D.I.A. (Denuncia inizio attività)

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Significato di D.I.A. (Denuncia inizio attività)

 

D.I.A. (Denuncia inizio attività)

D.I.A. (DENUNCIA INIZIO ATTIVITA’): Dichiarazione, introdotta per la prima volta nell’ordinamento dall’art. 19 della Legge 07/08/1990, n° 241, allo scopo di semplificare il vigente complesso regime delle “autorizzazioni” previste in campo amministrativo, concernenti l’esercizio di attività private. L’ambito di applicazione delle D.I.A. è andato progressivamente ampliandosi, ed interessa in modo particolarmente incisivo i settori dell’edilizia e delle attività commerciali (v. anche AUTORIZZAZIONE, AUTORIZZAZIONE EDILIZIA, CONCESSIONE e LICENZA). La D.I.A. sostituisce, ove previsto, la licenza, l’abilitazione, il nulla-osta, il permesso o altro atto di consenso rilasciato dalla Pubblica Amministrazione, quando il rilascio dipende esclusivamente dall’accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l’esperimento di prove a ciò destinate che comportino valutazioni tecnico-discezionali, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli stessi. I casi in cui la D.I.A. sostituisce gli atti autorizzatori sono stabiliti dalla legge.

 

Fonte: http://www.regione.piemonte.it/polizialocale/dwd/pubblicazioni/quad33.doc

Sito web da visitare: http://www.regione.piemonte.it/

Autore del testo: REGIONE PIEMONTE

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