giuridica:

  • È prevista ed è inderogabile un’organizzazione di tipo corporativo, cioè basata sulla presenza necessaria di una pluralità di organi (assemblea, amministratori, collegio sindacale) ciascuno investito di proprie funzioni specifiche
  • Il funzionamento degli organi sociali è dominato dal principio maggioritario
  • Il singolo socio non ha alcun potere diretto di amministrazione e di controllo ma ha solo il diritto di concorrere con il suo voto in assemblea, alla designazione dei membri dell’organo amministrativo di controllo. Il peso di ciascun socio in assemblea è proporzionato all’ammontare del capitale sociale sottoscritto e quindi con un criterio puramente capitalistico, che dà rilievo ai mezzi apportati e non alle persone dei soci.

Nelle società di persone (prive di personalità giuridica) invece:

  • Non è prevista una organizzazione di tipo corporativo basata sulla presenza di più organi
  • L’attività della società si fonda su un modello organizzativo che riconosce ad ogni socio a responsabilità illimitata il potere di amministrare la società e richiede il consenso di tutti i soci per le modificazioni dell’atto costitutivo
  • Il singolo socio a responsabilità illimitata è investito in quanto tale del potere di amministrazione e di rappresentanza della società e ciò indipendentemente dall’ammontare del capitale conferito e della consistenza del suo patrimonio personale, accentuando così il rilievo della persona nel funzionamento della società.

Ultimo criterio di distinzione è quello basato sul regime di responsabilità per le obbligazioni sociali per ci sono:

    • Società nelle quali per le obbligazioni sociali rispondono sia il patrimonio sociale sia i singoli soci personalmente ed illimitatamente in modo inderogabile (s.n.c.) o con possibilità di deroga pattizia per i soli soci non amministratori (società semplice)
    • Società nelle quali coesistono soci a responsabilità illimitata (accomandatari) e soci a responsabilità limitata (accomandanti) come la società in accomandita semplice e in accomandita per azioni
    • Società nelle quali per le obbligazioni sociali di regola risponde solo la società con il proprio patrimonio (s.p.a. – s.r.l.)

Il codice di commercio del 1882 definiva unitariamente i tre tipi di società allora previsti (s.n.c. – in accomandita – anonima) come “enti collettivi distinti dalle persone dei soci”. Il legislatore del 1942 ha invece operato una netta distinzione per cui le società di capitali e le società cooperative sono persone giuridiche, mentre la personalità giuridica è negata alle società di persone che però godono di autonomia patrimoniale.
Personalità giuridica e autonomia patrimoniale costituiscono quindi due diverse tecniche legislative per realizzare uno stesso disegno di politica economica e cioè creare le condizioni più propizie per la diffusione e lo sviluppo delle imprese societarie; condizioni che risiedono nella previsione di una tutela adeguata dei creditori e in incentivi giuridici che facciano propendere l’iniziativa economica privata verso il modello societario.
Sotto il primo profilo, il legislatore concede ai creditori sociali un trattamento preferenziale rispetto ai creditori personali dei soci, facendo del patrimonio della società un patrimonio aggredibile solo dai primi (sociali) e non anche dai secondi (personali).
Sotto il secondo profilo il legislatore consente a quanti costituiscono una società di creare un diaframma tra il proprio patrimonio personale e le obbligazioni contratte collettivamente nell’esercizio dell’impresa comune, che quindi sottrae il patrimonio personale dei soci dall’aggressione dei creditori sociali.
Nelle società di capitali e nelle società cooperative questo duplice obiettivo è conseguito in modo diretto e lineare con il riconoscimento della personalità giuridica per cui queste società sono trattate per legge come soggetti di diritto formalmente distinti dalle persone dei soci; la società è posta in posizione di alterità soggettiva rispetto ai soci e gode di conseguenza di una piena e perfetta autonomia patrimoniale.
Infatti i beni dei soci diventano formalmente beni di proprietà della società che è titolare di un proprio patrimonio, di propri diritti e di proprie obbligazioni, distinti da quelli personali dei soci. Ne consegue che sul patrimonio sociale non possono più soddisfarsi i creditori personali dei soci in quanto si tratta di un patrimonio giuridicamente appartenente ad altro soggetto (la società); né i creditori sociali possono soddisfarsi sul patrimonio personale dei soci e delle obbligazioni sociali risponde di regola solo la società col proprio patrimonio.
Pertanto si può dire che attraverso il riconoscimento della personalità giuridica il patrimonio sociale è reso autonomo rispetto a quello dei soci e quello dei soci è reso autonomo rispetto a quello della società.
Ovviamente questa alterità società-soci è formale e non reale per cui sussiste nei limiti in cui riconosciuta dall’ordinamento. Limiti che non sono sempre identici tanto è vero che la personalità giuridica delle società non implica sempre e comunque irresponsabilità sei soci per le obbligazioni sociali. Sono infatti responsabili personalmente per legge: l’unico azionista, l’unico quotista di s.r.l., i soci accomandatari nell’accomandita per azioni, i soci di una cooperativa a responsabilità limitata; una responsabilità personale che deve essere configurata come responsabilità per debito altrui (della società) e perciò deve essere riconosciuto carattere eccezionale alle norme che la sanciscono.

Alle società di persone il legislatore ha formalmente negato la personalità giuridica ma allo stesso tempo ha provveduto a soddisfare le esigenze di tutela dei creditori e di incentivare i soci. Infatti in tali società:

  • I creditori personali dei soci non possono aggredire il patrimonio della società per soddisfarsi e pertanto finchè dura la società possono solo far valere i loro diritti sugli utili spettanti al proprio debitore e compiere atti conservativi sulla quota che spetta al debitore nella liquidazione della società. Principio che subisce un parziale temperamento nella società semplice in quanto è concesso al creditore personale del socio di ottenere la liquidazione della quota del proprio debitore, qualora gli altri beni di questo non siano sufficienti a soddisfare i suoi crediti.
  • I creditori della società non possono aggredire direttamente il patrimonio personale dei soci illimitatamente responsabili ma è necessario che prima tentino di soddisfarsi sul patrimonio della società e solo dopo aver escusso infruttuosamente il patrimonio  sociale potranno agire nei confronti dei soci.

In pratica anche nella società di persone il patrimonio della società è relativamente autonomo rispetto a quello dei soci e viceversa.
Tuttavia poiché a tali società non è stata riconosciuta la personalità giuridica, si sostiene che in esse i beni devono essere considerati beni in comproprietà, che le obbligazioni sociali devono essere qualificate come obbligazioni proprie dei soci e che la responsabilità personale e illimitata dei soci sia una responsabilità per debito proprio. Infine i soci vengono qualificati come veri e propri coimprenditori in quanto ad essi è direttamente imputabile l’attività di impresa e di conseguenza si ritiene che la loro esposizione al fallimento trovi fondamento nella qualità di imprenditori commerciali.
Il cod civ. stabilisce che “la società acquista diritti e assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza e sta in giudizio nella loro persona”, quindi è la società che diventa titolare dei relativi diritti e obbligazioni ed inoltre il codice stabilisce espressamente che la trascrizione degli acquisti immobiliari è effettuata, anche per la società di persone, al nome della società (ragione sociale). A questo bisogna poi aggiungere che anche le società di persone hanno un proprio nome e una propria sede formalmente distinti da quelli dei soci per cui anche esse sono trattate come autonomi centri di imputazione, come soggetti di diritto distinti dalle persone dei soci. Si può dire perciò che il legislatore del 1942 ha negato la personalità giuridica ma allo stesso tempo ha concesso qualcosa che è molto vicina ad essa. Infatti anche nella società di persone:

  • I beni sociali sono in comproprietà della società
  • Le obbligazioni sociali non sono obbligazioni personali dei soci ma obbligazioni della società
  • La responsabilità personale dei soci non è qualificabile come responsabilità per debito proprio
  • Imprenditore è la società non il gruppo dei soci anche se il fallimento della società determina automaticamente il fallimento dei soci illimitatamente responsabili

Coloro che costituiscono una società possono liberamente scegliere tra tutti i tipi di società previsti se l’attività da esercitare non è commerciale; tra tutti i tipi tranne la società semplice se l’attività è commerciale.
Tuttavia la scelta di un determinato tipo non è condizione essenziale per la valida costituzione di una società, in particolare se l’attività non è commerciale il cod stabilisce che si applica la disciplina della società semplice, a meno che i soci non abbiano voluto costituire la società secondo uno degli altri tipi.
Anche quando l’attività è commerciale non è necessaria una scelta esplicita del tipo di società, infatti il silenzio delle parti deve essere interpretato come implicita e inequivoca opzione per il regime della società in nome collettivo. A tale conclusione si arriva per esclusione visto che quello collettivo è il solo tipo di attività commerciale per la cui costituzione non sono richieste ulteriori specificazioni contrattuali, come è invece necessario per l’accomandita semplice per le società di capitali.
La società semplice e la s.n.c. costituiscono quindi i regimi residuali rispettivamente non commerciale e commerciale, se le parti non hanno manifestato una diversa scelta.
Una volta scelto un determinato tipo di società le parti, con apposite clausole contrattuali, possono disegnare un assetto organizzativo parzialmente diverso da quello che risulta dalla disciplina legale del tipo prescelto. Infatti i modelli organizzativi non sono del tutto rigidi e consentono un parziale adattamento alle esigenze del caso concreto ma è necessario che le clausole introdotte non siano incompatibili con la disciplina del tipo di società prescelto e quindi senza pattuizioni che violino aspetti dichiarati espressamente inderogabili. Se si riscontra una clausola incompatibile col tipo prescelto, la sanzione è di regola la nullità della clausola stessa (nullità parziale) e non la nullità dell’intero contratto di società, nullità che comporta l’automatica applicazione della corrispondente disciplina legale che è stata derogata in modo invalido.
Si ritiene invece inammissibile la creazione di un tipi di società del tutto inconsueta e stravagante, che non corrisponde per nome e per caratteri organizzativi ad alcuno dei tipi previsti (società atipiche in senso proprio).
Tale principio trova giustificazione nel fatto che il contratto di società è destinato a produrre effetti non solo tra le parti ma anche di fronte ai terzi e le esigenze di tutela dei terzi appunto hanno indotto il legislatore a escludere la possibilità di costituire tipi di società nuovi e sconosciuti. La sanzione in questo caso non può che essere la nullità della società atipica e la sua eliminazione dal mercato.
Dalle clausole atipiche vanno tenuti distinti i c.d. patti parasociali: è infatti frequente che al momento della costituzione della società o durante la vita della società stessa, i soci stipulino al di fuori dell’atto costitutivo accordi destinati a regolare il loro comportamento nella società o verso la società (ad es di impegnano ad effettuare apporti in denaro o il modo in cui voteranno nell’assemblea –sindacati di voto- o a non vendere a terzi le loro quote –sindacati di blocco-). Tali accordi si definiscono parasociali proprio perché non risultano consacrati nell’atto costitutivo della società e restano formalmente distinti da esso, anche quando sono destinati ad incidere sull’assetto organizzativo della società.
I patti parasociali hanno di regola efficacia meramente obbligatoria e quindi vincolano solo gli attuali soci contraenti e non anche i soci futuri a meno che questi non aderiscano  espressamente. Inoltre la loro eventuale invalidità non incide sulla validità della società proprio perché si tratta di patti che formalmente non concorrono a definire l’assetto organizzativo della società e la loro violazione espone solo all’obbligo del risarcimento dei danni nei confronti degli altri soci e non coinvolge anche la posizione nella società degli inadempienti.

Dall’atto di autonomia provata che dà vita ad una società (società-contratto) nasce una organizzazione di persone e mezzi (società-organizzazione). Con la stipula di tale contratto le parti contraenti diventano membri della struttura organizzativa così creata e acquistano la qualità di soci che diventano titolari di una serie di situazioni di diversa natura sia attive che passive (diritti, poteri, facoltà, obblighi, divieti, responsabilità) che si distinguono in due categorie:

  • Situazioni di natura amministrativa (es, diritto di voto, potere di amministrare la società o di rappresentarla)
  • Situazioni di natura patrimoniale aventi ad oggetto la partecipazione individuale ai risultati dell’attività comune durante la vita della società e al momento del suo scioglimento (diritto agli utili e alla quota di liquidazione, partecipazione alle perdite)

I diritti di cui ciascun socio gode vanno valutati nell’ambito dell’organizzazione di gruppo in cui si avrà una subordinazione dell’interesse individuale al comune interesse del gruppo, che tuttavia non è senza limiti anche nelle società il cui funzionamento è dominato dal principio maggioritario, dato che l’organizzazione societaria resta pur sempre un’organizzazione strumentale, ossia è il mezzo per la migliore attuazione del contratto di società. Pertanto il sacrificio delle posizioni individuali deve cmq trovare fondamento e giustificazione nell’esigenza di una migliore realizzazione del risultato finale di comune interesse. È quindi legittimo il sacrificio dell’interesse attuale del singolo in nome dell’interesse finale di tutti; non è legittimo il sacrificio del singolo socio o di gruppi a vantaggio di altri. E questo problema della tutela del singolo di fronte ai possibili abusi della maggioranza può trovare una soluzione adeguata applicando i principi cardine che regolano la fase attuativa di ogni contratto:

    •  Il principio dell’esecuzione del contratto secondo correttezza e buona fede
    •  Il principio del rispetto della parità di trattamento fra i soci

 

Fonte: http://lab.artmediastudio.it/www-storage/appunti/146061/22985/I%20TIPI%20DI%20SOCIETA.doc

Sito web da visitare: http://lab.artmediastudio.it

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