Responsabilità professionale per lo psichiatra

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Responsabilità professionale per lo psichiatra

LA RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE DEL MEDICO PSICHIATRA
di
Dr. Maurizio La Marca

 

Lo psichiatra deve premettersi, è un cittadino ma allo stesso tempo è un medico e di conseguenza, egli soggiace a tutte le norme di carattere amministrativo, civile e penale che riguardano tutti i cittadini e tutti i medici. Nei nostri codici non vi sono norme specifiche che riguardino la categoria professionale dei medici-chirurghi, vi sono tuttavia leggi speciali, testi unici, norme deontologiche, pronunce della Suprema Corte ed una ricca giurisprudenza di merito che si è molto ampliata negli ultimi anni.
I principi via via enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, rappresentano ben più di un indirizzo da seguire. Il "diritto vivente" che nasce dall’enunciazione di tali principi, rappresenta di fatto l'interpretazione della norma in questo tempo ed in questo luogo e benché le sentenze di legittimità siano pronunciate con riferimento al singolo caso concreto, non c'è dubbio che le massime contenute nelle sentenze di giudici che giudicano sentenze di altri giudici, abbiano un valore generale, poiché rappresentano il parere ed il sapere giuridico al livello più alto.
Il Codice deontologico dei medici italiani (che - come è noto - non ha valore di legge) talora si adegua e talora precede le pronunce giurisprudenziali nel settore sanitario: fra i due campi, l'influenza è reciproca.  Non si pongono dunque in discussione taluni obblighi, ormai comunemente accettati a livello giurisprudenziale, ma forse non completamente accettati a livello medico, come per esempio l'obbligo del segreto, o l'obbligo di informare il paziente su fatti medici che lo riguardano, e di ottenerne il consenso prima di iniziare procedure diagnostiche e terapeutiche. Tali obblighi, così come altri, sono di ordine generale, e riguardano tutti i medici, e dunque anche gli psichiatri, anche se, come è ovvio, in questo settore specialistico essi possono assumere connotazioni particolari, talora paradossali, o irrisolvibili se non ricorrendo a mezzi specialmente previsti (per esempio: il trattamento sanitario obbligatorio).
Il principio fondamentale, su cui si incardina la discussione giuridica e medico-legale, è quello della tutela della salute nel rispetto della volontà del paziente. Questo principio nasconde però al suo interno, oltre al dettato costituzionale e all'insegnamento della Suprema Corte, una serie di ipotesi di reato, doloso o colposo, commissivo od omissivo, di cui ogni medico ed ogni psichiatra può rendersi responsabile. Allo psichiatra in particolare  si chiede però anche di prevedere la probabile condotta del suo paziente, e la possibilità che questa sia socialmente accettabile. Senza dubbio la riforma psichiatrica del 1978 ha reso più evidente la presenza del malato di mente, ed ha acuito la sensibilità della popolazione verso i problemi connessi.
Di contro, l'industria farmaceutica ha posto a disposizione dello psichiatra farmaci nuovi, potenti ed anche efficaci. La convergenza di questi fatti ha permesso che un maggior numero di pazienti potessero essere curati in tempi più brevi e con risultati apprezzabili, ma ha anche fatto sì che fossero manifeste le reazioni anomale a farmaci e le difficoltà a farvi fronte. Si pensi, per esempio, all'incremento delle morti improvvise, che si sta registrando negli ultimi anni, in pazienti in corso di trattamento con psicofarmaci, o alla sindrome maligna da neurolettici. Anche per queste argomentazioni, non vi è alcuna buona ragione per ritenere che gli errori degli psichiatri siano essenzialmente diversi dagli errori degli altri medici, cosicché la discussione potrebbe finire a questo punto, se non fosse per un aspetto cui già abbiamo accennato.
Come detto, vi è la tendenza a credere che lo psichiatra possa, o debba, prevedere quale sarà la condotta del suo paziente, e che egli debba far sì che tale condotta sia socialmente accettabile, ovvero, in altri termini, che il malato di mente non sia pericoloso, e che ciò possa avvenire ad opera dello psichiatra. Allo psichiatra la società chiede non solo una diagnosi ed una prognosi di malattia, cose che vengono chieste a tutti i medici, ma anche una prognosi di condotta ed una terapia che sia efficace nel condizionare la condotta stessa . Questa richiesta sociale è manifestamente eccessiva.
Se un paziente psichiatrico si suicida, o se procura lesioni o la morte di altri, il richiamo della pericolosità per sé e per gli altri è pressoché immediato. Numerose ricerche hanno mostrato che il malato di mente non è più pericoloso di chiunque altro, ma la casistica, che mostra spesso le caratteristiche della brutalità e dell’assenza di motivazioni, unitamente alla convinzione che tali caratteristiche siano proprie dei delitti compiuti da malati di mente, fa sì che l’idea preconcetta si mantenga viva. Spesso nelle idee preconcette infatti c’è del vero. Né d’altro canto possiamo immaginare che il Legislatore del 1904 avesse affermato la funzione anche “custodialistica” dei manicomi senza una ragione valida, ma solo in nome di uno stolto ideologismo, come ora non abbiamo il diritto di pensare che il Legislatore del 1978 abbia agito anch’esso in nome di un ideologismo altrettanto stolto. Semplicemente, ora la psicofarmacologia e le tecniche di risocializzazione  consentono allo psichiatra di gestire meglio i pazienti, di curare meglio i loro sintomi, ed in definitiva anche di migliorarne la condotta quando necessario, almeno in gran parte dei casi.
I problemi di responsabilità professionale per lo psichiatra possono sorgere quando un suo paziente possa compiere un gesto auto od etero-lesivo, che abbia conseguenze di una certa gravità, o quando il paziente possa allontanarsi dall'abitazione e non sia più ritrovato. In tali casi allo psichiatra potrebbe in ipotesi essere addebitata la circostanza di non aver posto la diagnosi corretta, o di non aver fatto una prognosi attendibile, o di non aver prescritto la terapia efficace a scongiurare una condotta aberrante. L'addebito ovviamente non significa la condanna in quanto prima di  giungervi, si dovrà dimostrare che è stato compiuto un errore medico, e che esso è derivato da negligenza o imprudenza o imperizia, e che dall'errore medico è conseguita la condotta aberrante del paziente, e da questa un danno alla persona. Anche volendo considerare lineare questa catena, i singoli anelli tranne l'ultimo (il danno alla persona) appaiono estremamente complessi nella loro intrinsicità e nella loro interdipendenza.
La necessità di quest'analisi si verifica soltanto quando si realizza il danno alla persona: questo evento però non implica necessariamente la responsabilità dello psichiatra, ne è lecito assumere che il fatto dannoso costituisca di per sé la prova della colpa del medico. Bisogna invece partire dall'esame della condotta del medico in rapporto al caso clinico. Così facendo, ci si rende subito conto di quanto la catena causale, di cui avevamo ipotizzato la natura lineare, sia in realtà molto ramificata, e talvolta circolare, nel senso che un evento può assumere la veste di causa, o alternativamente di effetto, a seconda di circostanze o di punti di vista. Nella sequenza, qualunque ne sia la forma, non possiamo trascurare l'importanza della casualità. Il problema è dunque questo, nei suoi termini essenziali: come da una condotta erronea (dello psichiatra) derivi una condotta anomala (del paziente). Essendo dunque questi i termini del problema, è evidente come fattori a carattere soggettivo possono modificarli, cosicché la tipologia logico-deduttiva che giustifica l'accettazione di un nesso causale fra due eventi tende a venir meno, fino al punto da permettere di ritenere del tutto casuale tale rapporto.
La dottrina medico-legale e psichiatrico forense ha fornito contributi importanti in questo settore, apparentemente sproporzionati rispetto alla reale entità (che rimane peraltro sconosciuta) dei procedimenti penali e civili contro psichiatri per reati commessi nell'esercizio della loro professione. Nei comuni manuali di psichiatria però solo qualche rapido cenno è dedicato al problema della responsabilità per colpa. Nella 7a edizione del classico trattato di Kaplan, SadoCk e Grebb (ed. it. 1996) si pone l'accento anche sulla "malpractice", genericamente intesa come negligenza, rilevandosi che nella graduatoria delle specialità mediche più spesso indagate la psichiatria si colloca all’8° posto (negli Stati Uniti), e che all'interno delle cause psichiatriche concluse tra gli anni 1980- 85 la frequenza degli addebiti è questa:
6% improprio coinvolgimento sessuale
7% contenzione (paralisi o fratture)
14% incapacità di trattare una psicosi
14% psicoterapia/depressione
18% miscellanea
20% farmaci (sovradosaggio, dipendenza)
21% incapacitazione/tentativi di suicidio.
L'esame della distribuzione dei casi di “malpractice”, che non è più recente e che riguarda un altro paese, ci riporta tuttavia all'assunto iniziale, che lo psichiatra è prima di tutto un medico e che tutte le regole che riguardano genericamente il medico riguardano anche lui. Rimane da esaminare la questione del maggior danno psichico indotto nel malato di mente da un erroneo trattamento psichiatrico. Il problema non è facilmente risolvibile. Se è vero infatti che possiamo concepire l'idea che un trattamento psichiatrico inadeguato sia la causa di un peggioramento della malattia del paziente, possiamo però anche domandarci se tale peggioramento si sia verificato per la naturale evoluzione della malattia, e cioè nonostante l'intervento psichiatrico, e non per causa di esso. Dobbiamo anche domandarci se tale peggioramento abbia le caratteristiche della permanenza, che sono abitualmente richieste quando si debba valutare l'entità dei postumi sia in sede penale sia in sede civile. In questo, le capacità prognostiche dello psichiatra sono messe a ben dura prova. E poiché il danno alla persona non è altro che la differenza fra lo stato anteriore e lo stato attuale, ci si deve domandare quale sia ora il valore della persona, e quale fosse prima del fatto dannoso.A questo punto, a durissima prova sono messe le capacità valutative del medico legale.
Quanto valga il maggior danno psichico indotto da un erroneo trattamento psichiatrico in un malato di mente rappresenta un problema per il quale non sono prospettabili soluzioni né facili né soddisfacenti. Quest’ultima notazione risulta di fondamentale importanza quando si passa a considerare il problema della colpa relativamente all’imperizia, proprio per le connesse difficoltà di considerare, eventualmente, come mancanza dei minimi requisiti culturali e professionali ciò che diversamente può per lo psichiatra essere invocato, come una consapevole scelta di indirizzo scientifico.
Uno stesso atteggiamento(come nell’esempio della sentenza che di qui a poco si riporterà) può essere considerato grave inerzia, con il dubbio se si tratta di imperizia o negligenza, o invece una meditata scelta terapeutica. Nel caso in sentenza si tratta di uno psichiatra che ha omesso di intervenire( non richiedendo un t.s.o.) a fronte di un malato di mente che presentava gravi sintomi psicotici, con la giustificazione che un ulteriore "psichiatrizzazione" non avrebbe, in quel momento, giovato alla sua salute. Successivamente il malato di mente, probabilmente in preda a delirio, uccise la propria madre e lo psichiatra venne rinviato a giudizio per omicidio colposo.
Il profilo della responsabilità professionale del medico psichiatra, viene in questo contesto affrontato per la ragione che pare ritenersi, in ambiente psichiatrico in particolare, che la necessità di sottrarsi a responsabilità penali, derivate da omissioni, giustificherebbe il ricorso a pratiche di tipo coercitivo. Si ritiene che sullo psichiatra gravi ancora un obbligo di custodia essendo le alterazioni mentali che necessitano di urgenti interventi terapeutici in ambiente di ricovero, di cui all’art.34 della L.833/78, null’altro che una nuova edizione del vecchio concetto di pericolosità(a se e agli altri) della vecchia L. 36 del 1904. La nuova forma di custodia è finalizzata alla tutela della salute del malato di mente e, di conseguenza, comprende forme di sorveglianza che si estendono fino al necessario ricorso ad atti coercitivi. Tale convinzione viene in un certo modo avallata anche da talune sentenze che sembrano ritenere la permanenza dell’obbligo di custodia e del conseguente dovere di impedire certi atti violenti commessi dal paziente contro terze persone: " Risponde di omicidio colposo il medico responsabile del servizio di igiene mentale il quale abbia, malgrado l’esplicita richiesta dei famigliari, omesso di proporre un trattamento sanitario obbligatorio in regime di degenza ospedaliera, e si sia comunque astenuto dal prescrivere idonee misure terapeutiche alternative, nei confronti di schizofrenico resosi responsabile, due giorni dopo, di un accoltellamento letale ai danni della madre."
La massima della sentenza appena riportata ( poi annullata senza rinvio in cassazione) esprime in modo chiaro l’idea che sull’operatore psichiatrico grava una posizione di garanzia di controllo tale che omettere un certo intervento, ( si vedrà se solo terapeutico) impeditivo di danni alla persona, derivanti da comportamenti emessi dal malato mentale equivale quasi a cagionarli. Siamo com’è evidente nell’ambito della responsabilità per reati omissivi impropri o commissivi mediante omissione. Per meglio riportare quanto intendo dire per ciò che riguarda il tema in tesi è opportuno riportare succintamente i fatti oggetto della sentenza della quale si è riportata la massima.:
Un medico psichiatra, responsabile del CIM, viene fatto oggetto, da parte dei familiari di un paziente a lui noto, di reiterate richieste di intervento, (attivarsi a richiedere un t.s.o.), a causa del peggiorare delle condizioni di salute del paziente stesso. Il paziente, a dire dei familiari, negli ultimi giorni è divenuto sempre più nervoso, trascura di dedicarsi alle più elementari attività di accudimento della persona, si fa minaccioso verbalmente. Da parte sua, lo psichiatra, ritiene di non intervenire nella direzione richiesta dai familiari, a ragione del fatto che già in precedenza il paziente era stato molte volte trattato obbligatoriamente con il risultato di peggiorare le condizioni di salute(era stato troppe volte psichiatrizzato); ed inoltre era noto un suo atteggiamento di rifiuto verso i farmaci e repulsivo verso lo stesso psichiatra in causa. Alcuni giorni successivi alle ultime richieste dei familiari il malato mentale uccide, mediante accoltellamento, la madre. Dopo una tormentata vicenda giudiziaria si arriva in appello con la condanna riportata, in massima, sopra.

Si ragiona, nella motivazione della sentenza, che se pure non esisteva a carico del medico un obbligo ad avviare il procedimento per il t.s.o.(essendo lui il medico della prima proposta e non già della convalida) doveva tuttavia attivarsi almeno a visitare il paziente, o a farsi sostituire da altro medico. Un suo intervento in tale direzione, doveroso per la già sorta posizione di garanzia a suo carico, avrebbe con probabilità vicina alla certezza impedito l’evento dell’omicidio poi verificatosi.

Sulla base di tale ragionamento si deve concludere che permarrebbe in capo allo psichiatra un obbligo di custodia dei malati mentali a proprio carico. Dato lo scarsissimo repertorio giurisprudenziale che riguarda la responsabilità penale dello psichiatra non aiuta il pronunciamento della Corte di Cassazione relativo al procedimento in parola. Se pure la sentenza viene annullata senza rinvio non si affronta il problema relativo alla posizione di garanzia ed al contenuto di essa; cioè se tale posizione di garanzia deve essere finalizzata alla cura del paziente, come pare essere sulla base della normativa vigente, od anche alla custodia come vuole parte della dottrina della medicina legale che ragionevolmente argomenta su dati di necessità obbiettiva.

La Corte di Cassazione, nell’annullare la sentenza pronunciata in Appello, ha argomentato,  partendo dalla mancanza del nesso di causalità fra l’omessa richiesta di t.s.o. e l’evento omicidio, ( ad opera del malato mentale) osservando come: dalla richiesta del primo medico alla convalida del secondo all’ordinanza del sindaco vi sono troppi passaggi per ritenere che, nel giudizio ipotetico, l’avvenuta richiesta di t.s.o. avrebbe con probabilità vicina ala certezza impedito l’evento. Questa incertezza, giurisprudenziale, attorno al problema della custodia, lascia il campo alla dottrina che peraltro è divisa.

Da qui ne consegue che tutto il carico di una decisione viene  posta in capo al solo psichiatra che così viene a ritrovarsi arbitro del destino del paziente. Tutta questa impostazione trova però ragione di essere nell’assunto della permanenza in capo allo psichiatra del dovere di custodia che in qualche modo legittima i "poteri"(o la potestà secondo altri ) del medico nei confronti del paziente. Ma anche a voler ritenere esistente tale dovere che si fonda sulla pericolosità del paziente che non è venuta meno per volontà della legge non mancherebbero eventuali difficoltà in ordine alla stessa definizione di pericolosità, alla prevedibilità dell’evento, alla possibilità concreta di impedimento. Infatti se può essere vero che un paziente continua ad essere pericoloso anche in previsione di una legge che esclude chiaramente fra i presupposti per il t.s.o. proprio la pericolosità ciò non vuol dire che proprio sullo psichiatra gravino compiti di neutralizzazione.

Anche a voler ritenere che le alterazioni psichiche di cui all’art. 34 della L.833, al limite coincidano con la pericolosità a sé, rimane la difficoltà di separare la pericolosità a sé da quella agli altri che chiaramente è esclusa dai presupposti per attivare le procedure del t.s.o. Il solo requisito della pericolosità(sia a sé sia agli altri) per la indeterminatezza che lo caratterizza non basta perché possano ritenersi legittimamente valide le procedure per il t.s.o.; immancabilmente occorre anche il requisito della necessità del miglioramento della salute della persona trattata. Tutto ciò anche a voler considerare, e per come si è detto, che le alterazioni psichiche corrisponderebbero almeno a pericolosità a se.

Ancora rispetto al problema della responsabilità per omesso impedimento riguardo a pazienti pericolosi, che è l’oggetto della sentenza in parola occorre dire dell’elemento della prevedibilità dell’evento. Si sa come è difficilissimo stabilire elementi prognostici riguardo ai comportamenti futuri di una persona e tale considerazione non viene meno riguardo ai malati mentali i cui comportamenti sono,. per ciò solo, sotto il controllo dello psichiatra. Se ciò è vero, e si ha riguardo al reato omissivo improprio colposo, si deve concludere che almeno nel caso in parola sarebbe stato difficile condannare lo psichiatra anche sulla base della carenza dell’elemento soggettivo. Sarebbe cioè stato impossibile prevedere, ex ante, quel tipo particolare di comportamento futuro(che poi vi è stato) che è esitato nell’uccisione. Ma anche qualora ci si trovasse davanti ad un paziente psichiatrico che emette propositi aggressivi suscettivi di essere praticati di li a poco, nell’attualità, la situazione comunque avrebbe a che fare con un problema di ordine pubblico e al più lo psichiatra dovrebbe attivarsi(come farebbe un qualunque cittadino) per allertare gli organismi deputati all’uso della forza(polizia ecc..).
Ma anche a voler concedere,  la sussistenza di un obbligo di attivarsi, per la sussistenza di una situazione di garanzia a carattere di custodia, il compito omesso dallo psichiatra condannato è poi stato quello di non aver posto in essere la richiesta di t.s.o.(come gli veniva richiesta dai famigliari) e non già di non avere trattenuto con la forza il paziente.

In nessun passaggio della motivazione della sentenza è possibile rinvenire un obbligo a contenere fisicamente il malato di mente; si ritiene censurabile il solo  fatto di avere omesso atti del proprio ufficio(infatti si osserva che semmai la condanna doveva essere riguardo all’art.328 c.p. e non per omicidio colposo) del tipo visitare il paziente e successivamente richiedere il t.s.o. e non altro.
Non rimane perciò che da concludere che, anche per la scarsezza delle fonti, nemmeno dalle pronunce della giurisprudenza è possibile ritrovare tracce di una ritenuta liceità della “contenzione a letto” o di altri atti coercitivi nel trattamento sanitario psichiatrico.

Occorre ritenere il malato di mente alla stessa stregua di qualunque altro malato, e quando emette comportamenti che possono integrare fattispecie di reato va trattato come una qualunque altra persona. Va valutata la sua capacità di intendere e di volere, anche se per "quote", va anche per lui previsto il normale circuito giudiziario e non la supplenza psichiatrica che, al di là delle intenzioni, finisce per privarlo di alcuni diritti più che proteggerlo.

Circa poi la tentazione di sentirsi legittimati ad atti coercitivi sulla scorta della considerazione che tanto di solito i casi nei quali si ricorre alla contenzione sono tali che lo stato mentale del paziente non gli consente di avvertire la privazione della libertà si segnala la sentenza della Corte di Cassazione del 17/10/1990 che così si esprime nella massima "Ai fini della configurazione del reato di sequestro di persona deve prescindersi dall’esistenza nell’offeso di una capacità volitiva di movimento ed istintiva di percezione della privazione della libertà, per cui il delitto anche nei confronti di infermi di mente e di paralitici."(Nell’affermare il principio di cui in massima la Cassazione ha evidenziato che la persona umana è da considerarsi libera non in quanto abbia capacità di muoversi, ma in quanto sia assente ogni coercizione che sottragga il suo corpo a possibilità di movimento nello spazio).

Il senso della sentenza è chiarissimo e non abbisogna di altro commento. Per ciò che attiene al problema della coercizione in ambiente psichiatrico è tutto un atteggiamento che va rivisto e va precisato se lo psichiatra può avere una funzione di "controllo sociale" nel senso di oggettiva mediazione fra diverse spinte sociali contrapposte e di mantenimento di adeguati livelli di omeostasi sociale non ha invece una funzione di "controllo sociale disciplinare" che è tipica di quelle istituzioni primariamente deputate al controllo sociale e che perciò possono e debbono poter giungere perfino all’uso della forza fisica per adempiere al proprio mandato( polizia ecc.).

Lo psichiatra, come ogni altro medico ha solo compiti di tutela della salute dei suoi pazienti che se necessario può spingersi fino all’uso di strumenti coercitivi ma solo in presenza della tipica situazione dello stato di necessità che come abbiamo visto richiede presupposti di rara verificabilità in ambito psichiatrico. E sappiamo anche come per parte della dottrina, per come visto in precedenza, è valido il dissenso pur in presenza dello stato di necessità.

 

Fonte: http://www.cepic-psicologia.it/contributi/LA_RESPONSABILITA_dello_PSICHIATRA.doc

Sito web da visitare: http://www.cepic-psicologia.it

Autore del testo: sopra indicato nel documento di origine

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